Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 1887/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 1887/2023 avente ad oggetto “impugnazione per revocazione” e pendente
TRA
e rappresentate e difese, giusta procura in calce Parte_1 Parte_2
all'atto di citazione, dall'avv. Claudio La Rosa, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Jannelli n. 186, sono elettivamente domiciliate
ATTRICI
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_1
risposta, dall'avv. Raffaele Pacilio, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania, alla via Carducci n. 20, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 17.2.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano ex art. 395 c.p.c. la revocazione dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 7.11.2022 nell'ambito del procedimento civile n. R.G. 10939/22. A fondamento della domanda deducevano: di essere conduttrici dell'immobile sito in Giugliano in Campania, alla via Madonna delle Grazie n. 99, in virtù di contratto di locazione stipulato con il 27.2.2019; che la locatrice, Controparte_1
in data 17.9.2022, aveva loro notificato un atto di intimazione di sfratto per morosità, con cui aveva loro contestato il mancato pagamento dei canoni di agosto e settembre 2022 oltre che di un residuo debitorio di € 50,00 relativo alla mensilità di luglio 2022, per un totale di € 910,00; di aver quindi in data 3.10.2022 provveduto al pagamento della somma complessiva di € 1.400,00, imputata al canone residuo di luglio (per € 50,00), ai canoni di agosto, settembre ed ottobre (per € 1.290,00) e ad un acconto sulle spese legali dell'avv.
Pacilio (per € 60,00); che la locatrice si era quindi impegnata a non iscrivere a ruolo la causa laddove fossero state pagate le spettanze professionali del proprio difensore, cosa che, sulla base di quanto concordato, sarebbe avvenuta nella seconda decade di novembre
2022; che, ciononostante, la causa era stata iscritta a ruolo e, nel corso dell'udienza del
7.11.2022 – alla quale non avevano presenziato confidando nel rispetto degli accordi raggiunti –, il procuratore dell'intimante, pur ammettendo l'avvenuto saldo dei canoni maturati da luglio a ottobre 2022 e di avere altresì ricevuto l'importo di € 60,00 per spese legali, aveva dichiarato una morosità persistente per il mese di novembre e per le spese legali;
che, all'esito dell'udienza, il giudice aveva convalidato lo sfratto fissando per il rilascio la data del 9.1.2023; che in data 4.1.2023 era stato loro notificato il titolo esecutivo e l'atto di precetto con invito a rilasciare l'immobile entro 10 giorni;
che l'ordinanza di convalida dello sfratto andava revocata data la sussistenza dei presupposti di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 395 c.p.c.; che, in particolare, detto provvedimento era stato adottato per effetto di una condotta dolosa della parte intimante, la quale aveva dichiarato la persistenza della morosità in relazione al canone di novembre benché tale credito non fosse oggetto dell'intimazione di sfratto e nonostante il mancato decorso del termine di venti giorni dalla scadenza previsto dall'art. 5 L. 392/1978; che, pertanto, era evidente come il difensore della parte intimante avesse reso una dichiarazione inesatta, avendo egli
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rappresentato una morosità che, al contrario, al momento dell'udienza non era certamente esistente;
che, inoltre, il procuratore aveva dichiarato l'omesso versamento delle spese processuali benché gli fosse stato già corrisposto un acconto e vi era poi tra le parti un accordo a che la parte residua del compenso sarebbe stata pagata nella seconda decade di novembre;
che l'ordinanza finale era stata adottata dal giudice in assenza dei requisiti di legge, sulla scorta di dichiarazioni omissive;
che la revocazione andava disposta anche perché l'ordinanza era frutto di un errore di fatto commesso dal giudice il quale, sulla base di una omissiva dichiarazione del procuratore, era stato indotto in errore ed aveva ritenuto sussistente l'inadempimento; che, al contrario, di fronte ad una fedele rappresentazione dei fatti, avrebbe piuttosto dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, disponendo il mutamento del rito in relazione alla domanda di pagamento delle spese processuali.
Tanto premesso ed esposto, concludevano affinché, previa sua sospensione, venisse revocata l'ordinanza di convalida di sfratto.
Si costituiva in giudizio la quale assumeva: che alcuna ipotesi di Controparte_1
dolo aveva caratterizzato la sua condotta processuale dal momento che, in assoluta buona fede, nel corso dell'udienza fissata per la convalida dello sfratto aveva dichiarato a verbale tutte le somme che erano state nel frattempo corrisposte dalle conduttrici;
che non corrispondeva al vero che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo che avrebbe consentito alle intimate una dilazione per il saldo delle competenze del difensore;
che, al contrario, era stato loro rappresentato che il mancato pagamento delle competenze dell'avv. Pacilio avrebbe comportato l'iscrizione al ruolo del giudizio;
che lo sfratto era stato convalidato dal giudice sulla scorta di dichiarazioni assolutamente veritiere che erano state rese nel corso dell'udienza; che la revocazione di un'ordinanza di convalida di sfratto non era ammissibile se fondata sulla motivazione di cui al punto n. 4 dell'art. 395
c.p.c., e cioè in caso di errore di fatto del giudicante, ipotesi peraltro nemmeno in alcun modo sussistente.
Ciò posto, concludeva affinché l'azione proposta fosse dichiarata inammissibile, improcedibile o che comunque fosse rigettata nel merito.
Rigettata dal Tribunale con ordinanza del 12.5.2023 l'istanza cautelare di sospensione e ritenuto superfluo l'espletamento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era quindi riservata in decisione con ordinanza del
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20.2.2025.
L'azione di revocazione proposta è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente va rilevato che, a seguito dell'intervento delle sentenze n. 558 del 1989
e n. 51 del 1995 della Corte Costituzionale, l'azione di revocazione può essere esperita, nei casi di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 395 c.p.c., anche nei confronti dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità.
La Corte di Cassazione ha precisato che l'esperibilità della revocazione per errore di fatto o per dolo di una parte in danno dell'altra avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità non è condizionata allo spirare del termine per l'opposizione ex art. 668 c.p.c..
Il termine per proporre la revocazione è di trenta giorni ex art. 325 c.p.c. e, nel caso di specie, tale termine risulta rispettato tenuto conto che, non avendo le attrici partecipato all'udienza di convalida dello sfratto, la loro conoscenza dell'ordinanza impugnata deve farsi risalire alla sua notifica, avvenuta il 4.1.2023. Pertanto, la notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento, risalente al 3.2.2023, deve intendersi tempestiva.
Ciò posto, il dolo revocatorio di cui all'art. 395 n. 1 c.p.c. consiste in una attività fraudolenta che si concreta in artifici o raggiri soggettivamente diretti ed oggettivamente idonei a pregiudicare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale (Cass. 12756/00). Il dolo revocatorio è rilevante solo se l'artificio abbia determinato il convincimento del giudice e la conseguente decisione (Cass. 4508/96). Ad integrare la fattispecie del dolo revocatorio non basta la semplice violazione dell'obbligo di lealtà e probità, né sono sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze se questi non abbiano costituito elementi essenziali di una attività diretta a trarre in inganno l'altra parte su fatti decisivi della causa sviandone la difesa (Cass. 12875/14).
L'onere di provare il dolo e il momento della scoperta grava sull'attore in revocazione.
L'errore di fatto idoneo alla revocazione di cui al numero 4 dell'art. 395 c.p.c. si configura poi quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e tanto nell'uno quanto nell'altro caso il fatto non aveva costituto un punto controverso su cui la sentenza si era pronunciata (cfr. Cass. 24868/17;
Cass. SS.UU. 4413/16; Cass. SS.UU. 11028/14). L'errore di fatto consiste, quindi, in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile
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(cfr. Cass. 13744/17). L'errore deve avere il carattere della assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità (cfr. Cass. 6881/14). Il giudizio di revocazione per errore di fatto non è ammesso quando sia viziata la valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti (cfr. Cass. 14685/15).
Ciò detto, l'azione di revocazione proposta dalle attrici è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Non sussistono, infatti, in primo luogo, gli elementi per l'accoglimento della revocazione dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità per dolo dell'intimante in danno delle parti intimate.
Non risulta provato, invero, il comportamento fraudolento della convenuta diretto, in maniera oggettiva e soggettiva, a far apparire una situazione diversa da quella reale, idoneo a pregiudicare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità.
Il comportamento che le attrici addebitano alla convenuta, infatti, non integra una attività tesa a far apparire una situazione diversa da quella reale, non avendo la stessa in alcun modo distorto la realtà.
In particolare, nel corso dell'udienza del 7.11.2022, il difensore dell'intimante, avv.
Raffaele Pacilio, dichiarava “che la morosità persista anche se in data 3.10.2022 le intimate hanno versato la somma di euro 1400,00 imputata per euro 50 al residuo del mese di luglio, per euro 1290,00 ai canoni di agosto, settembre, ottobre 2022 e per euro
60,00 quale acconto per spese e competenze legali e chiede di convalidare lo sfratto fissando nel più breve tempo possibile la data per il rilascio dell'immobile atteso che le conduttrici non hanno corrisposto il canone relativo al mese di novembre nonché le spese di lite”.
Tenuto conto che le dichiarazioni rese dal procuratore hanno ricostruito fedelmente i pagamenti effettuati dalle intimate dopo la notifica dell'atto di intimazione, il semplice fatto che egli abbia poi allegato una morosità relativa al canone di novembre 2022 ed alle spese processuali (per le quali era stato versato un mero acconto) certamente non configura una condotta fraudolenta, venendo peraltro in rilievo l'allegazione di circostanze veritiere (costituisce circostanza incontestata anche alla data del 7.11.2022 le conduttrici non avessero ancora corrisposto il canone di novembre).
Peraltro, l'assunto sostenuto dalle attrici – secondo cui vi sarebbe stato un accordo tra le
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parti a che il procedimento di convalida di sfratto non fosse iscritto a ruolo se entro la seconda decade di novembre avessero provveduto a pagare il compenso al difensore dell'intimante – appare poco sostenibile da un punto di vista logico, atteso che nell'atto di intimazione era indicata l'udienza del 7.11.2022; dunque, alcuna iscrizione a ruolo sarebbe stata ipotizzabile in un momento successivo alla presunta scadenza del termine accordato alle intimate.
Non sussistono, nella fattispecie oggetto di causa, neanche gli estremi dell'errore di fatto, idoneo alla revocazione dell'ordinanza impugnata ai sensi del numero 4 dell'art. 395
c.p.c., per avere il giudice convalidato lo sfratto benché la morosità attenesse a crediti non indicati nell'atto di intimazione ed insorti solo dopo la sua notifica.
Invero, l'errore lamentato dalle attrici non è configurabile quale errore di fatto, con i caratteri sopra indicati, ma piuttosto come erronea valutazione del giudice dei presupposti necessari all'emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto, di fronte alla quale il rimedio esperibile tutt'al più poteva configurarsi nel ricorso per cassazione.
Per tutto quanto considerato, l'azione di revocazione proposta va rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate d'ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna in solido e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese processuali, che si liquidano in € 900,00 per Controparte_1
compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv.
Pacilio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 6.6.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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