TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/10/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3021/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis. 11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 13/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. TOTERA MARCELLO
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. AMADIO LIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dal ricorrente, delle difese e richieste avanzate dalla
1 resistente;
rilevato che con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
14.10.2025 le parti raggiungevano il seguente accordo qui di seguito riportato:
“o 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra la signora e il Parte_2
signor contratto in Refrontolo (TV) il 26 luglio 2003 e trascritto presso Parte_1
il medesimo comune Atto n. 4 P.1 serie anno 2023, e conseguentemente ordinare
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Refrontolo di procedere all'annotazione della
emananda sentenza.
o 2) Assegnazione dell'abitazione di via Mire Alte, 6 – Refrontolo, alla signora
[...]
che ne è proprietaria, ove abiterà con i figli e . CP_1 Per_1 Per_2
o 3) Affidamento del figlio minore, , in forma condivisa ad entrambi i genitori, i Per_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo di comune
accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano, con collocazione dello
stesso e residenza prevalente presso il domicilio della madre nell'abitazione sita in
Refrontolo (TV).
o 4) Il signor concorrerà al mantenimento di versando Parte_1 Per_1
direttamente alla stessa in modo regolare il 100% delle spese di locazione per
l'appartamento fuori sede e per le tasse universitarie.
o 5) Il signor concorrerà al mantenimento del figlio Parte_1 Per_2
corrispondendo un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili nelle seguenti modalità:
€ 200,00 mediante bonifico nella carta prepagata a disposizione del figlio ed intestata allo
stesso , ed € 300,00 euro con bonifico nel conto corrente della signora Parte_1
(iban [...]) entro il 15 di ogni mese. L'importo CP_1
dell'assegno sarà annualmente soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con prima
2 rivalutazione decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
o 6) le spese straordinarie dei ragazzi, come previste dal Protocollo in essere presso il
Tribunale di Treviso (ad esclusione delle spese universitarie e di locazione per
l'appartamento fuori sede di ), saranno poste a carico del padre nella misura del Per_1
70% e della madre del 30%. La detrazione fiscale per le spese verrà ripartita nella
proporzione del 70% a favore del padre e del 30% a favore della madre
o 7) L'attribuzione dell'Assegno unico e di eventuali altri bonus di cui i figli possono
beneficiare verranno richiesti e trattenuti al 100% dalla madre.
o 8) Il signor si dichiara debitore della signora per mancato versamento di Pt_1 CP_1
assegni di mantenimento per i figli per la somma di euro 15.000,00 e si obbliga al
versamento di tale importo sul conto corrente della signora con le seguenti CP_1
scadenze: € 7.000,00 entro il 10 ottobre 2025; euro 4.000,00 entro il 15 dicembre 2025
ed € 4.000,00 entro il 30 marzo 2026
o 9) Le parti rinunciano a qualsiasi assegno divorzile reciproco, dando atto di essere
entrambi economicamente autosufficienti;
o 9) le parti si danno reciprocamente assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di
ogni altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
10)le spese legali compensate con rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/07/2003 da Parte_1
e , trascritto al n. 4, Parte 1, Serie -, Anno 2003 del
[...] Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di REFRONTOLO;
alle seguenti condizioni:
1) Assegna l'abitazione di via Mire Alte, 6 – Refrontolo, alla signora Controparte_1
che ne è proprietaria, ove abiterà con i figli e . Per_1 Per_2
2) Affida il figlio minore, , in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano, con collocazione dello stesso e residenza prevalente presso il domicilio della madre nell'abitazione sita in
Refrontolo (TV).
3) Il signor concorrerà al mantenimento di versando direttamente Parte_1 Per_1
alla stessa in modo regolare il 100% delle spese di locazione per l'appartamento fuori sede e per le tasse universitarie.
4) Il signor concorrerà al mantenimento del figlio Parte_1 Per_2
corrispondendo un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili nelle seguenti modalità:
€ 200,00 mediante bonifico nella carta prepagata a disposizione del figlio ed intestata allo stesso , ed € 300,00 euro con bonifico nel conto corrente della signora Parte_1
(iban [...]) entro il 15 di ogni mese. L'importo CP_1
dell'assegno sarà annualmente soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con prima rivalutazione decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
5) Le spese straordinarie dei ragazzi, come previste dal Protocollo in essere presso
4 questo Tribunale (ad esclusione delle spese universitarie e di locazione per l'appartamento fuori sede di ), saranno poste a carico del padre nella misura del Per_1
70% e della madre del 30%. La detrazione fiscale per le spese verrà ripartita nella proporzione del 70% a favore del padre e del 30% a favore della madre.
6) Si dà atto che l'attribuzione dell'Assegno unico e di eventuali altri bonus di cui i figli possono beneficiare verranno richiesti e trattenuti al 100% dalla madre.
7) Si dà atto che il signor si dichiara debitore della signora per mancato Pt_1 CP_1
versamento di assegni di mantenimento per i figli per la somma di euro 15.000,00 e si obbliga al versamento di tale importo sul conto corrente della signora con le CP_1
seguenti scadenze: € 7.000,00 entro il 10 ottobre 2025; euro 4.000,00 entro il 15 dicembre
2025 ed € 4.000,00 entro il 30 marzo 2026
8) Si dà atto che le parti rinunciano a qualsiasi assegno divorzile reciproco, dando atto di essere entrambi economicamente autosufficienti;
9) Si dà atto che le parti si danno reciprocamente assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
10) le spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
5