Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00219/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01378/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2025, proposto da
X.C. AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Biasi e Niccolò Travia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, Ministero della Cultura- Soprintendenza Speciale per il PNRR, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la sede della medesima, in Bologna, via A. Testoni n. 6;
Regione Emilia Romagna, non costituita in giudizio;
Provincia di Ferrara, non costituita in giudizio;
Comune di Ferrara, non costituito in giudizio;
nei confronti
Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e, se del caso, dal Ministero della Cultura, sull’istanza presentata dalla Società in data 9.11.2022 per l’avvio del procedimento di VIA nazionale avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo di potenza di picco pari a 31,41816 MWp e potenza nominale pari a 26,400 MW nel Comune di Ferrara,
e per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni resistenti sulla predetta istanza di VIA presentata da X.C. AR ai sensi dell’articolo 23 D.Lgs. n. 152/2006, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia delle suddette Amministrazioni a concludere il procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 117 Cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa RA AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società X AR S.r.l. agisce ai sensi dell’articolo 117 Cod. proc. amm. nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Commissione Tecnica PNNR-PNIEC e del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sul progetto di impianto fotovoltaico da essa presentata e per l’accertamento del conseguente obbligo di provvedere delle Amministrazione intimate.
Espone a tale fine la ricorrente:
- di aver presentato in data 9.11.2022 istanza di valutazione d’impatto ambientale (VIA) di competenza statale, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza di picco pari a 31,41816 MWp e potenza nominale pari a 26,400 MW, da insediare su terreno agricolo ubicato nel territorio del Comune di Ferrara;
- che in data 16.03.2022 è stato pubblicato l’avviso pubblico del progetto e che la fase di consultazione del pubblico si è chiusa il 15.04.2023, di talché il procedimento, essendo competente la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ex articolo 8, comma 2 bis, D.lgs. n. 152/2006, avrebbe dovuto concludersi al più tardi nell’estate del 2023;
- di avere in data 7.04.2025, in considerazione della stasi in cui versava il procedimento, formalmente diffidato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a concluderlo;
- che, conseguentemente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota del 14.04.2025 ha riavviato il procedimento, senza tuttavia portarlo a conclusione;
- che è decorso anche il termine per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per attivare i poteri sostitutivi di cui all’articolo 25, comma 2-quater, D.lgs. n. 152/2006.
Sostiene la società ricorrente:
- che il termine massimo di durata del procedimento è 160 giorni, ovverosia 130 giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ed ulteriori 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale di VIA da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- che i termini del procedimento di VIA sono perentori;
- che nel caso di specie il termine di conclusione del procedimento è decorso sia che si faccia riferimento alla pubblicazione il 16.03.2023 sul Portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica della documentazione progettuale trasmessa dalla Società unitamente all’istanza di VIA, sia che si faccia riferimento alla trasmissione della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14.04.2025 di riavvio del procedimento.
Si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura depositando comparsa di mera forma accompagnata da relazione della Soprintendenza Speciale per il PNRR e da documentazione inerente la fattispecie in esame.
Non si sono, invece, costituite le altre Amministrazioni, tutte in epigrafe elencate, che pure erano state evocate in giudizio.
In data 27.11.2025 la difesa erariale ha depositato istanza di rinvio, perché in data 25.11.2025 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva inviato al Ministero della Cultura lo schema di provvedimento favorevole ai fini dell’acquisizione dell’atto di concerto di cui all’articolo 25, comma 2 bis, D.Lgs. n. 152/2006: alla richiesta si è associata la società ricorrente presente all’udienza camerale del 2 dicembre 2025, fissata per la trattazione del ricorso. La causa è stata, pertanto, rinviata all’udienza camerale del 29 gennaio 2026.
Sennonché, con memoria difensiva depositata in data 13 gennaio 2026, parte ricorrente ha denunciato la perdurante situazione di stallo in cui versa il procedimento, insistendo pertanto per l’accoglimento del ricorso. Assume in ultimo la società X AR S.r.l. che non vi sarebbe necessità di concerto con il Ministero della Cultura in quanto l’area scelta per l’insediamento sarebbe idonea ex lege, con la conseguenza che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ben potrebbe concludere il procedimento senza di esso.
All’udienza camerale del 29 gennaio 2026 la causa è stata introitata.
Il ricorso è tempestivo, avuto riguardo alla riattivazione del procedimento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 14.04.2025, ed è fondato.
L’articolo 25, comma 2 bis, D.Lgs. n. 152/2006 (per vero rimasto nella parte qui di interesse sostanzialmente immutato nelle varie formulazioni che si sono succedute) prevede che «Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni».
Va detto che tutti i termini del procedimento di VIA sono da ritenersi perentori (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 3465/2025; T.A.R. Venezia, Sez. IV, sentenza n. 67/2025 e della Sezione sentenza n. 1661/2025).
Dunque il procedimento poteva durare al massimo 160 giorni: termine per l’appunto perentorio che nel caso di specie è pacificamente decorso.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica tuttavia, seppure tardivamente, ha approvato lo schema di provvedimento; quello che ancora manca è il pronunciamento del Ministero della Cultura (qui pure intimato), ai fini del concerto stabilito dalla norma sopra riportata.
Non spetta a questo Giudice in questo giudizio pronunciarsi sulla necessità o meno di acquisire la valutazione del Ministero della Cultura, perché ciò dipende dalla natura del progetto e dalla natura dell’area di insediamento individuata: apprezzamenti questi rimessi alle Autorità coinvolte e che non sono ancora stati effettuati.
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio deve quindi essere accolta, ordinando al Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR di pronunciarsi sullo schema di provvedimento inviato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR il Collegio nomina sin d’ora, come richiesto, quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dello stesso Ministero della Cultura, con facoltà di delega ad altro dipendente della medesima Direzione di livello non inferiore a quello di funzionario, il quale dovrà provvedere entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
Sempre in accoglimento del ricorso, si ordina altresì al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso nei successivi 30 (trenta giorni).
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il Collegio nomina sin d’ora, come parimenti richiesto dalla società ricorrente, quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali dello stesso Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega ad altro dipendente della medesima Direzione di livello non inferiore a quello di funzionario, il quale dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
Come da regola generale le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero della Cultura e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare ciascuno gli atti di propria competenza, nei termini precisati in motivazione.
Nomina per l’ipotesi di eventuale inottemperanza dell’uno o dell’altro Ministero o di entrambi i Commissari ad acta parimenti indicati in motivazione, affinché provvedano in luogo della o delle Amministrazioni inadempienti nei termini ivi previsti.
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura, in solido tra loro, a rifondere alla società X AR S.r.l. le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €uro 2.000,00 (duemila/00), oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di NE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
RA AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AG | UG Di NE |
IL SEGRETARIO