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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice unico,
dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°3878/2023 R.G. promossa, con atto di citazione in opposizione a D.I. di data 18.12.2023, notificato il 20.12.2023,
da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi res. a Parte_2 C.F._2
Rivignano Teor (UD), via Solimbergo n. 19, rappr. e difesi dai procc. e domm. avv. Carmelita Cosentino ed avv. Sara Cappello, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione,
attori-opponenti;
contro
Controparte_1
C.F. , p. i.v.a. , corrente in Pordenone,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
Via Cappuccini n. 87/8, rappr. e difesa dal proc. e dom. avv. Luca Zanardo,
per procure alle liti conferite in calce al ricorso per ingiunzione,
convenuta opposta;
1 avente ad oggetto: opposizione a D.I. n. 1089/2023. Contratti e obbligazioni varie – fideiussione.
Causa iscritta a ruolo il 30.12.2023; all'udienza del 28.05.2024 è
stata disposta la separazione della posizione di 4.0. Controparte_2 [...]
, stralciata con creazione di un procedimento separato (R. G. Pt_3
1423/2024) avente ad oggetto l'opposizione formulata dalla stessa avverso il D.I. n. 1153/2023. Infine, all'udienza del 4.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice opponente: “revocarsi /annullarsi il decreto ingiuntivo opposto”.
per parte convenuta opposta: “Nel merito: rigettarsi l'opposizione e, per l'effetto, confermarsi il D.I. opposto n. 1089/2023 e, in ogni caso,
condannarsi e , in solido tra loro, Parte_2 Parte_1
al pagamento della somma di € 75.000,00 oltre agli interessi legali dalla notifica del D.I. al saldo definitivo. In ogni caso: spese di lite, comprese quelle del giudizio monitorio, rifuse. “
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con unico atto di citazione 4.0 Controparte_2 Parte_4
ed i suoi due soci e
[...] Parte_1 Parte_2
hanno evocato in giudizio avanti l'intestato Tribunale Controparte_3
proponendo opposizione avverso due distinti decreti ingiuntivi ottenuti da quest'ultimo; segnatamente:
- il D.I. n. 1153/2023 emesso dall'adito Tribunale di Udine il 13.11.2023 con il quale si ingiungeva a 4.0 di pagare la somma capitale Controparte_2
2 di €. 75.000,00, oltre interessi e spese, in favore di che agiva in CP_1
regresso per quell'importo avendo prestato fideiussione, sino a concorrenza di quella cifra, nei confronti della Controparte_4
e dopo essere stato da quest'ultima escusso,
[...]
in relazione al contratto di mutuo agrario del 19.01.2022 con cui la banca aveva concesso alla debitrice principale un finanziamento Controparte_2
agevolato di €. 150.000,00;
- il D.I. n. 1089/2023 emesso dal Tribunale il 24-25.10.2023 con il quale si ingiungeva a e , quali soci della Parte_1 Parte_2
Green Innovation 4.0 s.s. agricola che si erano, a loro volta, costituiti garanti/fideiussori del Confidi rispetto a quanto quest'ultimo avesse dovuto versare alla in Controparte_5
forza della garanzia prestata dall'opposto, di pagare, in solido tra loro, il medesimo importo in linea capitale di €. 75.000,00, oltre interessi e spese di procedura come indicate.
Identici i motivi di opposizione proposti dai tre attori:
1) l'illegittimità per violazione delle normative anticoncorrenziali del contratto di fideiussione stipulato con e la vessatorietà della CP_1
clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 33, comma 2 lett. t), del Codice del Consumo;
2) l'inosservanza degli asseriti accordi sulla fideiussione, assumendo gli opponenti che il funzionario di aveva rappresentato ai due CP_1
fideiussori che il loro intervento si sarebbe verificato solo nel caso in cui ben nove rate non fossero state onerate. In realtà, la fideiussione era stata attivata già a seguito del mancato pagamento di una rata, determinato da circostanze impreviste ed imprevedibili che avrebbero paralizzato l'attività
di ed impedito di onorare la scadenza. Controparte_2
3 Con la memoria ex art. 171-ter n. 1) c.p.c. gli opponenti hanno sollevato, altresì, eccezione di improcedibilità della domanda avversaria per il mancato esperimento della procedura di mediazione.
Confidi, ritualmente costituitosi, ha rilevato la tardività
dell'opposizione proposta da chiedendo che il giudice ne Parte_2
dichiari l'inammissibilità ed ha contestato nel merito tutte le doglianze avversarie.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il
22.05.2024, il Tribunale, con ordinanza emessa il 28.05.2024 a scioglimento di riserva, pur dando atto che l'opposizione proposta dal
è evidentemente tardiva, ha concesso la provvisoria esecutorietà Pt_2
di entrambi i D.I. opposti ai sensi dell'art. 648 c.p.c. nei confronti di tutti e tre gli opponenti ed ha disposto la separazione della domanda proposta da
Green Innovation 4.0 s.s. agricola e la formazione di un separato fascicolo relativo all'opposizione avverso il D.I. n. 1153/2023 in quanto emesso nei soli confronti della debitrice principale, rinviando entrambe le cause all'udienza del 4.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies, c.p.c.. Nelle more il fascicolo è
stato riassegnato ad altro giudice che a quest'ultima udienza, fatte precisare le conclusioni dai difensori che hanno concluso nei termini riportati in epigrafe, all'esito della discussione orale ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c..
Preliminarmente va ribadito che la presente controversia non rientra tra le materie per cui l'art. 5, comma 1bis, del d. lgs. n. 28/2010 prevede il preliminare esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sul punto si richiama Cass. n.
26821/2024 che, aderendo all'ordinanza Cass. n. 31209/2022, ha
4 affermato che le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1bis, d. lgs. n. 28/2010, non potendo estendersi il concetto di
“materia di contratti bancari” anche alla fideiussione volta a garantire l'adempimento di un contratto bancario.
Nel merito, l'opposizione al D.I. n. 1089/2023 proposta da Pt_2
è senz'altro tardiva in quanto instaurata ben oltre il termine
[...]
perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. e va, pertanto,
dichiarata inammissibile. Il D.I. è stato notificato al da a Pt_2 CP_1
mezzo pec, all'indirizzo estratto dall'AD (e sulla cui validità ed appartenenza nessuna contestazione è stata sollevata dal destinatario), in data 25.10.2023, mentre l'atto di citazione in opposizione proposto congiuntamente da tutti e tre gli attori risulta notificato il 20.12.2023, quindi ben oltre il termine di quaranta giorni.
L'opposizione proposta da , pur tempestiva, Parte_1
è invece manifestamente infondata nel merito e va respinta.
Rispetto alla doglianza sub 1) si osserva che non solo non sussistono i rilievi di nullità per conformità allo schema ABI e/o abusività
della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nella controgaranzia rilasciata a ma va escluso che il e la CP_1 Pt_2
abbiano sottoscritto la garanzia nella veste di “consumatori”, Parte_1
essendo soci entrambi della debitrice principale 4.0. s.s. Controparte_2
(il primo con una partecipazione del 10% e la seconda del 90%) di cui il era anche il legale rappresentante. Pt_2
Per quanto riguarda il primo profilo, va, invece, ricordato che,
nell'ottobre del 2002, l'ABI ebbe a predisporre uno schema negoziale “tipo”
per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, che - prima della
5 diffusione tra gli istituti di credito - fu comunicato alla Banca d'Italia,
all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito, la quale, nel novembre 2003, avviò un'istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, predisposto dall'ABI, con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza. A tal fine, la Banca d'Italia
interpellò - in via consultiva - l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, la quale – nel parere n. 14251 - evidenziò come la disciplina della fideiussione omnibus, di cui allo schema predisposto dall'ABI, presentasse clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili - in linea generale – “di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di
minore facilità di accesso al credito”, nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, “di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il
debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal
fideiussore”.
I rilievi critici dell'Autorità Garante riguardavano, in particolare, le clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: i) la cd.
“clausola di reviviscenza”, secondo cui il fideiussore è tenuto “a rimborsare
alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a
seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per
qualsiasi altro motivo”; ii) la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.,
in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza
che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o
qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei
casi, dall'art. 1957 c.c, che si intende derogato”; iii) la c.d. “clausola di
6 sopravvivenza”, in base alla quale “qualora le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del
debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Sulla scorta di tale parere, e rilevato che, dall'istruttoria espletata,
era emerso che diverse banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall'ABI, e che dai dati raccolti era altresì risultato che la maggior parte delle clausole esaminate fosse stata ritenuta dalle banche applicabile anche ai contratti stipulati da soggetti privati, in qualità di fideiussori, la Banca d'Italia ha emesso il provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 che afferma che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale
predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni
bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura
in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 (legge antitrust)”.
E' evidente, pertanto, che lo schema contrattuale ABI ed il provvedimento della Banca d'Italia fanno esplicito ed univoco riferimento solo allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola
omnibus, mentre è pacifico che tanto la fideiussione rilasciata da in CP_1
favore della quanto la fideiussione Controparte_6
prestata a dai due soci persone fisiche sono fideiussioni specifiche, CP_1
a garanzia del contratto di mutuo agrario di €. 150.000,00 che era stato concesso a ed al quale gli opponenti vorrebbero Controparte_2
estendere le medesime conseguenze giuridiche per il solo fatto che la fideiussione da loro sottoscritta contiene una delle tre clausole censurate dalla Banca d'Italia. Una siffatta pretesa di estensione automatica non è,
tuttavia, sostenibile attesa la diversa tipologia e finalità che contraddistingue le due figure di contratto e stante la necessità di tutelare il
7 cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed onnicomprensive c.d. omnibus volte a garantire tutte le obbligazioni contratte dal debitore principale, presenti ed anche future.
La stessa Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005 ha dato atto che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica, specificando che “Ai fini della tutela della
concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale
uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole,
contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina
ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali,
inducendo le banche ad uniformarsi ad uno standard negoziale che
prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”.
Gli opponenti non possono, pertanto, giovarsi in alcun modo dell'accertamento della Banca d'Italia che non ha riguardato le fideiussioni specifiche, sicchè, in assenza di alcuna istruttoria “a monte” che abbia appurato l'esistenza di un comportamento uniforme ed anticoncorrenziale da parte delle banche anche per questo tipo di fideiussioni, e, quindi,
dell'adozione di uno schema lesivo della libertà di scelta del cliente, non vi sono elementi di sorta per ritenere che l'inserimento “a valle” di detta clausola contrattuale nella fideiussione specifica (clausola che, va sempre tenuto presente, è di per sé perfettamente valida e lecita) sia frutto di un'intesa anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2 Legge n. 287/1990.
Sul punto ha giurisprudenza è univoca, avendo la Suprema Corte anche di recente ribadito con l'ordinanza n. 26847/2024 che “in tema di tutela della
concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca
8 d'Italia, concernendo le sole fedeiussioni omnibus, non può essere
utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta ad incidere su
contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la
nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di
alcuna prova privilegiata” (cfr. anche Cass. 21841/2024).
Incombeva quindi sugli opponenti l'onere di provare che l'inserimento della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. in un contratto concluso a più di quindici anni di distanza dall'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia, fosse il frutto di un illecito antitrust.
Inoltre, se anche si volesse, per assurdo, ritenere la nullità di quella clausola, non di meno l'opposizione andrebbe respinta dal momento che non è stata sollevata tempestiva eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
né è stato provato che, in caso di riviviscenza della clausola derogata, vi erano i presupposti per invocare la decadenza di il quale risulta CP_1
essere stato escusso dalla Banca il 19.09.2023, avere pagato l'importo di
€. 75.000,00 in data 11.10.2023 ed avere, infine, notificato il D.I ai garanti ben prima che scadessero i sei mesi.
Quanto alla doglianza sub 2) le circostanze allegate dagli opponenti contrastano con il tenore del contratto di fideiussione dagli stessi sottoscritto: in particolare, risultano contrarie al contenuto della clausola che prevede che “la fideiussione è 'a prima richiesta' e senza possibilità da
parte del fideiussore di sollevare eccezioni relative al rapporto sottostante
garantito da in favore della Banca” e con quella in base alla quale: CP_1
“il pagamento da parte del fideiussore sorge nel momento in cui il CP_1
paga la garanzia da esso rilasciata in favore della Banca nell'interesse del
debitore principale”. La prova testimoniale dedotta dagli attori risulta palesemente inammissibile ai sensi dell'art. 2722 c.c., e la versione degli
9 opponenti appare anche inverosimile, soprattutto se si considera che, in base al contratto di mutuo agrario, la restituzione del finanziamento di €.
150.000,00 da parte di doveva avvenire in 19 rate di Controparte_2
ammortamento semestrali, sicchè per poter escutere i suoi CP_1
fideiussori, avrebbe prima dovuto attendere che l'inadempimento della debitrice principale si protraesse per quasi cinque anni!
L'opposizione proposta da va, pertanto, Parte_1
respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, dovendo riconoscersi per l'attività defensionale relativa alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria (tutta precedente rispetto alla separazione delle due cause ed alla formazione di un nuovo fascicolo iscritto al n. 1423/2024 R.G.) un importo pari ai 2/3 del compenso unico che si ottiene applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 relativi allo scaglione di valore di riferimento, corrispondente, per la quota indicata, ad
€. 6.567,00, e per la fase decisionale (intervenuta dopo la separazione dei due giudizi) un compenso di €. 2.127,00 che corrisponde al parametro minimo previsto dal medesimo D.M., attesa la semplicità dell'attività che è
stata svolta in concreto all'ultima udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 3878/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_2
avverso il D. I. n. 1089/2023 emesso dal Tribunale di Udine di cui
10 dichiara, per l'effetto, l'esecutorietà;
2) respinge l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il D.I. n. 1089/2023 emesso da questo Tribunale che conferma come esecutivo;
3) condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere a
[...]
le spese di lite che liquida in €. Controparte_7
8.694,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, CNA
ed IVA come per legge.
Così deciso, in Udine il 10.03.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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