TRIB
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/06/2024, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. 391/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 391/2024 r.g. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MADDAU SABINA Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDU CRISTINA CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
*
Il Tribunale, in composizione collegiale, prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 6 giugno 2024 relativamente alle condizioni dell'affidamento della figlia , nata il Persona_1
11.09.2019, e ritenendole adeguate all'interesse primario della minore dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina a fine settimana alternati il primo fine settimana dal
Sabato alle ore 11 alla domenica alle ore 20 (21:30 ora legale nel periodo in cui la bambina non va a scuola); il secondo fine settimana dal venerdì alle ore 18:30 sino al sabato ore 16.00; le festività
pagina 1 di 2 seguiranno il criterio dell'alternanza e durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi (per l'estate 2024 il padre terrà quattro giorni consecutivi nel mese di giugno, quattro nel mese Per_1 di luglio e quattro nel mese di Agosto previa tempestiva comunicazione alla madre), il regime dell'alternanza disciplinerà la permanenza di presso i genitori durante le principali festività Per_1 civili e religiose dell'anno e resta fermo che i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti in ragione delle esigenze della minore;
3) relativamente al contributo al mantenimento della figlia, il padre corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF;
Org 4) la madre, su accordo delle parti, percepirà il 100% dell'assegno unico erogato dall' a favore della figlia;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Sassari, il 11.06.2024
Il Presidente Il Giudice
G. M. Sanna M. Guadalupi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 391/2024 r.g. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MADDAU SABINA Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDU CRISTINA CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
*
Il Tribunale, in composizione collegiale, prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 6 giugno 2024 relativamente alle condizioni dell'affidamento della figlia , nata il Persona_1
11.09.2019, e ritenendole adeguate all'interesse primario della minore dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina a fine settimana alternati il primo fine settimana dal
Sabato alle ore 11 alla domenica alle ore 20 (21:30 ora legale nel periodo in cui la bambina non va a scuola); il secondo fine settimana dal venerdì alle ore 18:30 sino al sabato ore 16.00; le festività
pagina 1 di 2 seguiranno il criterio dell'alternanza e durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi (per l'estate 2024 il padre terrà quattro giorni consecutivi nel mese di giugno, quattro nel mese Per_1 di luglio e quattro nel mese di Agosto previa tempestiva comunicazione alla madre), il regime dell'alternanza disciplinerà la permanenza di presso i genitori durante le principali festività Per_1 civili e religiose dell'anno e resta fermo che i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti in ragione delle esigenze della minore;
3) relativamente al contributo al mantenimento della figlia, il padre corrisponderà, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF;
Org 4) la madre, su accordo delle parti, percepirà il 100% dell'assegno unico erogato dall' a favore della figlia;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Sassari, il 11.06.2024
Il Presidente Il Giudice
G. M. Sanna M. Guadalupi
pagina 2 di 2