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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/12/2024, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
N. R.G. 3640/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfe' Giudice rel./est.
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato ex art. 6, co. 2, L. n. 162/2014 su impulso del PM
SEDE nei confronti di:
(c.f. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MILIONE VITTORIA,
e
(C.F. , con l'Avv. MANDUCA VINCENZO;
Parte_2 C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita del 18/07/2024, così come modificate in forza delle note congiunte depositate nel fascicolo d'ufficio informatico il 29/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/05/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Apricena (n. 16, parte II, serie A, anno 2010), nel corso del quale è nato il figlio (nt. a San Giovanni Rotondo il 16/08/2012) e hanno chiesto la Persona_1
pronuncia della separazione, alle condizioni di cui sopra, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica in sede ex art. 6, co. 2, L. n. 162/2014.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte, così come modificate, non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a San Parte_1
Giovanni Rotondo il 5/10/1979) e nt. a SAN SEVERO il 12/05/1977), Parte_2
autorizzando la convenzione di negoziazione assistita del 18/07/2024, con le modificate di cui alle note congiunte depositate nel fascicolo d'ufficio informatico il 29/11/2024, e quindi alle condizioni ivi pattuite;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 02/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessio Marfe' Concetta Potito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
N. R.G. 3640/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfe' Giudice rel./est.
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato ex art. 6, co. 2, L. n. 162/2014 su impulso del PM
SEDE nei confronti di:
(c.f. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MILIONE VITTORIA,
e
(C.F. , con l'Avv. MANDUCA VINCENZO;
Parte_2 C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita del 18/07/2024, così come modificate in forza delle note congiunte depositate nel fascicolo d'ufficio informatico il 29/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/05/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Apricena (n. 16, parte II, serie A, anno 2010), nel corso del quale è nato il figlio (nt. a San Giovanni Rotondo il 16/08/2012) e hanno chiesto la Persona_1
pronuncia della separazione, alle condizioni di cui sopra, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica in sede ex art. 6, co. 2, L. n. 162/2014.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte, così come modificate, non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a San Parte_1
Giovanni Rotondo il 5/10/1979) e nt. a SAN SEVERO il 12/05/1977), Parte_2
autorizzando la convenzione di negoziazione assistita del 18/07/2024, con le modificate di cui alle note congiunte depositate nel fascicolo d'ufficio informatico il 29/11/2024, e quindi alle condizioni ivi pattuite;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 02/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessio Marfe' Concetta Potito
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