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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2458/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to VISCONTI FRANCA;
e nato a [...] il [...] (C.F. , con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to VISCONTI FRANCA;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a ROMA in data 30/06/2007 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
“I coniugi vivranno separatamente liberi ognuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra coniugi, ambedue sono economicamente autosufficienti, dichiararsi nulla dovuto per qualsiasi titolo.
Per quel che concerne i necessari provvedimenti in favore dei figli minori, si ritiene opportuno, nel loro preminente interesse, che ne sia disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre nell'immobile sito in Roma alla Via Parre,
5 di proprietà della stessa con usufrutto ai genitori e con diritto-dovere del padre di tenerli con
1 sé a week-end alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera dove i minori saranno accompagnati;
- Festività Natalizie
Tali festività saranno divise in 2 periodi;
il primo a decorrere dal pomeriggio del giorno di chiusura delle scuole fino al 30 dicembre sera ore 20.00. il secondo inizierà il 30 dicembre sera e terminerà la sera ( ore 20.00) precedente il giorno di riapertura della scuola.
Tali periodi saranno alternati annualmente tra padre e madre.
- Vacanze pasquali.
I giorni di chiusura delle scuole ( normalmente 6), saranno suddivisi equamente tra i genitori, ed i trascorreranno questi giorni sempre in modo alternato.
- Per le altre festività
I giorni festivi o di chiusura delle scuole non rientranti all'interno dei fine settimana o delle festività già trattate , quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 25 aprile, il I° maggio, il
2 giugno, il 15 agosto, il I° ed il 2 novembre l'8 dicembre, etc, saranno ripartiti in modo equo tra i genitori e salvo diversi accordi tra loro, fruiti in maniera alternata ( ore 10.00- ore 20.00).
- Vacanze estive.
Le vacanze estive dovranno essere fruite in maniera equanime tra i due genitori, che potranno disporre di 15 giorni anche non tutti consecutivi nel corso dell'estate, con calendario da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno alternato tra loro.
Per il restante periodo estivo, i ragazzi seguiranno il normale calendario di frequentazione.
I genitori nell'esclusivo interesse del minore potranno, di volta in volta, concordare modalità di visita diverse da quelle stabilite .
- Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei minori (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dovranno essere prese concordemente dai genitori. Le parti si obbligano ad essere compresenti per il compleanno dei figli le cui spese saranno, se concordate, al 50% .
Disporre che il sig. , quale contributo per il mantenimento di ciascun figlio, versi un CP_1 assegno mensile dell'importo di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 18 di ogni mese, nonché il
50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessarie per i figli.
Disporre che il sig. continui a percepire l'assegno unico.” CP_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
2 Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. , alle condizioni di C.F._1 CP_1 C.F._2 cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto 01111, parte 2, serie
A01);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11/02/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2458/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to VISCONTI FRANCA;
e nato a [...] il [...] (C.F. , con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to VISCONTI FRANCA;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a ROMA in data 30/06/2007 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
“I coniugi vivranno separatamente liberi ognuno di fissare la propria dimora dove meglio crede, con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero ed ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra coniugi, ambedue sono economicamente autosufficienti, dichiararsi nulla dovuto per qualsiasi titolo.
Per quel che concerne i necessari provvedimenti in favore dei figli minori, si ritiene opportuno, nel loro preminente interesse, che ne sia disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre nell'immobile sito in Roma alla Via Parre,
5 di proprietà della stessa con usufrutto ai genitori e con diritto-dovere del padre di tenerli con
1 sé a week-end alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera dove i minori saranno accompagnati;
- Festività Natalizie
Tali festività saranno divise in 2 periodi;
il primo a decorrere dal pomeriggio del giorno di chiusura delle scuole fino al 30 dicembre sera ore 20.00. il secondo inizierà il 30 dicembre sera e terminerà la sera ( ore 20.00) precedente il giorno di riapertura della scuola.
Tali periodi saranno alternati annualmente tra padre e madre.
- Vacanze pasquali.
I giorni di chiusura delle scuole ( normalmente 6), saranno suddivisi equamente tra i genitori, ed i trascorreranno questi giorni sempre in modo alternato.
- Per le altre festività
I giorni festivi o di chiusura delle scuole non rientranti all'interno dei fine settimana o delle festività già trattate , quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 25 aprile, il I° maggio, il
2 giugno, il 15 agosto, il I° ed il 2 novembre l'8 dicembre, etc, saranno ripartiti in modo equo tra i genitori e salvo diversi accordi tra loro, fruiti in maniera alternata ( ore 10.00- ore 20.00).
- Vacanze estive.
Le vacanze estive dovranno essere fruite in maniera equanime tra i due genitori, che potranno disporre di 15 giorni anche non tutti consecutivi nel corso dell'estate, con calendario da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno alternato tra loro.
Per il restante periodo estivo, i ragazzi seguiranno il normale calendario di frequentazione.
I genitori nell'esclusivo interesse del minore potranno, di volta in volta, concordare modalità di visita diverse da quelle stabilite .
- Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei minori (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) dovranno essere prese concordemente dai genitori. Le parti si obbligano ad essere compresenti per il compleanno dei figli le cui spese saranno, se concordate, al 50% .
Disporre che il sig. , quale contributo per il mantenimento di ciascun figlio, versi un CP_1 assegno mensile dell'importo di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 18 di ogni mese, nonché il
50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessarie per i figli.
Disporre che il sig. continui a percepire l'assegno unico.” CP_1
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
2 Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. , alle condizioni di C.F._1 CP_1 C.F._2 cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto 01111, parte 2, serie
A01);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11/02/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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