Parere definitivo 23 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/05/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03746/2025REG.PROV.COLL.
N. 00520/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2022, proposto da
RT Di CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Potenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosa Zaccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, via Nazario Sauro Pal. Mobilità;
Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Ufficio Territoriale del Governo Potenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Consorzio Alba Housing Sociale - Soc. Coop., Prisma Soc. Coop., Sirio Habitat Soc. Coop. Edilizia, Domus Soc. Coop. Edilizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco RT Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 650/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Potenza, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, dell’Ufficio Territoriale del Governo Potenza e del Consorzio Alba Housing Sociale - Soc. Coop., della Prisma Soc. Coop., della Sirio Habitat Soc. Coop. Edilizia, della Domus Soc. Coop. Edilizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore ;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. RT Di CE proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata per l’annullamento della delibera C.C. n. 63 del 28.11.2018, con la quale il Comune di Potenza aveva approvato allegata proposta di ‘ Declassificazione e successiva alienazione delle aree in Località Bucaletto, in Zona G ed in Località Francioso (area ex container), da destinare al partner privato del Piano Nazionale delle Città ’, ex art. 12 d.l. n. 83/2012 conv. nella L. n. 134/2012.
Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugnava anche la delibera C.C. n. 48 del 5.4.2019, con la quale il Comune di Potenza aveva approvato il Piano Operativo ex art. 15 L.R. n. 23/1999, nella parte in cui statuiva che: ‘ la localizzazione delle sagome di Edilizia Residenziale Sociale nella Zona G, il cui impatto è già stato valutato nella verifica degli standard, è stata effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 258 e 259 L. n. 244/2008, che assimilano l’edilizia sociale all’urbanizzazione secondaria ’.
1.1. RT Di CE riferiva che, dopo l’entrata in vigore dell’art. 12 d.l. n. 83/2012 convertito nella L. n. 134/2012, con il quale era stata prevista l’adozione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un Piano Nazionale per la Città, finalizzato alla ‘ riqualificazione delle aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate ’, il Comune di Potenza, con delibera G.M. n. 142 del 4.10.2012, aveva approvato la proposta del Settore Edilizia e Pianificazione, di superamento dell’attuale degrado ed emarginazione della Località Bucaletto, da realizzarsi ivi e nella Zona G, nonché nella Località Francioso (area ex container), per la spesa complessiva stimata di 72 milioni di euro. La spesa era così ripartita: 50 milioni di euro a carico del partner privato, individuato nella Cooperativa Edil Strade Imolese, nella qualità di soggetto mandatario del Programma Integrato ex art. 18 d.l. n. 152/1991 conv. nella legge n. 203/1991, già finanziato per 11 milioni di euro, inizialmente localizzato nel Comune di Melfi e trasferito ai sensi dell’art. 12, comma 7, d.l. n. 83 del 2012 conv. nella legge n. 134 del 2012 nel Comune di Potenza, caratterizzato dalla costruzione di 280 alloggi di edilizia residenziale pubblica e da 2300 mc. di edilizia non residenziale, con le mandanti cooperative edilizie Prisma, Sirio Habitat e Domus; e altri 800.000,00 relativi ad un finanziamento regionale già assentito, e 21, 2 milioni di euro derivanti dal predetto Piano Nazionale delle Città ex art. 12 d.l. n. 83 del 2012.
In particolare, in data 4 ottobre 2012, l’Amministrazione aveva approvato una prima proposta di progetto con il partner privato individuato nella Cooperativa Edil Strade Imolese, nella qualità di soggetto mandatario del Programma Integrato, con le mandanti Cooperative edilizie Prisma, Sirio Habitat e Domus.
Con decreto n. 1105 dell’8.2.2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finanziava il predetto progetto con euro 12.300.000,00 così ripartiti: 1) euro 7.950.000,00 per la costruzione di 53 alloggi di edilizia residenziale pubblica; 2) euro 4.050.000,00 per l’acquisto ed il recupero di 27 case provvisorie, realizzate dopo il terremoto del 23.11.80; 3) euro 300.000,00 per la realizzazione sulla collina nell’area nord di un parco a servizio del quartiere Bucaletto.
Tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune di Potenza in un primo momento, in data 2.4.2013, veniva stipulato il Contratto di Valorizzazione urbana (CUV) e successivamente, in data 8.8.2013, la relativa convenzione.
Considerato che il Comune di Melfi non faceva pervenire alcuna osservazione, pertanto - a seguito dell’invio del parere favorevole del Prefetto di Potenza e della dichiarata disponibilità del Comune di Potenza alla cessione di alcuni terreni di proprietà comunale, e della disponibilità della Regione Basilicata alla sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma ex art. 12, comma 7, d.l. n. 83/2012, conv. nella L. n. 134/2012 - con delibera G.M. n. 211 del 12.10.2015, il Comune di Potenza prendeva atto del progetto di rimodulazione del partner privato, presentato dal Consorzio Alba Housing Sociale, costituito dalle cooperative edilizie Prisma, Sirio Habitat e Domus.
Il progetto di rimodulazione era subordinato alle seguenti condizioni: 1) “accertamento dell’impossibilità di accedere al finanziamento” ex art. 18 d.l. n. 152/2001, conv. nella L. n. 203/1991; 2) comunicazione di tale rimodulazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 3) acquisizione dei pareri dei dirigenti dei competenti Settori comunali.
1.2. In data 26 luglio 2016, veniva stipulata la convenzione (il cui schema era stato approvato con delibera G.M. n. 97 del 22.7.2016) tra il Comune di Potenza ed il partner privato Consorzio Alba Housing Sociale per l’attuazione dell’originario progetto, approvato con la delibera G.M. n. 142 del 4.10.2012, mentre con delibera G.M. n. 115 del 30.8.2016 veniva approvato il progetto di rigenerazione ed innovazione sociale del quartiere Bucaletto.
In attuazione dell’art. 2 della predetta convenzione, il Consorzio Alba Housing Sociale presentava il progetto planovolumetrico di Via Londra, Via Parigi e Via Atene della Zona G, il progetto planovolumetrico della Località Bucaletto e il Piano Attuativo del IO Francioso ex zona container, entrambi disciplinati dall’art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, approvato con delibera C.C. n. 13 del 31.3.1990.
1.3. Con la delibera C.C. n. 63 del 28.11.2018, impugnata nel presente procedimento, veniva prevista la declassificazione a patrimonio disponibile di alcuni terreni di proprietà comunale (precisamente: nella Località Bucaletto terreno foglio n. 52, particella n. 3016; nella Zona G terreni foglio n. 29, particelle nn. 291, 634, 640, 641, 642, 2571, 2609, 2613, 2631, 2571, 4314, 4321, 4326 e 4795; nella Località Francioso, ex zona container, i terreni foglio n. 48, particelle nn. 89, 145, 165, 629, 1596, 1597 e 1598) – per i quali venivano contestualmente approvati i relativi valori economici, così come stimati dal Settore Comunale Finanziario – da cedere, previo rilascio di idonee garanzie fideiussorie, al partner privato, in permuta con gli alloggi da costruire, stimando in € 1.413,78 a mq. il valore di permuta degli alloggi da realizzare.
Il provvedimento conteneva anche la determinazione di alcune volumetrie (27.200 mc. nella Zona G; 11.800 mc. nella località Francioso ex zona container; 69.807 mc. nella Località Bucaletto), salvo localizzazione in aree alternative individuate dal Consiglio Comunale, specificando che la quantificazione definitiva delle volumetrie sarebbe stata definita solo a seguito dell’approvazione dei progetti, e anche che, poiché la Soprintendenza della Basilicata aveva comunicato l’avvio del procedimento di sottoposizione a tutela diretta di alcuni dei predetti terreni della Zona G, l’Amministrazione comunale aveva già individuato le possibili alternative in altre due aree disponibili della stessa Zona G, aventi le medesime caratteristiche, anche se non esaustive dell’intero intervento, al fine di non vanificare il programma di riqualificazione urbana del quartiere Bucaletto, con la puntualizzazione che: “ le ulteriori aree necessarie al completamento dell’intero programma costruttivo saranno individuate al termine di 120 giorni nei quali vige il vincolo imposto dalla Soprintendenza, impegnandosi il Consiglio Comunale a verificare alternative in caso di esito positivo dell’approvazione del vincolo ovvero a rendere disponibili le stesse precedentemente individuate in caso di mancata apposizione del vincolo stesso ”.
2. RT Di CE, con il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Basilicata, deduceva la violazione dell’art. 12 D.L. 83/2012, nella misura in cui il Comune di Potenza aveva applicato il Piano Nazionale delle Città anche alla Zona G che, a differenza delle Località Bucaletto e Francioso, non era qualificabile come “zona da riqualificare e/o degradata”, lamentando, a tale riguardo, plurimi profili di eccesso di potere da parte dell’Amministrazione procedente.
Mentre, con ricorso per motivi aggiunti depositati in data 12 luglio 2019, impugnava la delibera n. 48 del 5 aprile 2019 (pubblicata nell’Albo Pretorio online dal 15 al 30 aprile 2019) – con la quale il Comune di Potenza aveva approvato il Piano Operativo ex art. 15 L.R. n. 23/1999 – nella parte in cui, respingendo l’osservazione n. 32 con cui era stata chiesta l’eliminazione delle aree ricadenti nella Zona G, statuiva che “ la localizzazione delle sagome di Edilizia Residenziale Sociale nella Zona G, il cui impatto è già stato valutato nella verifica degli standard, è stata effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 258 e 259 L. n. 244/2008, che assimilano l’edilizia sociale all’urbanizzazione secondaria ”. Con esclusivo riferimento alla parte sopra indicata, il ricorrente deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria, perché non era stata svolta alcuna verifica degli standard, denunciando anche l’errata interpretazione delle norme richiamate, perché le aree, individuate per la localizzazione delle sagome di Edilizia Residenziale Sociale nella Zona G, erano destinate anche ad urbanizzazione primaria, lamentando, altresì, l’errata interpretazione dell’art. 1, commi 258 e 259 L. n. 244 del 2007, posto che tali norme non prevedevano ‘ l’assimilazione degli interventi di urbanizzazione secondaria all’Edilizia Residenziale Sociale ’.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con sentenza n. 650 del 2021, respingeva il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti, ritenendo gli interventi legittimi in quanto eseguiti nelle aree della Zona G, funzionali alla riqualificazione del confinante quartiere Bucaletto e al superamento della situazione di degrado ad esso relativa.
4. Con ricorso in appello, proposto nei termini e nelle forme di rito, RT Di CE ha appellato la suddetta pronuncia, sollevando le seguenti censure: “ I. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione del d.l. n. 83/2012, successivamente convertito dalla legge n. 134/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Error in procedendo. Errata e/o omessa valutazione degli atti di causa; II. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, successivamente convertito dalla legge n. 134 del 2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1350, 1362 e ss. c.c. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche: sviamento; III. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, successivamente convertito dalla legge n. 134 del 2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della legge n. 1150/1942. Violazione e falsa applicazione del piano particolareggiato della zona ‘G’ del Comune di Potenza”.
L’appellante contesta anche la statuizione sulle spese di lite, assumendone l’erroneità, avendo dimostrato la fondatezza del ricorso di primo grado e dei successivi motivi aggiunti.
5. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza si sono costituiti a norma dell’art. 55, settimo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010, chiedendo di essere sentiti in camera di consiglio.
6. Il Comune di Potenza si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
7. Il Consorzio Alba Housing Sociale si è difeso, concludendo con la richiesta di integrale rigetto dell’appello perché inammissibile e infondato.
8. All’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata, assumendo che il Collegio di prima istanza avrebbe errato: a) nel qualificare le decisioni assunte in ordine alla Zona G (costruzione di n. 60 alloggi) quali mere scelte urbanistiche, non vincolate dalle vicende del Piano Città e del CUV e dai relativi moduli procedimentali; b) nel non rilevare che la perdita del finanziamento ex l. n. 203 del 1991 e l’omesso compimento, con il Ministero competente, di tutti i passaggi giuridico – formali necessari per approvare la proposta di rimodulazione del partner privato costituivano, entrambi (e autonomamente) elementi capaci di invalidare gli atti impugnati; c) nel non rilevare che gli atti impugnati risultavano lesivi del d.l. n. 83/2012 e del CUV e che, pertanto, essi risultavano fondati sul presupposto, del tutto erroneo, di una conformità del rimodulato progetto al d.l. n. 83/2012.
10. Con il secondo mezzo, l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata laddove il Collegio di prima istanza avrebbe ritenuto che la Convenzione del 26 aprile 1988 potesse avere determinato, con riferimento alla particella censita al Catasto Terreni del Comune di Potenza al foglio n. 29 con il n. 4795, un automatismo acquisitivo della stessa in favore del Comune o, ancora, che gli atti impugnati potessero declassificare e/o alienare una particella non nella disponibilità dell’Amministrazione e/o, ancora, che una siffatta situazione non fosse lesiva delle previsioni di cui al d.l. n. 83/2012, in ordine al requisito della cantierabilità dell’intervento.
11. Con la terza censura, il ricorrente lamenta che il T.A.R. avrebbe dovuto considerare che l’equiparazione normativa tra gli standard e l’edilizia residenziale sociale, trasposta in concreto, non possa che essere preceduta (o mediata) da una approfondita attività amministrativa, tesa a rendere possibile le finalità del Legislatore, mentre, nel caso di specie, tale forma di attività istruttoria non si sarebbe configurata.
12. Le critiche, come sopra sintetizzate, essendo attinenti a profili connessi, vanno esaminate congiuntamente.
Il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione del ricorrente, ampiamente illustrate dalle parti resistenti nei propri scritti difensivi, stante l’infondatezza del gravame nel merito.
13. Passando all’esame delle censure, RT Di CE sostanzialmente lamenta che il Piano Nazionale per le Città contemplato dall’art. 12, comma 1, d.l. n. 83 del 2012, dedicato alla riqualificazione delle aree urbane degradate, sarebbe stato erroneamente applicato dal Comune di Potenza alla Zona G, compresa la via Atene n. 41/A (“prospiciente le aree individuate dalla delibera C.C. n. 63 del 2018”), luogo di residenza, che, diversamente dalla Località Bucaletto e dalla ex zona container della Località Francioso, sarebbe caratterizzata dalla presenza di villette mono/bifamiliari e comunque sarebbe inserita in un contesto urbano qualificato e attrattivo in termini di mercato immobiliare.
A tale riguardo, va subito precisato che, in base alla documentazione fotografica, esaminata anche dal Collegio di prima istanza in quanto depositata dal Consorzio Alba Housing Sociale, tale circostanza va smentita, atteso che risulta nella Zona G anche la presenza di molti fabbricati di 4/5 piani e addirittura di un immobile, sito in via Londra n. 93, di 6 piani; inoltre, come verrà chiarito nel prosieguo, il programma urbanistico del Comune di Potenza ha una portata di più ampio respiro finalizzata al rimozione di una situazione di degrado complessivamente considerata.
13.1. L’appellante ha dedotto, altresì, eccesso di potere per contraddittorietà, avendo il Comune di Potenza, con la delibera G.M. n. 211 del 2015 preso atto, ma non approvato, il progetto di rimodulazione del partner privato, peraltro subordinato alle condizioni della comunicazione di tale rimodulazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’acquisizione dei pareri dei dirigenti dei competenti Settori comunali, ancora non ottenuti. Denuncia, quindi, eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’impugnata delibera C.C. n. 63 del 2018 non avrebbe valutato la fattibilità finanziaria del progetto ex delibera G.M. n. 142 del 2012, nonostante l’impossibilità, dopo la rinuncia della Cooperativa Edil Strade Imolese, di poter utilizzare il finanziamento di 11 milioni di euro del Programma Integrato ex art. 18 d.l. n. 152 del 2001, inizialmente nel Comune di Melfi, e trasferito ai sensi dell’art. 12, comma 7, d.l. n. 83, conv. nella L. n. 134 del 2012.
Il ricorrente deduce eccesso di potere, per difetto di istruttoria, sotto un altro profilo, lamentando che il Comune di Potenza avrebbe previsto, con riferimento alla Zona G, la cessione al partner privato del terreno, foglio 29, particella n. 4795, anche se dal Catasto Terreni tale particella non ‘ risulta nella piena disponibilità del Comune di Potenza ’; tanto in violazione dell’art. 12, comma 3, lett. a) d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012, nella parte in cui prescrive la ‘ immediata canteriabilità degli interventi ’.
Inoltre, ad avviso di RT Di CE, vi sarebbe stata la violazione dell’autovincolo, in quanto il Comune di Potenza per alcuni dei terreni, di proprietà comunale, siti della Zona G, si sarebbe impegnato a cederli al partner privato per la permuta degli alloggi da realizzare, ma questi erano stati ceduti dai soggetti privati al Comune gratuitamente, in quanto destinati al Piano Particolareggiato, ancora vigente, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria.
Il ricorrente denuncia con il ricorso introduttivo, infine, la violazione del Piano Particolareggiato della Zona G, nella parte in cui ha previsto una dotazione di verde attrezzato di 26 mq. per ogni abitante, in quanto, poiché alcuni dei terreni, di proprietà comunale, siti nella Zona G, laddove la cessione dei terreni prevista dalla delibera n. 63 del 2018 viola la disposizione del Piano, che avrebbe dovuto essere modificato esclusivamente con un prescritto iter procedimentale, disciplinato dalla normativa urbanistica, tenendo conto dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 37/1996.
Ad avviso dell’esponente, il Collegio di prima istanza avrebbe dovuto considerare che l’equiparazione normativa tra gli standard e l’edilizia residenziale sociale, trasposta in concreto, non potrebbe che essere preceduta (o mediata) da una approfondita attività amministrativa, tesa a rendere possibile, in concreto, le finalità del Legislatore, laddove, nel caso di specie, tale forma di attività istruttoria non si sarebbe configurata.
Le critiche sollevate con ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera C.C. n. 48 del 5.4.2019 sono sostanzialmente finalizzate a censurare la parte in cui è stata respinta l’osservazione n. 32, con la quale era stata chiesta ‘ l’eliminazione delle aree da destinare a Edilizia Residenziale Sociale, ricadenti nella Zona G e in aree a destinazione di urbanizzazione primaria e secondaria ’, e hanno riguardato eccesso di potere e difetto di istruttoria, ed errata interpretazione dell’art. 1, commi 258, e 259 della legge n. 244 del 2007, in quanto aree destinate ad urbanizzazione primaria.
13.2. Orbene, la sentenza impugnata ha disatteso tutte le doglianze sopra sintetizzate, e sostanzialmente riproposte nello sviluppo illustrativo dei mezzi di gravame, seguendo un percorso argomentativo condivisibile, che non merita censura.
Va preliminarmente evidenziato che, come dedotto dal Comune di Potenza, e condiviso dal T.A.R., lo scopo dei provvedimenti impugnati è stato principalmente quello di superare la situazione di degrado e di emarginazione del quartiere Bucaletto, pertanto gli interventi nelle aree confinanti con il quartiere, ossia la Zona G e l’ex area container del IO Francioso, sono funzionali alla riqualificazione della suddetta Località, al fine di “ assicurare il giusto bilanciamento dei diritti edificatori con l’attrattività dell’investimento da parte dei soggetti privati ”.
Come risulta dalla produzione fotografica versata nel giudizio di primo grado, le aree interessate dall’intervento sono in stato di abbandono e degrado e sono prive di una concreta destinazione a pubblico servizio e di una concreta strumentalità all’esercizio di funzioni istituzionali.
E’, infatti, emerso dai fatti di causa che la Zona G è un quartiere di recente realizzazione con ampie aree da completare, sulle quali avrebbero dovuto essere costruiti 60 alloggi di edilizia convenzionata, mentre il IO Francioso era un sito utilizzato dopo il terremoto dell’80 per l’insediamento di containers, assegnati ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate dal sisma, su cui dovevano essere costruiti 60 alloggi (precisamente 48 di edilizia convenzionata e 12 di edilizia sovvenzionata).
Tutte le critiche sollevate dall’appellante, finalizzate a contestare gli esiti argomentativi della sentenza impugnata, hanno lo scopo di sindacare il potere di definizione urbanistica del Comune di Potenza, connotato da ampia discrezionalità, il quale può essere censurato soltanto in presenza di evidenti vizi logico – giuridici nel quadro delle linee portanti della pianificazione.
Tali vizi nella specie non sono ravvisabili.
Non depone in senso contrario, l’assunta distanza tra la Zona G e il quartiere ‘Bucaletto’, ribadita dall’appellante anche con memoria di replica, atteso che l’Amministrazione comunale ha inteso provvedere alla totale valorizzazione di un territorio più ampio, eliminando situazioni di degrado in zone confinanti.
Il Comune di Potenza ha, infatti, chiarito che le aree di intervento, individuate nella Zona G e nel rione Francioso, sono funzionali anche al raggiungimento della riqualificazione della zona di Bucaletto. Tanto emerge dalla relazione alla Proposta di Contratto di Valorizzazione Urbana (DGC n. 142 del 2012) in cui si legge che il quartiere Bucaletto: “ Da spazio urbano da utilizzare temporaneamente per pochi anni, è diventato elemento fisico caratterizzato da pessima qualità urbana, igienico – sanitaria e da un grave disagio sociale… Per poter liberare le aree occupate dai prefabbricati e per ridurre la densità abitativa a vantaggio di una maggiore dotazione di spazi pubblici, si prevede la realizzazione di alloggi anche in altre zone della città: IO Francioso, ambito urbano da riqualificare in quanto sede di una prima localizzazione di container nel post terremoto, e Zona G, quartiere di recente realizzazione con ampie aree da completare. L’intervento, pertanto, risulta diffuso ”.
Appare all’evidenza che le aree di intervenuto individuate nella Zona G e IO Francioso sono risultate funzionali al raggiungimento della riqualificazione della zona Bucaletto, secondo un progetto più ampio, al fine di assicurare ‘ il giusto bilanciamento dei diritti edificatori e attrattività dell’investimento da parte dei privati ’.
Le critiche, a tale riguardo, sollevate dall’appellante non sono idonee a dimostrare la ‘ macroscopica ed eclatante irragionevolezza, per palese ed irriducibile illogicità, per evidente errore di fatto, che debbono essere dimostrati con riferimento ad elementi di fatto oggettivi ed inequivocabili … in relazione al carattere di ampia discrezionalità proprio degli atti di esercizio della potestà di pianificazione del territorio ’ (Cons. Stato, n. 4707 del 2017).
Per tale ragione, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in più occasioni, ha precisato che il potere di pianificazione urbanistica ‘ non è limitato solo alla disciplina coordinata dell’edificazione dei suoli ma (…) è finalizzato a realizzare anche sviluppi economici e sociali della comunità locale nel suo complesso con riflessi qualvolta limitativi agli interessi dei singoli proprietari di aree ’ (Cons. Stato, n. 283 del 2015).
Va, infatti, rammentato che il Comune di Potenza, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali di pianificazione e gestione del territorio, è autorizzato ad imprimere eventualmente alle aree oggetto di esame una diversa destinazione urbanistica sulla base di una rinnovata o di una sopravvenuta diversa valutazione dell’interesse pubblico.
13.3. Ciò premesso, va subito osservato che la tesi argomentativa sostenuta dall’appellante muove da un presupposto sbagliato, che il Giudice del merito ha correttamente colto, ossia che ‘ i provvedimenti impugnati non si riferiscono al progetto rimodulato dal partner privato, oggetto della presa d’atto ex delibera G.M. n. 211 del 2015, ma al progetto ex delibera G.M. n. 142 del 4.10.2012 ’.
Tale circostanza di fatto rappresenta il prius logico per procedere all’esame del programma urbanistico posto in essere dall’Amministrazione comunale di Potenza.
Inoltre, quanto alla mancata comunicazione al Ministero della rimodulazione della proposta del partner privato, il Contratto di valorizzazione urbana (CUV), ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, stipulato in data 25 novembre 2013, ha interessato esclusivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Comune di Potenza, per gli interventi finanziati al Comune.
Ne consegue che la rimodulazione proposta del partner privato non attiene all’oggetto del CUV e alla successiva Convenzione, come ribadito nel riscontro del Ministero al quesito posto dal Comune.
Le Amministrazioni resistenti, nel corso del giudizio di primo grado, hanno chiarito che la Zona G non ricade nell’ambito territoriale oggetto del CVU e della convenzione sottoscritta dal MIT e dal Comune di Potenza. Tanto si evince anche dagli allegati (doc. 5 del giudizio di primo grado) alla Convenzione – indicati all’art. 1, comma 2, della medesima – che non solo identificano con chiarezza che gli interventi ricadono in località Bucaletto, ma anche che il soggetto attuatore degli stessi sarà il Comune di Potenza e non il partner privato.
13.4. Ancora con riferimento alla mancata comunicazione al Ministero della rimodulazione della proposta del partner privato, va rammentato che il Contratto di valorizzazione urbana (CUV), ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, ha interessato esclusivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Comune di Potenza, per gli interventi finanziati al Comune.
Ne consegue che, come si è già detto, la rimodulazione proposta dal partner privato non attiene all’oggetto del CUV e della successiva Convenzione.
L’appellante contesta l’assunto, e con memoria di replica ribadisce l’assoluta distonia e l’illegittimità dell’inserimento della Zona G in un programma volto ad attuare il Piano Città, il CVU e più in generale il d.l. n. 83 del 2012, ma trascura di considerare che, a fronte del progetto di riqualificazione sopra illustrato, non emerge l’assunta irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, stante le chiare e ragionevoli finalità del programma urbanistico che si è inteso perseguire.
Quanto all’omessa acquisizione dei pareri, risulta dai fatti di causa che con nota n. 47230 del 29.6.2015, il Comune di Potenza ha posto quesiti al MIT ‘ su eventuali rimodulazioni delle fonti di finanziamento dell’intervento del privato ’, il quale ha risposto che il rapporto tra il Comune e il Ministero si riferisce esclusivamente agli interventi oggetto del finanziamento statale di euro 12.300.000,00 ex decreto n. 1105 dell’8.2.2013, mentre il progetto rimodulato dal partner privato, oggetto della presa d’atto ex delibera G.M. n. 211 del 12.10.2015, si riferisce agli altri interventi, contemplati dal progetto, approvato con la delibera G.M. n. 142 del 4.10.2012.
Relativamente all’acquisizione dei pareri delle altre UU.DD. di cui alla nota dell’U.D. Pianificazione ed Edilizia n. 40996 del 9 giugno 2015, il Comune di Potenza ha chiarito che gli stessi non sono stati sollecitati al momento in cui l’ipotesi di cui la DGC n. 211 del 2015 è stata ritenuta superata dalla n. 63 del 2018.
E, comunque, il MIT, nel corso del giudizio di primo grado, ha riferito che: a) con nota acquisita al prot. n. 715 del 23.1.2017 è stato chiesto un parere sull’utilizzo del finanziamento già destinato alla realizzazione dei 53 alloggi, per l’acquisto di altrettanti alloggi, anche in corso di costruzione, sull’intero territorio comunale, ferma restando la riqualificazione dell’area Bucaletto a seguito della demolizione dei prefabbricati esistenti; b) il Comune di Potenza, con nota acquisita al prot. n. 16398 del 19.10.2018, ha formulato una richiesta relativa alla possibilità di utilizzare parte delle risorse destinate alla realizzazione dei nuovi alloggi di cui all’intervento denominato “Realizzazione di n. 53 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel settore I.A.2.I.” per l’acquisto di ulteriori alloggi – già realizzati – nel quartiere Bucaletto.
Quindi, sono infondate le considerazioni di parte ricorrente quanto al dedotto e presunto vizio derivante dalla carenza dei pareri degli Uffici richiesti nella delibera di Giunta comunale n. 211 del 2015.
La delibera n. 63 del 2018, che ha sostituito integralmente la delibera n. 211 del 2015 non solo è munita dei necessari pareri di regolarità tecnica e contabile, ma è preceduta dalla verifica da parte degli uffici competenti e dalla stima dei valori economici dei suoli da cedere al partner privato.
13.5. Quanto alla omessa valutazione nella delibera C.C. n. 63 del 28.11.2018 della fattibilità finanziaria del progetto ex delibera G.M. n. 142 del 4.10.2012, nonostante l’impossibilità, dopo la rinuncia della Cooperativa Edil Strade Imolese, di poter utilizzare il finanziamento di 11 milioni di euro del Programma Integrato ex art. 18 d.l. n. 152/2001 conv. nella l. n. 203/1991, inizialmente localizzato nel Comune di Melfi e poi trasferito ai sensi dell’art. 12, comma 7, d.l. n. 83 del 2012, va condiviso quanto affermato dal Collegio di prima istanza in ordine al fatto che la suddetta circostanza non incide in alcun modo sulle scelte discrezionali dell’Amministrazione di destinare una parte della Zona G alla costruzione di 60 alloggi di edilizia convenzionata; tale scelta, come sopra ampiamente dedotto, può essere sindacata dal Giudice amministrativo solo per errori di fatto o per grave illogicità.
Tali vizi, nella specie, non sono ravvisabili.
13.6. Neppure è sostenibile la denuncia alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto la censura con la quale si è sostenuto che il terreno della Zona G, foglio n. 29, particella n. 4795, da cedere al privato, non essendo nella disponibilità del Comune di Potenza, violerebbe il presupposto della immediata cantierabilità dell’intervento ex art. 12, comma 3, lett. a) d.l. n. 83 del 2012, conv. nella l. n. 132 del 2012.
A tale riguardo, si richiama l’art. 8 della convenzione urbanistica per l’attuazione del Piano Particolareggiato della Zona G, sottoscritta il 26.4.1988, il quale stabilisce che le aree, destinate all’urbanizzazione secondaria e primaria, “ passano nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune dal momento della sottoscrizione del presente atto, nel mentre la cessione in proprietà delle stesse avverrà a richiesta del Comune”.
Il Comune di Potenza ha riferito che la suddetta particella, al pari delle altre ad essa limitrofe, proviene dal trasferimento in favore dell’Amministrazione - in quanto aree da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ricadenti nel Comparto 1 - giusta Convenzione intervenuta tra il Comune e il Consorzio Poggio Tre Galli, sottoscritta il 26 aprile 1988 e registrata al n. rep. 7745. Al punto 3) della Convenzione si dispone che: “ I consorziati si obbligano per sé medesimi e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo a trasferire al Comune di Potenza le aree di proprietà necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e così come indicato nel progetto allegato con scomputo del relativo costo da quanto dovuto dai consorziati al Comune di Potenza per oneri di urbanizzazione: il trasferimento di dette aree a mezzo di atto pubblico avverrà a richiesta del Comune ”.
Analogamente non è stata violata la disposizione del vigente Piano Particolareggiato della Zona G, nella parte in cui prevede una dotazione di verde attrezzato di 26 mq per ogni abitante, in quanto la Zona G era dotata di lotti vuoti, e il Comune di Potenza, ai sensi dell’art. 41, comma 5, delle Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico ex art. 16, L.R. n. 23/1999, ha autorizzato il trasferimento nel Piano Attuativo della Zona G i diritti edificatori di altre aree nell’Ambito Urbano, e poi, con delibera di G.M. n. 42 del 18.3.2014, in attuazione di tale disposizione urbanistica, ha completato il Piano Particolareggiato della Zona G con il trasferimento della volumetria da altre zone nei lotti nn. 45 e 46 della Zona G.
Il suddetto trasferimento non ha comportato alcuna variante al Piano Attuativo della Zona G, in quanto le nuove cubature da insediare non hanno modificato le previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria e non hanno alterato gli standard urbanistici ex D.M. n. 1444 del 2.4.1968, compresa quella di 26 mq. per abitante di verde attrezzato.
L’art. 41.5 delle NTA del vigente RU prevede espressamente ‘ l’Autorizzazione al trasferimento nel Piano Attuativo di zona G di diritti edificatori provenienti da altre aree dell’Ambito Urbano ’.
Mediante tale disciplina, lo strumento urbanistico generale, preso atto che nella Zona G sussistevano lotti vuoti, ha previsto il completamento delle indicazioni di piano particolareggiato e di conseguenza delle opere di urbanizzazione. Nel rispetto di detta previsione di carattere generale, con la Deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 2014, è stato autorizzato il trasferimento di volumetria da altre zone della città nei lotti n. 45 e 46 del Piano Attuativo di zona G.
In detta deliberazione, l’Amministrazione ha verificato la dotazione degli standard complessivi, tenendo conto dell’intervento del Piano Città e delle volumetrie aggiuntive e ha dato atto del fatto che il suddetto trasferimento non ha comportato alcuna variante al Piano attuativo di Zona G, atteso che le qualità di standard di cui al D.M. n. 1444/1968 hanno soddisfatto anche le nuove cubature da insediare, con la conseguenza che non sono state modificate le previsioni di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
13.7. A tale riguardo, va richiamato l’art. 1, comma 258, della legge n. 244 del 2007, il quale dispone che: “ Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale’.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 259, della legge n. 244 del 2007, il Comune può, nell’ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti, di cui al comma 258.
Infatti, l’Ente municipale, con la delibera G.M. n. 42 del 2014, ha utilizzato le aree della Zona G, destinate alle opere di urbanizzazione secondaria della Scuola Materna e di aree verdi di quartiere, alla localizzazione delle sagome di Edilizia Residenziale Sociale.
In sostanza, la localizzazione nella Zona G di intervento di E.R.S. di n. 4 lotti non contrasta con i vincoli di natura urbanistica o normativi, sia perché è conforme alla destinazione urbanistica, trattandosi di un intervento edilizio equiparato a standard, sia perché la sua realizzazione non compromette in ogni caso la sostenibilità del carico urbanistico e la compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi, mostrandosi, al contrario, rispettosa degli standard.
Né si può ritenere, come sostiene l’appellante, che la delibera impugnata sia viziata, poiché destinando alcune aree individuate dal Piano Particolareggiato come ‘opere di urbanizzazione’ agli interventi edificatori di cui sopra, sarebbe in contrasto con le vigenti norme in materia e con i vincoli imposti dagli strumenti urbanistici.
Risulta dai fatti di causa che la delibera di Giunta n. 42 del 2014 ha autorizzato il trasferimento di volumetria da altre zone della città nell’ambito del Piano Attuativo di zona G, previa verifica di permanenza degli standard prescritti dalle vigenti norme in materia anche a fronte del trasferimento.
Il Comune di Potenza con memoria, infatti, ha chiarito che l’intervento in questione non rappresenta una variante al Piano Attuativo di Zona G, atteso che le quantità di standard di cui al D.M. n. 1444/1968 soddisfano ampiamente anche le nuove cubature da insediare e non vengono modificate le previsioni di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Tanto emerge nella scheda urbanistica di verifica predisposta dalla U.D. ‘Edilizia e Pianificazione’ e allegata alla delibera di Giunta n. 42 del 2014.
Ne consegue il rigetto della prospettazione difensiva, secondo cui i provvedimenti impugnati, alterando l’originario assetto della porzione di Zona G avrebbero dovuto essere preceduti da una modifica e/o da un adeguamento del Piano medesimo.
Pertanto, non vi è alcuna violazione delle N.T.A. del vigente P.U., tenuto conto che l’art. 41.5 delle N.T.A. dispone: “ Nel caso in cui le quantità di standard di cui al D.I. 1444/68 previsti da tali P.A. soddisfino anche le nuove cubature da insediare e non vengano modificate le previsioni di aree per urbanizzazioni primarie e secondarie, detti trasferimenti volumetrici, da autorizzare con apposita delibera di Consiglio Comunale, non comporteranno varianti ai P.A. ”.
14. In ragione di siffatti rilievi, l’appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.
15. La complessità, anche fattuale, delle questioni trattate, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 tenuta da remoto, ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO