Versione
25 aprile 1959
25 aprile 1959
>
Versione
6 maggio 1966
6 maggio 1966
>
Versione
19 dicembre 1980
19 dicembre 1980
>
Versione
10 marzo 1999
10 marzo 1999
Art. 6.
Ciascuna zona e' costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione e' costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unita' minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unita' minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi.
I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.
Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita' minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale.
Per l'attribuzione del rango di comando di corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze.
Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici. ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2 , 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ".
Ciascuna zona e' costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione e' costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unita' minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unita' minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi.
I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.
Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita' minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale.
Per l'attribuzione del rango di comando di corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze.
Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici. ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2 , 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ".
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/03/2015, n. 1506Provvedimento: N. 04163/2013 REG.RIC. N. 01506/2015REG.PROV.COLL. N. 04163/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4163 del 2013, proposto da: MA NI, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Castiello, con domicilio eletto presso Francesco Castiello in Roma, Via US Cerbara, 64; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando GE della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura GE dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via …Leggi di più...
- Onorificenze·
- Eccesso di potere assoluto·
- Discrezionalità amministrativa·
- Compensazione spese processuali·
- Titoli accademici·
- Tendenza di carriera·
- Valutazione comparativa ufficiali·
- Eccesso di potere relativo·
- Incarichi ricoperti·
- Scavalcamento illegittimo·
- Giudizio di merito·
- Avanzamento carriera militare·
- Precedenti di carriera