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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/06/2024, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3944/2022 R.G., promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante con l'avv. PIGA FRANCESCA e l'avv. PILIA Parte_2
MARCO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in una persona della legale rappresentante , con CP_1 Controparte_2
l'avv. BIANCO VALENTINA e l'avv. SPEZZIGA CLAUDIA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte attrice: in via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Sassari a favore del Tribunale di Tempio Pausania e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo;
nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per parte convenuta: nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 898/2022 e per l'effetto condannare la
[...]
a pagare le seguenti somme: Euro 8.640,00 di cui alla Parte_1
sorte capitale, gli interessi e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro
540,00 per onorari, 145,50 per esborsi, oltre il 15% per le spese generali, I.V.A e C.P.A. ed oltre le successive occorrende. In ogni caso: con vittoria di spese da documentare e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. 4%, I.V.A 22% e successive spese occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 898 del 2022 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 8.640,00, oltre interessi e spese, per il credito derivante da alcune prestazioni eseguite in suo favore dalla convenuta e di cui alle due fatture prodotte in sede monitoria. Affidava l'opposizione ai seguenti motivi: eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari in favore di quello di Tempio Pausania, atteso che ai sensi dell'art. 19 c.p.c. la sua sede legale ed operativa ricadeva nel circondario del
Tribunale di Tempio Pausania e che ai sensi del successivo art. 20 solo le obbligazioni pecuniarie liquide avrebbero dovuto essere eseguite al domicilio del creditore, mentre il quantum delle due fatture azionate in via monitoria non era né determinato né determinabile. Nel merito contestava la pretesa creditizia avversaria, non provata dalle fatture che costituivano un documento unilaterale che non dimostravano né l'esistenza del rapporto contrattuale né il corrispettivo pattuito che neppure poteva desumersi dai documenti contabili citati che sul punto erano del tutto generici. Ancora, evidenziava le incongruenze delle fatture stesse e concludeva come riportato in epigrafe. Si costituiva la società convenuta che affermava la corretta competenza del Giudice adito, evidenziando come per l'art. 20 c.p.c. fosse stato scelto il foro speciale del domicilio del creditore al quale spettava il pagamento di una somma di danaro che non solo non era mai stata contestata dalla controparte, ma era liquida ed esigibile. Nel merito rilevava come l'avversaria non avesse mai sollevato eccezioni alla sua pretesa e, quanto ai prezzi praticati, come gli stessi fossero quelli genericamente applicati alla clientela per analoghi interventi.
La causa, rimessa in trattazione per l'espletamento della prova orale, istruita nel resto con produzione documentali, era trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nell'ordinanza dell'8.11.2023 parte attrice ha contestato la competenza del Tribunale di Sassari in favore di quella del Tribunale di Tempio
Pausania, nel cui circondario si trova la sua sede (rilevante ex art. 19 cc) e il luogo di suo domicilio, dove avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento di una somma non liquida, in assenza di un titolo che ne abbia determinato l'ammontare o i criteri per la sua determinazione (tanto ai fini dell'art. 20 c.p.c.). Tuttavia, parte opponente non ha preso posizione anche sugli altri possibili criteri di determinazione della competenza territoriale (come il luogo di esecuzione delle altre prestazioni di contratto), sicché la sua eccezione, in quanto incompleta, deve essere ritenuta inammissibile (Cass. 21989 del 2021 e 16284 del 2019). Vero che tale onere non sussiste nel caso in cui la controparte che ha avviato il giudizio abbia indicato espressamente di volere radicare la competenza territoriale in base ad un determinato criterio, perché in tal caso la contestazione sarebbe limitata a questo (così Cass. n. 5817 del 2024); ma non è il caso che occupa, dal momento che nel ricorso per decreto ingiuntivo nessun riferimento allo specifico criterio di competenza che ha condotto l'istante ha chiedere l'emissione del titolo al Tribunale di Sassari è stato espresso con la conseguenza che torna ad applicarsi la regola generale che preclude l'esame dell'eccezione pregiudiziale di rito sollevata con l'opposizione.
Nel resto l'opposizione si fonda sulla condivisibile affermazione per cui la fattura, essendo documento contabile di provenienza unilaterale, non è sufficiente a provare i termini dell'accordo anche quanto al prezzo;
la sua specifica contestazione determina la piena riviviscenza degli oneri probatori di chi vuol fare valere il diritto di credito sotteso. Ma tale prova deve ritenersi raggiunta. Deve anzitutto rilevarsi come nell'opposizione non sia mai stato contestato che le prestazioni indicate nelle fatture e non così tanto genericamente indicate siano state eseguite in favore dell'opponente che oltretutto, come verosimile nei rapporti tra soggetti professionisti, non ha mai effettuato rimostranze dopo la ricezione delle fatture, chiedendo ad esempio l'emissione di note di credito, così recisamente negando di aver beneficiato di attività svolte in suo favore dell'avversaria e di doverne eseguire il pagamento. E particolarmente significativo è anche il documento 3 allegato anche alla comparsa di costituzione e risposta che contiene il carteggio telematico intercorso tra le due società: con PEC del 26/01/2022 sono state indicate alla società opponente le contabili ancora aperte, riferite alle due fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo;
è seguita in data 07/02/2022 la risposta dell'attrice che non solo non ha contestato la debenza dei pagamenti, ma ha anche chiesto di potervi far fronte con un piano di rientro, così chiaramente riconoscendo il suo debito;
a distanza di soli due giorni la convenuta ha risposto positivamente, prospettando una dilazione del pagamento in tre rate con primo pagamento entro 10 giorni, il secondo a marzo ed il terzo ad aprile e il 15.2.2022 vi è stata la controproposta dell'opponente che ha richiesto un'ulteriore dilazione con scadenza dell'ultimo pagamento al 31 maggio. Il successivo 28/02/2022 la convenuta ha accolto quest'ulteriore proposta, dichiarandosi in attesa degli effetti fino a prendere atto che alla data del 13/04/2022 alcun pagamento era stato effettuato e conseguentemente a diffidare il pagamento dell'intero importo delle due fatture entro
5 giorni. Tale carteggio nel suo specifico fare riferimento alle due fatture oggetto di giudizio non lascia dubbio alcuno sulla sussistenza in capo alla convenuta di un credito che, pienamente riconosciuto, merita soddisfazione.
I sopra esaminati documenti sono dunque ampiamente sufficienti ai fini auspicati da parte convenuta;
solo per completezza vanno esaminate le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in giudizio, che ha dichiarato di non aver avuto e di non Testimone_1
aver nessun rapporto con nessuna delle due società, ma di essere amministratore di altre società della Mesina Group cui appartiene anche la società convenuta. Egli ha comunque chiarito che, pur non avendo partecipato alle trattative relative allo specifico rapporto contrattuale che occupa, tutte le società del gruppo applicano il prezzo di un tariffario in cui è determinante il tipo di mezzo impiegato (e quelli messi a disposizione dell'attrice erano davvero speciali); egli ha altresì confermato che dall'attrice non è provenuta alcuna contestazione né in ordine all'esecuzione della prestazione né in ordine al prezzo richiesto e precisato che il richiamato tariffario è inderogabile, atteso che al di sotto dei costi in quello esposti deriverebbero delle perdite.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo 898 del 2022 che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Sassari;
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 898 del 2022 che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.077,00 oltre CP_1
rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sassari, 18/06/2024 Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3944/2022 R.G., promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante con l'avv. PIGA FRANCESCA e l'avv. PILIA Parte_2
MARCO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in una persona della legale rappresentante , con CP_1 Controparte_2
l'avv. BIANCO VALENTINA e l'avv. SPEZZIGA CLAUDIA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte attrice: in via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Sassari a favore del Tribunale di Tempio Pausania e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo;
nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per parte convenuta: nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 898/2022 e per l'effetto condannare la
[...]
a pagare le seguenti somme: Euro 8.640,00 di cui alla Parte_1
sorte capitale, gli interessi e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro
540,00 per onorari, 145,50 per esborsi, oltre il 15% per le spese generali, I.V.A e C.P.A. ed oltre le successive occorrende. In ogni caso: con vittoria di spese da documentare e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. 4%, I.V.A 22% e successive spese occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 898 del 2022 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 8.640,00, oltre interessi e spese, per il credito derivante da alcune prestazioni eseguite in suo favore dalla convenuta e di cui alle due fatture prodotte in sede monitoria. Affidava l'opposizione ai seguenti motivi: eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari in favore di quello di Tempio Pausania, atteso che ai sensi dell'art. 19 c.p.c. la sua sede legale ed operativa ricadeva nel circondario del
Tribunale di Tempio Pausania e che ai sensi del successivo art. 20 solo le obbligazioni pecuniarie liquide avrebbero dovuto essere eseguite al domicilio del creditore, mentre il quantum delle due fatture azionate in via monitoria non era né determinato né determinabile. Nel merito contestava la pretesa creditizia avversaria, non provata dalle fatture che costituivano un documento unilaterale che non dimostravano né l'esistenza del rapporto contrattuale né il corrispettivo pattuito che neppure poteva desumersi dai documenti contabili citati che sul punto erano del tutto generici. Ancora, evidenziava le incongruenze delle fatture stesse e concludeva come riportato in epigrafe. Si costituiva la società convenuta che affermava la corretta competenza del Giudice adito, evidenziando come per l'art. 20 c.p.c. fosse stato scelto il foro speciale del domicilio del creditore al quale spettava il pagamento di una somma di danaro che non solo non era mai stata contestata dalla controparte, ma era liquida ed esigibile. Nel merito rilevava come l'avversaria non avesse mai sollevato eccezioni alla sua pretesa e, quanto ai prezzi praticati, come gli stessi fossero quelli genericamente applicati alla clientela per analoghi interventi.
La causa, rimessa in trattazione per l'espletamento della prova orale, istruita nel resto con produzione documentali, era trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nell'ordinanza dell'8.11.2023 parte attrice ha contestato la competenza del Tribunale di Sassari in favore di quella del Tribunale di Tempio
Pausania, nel cui circondario si trova la sua sede (rilevante ex art. 19 cc) e il luogo di suo domicilio, dove avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento di una somma non liquida, in assenza di un titolo che ne abbia determinato l'ammontare o i criteri per la sua determinazione (tanto ai fini dell'art. 20 c.p.c.). Tuttavia, parte opponente non ha preso posizione anche sugli altri possibili criteri di determinazione della competenza territoriale (come il luogo di esecuzione delle altre prestazioni di contratto), sicché la sua eccezione, in quanto incompleta, deve essere ritenuta inammissibile (Cass. 21989 del 2021 e 16284 del 2019). Vero che tale onere non sussiste nel caso in cui la controparte che ha avviato il giudizio abbia indicato espressamente di volere radicare la competenza territoriale in base ad un determinato criterio, perché in tal caso la contestazione sarebbe limitata a questo (così Cass. n. 5817 del 2024); ma non è il caso che occupa, dal momento che nel ricorso per decreto ingiuntivo nessun riferimento allo specifico criterio di competenza che ha condotto l'istante ha chiedere l'emissione del titolo al Tribunale di Sassari è stato espresso con la conseguenza che torna ad applicarsi la regola generale che preclude l'esame dell'eccezione pregiudiziale di rito sollevata con l'opposizione.
Nel resto l'opposizione si fonda sulla condivisibile affermazione per cui la fattura, essendo documento contabile di provenienza unilaterale, non è sufficiente a provare i termini dell'accordo anche quanto al prezzo;
la sua specifica contestazione determina la piena riviviscenza degli oneri probatori di chi vuol fare valere il diritto di credito sotteso. Ma tale prova deve ritenersi raggiunta. Deve anzitutto rilevarsi come nell'opposizione non sia mai stato contestato che le prestazioni indicate nelle fatture e non così tanto genericamente indicate siano state eseguite in favore dell'opponente che oltretutto, come verosimile nei rapporti tra soggetti professionisti, non ha mai effettuato rimostranze dopo la ricezione delle fatture, chiedendo ad esempio l'emissione di note di credito, così recisamente negando di aver beneficiato di attività svolte in suo favore dell'avversaria e di doverne eseguire il pagamento. E particolarmente significativo è anche il documento 3 allegato anche alla comparsa di costituzione e risposta che contiene il carteggio telematico intercorso tra le due società: con PEC del 26/01/2022 sono state indicate alla società opponente le contabili ancora aperte, riferite alle due fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo;
è seguita in data 07/02/2022 la risposta dell'attrice che non solo non ha contestato la debenza dei pagamenti, ma ha anche chiesto di potervi far fronte con un piano di rientro, così chiaramente riconoscendo il suo debito;
a distanza di soli due giorni la convenuta ha risposto positivamente, prospettando una dilazione del pagamento in tre rate con primo pagamento entro 10 giorni, il secondo a marzo ed il terzo ad aprile e il 15.2.2022 vi è stata la controproposta dell'opponente che ha richiesto un'ulteriore dilazione con scadenza dell'ultimo pagamento al 31 maggio. Il successivo 28/02/2022 la convenuta ha accolto quest'ulteriore proposta, dichiarandosi in attesa degli effetti fino a prendere atto che alla data del 13/04/2022 alcun pagamento era stato effettuato e conseguentemente a diffidare il pagamento dell'intero importo delle due fatture entro
5 giorni. Tale carteggio nel suo specifico fare riferimento alle due fatture oggetto di giudizio non lascia dubbio alcuno sulla sussistenza in capo alla convenuta di un credito che, pienamente riconosciuto, merita soddisfazione.
I sopra esaminati documenti sono dunque ampiamente sufficienti ai fini auspicati da parte convenuta;
solo per completezza vanno esaminate le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in giudizio, che ha dichiarato di non aver avuto e di non Testimone_1
aver nessun rapporto con nessuna delle due società, ma di essere amministratore di altre società della Mesina Group cui appartiene anche la società convenuta. Egli ha comunque chiarito che, pur non avendo partecipato alle trattative relative allo specifico rapporto contrattuale che occupa, tutte le società del gruppo applicano il prezzo di un tariffario in cui è determinante il tipo di mezzo impiegato (e quelli messi a disposizione dell'attrice erano davvero speciali); egli ha altresì confermato che dall'attrice non è provenuta alcuna contestazione né in ordine all'esecuzione della prestazione né in ordine al prezzo richiesto e precisato che il richiamato tariffario è inderogabile, atteso che al di sotto dei costi in quello esposti deriverebbero delle perdite.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo 898 del 2022 che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Sassari;
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 898 del 2022 che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.077,00 oltre CP_1
rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sassari, 18/06/2024 Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella