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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 12562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12562 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 03/12/2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127- ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3749 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2025 e vertente
TRA
(02/01/1958), rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 dall'avv. Femia Valerio;
(RICORRENTE)
E
[...]
Controparte_1
– in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Via dei Portoghesi n. 12 (00186); CP_1
(RESISTENTI CONTUMACI)
«««»»»
FATTO Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, la ricorrenti, appartenente al personale scolastico, conveniva in giudizio il
[...]
, per il tramite dell Controparte_2 Controparte_1
, chiedendo il riconoscimento, ai fini giuridici,
[...] economici, previdenziali e pensionistici, dell'intero servizio prestato in regime di precariato antecedentemente all'assunzione a tempo indeterminato. Essa domandava, conseguentemente, la condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione della carriera sulla base dell'integrale anzianità maturata, nonché al pagamento delle differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento stipendiale. Con sentenza di pronuncia non definitiva n. 9669/2018 del 10.1.2019 – RG n. 17990/2017 e successiva sentenza n. 4798/2029 del 11.6.2019 – RG n. 19572/2017 la sig.ra
[...]
aveva ottenuto il riconoscimento dell'intera anzianità maturata pari ad anni 12 e Parte_1 il pagamento delle differenze retributive maturate in applicazione dell'eccepita prescrizione
1 per il periodo dal 4 luglio 2012 al 4 luglio 2017 per un importo complessivo pari ad euro 9.479,73. Con il presente ricorso l'istante in epigrafe sig.ra agisce in giudizio per il Parte_1 riconoscimento delle ulteriori e successive somme maturate con decorrenza dal 4 luglio 2017 ad oggi e del successivo adeguamento della fascia stipendiale spettante sulla base della sentenza di accoglimento sopra indicata. Il – Controparte_2 Controparte_1
restavano contumaci malgrado la rituale vocatio in ius.
[...]
Il Giudice all'odierna udienza, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter cod. proc. civ., decideva la causa come da preparata sentenza.
DIRITTO
La domanda è fondata e deve essere accolta. Occorre in via preliminare ricordare che, in materia di pubblico impiego scolastico, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che il servizio prestato dal personale assunto con contratti a tempo determinato deve essere integralmente valutato ai fini della ricostruzione di carriera, senza alcuna discriminazione rispetto a chi sia stato assunto a tempo indeterminato. In particolare, è stato affermato che la reiterazione di contratti a termine non può comportare una ingiustificata penalizzazione del lavoratore quanto al riconoscimento dell'anzianità, in quanto ciò determinerebbe una disparità di trattamento contraria ai principi di uguaglianza e non discriminazione. Per effetto del riconoscimento in favore della sig.ra dell'anzianità Parte_1 giuridica ed economica pari ad anni 12, la ricorrente ha maturato il conseguenziale adeguamento stipendiale: 15-20 dal luglio 2017 al giugno 2020; 21-27 dal luglio 2020. Su tali basi è evidente che la ricorrente ha altresì maturato delle differenze retributive per il periodo dal 4.7.2017 alla data iscrizione del ricorso (31.01.2025) - pari ad euro 8.638,51 a titolo di differenze retributive, euro 1.489,55 a titolo di rivalutazione monetaria per un importo complessivo pari ad euro 10.128,06. La ricorrente ha provveduto a sviluppare un prospetto contabile, totalmente condivisibile da questo Giudice perché immune da vizi logici e giuridici, con esatta indicazione della fascia richiesta e delle ulteriori differenze retributive maturate. Tali elaborazioni risultano correttamente sviluppati sulla base degli elementi dimostrati documentalmente. Le relative risultanze possono, dunque, essere pertanto fatte proprie dal giudice. In conclusione, si possono pertanto accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente sig.ra avuto riguardo particolarmente alle note di Parte_1 trattazione scritta di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ.. In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. il resistente CP_2 deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della sig.ra ad ottenere l'adeguamento Parte_1 stipendiale ed il conseguenziale pagamento degli emolumenti a carattere stipendiale, correlati alla progressione economica prevista dal CCNL Scuola, a titolo di arretrati computati sulla base della sentenza di pronuncia non definitiva n. 9669/2018 del 10.1.2019 RG n. 17990/2017 e successiva sentenza n. 4798/2029 del 11.6.2019 RG n. 19572/2017 per il periodo a decorrere dal 4.7.2017 alla data di iscrizione del presente ricorso avvenuta in data 31.1.2025 e in ogni caso fino all'effettivo adeguamento e passaggio al successivo gradone stipendiale e per l'effetto;
2) condanna il Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, all'attribuzione alla sig.ra della classe stipendiale 15-20 dal Parte_1 luglio 2017 al giugno 2020 e della classe stipendiale 21-27 dal luglio 2020 ed altresì; 3) condanna il Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma pari ad euro Parte_1
8.638,51 a titolo di differenze retributive, euro 1.489,55 a titolo di rivalutazione monetaria per un importo complessivo pari ad euro 10.128,06 per il periodo dal 4.7.2017 alla data di iscrizione del presente ricorso oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi euro 2.200,00, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.;
5) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 04/12/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 03/12/2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127- ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3749 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2025 e vertente
TRA
(02/01/1958), rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 dall'avv. Femia Valerio;
(RICORRENTE)
E
[...]
Controparte_1
– in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Via dei Portoghesi n. 12 (00186); CP_1
(RESISTENTI CONTUMACI)
«««»»»
FATTO Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, la ricorrenti, appartenente al personale scolastico, conveniva in giudizio il
[...]
, per il tramite dell Controparte_2 Controparte_1
, chiedendo il riconoscimento, ai fini giuridici,
[...] economici, previdenziali e pensionistici, dell'intero servizio prestato in regime di precariato antecedentemente all'assunzione a tempo indeterminato. Essa domandava, conseguentemente, la condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione della carriera sulla base dell'integrale anzianità maturata, nonché al pagamento delle differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento stipendiale. Con sentenza di pronuncia non definitiva n. 9669/2018 del 10.1.2019 – RG n. 17990/2017 e successiva sentenza n. 4798/2029 del 11.6.2019 – RG n. 19572/2017 la sig.ra
[...]
aveva ottenuto il riconoscimento dell'intera anzianità maturata pari ad anni 12 e Parte_1 il pagamento delle differenze retributive maturate in applicazione dell'eccepita prescrizione
1 per il periodo dal 4 luglio 2012 al 4 luglio 2017 per un importo complessivo pari ad euro 9.479,73. Con il presente ricorso l'istante in epigrafe sig.ra agisce in giudizio per il Parte_1 riconoscimento delle ulteriori e successive somme maturate con decorrenza dal 4 luglio 2017 ad oggi e del successivo adeguamento della fascia stipendiale spettante sulla base della sentenza di accoglimento sopra indicata. Il – Controparte_2 Controparte_1
restavano contumaci malgrado la rituale vocatio in ius.
[...]
Il Giudice all'odierna udienza, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter cod. proc. civ., decideva la causa come da preparata sentenza.
DIRITTO
La domanda è fondata e deve essere accolta. Occorre in via preliminare ricordare che, in materia di pubblico impiego scolastico, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che il servizio prestato dal personale assunto con contratti a tempo determinato deve essere integralmente valutato ai fini della ricostruzione di carriera, senza alcuna discriminazione rispetto a chi sia stato assunto a tempo indeterminato. In particolare, è stato affermato che la reiterazione di contratti a termine non può comportare una ingiustificata penalizzazione del lavoratore quanto al riconoscimento dell'anzianità, in quanto ciò determinerebbe una disparità di trattamento contraria ai principi di uguaglianza e non discriminazione. Per effetto del riconoscimento in favore della sig.ra dell'anzianità Parte_1 giuridica ed economica pari ad anni 12, la ricorrente ha maturato il conseguenziale adeguamento stipendiale: 15-20 dal luglio 2017 al giugno 2020; 21-27 dal luglio 2020. Su tali basi è evidente che la ricorrente ha altresì maturato delle differenze retributive per il periodo dal 4.7.2017 alla data iscrizione del ricorso (31.01.2025) - pari ad euro 8.638,51 a titolo di differenze retributive, euro 1.489,55 a titolo di rivalutazione monetaria per un importo complessivo pari ad euro 10.128,06. La ricorrente ha provveduto a sviluppare un prospetto contabile, totalmente condivisibile da questo Giudice perché immune da vizi logici e giuridici, con esatta indicazione della fascia richiesta e delle ulteriori differenze retributive maturate. Tali elaborazioni risultano correttamente sviluppati sulla base degli elementi dimostrati documentalmente. Le relative risultanze possono, dunque, essere pertanto fatte proprie dal giudice. In conclusione, si possono pertanto accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente sig.ra avuto riguardo particolarmente alle note di Parte_1 trattazione scritta di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ.. In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. il resistente CP_2 deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della sig.ra ad ottenere l'adeguamento Parte_1 stipendiale ed il conseguenziale pagamento degli emolumenti a carattere stipendiale, correlati alla progressione economica prevista dal CCNL Scuola, a titolo di arretrati computati sulla base della sentenza di pronuncia non definitiva n. 9669/2018 del 10.1.2019 RG n. 17990/2017 e successiva sentenza n. 4798/2029 del 11.6.2019 RG n. 19572/2017 per il periodo a decorrere dal 4.7.2017 alla data di iscrizione del presente ricorso avvenuta in data 31.1.2025 e in ogni caso fino all'effettivo adeguamento e passaggio al successivo gradone stipendiale e per l'effetto;
2) condanna il Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, all'attribuzione alla sig.ra della classe stipendiale 15-20 dal Parte_1 luglio 2017 al giugno 2020 e della classe stipendiale 21-27 dal luglio 2020 ed altresì; 3) condanna il Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma pari ad euro Parte_1
8.638,51 a titolo di differenze retributive, euro 1.489,55 a titolo di rivalutazione monetaria per un importo complessivo pari ad euro 10.128,06 per il periodo dal 4.7.2017 alla data di iscrizione del presente ricorso oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_2 complessivi euro 2.200,00, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.;
5) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 04/12/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile