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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7082 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22459/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATAIN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott..ssa Daniela Marconi Giudice
Dott. Maria Antonietta Ricci Giudice
All'esito della camera di consiglio del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22459/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVARES Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI PAOLO MARIA, dell'avv. D'AMANZO SIRIO, dell'avv BOSSI FRANCESCA, domiciliata elettivamente in VIA VISCONTI DI MONDRONE, 21 20121 MILANO presso il difensore avv. OLIVARES GIOVANNI PAOLO MARIA, per Email_1
Email_2 Email_3
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIMINI Controparte_1 C.F._1
EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. RIMINI EMANUELE, pec Email_4
CONVENUTO
pagina 1 di 33 (C.F. ) e , (c.f. CP_2 C.F._2 Controparte_3
) con il patrocinio dell'avv. GIULIANI DONATA, elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA ORRIGONI 15 21100 VARESE presso il difensore avv. GIULIANI DONATA
pec: Email_5
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria e previa ogni opportuna declaratoria:
accertare e dichiarare che non ha adempiuto correttamente al suo Controparte_1
Cont compito di amministratore delegato e Presidente di ed in particolare perché (i) non ha pagato imposte, tributi e contributi, pagamento ha determinato il sequestro di oltre 5 milioni di euro Cont costringendo a procurarsi tali risorse a titolo oneroso e a pagare in anticipo ben 6,7 milioni di euro di imposte;
(iii) ha concluso in conflitto di interessi il Contratto IV, di fatto impedendo ancor oggi l'utilizzo e rilancio del marchio;
(iv) ha deciso in conflitto di interessi la produzione del modello
F4 al fine di procurare a sé stesso un vantaggio economico e cagionando un Persona_1
Cont danno a
Cont
per l'effetto condannare a risarcire a tutti i danni patiti e patiendi per Controparte_1 le sue condotte illecite, danni complessivamente non inferiori all'importo di euro 12.289.884,80, così composti (i) euro 3.315.496,79 per interessi e sanzioni in relazione ai tributi non pagati (ii) euro
935.596,50 o la diversa somma determinata in via equitativa per i danni determinati dall'immobilizzo delle somme sequestrate dal 6 settembre 2018 al 14 aprile 2022; (iii) euro 1.000.000,00 o la diversa somma determinata in via equitativa per mancati guadagni per ritardata produzione e minor fatturato causata dal sequestro;
(iv) euro 2.063.791,51 o la diversa somma determinata in via equitativa per il fatto di non aver potuto usufruire della dilazione prevista nella transazione fiscale al fine di liberare le somme sequestrate ed estinguere il reato contestato al convenuto;
(v) euro 4 milioni o la diversa somma determinata in via equitativa per i danni derivanti dal Contratto IV ed in particolare per aver impedito (in caso il contratto risulti valido) o ritardato (in caso di accoglimento della domanda di invalidità) il rilancio del marchio;
(vi) euro 975.000,00 (di cui euro 750.000 a titolo di royalties e
pagina 2 di 33 225.000 per il valore delle tre moto F4 ) per i danni conseguenti alla decisione di produrre in Per_1 conflitto di interessi il modello F4 Persona_1
in subordine, laddove al momento della decisione del presente procedimento, il giudizio svizzero relativo al contratto di licenza del marchio non fosse ancora definito, Persona_1
Cont condannare il convenuto a rifondere a tutte le somme che quest'ultima sarà tenuta a pagare all'esito del contenzioso pendente innanzi al Tribunale d'Appello di LU (e successivi gradi di giudizio) relativamente al contratto di licenza del marchio Persona_1
in via istruttoria, previa opportuna revoca dell'ordinanza del 23 ottobre 2024, si chiede Cont ammettersi CTU al fine di (i) determinare il danno subito da in termini di diminuzione della produzione e delle vendite, a causa dell'indisponibilità delle somme oggetto di sequestro, e in termini Cont di perdite maggiori di quelle che avrebbe realizzato se il sequestro non ci fosse stato;
(ii) Cont quantificare il danno subito da a causa della impossibilità di sfruttare il marchio IV a seguito della stipula del Contratto IV;
con vittoria di spese e onorari del procedimento.
CONCLUSIONI DI Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- Rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione e/o incompetenza del Giudice italiano sollevata dai terzi convenuti (C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._4 Controparte_3
) in quanto, né la tipologia di domanda di manleva, né l'esistenza di una C.F._3 proroga di competenza ex art. 25 Reg. 1215/2012 tra i Terzi e chiamante in Controparte_1 garanzia, sono idonee a sottrarre la competenza giurisdizionale al Giudice italiano prevista dall'art. 8 del Reg. UE 1215/2012;
- Rigettare l'eccezione di applicabilità del diritto lussemburghese al contratto del 25/7/2019 in quanto la responsabilità dei terzi convenuti (C.F. ) e CP_2 C.F._4 Controparte_3
(C.F. ) deriva dalla violazione dell'impegno contrattuale di cui all'art.
2.02 lett. C.F._3
h) del contratto del 25/7/2019 e il principio pacta sunt servanda è trasversale alla legge sostanziale lussemburghese applicabile;
Nel merito, in via principale:
pagina 3 di 33 - rigettare tutte le domande proposte (C.F. ), in quanto infondate in fatto e P_ P.IVA_1 in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a in relazione a tali domande. Controparte_1 P_
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte da P_
(C.F. ) nei confronti di (C.F. ), dichiarare P.IVA_1 Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) e (C.F. ) tenuti CP_2 C.F._4 Controparte_3 C.F._3
a mantenere indenne e manlevare in relazione ad ogni e qualsivoglia domanda Controparte_1 risarcitoria eventualmente accolta nei suoi confronti a favore di e, comunque, da qualsiasi P_ conseguenza economica negativa che dovesse inopinatamente subire, per i motivi esposti negli atti difensivi.
- Respingere le domande proposte dai terzi chiamati (C.F. ) e CP_2 C.F._4
(C.F. ) volte a sostenere l'inammissibilità e/o l'infondatezza in Controparte_3 C.F._3 fatto ed in diritto della chiamata in garanzia svolta nei loro confronti da (C.F. Controparte_1
), poc'anzi più estesamente precisata. C.F._1
In via istruttoria:
- Ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'Accordo 29/12/2023 intercorso tra Controparte_1
(C.F. ), Art Of Mobility S.A. nonché (C.F. C.F._1 CP_2
) e C.F._4
(C.F. ) in quanto pattuizione idonea a chiarire il complesso dei Controparte_3 C.F._3 rapporti intercorrenti tra le parti;
- Ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a (C.F. ) e CP_2 C.F._4 [...]
(C.F. ) nonché a KTM con sede in Austria, Betriebsgebiet Süd, CP_3 C.F._3
Stallhofnerstraße 3, 5230 Mattinghofen e succursale in Italia, Albano Sant'Alessandro (BG),
Via Lazzaro Spallanzani 16/A e 16c, 24061, del contratto tra gli stessi concluso nei primi mesi dell'anno 2024 di cui si evince l'esistenza dallo scambio dei messaggi tramite la piattaforma Whatsapp
(docc. 12-13 avente ad oggetto, per un verso, la replica del progetto CP_1 industriale relativo al rilancio del marchio IV messo a punto tra gli stessi signori e CP_2 in vista dell'Accordo concluso inter partes il 29/12/2023 e, per altro verso, il Controparte_1 chiaro disegno di “tagliare fuori dai predetti giochi” Controparte_1
- Ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a (C.F. ) di tutti gli allegati alla P_ P.IVA_1
Seconda Domanda di Concordato (doc. 8 parte attrice, documenti indicati alle pp. 117-118 del documento); pagina 4 di 33 In ogni caso:
- con vittoria di spese e onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI e CP_2 Controparte_3
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria,
In via pregiudiziale e/o preliminare
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e conseguentemente dichiarare inammissibili, nulle e/o comunque infondate le domande svolte da nei confronti Controparte_1 di e per i motivi indicati in atti;
CP_2 Controparte_3
- dichiarata l'applicabilità del diritto lussemburghese al contratto stipulato il 25.7.2019, dichiarare inammissibili, nulle e/o comunque infondate le domande svolte da nei confronti Controparte_1 di e per i motivi indicati in atti;
CP_2 Controparte_3
In via subordinata, nel merito:
respingere tutte le domande formulate dal convenuto nei confronti di Controparte_1
e perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui agli atti. CP_2 Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17 maggio 2021 ha convenuto in giudizio P_ [...]
residente a [...], per l'udienza del 30.12.2021 differita ex art 168 bis co 5 cpc al CP_1
18.1.2022 proponendo azione di responsabilità sociale ex art 2393 c.c. con condanna al risarcimento dei danni quantificati in un importo non inferiore ad euro 10.965.975,41.
L'azione di responsabilità sociale risulta deliberata dall'assemblea dei soci di in data P_
20 aprile 2021 (doc.1 attrice): l'azione è stata autorizzata per 3 condotte gestorie dal 2013 al 2017 fino alla omologa del concordato preventivo, oltre alla decisione nel 2018 di produrre la moto F 4
( mancato pagamento dei tributi, imposte e contributi INPS, conclusione in conflitto di CP_1 interessi il 17 marzo 2027 del contratto di licenza del marchio IV, decisione, in conflitto di interessi, nel 2018 di produrre la moto F4 Claudio per poi chiedere il pagamento di royalties invocando un contratto di licenza del marchio . Persona_1
In citazione è stato esposto brevemente che è stato per anni socio di controllo Controparte_1
Cont indiretto di ricoprendo dal 2010 al 6 dicembre 2018 la carica di amministratore delegato e dal 2011 pagina 5 di 33 anche di Presidente del Consiglio di amministrazione. Il 6 dicembre 2018, a seguito del cambio di controllo nella spa, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore delegato CP_1 rimanendo in carica quale Presidente onorario con deleghe ad operare in alcune aree specifiche fino alle dimissioni del 25 settembre 2019 in seguito alla uscita definitiva dall'azionariato della famiglia con la cessione alla famiglia della sua quota del 42% del capitale sociale. CP_1 CP_2
Quanto agli assetti proprietari la società negli anni ha visto l'ingresso nell'azionariato con una quota di minoranza prima di Mercedes AMG nel 2014 e dal 2016-2017, uscita Mercedes, della famiglia che ha assunto la totalità delle partecipazioni nel 2018 anche tramite controllate. CP_2
Cont La società fin dal 2014 si è trovata in oggettive difficoltà finanziarie non risolte dal consistente aumento di capitale di 30 milioni di euro versato da Mercedes AMG;
nonostante ciò, la crisi si è protratta negli anni tanto che nel mese di ottobre 2016 (doc.6) ha presentato una prima P_ domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile dal Tribunale di Varese (doc.7) e successivamente ripresentata a gennaio 2017, procedura questa di concordato in continuità conclusa positivamente con l'omologa del Tribunale in data 8 novembre 2017 (docc da 8 a 11 citaz).
Nell'ambito di tale situazione la società attrice ha contestato a quale suo Controparte_1 amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione, la violazione dei doveri inerenti la carica di amministratore con riferimento a tre condotte, circoscrivendo gli addebiti agli anni dal 2013
a novembre 2017 in coincidenza con l'omologa del concordato (decreto 8.11.2017, doc. 11 attrice) e fino al 2018 quanto alla decisione di produrre la F 4:
1. Mancato pagamento delle imposte e del contributi dal 2013 al 2016 cui è conseguito un danno di euro 3.260.527,73 per addebito di interessi e sanzioni e di euro 54.969,06 per sanzioni su contributi Inps che la società non si sarebbe trovata a dover pagare se adempiendo CP_1 alle sue obbligazioni di amministratore, avesse versato le tasse dovute (di totali 10 milioni di euro) o, in difetto della possibilità finanziaria di far fronte a tali debiti tributari, avesse proposto tempestivamente una procedura concorsuale prima del 2016; inoltre, la società ha rappresentato che il mancato pagamento delle ritenute dal 2013 al 2017 ha determinato l'apertura a carico di di un procedimento penale innanzi al Tribunale di Varese per il reato di cui Controparte_1 all'art 10 bis D Lgs 74/2000 nel cui ambito è stato emesso decreto di sequestro preventivo ex art 321 c.p.p. per l'intero importo capitale non versato di euro 5.189.859,31. Dal blocco della somma è discesa a) la perdita del beneficio della transazione fiscale che le avrebbe consentito di pagare i tributi dovuti a rate in 10 anni;
b) la perdita della disponibilità della somma di 5 milioni oggetto di sequestro, c) un calo di produzione e di fatturato, eventi in relazione ai quali ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni: 1) un milione di euro pari al calo di fatturato;
2) pagina 6 di 33 euro 675.478,62 pari al costo (tasso 5%) fino al 30 aprile 2021 (data della citazione) di una quantità di denaro pari a quella sequestrata e non disponibile;
3) 2 milioni di euro per il costo del denaro necessario all'estinzione anticipata del debito fiscale, ciò al fine anche di evitare la confisca della somma sequestrata di 5 milioni;
Cont
2. Stipulazione del contratto marchio IV in conflitto di interessi: è titolare del marchio
Cont IV: quale Presidente e amministratore delegato di in data 17 Controparte_1 marzo 2017, pendente la procedura di concordato preventivo, ha concluso in palese conflitto di interesse e senza autorizzazione degli organi della procedura un contratto di licenza in esclusiva del marchio IV con la società licenziataria IPM riferibile alla sua famiglia. Il contratto, si
Cont deduce, è stato concluso in assenza di ogni informativa agli organi della società a
Cont condizioni sfavorevoli per perchè in esclusiva per il mondo intero, della a durata di 6 anni rinnovabili a discrezione di IPM, con un minimo di royalties irrisorio. La società ha sostenuto l'invalidità di questo contratto di licenza e quantificato il pregiudizio, individuato nel ritardo nello sfruttamento del marchio per il tempo occorrente a far valere l'invalidità del vincolo, in almeno 4 milioni di euro;
3. Decisione di lanciare e sviluppare il marchio modello F4 Claudio di cui lo Persona_1
Cont stesso in un contenzioso promosso contro ha affermato essere titolare Controparte_1 chiedendo il pagamento di royalties per 750.000; in questa situazione di incertezza sulla titolarità del marchio l'attrice ha sostenuto che in qualità di amministratore Controparte_1 di non avrebbe dovuto scegliere di impegnare risorse in attività di sviluppo e P_ rilancio del marchio stante il rischio di dover versare royalties (a se stesso qualora CP_1
Cont dovute ma contestate da .
si è costituito tempestivamente il 29.12.2021 e ha eccepito che la società aveva Controparte_1 rinunciato ad ogni azione responsabilità sociale come deliberato dall'assemblea dei soci in data 14 dicembre 2017 e con successiva delibera del 6 dicembre 2018 (docc 4 e 5 conv). Inoltre ha dedotto che e nel contratto di cessione di partecipazioni concluso il 25 luglio CP_2 Controparte_3
2019 si erano impegnati a manlevarlo da ogni pretesa creditoria di nei suoi confronti e P_ sulla scorta di ciò ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa quali terzi e CP_2 [...]
per essere garantito. Ha, infine, contestato gli addebiti di responsabilità assumendo di non CP_3 aver violato alcun obbligo di diligenza e di lealtà quale amministratore di Nello specifico P_ quanto
-all'omesso pagamento dei tributi e imposte Inps, ha rilevato di essere stato assolto da ogni accusa penale in considerazione dell'avvenuto pagamento delle somme pretese dall'Erario e dagli Enti pagina 7 di 33 previdenziali e illustrato come durante il suo mandato fin dal 2010 si sia profuso per sostenere la società, sviluppandone il business e assumendo coraggiose scelte imprenditoriali che l'avevano portata ad evitare il fallimento e ad accedere con successo al concordato in continuità. Ha esposto che la società nel 2010, quando l'aveva rilevata da , presentava un debito verso l'erario di 10 Controparte_5 milioni di euro formatosi durante la precedente gestione oltre a debiti verso i fornitori per 17 milioni di euro, indebitamento che non aveva consentito di contrarre l'esposizione debitoria verso il fisco, ma negli anni successivi sotto la sua gestione aveva concordato rateazioni e cercato di saldare P_ il pregresso rispettando i naturali termini di pagamento relativi agli anni in corso successivi al 2010.
Nel periodo 2011- 2017 (marzo 2017) la società aveva versato complessivamente la somma di euro
30.870.478,78 all'Amministrazione finanziaria. Sulla scorta di ciò l'amministratore ha contestato l'addebito e la colpa. Ha aggiunto che la società aveva sotto la sua guida scongiurato il fallimento riuscendo a giungere ad un concordato in continuità omologato con transazione fiscale e salvezza di più di 200 posti di lavoro;
-al contratto 16 marzo 2017 avente ad oggetto il marchio IV ha dedotto che era stato concluso all'esito di una trattativa che aveva coinvolto i vertici del dipartimento legale di nella P_ piena contezza del Presidente del CdA di MV sig;
inoltre, il marchio IV per oltre CP_2
10 anni era stato messo in vendita senza alcun successo, come pure senza esito positivo erano risultati i tentativi di concederlo in licenza ad altri concorrenti, tanto che nel piano di concordato preventivo il marchio era stato definito “dormiente” e la linea IV non era stata ricompresa tra gli asset attivi di attuazione della procedura;
-al contratto di licenza ha rilevato che era stato concluso da oltre 15 anni, tra Persona_1 [...]
in persona dell'allora amministratore delegato e lo stesso P_ Persona_2 [...]
e che aveva ad oggetto la concessione in licenza in favore di del marchio Persona_1 P_ patronimico registrato “ nelle sue diverse e molteplici accezioni e configurazioni;
Persona_1 la scelta gestoria degli anni 2018 e 2019 di sviluppare il modello di moto “MV F4 P_ [...]
, facendo in tal modo sorgere il diritto a chiedere e ottenere il pagamento delle “royalties” Persona_1 era stata assunta quando il potere decisionale in era detenuto a tutti i livelli dalla famiglia P_
, in particolare, da già presente nel 2018 nel consiglio di amministrazione di CP_2 CP_2
P_
Sulla scorta di queste difese ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa Controparte_1 di e per essere manlevato sulla base dell'impegno dai medesimi assunti con il CP_2 Controparte_3
Per_ contratto 25.7.2019, all' art.
2.02 lett. h) (del seguente contenuto: “… RS and TS will cause
and to waive any credit that such companies might have towards GC (“RS CP_6 CP_7 P_
pagina 8 di 33 Per_ e TS faranno in modo che and rinuncino ad ogni credito dalle stesse CP_6 CP_7 P_ società vantato nei confronti di GC”).
Differita la data della prima udienza ex art 269 cpc, i terzi citati si sono costituiti tempestivamente e preliminarmente hanno eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice italiano ex art. 25 del
Regolamento UE n. 12157/2012 in forza della clausola di proroga di competenza a favore della Corte del Gran Ducato di EM prevista dall'art.
3.12 dell'accordo1. In via subordinata di merito hanno contestato la sussistenza di una loro obbligazione di garanzia e manleva verso
[...] sulla base del contratto 25.7.2019, art 2.02 lett f) e h) osservando che la lett. h) si riferisce ai CP_1 crediti (“any credit”) e prevede il loro impegno alla rinuncia da parte di (e delle altre P_ società) ai propri crediti verso ma non all'azione di responsabilità. Controparte_1
In subordine hanno eccepito la nullità della clausola lett h) in considerazione del fatto che vedrebbe la prevalenza dell'interesse del singolo socio a detrimento dell'interesse sociale, e ciò quand'anche all'accordo abbia preso parte l'intera compagine sociale. In particolare, con riferimento alla clausola
(art.
2.2.02lett (h) “GC rinuncerà per iscritto ai suoi crediti vantati nei confronti di , ai sensi P_
Co Co Per_ della Nuova Procedura così come definita nel Patto Parasociale. e faranno in modo che
e rinuncino ad ogni credito dalle stesse società vantato nei confronti di CP_6 CP_7 P_
GC”. la difesa dei terzi ha osservato che non ricorre un'ipotesi di garanzia impropria o manleva in quanto il contratto non ha trasferito su di loro le conseguenze pregiudizievoli dei comportamenti di essendosi limitati ad impegnarsi a far sì che rinunciasse a propri Controparte_1 P_ crediti (e non a qualsiasi contestazione od azione, come si dirà più avanti) nei confronti di CP_1
Quindi la clausola farebbe riferimento ad un patto di rinuncia al credito che si distingue dal patto di manleva. Il patto di rinuncia al credito sarebbe inoltre invalido perché all'epoca il credito non sussisteva né ne erano noti i presupposti.
In ulteriore subordine la difesa dei terzi, nell'eventualità che la clausola 2.02 lett. h) del contratto del
25.7.2019 sia interpretata quale impegno assunto a far rinunciare a qualsiasi credito nei P_ confronti del convenuto, tra cui anche l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c., ha eccepito la nullità della pattuizione richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla nullità dei patti intercorsi tra soci per non deliberare l'azione sociale di responsabilità, in quanto stipulati al fine di far prevalere l'interesse del singolo socio a detrimento dell'interesse sociale (cfr. Cass.27.7.1994 n. 7030; Cass.
28.4.2010 n. 10215).
In ultimo i terzi intervenuti hanno sollevato eccezione di inadempimento di alla clausola CP_1
2.02 lett h) in quanto non aveva rinunciato ai propri crediti nei confronti di e in relazione P_
a ciò hanno elencato le varie domande di pagamento avanzate da sia in sede concordataria CP_1
Cont sia altrove verso
Con memoria n. 1 la difesa di ha contrastato le eccezioni sollevate dal convenuto P_ deducendo la nullità delle due rinunce all'azione di responsabilità sociale ex art 2393 c.c. CP_1 perché di contenuto indeterminato, rese causa incognita, senza che fossero note ai soci che le avevano deliberate le condotte dolose di connotate da dolo o, in subordine, da colpa grave, con CP_1 conseguente violazione anche del disposto dell'art. 1229 cod. civ. . Sotto altro profilo la difesa attorea ha dedotto anche l'irrilevanza della rinuncia perché le condotte e le fattispecie dannose si sarebbero perfezionate in un momento temporale escluso dalla rinuncia alla azione di responsabilità sociale riferibile al periodo dal 31.10.2014 al 14.12.2017 e dal 14.12.2017 al 6.12.2018.
Con riferimento agli elementi allegati dal convenuto per escludere la sua colpa la difesa di P_ ha ribadito che il mancato pagamento delle imposte per oltre 3 anni e per oltre 10 milioni di euro come risulta obiettivamente dai documenti prodotti costituisce un chiaro indicatore di insolvenza in presenza della quale l'amministratore delegato avrebbe dovuto adottare provvedimenti ben prima del 2017 e in ciò ha individuato la sua colpa e il venire meno ai suoi doveri.
Con la memoria n. 2 la difesa del convenuto ha contrastato l'eccezione di nullità delle rinunce all'azione di responsabilità sociale assunte con le delibere dell'assemblea dei soci del 14.12.2017 e del
6.12.2018, l'eccezione di difetto di giurisdizione e di invalidità/irrilevanza delle pattuizioni poste a fondamento dell'azione di manleva proposta contro i terzi . CP_2
La causa è stata istruita con ordine alla società su istanza del convenuto di esibizione ex art 210 cpc dell'accordo di transazione fiscale intercorso tra e Direzione Provinciale di Varese di P_
Agenzia delle Entrate del 17.1.2017 e del successivo accordo tra e Agenzia delle Entrate P_ avente ad oggetto il residuo debito fiscale estinto con i pagamenti in data 20.7.2021, ritenuto rilevante Cont in ordine alla prova del danno lamentato da conseguente al mancato pagamento di tasse e contributi Inps.
Sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 21 gennaio 2025 (come riportate in epigrafe) la causa è stata rimessa in decisione e decorsi i termini ex art 190 cpc decisa alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
*** pagina 10 di 33 Il contenuto della presente sentenza si atterrà al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi. Le ragioni della decisione si indirizzeranno, quindi, verso quella che risulta, alla luce del concreto contenuto delle domande principali e del materiale probatorio in atti, la ragione più liquida e dirimente per la soluzione della controversia (Cass 693/2024).
In decisione è l'azione di responsabilità sociale promossa ex art 2393 c.c. dalla società P_ verso il suo ex amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione
[...] per addebiti che si sostanziano in dedotte violazioni ai doveri dell'organo gestorio ex art CP_1
2391 e 2392 c.c. e si collocano negli esercizi dal 2013 al 2018 (come precisato all'inizio del punto 1. della citazione). L'azione è stata deliberata dall'assemblea dei soci di del 20 aprile Parte_1
2021 (doc.1 att.).
L'azione è contrattuale, in conformità ai principi generali delle obbligazioni in tema di onere probatorio spetta alla società attrice fornire la prova dell'inadempimento di un obbligo generico o specifico previsto dalla legge o dall'atto costitutivo (ora dallo statuto), del danno economico subito e del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno, senza necessità di provare la colpa. Spetta, invece, all'amministratore convenuto fornire la prova, ex art 1218 c.c., di fatti idonei ad escludere o attenuare la sua responsabilità, ovvero la prova della impossibilità della prestazione per causa non imputabile
(Cass. 8060/2024; 25056/2020).
La società ha contestato a componente nel periodo di riferimento 2013-2018 del Controparte_1
Consiglio di Amministratore con la carica di Presidente e amministratore delegato,
1) il mancato pagamento delle imposte e dei contributi Inps relativi agli anni 2013-2016 con aggravio per la società dell'esborso per sanzioni ed interessi;
2) la stipulazione - in conflitto di interesse- quale rappresentante di (concedente) con la P_ società IPM (licenziataria), a lui riferibile, del contratto 17 marzo 2017 di licenza in esclusiva del marchio IV a condizioni svantaggiose per MV;
3) di aver deciso, dopo l'omologa del concordato preventivo (novembre 2017) e versando in conflitto di interessi con la società, di sviluppare e lanciare nel mercato il modello di moto F4 Claudio in una pagina 11 di 33 situazione in cui il medesimo si professa titolare di royalties sullo sfruttamento del marchio CP_1 scelta che ha comportato costi per a tutto vantaggio dell'amministratore qualora, all'esito P_ di un giudizio pendente in EM, risulti fondata la sua titolarità del marchio CP_1
A fronte di questi addebiti il convenuto ha sollevato eccezioni e contestato i profili di responsabilità, deducendo l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità tra cui i danni lamentati.
La rinuncia all'azione di responsabilità sociale
La prima eccezione da esaminare tra quelle poste dalla difesa di idonea a definire Controparte_1 le contestazioni di cui alla citazione, ha ad oggetto la rinuncia all'azione di responsabilità sociale deliberata dall'assemblea dei soci di del 14.12.2017 (doc.4 conv.) e del 6.12.2018 P_
(doc.5 conv.).
Si tratta di due delibere che hanno un contenuto molto simile anche nelle espressioni formali impiegate distinguendosi, per lo più, per i periodi temporali di riferimento della rinuncia all'azione di responsabilità sociale ex art 2393 c.c..
E' rilevante contestualizzare le delibere con le vicende societarie che coinvolgevano all'epoca
[...] come emergono dalle allegazioni del convenuto non contestate da e riscontrabili P_ P_ dalla visura camerale e da numerosi elementi documentali in atti (doc. 1 conv, doc. 14, 102, 103 attrice).
La prima delibera del 14.12.2017 è stata assunta contestualmente al rinnovo delle cariche sociali ( CdA
e collegio sindacale) resosi necessario dalle dimissioni dei componenti del CdA e del Collegio sindacale fino ad allora in carica. Il rinnovo delle cariche sociali era evidentemente collegato all'operazione, in corso già dal 2016 e subordinata all'omologa del concordato preventivo presentato da a gennaio 2017, di subentro nell'azionariato di delle società facenti capo alla P_ P_ famiglia e di contestuale uscita di Mercedes AMG Smbh dall'azionariato di CP_2 P_
A luglio 2017 la società MS (Sardarov) aveva acquisito il 35% di socia di Controparte_10 maggioranza di L'8.11.2017 il concordato preventivo in continuità era stato P_ omologato con decreto del Tribunale di Varese. Il 14.12.2017, lo stesso giorno della delibera,
[...]
(controllante di aveva acquistato il 25% di da Mercedes CP_10 P_ P_ divenendo socia al 100% di Questa operazione, volendo usare le parole della difesa di P_
pagina 12 di 33 (in memoria ex art 183 co 6 n. 1cpc), comportava il mutamento dell'assetto societario, che P_ vedeva, proprio in tale occasione, l'entrata con una quota di minoranza della famiglia (tramite CP_2
) e l'uscita di Mercedes. In questo contesto, passata tramite la holding sotto CP_10 P_ il controllo di due società (socie della holding) riferibili una a (maggioranza) e l'altra a CP_1
(minoranza), veniva convocata per lo stesso giorno del 14.12.2017 l'assemblea dei soci di CP_2 con al secondo punto all'ordine del giorno (dopo il rinnovo delle cariche sociali) la P_ rinuncia all'azione ex art 2393 c.c.; rinnovate le cariche sociali con ingresso nel CdA di P_ anche di e , l'assemblea deliberava all'unanimità la rinuncia irrevocabile ad CP_2 Persona_4 ogni azione prevista dall'art 2393 c.c. contro gli amministratori ed i sindaci della società decaduti dalla carica il 31.10.2014, tra cui La rinuncia alla delibera del 2014 si riferisce nel Controparte_1 testo verbalizzato a due ipotesi;
si legge nel verbale di assemblea: “(i) in relazione ad ogni singola azione di gestione e/o omissione del consiglio di amministrazione e/o di ciascuno degli amministratori, per il periodo tra il 31.10.2014 e il 12.01.2017, con riferimento a tutte le operazioni effettuate e/o omesse da loro nella qualità di amministratori della società in quegli anni finanziari che si riflettono nei bilanci per gli esercizi chiusi 31.12.2014 e 31.12.2015 e (ii) per ogni singola azione di gestione e/o omissione da parte del consiglio di amministrazione e/o di ciascuno degli amministratori per periodo dall' 1.1.2016 fino alla data odierna”, ovvero 14.12.2017(doc. 4 conv).
Alla successiva assemblea dei soci del 6.12.2018 la società adottava una delibera in P_ continuità con quella di dicembre 2017 approvando alla unanimità di “rinunciare irrevocabilmente ad ogni azione prevista dall'art 2393 c.c. contro ogni amministratore e sindaco della Società in relazione ad ogni singola azione di gestione e/o omissione del Consiglio di Amministrazione e/o di ciascuno degli amministratori e/o sindaci, per il periodo 14.12.2017 e la data odierna, con riferimento a tutte le operazioni effettuate e/o omesse da loro nella qualità di amministratori e/o sindaci della società in quel periodo finanziario, che si riflettono nei bilanci per l'esercizio chiuso al 31.12.2017 e per ogni azione di gestione e/o omissione da parte del Consiglio di amministrazione e/o di ciascuno degli amministratori per il periodo 14.1.2017 fino alla data odierna, in particolare per gli atti compiuti dal dott in qualità di amministratore delegato anche relativamente ai rapporti Controparte_1 intrattenuti con clienti, fornitori e gli organi della procedura concorsuale nel periodo anzidetto fino alla data odierna” (doc.5 conv). Anche in questo caso la data dell'assemblea non è casuale posto che il Per_ 5.11.2018 (partecipata da al 42% e al 68% da ) aveva acquistato il 100% di CP_1 CP_2 da divenendone socia unica (successivamente a luglio 2019 la partecipazione P_ CP_10
pagina 13 di 33 Per_ di in sarà acquistata dall'altro socio riferibile a con la definitiva Controparte_1 CP_2 uscita di da . CP_1 P_
La difesa di ha eccepito la nullità delle rinunce all'azione perché indeterminate, rese causa P_ incognita, senza che fossero note le condotte dolose di e in violazione dell'art. 1229 cod. CP_1 civ.; per altro verso ne ha ritenuto l'irrilevanza in considerazione del fatto che le condotte dannose contestate in causa a si sono perfezionate in un momento temporale non coperto dalla CP_1 rinuncia riferibile all'arco di tempo che va dal 31.10.2014 al 6.12.2018.
La contestazione relativa al mancato pagamento dei tributi e contributi Inps si riferisce a condotte che vanno dal 2013 a tutto il 2016 e quindi, sebbene la quota più rilevante degli interessi e sanzioni risulta imputabile agli anni 2013 e 2014 (rispetto ai quali la rinuncia non rileva), non vi è dubbio che la domanda risarcitoria dell'attrice si riferisca anche a condotte che si collocano nel periodo di tempo coperto dalle rinunce all'azione di responsabilità (ottobre 2014-dicembre 2018); ciò vale anche per la contestazione relativa al contratto di licenza del marchio IV che data 17 marzo 2017 e alle scelte gestorie relative allo sviluppo della moto F4 Castiglioni assunte, si allega, negli esercizi 2017 (da novembre 2017) e 2018. La decisione sulla validità del contenuto negoziale delle delibere 14.12.2017
e 6.12.2018 è pertanto rilevante.
Si tratta, in primo luogo, di delibere non impugnate e quindi stabili, dato anche il decorso del termine di tre anni di cui all'art 2379 c.c..
In generale può osservarsi che tali delibere nella prassi sono di frequente adottate in occasione di cambi di governance, di successione nell'azionariato e si accompagnano, come nel caso in esame, a contratti di chiusura di operazioni di cessione di importanti pacchetti di partecipazioni sociali: per la loro genesi, nell'ambito di consistenti operazioni societarie che si concludono dopo lunghe trattative, e la loro rilevante portata non possono essere considerate alla stregua di mere clausole di stile.
L'eccezione di invalidità delle rinunce è infondata nei limiti di seguito esposti.
Come la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire (Cass. sez. 1^, n. 10869 dell'1/10/99), "a norma dell'art. 2393 cod. civ., compete esclusivamente all'assemblea dei soci il potere di deliberare sia il promovimento dell'azione sociale di responsabilità sia la rinuncia all'esercizio di tale azione.
pagina 14 di 33 Questo Tribunale ha già osservato (Trib. Milano 17 settembre 2021) che nulla in astratto osta alla rinuncia da parte del titolare ad un diritto risarcitorio e in particolare al diritto all'azione verso l'amministratore ex art 2393 c.c.; le norme che espressamente facoltizzano l'assemblea delle società di capitali a rinunciare all'azione di responsabilità non distinguono fra rinuncia preventiva o successiva avuto riguardo alla delibera autorizzativa all'azione; costituisce limite generale la determinatezza o determinabilità dell'oggetto della rinuncia. Nella fattispecie in esame la rinuncia è preventiva alla delibera autorizzativa dell'azione ma non al sorgere della fattispecie di responsabilità (nel qual caso limite invalicabile sarebbe il rispetto di quanto dispone l'art 1229 c.c., limite inconferente nel caso di specie trattandosi, come detto, di rinuncia non preventiva alla condotta del debitore) perché entrambe le delibere si riferiscono a condotte già compiute ed esaurite che si collocano nel passato.
La rinuncia ad un diritto è negozio abdicativo con effetto dismissivo ed estintivo, la validità della rinuncia è assolta, per quanto qui rileva, se sussiste l'elemento della volontà e il diritto è disponibile, se l'oggetto del negozio, secondo i principi generali (art 1325 e 1346 c.c.), è determinato o determinabile.
Le delibere di rinuncia in esame hanno un contenuto determinato e sufficientemente circoscritto nei limiti di seguito esposti.
In primo luogo volendo esaminare le espressioni letterali impiegate va osservato che le rinunce sono - esplicite
-fatte oggetto di un ordine del giorno compilato con riferimento palese all'effetto liberatorio delle responsabilità verso gli organi sociali del seguente contenuto: “ scarico di responsabilità dei membri dimissionari degli organi sociali”,
-assunte dopo l'illustrazione della proposta da parte del presidente dell'assemblea:
tali elementi consentono di ritenere sussistente l'elemento della volontà.
Quanto alla prima delibera del 14.12.2017 il riferimento agli atti di gestione compiuti tra il 31.10.2014
e il 12.1.2017 è circoscritto al fatto che abbiano comportato riflessi sui bilanci di esercizio 2014 e 2015:
l'espressione è idonea a delimitare e determinare l'oggetto della rinuncia. Infatti, alla data della delibera, 14.12.2017, erano già stati approvati i bilanci 2014 e 2015 (come si desume anche dalla lettura della prima domanda di concordato doc. 6 attrice) quindi ogni evento rilevante generato da condotte degli amministratori che fosse stato riflesso nei bilanci approvati costituiva già fatto noto.
pagina 15 di 33 Tale dato testuale (degli effetti delle condotte riflessi nei bilanci) è elemento che integra il requisito di determinatezza/determinabilità dell'oggetto della rinuncia. In questo ambito va certamente ricompreso il mancato pagamento delle imposte e dei contributi dal ottobre 2014 debitamente riflesso nei bilanci, situazione per altro del tutto palesata negli atti societari così come può evincersi dalla lettura del ricorso ex art 161 l.f. depositato a marzo 2016 e di quello depositato a gennaio 2017 (docc 6 e 8 attrice). Lo stesso è a dirsi per quanto deliberato il 6.12.2018 con riferimento alle condotte gestorie che abbiano portato ai risultati del bilancio chiuso al 31.12.2017 (rinuncia irrevocabilmente ad ogni azione prevista dall'art 2393 in relazione ad ogni singola azione di gestione e/o omissione…per il periodo 14.12.2017
e la data odierna (6.12.2018) con riferimento a tutte le operazioni che si sono riflesse nei bilanci per
l'esercizio chiuso al 31.12.2017…”.)
Inoltre, nelle delibere assunte dall'assemblea del 14.12.2017 e del 6.12.2018 l'ambito della rinuncia, nella parte in cui si impiegano le espressioni “ad ogni singola azione di gestione od omissione” e
“tutte le operazioni” é definito dal tipo di diritto rinunciato, l'azione ex art 2393 c.c., dalla delimitazione temporale delle condotte dall'1.1.2016 al 14.12.2017 per la prima delibera, dal
14.12.2017 al 6.12.2018 per la seconda;
il riferimento alle condotte va circoscritto a quelle conosciute/conoscibili al momento dell'assunzione di ogni delibera, tra queste va certamente ricompresa la condotta specifica del mancato pagamento dei tributi e contributi. Infatti, come sopra già detto, la società era impegnata fin dal 2016 in un'azione di risanamento attraverso la procedura di concordato preventivo in continuità attivata in successione con due domande, la prima depositata a marzo 2016 poi dichiarata inammissibile a novembre 2016 e la seconda di gennaio 2017 terminata positivamente con l'omologa dell'8 novembre 2017. A dicembre 2017 il concordato preventivo era già stato omologato dal Tribunale di Varese;
in entrambi i ricorsi ex art 161 l.f. era contemplata la transazione fiscale proposta ad Agenzia delle Entrate e a dicembre 2018 già accettata, ed espressamente enunciata nel dettaglio (con indicazione pure degli anni di imposta) la posizione debitoria della società verso il fisco per quasi 20 milioni di euro tra tributi, contributi, sanzioni, interessi ed aggi ove già maturati.
La società aveva ricevuto l'8.9.2018 la notificazione del sequestro per equivalente per 8 milioni di euro, eseguito su di un conto corrente con in deposito circa 5 milioni di euro in relazione al reato di omesso versamento di ritenute e imposte per gli anni 2013,2014,2015,2016; il sequestro era stato notificato anche a personalmente quale persona indagata;
le ritenute e le imposte Controparte_1 non versate cui si riferiva l'iniziativa del PM di Varese erano quelle oggetto della transazione fiscale inserita nel piano di concordato e già accettata da Agenzia delle Entrate, come si legge anche nelle pagina 16 di 33 osservazioni del Collegio sindacale alla relazione sulla situazione patrimoniale della società al 30 settembre 2018 a seguito di diminuzione del capitale per perdite ex art 2446 c.c., redatta il 6.12.2018 e allegata al verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 6.12.2018 convocata per l'azzeramento capitale sociale per perdite e contestuale aumento ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. oltre che per conseguenti modifiche e integrazioni dello statuto (doc. 14 attore) . Questa assemblea straordinaria si tenne alle ore 13:30 ; di seguito, alle ore 14:00 dello stesso 6.12.2018, si svolse l'assemblea ordinaria dei soci per deliberare soltanto il rinnovo delle cariche e lo scarico di responsabilità; i soci,quindi, prima della delibera sulla rinuncia all'azione verso avevano avuto piena informazione di CP_1 ogni vicenda societaria relativa al mancato pagamento delle ritenute e delle imposte, finanche dell'addebito penale di responsabilità verso CP_1
Ora, dato questo contesto, non è sostenibile la nullità per indeterminatezza dell'oggetto delle due rinunce contenute nelle delibere quantomeno con riferimento alle condotte relative al mancato pagamento delle imposte e delle ritenute che si collocano nello spettro temporale contemplato dalle due delibere aventi ad oggetto la rinuncia all'azione ex art 2393 c.c., delibere assunte nella piena Per_ consapevolezza dei due soci nel 2017 e del socio unico nel 2018.
Conclusivamente è salda la convinzione del Collegio che, con riferimento alla fattispecie di responsabilità derivante dal mancato pagamento delle imposte e dei contributi Inps, il requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto della rinuncia sia soddisfatto;
infatti, considerando il contenuto intrinseco delle delibere e il contesto in cui la società si trovava fin da marzo 2016 è evidente che i soci all'atto delle delibere avevano la piena ed effettiva conoscenza delle scelte gestorie compiute che avevano portato la società a maturare un consolidato indebitamento verso il fisco per svariati milioni da numerosi anni .
In questa situazione non si può considerare nella formula della rinuncia non ricompresa perché non cognita e quindi non determinata o determinabile la condotta dell'organo amministrativo di inadempimento alle obbligazioni tributarie e contributive.
Conclusivamente le delibere comportano la valida ed efficace rinuncia all'azione di responsabilità per le condotte consistite nel mancato pagamento dei tributi e contributi che si collocano tra il 31.10.2014 e il 6.12.2018.
Responsabilità dell'amministratore conseguente al mancato adempimento alle obbligazioni tributarie
pagina 17 di 33 L'azione di responsabilità sociale è stata autorizzata per le condotte poste in essere da
[...] tra il 2013 e l'omologa del concordato preventivo che porta la data dell'8 novembre 2017. CP_1
In citazione la società ha contestato al suo ex amministratore il mancato Controparte_1 pagamento delle imposte, soprattutto le ritenute d'acconto degli anni 2013-2016; dalla proposta di transazione fiscale (doc. 119 attore) si comprende che il debito verso il fisco era composto per gran parte da ritenute d'acconto (per Euro 12,551 milioni) su redditi di lavoro dipendente e assimilato e autonomo;
le ritenute devono essere versate il mese successivo alla trattenuta, quindi le ritenute del
2013 vanno quasi interamente versate nel 2013, la condotta inadempiente di omesso versamento si colloca nel medesimo anno della trattenuta. Considerando le delibere di rinuncia all'azione di responsabilità che coprono la responsabilità per le condotte tra il 31.10.2014 e il 6.12.2018, la domanda può essere esaminata solo con riferimento, quanto a questa prima contestazione, al mancato pagamento delle imposte e dei contributi Inps che si collocano nel 2013 e nel 2014 fino al 31.10.2014.
Il fatto del mancato pagamento delle imposte e dei contributi Inps risulta dai documenti prodotti dalla società ( docc 6, 8, 14, 18, 19, 20 e da 21 a 31) e non è fatto contestato dal convenuto Pure CP_1 il danno, individuato nell'addebito per interessi e sanzioni che la società non avrebbe pagato se l'amministratore avesse scelto di pagare le imposte è documentato (docc 21, 22, 23, 119 attore).
Il pagamento delle imposte, degli oneri contributivi e previdenziali costituisce un dovere specifico degli amministratori delle società, l'inadempimento agli obblighi tributari espone gli amministratori a responsabilità verso la società per le sanzioni e gli interessi derivanti dalle violazioni riscontrate in sede di accertamento tributario;
il debito della società per sanzioni ed interessi costituisce il danno conseguente all'inadempimento dell'amministratore poiché tale esborso sarebbe stato evitato qualora l'amministratore avesse provveduto nell'ambito dell'ordinaria diligenza, al quale va ricondotto il dovere di rispettare le norme tributarie, ad adempiere a tali obbligazioni nei termini di legge. La fattispecie di responsabilità si configura quando la condotta dell'amministratore, alla luce degli elementi probatori, risulta colpevole ciò presuppone che l'amministratore pur potendo provvedere al pagamento che avrebbe evitato l'aggravio di sanzioni ed interessi non lo ha fatto senza giustificato motivo.
Come si è detto spetta all'amministratore convenuto dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
pagina 18 di 33 La difesa di ha dedotto che la società fin dal 2010 si trovava “sull'orlo della Controparte_1 decozione” e che solo grazie alle sue scelte coraggiose è stata in grado di rispettare numerosi impegni e termini di pagamento assunti negli anni, tra cui i debiti tributari pendenti al 7.8.2010 e quelli in scadenza al 31.12.2011 cui la società ha fatto fronte con numerose rateizzazioni che le hanno consentito di pervenire al concordato preventivo in continuità omologato, adempiuto con risanamento della società.
La difesa di ha replicato osservando che la società è riuscita a non fallire e a sostenere gli P_ impegni di risanamento assunti con la proposta concordataria solo grazie all'ingente (vari milioni di euro) immissione di liquidità apportata in quegli anni dai soci ( ) e che gli importi per interessi CP_2
e sanzioni non avrebbero gravato la società se l'amministratore si fosse determinato ad accedere ad una misura concorsuale prima del 2016; questa circostanza (sostegno finanziario dei soci ) allegata CP_2 dalla difesa della società trova riscontro nella relazione sulla gestione al bilancio del 31.12.2018 dove si dà atto che nel solo 2018 gli azionisti avevano versato in conto capitale e a copertura perdite a servizio del piano di concordato 35.135.000 di euro.
Quanto dedotto dalla difesa del convenuto (scelte coraggiose a sostegno della attività di impresa della società) non è pertinente e non esclude un giudizio sulla colpa. Infatti, le scelte gestorie rientrano nel merito delle competenze dell'amministratore la cui eventuale inopportunità può eventualmente giustificare la sua revoca ma i confini della business judgement rule non sono tanto estesi da giustificare illeciti tra cui la violazione di legge tributaria, per altro sanzionata penalmente (Cass ord.
11833/2020).
Ma anche volendo valutare gli elementi offerti dalla difesa del convenuto non si perviene ad escludere la colpa dell'amministratore.
In primo luogo può osservarsi che la risoluzione della crisi finanziaria e patrimoniale della società con il positivo esito della procedura di concordato preventivo è da attribuire soprattutto al sostanzioso sostegno offerto dai soci e non alle risorse create dalla società con quelle che ha definito CP_1 scelte coraggiose.
Invero, sulla base delle stesse allegazioni dello stesso convenuto, può dirsi che la società si trovava in una situazione di crisi finanziaria fin dal 2010; come emerge dal primo ricorso per P_ concordato preventivo, nel 2016 registrava ancora debiti per ritenute non versate degli anni 2005, 2007,
2012. Ciò sta a significare che la situazione di difficoltà che aveva impedito alla società di far fronte pagina 19 di 33 regolarmente alle obbligazioni tributarie e previdenziali non è stata una situazione contingente risolta dall'organo amministrativo in un arco di tempo ragionevole ma si è protratta per diversi anni e la società è stata sistematicamente gestita anche differendo il pagamento degli importi tributari. Nel ricorso ex art 161 l.f. si dà inoltre atto di ingenti investimenti in di R&D e Capital Expenditure sostenuti dalla società dal 2010 al 2015 (pag 18 e 19) evidentemente finanziati anche con gli inadempimenti alle obbligazioni tributarie. La società registrava nel 2014 e 2015 un capitale circolante negativo di 5 e 3 milioni di euro (pag 24 ricorso doc.6 attore) abbinato ad una forte crescita delle giacenze di magazzino.
La continuazione nella condotta per vari anni porta ad escludere in sé che si sia trattato di omesso pagamento di tributi connesso ad una imprevedibile ed eccezionale situazione di illiquidità in cui si era trovata la società, risultando al contrario la scelta di non pagare tasse e tributi come componente di un sistema illecito di gestione societaria e di esercizio dell'impresa. In questa situazione non è esente da colpa la scelta dell'organo amministrativo di nel 2013 e 2014, limitando la valutazione alle P_ contestazioni non oggetto di rinuncia (che decorre dal 31.10.2014 ), di non adempiere sistematicamente alle obbligazioni tributarie pur continuando, al di fuori di un piano di risoluzione della crisi (ex art 161
l.f., ex art 67 l.f. o altro), l'ordinaria attività di impresa con ingenti investimenti in R&C.
Va pertanto affermata la responsabilità dell'amministratore quanto ai danni conseguenti al mancato pagamento dei tributi e contributi Inps per l'anno 2013 e per il 2014 fino ad ottobre 2014.
Questi tributi sono stati oggetto di transazione fiscale ex art 182 ter l.f. nell'ambito del concordato preventivo, senza riduzione degli importi.
La lettura dei documenti 21, 22 e 23 di parte attrice consente di verificare che i debiti in transazione ex art 182 ter l.f. per la quota dovuta ad Agenzia delle Entrate ammontavano ad euro 9.561.107,35 di cui euro 1.246.948,99 per sanzioni ed euro 124.663,90 per interessi. La quota parte di sanzioni per il 2013
e 2014 ammontava ad euro 641.895,80 (2013) ed euro 237.686,81 (2014) e di interessi ad euro
64.848,32 (2013), ed euro 34.492,17 (2014), in totale, per interessi, euro 99.340,49.
Questi elementi consentono di quantificare il danno subito dalla società per il mancato pagamento dei tributi dovuti nel 2013 ad euro 706.744,12 ed euro 272.178,98 nel 2014. Considerando la rinuncia all'azione dal 31.10.2024 si ritiene di ridurre in via equitativa l'importo maturato nel 2014 di due dodicesimi e quindi ridurre ad euro 226.815,17.
pagina 20 di 33 Complessivamente il danno conseguente agli omessi versamenti tributari dovuti ad Agenzia delle
Entrate riferiti agli anni 2013 e 2014 si quantifica in euro 933.559,29 per addebito di sanzioni ed interessi su un capitale per tributi non versati di euro 2.138.962 per il 2013 e di euro 2.376.868,07 nel
2014 (come da tavola di pagina 9 citazione e da docc 21, 22, 23 e 25 della citazione).
L'attrice sempre in citazione ha chiesto la condanna al risarcimento del danno, addebito per sanzioni e interessi dovuti e già rientrati nella gestione Equitalia/Agenzia delle Entrate Riscossione come da tabella a pagina 10 della citazione e da docc. 21 e 22 ; va ricordato che l'azione di responsabilità
(doc.1) è stata autorizzata con riferimento alle condotte poste in essere tra il 2013 e l'omologa del concordato preventivo dell'8.11.2017; quindi della tabella di pag 10 della citazione vanno considerate solo gli inadempimenti dal 2013 cioè i versamenti tributari che la società era tenuta ad effettuare nel
2013 e 2014, fino ad ottobre 2014; trattandosi sempre di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato o autonomo i versamenti dovevano essere fatti in corso d'anno. Ebbene, dalla lettura della tabella emerge che non vi sono debiti di competenza anno 2013; per quanto qui rileva, solo nell'anno
2014 risulta un mancato versamento di Iva con addebito di euro 1660,71 per sanzioni ed euro 637,43 per interessi;
questi importi nella transazione fiscale quale crediti al chirografo hanno subito, per allegazione di parte attrice, la falcidia del 48% , inoltre nella liquidazione del danno l'importo va ridotto come sopra di due dodicesimi, si perviene alla somma di euro 996,00.
ha chiesto anche il risarcimento del danno per il mancato pagamento dei contributi P_ previdenziali: la domanda va rigettata perché non si specifica l'ammontare delle sanzioni o degli interessi addebitati in relazione a ciascun anno come ricalcolati per effetto della falcidia concordataria e della transazione fiscale e tale elemento non emerge né dal doc. 31 né dai documenti depositati in data
20.11.2024 da parte attrice in ottemperanza all'ordine ex art 210 c.p.c..
Gli ulteriori danni conseguenti al sequestro penale
In relazione al mancato pagamento delle imposte 2013-2016 ha avanzato domanda di P_ condanna al risarcimento di ulteriori danni discendenti dal sequestro penale (doc.119 all. 6 di parte attrice) finalizzato alla confisca ed eseguito l'8.9.2018 su un suo conto corrente bancario per una somma di circa 5 milioni di euro. Il sequestro era stato disposto nell'ambito del procedimento penale scaturito dal mancato pagamento dei tributi per gli anni 2013-2016. In relazione a questo sequestro la società ha dedotto a) che il blocco della somma da settembre 2018 al 2022 l'ha costretta a procurarsi altrove il denaro per un valore pari alle somme sequestrate con addebito del costo del finanziamento, b)
pagina 21 di 33 che per evitare la confisca ha dovuto pagare in un'unica soluzione, rinunciando alla rateazione decennale concordata con la transazione fiscale, il debito tributario, c) che il minor apporto di risorse pari alla somma di denaro sequestrata nel primo periodo ha comportato un calo di produzione e di fatturato. In relazione a ciò ha lamentato i seguenti danni: 1 milione di euro per il minor fatturato conseguente alla minor produzione, il costo del denaro (5% annuo) per conseguire la disponibilità di una somma pari a quella sequestrata, il maggior aggravio di interessi per l'anticipazione di un importo non irrilevante, superiore a 9 milioni di euro, necessario per saldare anticipatamente senza rateazione il debito tributario oggetto di transazione fiscale onde evitare la confisca della somma in giacenza sul conto corrente sequestrato.
La domanda con riferimento a questi ulteriori danni non può trovare accoglimento.
Quanto al danno conseguente alla dedotta riduzione di produzione, individuato nella contrazione di fatturato in primo luogo va rilevato che la domanda risarcitoria in citazione è stata formulata individuando il danno nel minor fatturato;
la domanda non è stata precisata in memoria ex art 183 co 6
n. 1 c.p.c., ovvero entro i termini di preclusione del thema decidendum. Il danno conseguente ad un calo di produzione non può essere identificato nel calo di fatturato perché ciò che eventualmente può costituire pregiudizio è il mancato conseguimento dell'utile che la società avrebbe potuto trarre da quel fatturato che non c'è stato, quindi al netto dei costi e delle imposte. Questo danno è stato definito e identificato dalla difesa dell'attrice solo in memoria n. 2 con allegazione di elementi ulteriori che vanno a definire la causa petendi rispetto ai quali la difesa del convenuto ha eccepito la novità e inammissibilità. Già queste considerazioni portano ad un rigetto per infondatezza della domanda proposta in citazione. Ma anche a voler ritenere ammissibile l'esatta identificazione del danno in memoria n. 2 la domanda non può essere accolta perché mancano elementi sufficienti per ritenere dimostrato il nesso di causalità tra l'affermato calo di produzione e la mancata disponibilità finanziaria per 5 milioni di euro dovuta al sequestro penale eseguito l'8 settembre 2018. La difesa di P_ ha offerto come prova quanto riferito dallo stesso quale presidente del consiglio di CP_1 amministrazione nella relazione ex art. 2446 cod. civ. del 6 dicembre 2018 che si riporta “è opportuno ribadire che il sequestro di circa € 5 Ml. eseguito sui c/c della Società ha inciso negativamente sull'esercizio dell'attività che, in termini produttivi, si è discostata dalle stime previste dal piano industriale e, in termini di risultato, ha ulteriormente incrementato la perdita” . La fondatezza delle indicazioni dell'amministratore troverebbe conferma nella registrazione di uno scalino di produzione tra il biennio 2018-2019 e il successivo 2020-2021. L'indicazione dell'amministratore è stata poi ripetuta anche in altri documenti societari del 2019. pagina 22 di 33 Questa affermazione non è sufficiente a dimostrare il nesso di causalità tra un deficit di produzione e il sequestro di 5 milioni e ciò perché non può andare disgiunta da quanto dichiarato nella stessa relazione dall'amministratore ovvero che 1) anche per l'anno in corso, cioè il 2018, gli obiettivi di produzione risentivano delle esigenze finanziarie indotte dai tempi di pagamento stretti richiesti dai fornitori, come a dire che la società si trovava ancora, come l'esercizio precedente, in una fase in cui non riusciva a raggiungere i livelli di produzione prefissati, e soprattutto che 2) “ad oggi” ovvero alla data del 6 dicembre 2018, “gli immediati accordi raggiunti dai soci hanno permesso di rifinanziare completamente la società, facendo ripartire la produzione, oltrechè garantendo i rimborsi previsti dal ripiano concorsuale”. (doc. 14 attrice) Quindi pur ritenendo verosimile, data la non irrilevanza della somma sequestrata, una difficoltà finanziaria immediatamente successiva al sequestro, l'apporto tempestivo a novembre 2018 (come risulta dalle osservazioni del collegio sindacale alla relazione ex art
2446 c.c. dell'amministratore sempre del 6.12.2018, All a doc. 14 attrice) da parte dei soci di ben 20 milioni di euro, a fronte dei 5 sequestrati, ( 20 milioni che si aggiungevano ai 18,8 milioni già versati in conto futuro aumento di capitale dal 26.7.2017 al 2.8.2018) ha consentito di rifinanziare completamente la società dandole i mezzi per recuperare le sue capacità produttive i cui eventuali limiti, ancora registrati nell'esercizio 2019, vanno ricondotti alla situazione generale in cui si trovava e da cui con il piano concordatario e il sostegno dei soci stava cercando di uscire. Nel fascicolo di bilancio 2018 (doc. 102 attrice), relazione sulla gestione (presidente e AD ), si legge: “ CP_2
In data 2agosto2018 la controllante ha effettuato un versamento in conto futuri Controparte_11 aumenti di capitale di €8.850 mila. Nel periodo successivo e fino alla data del 30 novembre 2018 la controllante ha effettuato pagamenti in nostro nome e conto a fornitori e creditori Controparte_10 terzi per complessivi € 6.388 mila autorizzando la società a trattare gli stessi come versamenti in conto capitale e copertura perdite. In data 13 novembre 2018 la nuova società controllante ha CP_12 effettuato un versamento in conto capitale e o copertura perdite per € 14.900 mila. Infine in data 21 dicembre 2019 il socio ha effettuato un ulteriore versamento in conto capitale e o copertura CP_12 perdite per € 5.000 mila. Pertanto complessivamente i versamenti degli azionisti a più riprese sono ammontati nell'esercizio 2018 alla somma di €35.138 mila. Dopo la chiusura del bilancio ed entro la data di approvazione finale della presente relazione l'azionista ha concesso finanziamenti per complessivi €18,5 milioni, oltre a un ulteriore versamento in conto capitale di €3 milioni, per permettere il regolare adempimento degli obblighi concordatari e sostenere le necessità di capitale circolante.” Tali elementi convincono del fatto che la società pur con il vincolo del sequestro fino al
2022 sui 5 milioni ha avuto la possibilità, grazie al sostegno del socio, di supportare la sua produzione a compensazione degli effetti negativi derivanti dal sequestro penale sui 5 milioni, mentre lo scalino di pagina 23 di 33 produzione tra il 2018-2019 e il 2020-2021 non dimostra che la società, se avesse avuto a disposizione i
5 milioni, avrebbe già nel 2019 raggiunto i livelli di produzione del 2020-2021.
Sempre con riferimento alla vicenda del sequestro penale la società ha chiesto il risarcimento del danno pari al costo del denaro sostenuto per procurarsi aliunde l'importo in sostituzione di quello sequestrato: la domanda è infondata perché il denaro è stato procurato dai soci come apporto di capitale o a titolo di finanziamento postergato di cui non si è in alcun modo allegato se a titolo oneroso e in che misura era stato eventualmente concordato il tasso di interesse;
inoltre, non è stato prodotto alcun contratto bancario a dimostrazione delle linee di credito concesse e delle condizioni applicate. Per le medesime ragioni va rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno da maggiore aggravio di interessi a carico di conseguente al pagamento dell'intero debito fiscale di 9,5 milioni senza P_ rateazione: non ha dimostrato il costo del denaro non avendo prodotto alcun documento P_ bancario relativo alle condizioni contrattuali sui finanziamenti accordati.
La responsabilità dell'amministratore conseguente alla conclusione del contratto IV in conflitto di interesse
L'addebito di responsabilità che sarebbe foriero di danno per il patrimonio sociale è quello contestato con riferimento alla conclusione il 17 marzo 2017, in conflitto di interessi e senza l'approvazione preventiva del consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo e degli organi della procedura di concordato pendente (deposito ricorso 17.1.2017), con la società IPM, riferibile a suoi familiari, del contratto di licenza in esclusiva del marchio IV.
La responsabilità dell'amministratore di una società per azioni per operazioni compiute in conflitto di interessi è disciplinata principalmente dall'art. 2391 c.c., l'amministratore risponde dei danni derivanti da azioni o omissioni in violazione dei doveri di lealtà e diligenza di cui è espressione la disciplina.
Come già affermato da questo Tribunale con riferimento ad una contestazione di responsabilità per la conclusione di un contratto in conflitto di interessi (sentenza 12.10.2023 in RG 34576/2020) “Il regime della responsabilità dell'amministratore delineata dall'ordinamento non ha valenza meramente sanzionatoria della violazione formale degli obblighi e doveri derivanti dalla carica, ma richiede che dalla loro comprovata inosservanza sia derivato alla società un effettivo pregiudizio economico.”.
Nel caso in esame la situazione di conflitto denunciata da può ritenersi sussistente posto P_ che i fatti allegati da elencati al punto 4.4 della citazione da pag. 11 a pag.12, che qui si P_ intendono richiamati, non sono stati contestati dal convenuto. A ciò va aggiunto che non ha CP_1 pagina 24 di 33 contestato che alla conclusione del contratto giunse senza rispettare gli obblighi informativi di cui all'art 2391 c.c., essendosi limitato a dire che la stipulazione del contratto era stata oggetto di specifica negoziazione tra i vertici del dipartimento legale interno a e il legale svizzero di IPM: è P_ evidente che l'assistenza legale alla società è cosa diversa dal rispetto degli obblighi di informazione agli altri amministratori e al collegio sindacale dell'interesse personale nell'operazione e dell'obbligo di astensione ex art 2391 co 1 c.c..
La società attrice ha individuato il pregiudizio:
-nelle condizioni sfavorevoli e a tutto favore di IPM cui il contratto è stato concluso (durata temporale
12 anni rinnovabili a scelta di IPM, royalties minime e società priva di una struttura idonea a rilanciare Cont il marchio, programma che aveva già posto in campo) e
-nel ritardo che il contratto di licenza, la cui validità è contestata in un giudizio pendente dinanzi alla giurisdizione elvetica, ha determinato nello sviluppo e rilancio del marchio,
complessivamente quantificando il danno in 4 milioni di euro di cui ha chiesto la condanna del convenuto.
Quanto al primo profilo del pregiudizio si osserva che nessun elemento supporta la configurazione di un tale danno considerando che il marchio IV non era stato più impiegato dal 2010 (allegato da Cont convenuto e non contestato da e risulta dal doc. 8 pag 99), tanto che era stato definito come
“dormiente” nel piano di concordato (5 anni 2018-2022) dove nessun flusso di cassa era stato previsto provenire dallo sfruttamento di quel marchio (IV).
A ciò si aggiunga che nel piano di concordato era stata prospettata, pur senza l'indicazione di flussi certi, una forma di licenza del marchio IV (pag 35 della citazione, doc. 8 pag 99 e doc. 6 pag 94).
Quindi l'operazione gestoria in sé non presentava aspetti di irragionevolezza né era fuori dalle prospettive della società che ha ammesso l'esistenza di un programma di riattivazione del marchio attraverso la collaborazione di terzi come indicato nel piano e proposta di concordato. In questo contesto la società attrice avrebbe dovuto indicare, per dimostrare il pregiudizio, le migliori condizioni contrattuali ed economiche, rispetto a quelle stipulate da con IPM, cui avrebbe potuto CP_1 concedere in licenza il marchio IV, elementi che non sono stati in alcun modo allegati.
pagina 25 di 33 Quanto al ritardo nello sviluppo dei modelli IV si tratta di conseguenza che discende dal contenzioso pendente dinanzi alla giurisdizione svizzera e allo stato non può dirsi certamente imputabile a il pregiudizio per il ritardo nel rilancio del marchio. CP_1
La domanda va pertanto rigettata per mancata dimostrazione di un pregiudizio.
La responsabilità dell'amministratore conseguente alla produzione del modello F4
La società contesta all'amministratore di aver assunto la decisione di sviluppare e lanciare nel mercato il modello di moto F4 tra il finire del 2017 e il 2018 senza usare la necessaria diligenza e senza Per_1 tenere conto della situazione dei diritti di proprietà intellettuale sul marchio di Persona_1 cui afferma di essere titolare sulla base di un contratto Licencing contract Controparte_1 stipulato il 10 maggio 2006. Questa pretesa è contrastata da e pende in Svizzera un P_ giudizio nell'ambito del quale ha chiesto a il pagamento di euro 750.000 a CP_1 P_ titolo di royalties sul marchio . La società attrice ha dedotto che la scelta Persona_1 dell'amministratore è fonte di responsabilità, sia nello scenario in cui egli risulti effettivamente titolare del marchio perché in questo caso aveva scelto, in qualità di amministratore di Persona_1
di fare investimenti per realizzare il modello di moto F4 con un costo per P_ CP_1 royalties a suo vantaggio;
sia nello scenario della infondatezza della pretesa di titolarità del marchio perché aveva agito senza tenere conto della situazione dei diritti intellettuali. CP_1
Il pregiudizio è stato configurato in due ipotesi alternative, come si legge a pagina 41 della citazione:
“Qualora il modello risultasse prodotto in contraffazione del marchio “ per Persona_1
l'inesistenza o invalidità del contratto , il danno potrebbe essere pari al risarcimento da Per_1 versare al titolare per la pretesa contraffazione, già fatta valere nel giudizio svizzero (benché sul punto non ci sia giurisdizione trattandosi di marchio Ue).
Cont Qualora, invece, detto contratto risultasse efficace o vincolante come peraltro non crede, allora è Cont agevole definire la misura minima del danno potenziale nell'importo che si vede richiedere a titolo di royalties, ossia 750.000 € minimo oltre al valore dei tre esemplari della moto pari a circa 75.000 €
l'uno”.
In citazione l'attrice ha proposto quindi due domande risarcitorie alternative, ciascuna fondata su una diversa situazione incerta, validità o invalidità del contratto , rispetto alla quale la decisione Per_1
pagina 26 di 33 dell'amministratore di investire nella produzione della moto F4 ha comportato differenti Per_1
“pregiudizi”. L'incertezza sulla validità del contratto non è stata ancora risolta e pende dinanzi alla giurisdizione straniera.
La prima domanda è generica e quindi nulla perché indeterminata la configurazione del pregiudizio prospettato, definito dall'attore in termini incerti ed ipotetici (“il danno potrebbe essere…”) ne consegue che non può essere esaminata.
La seconda domanda, che si fonda sulla validità del contratto individua il danno nelle CP_1
Cont royalties che forse sarà condannata a pagare allo stesso che si assume titolare del CP_1 marchio. Anche questa domanda è infondata. Infatti, nella prospettiva di una valida titolarità del marchio in capo a la condotta che si deduce come fonte di danno, CP_1 Controparte_1 aver in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di Controparte_1 P_ deciso di investire nella produzione della moto F 4 (con il celato interesse di percepire le CP_1 royalties) può ritenersi causa di un pregiudizio se la produzione della moto, considerando anche le royalties da corrispondere, non si è rivelata profittevole per la società o meno profittevole di scelte alternative che si sarebbero potute fare su altri modelli che non presentavano il problema della titolarità del marchio. Le royalties in sé non possono costituire un danno se non in un panorama di questo tipo.
La società attrice, però, non ha allegato nessun elemento che possa identificare e poi dimostrare in questo scenario un danno effettivo, considerando, inoltre, che aveva in produzione nel medesimo periodo altri modelli rispetto ai quali versava royalties ( e , pag 23 Persona_5 Persona_6 conclusionale e che il solo fatto di aver taciuto nel 2018 le royalty su F4 CC, se può essere P_ in sé indice di poca lealtà, non è sufficiente a identificare un pregiudizio patrimoniale.
La liquidazione definitiva del danno
Quanto sopra esposto porta al riconoscimento della responsabilità ex art 2393 c.c. di
[...] per l'omesso adempimento alle obbligazioni tributarie incombenti su negli CP_1 P_ anni 2013 e 2014 (fino ad ottobre 2014) e alla condanna al risarcimento del danno per addebito di interessi e sanzioni di euro 934.555,29.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria di valore la liquidazione del danno va effettuata alla data della decisione, cioè aprile 2025 (data di scadenza delle memorie di replica) ragguagliando la somma di euro
934.555,29 dalla data di ottobre 2014 fino alla decisione, aprile 2025; spettano inoltre gli interessi compensativi per il ritardo nel pagamento che si conteggiano secondo l'insegnamento della Corte di pagina 27 di 33 legittimità (Cass 1712/1995). L'operazione, effettuata applicando gli indici di rivalutazione Istat Foi, porta alla liquidazione del danno in euro 1.132.680 per capitale rivalutato ed euro 125.195,00 per interessi compensativi, dalla data della decisione, 15 aprile 2025, al saldo decorrono gli interessi al tasso legale sulla sola somma capitale di euro 1.132.680,00.
La domanda di manleva e garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
e CP_3 [...]
ha chiamato in causa i terzi e di cui ha chiesto la Persona_7 CP_3 CP_2 condanna a titolo di manleva a fronte delle domande risarcitorie di La domanda di P_ garanzia è stata fondata sugli impegni assunti dai con il contratto 25 luglio 2019 avevano CP_2 acquistato il 42% di da (doc. 2 ). ha CP_12 Controparte_1 CP_2 Controparte_1 invocato a sostegno della sua domanda di garanzia l'art 2.02 h) del contratto con cui e CP_2 [...]
, a fronte della rinuncia da parte di ad un suo credito verso il concordato CP_3 Controparte_1 di si erano impegnati a far sì che rinunciasse ad ogni qualsiasi eventuale P_ P_ credito verso Controparte_1
Con il contratto 25 luglio 2019 le parti e da una lato, , CP_6 Controparte_1 Controparte_3
, dall'altro avevano disciplinato i rapporti tra loro esistenti e Controparte_13 CP_2 aveva ceduto la totalità delle azioni in alla famiglia Controparte_1 P_ CP_2 direttamente o per il tramite di società riferibili ai contraenti.
Nello specifico, aveva ceduto a per il prezzo di € 22.500.000,00 Controparte_1 Controparte_3 la totalità della propria partecipazione sociale (pari al 42%) in Gitir Lux, società di diritto lussemburghese, allora proprietaria del 100% delle azioni di Controparte_4
Secondo con tale accordo e , all'art 2.02 lett h), si Controparte_1 CP_3 CP_2 sarebbero impegnati a manlevarlo da ogni pretesa creditoria di tra cui anche il credito P_ risarcitorio azionato nel presente giudizio.
L'art.
2.02 lett. h) ha il seguente contenuto: “… RS and TS will cause Gitir, and CP_6 CP_7 [...]
to waive any credit that such companies might have towards GC (“RS e TS faranno in modo P_
Per_ che and rinuncino ad ogni credito dalle stesse società vantato nei CP_6 CP_7 P_ confronti di GC”).
pagina 28 di 33 I terzi si sono costituiti tempestivamente e hanno eccepito ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n.
12157/2012, la carenza di giurisdizione per appartenere la domanda alla giurisdizione del Gran Ducato di EM (art. 3.12), nonché una clausola di scelta delle legge applicabile a favore del diritto lussemburghese (art. 3.11).
L'art 3.12 ha il seguente contenuto:” Jurisdiction. Any dispute between the Parties hereto, arising out of or in connection with this Agreement, including its implementation, interpretation, termination or enforcement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the ND HY of XE Court”
- Giurisdizione: “Ogni disputa tra le parti che possa sorgere in relazione a questo Contratto, inclusa la sua applicazione, interpretazione, risoluzione, esecuzione è soggetta alla giurisdizione del Tribunale del NDucato di EM”).
ha contestato l'eccezione deducendo che la clausola non trova applicazione nel Controparte_1 caso di specie in quanto ha sostenuto che né la tipologia di manleva, né la pattuizione di cui all'art 3.12 del contratto sono idonee a sottrarre la domanda alla competenza giurisdizionale del giudice italiano prevista dall'art 8 del Regolamento UE 1215/2012 e a sostegno ha richiamato la giurisprudenza della
Corte di legittimità (Cass sent 613/2024 e Cass 30420/2018 (Cass., Sez. U., 03/05/2013, n. 10300; conf. Cass., Sez. U., 19/04/2013, n. 9534) che ha affermato il principio per cui a nulla rileva che le parti di un contratto abbiano devoluto le loro vertenze, in via convenzionale ad altra autorità giudiziaria, atteso che la domanda di manleva deve essere valutata dallo stesso giudice avente giurisdizione sulla domanda risarcitoria cui la chiamata in causa inerisce.
Ritiene il Tribunale che la eccezione vada decisa applicando il diritto comunitario, Reg UE 1215/2012;
Il EM, come stato membro dell'Unione, applica direttamente il Reg 1215/2012.
L'art. 8, n. 2 Reg UE 1257/2012 stabilisce che:” Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: …2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale”: la norma si colloca alla sezione 2 del Capo II del regolamento che prevede alcune competenze speciali.
L'art 25 a sua volta stabilisce che “1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a pagina 29 di 33 questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che
l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro.
Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.
L'accordo attributivo di competenza deve essere:
a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolar mente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole del l'accordo attributivo di competenza.
3. L'autorità o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro alle quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.
4. Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 24.
5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.”
L'art. 8, n. 2) del regolamento deroga al criterio generale ex art 4 del domicilio del convenuto, permettendo la trattazione unitaria di domande di garanzia;
la distinzione tra garanzia propria e impropria può ritenersi non rilevante (Cass 2024 4552 e Cass 24707/2015).
pagina 30 di 33 Tuttavia, l'art. 25 del regolamento prevale se esiste un accordo di giurisdizione esclusiva tra il chiamante e il terzo chiamato in garanzia. L'art 25 dispone che la competenza convenzionale è esclusiva salvo diversa volontà delle parti.
Il considerando 19 del regolamento stabilisce: 19) “ Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.”
La competenza esclusiva è prevista alla sezione 6 del Capo II del Regolamento, art 24.
La Corte di Giustizia UE nella sentenza C- 537/23 ha fornito indicazioni sull'interpretazione delle clausole derogatorie della competenza, affermando che l'art 25 va interpretato restrittivamente perché deroga alla regola generale sulla competenza ex art 4 del regolamento e ai fori speciali ex artt 7,8,9.
Quindi se non c'è un accordo esclusivo sulla competenza giurisdizionale, la domanda di manleva deve essere decisa dal giudice dell'azione principale (art. 8, n. 2); se, invece, c'è un accordo di competenza giurisdizionale esclusiva, il giudice dell'azione principale deve declinare la giurisdizione sulla domanda di garanzia, anche se connessa. L'inscindibilità del rapporto processuale tra la domanda principale e quella di garanzia giustifica la trattazione unitaria davanti al giudice nazionale, per evitare decisioni contrastanti e garantire l'effettività del processo a condizione che non vi sia un accordo di giurisdizione esclusiva tra il chiamante e il terzo garante.
La clausola 3.12 del contratto in esame ( ” Jurisdiction. Any dispute between the Parties hereto, arising out of or in connection with this Agreement, including its implementation, interpretation, termination or enforcement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the ND HY of XE
Court” - Giurisdizione: “Ogni disputa tra le parti che possa sorgere in relazione a questo Contratto, inclusa la sua applicazione, interpretazione, risoluzione, esecuzione è soggetta alla giurisdizione del
Tribunale del NDucato di EM”) soddisfa i requisiti di forma richiesti dall'art 25 del
Regolamento perché è stata pattuita per iscritto e di chiarezza perché indica espressamente (Exclusive jurisdiction) che ogni controversia nascente dal contratto sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del tribunale del NDucato di EM, con esclusione di altri fori. La disposizione non verte nelle materie previste dagli artt 15, 19, 23 e di giurisdizione esclusiva ex art 24 del regolamento.
pagina 31 di 33 Consegue, in applicazione dell'art 25 del Regolamento UE 1215/2012, il difetto di giurisdizione del giudice nazionale essendo competente il tribunale del Gran Ducato di EM.
Il regime delle spese processuali
Le spese processuali vanno decise secondo il principio della soccombenza ex art 91 cpc, quindi soccombente nel merito, va condannato alla rifusione delle spese a favore di Controparte_1 [...]
spese che sono liquidate secondo il valore della controversia in base al decisum, applicando P_
i parametri del DM 55/2014 e secc mod in euro 37.951,00 per compensi (per fasi € 5989, € 3951,€
17.594, € 10.417) oltre al rimborso di euro 3399,00 per spese non ripetibili, oltre alle spese generali, cpa ed iva di legge.
è soccombente anche verso i terzi e e viene condannato Controparte_1 CP_2 Controparte_3 alla rifusione delle spese liquidate, secondo i medesimi parametri, considerando altresì il contenuto delle difese, in euro 26.160,00 (per fasi € 2995, € 3951, € 8797, € 10.417) per compensi oltre alle spese generali, cpa ed iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'azione di responsabilità sociale promossa da
[...] contro e sulla domanda di garanzia proposta da P_ Controparte_1 Controparte_1 verso e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_2 Controparte_3
Accoglie in parte la domanda di e accertata la responsabilità di lo P_ Controparte_1 condanna a pagare a la somma di euro 1.132.680,00 per capitale rivalutato ed euro P_
125.195,00 per interessi compensativi oltre dalla data della decisione, il 15 aprile 2025, al saldo agli interessi di mora al tasso legale sulla sola somma capitale di euro 1.132.680,00.
Sulla domanda in garanzia di verso e dichiara il difetto di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 giurisdizione per i motivi indicati in motivazione.
Condanna a rimborsare le spese di lite Controparte_1
a liquidate in euro 37.951,00 per compensi (per fasi € 5989, € 3951,€ 17.594, € Parte_1
10.417) oltre al rimborso di euro 3399,00 per spese non ripetibili, oltre alle spese generali, cpa ed iva di legge,
pagina 32 di 33 a e liquidate in euro 26.160,00 (per fasi € 2995, € 3951, € 8797, € 10.417) per CP_14 Controparte_3 compensi oltre alle spese generali, cpa ed iva di legge.
Milano, 23 settembre 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 33 di 33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1(art.
3.12 Jurisdiction: “Any dispute between the Parties hereto, arising out of or in connection with this Agreement, including its implementation, interpretation, termination or enforcement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the ND HY of XE Court” - Giurisdizione:
“Ogni disputa tra le parti che possa sorgere in relazione a questo Contratto, inclusa la sua applicazione, interpretazione, risoluzione, esecuzione è soggetta alla giurisdizione del Tribunale del NDucato di EM”). pagina 9 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATAIN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott..ssa Daniela Marconi Giudice
Dott. Maria Antonietta Ricci Giudice
All'esito della camera di consiglio del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22459/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OLIVARES Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI PAOLO MARIA, dell'avv. D'AMANZO SIRIO, dell'avv BOSSI FRANCESCA, domiciliata elettivamente in VIA VISCONTI DI MONDRONE, 21 20121 MILANO presso il difensore avv. OLIVARES GIOVANNI PAOLO MARIA, per Email_1
Email_2 Email_3
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIMINI Controparte_1 C.F._1
EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. RIMINI EMANUELE, pec Email_4
CONVENUTO
pagina 1 di 33 (C.F. ) e , (c.f. CP_2 C.F._2 Controparte_3
) con il patrocinio dell'avv. GIULIANI DONATA, elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA ORRIGONI 15 21100 VARESE presso il difensore avv. GIULIANI DONATA
pec: Email_5
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria e previa ogni opportuna declaratoria:
accertare e dichiarare che non ha adempiuto correttamente al suo Controparte_1
Cont compito di amministratore delegato e Presidente di ed in particolare perché (i) non ha pagato imposte, tributi e contributi, pagamento ha determinato il sequestro di oltre 5 milioni di euro Cont costringendo a procurarsi tali risorse a titolo oneroso e a pagare in anticipo ben 6,7 milioni di euro di imposte;
(iii) ha concluso in conflitto di interessi il Contratto IV, di fatto impedendo ancor oggi l'utilizzo e rilancio del marchio;
(iv) ha deciso in conflitto di interessi la produzione del modello
F4 al fine di procurare a sé stesso un vantaggio economico e cagionando un Persona_1
Cont danno a
Cont
per l'effetto condannare a risarcire a tutti i danni patiti e patiendi per Controparte_1 le sue condotte illecite, danni complessivamente non inferiori all'importo di euro 12.289.884,80, così composti (i) euro 3.315.496,79 per interessi e sanzioni in relazione ai tributi non pagati (ii) euro
935.596,50 o la diversa somma determinata in via equitativa per i danni determinati dall'immobilizzo delle somme sequestrate dal 6 settembre 2018 al 14 aprile 2022; (iii) euro 1.000.000,00 o la diversa somma determinata in via equitativa per mancati guadagni per ritardata produzione e minor fatturato causata dal sequestro;
(iv) euro 2.063.791,51 o la diversa somma determinata in via equitativa per il fatto di non aver potuto usufruire della dilazione prevista nella transazione fiscale al fine di liberare le somme sequestrate ed estinguere il reato contestato al convenuto;
(v) euro 4 milioni o la diversa somma determinata in via equitativa per i danni derivanti dal Contratto IV ed in particolare per aver impedito (in caso il contratto risulti valido) o ritardato (in caso di accoglimento della domanda di invalidità) il rilancio del marchio;
(vi) euro 975.000,00 (di cui euro 750.000 a titolo di royalties e
pagina 2 di 33 225.000 per il valore delle tre moto F4 ) per i danni conseguenti alla decisione di produrre in Per_1 conflitto di interessi il modello F4 Persona_1
in subordine, laddove al momento della decisione del presente procedimento, il giudizio svizzero relativo al contratto di licenza del marchio non fosse ancora definito, Persona_1
Cont condannare il convenuto a rifondere a tutte le somme che quest'ultima sarà tenuta a pagare all'esito del contenzioso pendente innanzi al Tribunale d'Appello di LU (e successivi gradi di giudizio) relativamente al contratto di licenza del marchio Persona_1
in via istruttoria, previa opportuna revoca dell'ordinanza del 23 ottobre 2024, si chiede Cont ammettersi CTU al fine di (i) determinare il danno subito da in termini di diminuzione della produzione e delle vendite, a causa dell'indisponibilità delle somme oggetto di sequestro, e in termini Cont di perdite maggiori di quelle che avrebbe realizzato se il sequestro non ci fosse stato;
(ii) Cont quantificare il danno subito da a causa della impossibilità di sfruttare il marchio IV a seguito della stipula del Contratto IV;
con vittoria di spese e onorari del procedimento.
CONCLUSIONI DI Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- Rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione e/o incompetenza del Giudice italiano sollevata dai terzi convenuti (C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._4 Controparte_3
) in quanto, né la tipologia di domanda di manleva, né l'esistenza di una C.F._3 proroga di competenza ex art. 25 Reg. 1215/2012 tra i Terzi e chiamante in Controparte_1 garanzia, sono idonee a sottrarre la competenza giurisdizionale al Giudice italiano prevista dall'art. 8 del Reg. UE 1215/2012;
- Rigettare l'eccezione di applicabilità del diritto lussemburghese al contratto del 25/7/2019 in quanto la responsabilità dei terzi convenuti (C.F. ) e CP_2 C.F._4 Controparte_3
(C.F. ) deriva dalla violazione dell'impegno contrattuale di cui all'art.
2.02 lett. C.F._3
h) del contratto del 25/7/2019 e il principio pacta sunt servanda è trasversale alla legge sostanziale lussemburghese applicabile;
Nel merito, in via principale:
pagina 3 di 33 - rigettare tutte le domande proposte (C.F. ), in quanto infondate in fatto e P_ P.IVA_1 in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a in relazione a tali domande. Controparte_1 P_
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte da P_
(C.F. ) nei confronti di (C.F. ), dichiarare P.IVA_1 Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) e (C.F. ) tenuti CP_2 C.F._4 Controparte_3 C.F._3
a mantenere indenne e manlevare in relazione ad ogni e qualsivoglia domanda Controparte_1 risarcitoria eventualmente accolta nei suoi confronti a favore di e, comunque, da qualsiasi P_ conseguenza economica negativa che dovesse inopinatamente subire, per i motivi esposti negli atti difensivi.
- Respingere le domande proposte dai terzi chiamati (C.F. ) e CP_2 C.F._4
(C.F. ) volte a sostenere l'inammissibilità e/o l'infondatezza in Controparte_3 C.F._3 fatto ed in diritto della chiamata in garanzia svolta nei loro confronti da (C.F. Controparte_1
), poc'anzi più estesamente precisata. C.F._1
In via istruttoria:
- Ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'Accordo 29/12/2023 intercorso tra Controparte_1
(C.F. ), Art Of Mobility S.A. nonché (C.F. C.F._1 CP_2
) e C.F._4
(C.F. ) in quanto pattuizione idonea a chiarire il complesso dei Controparte_3 C.F._3 rapporti intercorrenti tra le parti;
- Ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a (C.F. ) e CP_2 C.F._4 [...]
(C.F. ) nonché a KTM con sede in Austria, Betriebsgebiet Süd, CP_3 C.F._3
Stallhofnerstraße 3, 5230 Mattinghofen e succursale in Italia, Albano Sant'Alessandro (BG),
Via Lazzaro Spallanzani 16/A e 16c, 24061, del contratto tra gli stessi concluso nei primi mesi dell'anno 2024 di cui si evince l'esistenza dallo scambio dei messaggi tramite la piattaforma Whatsapp
(docc. 12-13 avente ad oggetto, per un verso, la replica del progetto CP_1 industriale relativo al rilancio del marchio IV messo a punto tra gli stessi signori e CP_2 in vista dell'Accordo concluso inter partes il 29/12/2023 e, per altro verso, il Controparte_1 chiaro disegno di “tagliare fuori dai predetti giochi” Controparte_1
- Ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. a (C.F. ) di tutti gli allegati alla P_ P.IVA_1
Seconda Domanda di Concordato (doc. 8 parte attrice, documenti indicati alle pp. 117-118 del documento); pagina 4 di 33 In ogni caso:
- con vittoria di spese e onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI e CP_2 Controparte_3
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria,
In via pregiudiziale e/o preliminare
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e conseguentemente dichiarare inammissibili, nulle e/o comunque infondate le domande svolte da nei confronti Controparte_1 di e per i motivi indicati in atti;
CP_2 Controparte_3
- dichiarata l'applicabilità del diritto lussemburghese al contratto stipulato il 25.7.2019, dichiarare inammissibili, nulle e/o comunque infondate le domande svolte da nei confronti Controparte_1 di e per i motivi indicati in atti;
CP_2 Controparte_3
In via subordinata, nel merito:
respingere tutte le domande formulate dal convenuto nei confronti di Controparte_1
e perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui agli atti. CP_2 Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17 maggio 2021 ha convenuto in giudizio P_ [...]
residente a [...], per l'udienza del 30.12.2021 differita ex art 168 bis co 5 cpc al CP_1
18.1.2022 proponendo azione di responsabilità sociale ex art 2393 c.c. con condanna al risarcimento dei danni quantificati in un importo non inferiore ad euro 10.965.975,41.
L'azione di responsabilità sociale risulta deliberata dall'assemblea dei soci di in data P_
20 aprile 2021 (doc.1 attrice): l'azione è stata autorizzata per 3 condotte gestorie dal 2013 al 2017 fino alla omologa del concordato preventivo, oltre alla decisione nel 2018 di produrre la moto F 4
( mancato pagamento dei tributi, imposte e contributi INPS, conclusione in conflitto di CP_1 interessi il 17 marzo 2027 del contratto di licenza del marchio IV, decisione, in conflitto di interessi, nel 2018 di produrre la moto F4 Claudio per poi chiedere il pagamento di royalties invocando un contratto di licenza del marchio . Persona_1
In citazione è stato esposto brevemente che è stato per anni socio di controllo Controparte_1
Cont indiretto di ricoprendo dal 2010 al 6 dicembre 2018 la carica di amministratore delegato e dal 2011 pagina 5 di 33 anche di Presidente del Consiglio di amministrazione. Il 6 dicembre 2018, a seguito del cambio di controllo nella spa, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore delegato CP_1 rimanendo in carica quale Presidente onorario con deleghe ad operare in alcune aree specifiche fino alle dimissioni del 25 settembre 2019 in seguito alla uscita definitiva dall'azionariato della famiglia con la cessione alla famiglia della sua quota del 42% del capitale sociale. CP_1 CP_2
Quanto agli assetti proprietari la società negli anni ha visto l'ingresso nell'azionariato con una quota di minoranza prima di Mercedes AMG nel 2014 e dal 2016-2017, uscita Mercedes, della famiglia che ha assunto la totalità delle partecipazioni nel 2018 anche tramite controllate. CP_2
Cont La società fin dal 2014 si è trovata in oggettive difficoltà finanziarie non risolte dal consistente aumento di capitale di 30 milioni di euro versato da Mercedes AMG;
nonostante ciò, la crisi si è protratta negli anni tanto che nel mese di ottobre 2016 (doc.6) ha presentato una prima P_ domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile dal Tribunale di Varese (doc.7) e successivamente ripresentata a gennaio 2017, procedura questa di concordato in continuità conclusa positivamente con l'omologa del Tribunale in data 8 novembre 2017 (docc da 8 a 11 citaz).
Nell'ambito di tale situazione la società attrice ha contestato a quale suo Controparte_1 amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione, la violazione dei doveri inerenti la carica di amministratore con riferimento a tre condotte, circoscrivendo gli addebiti agli anni dal 2013
a novembre 2017 in coincidenza con l'omologa del concordato (decreto 8.11.2017, doc. 11 attrice) e fino al 2018 quanto alla decisione di produrre la F 4:
1. Mancato pagamento delle imposte e del contributi dal 2013 al 2016 cui è conseguito un danno di euro 3.260.527,73 per addebito di interessi e sanzioni e di euro 54.969,06 per sanzioni su contributi Inps che la società non si sarebbe trovata a dover pagare se adempiendo CP_1 alle sue obbligazioni di amministratore, avesse versato le tasse dovute (di totali 10 milioni di euro) o, in difetto della possibilità finanziaria di far fronte a tali debiti tributari, avesse proposto tempestivamente una procedura concorsuale prima del 2016; inoltre, la società ha rappresentato che il mancato pagamento delle ritenute dal 2013 al 2017 ha determinato l'apertura a carico di di un procedimento penale innanzi al Tribunale di Varese per il reato di cui Controparte_1 all'art 10 bis D Lgs 74/2000 nel cui ambito è stato emesso decreto di sequestro preventivo ex art 321 c.p.p. per l'intero importo capitale non versato di euro 5.189.859,31. Dal blocco della somma è discesa a) la perdita del beneficio della transazione fiscale che le avrebbe consentito di pagare i tributi dovuti a rate in 10 anni;
b) la perdita della disponibilità della somma di 5 milioni oggetto di sequestro, c) un calo di produzione e di fatturato, eventi in relazione ai quali ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni: 1) un milione di euro pari al calo di fatturato;
2) pagina 6 di 33 euro 675.478,62 pari al costo (tasso 5%) fino al 30 aprile 2021 (data della citazione) di una quantità di denaro pari a quella sequestrata e non disponibile;
3) 2 milioni di euro per il costo del denaro necessario all'estinzione anticipata del debito fiscale, ciò al fine anche di evitare la confisca della somma sequestrata di 5 milioni;
Cont
2. Stipulazione del contratto marchio IV in conflitto di interessi: è titolare del marchio
Cont IV: quale Presidente e amministratore delegato di in data 17 Controparte_1 marzo 2017, pendente la procedura di concordato preventivo, ha concluso in palese conflitto di interesse e senza autorizzazione degli organi della procedura un contratto di licenza in esclusiva del marchio IV con la società licenziataria IPM riferibile alla sua famiglia. Il contratto, si
Cont deduce, è stato concluso in assenza di ogni informativa agli organi della società a
Cont condizioni sfavorevoli per perchè in esclusiva per il mondo intero, della a durata di 6 anni rinnovabili a discrezione di IPM, con un minimo di royalties irrisorio. La società ha sostenuto l'invalidità di questo contratto di licenza e quantificato il pregiudizio, individuato nel ritardo nello sfruttamento del marchio per il tempo occorrente a far valere l'invalidità del vincolo, in almeno 4 milioni di euro;
3. Decisione di lanciare e sviluppare il marchio modello F4 Claudio di cui lo Persona_1
Cont stesso in un contenzioso promosso contro ha affermato essere titolare Controparte_1 chiedendo il pagamento di royalties per 750.000; in questa situazione di incertezza sulla titolarità del marchio l'attrice ha sostenuto che in qualità di amministratore Controparte_1 di non avrebbe dovuto scegliere di impegnare risorse in attività di sviluppo e P_ rilancio del marchio stante il rischio di dover versare royalties (a se stesso qualora CP_1
Cont dovute ma contestate da .
si è costituito tempestivamente il 29.12.2021 e ha eccepito che la società aveva Controparte_1 rinunciato ad ogni azione responsabilità sociale come deliberato dall'assemblea dei soci in data 14 dicembre 2017 e con successiva delibera del 6 dicembre 2018 (docc 4 e 5 conv). Inoltre ha dedotto che e nel contratto di cessione di partecipazioni concluso il 25 luglio CP_2 Controparte_3
2019 si erano impegnati a manlevarlo da ogni pretesa creditoria di nei suoi confronti e P_ sulla scorta di ciò ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa quali terzi e CP_2 [...]
per essere garantito. Ha, infine, contestato gli addebiti di responsabilità assumendo di non CP_3 aver violato alcun obbligo di diligenza e di lealtà quale amministratore di Nello specifico P_ quanto
-all'omesso pagamento dei tributi e imposte Inps, ha rilevato di essere stato assolto da ogni accusa penale in considerazione dell'avvenuto pagamento delle somme pretese dall'Erario e dagli Enti pagina 7 di 33 previdenziali e illustrato come durante il suo mandato fin dal 2010 si sia profuso per sostenere la società, sviluppandone il business e assumendo coraggiose scelte imprenditoriali che l'avevano portata ad evitare il fallimento e ad accedere con successo al concordato in continuità. Ha esposto che la società nel 2010, quando l'aveva rilevata da , presentava un debito verso l'erario di 10 Controparte_5 milioni di euro formatosi durante la precedente gestione oltre a debiti verso i fornitori per 17 milioni di euro, indebitamento che non aveva consentito di contrarre l'esposizione debitoria verso il fisco, ma negli anni successivi sotto la sua gestione aveva concordato rateazioni e cercato di saldare P_ il pregresso rispettando i naturali termini di pagamento relativi agli anni in corso successivi al 2010.
Nel periodo 2011- 2017 (marzo 2017) la società aveva versato complessivamente la somma di euro
30.870.478,78 all'Amministrazione finanziaria. Sulla scorta di ciò l'amministratore ha contestato l'addebito e la colpa. Ha aggiunto che la società aveva sotto la sua guida scongiurato il fallimento riuscendo a giungere ad un concordato in continuità omologato con transazione fiscale e salvezza di più di 200 posti di lavoro;
-al contratto 16 marzo 2017 avente ad oggetto il marchio IV ha dedotto che era stato concluso all'esito di una trattativa che aveva coinvolto i vertici del dipartimento legale di nella P_ piena contezza del Presidente del CdA di MV sig;
inoltre, il marchio IV per oltre CP_2
10 anni era stato messo in vendita senza alcun successo, come pure senza esito positivo erano risultati i tentativi di concederlo in licenza ad altri concorrenti, tanto che nel piano di concordato preventivo il marchio era stato definito “dormiente” e la linea IV non era stata ricompresa tra gli asset attivi di attuazione della procedura;
-al contratto di licenza ha rilevato che era stato concluso da oltre 15 anni, tra Persona_1 [...]
in persona dell'allora amministratore delegato e lo stesso P_ Persona_2 [...]
e che aveva ad oggetto la concessione in licenza in favore di del marchio Persona_1 P_ patronimico registrato “ nelle sue diverse e molteplici accezioni e configurazioni;
Persona_1 la scelta gestoria degli anni 2018 e 2019 di sviluppare il modello di moto “MV F4 P_ [...]
, facendo in tal modo sorgere il diritto a chiedere e ottenere il pagamento delle “royalties” Persona_1 era stata assunta quando il potere decisionale in era detenuto a tutti i livelli dalla famiglia P_
, in particolare, da già presente nel 2018 nel consiglio di amministrazione di CP_2 CP_2
P_
Sulla scorta di queste difese ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa Controparte_1 di e per essere manlevato sulla base dell'impegno dai medesimi assunti con il CP_2 Controparte_3
Per_ contratto 25.7.2019, all' art.
2.02 lett. h) (del seguente contenuto: “… RS and TS will cause
and to waive any credit that such companies might have towards GC (“RS CP_6 CP_7 P_
pagina 8 di 33 Per_ e TS faranno in modo che and rinuncino ad ogni credito dalle stesse CP_6 CP_7 P_ società vantato nei confronti di GC”).
Differita la data della prima udienza ex art 269 cpc, i terzi citati si sono costituiti tempestivamente e preliminarmente hanno eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice italiano ex art. 25 del
Regolamento UE n. 12157/2012 in forza della clausola di proroga di competenza a favore della Corte del Gran Ducato di EM prevista dall'art.
3.12 dell'accordo1. In via subordinata di merito hanno contestato la sussistenza di una loro obbligazione di garanzia e manleva verso
[...] sulla base del contratto 25.7.2019, art 2.02 lett f) e h) osservando che la lett. h) si riferisce ai CP_1 crediti (“any credit”) e prevede il loro impegno alla rinuncia da parte di (e delle altre P_ società) ai propri crediti verso ma non all'azione di responsabilità. Controparte_1
In subordine hanno eccepito la nullità della clausola lett h) in considerazione del fatto che vedrebbe la prevalenza dell'interesse del singolo socio a detrimento dell'interesse sociale, e ciò quand'anche all'accordo abbia preso parte l'intera compagine sociale. In particolare, con riferimento alla clausola
(art.
2.2.02lett (h) “GC rinuncerà per iscritto ai suoi crediti vantati nei confronti di , ai sensi P_
Co Co Per_ della Nuova Procedura così come definita nel Patto Parasociale. e faranno in modo che
e rinuncino ad ogni credito dalle stesse società vantato nei confronti di CP_6 CP_7 P_
GC”. la difesa dei terzi ha osservato che non ricorre un'ipotesi di garanzia impropria o manleva in quanto il contratto non ha trasferito su di loro le conseguenze pregiudizievoli dei comportamenti di essendosi limitati ad impegnarsi a far sì che rinunciasse a propri Controparte_1 P_ crediti (e non a qualsiasi contestazione od azione, come si dirà più avanti) nei confronti di CP_1
Quindi la clausola farebbe riferimento ad un patto di rinuncia al credito che si distingue dal patto di manleva. Il patto di rinuncia al credito sarebbe inoltre invalido perché all'epoca il credito non sussisteva né ne erano noti i presupposti.
In ulteriore subordine la difesa dei terzi, nell'eventualità che la clausola 2.02 lett. h) del contratto del
25.7.2019 sia interpretata quale impegno assunto a far rinunciare a qualsiasi credito nei P_ confronti del convenuto, tra cui anche l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c., ha eccepito la nullità della pattuizione richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla nullità dei patti intercorsi tra soci per non deliberare l'azione sociale di responsabilità, in quanto stipulati al fine di far prevalere l'interesse del singolo socio a detrimento dell'interesse sociale (cfr. Cass.27.7.1994 n. 7030; Cass.
28.4.2010 n. 10215).
In ultimo i terzi intervenuti hanno sollevato eccezione di inadempimento di alla clausola CP_1
2.02 lett h) in quanto non aveva rinunciato ai propri crediti nei confronti di e in relazione P_
a ciò hanno elencato le varie domande di pagamento avanzate da sia in sede concordataria CP_1
Cont sia altrove verso
Con memoria n. 1 la difesa di ha contrastato le eccezioni sollevate dal convenuto P_ deducendo la nullità delle due rinunce all'azione di responsabilità sociale ex art 2393 c.c. CP_1 perché di contenuto indeterminato, rese causa incognita, senza che fossero note ai soci che le avevano deliberate le condotte dolose di connotate da dolo o, in subordine, da colpa grave, con CP_1 conseguente violazione anche del disposto dell'art. 1229 cod. civ. . Sotto altro profilo la difesa attorea ha dedotto anche l'irrilevanza della rinuncia perché le condotte e le fattispecie dannose si sarebbero perfezionate in un momento temporale escluso dalla rinuncia alla azione di responsabilità sociale riferibile al periodo dal 31.10.2014 al 14.12.2017 e dal 14.12.2017 al 6.12.2018.
Con riferimento agli elementi allegati dal convenuto per escludere la sua colpa la difesa di P_ ha ribadito che il mancato pagamento delle imposte per oltre 3 anni e per oltre 10 milioni di euro come risulta obiettivamente dai documenti prodotti costituisce un chiaro indicatore di insolvenza in presenza della quale l'amministratore delegato avrebbe dovuto adottare provvedimenti ben prima del 2017 e in ciò ha individuato la sua colpa e il venire meno ai suoi doveri.
Con la memoria n. 2 la difesa del convenuto ha contrastato l'eccezione di nullità delle rinunce all'azione di responsabilità sociale assunte con le delibere dell'assemblea dei soci del 14.12.2017 e del
6.12.2018, l'eccezione di difetto di giurisdizione e di invalidità/irrilevanza delle pattuizioni poste a fondamento dell'azione di manleva proposta contro i terzi . CP_2
La causa è stata istruita con ordine alla società su istanza del convenuto di esibizione ex art 210 cpc dell'accordo di transazione fiscale intercorso tra e Direzione Provinciale di Varese di P_
Agenzia delle Entrate del 17.1.2017 e del successivo accordo tra e Agenzia delle Entrate P_ avente ad oggetto il residuo debito fiscale estinto con i pagamenti in data 20.7.2021, ritenuto rilevante Cont in ordine alla prova del danno lamentato da conseguente al mancato pagamento di tasse e contributi Inps.
Sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 21 gennaio 2025 (come riportate in epigrafe) la causa è stata rimessa in decisione e decorsi i termini ex art 190 cpc decisa alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
*** pagina 10 di 33 Il contenuto della presente sentenza si atterrà al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi. Le ragioni della decisione si indirizzeranno, quindi, verso quella che risulta, alla luce del concreto contenuto delle domande principali e del materiale probatorio in atti, la ragione più liquida e dirimente per la soluzione della controversia (Cass 693/2024).
In decisione è l'azione di responsabilità sociale promossa ex art 2393 c.c. dalla società P_ verso il suo ex amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione
[...] per addebiti che si sostanziano in dedotte violazioni ai doveri dell'organo gestorio ex art CP_1
2391 e 2392 c.c. e si collocano negli esercizi dal 2013 al 2018 (come precisato all'inizio del punto 1. della citazione). L'azione è stata deliberata dall'assemblea dei soci di del 20 aprile Parte_1
2021 (doc.1 att.).
L'azione è contrattuale, in conformità ai principi generali delle obbligazioni in tema di onere probatorio spetta alla società attrice fornire la prova dell'inadempimento di un obbligo generico o specifico previsto dalla legge o dall'atto costitutivo (ora dallo statuto), del danno economico subito e del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno, senza necessità di provare la colpa. Spetta, invece, all'amministratore convenuto fornire la prova, ex art 1218 c.c., di fatti idonei ad escludere o attenuare la sua responsabilità, ovvero la prova della impossibilità della prestazione per causa non imputabile
(Cass. 8060/2024; 25056/2020).
La società ha contestato a componente nel periodo di riferimento 2013-2018 del Controparte_1
Consiglio di Amministratore con la carica di Presidente e amministratore delegato,
1) il mancato pagamento delle imposte e dei contributi Inps relativi agli anni 2013-2016 con aggravio per la società dell'esborso per sanzioni ed interessi;
2) la stipulazione - in conflitto di interesse- quale rappresentante di (concedente) con la P_ società IPM (licenziataria), a lui riferibile, del contratto 17 marzo 2017 di licenza in esclusiva del marchio IV a condizioni svantaggiose per MV;
3) di aver deciso, dopo l'omologa del concordato preventivo (novembre 2017) e versando in conflitto di interessi con la società, di sviluppare e lanciare nel mercato il modello di moto F4 Claudio in una pagina 11 di 33 situazione in cui il medesimo si professa titolare di royalties sullo sfruttamento del marchio CP_1 scelta che ha comportato costi per a tutto vantaggio dell'amministratore qualora, all'esito P_ di un giudizio pendente in EM, risulti fondata la sua titolarità del marchio CP_1
A fronte di questi addebiti il convenuto ha sollevato eccezioni e contestato i profili di responsabilità, deducendo l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità tra cui i danni lamentati.
La rinuncia all'azione di responsabilità sociale
La prima eccezione da esaminare tra quelle poste dalla difesa di idonea a definire Controparte_1 le contestazioni di cui alla citazione, ha ad oggetto la rinuncia all'azione di responsabilità sociale deliberata dall'assemblea dei soci di del 14.12.2017 (doc.4 conv.) e del 6.12.2018 P_
(doc.5 conv.).
Si tratta di due delibere che hanno un contenuto molto simile anche nelle espressioni formali impiegate distinguendosi, per lo più, per i periodi temporali di riferimento della rinuncia all'azione di responsabilità sociale ex art 2393 c.c..
E' rilevante contestualizzare le delibere con le vicende societarie che coinvolgevano all'epoca
[...] come emergono dalle allegazioni del convenuto non contestate da e riscontrabili P_ P_ dalla visura camerale e da numerosi elementi documentali in atti (doc. 1 conv, doc. 14, 102, 103 attrice).
La prima delibera del 14.12.2017 è stata assunta contestualmente al rinnovo delle cariche sociali ( CdA
e collegio sindacale) resosi necessario dalle dimissioni dei componenti del CdA e del Collegio sindacale fino ad allora in carica. Il rinnovo delle cariche sociali era evidentemente collegato all'operazione, in corso già dal 2016 e subordinata all'omologa del concordato preventivo presentato da a gennaio 2017, di subentro nell'azionariato di delle società facenti capo alla P_ P_ famiglia e di contestuale uscita di Mercedes AMG Smbh dall'azionariato di CP_2 P_
A luglio 2017 la società MS (Sardarov) aveva acquisito il 35% di socia di Controparte_10 maggioranza di L'8.11.2017 il concordato preventivo in continuità era stato P_ omologato con decreto del Tribunale di Varese. Il 14.12.2017, lo stesso giorno della delibera,
[...]
(controllante di aveva acquistato il 25% di da Mercedes CP_10 P_ P_ divenendo socia al 100% di Questa operazione, volendo usare le parole della difesa di P_
pagina 12 di 33 (in memoria ex art 183 co 6 n. 1cpc), comportava il mutamento dell'assetto societario, che P_ vedeva, proprio in tale occasione, l'entrata con una quota di minoranza della famiglia (tramite CP_2
) e l'uscita di Mercedes. In questo contesto, passata tramite la holding sotto CP_10 P_ il controllo di due società (socie della holding) riferibili una a (maggioranza) e l'altra a CP_1
(minoranza), veniva convocata per lo stesso giorno del 14.12.2017 l'assemblea dei soci di CP_2 con al secondo punto all'ordine del giorno (dopo il rinnovo delle cariche sociali) la P_ rinuncia all'azione ex art 2393 c.c.; rinnovate le cariche sociali con ingresso nel CdA di P_ anche di e , l'assemblea deliberava all'unanimità la rinuncia irrevocabile ad CP_2 Persona_4 ogni azione prevista dall'art 2393 c.c. contro gli amministratori ed i sindaci della società decaduti dalla carica il 31.10.2014, tra cui La rinuncia alla delibera del 2014 si riferisce nel Controparte_1 testo verbalizzato a due ipotesi;
si legge nel verbale di assemblea: “(i) in relazione ad ogni singola azione di gestione e/o omissione del consiglio di amministrazione e/o di ciascuno degli amministratori, per il periodo tra il 31.10.2014 e il 12.01.2017, con riferimento a tutte le operazioni effettuate e/o omesse da loro nella qualità di amministratori della società in quegli anni finanziari che si riflettono nei bilanci per gli esercizi chiusi 31.12.2014 e 31.12.2015 e (ii) per ogni singola azione di gestione e/o omissione da parte del consiglio di amministrazione e/o di ciascuno degli amministratori per periodo dall' 1.1.2016 fino alla data odierna”, ovvero 14.12.2017(doc. 4 conv).
Alla successiva assemblea dei soci del 6.12.2018 la società adottava una delibera in P_ continuità con quella di dicembre 2017 approvando alla unanimità di “rinunciare irrevocabilmente ad ogni azione prevista dall'art 2393 c.c. contro ogni amministratore e sindaco della Società in relazione ad ogni singola azione di gestione e/o omissione del Consiglio di Amministrazione e/o di ciascuno degli amministratori e/o sindaci, per il periodo 14.12.2017 e la data odierna, con riferimento a tutte le operazioni effettuate e/o omesse da loro nella qualità di amministratori e/o sindaci della società in quel periodo finanziario, che si riflettono nei bilanci per l'esercizio chiuso al 31.12.2017 e per ogni azione di gestione e/o omissione da parte del Consiglio di amministrazione e/o di ciascuno degli amministratori per il periodo 14.1.2017 fino alla data odierna, in particolare per gli atti compiuti dal dott in qualità di amministratore delegato anche relativamente ai rapporti Controparte_1 intrattenuti con clienti, fornitori e gli organi della procedura concorsuale nel periodo anzidetto fino alla data odierna” (doc.5 conv). Anche in questo caso la data dell'assemblea non è casuale posto che il Per_ 5.11.2018 (partecipata da al 42% e al 68% da ) aveva acquistato il 100% di CP_1 CP_2 da divenendone socia unica (successivamente a luglio 2019 la partecipazione P_ CP_10
pagina 13 di 33 Per_ di in sarà acquistata dall'altro socio riferibile a con la definitiva Controparte_1 CP_2 uscita di da . CP_1 P_
La difesa di ha eccepito la nullità delle rinunce all'azione perché indeterminate, rese causa P_ incognita, senza che fossero note le condotte dolose di e in violazione dell'art. 1229 cod. CP_1 civ.; per altro verso ne ha ritenuto l'irrilevanza in considerazione del fatto che le condotte dannose contestate in causa a si sono perfezionate in un momento temporale non coperto dalla CP_1 rinuncia riferibile all'arco di tempo che va dal 31.10.2014 al 6.12.2018.
La contestazione relativa al mancato pagamento dei tributi e contributi Inps si riferisce a condotte che vanno dal 2013 a tutto il 2016 e quindi, sebbene la quota più rilevante degli interessi e sanzioni risulta imputabile agli anni 2013 e 2014 (rispetto ai quali la rinuncia non rileva), non vi è dubbio che la domanda risarcitoria dell'attrice si riferisca anche a condotte che si collocano nel periodo di tempo coperto dalle rinunce all'azione di responsabilità (ottobre 2014-dicembre 2018); ciò vale anche per la contestazione relativa al contratto di licenza del marchio IV che data 17 marzo 2017 e alle scelte gestorie relative allo sviluppo della moto F4 Castiglioni assunte, si allega, negli esercizi 2017 (da novembre 2017) e 2018. La decisione sulla validità del contenuto negoziale delle delibere 14.12.2017
e 6.12.2018 è pertanto rilevante.
Si tratta, in primo luogo, di delibere non impugnate e quindi stabili, dato anche il decorso del termine di tre anni di cui all'art 2379 c.c..
In generale può osservarsi che tali delibere nella prassi sono di frequente adottate in occasione di cambi di governance, di successione nell'azionariato e si accompagnano, come nel caso in esame, a contratti di chiusura di operazioni di cessione di importanti pacchetti di partecipazioni sociali: per la loro genesi, nell'ambito di consistenti operazioni societarie che si concludono dopo lunghe trattative, e la loro rilevante portata non possono essere considerate alla stregua di mere clausole di stile.
L'eccezione di invalidità delle rinunce è infondata nei limiti di seguito esposti.
Come la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire (Cass. sez. 1^, n. 10869 dell'1/10/99), "a norma dell'art. 2393 cod. civ., compete esclusivamente all'assemblea dei soci il potere di deliberare sia il promovimento dell'azione sociale di responsabilità sia la rinuncia all'esercizio di tale azione.
pagina 14 di 33 Questo Tribunale ha già osservato (Trib. Milano 17 settembre 2021) che nulla in astratto osta alla rinuncia da parte del titolare ad un diritto risarcitorio e in particolare al diritto all'azione verso l'amministratore ex art 2393 c.c.; le norme che espressamente facoltizzano l'assemblea delle società di capitali a rinunciare all'azione di responsabilità non distinguono fra rinuncia preventiva o successiva avuto riguardo alla delibera autorizzativa all'azione; costituisce limite generale la determinatezza o determinabilità dell'oggetto della rinuncia. Nella fattispecie in esame la rinuncia è preventiva alla delibera autorizzativa dell'azione ma non al sorgere della fattispecie di responsabilità (nel qual caso limite invalicabile sarebbe il rispetto di quanto dispone l'art 1229 c.c., limite inconferente nel caso di specie trattandosi, come detto, di rinuncia non preventiva alla condotta del debitore) perché entrambe le delibere si riferiscono a condotte già compiute ed esaurite che si collocano nel passato.
La rinuncia ad un diritto è negozio abdicativo con effetto dismissivo ed estintivo, la validità della rinuncia è assolta, per quanto qui rileva, se sussiste l'elemento della volontà e il diritto è disponibile, se l'oggetto del negozio, secondo i principi generali (art 1325 e 1346 c.c.), è determinato o determinabile.
Le delibere di rinuncia in esame hanno un contenuto determinato e sufficientemente circoscritto nei limiti di seguito esposti.
In primo luogo volendo esaminare le espressioni letterali impiegate va osservato che le rinunce sono - esplicite
-fatte oggetto di un ordine del giorno compilato con riferimento palese all'effetto liberatorio delle responsabilità verso gli organi sociali del seguente contenuto: “ scarico di responsabilità dei membri dimissionari degli organi sociali”,
-assunte dopo l'illustrazione della proposta da parte del presidente dell'assemblea:
tali elementi consentono di ritenere sussistente l'elemento della volontà.
Quanto alla prima delibera del 14.12.2017 il riferimento agli atti di gestione compiuti tra il 31.10.2014
e il 12.1.2017 è circoscritto al fatto che abbiano comportato riflessi sui bilanci di esercizio 2014 e 2015:
l'espressione è idonea a delimitare e determinare l'oggetto della rinuncia. Infatti, alla data della delibera, 14.12.2017, erano già stati approvati i bilanci 2014 e 2015 (come si desume anche dalla lettura della prima domanda di concordato doc. 6 attrice) quindi ogni evento rilevante generato da condotte degli amministratori che fosse stato riflesso nei bilanci approvati costituiva già fatto noto.
pagina 15 di 33 Tale dato testuale (degli effetti delle condotte riflessi nei bilanci) è elemento che integra il requisito di determinatezza/determinabilità dell'oggetto della rinuncia. In questo ambito va certamente ricompreso il mancato pagamento delle imposte e dei contributi dal ottobre 2014 debitamente riflesso nei bilanci, situazione per altro del tutto palesata negli atti societari così come può evincersi dalla lettura del ricorso ex art 161 l.f. depositato a marzo 2016 e di quello depositato a gennaio 2017 (docc 6 e 8 attrice). Lo stesso è a dirsi per quanto deliberato il 6.12.2018 con riferimento alle condotte gestorie che abbiano portato ai risultati del bilancio chiuso al 31.12.2017 (rinuncia irrevocabilmente ad ogni azione prevista dall'art 2393 in relazione ad ogni singola azione di gestione e/o omissione…per il periodo 14.12.2017
e la data odierna (6.12.2018) con riferimento a tutte le operazioni che si sono riflesse nei bilanci per
l'esercizio chiuso al 31.12.2017…”.)
Inoltre, nelle delibere assunte dall'assemblea del 14.12.2017 e del 6.12.2018 l'ambito della rinuncia, nella parte in cui si impiegano le espressioni “ad ogni singola azione di gestione od omissione” e
“tutte le operazioni” é definito dal tipo di diritto rinunciato, l'azione ex art 2393 c.c., dalla delimitazione temporale delle condotte dall'1.1.2016 al 14.12.2017 per la prima delibera, dal
14.12.2017 al 6.12.2018 per la seconda;
il riferimento alle condotte va circoscritto a quelle conosciute/conoscibili al momento dell'assunzione di ogni delibera, tra queste va certamente ricompresa la condotta specifica del mancato pagamento dei tributi e contributi. Infatti, come sopra già detto, la società era impegnata fin dal 2016 in un'azione di risanamento attraverso la procedura di concordato preventivo in continuità attivata in successione con due domande, la prima depositata a marzo 2016 poi dichiarata inammissibile a novembre 2016 e la seconda di gennaio 2017 terminata positivamente con l'omologa dell'8 novembre 2017. A dicembre 2017 il concordato preventivo era già stato omologato dal Tribunale di Varese;
in entrambi i ricorsi ex art 161 l.f. era contemplata la transazione fiscale proposta ad Agenzia delle Entrate e a dicembre 2018 già accettata, ed espressamente enunciata nel dettaglio (con indicazione pure degli anni di imposta) la posizione debitoria della società verso il fisco per quasi 20 milioni di euro tra tributi, contributi, sanzioni, interessi ed aggi ove già maturati.
La società aveva ricevuto l'8.9.2018 la notificazione del sequestro per equivalente per 8 milioni di euro, eseguito su di un conto corrente con in deposito circa 5 milioni di euro in relazione al reato di omesso versamento di ritenute e imposte per gli anni 2013,2014,2015,2016; il sequestro era stato notificato anche a personalmente quale persona indagata;
le ritenute e le imposte Controparte_1 non versate cui si riferiva l'iniziativa del PM di Varese erano quelle oggetto della transazione fiscale inserita nel piano di concordato e già accettata da Agenzia delle Entrate, come si legge anche nelle pagina 16 di 33 osservazioni del Collegio sindacale alla relazione sulla situazione patrimoniale della società al 30 settembre 2018 a seguito di diminuzione del capitale per perdite ex art 2446 c.c., redatta il 6.12.2018 e allegata al verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 6.12.2018 convocata per l'azzeramento capitale sociale per perdite e contestuale aumento ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. oltre che per conseguenti modifiche e integrazioni dello statuto (doc. 14 attore) . Questa assemblea straordinaria si tenne alle ore 13:30 ; di seguito, alle ore 14:00 dello stesso 6.12.2018, si svolse l'assemblea ordinaria dei soci per deliberare soltanto il rinnovo delle cariche e lo scarico di responsabilità; i soci,quindi, prima della delibera sulla rinuncia all'azione verso avevano avuto piena informazione di CP_1 ogni vicenda societaria relativa al mancato pagamento delle ritenute e delle imposte, finanche dell'addebito penale di responsabilità verso CP_1
Ora, dato questo contesto, non è sostenibile la nullità per indeterminatezza dell'oggetto delle due rinunce contenute nelle delibere quantomeno con riferimento alle condotte relative al mancato pagamento delle imposte e delle ritenute che si collocano nello spettro temporale contemplato dalle due delibere aventi ad oggetto la rinuncia all'azione ex art 2393 c.c., delibere assunte nella piena Per_ consapevolezza dei due soci nel 2017 e del socio unico nel 2018.
Conclusivamente è salda la convinzione del Collegio che, con riferimento alla fattispecie di responsabilità derivante dal mancato pagamento delle imposte e dei contributi Inps, il requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto della rinuncia sia soddisfatto;
infatti, considerando il contenuto intrinseco delle delibere e il contesto in cui la società si trovava fin da marzo 2016 è evidente che i soci all'atto delle delibere avevano la piena ed effettiva conoscenza delle scelte gestorie compiute che avevano portato la società a maturare un consolidato indebitamento verso il fisco per svariati milioni da numerosi anni .
In questa situazione non si può considerare nella formula della rinuncia non ricompresa perché non cognita e quindi non determinata o determinabile la condotta dell'organo amministrativo di inadempimento alle obbligazioni tributarie e contributive.
Conclusivamente le delibere comportano la valida ed efficace rinuncia all'azione di responsabilità per le condotte consistite nel mancato pagamento dei tributi e contributi che si collocano tra il 31.10.2014 e il 6.12.2018.
Responsabilità dell'amministratore conseguente al mancato adempimento alle obbligazioni tributarie
pagina 17 di 33 L'azione di responsabilità sociale è stata autorizzata per le condotte poste in essere da
[...] tra il 2013 e l'omologa del concordato preventivo che porta la data dell'8 novembre 2017. CP_1
In citazione la società ha contestato al suo ex amministratore il mancato Controparte_1 pagamento delle imposte, soprattutto le ritenute d'acconto degli anni 2013-2016; dalla proposta di transazione fiscale (doc. 119 attore) si comprende che il debito verso il fisco era composto per gran parte da ritenute d'acconto (per Euro 12,551 milioni) su redditi di lavoro dipendente e assimilato e autonomo;
le ritenute devono essere versate il mese successivo alla trattenuta, quindi le ritenute del
2013 vanno quasi interamente versate nel 2013, la condotta inadempiente di omesso versamento si colloca nel medesimo anno della trattenuta. Considerando le delibere di rinuncia all'azione di responsabilità che coprono la responsabilità per le condotte tra il 31.10.2014 e il 6.12.2018, la domanda può essere esaminata solo con riferimento, quanto a questa prima contestazione, al mancato pagamento delle imposte e dei contributi Inps che si collocano nel 2013 e nel 2014 fino al 31.10.2014.
Il fatto del mancato pagamento delle imposte e dei contributi Inps risulta dai documenti prodotti dalla società ( docc 6, 8, 14, 18, 19, 20 e da 21 a 31) e non è fatto contestato dal convenuto Pure CP_1 il danno, individuato nell'addebito per interessi e sanzioni che la società non avrebbe pagato se l'amministratore avesse scelto di pagare le imposte è documentato (docc 21, 22, 23, 119 attore).
Il pagamento delle imposte, degli oneri contributivi e previdenziali costituisce un dovere specifico degli amministratori delle società, l'inadempimento agli obblighi tributari espone gli amministratori a responsabilità verso la società per le sanzioni e gli interessi derivanti dalle violazioni riscontrate in sede di accertamento tributario;
il debito della società per sanzioni ed interessi costituisce il danno conseguente all'inadempimento dell'amministratore poiché tale esborso sarebbe stato evitato qualora l'amministratore avesse provveduto nell'ambito dell'ordinaria diligenza, al quale va ricondotto il dovere di rispettare le norme tributarie, ad adempiere a tali obbligazioni nei termini di legge. La fattispecie di responsabilità si configura quando la condotta dell'amministratore, alla luce degli elementi probatori, risulta colpevole ciò presuppone che l'amministratore pur potendo provvedere al pagamento che avrebbe evitato l'aggravio di sanzioni ed interessi non lo ha fatto senza giustificato motivo.
Come si è detto spetta all'amministratore convenuto dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
pagina 18 di 33 La difesa di ha dedotto che la società fin dal 2010 si trovava “sull'orlo della Controparte_1 decozione” e che solo grazie alle sue scelte coraggiose è stata in grado di rispettare numerosi impegni e termini di pagamento assunti negli anni, tra cui i debiti tributari pendenti al 7.8.2010 e quelli in scadenza al 31.12.2011 cui la società ha fatto fronte con numerose rateizzazioni che le hanno consentito di pervenire al concordato preventivo in continuità omologato, adempiuto con risanamento della società.
La difesa di ha replicato osservando che la società è riuscita a non fallire e a sostenere gli P_ impegni di risanamento assunti con la proposta concordataria solo grazie all'ingente (vari milioni di euro) immissione di liquidità apportata in quegli anni dai soci ( ) e che gli importi per interessi CP_2
e sanzioni non avrebbero gravato la società se l'amministratore si fosse determinato ad accedere ad una misura concorsuale prima del 2016; questa circostanza (sostegno finanziario dei soci ) allegata CP_2 dalla difesa della società trova riscontro nella relazione sulla gestione al bilancio del 31.12.2018 dove si dà atto che nel solo 2018 gli azionisti avevano versato in conto capitale e a copertura perdite a servizio del piano di concordato 35.135.000 di euro.
Quanto dedotto dalla difesa del convenuto (scelte coraggiose a sostegno della attività di impresa della società) non è pertinente e non esclude un giudizio sulla colpa. Infatti, le scelte gestorie rientrano nel merito delle competenze dell'amministratore la cui eventuale inopportunità può eventualmente giustificare la sua revoca ma i confini della business judgement rule non sono tanto estesi da giustificare illeciti tra cui la violazione di legge tributaria, per altro sanzionata penalmente (Cass ord.
11833/2020).
Ma anche volendo valutare gli elementi offerti dalla difesa del convenuto non si perviene ad escludere la colpa dell'amministratore.
In primo luogo può osservarsi che la risoluzione della crisi finanziaria e patrimoniale della società con il positivo esito della procedura di concordato preventivo è da attribuire soprattutto al sostanzioso sostegno offerto dai soci e non alle risorse create dalla società con quelle che ha definito CP_1 scelte coraggiose.
Invero, sulla base delle stesse allegazioni dello stesso convenuto, può dirsi che la società si trovava in una situazione di crisi finanziaria fin dal 2010; come emerge dal primo ricorso per P_ concordato preventivo, nel 2016 registrava ancora debiti per ritenute non versate degli anni 2005, 2007,
2012. Ciò sta a significare che la situazione di difficoltà che aveva impedito alla società di far fronte pagina 19 di 33 regolarmente alle obbligazioni tributarie e previdenziali non è stata una situazione contingente risolta dall'organo amministrativo in un arco di tempo ragionevole ma si è protratta per diversi anni e la società è stata sistematicamente gestita anche differendo il pagamento degli importi tributari. Nel ricorso ex art 161 l.f. si dà inoltre atto di ingenti investimenti in di R&D e Capital Expenditure sostenuti dalla società dal 2010 al 2015 (pag 18 e 19) evidentemente finanziati anche con gli inadempimenti alle obbligazioni tributarie. La società registrava nel 2014 e 2015 un capitale circolante negativo di 5 e 3 milioni di euro (pag 24 ricorso doc.6 attore) abbinato ad una forte crescita delle giacenze di magazzino.
La continuazione nella condotta per vari anni porta ad escludere in sé che si sia trattato di omesso pagamento di tributi connesso ad una imprevedibile ed eccezionale situazione di illiquidità in cui si era trovata la società, risultando al contrario la scelta di non pagare tasse e tributi come componente di un sistema illecito di gestione societaria e di esercizio dell'impresa. In questa situazione non è esente da colpa la scelta dell'organo amministrativo di nel 2013 e 2014, limitando la valutazione alle P_ contestazioni non oggetto di rinuncia (che decorre dal 31.10.2014 ), di non adempiere sistematicamente alle obbligazioni tributarie pur continuando, al di fuori di un piano di risoluzione della crisi (ex art 161
l.f., ex art 67 l.f. o altro), l'ordinaria attività di impresa con ingenti investimenti in R&C.
Va pertanto affermata la responsabilità dell'amministratore quanto ai danni conseguenti al mancato pagamento dei tributi e contributi Inps per l'anno 2013 e per il 2014 fino ad ottobre 2014.
Questi tributi sono stati oggetto di transazione fiscale ex art 182 ter l.f. nell'ambito del concordato preventivo, senza riduzione degli importi.
La lettura dei documenti 21, 22 e 23 di parte attrice consente di verificare che i debiti in transazione ex art 182 ter l.f. per la quota dovuta ad Agenzia delle Entrate ammontavano ad euro 9.561.107,35 di cui euro 1.246.948,99 per sanzioni ed euro 124.663,90 per interessi. La quota parte di sanzioni per il 2013
e 2014 ammontava ad euro 641.895,80 (2013) ed euro 237.686,81 (2014) e di interessi ad euro
64.848,32 (2013), ed euro 34.492,17 (2014), in totale, per interessi, euro 99.340,49.
Questi elementi consentono di quantificare il danno subito dalla società per il mancato pagamento dei tributi dovuti nel 2013 ad euro 706.744,12 ed euro 272.178,98 nel 2014. Considerando la rinuncia all'azione dal 31.10.2024 si ritiene di ridurre in via equitativa l'importo maturato nel 2014 di due dodicesimi e quindi ridurre ad euro 226.815,17.
pagina 20 di 33 Complessivamente il danno conseguente agli omessi versamenti tributari dovuti ad Agenzia delle
Entrate riferiti agli anni 2013 e 2014 si quantifica in euro 933.559,29 per addebito di sanzioni ed interessi su un capitale per tributi non versati di euro 2.138.962 per il 2013 e di euro 2.376.868,07 nel
2014 (come da tavola di pagina 9 citazione e da docc 21, 22, 23 e 25 della citazione).
L'attrice sempre in citazione ha chiesto la condanna al risarcimento del danno, addebito per sanzioni e interessi dovuti e già rientrati nella gestione Equitalia/Agenzia delle Entrate Riscossione come da tabella a pagina 10 della citazione e da docc. 21 e 22 ; va ricordato che l'azione di responsabilità
(doc.1) è stata autorizzata con riferimento alle condotte poste in essere tra il 2013 e l'omologa del concordato preventivo dell'8.11.2017; quindi della tabella di pag 10 della citazione vanno considerate solo gli inadempimenti dal 2013 cioè i versamenti tributari che la società era tenuta ad effettuare nel
2013 e 2014, fino ad ottobre 2014; trattandosi sempre di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato o autonomo i versamenti dovevano essere fatti in corso d'anno. Ebbene, dalla lettura della tabella emerge che non vi sono debiti di competenza anno 2013; per quanto qui rileva, solo nell'anno
2014 risulta un mancato versamento di Iva con addebito di euro 1660,71 per sanzioni ed euro 637,43 per interessi;
questi importi nella transazione fiscale quale crediti al chirografo hanno subito, per allegazione di parte attrice, la falcidia del 48% , inoltre nella liquidazione del danno l'importo va ridotto come sopra di due dodicesimi, si perviene alla somma di euro 996,00.
ha chiesto anche il risarcimento del danno per il mancato pagamento dei contributi P_ previdenziali: la domanda va rigettata perché non si specifica l'ammontare delle sanzioni o degli interessi addebitati in relazione a ciascun anno come ricalcolati per effetto della falcidia concordataria e della transazione fiscale e tale elemento non emerge né dal doc. 31 né dai documenti depositati in data
20.11.2024 da parte attrice in ottemperanza all'ordine ex art 210 c.p.c..
Gli ulteriori danni conseguenti al sequestro penale
In relazione al mancato pagamento delle imposte 2013-2016 ha avanzato domanda di P_ condanna al risarcimento di ulteriori danni discendenti dal sequestro penale (doc.119 all. 6 di parte attrice) finalizzato alla confisca ed eseguito l'8.9.2018 su un suo conto corrente bancario per una somma di circa 5 milioni di euro. Il sequestro era stato disposto nell'ambito del procedimento penale scaturito dal mancato pagamento dei tributi per gli anni 2013-2016. In relazione a questo sequestro la società ha dedotto a) che il blocco della somma da settembre 2018 al 2022 l'ha costretta a procurarsi altrove il denaro per un valore pari alle somme sequestrate con addebito del costo del finanziamento, b)
pagina 21 di 33 che per evitare la confisca ha dovuto pagare in un'unica soluzione, rinunciando alla rateazione decennale concordata con la transazione fiscale, il debito tributario, c) che il minor apporto di risorse pari alla somma di denaro sequestrata nel primo periodo ha comportato un calo di produzione e di fatturato. In relazione a ciò ha lamentato i seguenti danni: 1 milione di euro per il minor fatturato conseguente alla minor produzione, il costo del denaro (5% annuo) per conseguire la disponibilità di una somma pari a quella sequestrata, il maggior aggravio di interessi per l'anticipazione di un importo non irrilevante, superiore a 9 milioni di euro, necessario per saldare anticipatamente senza rateazione il debito tributario oggetto di transazione fiscale onde evitare la confisca della somma in giacenza sul conto corrente sequestrato.
La domanda con riferimento a questi ulteriori danni non può trovare accoglimento.
Quanto al danno conseguente alla dedotta riduzione di produzione, individuato nella contrazione di fatturato in primo luogo va rilevato che la domanda risarcitoria in citazione è stata formulata individuando il danno nel minor fatturato;
la domanda non è stata precisata in memoria ex art 183 co 6
n. 1 c.p.c., ovvero entro i termini di preclusione del thema decidendum. Il danno conseguente ad un calo di produzione non può essere identificato nel calo di fatturato perché ciò che eventualmente può costituire pregiudizio è il mancato conseguimento dell'utile che la società avrebbe potuto trarre da quel fatturato che non c'è stato, quindi al netto dei costi e delle imposte. Questo danno è stato definito e identificato dalla difesa dell'attrice solo in memoria n. 2 con allegazione di elementi ulteriori che vanno a definire la causa petendi rispetto ai quali la difesa del convenuto ha eccepito la novità e inammissibilità. Già queste considerazioni portano ad un rigetto per infondatezza della domanda proposta in citazione. Ma anche a voler ritenere ammissibile l'esatta identificazione del danno in memoria n. 2 la domanda non può essere accolta perché mancano elementi sufficienti per ritenere dimostrato il nesso di causalità tra l'affermato calo di produzione e la mancata disponibilità finanziaria per 5 milioni di euro dovuta al sequestro penale eseguito l'8 settembre 2018. La difesa di P_ ha offerto come prova quanto riferito dallo stesso quale presidente del consiglio di CP_1 amministrazione nella relazione ex art. 2446 cod. civ. del 6 dicembre 2018 che si riporta “è opportuno ribadire che il sequestro di circa € 5 Ml. eseguito sui c/c della Società ha inciso negativamente sull'esercizio dell'attività che, in termini produttivi, si è discostata dalle stime previste dal piano industriale e, in termini di risultato, ha ulteriormente incrementato la perdita” . La fondatezza delle indicazioni dell'amministratore troverebbe conferma nella registrazione di uno scalino di produzione tra il biennio 2018-2019 e il successivo 2020-2021. L'indicazione dell'amministratore è stata poi ripetuta anche in altri documenti societari del 2019. pagina 22 di 33 Questa affermazione non è sufficiente a dimostrare il nesso di causalità tra un deficit di produzione e il sequestro di 5 milioni e ciò perché non può andare disgiunta da quanto dichiarato nella stessa relazione dall'amministratore ovvero che 1) anche per l'anno in corso, cioè il 2018, gli obiettivi di produzione risentivano delle esigenze finanziarie indotte dai tempi di pagamento stretti richiesti dai fornitori, come a dire che la società si trovava ancora, come l'esercizio precedente, in una fase in cui non riusciva a raggiungere i livelli di produzione prefissati, e soprattutto che 2) “ad oggi” ovvero alla data del 6 dicembre 2018, “gli immediati accordi raggiunti dai soci hanno permesso di rifinanziare completamente la società, facendo ripartire la produzione, oltrechè garantendo i rimborsi previsti dal ripiano concorsuale”. (doc. 14 attrice) Quindi pur ritenendo verosimile, data la non irrilevanza della somma sequestrata, una difficoltà finanziaria immediatamente successiva al sequestro, l'apporto tempestivo a novembre 2018 (come risulta dalle osservazioni del collegio sindacale alla relazione ex art
2446 c.c. dell'amministratore sempre del 6.12.2018, All a doc. 14 attrice) da parte dei soci di ben 20 milioni di euro, a fronte dei 5 sequestrati, ( 20 milioni che si aggiungevano ai 18,8 milioni già versati in conto futuro aumento di capitale dal 26.7.2017 al 2.8.2018) ha consentito di rifinanziare completamente la società dandole i mezzi per recuperare le sue capacità produttive i cui eventuali limiti, ancora registrati nell'esercizio 2019, vanno ricondotti alla situazione generale in cui si trovava e da cui con il piano concordatario e il sostegno dei soci stava cercando di uscire. Nel fascicolo di bilancio 2018 (doc. 102 attrice), relazione sulla gestione (presidente e AD ), si legge: “ CP_2
In data 2agosto2018 la controllante ha effettuato un versamento in conto futuri Controparte_11 aumenti di capitale di €8.850 mila. Nel periodo successivo e fino alla data del 30 novembre 2018 la controllante ha effettuato pagamenti in nostro nome e conto a fornitori e creditori Controparte_10 terzi per complessivi € 6.388 mila autorizzando la società a trattare gli stessi come versamenti in conto capitale e copertura perdite. In data 13 novembre 2018 la nuova società controllante ha CP_12 effettuato un versamento in conto capitale e o copertura perdite per € 14.900 mila. Infine in data 21 dicembre 2019 il socio ha effettuato un ulteriore versamento in conto capitale e o copertura CP_12 perdite per € 5.000 mila. Pertanto complessivamente i versamenti degli azionisti a più riprese sono ammontati nell'esercizio 2018 alla somma di €35.138 mila. Dopo la chiusura del bilancio ed entro la data di approvazione finale della presente relazione l'azionista ha concesso finanziamenti per complessivi €18,5 milioni, oltre a un ulteriore versamento in conto capitale di €3 milioni, per permettere il regolare adempimento degli obblighi concordatari e sostenere le necessità di capitale circolante.” Tali elementi convincono del fatto che la società pur con il vincolo del sequestro fino al
2022 sui 5 milioni ha avuto la possibilità, grazie al sostegno del socio, di supportare la sua produzione a compensazione degli effetti negativi derivanti dal sequestro penale sui 5 milioni, mentre lo scalino di pagina 23 di 33 produzione tra il 2018-2019 e il 2020-2021 non dimostra che la società, se avesse avuto a disposizione i
5 milioni, avrebbe già nel 2019 raggiunto i livelli di produzione del 2020-2021.
Sempre con riferimento alla vicenda del sequestro penale la società ha chiesto il risarcimento del danno pari al costo del denaro sostenuto per procurarsi aliunde l'importo in sostituzione di quello sequestrato: la domanda è infondata perché il denaro è stato procurato dai soci come apporto di capitale o a titolo di finanziamento postergato di cui non si è in alcun modo allegato se a titolo oneroso e in che misura era stato eventualmente concordato il tasso di interesse;
inoltre, non è stato prodotto alcun contratto bancario a dimostrazione delle linee di credito concesse e delle condizioni applicate. Per le medesime ragioni va rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno da maggiore aggravio di interessi a carico di conseguente al pagamento dell'intero debito fiscale di 9,5 milioni senza P_ rateazione: non ha dimostrato il costo del denaro non avendo prodotto alcun documento P_ bancario relativo alle condizioni contrattuali sui finanziamenti accordati.
La responsabilità dell'amministratore conseguente alla conclusione del contratto IV in conflitto di interesse
L'addebito di responsabilità che sarebbe foriero di danno per il patrimonio sociale è quello contestato con riferimento alla conclusione il 17 marzo 2017, in conflitto di interessi e senza l'approvazione preventiva del consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo e degli organi della procedura di concordato pendente (deposito ricorso 17.1.2017), con la società IPM, riferibile a suoi familiari, del contratto di licenza in esclusiva del marchio IV.
La responsabilità dell'amministratore di una società per azioni per operazioni compiute in conflitto di interessi è disciplinata principalmente dall'art. 2391 c.c., l'amministratore risponde dei danni derivanti da azioni o omissioni in violazione dei doveri di lealtà e diligenza di cui è espressione la disciplina.
Come già affermato da questo Tribunale con riferimento ad una contestazione di responsabilità per la conclusione di un contratto in conflitto di interessi (sentenza 12.10.2023 in RG 34576/2020) “Il regime della responsabilità dell'amministratore delineata dall'ordinamento non ha valenza meramente sanzionatoria della violazione formale degli obblighi e doveri derivanti dalla carica, ma richiede che dalla loro comprovata inosservanza sia derivato alla società un effettivo pregiudizio economico.”.
Nel caso in esame la situazione di conflitto denunciata da può ritenersi sussistente posto P_ che i fatti allegati da elencati al punto 4.4 della citazione da pag. 11 a pag.12, che qui si P_ intendono richiamati, non sono stati contestati dal convenuto. A ciò va aggiunto che non ha CP_1 pagina 24 di 33 contestato che alla conclusione del contratto giunse senza rispettare gli obblighi informativi di cui all'art 2391 c.c., essendosi limitato a dire che la stipulazione del contratto era stata oggetto di specifica negoziazione tra i vertici del dipartimento legale interno a e il legale svizzero di IPM: è P_ evidente che l'assistenza legale alla società è cosa diversa dal rispetto degli obblighi di informazione agli altri amministratori e al collegio sindacale dell'interesse personale nell'operazione e dell'obbligo di astensione ex art 2391 co 1 c.c..
La società attrice ha individuato il pregiudizio:
-nelle condizioni sfavorevoli e a tutto favore di IPM cui il contratto è stato concluso (durata temporale
12 anni rinnovabili a scelta di IPM, royalties minime e società priva di una struttura idonea a rilanciare Cont il marchio, programma che aveva già posto in campo) e
-nel ritardo che il contratto di licenza, la cui validità è contestata in un giudizio pendente dinanzi alla giurisdizione elvetica, ha determinato nello sviluppo e rilancio del marchio,
complessivamente quantificando il danno in 4 milioni di euro di cui ha chiesto la condanna del convenuto.
Quanto al primo profilo del pregiudizio si osserva che nessun elemento supporta la configurazione di un tale danno considerando che il marchio IV non era stato più impiegato dal 2010 (allegato da Cont convenuto e non contestato da e risulta dal doc. 8 pag 99), tanto che era stato definito come
“dormiente” nel piano di concordato (5 anni 2018-2022) dove nessun flusso di cassa era stato previsto provenire dallo sfruttamento di quel marchio (IV).
A ciò si aggiunga che nel piano di concordato era stata prospettata, pur senza l'indicazione di flussi certi, una forma di licenza del marchio IV (pag 35 della citazione, doc. 8 pag 99 e doc. 6 pag 94).
Quindi l'operazione gestoria in sé non presentava aspetti di irragionevolezza né era fuori dalle prospettive della società che ha ammesso l'esistenza di un programma di riattivazione del marchio attraverso la collaborazione di terzi come indicato nel piano e proposta di concordato. In questo contesto la società attrice avrebbe dovuto indicare, per dimostrare il pregiudizio, le migliori condizioni contrattuali ed economiche, rispetto a quelle stipulate da con IPM, cui avrebbe potuto CP_1 concedere in licenza il marchio IV, elementi che non sono stati in alcun modo allegati.
pagina 25 di 33 Quanto al ritardo nello sviluppo dei modelli IV si tratta di conseguenza che discende dal contenzioso pendente dinanzi alla giurisdizione svizzera e allo stato non può dirsi certamente imputabile a il pregiudizio per il ritardo nel rilancio del marchio. CP_1
La domanda va pertanto rigettata per mancata dimostrazione di un pregiudizio.
La responsabilità dell'amministratore conseguente alla produzione del modello F4
La società contesta all'amministratore di aver assunto la decisione di sviluppare e lanciare nel mercato il modello di moto F4 tra il finire del 2017 e il 2018 senza usare la necessaria diligenza e senza Per_1 tenere conto della situazione dei diritti di proprietà intellettuale sul marchio di Persona_1 cui afferma di essere titolare sulla base di un contratto Licencing contract Controparte_1 stipulato il 10 maggio 2006. Questa pretesa è contrastata da e pende in Svizzera un P_ giudizio nell'ambito del quale ha chiesto a il pagamento di euro 750.000 a CP_1 P_ titolo di royalties sul marchio . La società attrice ha dedotto che la scelta Persona_1 dell'amministratore è fonte di responsabilità, sia nello scenario in cui egli risulti effettivamente titolare del marchio perché in questo caso aveva scelto, in qualità di amministratore di Persona_1
di fare investimenti per realizzare il modello di moto F4 con un costo per P_ CP_1 royalties a suo vantaggio;
sia nello scenario della infondatezza della pretesa di titolarità del marchio perché aveva agito senza tenere conto della situazione dei diritti intellettuali. CP_1
Il pregiudizio è stato configurato in due ipotesi alternative, come si legge a pagina 41 della citazione:
“Qualora il modello risultasse prodotto in contraffazione del marchio “ per Persona_1
l'inesistenza o invalidità del contratto , il danno potrebbe essere pari al risarcimento da Per_1 versare al titolare per la pretesa contraffazione, già fatta valere nel giudizio svizzero (benché sul punto non ci sia giurisdizione trattandosi di marchio Ue).
Cont Qualora, invece, detto contratto risultasse efficace o vincolante come peraltro non crede, allora è Cont agevole definire la misura minima del danno potenziale nell'importo che si vede richiedere a titolo di royalties, ossia 750.000 € minimo oltre al valore dei tre esemplari della moto pari a circa 75.000 €
l'uno”.
In citazione l'attrice ha proposto quindi due domande risarcitorie alternative, ciascuna fondata su una diversa situazione incerta, validità o invalidità del contratto , rispetto alla quale la decisione Per_1
pagina 26 di 33 dell'amministratore di investire nella produzione della moto F4 ha comportato differenti Per_1
“pregiudizi”. L'incertezza sulla validità del contratto non è stata ancora risolta e pende dinanzi alla giurisdizione straniera.
La prima domanda è generica e quindi nulla perché indeterminata la configurazione del pregiudizio prospettato, definito dall'attore in termini incerti ed ipotetici (“il danno potrebbe essere…”) ne consegue che non può essere esaminata.
La seconda domanda, che si fonda sulla validità del contratto individua il danno nelle CP_1
Cont royalties che forse sarà condannata a pagare allo stesso che si assume titolare del CP_1 marchio. Anche questa domanda è infondata. Infatti, nella prospettiva di una valida titolarità del marchio in capo a la condotta che si deduce come fonte di danno, CP_1 Controparte_1 aver in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di Controparte_1 P_ deciso di investire nella produzione della moto F 4 (con il celato interesse di percepire le CP_1 royalties) può ritenersi causa di un pregiudizio se la produzione della moto, considerando anche le royalties da corrispondere, non si è rivelata profittevole per la società o meno profittevole di scelte alternative che si sarebbero potute fare su altri modelli che non presentavano il problema della titolarità del marchio. Le royalties in sé non possono costituire un danno se non in un panorama di questo tipo.
La società attrice, però, non ha allegato nessun elemento che possa identificare e poi dimostrare in questo scenario un danno effettivo, considerando, inoltre, che aveva in produzione nel medesimo periodo altri modelli rispetto ai quali versava royalties ( e , pag 23 Persona_5 Persona_6 conclusionale e che il solo fatto di aver taciuto nel 2018 le royalty su F4 CC, se può essere P_ in sé indice di poca lealtà, non è sufficiente a identificare un pregiudizio patrimoniale.
La liquidazione definitiva del danno
Quanto sopra esposto porta al riconoscimento della responsabilità ex art 2393 c.c. di
[...] per l'omesso adempimento alle obbligazioni tributarie incombenti su negli CP_1 P_ anni 2013 e 2014 (fino ad ottobre 2014) e alla condanna al risarcimento del danno per addebito di interessi e sanzioni di euro 934.555,29.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria di valore la liquidazione del danno va effettuata alla data della decisione, cioè aprile 2025 (data di scadenza delle memorie di replica) ragguagliando la somma di euro
934.555,29 dalla data di ottobre 2014 fino alla decisione, aprile 2025; spettano inoltre gli interessi compensativi per il ritardo nel pagamento che si conteggiano secondo l'insegnamento della Corte di pagina 27 di 33 legittimità (Cass 1712/1995). L'operazione, effettuata applicando gli indici di rivalutazione Istat Foi, porta alla liquidazione del danno in euro 1.132.680 per capitale rivalutato ed euro 125.195,00 per interessi compensativi, dalla data della decisione, 15 aprile 2025, al saldo decorrono gli interessi al tasso legale sulla sola somma capitale di euro 1.132.680,00.
La domanda di manleva e garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
e CP_3 [...]
ha chiamato in causa i terzi e di cui ha chiesto la Persona_7 CP_3 CP_2 condanna a titolo di manleva a fronte delle domande risarcitorie di La domanda di P_ garanzia è stata fondata sugli impegni assunti dai con il contratto 25 luglio 2019 avevano CP_2 acquistato il 42% di da (doc. 2 ). ha CP_12 Controparte_1 CP_2 Controparte_1 invocato a sostegno della sua domanda di garanzia l'art 2.02 h) del contratto con cui e CP_2 [...]
, a fronte della rinuncia da parte di ad un suo credito verso il concordato CP_3 Controparte_1 di si erano impegnati a far sì che rinunciasse ad ogni qualsiasi eventuale P_ P_ credito verso Controparte_1
Con il contratto 25 luglio 2019 le parti e da una lato, , CP_6 Controparte_1 Controparte_3
, dall'altro avevano disciplinato i rapporti tra loro esistenti e Controparte_13 CP_2 aveva ceduto la totalità delle azioni in alla famiglia Controparte_1 P_ CP_2 direttamente o per il tramite di società riferibili ai contraenti.
Nello specifico, aveva ceduto a per il prezzo di € 22.500.000,00 Controparte_1 Controparte_3 la totalità della propria partecipazione sociale (pari al 42%) in Gitir Lux, società di diritto lussemburghese, allora proprietaria del 100% delle azioni di Controparte_4
Secondo con tale accordo e , all'art 2.02 lett h), si Controparte_1 CP_3 CP_2 sarebbero impegnati a manlevarlo da ogni pretesa creditoria di tra cui anche il credito P_ risarcitorio azionato nel presente giudizio.
L'art.
2.02 lett. h) ha il seguente contenuto: “… RS and TS will cause Gitir, and CP_6 CP_7 [...]
to waive any credit that such companies might have towards GC (“RS e TS faranno in modo P_
Per_ che and rinuncino ad ogni credito dalle stesse società vantato nei CP_6 CP_7 P_ confronti di GC”).
pagina 28 di 33 I terzi si sono costituiti tempestivamente e hanno eccepito ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n.
12157/2012, la carenza di giurisdizione per appartenere la domanda alla giurisdizione del Gran Ducato di EM (art. 3.12), nonché una clausola di scelta delle legge applicabile a favore del diritto lussemburghese (art. 3.11).
L'art 3.12 ha il seguente contenuto:” Jurisdiction. Any dispute between the Parties hereto, arising out of or in connection with this Agreement, including its implementation, interpretation, termination or enforcement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the ND HY of XE Court”
- Giurisdizione: “Ogni disputa tra le parti che possa sorgere in relazione a questo Contratto, inclusa la sua applicazione, interpretazione, risoluzione, esecuzione è soggetta alla giurisdizione del Tribunale del NDucato di EM”).
ha contestato l'eccezione deducendo che la clausola non trova applicazione nel Controparte_1 caso di specie in quanto ha sostenuto che né la tipologia di manleva, né la pattuizione di cui all'art 3.12 del contratto sono idonee a sottrarre la domanda alla competenza giurisdizionale del giudice italiano prevista dall'art 8 del Regolamento UE 1215/2012 e a sostegno ha richiamato la giurisprudenza della
Corte di legittimità (Cass sent 613/2024 e Cass 30420/2018 (Cass., Sez. U., 03/05/2013, n. 10300; conf. Cass., Sez. U., 19/04/2013, n. 9534) che ha affermato il principio per cui a nulla rileva che le parti di un contratto abbiano devoluto le loro vertenze, in via convenzionale ad altra autorità giudiziaria, atteso che la domanda di manleva deve essere valutata dallo stesso giudice avente giurisdizione sulla domanda risarcitoria cui la chiamata in causa inerisce.
Ritiene il Tribunale che la eccezione vada decisa applicando il diritto comunitario, Reg UE 1215/2012;
Il EM, come stato membro dell'Unione, applica direttamente il Reg 1215/2012.
L'art. 8, n. 2 Reg UE 1257/2012 stabilisce che:” Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: …2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale”: la norma si colloca alla sezione 2 del Capo II del regolamento che prevede alcune competenze speciali.
L'art 25 a sua volta stabilisce che “1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a pagina 29 di 33 questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che
l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro.
Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.
L'accordo attributivo di competenza deve essere:
a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolar mente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole del l'accordo attributivo di competenza.
3. L'autorità o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro alle quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.
4. Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 24.
5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.”
L'art. 8, n. 2) del regolamento deroga al criterio generale ex art 4 del domicilio del convenuto, permettendo la trattazione unitaria di domande di garanzia;
la distinzione tra garanzia propria e impropria può ritenersi non rilevante (Cass 2024 4552 e Cass 24707/2015).
pagina 30 di 33 Tuttavia, l'art. 25 del regolamento prevale se esiste un accordo di giurisdizione esclusiva tra il chiamante e il terzo chiamato in garanzia. L'art 25 dispone che la competenza convenzionale è esclusiva salvo diversa volontà delle parti.
Il considerando 19 del regolamento stabilisce: 19) “ Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.”
La competenza esclusiva è prevista alla sezione 6 del Capo II del Regolamento, art 24.
La Corte di Giustizia UE nella sentenza C- 537/23 ha fornito indicazioni sull'interpretazione delle clausole derogatorie della competenza, affermando che l'art 25 va interpretato restrittivamente perché deroga alla regola generale sulla competenza ex art 4 del regolamento e ai fori speciali ex artt 7,8,9.
Quindi se non c'è un accordo esclusivo sulla competenza giurisdizionale, la domanda di manleva deve essere decisa dal giudice dell'azione principale (art. 8, n. 2); se, invece, c'è un accordo di competenza giurisdizionale esclusiva, il giudice dell'azione principale deve declinare la giurisdizione sulla domanda di garanzia, anche se connessa. L'inscindibilità del rapporto processuale tra la domanda principale e quella di garanzia giustifica la trattazione unitaria davanti al giudice nazionale, per evitare decisioni contrastanti e garantire l'effettività del processo a condizione che non vi sia un accordo di giurisdizione esclusiva tra il chiamante e il terzo garante.
La clausola 3.12 del contratto in esame ( ” Jurisdiction. Any dispute between the Parties hereto, arising out of or in connection with this Agreement, including its implementation, interpretation, termination or enforcement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the ND HY of XE
Court” - Giurisdizione: “Ogni disputa tra le parti che possa sorgere in relazione a questo Contratto, inclusa la sua applicazione, interpretazione, risoluzione, esecuzione è soggetta alla giurisdizione del
Tribunale del NDucato di EM”) soddisfa i requisiti di forma richiesti dall'art 25 del
Regolamento perché è stata pattuita per iscritto e di chiarezza perché indica espressamente (Exclusive jurisdiction) che ogni controversia nascente dal contratto sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del tribunale del NDucato di EM, con esclusione di altri fori. La disposizione non verte nelle materie previste dagli artt 15, 19, 23 e di giurisdizione esclusiva ex art 24 del regolamento.
pagina 31 di 33 Consegue, in applicazione dell'art 25 del Regolamento UE 1215/2012, il difetto di giurisdizione del giudice nazionale essendo competente il tribunale del Gran Ducato di EM.
Il regime delle spese processuali
Le spese processuali vanno decise secondo il principio della soccombenza ex art 91 cpc, quindi soccombente nel merito, va condannato alla rifusione delle spese a favore di Controparte_1 [...]
spese che sono liquidate secondo il valore della controversia in base al decisum, applicando P_
i parametri del DM 55/2014 e secc mod in euro 37.951,00 per compensi (per fasi € 5989, € 3951,€
17.594, € 10.417) oltre al rimborso di euro 3399,00 per spese non ripetibili, oltre alle spese generali, cpa ed iva di legge.
è soccombente anche verso i terzi e e viene condannato Controparte_1 CP_2 Controparte_3 alla rifusione delle spese liquidate, secondo i medesimi parametri, considerando altresì il contenuto delle difese, in euro 26.160,00 (per fasi € 2995, € 3951, € 8797, € 10.417) per compensi oltre alle spese generali, cpa ed iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'azione di responsabilità sociale promossa da
[...] contro e sulla domanda di garanzia proposta da P_ Controparte_1 Controparte_1 verso e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_2 Controparte_3
Accoglie in parte la domanda di e accertata la responsabilità di lo P_ Controparte_1 condanna a pagare a la somma di euro 1.132.680,00 per capitale rivalutato ed euro P_
125.195,00 per interessi compensativi oltre dalla data della decisione, il 15 aprile 2025, al saldo agli interessi di mora al tasso legale sulla sola somma capitale di euro 1.132.680,00.
Sulla domanda in garanzia di verso e dichiara il difetto di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 giurisdizione per i motivi indicati in motivazione.
Condanna a rimborsare le spese di lite Controparte_1
a liquidate in euro 37.951,00 per compensi (per fasi € 5989, € 3951,€ 17.594, € Parte_1
10.417) oltre al rimborso di euro 3399,00 per spese non ripetibili, oltre alle spese generali, cpa ed iva di legge,
pagina 32 di 33 a e liquidate in euro 26.160,00 (per fasi € 2995, € 3951, € 8797, € 10.417) per CP_14 Controparte_3 compensi oltre alle spese generali, cpa ed iva di legge.
Milano, 23 settembre 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 33 di 33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1(art.
3.12 Jurisdiction: “Any dispute between the Parties hereto, arising out of or in connection with this Agreement, including its implementation, interpretation, termination or enforcement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the ND HY of XE Court” - Giurisdizione:
“Ogni disputa tra le parti che possa sorgere in relazione a questo Contratto, inclusa la sua applicazione, interpretazione, risoluzione, esecuzione è soggetta alla giurisdizione del Tribunale del NDucato di EM”). pagina 9 di 33