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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 320 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Sabelli n. 56, elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi
1 dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71.
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa, volta ad ottenere il riconoscimento della prestazione, a cui ha fatto seguito la persistente inerzia dell' CP_1
Ritenuto ingiusto il comportamento passivo da parte dell'istituto, la ricorrente ha adito il
Tribunale di Rieti concludendo come sopra.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La domanda non è fondata.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione preliminare ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DL 269/03, convertito in L. 326/03.
Sul punto, infatti, va evidenziato che, nonostante la proposizione di domanda amministrativa in data 25 novembre 2022, parte convenuta non ha provveduto alla convocazione a visita del soggetto interessato, legittimando, pertanto, il deposito del ricorso per a.t.p., dovendo peraltro richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (si v. Cass. civ., sentenza n.
2 25268 del 09/12/2016, Rv. 642230 – 01), secondo la quale, in materia di invalidità civile,
l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cd. socio-economici, sicché, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato
(situazione non verificatasi nel caso di specie).
Ciò posto, nel merito la domanda non è fondata.
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente è affetta dalle patologie, indicate meglio in perizia, le quali tuttavia non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dei benefici economici richiesti (assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/1971).
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Invero, dall'esame del ricorso in opposizione, è emerso come la ricorrente si sia limitata ad esporre delle critiche generiche all'operato del c.t.u. (con impattanti considerazioni riguardanti anche la sua professionalità, che il Tribunale ritiene di dover respingere) oltre a ulteriori e limitate osservazioni critiche alla c.t.u. consistenti in un mero dissenso diagnostico.
Invero, come recentemente affermato anche dal Tribunale di Roma, “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed
3 il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte” (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017).
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, non avendo parte ricorrente offerto prova di versare nelle condizioni reddituali idonee a giustificare l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro in euro 1.315,00, per la fase di istruzione preventiva, e in euro 2.886,00, per la fase di merito, oltre rimborso forfetario delle spese pari al 15%, I.V.A. e C.P.A;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico del ricorrente.
Rieti, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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