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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/12/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3253/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3253 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 18 settembre 2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cratilo di Atene n. 31, presso lo studio dell'Avv. VIZZONE DOMENICO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA APPIA 749 00000 SCAURI, presso lo studio dell'Avv. D'AMICI GIUSEPPE e dell'Avv. Simona D'Acunto giusta procura in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E quale impresa designata ai sensi dell'art.286 del D. Lgs. 209/05 per la CP_2 liquidazione sinistri a carico del , Controparte_3 in persona del l.r.p.t., C.F. - P. IVA , elett.te dom.ta in Roma alla Via P.IVA_2 P.IVA_3
Fusco n° 104 presso lo studio del suo procuratore Avv. Federico Antignani, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E
, CP_4
APPELLATA CONTUMACE
1 N. 3253/2021 R.G.
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 551/2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di Controparte_1 proprietaria dell'autovettura Audi targata DJ 868ZM, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Cassino l' (di seguito, , nonché la sig.ra per ivi Parte_1 Pt_1 CP_4 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “… 1) dichiarare la responsabilità esclusiva della persona fisica convenuta nella causazione dell'eventus damni de quo agitur e, per l'effetto, 2) condannare
al risarcimento in favore dell'attore dei danni dallo stesso patiti Controparte_5
e, quindi, al pagamento in suo favore della somma che, ai soli fini dell'art. 14 c.p.c., si indica in €.
9.509,31 (9.265,31+244,00), oltre gli interessi dal dì dell'evento, la rivalutazione e il fermo Parte tecnico;
il tutto nei limiti di Euro 10.000,00; 3) condannare al pagamento delle spese e competenze di causa…”.
A sostegno della domanda, la sig.ra affermava che in data 08.08.2015 l'autovettura CP_1 di sua proprietà - condotta in quell'occasione da - mentre percorreva la Via Controparte_6
Cistrelli nel territorio del Comune di Minturno, era stata violentemente urtata, nella parte antero- laterale sinistra, dall'autovettura Toyota targata 716-99TB - condotta da - che, CP_4 provenendo dall'opposto senso di marcia, aveva completamente invaso la corsia percorsa dall' he, in conseguenza dell'urto, era stata sospinta contro il muro alla sua destra riportando CP_7 ulteriori danni. Parte Si costituiva in giudizio l' impugnando e contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di copertura assicurativa del veicolo straniero. Deduceva, infatti, che, al momento del sinistro, tale veicolo era sprovvisto della carta verde e disconosceva la copia fotostatica prodotta.
L'attrice chiedeva ed otteneva di chiamare in causa quale impresa designata CP_2 dal , la quale si costituiva in giudizio, chiedendo di Controparte_3 accertare e dichiarare congrua l'offerta reale di € 3.100,00 avanzata, con cessazione della materia del contendere;
in mancanza, chiedeva il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice alla restituzione dell'importo offertole, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in linea ancora più gradata in caso di mancata avversa accettazione e desistenza chiedeva la riduzione del petitum ex artt.1227 e segg. c.c. ed all'equo e giusto, con integrale rigetto di ogni eventuale avversa domanda di risarcimento danni e/o pagamento. restava contumace. CP_4
2 N. 3253/2021 R.G.
La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale.
Con sentenza n. 551/2021 il Giudice di Pace, previo accertamento della responsabilità della convenuta, accoglieva la domanda nei confronti dell' e condannava l' e al Pt_1 Pt_1 CP_4 pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 9.509,31, oltre interessi e rivalutazione;
rigettava invece la domanda nei confronti di condannava i convenuti e CP_2 Pt_1 CP_4
al pagamento delle spese di lite, compensate tra le altre parti.
[...]
Con atto di appello, ritualmente notificato, l' proponeva appello avverso la citata Pt_1
Part sentenza, deducendo: 1) il difetto di legittimazione passiva dell' ai sensi dell'art. 125 e 126 del d.lgs. 209/2005. Violazione dell'art. 283 co. 1 lettera d ter c.d.a.; 2) omessa ottemperanza all'onere della prova gravante sull'attrice; omessa produzione in giudizio dell'originale della carta verde;
3) erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
4) erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine al danno lamentato e la mancanza di prova della sua entità; 5) erroneità della sentenza per non avere il giudice di pace tenuto conto nella liquidazione del danno delle somme offerte banco iudicis da . CP_2
L'appellante concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza: - in via principale, in accoglimento dell'appello proposto, in totale riforma della sentenza Parte impugnata, rigettare la domanda della sig.ra nei confronti dell' stante la carenza di CP_1 legittimazione passiva di quest'ultimo e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che sfornita di prova sia in ordine all'an che al quantum debeatur, con condanna alle spese e competenze del doppio grado del giudizio;
- in via subordinata, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, limitare l'ulteriore risarcimento alla minore realmente dovuta tenendo conto del concorso di colpa della sig.ra e della somma già CP_1 offerta da condannando quest'ultima, nella qualità di impresa designata dal FGVS, CP_2 alla corresponsione dell'eventuale residuo, con compensazione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis CP_2
c.p.c. nonché l'inammissibilità del primo motivo d'appello, in quanto domanda nuova. Proponeva altresì appello incidentale, deducendo: a) violazione dell'artt. 112 c.p.c. – art. 2033 c.c.; omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione processuale passiva di quale CP_2 impresa designata dal FGVS - omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione di indebito oggetto.
b) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 115 – 116 e segg. c.p.c. – artt. 1223 - 2697 e segg.
c.c. – errata e/o contraddittoria motivazione;
c) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 91 - 92
– 96 - 112 - 132, comma 2, n. 4c.p.c.
3 N. 3253/2021 R.G.
chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e in accoglimento dell'appello incidentale, CP_2 in parziale riforma della sentenza impugnata, la riduzione del petitum all'equo e giusto, la condanna Part dell'appellata e/o ex artt. 2033 e segg. c.c. alla restituzione dell'importo CP_1 CP_1
Part offerto di € 3.100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese e competenze di causa di primo e secondo grado;
in subordine compensazione delle spese di lite.
Si costituiva anche , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata. In via subordinata, in caso di accoglimento del motivo di impugnazione Part legato alla carenza di legittimazione passiva dell' chiedeva di condannare al CP_2 risarcimento dei danni subiti dall'appellata, come da citazione in primo grado.
All'udienza del 13.10.2022 veniva dichiarata la contumacia di e disposta la CP_4 notifica nei suoi confronti della comparsa di contenente appello incidentale. CP_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, preliminarmente priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello formulata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Ed invero, l'atto di appello è adeguatamente e specificamente motivato e non appare prima facie infondato.
Parimenti, infondata è l'eccezione di inammissibilità formulata da in relazione al CP_2
Parte primo motivo di appello di difetto di legittimazione passiva dell' i sensi dell'art. 125 e 126 del d.lgs 209/2005 e violazione dell'art. 283 comma 1 lettera d ter c.d.a. Parte
ha dedotto in particolare la violazione dell'art. 345 c.p.c., atteso che in primo grado CP_2 non aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sotto il profilo della circolazione del veicolo straniero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Ha rilevato altresì che all'udienza del 12.01.17 tenutasi dinanzi al Giudice di Pace di Cassino la difesa Parte di ichiarava di abbandonare la propria eccezione sulla carenza di legittimazione passiva svolta in comparsa.
Come noto l'art. 345 c.p.c. stabilisce che nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove o nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Orbene, le Sezioni Unite (Cass. SU 2951/2016) hanno affermato che la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), ed è rilevabile anche d'ufficio dal giudice qualora risulti dagli atti (in applicazione di tale principio, Cass. Sez. 3, 21/06/2016, n. 12729 ha precisato che “In
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caso di sinistro causato da veicolo con targa straniera risultata rubata, non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa, proponibile anche nella comparsa conclusionale d'appello,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale sollevata dal convenuto Fondo di
Garanzia delle Vittime della Strada, ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 198 del 2007, assumendo che il predetto veicolo debba considerarsi non già "sconosciuto", bensì "abitualmente stazionante" nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la targa…”). Parte Nel caso di specie, in primo grado l' ha contestato la propria legittimazione passiva sotto il profilo dell'assenza di copertura assicurativa del veicolo straniero (privo di valida carta verde), mentre non ha espressamente dedotto che il veicolo non fosse regolarmente immatricolato in
Ucraina, deducendo tale aspetto con l'atto d'appello, ed invocando conseguentemente l'applicazione dell'art. 283 co. 1 lett. d ter cod. ass..
Orbene, reputa il Tribunale che tale allegazione costituisca una mera difesa e non una Parte eccezione in senso stretto, sostanziandosi nella contestazione da parte di della propria legittimazione passiva sostanziale, aggiungendo questo agli altri profili su cui aveva, in precedenza, contestato comunque la propria legittimazione passiva (così da evitare ogni configurabilità di giudicato interno al riguardo). Tale contestazione risulta quindi proponibile in ogni fase del giudizio e deve ritenersi ammissibile, essendo peraltro risultante dagli atti fin dal giudizio di primo grado.
Anche la rinuncia contenuta nel verbale di udienza del 12.01.2017 risulta irrilevante atteso che alla Parte stessa udienza l'avv. Trapazzo per insisteva nell'eccezione di mancanza di copertura assicurativa, contestando la conformità della copia prodotta all'originale, precisando anche che “la rinunzia poc'anzi formulata deve intendersi riferita ad un solo aspetto processuale e non anche sostanziale…”.
Tanto premesso, nel merito l'appello è fondato. Parte E' opportuno premettere che la gestione del sinistro da parte dell' nel quale sia coinvolto un veicolo immatricolato all'estero è subordinata alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 125 e 126 del D.Lgs. n. 209/2005. Sulla base della normativa sopra richiamata, è possibile Parte esperire nei confronti dell' omanda di condanna diretta quando: 1) il conducente del veicolo estero responsabile sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione emesso dall'ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall' (art. 125, Parte_1 comma II, lett.b); 2) il veicolo responsabile sia stato immatricolato in un Paese aderente al sistema che ha rimosso l'obbligo di controllo dell'esistenza dell'assicurazione internazionale del veicolo, valendo quindi la semplice targa del mezzo in uno dei Paesi aderenti per ritenerlo automaticamente assicurato (l'elenco dei paesi aderenti è quello di cui all'ultimo DM pag. 6/8 Sviluppo Economico
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n. 86 del 1° aprile 2008), come dispone l'art. 125, comma III, lett.b); 3) il veicolo sia stato assicurato con un certificato internazionale denominato “carta verde” (art. 125, comma III, lett.c);
4) quando il veicolo sia stato immatricolato in un Paese terzo, col quale l'obbligo di assicurazione si ritenga automaticamente assolto per effetto di accordi stipulati fra l' ed i corrispondenti uffici Pt_1 esteri e l'Unione Europea abbia riconosciuto tali accordi (art. 125, comma IV). L' è altresì Pt_1 legittimato a stare in giudizio quando (art. 125, comma III, lett. a) l'obbligo assicurativo sia assolto mediante la stipulazione di un contratto di assicurazione “frontiera”.
Quanto all'onere della prova della sussistenza, in capo al veicolo presunto danneggiante, di una delle condizioni sopra elencate, lo stesso spetta alla parte che agisce in giudizio.
Sul punto si è di recente pronunciata anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12232 del 9 maggio 2019, la quale ha ribadito: “Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore (Cass., U, n. 2951 del 16/2/2016; Cass., 3, n. 14652 del 18/7/2016; Cass., 1, n. 15037 del
21/7/2016; Cass., 6-3 n. 22525 del 24/9/2018). Nè la particolarità della fattispecie e la normativa del
D.Lgs. n. 205 del 2009, artt. 125 e 126 legittimano una diversa soluzione, non incidendo in alcun modo la peculiarità del caso sul riparto dell'onere probatorio della titolarità della situazione soggettiva controversa”.
Chi voglia convenire in giudizio l' dovrà quindi, alternativamente, allegare elementi Pt_1 che facciano ritenere assolto da parte del conducente del veicolo presunto danneggiante l'obbligo assicurativo.
Ciò posto, l'art. 283, al comma 1 individua le seguenti ipotesi di intervento da parte del
(FGVS): a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o CP_3 Controparte_3 CP_3 natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della
Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
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Parte La copertura di ncontra, dunque, il limite rappresentato dalla esistenza di una targa in corso di validità, nonché il limite della copertura assicurativa, ciò sulla base dei già citati e illustrati accordi stipulati tra i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e riconosciuti dall'Unione europea, mentre in difetto di tali presupposti, l'obbligo di risarcire il danno graverà sull'impresa designata dal FGVS, fermo restando l'onere probatorio gravante comunque sul danneggiato, anche Parte con riferimento alla sussistenza dei presupposti fondanti la copertura assicurativa da parte di del FGVS.
Ebbene, già nel corso del giudizio di primo grado, l'odierna appellante depositava: 1) nota del del 12.11.2015 dalla quale risulta che il veicolo tg. 71699TB era privo di CP_8 copertura assicurativa al momento del sinistro;
2) nota del del 18.12.2015 in cui si CP_8 ribadisce l'assenza di copertura assicurativa per il veicolo e si rileva che la carta verde non è stata mai emessa sotto l'autorità del e che la targa 71699TB non era NumeroDiCa_1 CP_9 legalmente immatricolata in Ucraina al momento del sinistro. Parte A tal proposito, si precisa che le attestazioni provenienti dall' dai corrispondenti uffici esteri, in quanto rilasciate da organismi con rilevanza e funzione pubblica, sono dotate di alto grado di attendibilità e idoneità probatoria (cfr. Tribunale di Napoli sentenza n. 7270/2023).
Orbene, alla luce della documentazione innanzi detta, deve giungersi alla conclusione che alla data dell'incidente oggetto di causa avvenuto l'8/8/2015 il veicolo Toyota tg 71699TB fosse privo di copertura assicurativa, risultando certamente contraffatta la carta verde depositata in giudizio, e con targa non regolarmente immatricolata in Ucraina. Sul punto, alcun rilievo può invece essere attribuito a quanto riportato nel rapporto di incidente stradale;
il suddetto verbale fa difatti fede fino a querela di falso solo in ordine alla presenza all'interno del veicolo della carta verde e all'apparente riconducibilità della stessa al veicolo coinvolto nel sinistro, ma non anche in ordine alla genuinità della carta verde ed all'effettiva copertura assicurativa del veicolo che risulta incontrovertibilmente smentita dalla documentazione proveniente dall'autorità Ucraina.
La fattispecie risulta dunque sussumibile nell'ambito dell'art. 283 co. 1 lett. d ter del Codice delle Assicurazioni, restando assorbita ogni questione in merito al risarcimento del danno causato da veicoli con carta verde falsa. Parte Nel caso di specie, pertanto, l' on poteva essere condannata al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Audi targata DJ 868ZM, giacché la legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dalla spettava esclusivamente al Fondo Vittime della strada, trattandosi CP_1 di sinistro stradale provocato da veicolo non regolarmente immatricolato in Ucraina.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello principale.
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La sentenza di primo grado va pertanto sul punto riformata, dovendo essere respinta la Parte domanda risarcitoria proposta da nei confronti di con conseguente Controparte_1 condanna dell'attrice alla restituzione ai sensi dell'art. 336 c.p.c. della somma di euro 8.694,16, Parte versata da n corso di causa e documentata dai bonifici versati in atti. Non può essere ordinata la restituzione dell'imposta di registro atteso che l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma
(Cass. 12023/2018).
Passando ad esaminare la domanda risarcitoria svolta dalla sig.ra nei confronti di CP_1
occorre in primo luogo rilevare che nella comparsa di costituzione in appello CP_2 depositata in data 13.01.2022, dunque tempestivamente per l'udienza del 10.9.2022, come differita ai sensi dell'art. 168 bis co 5 c.p.c., la ha espressamente chiesto, in via subordinata, la CP_1 condanna di domanda che deve qualificarsi come appello incidentale della sentenza CP_2 di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato la domanda verso Controparte_2
Ciò posto, con riferimento alla dinamica del sinistro, si osserva che non ha CP_2 espressamente riproposto in sede di gravame l'eccezione ex art. 1227 c.c., sicchè essa deve ritenersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Deve dunque ritenersi definitivamente accertata nei confronti di con efficacia di giudicato, la responsabilità esclusiva della sig.ra . CP_2 CP_4
In merito ai motivi di appello incidentale proposti da la stessa ha depositato CP_2 perizia di parte del 12.2.2016 da cui risulta che il valore commerciale del veicolo dell'attrice fosse Parte di euro 5400,00 e le spese di riparazione pari ad euro 5896,68 (iva inclusa). Anche la perizia di riporta un valore commerciale del veicolo di euro 5400,00.
Quanto al valore probatorio del preventivo, occorre ricordare che per costante giurisprudenza, il preventivo di spesa assume valore di prova se prodotto in originale, redatto in maniera completa, firmato e datato, e non contestato dalla controparte, unitamente ad altri elementi di prova di cui possa costituire un riscontro. Nel caso di specie, il preventivo dell'attrice di euro
9509,31 risulta contestato dalle controparti e non è stato confermato in udienza.
Pertanto, ha errato il giudice di pace a porre a base della decisione tale documento. Si reputa quindi congruo liquidare nel caso di specie l'importo di € 5400,00 pari al valore commerciale del veicolo come stimato da in data 12.2.2016, tenuto conto del maggior costo delle CP_2 riparazioni stimato in €. 5.896,68. Invero, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di
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condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi il valore di mercato del veicolo come nel caso in esame.
A tale somma può aggiungersi l'importo non contestato di € 244,00 per il soccorso stradale.
Al contrario non può essere riconosciuto il danno da fermo tecnico. Ed invero, lo stesso non è sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla sua mancata utilizzazione, ne sia conseguito un danno, quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di una attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (così Cass. civ., Sez. III, 19/11/1999,
n. 12820; Trib. Catania, Sez. V, 08/10/2005; Trib. Bari, Sez. III, 24/11/2005; Trib. Monza, Sez. II,
15/11/2006; Trib. Roma, 03/01/2008). Orbene, la parte non ha introdotto alcun elemento da cui possa dedursi che, in concreto, dalla mancata utilizzazione del mezzo sia derivato un danno effettivo.
Ciò posto è pacifico che , come dedotto con appello incidentale, abbia già versato CP_2 la somma di euro 3100,00 in data 24.10.2016, in epoca sostanzialmente contestuale al preventivo del 12.2.2016. Pertanto, alla sig.ra va riconosciuto l'importo differenziale di euro 2544,00 CP_1
(5644-3100). Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata
(cfr. Cass. Sez. Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, già devalutata alla data del sinistro (8.8.2015), e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Da ultimo, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, va riformato anche il capo relativo alle spese. In ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria e del parziale pagamento effettuato da , le spese di entrambi i gradi di giudizio sono per metà compensate tra CP_2
ed e per la restante metà poste a carico di in base al Controparte_1 CP_2 CP_2 principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri del DM n.
55/2014 pro tempore vigente, secondo il criterio del decisum. Le spese del giudizio di primo grado Parte tra sono integralmente compensate tenuto conto che la contestazione Controparte_1 circa la validità della targa del veicolo straniero è stata svolta solo in corso di causa. Le spese del
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Parte presente giudizio di appello sono poste infine a carico degli appellati soccombenti in favore di e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri del DM n. 55/2014. Va conseguentemente respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 551/2021, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto,
[...]
2) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Pt_1 [...]
dell'importo di euro 8.694,16 oltre gli interessi legali dalla data della Parte_1 presente sentenza fino a quella del saldo effettivo;
3) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , condanna Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro CP_2 Controparte_1
2544,00 oltre interessi legali e rivalutazione istat come in motivazione;
4) compensa per metà le spese del giudizio di primo grado e condanna alla CP_2 rifusione in favore di della restante metà, che liquida in euro 602,50 per Controparte_1 compensi ed euro 132,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) compensa le spese di lite del giudizio di primo grado tra ed Controparte_1 [...]
; Parte_1
6) condanna ed , in solido, alla rifusione in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
delle spese del giudizio di appello che liquida in euro Parte_1
3966,00 per compensi ed euro 382,50 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) compensa per metà le spese del giudizio di secondo grado e condanna alla CP_2 rifusione in favore di della restante metà, che liquida in euro 961,50 per Controparte_1 compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
Così deciso in Cassino in data 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
10 N. 3253/2021 R.G.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3253 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 18 settembre 2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cratilo di Atene n. 31, presso lo studio dell'Avv. VIZZONE DOMENICO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA APPIA 749 00000 SCAURI, presso lo studio dell'Avv. D'AMICI GIUSEPPE e dell'Avv. Simona D'Acunto giusta procura in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E quale impresa designata ai sensi dell'art.286 del D. Lgs. 209/05 per la CP_2 liquidazione sinistri a carico del , Controparte_3 in persona del l.r.p.t., C.F. - P. IVA , elett.te dom.ta in Roma alla Via P.IVA_2 P.IVA_3
Fusco n° 104 presso lo studio del suo procuratore Avv. Federico Antignani, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E
, CP_4
APPELLATA CONTUMACE
1 N. 3253/2021 R.G.
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 551/2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di Controparte_1 proprietaria dell'autovettura Audi targata DJ 868ZM, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Cassino l' (di seguito, , nonché la sig.ra per ivi Parte_1 Pt_1 CP_4 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “… 1) dichiarare la responsabilità esclusiva della persona fisica convenuta nella causazione dell'eventus damni de quo agitur e, per l'effetto, 2) condannare
al risarcimento in favore dell'attore dei danni dallo stesso patiti Controparte_5
e, quindi, al pagamento in suo favore della somma che, ai soli fini dell'art. 14 c.p.c., si indica in €.
9.509,31 (9.265,31+244,00), oltre gli interessi dal dì dell'evento, la rivalutazione e il fermo Parte tecnico;
il tutto nei limiti di Euro 10.000,00; 3) condannare al pagamento delle spese e competenze di causa…”.
A sostegno della domanda, la sig.ra affermava che in data 08.08.2015 l'autovettura CP_1 di sua proprietà - condotta in quell'occasione da - mentre percorreva la Via Controparte_6
Cistrelli nel territorio del Comune di Minturno, era stata violentemente urtata, nella parte antero- laterale sinistra, dall'autovettura Toyota targata 716-99TB - condotta da - che, CP_4 provenendo dall'opposto senso di marcia, aveva completamente invaso la corsia percorsa dall' he, in conseguenza dell'urto, era stata sospinta contro il muro alla sua destra riportando CP_7 ulteriori danni. Parte Si costituiva in giudizio l' impugnando e contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di copertura assicurativa del veicolo straniero. Deduceva, infatti, che, al momento del sinistro, tale veicolo era sprovvisto della carta verde e disconosceva la copia fotostatica prodotta.
L'attrice chiedeva ed otteneva di chiamare in causa quale impresa designata CP_2 dal , la quale si costituiva in giudizio, chiedendo di Controparte_3 accertare e dichiarare congrua l'offerta reale di € 3.100,00 avanzata, con cessazione della materia del contendere;
in mancanza, chiedeva il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice alla restituzione dell'importo offertole, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in linea ancora più gradata in caso di mancata avversa accettazione e desistenza chiedeva la riduzione del petitum ex artt.1227 e segg. c.c. ed all'equo e giusto, con integrale rigetto di ogni eventuale avversa domanda di risarcimento danni e/o pagamento. restava contumace. CP_4
2 N. 3253/2021 R.G.
La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale.
Con sentenza n. 551/2021 il Giudice di Pace, previo accertamento della responsabilità della convenuta, accoglieva la domanda nei confronti dell' e condannava l' e al Pt_1 Pt_1 CP_4 pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 9.509,31, oltre interessi e rivalutazione;
rigettava invece la domanda nei confronti di condannava i convenuti e CP_2 Pt_1 CP_4
al pagamento delle spese di lite, compensate tra le altre parti.
[...]
Con atto di appello, ritualmente notificato, l' proponeva appello avverso la citata Pt_1
Part sentenza, deducendo: 1) il difetto di legittimazione passiva dell' ai sensi dell'art. 125 e 126 del d.lgs. 209/2005. Violazione dell'art. 283 co. 1 lettera d ter c.d.a.; 2) omessa ottemperanza all'onere della prova gravante sull'attrice; omessa produzione in giudizio dell'originale della carta verde;
3) erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
4) erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine al danno lamentato e la mancanza di prova della sua entità; 5) erroneità della sentenza per non avere il giudice di pace tenuto conto nella liquidazione del danno delle somme offerte banco iudicis da . CP_2
L'appellante concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza: - in via principale, in accoglimento dell'appello proposto, in totale riforma della sentenza Parte impugnata, rigettare la domanda della sig.ra nei confronti dell' stante la carenza di CP_1 legittimazione passiva di quest'ultimo e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che sfornita di prova sia in ordine all'an che al quantum debeatur, con condanna alle spese e competenze del doppio grado del giudizio;
- in via subordinata, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata, limitare l'ulteriore risarcimento alla minore realmente dovuta tenendo conto del concorso di colpa della sig.ra e della somma già CP_1 offerta da condannando quest'ultima, nella qualità di impresa designata dal FGVS, CP_2 alla corresponsione dell'eventuale residuo, con compensazione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis CP_2
c.p.c. nonché l'inammissibilità del primo motivo d'appello, in quanto domanda nuova. Proponeva altresì appello incidentale, deducendo: a) violazione dell'artt. 112 c.p.c. – art. 2033 c.c.; omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione processuale passiva di quale CP_2 impresa designata dal FGVS - omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione di indebito oggetto.
b) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 115 – 116 e segg. c.p.c. – artt. 1223 - 2697 e segg.
c.c. – errata e/o contraddittoria motivazione;
c) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 91 - 92
– 96 - 112 - 132, comma 2, n. 4c.p.c.
3 N. 3253/2021 R.G.
chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e in accoglimento dell'appello incidentale, CP_2 in parziale riforma della sentenza impugnata, la riduzione del petitum all'equo e giusto, la condanna Part dell'appellata e/o ex artt. 2033 e segg. c.c. alla restituzione dell'importo CP_1 CP_1
Part offerto di € 3.100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese e competenze di causa di primo e secondo grado;
in subordine compensazione delle spese di lite.
Si costituiva anche , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata. In via subordinata, in caso di accoglimento del motivo di impugnazione Part legato alla carenza di legittimazione passiva dell' chiedeva di condannare al CP_2 risarcimento dei danni subiti dall'appellata, come da citazione in primo grado.
All'udienza del 13.10.2022 veniva dichiarata la contumacia di e disposta la CP_4 notifica nei suoi confronti della comparsa di contenente appello incidentale. CP_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 18.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, preliminarmente priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello formulata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Ed invero, l'atto di appello è adeguatamente e specificamente motivato e non appare prima facie infondato.
Parimenti, infondata è l'eccezione di inammissibilità formulata da in relazione al CP_2
Parte primo motivo di appello di difetto di legittimazione passiva dell' i sensi dell'art. 125 e 126 del d.lgs 209/2005 e violazione dell'art. 283 comma 1 lettera d ter c.d.a. Parte
ha dedotto in particolare la violazione dell'art. 345 c.p.c., atteso che in primo grado CP_2 non aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sotto il profilo della circolazione del veicolo straniero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Ha rilevato altresì che all'udienza del 12.01.17 tenutasi dinanzi al Giudice di Pace di Cassino la difesa Parte di ichiarava di abbandonare la propria eccezione sulla carenza di legittimazione passiva svolta in comparsa.
Come noto l'art. 345 c.p.c. stabilisce che nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove o nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Orbene, le Sezioni Unite (Cass. SU 2951/2016) hanno affermato che la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), ed è rilevabile anche d'ufficio dal giudice qualora risulti dagli atti (in applicazione di tale principio, Cass. Sez. 3, 21/06/2016, n. 12729 ha precisato che “In
4 N. 3253/2021 R.G.
caso di sinistro causato da veicolo con targa straniera risultata rubata, non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa, proponibile anche nella comparsa conclusionale d'appello,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale sollevata dal convenuto Fondo di
Garanzia delle Vittime della Strada, ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 198 del 2007, assumendo che il predetto veicolo debba considerarsi non già "sconosciuto", bensì "abitualmente stazionante" nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la targa…”). Parte Nel caso di specie, in primo grado l' ha contestato la propria legittimazione passiva sotto il profilo dell'assenza di copertura assicurativa del veicolo straniero (privo di valida carta verde), mentre non ha espressamente dedotto che il veicolo non fosse regolarmente immatricolato in
Ucraina, deducendo tale aspetto con l'atto d'appello, ed invocando conseguentemente l'applicazione dell'art. 283 co. 1 lett. d ter cod. ass..
Orbene, reputa il Tribunale che tale allegazione costituisca una mera difesa e non una Parte eccezione in senso stretto, sostanziandosi nella contestazione da parte di della propria legittimazione passiva sostanziale, aggiungendo questo agli altri profili su cui aveva, in precedenza, contestato comunque la propria legittimazione passiva (così da evitare ogni configurabilità di giudicato interno al riguardo). Tale contestazione risulta quindi proponibile in ogni fase del giudizio e deve ritenersi ammissibile, essendo peraltro risultante dagli atti fin dal giudizio di primo grado.
Anche la rinuncia contenuta nel verbale di udienza del 12.01.2017 risulta irrilevante atteso che alla Parte stessa udienza l'avv. Trapazzo per insisteva nell'eccezione di mancanza di copertura assicurativa, contestando la conformità della copia prodotta all'originale, precisando anche che “la rinunzia poc'anzi formulata deve intendersi riferita ad un solo aspetto processuale e non anche sostanziale…”.
Tanto premesso, nel merito l'appello è fondato. Parte E' opportuno premettere che la gestione del sinistro da parte dell' nel quale sia coinvolto un veicolo immatricolato all'estero è subordinata alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 125 e 126 del D.Lgs. n. 209/2005. Sulla base della normativa sopra richiamata, è possibile Parte esperire nei confronti dell' omanda di condanna diretta quando: 1) il conducente del veicolo estero responsabile sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione emesso dall'ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall' (art. 125, Parte_1 comma II, lett.b); 2) il veicolo responsabile sia stato immatricolato in un Paese aderente al sistema che ha rimosso l'obbligo di controllo dell'esistenza dell'assicurazione internazionale del veicolo, valendo quindi la semplice targa del mezzo in uno dei Paesi aderenti per ritenerlo automaticamente assicurato (l'elenco dei paesi aderenti è quello di cui all'ultimo DM pag. 6/8 Sviluppo Economico
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n. 86 del 1° aprile 2008), come dispone l'art. 125, comma III, lett.b); 3) il veicolo sia stato assicurato con un certificato internazionale denominato “carta verde” (art. 125, comma III, lett.c);
4) quando il veicolo sia stato immatricolato in un Paese terzo, col quale l'obbligo di assicurazione si ritenga automaticamente assolto per effetto di accordi stipulati fra l' ed i corrispondenti uffici Pt_1 esteri e l'Unione Europea abbia riconosciuto tali accordi (art. 125, comma IV). L' è altresì Pt_1 legittimato a stare in giudizio quando (art. 125, comma III, lett. a) l'obbligo assicurativo sia assolto mediante la stipulazione di un contratto di assicurazione “frontiera”.
Quanto all'onere della prova della sussistenza, in capo al veicolo presunto danneggiante, di una delle condizioni sopra elencate, lo stesso spetta alla parte che agisce in giudizio.
Sul punto si è di recente pronunciata anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12232 del 9 maggio 2019, la quale ha ribadito: “Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore (Cass., U, n. 2951 del 16/2/2016; Cass., 3, n. 14652 del 18/7/2016; Cass., 1, n. 15037 del
21/7/2016; Cass., 6-3 n. 22525 del 24/9/2018). Nè la particolarità della fattispecie e la normativa del
D.Lgs. n. 205 del 2009, artt. 125 e 126 legittimano una diversa soluzione, non incidendo in alcun modo la peculiarità del caso sul riparto dell'onere probatorio della titolarità della situazione soggettiva controversa”.
Chi voglia convenire in giudizio l' dovrà quindi, alternativamente, allegare elementi Pt_1 che facciano ritenere assolto da parte del conducente del veicolo presunto danneggiante l'obbligo assicurativo.
Ciò posto, l'art. 283, al comma 1 individua le seguenti ipotesi di intervento da parte del
(FGVS): a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o CP_3 Controparte_3 CP_3 natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della
Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
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Parte La copertura di ncontra, dunque, il limite rappresentato dalla esistenza di una targa in corso di validità, nonché il limite della copertura assicurativa, ciò sulla base dei già citati e illustrati accordi stipulati tra i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e riconosciuti dall'Unione europea, mentre in difetto di tali presupposti, l'obbligo di risarcire il danno graverà sull'impresa designata dal FGVS, fermo restando l'onere probatorio gravante comunque sul danneggiato, anche Parte con riferimento alla sussistenza dei presupposti fondanti la copertura assicurativa da parte di del FGVS.
Ebbene, già nel corso del giudizio di primo grado, l'odierna appellante depositava: 1) nota del del 12.11.2015 dalla quale risulta che il veicolo tg. 71699TB era privo di CP_8 copertura assicurativa al momento del sinistro;
2) nota del del 18.12.2015 in cui si CP_8 ribadisce l'assenza di copertura assicurativa per il veicolo e si rileva che la carta verde non è stata mai emessa sotto l'autorità del e che la targa 71699TB non era NumeroDiCa_1 CP_9 legalmente immatricolata in Ucraina al momento del sinistro. Parte A tal proposito, si precisa che le attestazioni provenienti dall' dai corrispondenti uffici esteri, in quanto rilasciate da organismi con rilevanza e funzione pubblica, sono dotate di alto grado di attendibilità e idoneità probatoria (cfr. Tribunale di Napoli sentenza n. 7270/2023).
Orbene, alla luce della documentazione innanzi detta, deve giungersi alla conclusione che alla data dell'incidente oggetto di causa avvenuto l'8/8/2015 il veicolo Toyota tg 71699TB fosse privo di copertura assicurativa, risultando certamente contraffatta la carta verde depositata in giudizio, e con targa non regolarmente immatricolata in Ucraina. Sul punto, alcun rilievo può invece essere attribuito a quanto riportato nel rapporto di incidente stradale;
il suddetto verbale fa difatti fede fino a querela di falso solo in ordine alla presenza all'interno del veicolo della carta verde e all'apparente riconducibilità della stessa al veicolo coinvolto nel sinistro, ma non anche in ordine alla genuinità della carta verde ed all'effettiva copertura assicurativa del veicolo che risulta incontrovertibilmente smentita dalla documentazione proveniente dall'autorità Ucraina.
La fattispecie risulta dunque sussumibile nell'ambito dell'art. 283 co. 1 lett. d ter del Codice delle Assicurazioni, restando assorbita ogni questione in merito al risarcimento del danno causato da veicoli con carta verde falsa. Parte Nel caso di specie, pertanto, l' on poteva essere condannata al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Audi targata DJ 868ZM, giacché la legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dalla spettava esclusivamente al Fondo Vittime della strada, trattandosi CP_1 di sinistro stradale provocato da veicolo non regolarmente immatricolato in Ucraina.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello principale.
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La sentenza di primo grado va pertanto sul punto riformata, dovendo essere respinta la Parte domanda risarcitoria proposta da nei confronti di con conseguente Controparte_1 condanna dell'attrice alla restituzione ai sensi dell'art. 336 c.p.c. della somma di euro 8.694,16, Parte versata da n corso di causa e documentata dai bonifici versati in atti. Non può essere ordinata la restituzione dell'imposta di registro atteso che l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma
(Cass. 12023/2018).
Passando ad esaminare la domanda risarcitoria svolta dalla sig.ra nei confronti di CP_1
occorre in primo luogo rilevare che nella comparsa di costituzione in appello CP_2 depositata in data 13.01.2022, dunque tempestivamente per l'udienza del 10.9.2022, come differita ai sensi dell'art. 168 bis co 5 c.p.c., la ha espressamente chiesto, in via subordinata, la CP_1 condanna di domanda che deve qualificarsi come appello incidentale della sentenza CP_2 di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato la domanda verso Controparte_2
Ciò posto, con riferimento alla dinamica del sinistro, si osserva che non ha CP_2 espressamente riproposto in sede di gravame l'eccezione ex art. 1227 c.c., sicchè essa deve ritenersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Deve dunque ritenersi definitivamente accertata nei confronti di con efficacia di giudicato, la responsabilità esclusiva della sig.ra . CP_2 CP_4
In merito ai motivi di appello incidentale proposti da la stessa ha depositato CP_2 perizia di parte del 12.2.2016 da cui risulta che il valore commerciale del veicolo dell'attrice fosse Parte di euro 5400,00 e le spese di riparazione pari ad euro 5896,68 (iva inclusa). Anche la perizia di riporta un valore commerciale del veicolo di euro 5400,00.
Quanto al valore probatorio del preventivo, occorre ricordare che per costante giurisprudenza, il preventivo di spesa assume valore di prova se prodotto in originale, redatto in maniera completa, firmato e datato, e non contestato dalla controparte, unitamente ad altri elementi di prova di cui possa costituire un riscontro. Nel caso di specie, il preventivo dell'attrice di euro
9509,31 risulta contestato dalle controparti e non è stato confermato in udienza.
Pertanto, ha errato il giudice di pace a porre a base della decisione tale documento. Si reputa quindi congruo liquidare nel caso di specie l'importo di € 5400,00 pari al valore commerciale del veicolo come stimato da in data 12.2.2016, tenuto conto del maggior costo delle CP_2 riparazioni stimato in €. 5.896,68. Invero, la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di
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condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi il valore di mercato del veicolo come nel caso in esame.
A tale somma può aggiungersi l'importo non contestato di € 244,00 per il soccorso stradale.
Al contrario non può essere riconosciuto il danno da fermo tecnico. Ed invero, lo stesso non è sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla sua mancata utilizzazione, ne sia conseguito un danno, quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di una attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (così Cass. civ., Sez. III, 19/11/1999,
n. 12820; Trib. Catania, Sez. V, 08/10/2005; Trib. Bari, Sez. III, 24/11/2005; Trib. Monza, Sez. II,
15/11/2006; Trib. Roma, 03/01/2008). Orbene, la parte non ha introdotto alcun elemento da cui possa dedursi che, in concreto, dalla mancata utilizzazione del mezzo sia derivato un danno effettivo.
Ciò posto è pacifico che , come dedotto con appello incidentale, abbia già versato CP_2 la somma di euro 3100,00 in data 24.10.2016, in epoca sostanzialmente contestuale al preventivo del 12.2.2016. Pertanto, alla sig.ra va riconosciuto l'importo differenziale di euro 2544,00 CP_1
(5644-3100). Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata
(cfr. Cass. Sez. Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, già devalutata alla data del sinistro (8.8.2015), e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Da ultimo, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, va riformato anche il capo relativo alle spese. In ragione dell'accoglimento della domanda risarcitoria e del parziale pagamento effettuato da , le spese di entrambi i gradi di giudizio sono per metà compensate tra CP_2
ed e per la restante metà poste a carico di in base al Controparte_1 CP_2 CP_2 principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri del DM n.
55/2014 pro tempore vigente, secondo il criterio del decisum. Le spese del giudizio di primo grado Parte tra sono integralmente compensate tenuto conto che la contestazione Controparte_1 circa la validità della targa del veicolo straniero è stata svolta solo in corso di causa. Le spese del
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Parte presente giudizio di appello sono poste infine a carico degli appellati soccombenti in favore di e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri del DM n. 55/2014. Va conseguentemente respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 551/2021, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto,
[...]
2) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Pt_1 [...]
dell'importo di euro 8.694,16 oltre gli interessi legali dalla data della Parte_1 presente sentenza fino a quella del saldo effettivo;
3) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , condanna Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro CP_2 Controparte_1
2544,00 oltre interessi legali e rivalutazione istat come in motivazione;
4) compensa per metà le spese del giudizio di primo grado e condanna alla CP_2 rifusione in favore di della restante metà, che liquida in euro 602,50 per Controparte_1 compensi ed euro 132,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) compensa le spese di lite del giudizio di primo grado tra ed Controparte_1 [...]
; Parte_1
6) condanna ed , in solido, alla rifusione in favore di Controparte_1 CP_2 [...]
delle spese del giudizio di appello che liquida in euro Parte_1
3966,00 per compensi ed euro 382,50 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) compensa per metà le spese del giudizio di secondo grado e condanna alla CP_2 rifusione in favore di della restante metà, che liquida in euro 961,50 per Controparte_1 compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
Così deciso in Cassino in data 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
10 N. 3253/2021 R.G.
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