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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1586/2023 R.G.
E' comparso, per parte attrice, Avv. Mauro Lizio che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle note conclusionali depositate per l'odierna udienza.
E' comparso, per parte convenuta l'Avv. Debora Morabito, Controparte_1 su delega dell'Avv. Di Nola, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Conclude come da comparsa di costituzione e successiva memorie integrativa.
E' comparso, per parte convenuta – Corte di Appello di Controparte_2
Messina – Ufficio Recupero Crediti il Procuratore dello Stato , che Persona_1 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1586 dell'anno 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Santo n. 48, Zafferia, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Messina, Via C. Botta n° 6, presso lo studio dell'avv. Mauro Lizzio, C.F.
, P.E.C. telefax C.F._2 Email_1
090/662179, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato
-attore-
CONTRO
di Messina Controparte_3 Controparte_4
C.F. , in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_5 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. , presso i cui uffici, in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._3 legis domiciliato; PEC: Email_2
C.F. (p.e.c.: Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale Email_3 rappresentante pro tempore, corrente in 00147 Roma Viale di Tor Marancia n.
4 (in nome e per conto del , in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te pro tempore - Tribunale di Messina – Ufficio Recupero Crediti) anche presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (CF ; P.IVA_3
sede di Messina, Via dei Mille, isol. 221 n. Email_2
65;
, in persona Controparte_6 del L.R. pro-tempore, indirizzo pec t; Email_4
- convenuti-
Conclusioni delle parti all'odierna udienza di discussione orale i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato Parte_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa per il recupero di spese processuali, deducendo:
1) l'intervenuta decadenza del diritto di riscuotere le spese di giustizia per violazione dell'art 25 dpr 602/73;
2) il difetto di motivazione (“assoluta indeterminatezza della pretesa erariale, non riportando l'opposta cartella alcun elemento che consenta di risalire alle causali poste alla base della richiesta di pagamento….la cartella opposta, lungi dall'indicare e/o specificare alcunchè, riporta laconicamente le diciture "spese processuali" e "atti giudiziari anno 2011", aggiungendo solo la partita, il numero di provvedimento e l'ufficio (recupero crediti), così da risultare mancante di ogni elemento identificativo del presunto credito, che rimane sconosciuto all'intimato”);
3) l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva in quanto “Ebbene, a dispetto dell'enorme mole di attività investigativa, in essa comprese le numerosissime intercettazioni telefoniche ed ambientali, non vi è alcun atto riguardante il , Parte_1 nessuna perizia e/o consulenza, nè tanto meno alcuna intercettazione tra il medesimo ed altri soggetti, riguardando le intercettazioni altri imputati (gli estortori) che parlavano del
[...]
. E' evidente, pertanto, che l'attività processuale relativa al si sia limitata Pt_1 Parte_1 alle prove testimoniali richieste dalla Procura (ovvero i due collaboratori di giustizia ed un
Maresciallo dell'Arma), e dalla difesa (4 testi), con esclusione di ogni ulteriore attività riguardante il medesimo. Tanto più che la testimonianza dei testi d'accusa ha riguardato solo marginalmente il , essendo evidente che la prova dei medesimi era rivolta ad Parte_1 accertare i gravi reati che hanno dato luogo al processo, con la conseguenza che dette spese non potranno essere addebitate all'odierno opponente”.
Concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio del – Corte di Appello Controparte_2 di Messina – ed che Controparte_4 Controparte_1 evidenziavano la legittimità del proprio operato e concludevano per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio di pur ritualmente citata. CP_7 Depositate le memorie ex art. 171 cpc e sospesa l'esecutività della cartella di pagamento impugnata con provvedimento del 16.11.2023, all'odierna udienza fissata per la discussione orale la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e va accolta.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c. Cass. 11458/2018 e 363/2019.
Nel caso in esame ritiene il Giudicante che sussista il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata lamentato da parte attrice.
A fronte della contestazione del difetto di motivazione il ed CP_2 [...]
si limitavano ad evidenziare come la cartella di pagamento CP_1 rispettasse il modello ministeriale, senza fornire alcun elemento di segno contrario.
La cartella di pagamento impugnata risulta motivata esclusivamente nei termini di seguito indicati “provvedimento numero 917 tipo sentenza emesso in data 5.12.2011- ufficio recupero crediti riferimento partita di credito n.
001937/2021”.
Nel caso che ci occupa la cartella di pagamento è il primo atto con cui veniva avanzata la pretesa in contestazione, non risultando la notifica di un atto prodromico.
La Suprema Corte, in tali ipotesi, già in passato ha avuto modo di precisare come “La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della l.n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 (Affermazione relativa ad una cartella esattoriale concernente il pagamento di interessi ove non erano menzionati nè la decorrenza nè il tasso). Cass. 9799/2017.
Nel caso in cui la cartella di pagamento sia il primo atto con cui viene avanzata una pretesa la Suprema Corte, pertanto, richiede una motivazione rafforzata.
Ancora, “L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata. Cass. 960/2015
In materia, infine, la Suprema Corte, ha evidenziato “ai fini del recupero delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo
"per relationem" della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati. Cass. 560/2025
Deve, pertanto, rilevarsi il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, con conseguente accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (in considerazione dello scaglione di riferimento ed applicazione dei parametri tra i minimi ed i medi, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta e della semplicità della controversia ed esclusione della fase istruttoria in concreto mancante).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda per le causali di cui in parte motiva e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 295 2021 00609473 68 000;
- condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di parte attrice, nella misura complessiva di Euro
2.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1586/2023 R.G.
E' comparso, per parte attrice, Avv. Mauro Lizio che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con particolare riferimento alle note conclusionali depositate per l'odierna udienza.
E' comparso, per parte convenuta l'Avv. Debora Morabito, Controparte_1 su delega dell'Avv. Di Nola, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Conclude come da comparsa di costituzione e successiva memorie integrativa.
E' comparso, per parte convenuta – Corte di Appello di Controparte_2
Messina – Ufficio Recupero Crediti il Procuratore dello Stato , che Persona_1 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1586 dell'anno 2023 R.G.A.C. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Santo n. 48, Zafferia, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Messina, Via C. Botta n° 6, presso lo studio dell'avv. Mauro Lizzio, C.F.
, P.E.C. telefax C.F._2 Email_1
090/662179, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato
-attore-
CONTRO
di Messina Controparte_3 Controparte_4
C.F. , in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_5 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. , presso i cui uffici, in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._3 legis domiciliato; PEC: Email_2
C.F. (p.e.c.: Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale Email_3 rappresentante pro tempore, corrente in 00147 Roma Viale di Tor Marancia n.
4 (in nome e per conto del , in persona del suo legale Controparte_2 rapp.te pro tempore - Tribunale di Messina – Ufficio Recupero Crediti) anche presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (CF ; P.IVA_3
sede di Messina, Via dei Mille, isol. 221 n. Email_2
65;
, in persona Controparte_6 del L.R. pro-tempore, indirizzo pec t; Email_4
- convenuti-
Conclusioni delle parti all'odierna udienza di discussione orale i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato Parte_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa per il recupero di spese processuali, deducendo:
1) l'intervenuta decadenza del diritto di riscuotere le spese di giustizia per violazione dell'art 25 dpr 602/73;
2) il difetto di motivazione (“assoluta indeterminatezza della pretesa erariale, non riportando l'opposta cartella alcun elemento che consenta di risalire alle causali poste alla base della richiesta di pagamento….la cartella opposta, lungi dall'indicare e/o specificare alcunchè, riporta laconicamente le diciture "spese processuali" e "atti giudiziari anno 2011", aggiungendo solo la partita, il numero di provvedimento e l'ufficio (recupero crediti), così da risultare mancante di ogni elemento identificativo del presunto credito, che rimane sconosciuto all'intimato”);
3) l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva in quanto “Ebbene, a dispetto dell'enorme mole di attività investigativa, in essa comprese le numerosissime intercettazioni telefoniche ed ambientali, non vi è alcun atto riguardante il , Parte_1 nessuna perizia e/o consulenza, nè tanto meno alcuna intercettazione tra il medesimo ed altri soggetti, riguardando le intercettazioni altri imputati (gli estortori) che parlavano del
[...]
. E' evidente, pertanto, che l'attività processuale relativa al si sia limitata Pt_1 Parte_1 alle prove testimoniali richieste dalla Procura (ovvero i due collaboratori di giustizia ed un
Maresciallo dell'Arma), e dalla difesa (4 testi), con esclusione di ogni ulteriore attività riguardante il medesimo. Tanto più che la testimonianza dei testi d'accusa ha riguardato solo marginalmente il , essendo evidente che la prova dei medesimi era rivolta ad Parte_1 accertare i gravi reati che hanno dato luogo al processo, con la conseguenza che dette spese non potranno essere addebitate all'odierno opponente”.
Concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio del – Corte di Appello Controparte_2 di Messina – ed che Controparte_4 Controparte_1 evidenziavano la legittimità del proprio operato e concludevano per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio di pur ritualmente citata. CP_7 Depositate le memorie ex art. 171 cpc e sospesa l'esecutività della cartella di pagamento impugnata con provvedimento del 16.11.2023, all'odierna udienza fissata per la discussione orale la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e va accolta.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c. Cass. 11458/2018 e 363/2019.
Nel caso in esame ritiene il Giudicante che sussista il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata lamentato da parte attrice.
A fronte della contestazione del difetto di motivazione il ed CP_2 [...]
si limitavano ad evidenziare come la cartella di pagamento CP_1 rispettasse il modello ministeriale, senza fornire alcun elemento di segno contrario.
La cartella di pagamento impugnata risulta motivata esclusivamente nei termini di seguito indicati “provvedimento numero 917 tipo sentenza emesso in data 5.12.2011- ufficio recupero crediti riferimento partita di credito n.
001937/2021”.
Nel caso che ci occupa la cartella di pagamento è il primo atto con cui veniva avanzata la pretesa in contestazione, non risultando la notifica di un atto prodromico.
La Suprema Corte, in tali ipotesi, già in passato ha avuto modo di precisare come “La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della l.n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 (Affermazione relativa ad una cartella esattoriale concernente il pagamento di interessi ove non erano menzionati nè la decorrenza nè il tasso). Cass. 9799/2017.
Nel caso in cui la cartella di pagamento sia il primo atto con cui viene avanzata una pretesa la Suprema Corte, pertanto, richiede una motivazione rafforzata.
Ancora, “L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata. Cass. 960/2015
In materia, infine, la Suprema Corte, ha evidenziato “ai fini del recupero delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo
"per relationem" della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati. Cass. 560/2025
Deve, pertanto, rilevarsi il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, con conseguente accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (in considerazione dello scaglione di riferimento ed applicazione dei parametri tra i minimi ed i medi, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta e della semplicità della controversia ed esclusione della fase istruttoria in concreto mancante).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda per le causali di cui in parte motiva e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 295 2021 00609473 68 000;
- condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di parte attrice, nella misura complessiva di Euro
2.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo