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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10031/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10031/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Elena Banin, presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
nominare ex art. 419 c.c. tutore provvisorio il ricorrente, , nato a [...] il [...], Parte_1 residente a [...] Via Papa Giovanni XXIII, per le ragioni suddette indicando che il nominando tutore abbia la rappresentanza esclusiva e quindi il potere di compiere in nome e per conto della beneficiaria ogni atto idoneo nell'interesse della medesima;
pronunciare l'interdizione della signora nata a [...] il [...], Controparte_1 residente a [...], C.F.: ; C.F._1
nominare protutore, il signor nato a [...] il [...], residente a [...]
Eleonora D'Arborea, 8.
adottare ogni altro provvedimento che sarà ritenuto utile ed opportuno nell'interesse della beneficiaria.
pagina 1 di 3 Per il PM
Visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.04.2024, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente della di lui madre, la sig.ra . Controparte_1
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede. Venivano depositate le dichiarazioni di non opposizione al procedimento di interdizione dei figli e Parte_3 Parte_2
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, non costituitasi, che non si opponeva alla domanda. All'esito, nominava il Sig. tutore Parte_1 provvisorio in favore dell'interdicenda.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 05.12.2024 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da Controparte_1 deterioramento cognitivo severo in demenza su base vascolare, ictus cardioembolico con residua afasia e deviazione della rima buccale dx. Vertigine soggettiva con plurime cadute a terra a domicilio come attestato dalla documentazione medica prodotta. Emerge, inoltre, che stante le proprie condizioni di salute, la sig.ra è completamente dipendente nelle attività quotidiane e necessita di CP_1 assistenza 24 ore/die.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice, appariva in stato confusionale ed era disorientata nel tempo e nello spazio. Collegata da remoto dalla RSA casa di riposo
San Vincenzo di Borgaretto, alle domande poste reagiva con cenni della testa, tenendo in mano una bambola ed emettendo suoni non intellegibili.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di pagina 2 di 3 infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] Controparte_1
(PZ), il 24/10/1940, residente in [...]N. 34, EI.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 22.1.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10031/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Elena Banin, presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
nominare ex art. 419 c.c. tutore provvisorio il ricorrente, , nato a [...] il [...], Parte_1 residente a [...] Via Papa Giovanni XXIII, per le ragioni suddette indicando che il nominando tutore abbia la rappresentanza esclusiva e quindi il potere di compiere in nome e per conto della beneficiaria ogni atto idoneo nell'interesse della medesima;
pronunciare l'interdizione della signora nata a [...] il [...], Controparte_1 residente a [...], C.F.: ; C.F._1
nominare protutore, il signor nato a [...] il [...], residente a [...]
Eleonora D'Arborea, 8.
adottare ogni altro provvedimento che sarà ritenuto utile ed opportuno nell'interesse della beneficiaria.
pagina 1 di 3 Per il PM
Visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.04.2024, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente della di lui madre, la sig.ra . Controparte_1
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede. Venivano depositate le dichiarazioni di non opposizione al procedimento di interdizione dei figli e Parte_3 Parte_2
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, non costituitasi, che non si opponeva alla domanda. All'esito, nominava il Sig. tutore Parte_1 provvisorio in favore dell'interdicenda.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 05.12.2024 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da Controparte_1 deterioramento cognitivo severo in demenza su base vascolare, ictus cardioembolico con residua afasia e deviazione della rima buccale dx. Vertigine soggettiva con plurime cadute a terra a domicilio come attestato dalla documentazione medica prodotta. Emerge, inoltre, che stante le proprie condizioni di salute, la sig.ra è completamente dipendente nelle attività quotidiane e necessita di CP_1 assistenza 24 ore/die.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice, appariva in stato confusionale ed era disorientata nel tempo e nello spazio. Collegata da remoto dalla RSA casa di riposo
San Vincenzo di Borgaretto, alle domande poste reagiva con cenni della testa, tenendo in mano una bambola ed emettendo suoni non intellegibili.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di pagina 2 di 3 infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] Controparte_1
(PZ), il 24/10/1940, residente in [...]N. 34, EI.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 22.1.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3