Ordinanza cautelare 25 ottobre 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2025, proposto da
ON ON IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A0347C833B, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Simoni e Tommaso Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche e società UN ED HA Gmbh, non costituite in giudizio;
Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche n. 581 del 9.7.2025, portante aggiudicazione della procedura aperta telematica per l’affidamento mediante Accordo quadro della fornitura di dispositivi medici vari per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nella parte relativa al lotto 27 “ siringhe preriempite con sodio cloruro ” (CIG A0347C833B);
- dei verbali di gara del 13.2.2024, del 6.3.2024, del 19.3.2024 e della relazione di verifica di conformità del 10.6.2025, nella parte relativa al lotto 27;
- di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa ON De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TT e TO
1. L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha bandito, con provvedimento pubblicato in data 8 dicembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, una procedura aperta telematica, suddivisa in 58 lotti, per l’affidamento, mediante Accordo quadro della durata di 48 mesi, della fornitura di dispositivi medici vari per le necessità degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. La ricorrente ON ON IT (BD) ha partecipato alla gara, offrendo le proprie siringhe SI da 5 ml e da 10 ml per il lotto 27, così descritto dalla scheda fabbisogno di cui al capitolato: “ Siringa preriempita con soluzione di sodio cloruro 0,9%, sterile, apirogena isotonica e priva di conservanti, in polipropilene con cono luer lock latex free, DEHP free con anello di tenuta, per lavaggio di DM di accesso vascolare. Disponibili almeno con capacità di 5 ml e 10 ml ”.
Alla gara per il lotto hanno partecipato altri quattro operatori, fra i quali UN ED HA GM, che è risultata aggiudicataria.
Con il presente ricorso la ricorrente BD ha impugnato gli esiti della procedura di gara limitatamente al lotto 27 e tutti gli atti indicati in epigrafe.
A sostegno del gravame deduce, con due distinti motivi, che:
- nonostante l’offerta e i prodotti avrebbero dovuto essere valutati secondo le prescrizioni minuziosamente indicate nella lex specialis e nonostante la valutazione e l’osservanza di dette prescrizioni (schede tecniche, campionatura, ecc.) sarebbero dovute avvenire per ogni singolo prodotto, l’aggiudicataria avrebbe assolto tale onere solo con riferimento alle siringhe da 5 ml e non anche per quelle da 10 ml;
- l’etichettatura presentata, consistente in un’unica etichetta riferita, presumibilmente, al confezionamento secondario, non sarebbe conforme perché non scritta in italiano e, comunque, sarebbe stata prodotta per le sole siringhe da 5 ml.
Si è costituita in giudizio, per resistere, l’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche.
Con ordinanza n. 240 del 23 ottobre 2025 è stata respinta l’istanza cautelare contenuta in ricorso con la seguente motivazione: “ Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare, sia avuto riguardo al fatto che l’interesse delle parti è adeguatamente tutelato attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito, sia tenuto conto delle peculiari modalità di aggiudicazione dell’appalto e della durata della fornitura; peraltro, sotto il profilo del fumus, sembrano prima facie convincenti le argomentazioni proposte dalla resistente Azienda Ospedaliera circa il fatto che le specifiche tecniche dei dispositivi sono indipendenti dal volume degli stessi (5 ml o 10 ml) e sono quindi riferibili a entrambi (come pure dimostrato dalla documentazione tecnica relativa all’offerta della ricorrente) ”.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2026 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. Con il primo motivo di doglianza la ricorrente denuncia l’illegittimità della determina di aggiudicazione in ragione della carenza di istruttoria in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante nella valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, la quale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara avendo presentato un’offerta mancante dei requisiti minimi indicati nel capitolato. In particolare, la società ON ON IT sostiene che l’offerta dell’aggiudicataria non sarebbe conforme alle prescrizioni di cui alla lex specialis poiché la documentazione presentata da UN non riguarderebbe entrambi i prodotti inseriti nel lotto 27, ma soltanto la siringa da 5 ml, mentre il capitolato prescrive, per detto lotto, che la siringa preriempita sia offerta in almeno due diverse capacità, da 5 ml e da 10 ml.
Le censure non meritano condivisione.
Come emerge chiaramente dalla documentazione in atti (si vedano soprattutto i documenti n. 6 e 7 allegati alla memoria dell’Amministrazione depositata in data 20 ottobre 2025), l’offerta dell’aggiudicataria è comprensiva di entrambi i dispositivi, sia la siringa da 5 ml sia la siringa da 10 ml. Ciò chiarito, il fatto che la scheda prodotto dell’aggiudicataria contenga l’indicazione delle sole siringhe da 5 ml non significa che quelle da 10 ml non siano state offerte in gara, ma piuttosto che le specifiche tecniche dei dispositivi sono le medesime e sono riferibili ad entrambi indipendentemente dal volume degli stessi (5 ml o 10 ml), non mutando esse in base alla capacità. E’ dunque evidente che la documentazione tecnica del prodotto da 5 ml, allegata a corredo dell’offerta come richiesto al punto A) del Progetto Tecnico- Sinossi Documentazione Tecnica, sia sufficiente ad attestare la conformità tecnica per tutti i dispositivi inseriti all’interno del lotto, così come prescritto dall’art. 17 del disciplinare.
Va poi evidenziato, ad ulteriore conferma di quanto sopra, che, tra i documenti tecnici, l’aggiudicataria UN ha prodotto anche il Foglio Illustrativo “ IFU ” (allegato n. 9 dell’Azienda ospedaliera e n. 26 al ricorso), anch’esso idoneo ad individuare le specifiche tecniche di entrambi i dispositivi in questione, le siringhe da 5 ml e da 10 ml; tali caratteristiche tecniche risultano indipendenti rispetto al volume del dispositivo, in quanto, come è evidente, non variano in base alla capacità.
2.2. Le considerazioni di cui sopra valgono, altresì, a confutare la censura, contenuta nel secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta l’omessa produzione dell’etichettatura per entrambi gli anzidetti dispositivi, dovendosi, anche in tal caso ribadire che detta etichetta, una volta acclarato che le specifiche tecniche del prodotto non dipendono dalla capacità, è indifferentemente riferita e riferibile a tutte le siringhe.
Neppure le altre censure contenute nel secondo motivo colgono nel segno. L’art. 4.4 del capitolato si limita, infatti, a richiedere che “ l’etichettatura del confezionamento primario e secondario dei dispositivi medici latex free deve essere conforme alla normativa vigente comprese le Linee Guida Meddev 2.5/9 ”; ciò non vuol dire che il dispositivo dovesse necessariamente essere provvisto di un doppio confezionamento, quello primario e quello secondario, ma che, qualora presenti entrambi, l’etichettatura su di essi apposta dovesse essere conforme alla normativa vigente. Nel caso in esame, l’etichetta prodotta dall’aggiudicataria (documento n. 27 della ricorrente) risulta conforme in quanto contenente le indicazioni necessarie sul prodotto e in quanto redatta anche in lingua italiana, come si evince dallo stesso documento citato.
Anche il secondo motivo di gravame è quindi infondato.
2.3. In conclusione, stante l’infondatezza dei motivi, il ricorso va respinto.
3. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, tenuto conto delle specificità del caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA IG, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
ON De MA, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ON De MA | Renata MA IG |
IL SEGRETARIO