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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/05/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Luciano Spina Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. Benedetto Sieff Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 22 / 2025, e precisamente nel procedimento di
liquidazione controllata del sovraindebitato n. 22-1/ / 2025 instaurato su ricorso di:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. MICHELE BRUNETTA;
DEBITORE
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti non emerge che il ricorrente debitore sia assoggettato alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.
Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269,
comma 2, c.c.i.i., nella quale: si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità
pag. 1 di 3 della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
si indicano le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
si attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori
(anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie), ai sensi dell'art. 268, comma 3,
quarto periodo, c.c.i.i..
Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che il debitore versa in stato di sovraindebitamento.
Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b),
c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore,
analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146,
comma 2, c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato Pt_1
e conseguentemente:
[...]
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
b) nomina liquidatore l'OCC;
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica pag. 2 di 3 certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, nonché la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese.
Trento, 20 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetto Sieff Luciano Spina
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Luciano Spina Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. Benedetto Sieff Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 22 / 2025, e precisamente nel procedimento di
liquidazione controllata del sovraindebitato n. 22-1/ / 2025 instaurato su ricorso di:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. MICHELE BRUNETTA;
DEBITORE
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti non emerge che il ricorrente debitore sia assoggettato alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.
Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269,
comma 2, c.c.i.i., nella quale: si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità
pag. 1 di 3 della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
si indicano le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
si attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori
(anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie), ai sensi dell'art. 268, comma 3,
quarto periodo, c.c.i.i..
Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che il debitore versa in stato di sovraindebitamento.
Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b),
c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore,
analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146,
comma 2, c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato Pt_1
e conseguentemente:
[...]
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
b) nomina liquidatore l'OCC;
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica pag. 2 di 3 certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, nonché la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese.
Trento, 20 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetto Sieff Luciano Spina
pag. 3 di 3