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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1455/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 18 marzo 2025, alle ore 12,33 innanzi alla dr.ssa Elisa Zambelli, sono comparsi: per l'Avv. DI IORIO EMANUELA;
Parte_1
per nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita alla precisazione delle conclusioni e alla discussione.
L'Avv. Di Iorio si richiama alle conclusioni e alle argomentazioni tutte esposte nelle note conclusive datate 25 febbraio 2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e provvede come da provvedimento di seguito esteso, del quale dà lettura in aula alle ore 16,45.
Il Giudice
dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 1455/2023 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI IORIO Parte_1 C.F._1
EMANUELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Borgo Scroffa n. 37
ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza di discussione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio (d'ora in avanti, anche solo . Parte_1 Controparte_1 CP
Il giudizio, promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., veniva iscritto in data 01.03.2023 al n.
R.G. 1455/2023.
1.1. Nel ricorso introduttivo del giudizio veniva dedotto:
- che in data 23.09.2019, intorno alle ore 11,30, dopo essersi immessa a piedi sulla Parte_1 rampa di accesso al parcheggio interrato del complesso commerciale all'epoca ad insegna Auchan sito in Vicenza, alla Strada delle Cattane (rampa munita di corsia pedonale e posta all'angolo tra via
OP e via Fermi: doc. 2 ricorso) e dopo averla percorsa interamente ed in sicurezza (trattandosi di rampa con fondo zigrinato), giunta alla fine della rampa e nell'atto di accedere al parcheggio interrato era caduta rovinosamente a terra in ragione della presenza di acqua piovana sul pavimento del pagina 2 di 14 parcheggio, sbattendo il braccio destro contro la profilatura in metallo della parete della rampa;
- che il pavimento del parcheggio interrato era “in cemento lisciato” e privo di “pendenze necessarie al deflusso delle acque” o comunque di “scanalature e/o accorgimenti finalizzati a garantire la sicurezza dei pedoni” (ricorso, pag. 2);
- che, quel giorno, “pur piovendo già da tempo”, non era stata apposta “alcuna segnaletica atta ad evidenziare la presenza di acqua stagnante sul pavimento e/o la scivolosità del pavimento stesso (per la pioggia” (ricorso, pag. 2);
- che la (che nel frangente indossava scarpe sportive “con suola bassa di gomma”: ricorso, pag. Pt_1
2) non aveva mai utilizzato, prima di allora, la rampa – della quale ella si era servita quel giorno avendo visto altre signore fare altrettanto ed in ogni caso avendo verificato per il tramite della segnaletica presente che l'accesso pedonale alla rampa medesima era autorizzato (doc. 4);
- che la caduta aveva provocato a carico della la frattura del collo omerale destro e, così, un Pt_1
periodo di invalidità temporanea e postumi permanenti, che ella aveva fatto indagare al medico legale dr. (doc. 11); Per_1
- che, richiesto invano in via stragiudiziale il risarcimento del danno patito, la aveva promosso Pt_1
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. innanzi a questo Tribunale;
- che il procedimento (iscritto al n. R.G. 6131/2021 e nel quale si era ritualmente costituita) si CP era concluso con il deposito della relazione peritale del CTU nominato dr.ssa (d'ora in Persona_2
avanti, anche solo la Relazione Peritale: doc. 17);
- che all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. il Legale della con messaggio pec del Pt_1
10.06.2022 aveva reiterato nei confronti del Legale di la richiesta di risarcimento del danno CP
(doc. 18), senza ottenere positivo riscontro.
1.2. Tanto premesso, la ricorrente invocava l'art. 2051 c.c. (o, in via gradata, l'art. 2043 c.c.) e concludeva chiedendo la condanna di al risarcimento del danno, che ella quantificava come CP segue: € 26.676,76, quanto al danno non patrimoniale da lesione temporanea e permanente della integrità psico-fisica, con “appesantimento del punto nella misura del 15%”; € 1.012,19 per spese mediche;
€ 360,00, quanto al costo della perizia redatta dal dr. in via stragiudiziale;
€ Per_1
1.586,00 per spese di consulenza e di assistenza tecnica nel procedimento ex art. 696 c.p.c.; € 2.931,31 per spese di assistenza legale nel procedimento medesimo;
€ 24,31, per visure (ricorso, pag. 13).
2. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 27.06.2023 veniva dichiarata la sua CP
pagina 3 di 14 contumacia.
3. Disposto il mutamento del rito, con passaggio dal rito sommario al rito ordinario di cognizione, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. con ordinanza del 08.07.2024, acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 6131/2021, veniva in parte ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attrice, che veniva assunta nel corso della successiva udienza del 24.09.2024.
3.1. Terminata l'assunzione della prova, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3.2. Si è dunque tenuta in data odierna l'udienza di discussione, nel corso della quale l'attrice ha rassegnato le conclusioni che qui si trascrivono: “In via principale: 1) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. in capo alla resistente società (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano, Galleria Buenos Aires n. 8/12, P.IVA_1
per il verificarsi del sinistro per cui è causa e per i danni tutti subiti dalla sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, condannarsi la stessa società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a risarcire alla ricorrente sig.ra tutti i danni dalla stessa subiti ed accertati in Parte_1
sede di ATP radicato innanzi il Tribunale di Vicenza – RG. 6131/2021, quantificati nella misura di €
32.669,76, derivati e/o connessi e/o collegati al sinistro per cui è causa, comprensivi delle spese di visura di cui al presente giudizio (cfr. doc.32 e 33) oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio (se ne chiede sin d'ora la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la funzione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018 e successive modifiche), oltre ad IVA e CPA come per legge, e rifusione delle competenze e anticipazioni del procedimento per ATP radicato innanzi il Tribunale di Vicenza, R.G. 6131/2021 (€ 2.931,31), con distrazione ex art. 93, I° comma c.p.c.; e con vittoria di competenze legali maturate per l'avvio della procedura di negoziazione assistita secondo D.M. n. 147 del 13/08/2022 con distrazione ex art. 93, I° comma c.p.c.; 3) Con condanna della resistente società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura equitativa che verrà individuata dall'Ill.mo Giudice, in favore della sig.ra per le ragioni più diffusamente esposte Pt_1
pagina 4 di 14 nella narrativa del presente atto. In via subordinata: 1) Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ravvisare la sussistenza della responsabilità della resistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva ex art. 2043 c.c. in capo alla resistente società (C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t. con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Milano, Galleria Buenos Aires n. 8/12 per il verificarsi del sinistro per cui è causa e per i danni tutti subiti dalla sig.ra e, per l'effetto, condannarsi la stessa società in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire alla ricorrente sig.ra tutti i Parte_1
danni dalla stessa subiti ed accertati in sede di ATP radicato innanzi il Tribunale di Vicenza – RG.
6131/2021, quantificati nella misura di € € 32.669,76, derivati e/o connessi e/o collegati al sinistro per cui è causa, e rifusione delle spese di visura di cui al presente giudizio (cfr. doc.32 e 33) oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio (se ne chiede sin d'ora la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista
“quando gli atti depositati con modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la funzione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal
D.M. n. 37/2018 e successive modifiche), oltre ad IVA e CPA come per legge, e rifusione delle competenze e anticipazioni del procedimento per ATP radicato innanzi il Tribunale di Vicenza, R.G.
6131/2021 (€ 2.931,31), con distrazione ex art. 93, I° comma c.p.c.; e con vittoria di competenze legali maturate per l'avvio della procedura di negoziazione assistita secondo D.M. n. 147 del 13/08/2022 con distrazione ex art. 93, I° comma c.p.c.; 2) Con condanna della resistente, società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura equitativa che verrà individuata dall'Ill.mo Giudice, in favore della sig.ra per le ragioni più Pt_1 diffusamente esposte nella narrativa del presente atto”, al contempo riproponendo le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
* * *
4. ha promosso il giudizio in scrutinio per ottenere il risarcimento dei danni che Parte_1
assume di aver risentito in ragione del sinistro descritto in premesse.
La sua domanda va certamente ricondotta entro la cornice dell'art. 2051 c.c.
4.1. Va allora qui innanzitutto rammentato che il colui il quale agisce per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. “è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e
pagina 5 di 14 del suo rapporto di causalità con la res in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode” (Cass. civ. n.
6651/2020) – spettando per contro al custode l'allegazione e la prova del caso fortuito: l'allegazione e la prova, cioè, del fatto che l'evento dannoso si è verificato in ragione di un fattore causale esterno alla res, idoneo ad interrompere il nesso di derivazione causale tra la cosa e l'evento dannoso e, dunque, a degradare la res medesima da causa dell'evento dannoso a mera occasione della sua verificazione
(Cass. civ n. 11611/2014).
Altrettanto pacificamente, il caso fortuito, che a norma dell'art. 2051 c.c. può limitare e financo escludere la responsabilità del custode, interrompendo il nesso di causa tra la cosa e il danno, “può essere rappresentato: (a) dall'evento imprevisto ed imprevedibile, cui resisti non potest;
(b) dal fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo); (c) dalla colpa della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale)” (Cass. civ. n. 9355/2017).
A norma dell'art. 2051 c.c., dunque, colui il quale lamenta di aver subito un danno cagionato da una cosa posta nella custodia di terzi è tenuto ad allegare e provare l'evento dannoso e la sua derivazione causale dalla res. E il custode, da par sua, per andare esente da responsabilità è tenuto ad allegare e provare la sussistenza del caso fortuito.
5. Ebbene, secondo la prospettazione attorea il sinistro che ci occupa è avvenuto in data
23.09.2019 nel parcheggio interrato del complesso commerciale sito in Vicenza, alla Strada delle
Cattane e ivi, in particolare, nell'area del parcheggio posta appena dopo la fine della corsia pedonale della rampa che consente per l'appunto l'acceso al parcheggio interrato.
La corsia pedonale è ben raffigurata nelle fotografie di cui al doc. 2 attoreo, si trova all'angolo tra via OP e via Fermi (ancora doc. 2 attoreo) e consente come detto l'accesso al parcheggio interrato del complesso commerciale, censito al Foglio 45 del Catasto Fabbricati con il mappale n.
1337, sub. 16 (doc. 3 bis attrice).
Nella contumacia della convenuta, l'attrice ha assolto all'onere di allegare e provare la titolarità passiva, in capo a del rapporto giuridico per cui è causa. CP
5.1. E' stato innanzitutto provato che all'epoca di verificazione del sinistro era CP
comproprietaria del parcheggio di cui al subalterno 16. Risulta in effetti per tabulas:
- che per atto del 2003 (poi rettificato nel 2013) il parcheggio è divenuto di proprietà di
[...]
(avente causa da ), quanto alla quota di 12,23/100 (docc. 1A, Controparte_2 Controparte_3
pagina 6 di 14 1B e 2C depositati dall'attrice in data 13.10.2023);
- che per atto del 14.09.2018 la quota di 7/5000 del fondo è pervenuta in capo a Controparte_4
, avente causa da (doc. 2 depositato dalla ricorrente in data
[...] Controparte_2
12.09.2023);
- che per atto del 06.02.2020 la predetta quota è transitata in capo a (doc. 5 Controparte_5 depositato dall'attrice in data 13.10.2023).
5.2. Ciò detto (e posto che non era certo onere dell'attrice ricostruire le complesse vicende che hanno riguardato nel corso del tempo il centro commerciale), risulta parimenti:
- che dopo la verificazione del sinistro e a fronte della richiesta di risarcimento presentata dall'attrice già nell'ottobre del 2019 (doc. 8 attrice), sua figlia ha cercato di reperire informazioni Persona_3
sullo stato della pratica di risarcimento della madre e, a tal fine, si è dapprima rivolta al “personale del supermercato” e, poi, al “Direttore del supermercato”, che le ha fornito “i riferimenti di Pt_2
e - con i quali ella si è interfacciata da lì in avanti (così
[...] CP_6 Persona_3 escussa quale teste nel corso dell'udienza del 24.09.2024);
- che alla richiesta di informazioni inoltrata da via mail in data 25.09.2020 a Persona_3 CP_6
(all'indirizzo mail ) ha risposto in data 28.09.2020 con
[...] Email_1 Parte_2 un messaggio mail (inoltrato dall'indirizzo e spedito per conoscenza anche al Email_2
dal seguente tenore: “Buongiorno, per informazioni relative al sinistro può contattare CP_6 direttamente la ns assicurazione: ” (doc. 9 Per_4 Controparte_7
attrice);
- che la richiesta di informazioni conseguentemente inoltrata da in data 28.09.2020 è Persona_3 stata riscontrata in data 29.09.2020 da , il quale ha fornito alla i riferimenti “del Per_4 Per_3 liquidatore che ha in gestione la posizione”: di (doc. 9 attrice); Testimone_1 Controparte_8
- che successivamente ha curato la pratica, interfacciandosi con e a tal Testimone_1 Persona_3
fine inoltrandole (tra gli altri) il messaggio mail per così dire di aggiornamento del 02.11.2020, inviato per conoscenza anche a , e (doc. 9 attrice); CP_6 Parte_2 Per_4
- che, costituendosi nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dall'attrice nei suoi confronti, ha contestato solo genericamente le deduzioni della non contestando, segnatamente, la CP Pt_1
sussistenza di un rapporto di custodia con la res e, anzi, rilevando nelle premesse della comparsa di costituzione che la aveva agito lamentando “di avere subito danni a seguito di un infortunio Pt_1
pagina 7 di 14 occorsole nel percorrere la rampa di accesso al parcheggio nel complesso immobiliare commerciale
Auchan gestito da (comparsa, pag. 1: doc. 3 ter); Controparte_1
- che all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e a fronte della richiesta di risarcimento del danno inoltrata dal Legale della il Legale di con messaggio pec del 10.06.2022 ha rigettato la Pt_1 CP richiesta, segnalando l'assenza di prova circa le “cause dell'infortunio lamentato” e la “responsabilità” della sua “mandante” (doc. 29 attrice);
- che le ulteriori (e attuali, in tesi) comproprietarie del fondo per cui è causa ( Controparte_9
già e RG tali individuate dall'attrice all'esito degli
[...] CP0 CP1
approfondimenti di cui alla memoria depositata in data 13.10.2023, sopra già menzionata1), pur raggiunte dalla proposta di stipula di una convenzione di negoziazione assistita inoltrata dall'attrice in data 29.09.2023 (doc. 10 attrice, depositato in data 13.10.2023), alla stessa non hanno dato alcun riscontro;
- che in una brochure informativa che risulta risalire al novembre 2019 (doc. 31 attrice) ha CP reclamizzato se stessa quale “specialista dei Centri Commerciali e Retail Park in Italia”, indicando tra i “propri centri” in quello che qui ci occupa, cioè a dire il “Centro Commerciale Auchan Vicenza” CP_2 comprensivo di un ipermercato, di 11 negozi e di “1194 posti auto” (doc. 31, pagg. 96/99).
5.3. Tirando le fila di tutto quanto visto sin qui, poiché è comproprietaria del fondo in CP
cui si è verificato il sinistro;
poiché essa al momento della verificazione del sinistro aveva in gestione il
Centro Commerciale Auchan ove il sinistro si è verificato;
poiché essa ha effettivamente assunto la gestione del sinistro in via stragiudiziale, appena dopo la sua verificazione, senza negare che il sinistro medesimo fosse (astrattamente) riconducibile alla sua responsabilità; poiché essa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e all'esito di esso non ha negato il rapporto di custodia con la res; poiché nessuna delle risultanze di causa consente di negare la sussistenza del rapporto di custodia in capo a CP
come desumibile dalle circostanze ora passate in rassegna (rispetto alle quali, nella contumacia della convenuta, non v'è stata offerta di prova contraria); poiché, infine, nessuna delle risultanze di causa consente di ritenere che custode alle res al momento della verificazione del sinistro e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. fosse un altro dei suoi comproprietari (ed irrilevante essendo, a tal proposito,
l'atteggiarsi dei rapporti assicurativi eventualmente, e reciprocamente, intrattenuti dai comproprietari medesimi, inconferenti quanto alla individuazione del custode ex art. 2051 c.c.2): per tutte queste ragioni, il rapporto di custodia tra e la res che ci occupa va ritenuto sussistente. CP
*
6. La verificazione del sinistro descritto nell'atto introduttivo ha trovato conferma in corso di causa.
6.1. La teste escussa nel corso dell'udienza del 24.09.2024, ha infatti dichiarato: Tes_2
- che la mattina del 23.09.2019 intorno alle ore 11,30, lei stessa si è recata a piedi nel parcheggio interrato del complesso commerciale in compagnia di un'amica, percorrendo la corsia pedonale della rampa di accesso posta all'angolo tra via OP e via Fermi;
- che sulla rampa, alle sue spalle, si trovava anche la quale, prima di immettersi sulla Parte_1 rampa, le aveva chiesto “se si potesse passare a piedi da lì”;
- che nel frangente stava piovendo;
che la griglia metallica posta alla fine della rampa di accesso (docc.
2 e 4 bis attrice) “era bagnata”, poiché “non” era “totalmente coperta dal solaio dell'interrato”; che la
“pavimentazione dell'interrato posta appena dopo la grata” era “liscia” e “bagnata”; che non v'erano cartelli atti a segnalare la possibile presenza di acqua sulla pavimentazione, con conseguente rischio di scivolamento;
- che all'improvviso ella ha sentito “un urlo e il tonfo di una caduta” e, girandosi, ha “visto la signora per terra, appena dopo la grata. La signora in particolare, si trovava a terra, nello Pt_1 Pt_1 spazio posto tra la grata e l'inizio del cordolo che si vede nella quarta fotografia di cui al doc. 4 bis.
Praticamente, cadendo sulla grata è caduta in avanti e per fortuna non ha picchiato la testa sul cordolo” - a tal riguardo precisando che al momento della verificazione della caduta lei si trovava “già dentro l'interrato, nella zona posta alla destra del cordolo”, a soli pochi metri di distanza dalla Pt_1
6.2. Gli esiti dell'attività istruttoria condotta in corso di causa confermano dunque che l'attrice il
23.09.2019, intorno alle ore 11,30, mentre pioveva, dopo aver percorso a piedi la corsia pedonale della rampa di accesso al parcheggio interrato del complesso commerciale sito in Vicenza alla Strada delle
Co 2 Il fatto che nella mail inoltrata al Legale dell'attrice in data 21.05.2021 abbia negato la corresponsione dell'indennizzo indicando quale propria assicurata RG NL SG SP (doc. 14 attrice) non basta dunque a fare di RG NL SG SP (società che, a differenza di non gestisce centri commerciali) il custode della res per cui CP è qui causa. pagina 9 di 14 Cattane, posta all'angolo tra via OP e via Fermi, appena giunta nel parcheggio interrato e, ivi, nei pressi della grata metallica posta alla base della rampa di accesso è caduta a terra scivolando sulla pavimentazione liscia del parcheggio, che nel frangente era bagnata in ragione della presenza di acqua piovana e non era presidiata da alcun cartello atto a segnalare la possibile presenza di acqua ed il conseguente rischio di scivolamento.
6.3. L'attrice ha dunque assolto agli oneri assertivi ed asseverativi che l'art. 2051 c.c. pone a suo carico, cioè a dire all'onere di allegare e provare la verificazione di un sinistro (la sua caduta) originatosi nell'ambito della sua interazione con la res posta nella custodia della convenuta (il parcheggio interrato del complesso commerciale), in uno scenario in cui dalla res oggettivamente promanava un rischio (il rischio dello scivolamento, determinato dalla presenza di acqua piovana su pavimentazione liscia e priva di scanalature).
Ciò detto, l'esimente del caso fortuito, come sopra declinata, non è stata per contro né allegata, né provata dalla convenuta che, come detto, è rimasta contumace.
A norma dell'art. 2051 c.c. va dunque dichiarata responsabile dei danni che CP [...]
ha risentito in conseguenza del sinistro per cui è causa. Pt_1
*
7. Venendo, dunque, alla verifica dei danni esposti dall'attrice e principiando dal danno non patrimoniale, la dr.ssa nominata CTU nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto Per_2
al n. R.G. 6131/2021, ha accertato che in conseguenza del sinistro per cui è causa ha Parte_1
riportato un trauma cranico contusivo e un trauma all'anca e alla spalla destra;
che a suo carico è stata dunque diagnosticata una “frattura spiroide del tratto prossimale dell'omero destro” (Relazione
Peritale, pag. 7); che tanto ha originato un periodo di invalidità temporanea di complessivi giorni 120
(45 giorni al 75%; 40 giorni al 50%; 35 giorni al 75%) e una compromissione permanente dell'integrità psico-fisica “valutabile nella misura complessiva del 9,5%” (Relazione Peritale, pag. 9).
Si tratta di conclusioni dalle quali questo Giudice non ha ragione di discostarsi, siccome frutto di una indagine approfondita, congruamente motivate e non oggetto di contestazione.
7.1. Facendo allora applicazione delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica elaborate dal Tribunale di Milano e vigenti alla data attuale, che per giurisprudenza ormai consolidata “rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c.” ed il cui pagina 10 di 14 utilizzo, consentendo “la conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza” (Cass. civ. n. 33005/2021), il danno non patrimoniale da compromissione permanente dell'integrità psicofisica subito dall'attrice va quantificato3 in € 19.310,50 in moneta attuale, di cui:
- € 15.381,50 relativi al danno biologico dinamico relazionale;
- € 3.929,00 relativi al danno da sofferenza soggettiva (danno, questo, da ritenersi integrato nel caso di specie, nel quale il sinistro ha determinato una sofferenza di livello medio-elevato nei primi 45 giorni di malattia e una sofferenza di grado medio anche a postumi stabilizzati: Relazione Peritale, pag. 9).
7.2. Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, esso va quantificato in €
7.187,50 sempre in moneta attuale: importo che si ottiene quantificando il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in € 115,00 e, dunque, nell'importo medio liquidabile a norma delle Tabelle milanesi, che risulta congruo avendo riguardo al fatto che non è stata allegato, né provato, dall'attrice che il periodo di malattia sia stato connotato da una penosità peculiare o particolarmente severa.
7.3. L'attrice ha chiesto la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale,
e ciò “alla luce del peggioramento della vita quotidiana subito … in esito al sinistro per cui è causa”
(memoria conclusiva, pagg. 19/20).
La domanda non merita accoglimento.
Costituisce in effetti consolidato approdo interpretativo il principio per il quale la misura
“standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato)”, giacché, per contro, “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (così, tra le molte, Cass. civ. n. 10983/2023).
Ebbene, l'attrice non ha nemmeno allegato che si sarebbero prodotte nel caso di specie quelle conseguente anomali o peculiari cui allude la giurisprudenza, essendosi limitata a dedurre che, a postumi stabilizzati, sarebbero residuati a suo carico “dolore, difficoltà nei movimenti, nel dormire e 3 Gli importi che si vanno ad indicare costituiscono la media degli importi liquidabili alla stregua delle Tabelle quanto ad una compromissione permanente di misura pari, rispettivamente, al 9% e al 10%. pagina 11 di 14 nella vita quotidiana” (ricorso introduttivo, pag. 4) – cioè a dire effetti che in maniera del tutto ordinaria discendono dalla tipologia di lesioni che ella ha subito.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., d'altro canto, l'attrice ha formulato sul punto i soli capitoli n. 22, 23 e 24, con i quali ella ha chiesto di provare di sentire dolore al braccio nel corso della notte (capitolo 22) e (per quanto è dato comprendere) di aver dovuto rinunciare alla pratica del tennis, alle passeggiate in montagna e a (non meglio precisati) viaggi e “iniziative culturali” (capitoli 23 e 24): capitoli inammissibili, siccome riferiti a circostanze genericamente dedotte, prive di qualsivoglia oggettivo riscontro (così, in particolare, le circostanza di cui ai capitoli n. 23 e 24) e che non valgono in ogni caso a segnalare una anomala o peculiare incidenza degli esiti delle lesioni sull'esistenza dell'attrice.
7.4. In conclusione, dunque, il danno non patrimoniale da compromissione temporanea e permanente della integrità psico-fisica risentito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa va quantificato in € 26.498,00 in moneta attuale (€ 19.310,50 + € 7.187,50). va dunque condannata a corrispondere a l'importo di € Controparte_12 Parte_1
26.498,00, a titolo di risarcimento del danno predetto.
8. Quanto alle poste di danno patrimoniale, il CTU dr.ssa ha concluso che l'attrice ha Per_2 sostenuto l'esborso di € 1.012,19, per spese mediche congrue e documentate.
8.1. Si tratta di spese che l'attrice ha sostenuto tra il 03.10.2019 ed il 13.01.2021 (doc. 7 attrice).
Sull'importo di € 1.012,19, via via rivalutato dal 13.01.2021 alla data odierna, vanno dunque computati gli interessi legali dal 13.01.2021 alla data odierna.
8.2. Si ottiene così l'importo di € 1.299,28 (espresso in moneta attuale e già comprensivo degli interessi legali computati sino alla data odierna), pari al danno patrimoniale subito dall'attrice per gli esborsi sostenuti per spese mediche. va dunque condannata a corrispondere a l'importo di € Controparte_12 Parte_1
1.299,28, a titolo di risarcimento del danno predetto.
*
9. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
9.1. va dunque condannata a rifondere a le spese di lite che, Controparte_1 Parte_1
in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, quanto a giudizi di valore compreso pagina 12 di 14 tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), vanno liquidate in 622,20 per esborsi (€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per iscrizione a ruolo;
€ 16,20 + € 61,00 per visure e ispezioni catastali e ipotecarie4) ed in € 7.616,00 per compensi5, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Di Iorio Emanuela, dichiaratasi antistataria.
9.2. L'esito del giudizio conduce infine a porre definitivamente a carico di il costo della CP
consulenza tecnica medico legale svolta nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n.
R.G. 6131/2021, nonché gli esborsi sostenuti dall'attrice per assistenza tecnica.
va dunque condannata a corrispondere a : CP Parte_1
- l'importo di € 360,00, pari al corrispettivo versato dall'attrice al dr. per la redazione della Per_1
perizia medico legale (doc. 7, pag. 33);
- l'importo di € 976,00, pari al compenso del CTU dr.ssa (doc. 19; il CTU ha confermato di aver Per_2
ricevuto il pagamento del compenso nell'istanza di liquidazione depositata in data 24.05.2022 nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.);
- l'importo di € 610,00, pari al compenso del CTP dr. per l'assistenza tecnica svolta in favore Per_1 dell'attrice nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 20).
9.3. La domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va infine rigettata, dal momento che il mancato riconoscimento di un risarcimento del danno in via stragiudiziale e la scelta di non costituirsi in giudizio di per sé non valgono a giustificare una simile condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 1455/2023:
1) accerta e dichiara che è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni che Controparte_1
l'attrice ha subito in conseguenza del sinistro occorso in data 23.09.2019 intorno alle ore 11,30 quando ella, dopo aver percorso a piedi la corsia pedonale della rampa di accesso al parcheggio interrato del complesso commerciale sito in Vicenza alla Strada delle Cattane, appena giunta nel parcheggio interrato e, ivi, nei pressi della grata metallica posta alla base della rampa di accesso è caduta a terra scivolando sulla pavimentazione del parcheggio;
2) accerta e dichiara che in conseguenza del sinistro di cui al punto 1) che precede ha Parte_1
subito:
a) un danno non patrimoniale da compromissione temporanea e permanente della integrità psico-fisica quantificato in € 26.498,00;
b) un danno patrimoniale da esborsi per spese mediche quantificato nell'importo di € 1.299,28;
3) condanna a corrispondere a : Controparte_12 Parte_1
a) l'importo di € 26.498,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di cui al punto 2) che precede;
b) l'importo di € 1.299,28 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale di cui al punto 2) che precede;
4) condanna a corrispondere a l'importo di € 360,00; l'importo di € Controparte_1 Parte_1
976,00; l'importo di € 610,00;
5) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in 622,20 per Controparte_1 Parte_1
esborsi ed in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Di Iorio Emanuela, dichiaratasi antistataria.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e allegata al verbale d'udienza.
Vicenza, 18 marzo 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per quanto consta, (poi ) per atto del 2003 (e successivo atto di precisazione del CP0 Controparte_9 2013: docc. 2A e 2B depositati dall'attrice in data 13.10.2023) ha acquistato da la quota dell'87,77% del Controparte_3 fondo che ci occupa, divenendone così comproprietaria in uno a , la quale (essendo Controparte_2 comproprietaria del fondo quanto alla quota del 12,23/100) per atto del 2013 ha conferito la quota del 12,09/100 del fondo in un fondo comune di investimento immobiliare denominato Krypton, gestito da RG NL SG SP (doc. 3 attrice depositato in data 13.10.2023). La quota di 7/5000 del fondo nel 2018 è “transitata” da a Controparte_2 [...]
(aventi invero il medesimo codice fiscale), per il tramite di un atto trascritto nei Registri Immobiliari quale mero CP atto di mutamento di denominazione sociale (doc. 2 depositato in data 12.09.2023). pagina 8 di 14 4 Docc. 22 e 32 attrice. Non merita per contro accoglimento la domanda attorea (memoria conclusiva, pag. 20) di rifusione degli esborsi sostenuti per l'estrazione di visure camerali, trattandosi di spesa solo genericamente documentata per il tramite dei docc. 22 e 33 e comunque superflua ai fini della decisione. 5 Va rigettata la domanda attorea volta alla (separata) liquidazione degli esborsi e dei compensi relativi alla instaurazione e alla trattazione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.: procedimento che l'attrice ha promosso dopo aver ricevuto dalla controparte un diniego di risarcimento del danno invero non motivato da una mera contestazione del quantum della pretesa risarcitoria e che, in effetti, non è valso a comporre la controversia – la cui definizione comportava all'evidenza la verifica e l'accertamento di presupposti non verificabili (né accertabili) in seno ad un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. I compensi come sopra liquidati devono infine intendersi comprensivi della maggiorazione di cui all'art. 4, co. 1 bis del DM n. 55/2014 e di ogni altra attività difensiva svolta in favore dell'attrice, anche in fase di negoziazione, trattandosi di compensi che sono stati liquidati nei valori medi, pur se riferiti ad un giudizio il cui valore risulta di poco superiore al valore minimo dello scaglione di riferimento. pagina 13 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 18 marzo 2025, alle ore 12,33 innanzi alla dr.ssa Elisa Zambelli, sono comparsi: per l'Avv. DI IORIO EMANUELA;
Parte_1
per nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita alla precisazione delle conclusioni e alla discussione.
L'Avv. Di Iorio si richiama alle conclusioni e alle argomentazioni tutte esposte nelle note conclusive datate 25 febbraio 2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e provvede come da provvedimento di seguito esteso, del quale dà lettura in aula alle ore 16,45.
Il Giudice
dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 1455/2023 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI IORIO Parte_1 C.F._1
EMANUELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Borgo Scroffa n. 37
ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza di discussione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio (d'ora in avanti, anche solo . Parte_1 Controparte_1 CP
Il giudizio, promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., veniva iscritto in data 01.03.2023 al n.
R.G. 1455/2023.
1.1. Nel ricorso introduttivo del giudizio veniva dedotto:
- che in data 23.09.2019, intorno alle ore 11,30, dopo essersi immessa a piedi sulla Parte_1 rampa di accesso al parcheggio interrato del complesso commerciale all'epoca ad insegna Auchan sito in Vicenza, alla Strada delle Cattane (rampa munita di corsia pedonale e posta all'angolo tra via
OP e via Fermi: doc. 2 ricorso) e dopo averla percorsa interamente ed in sicurezza (trattandosi di rampa con fondo zigrinato), giunta alla fine della rampa e nell'atto di accedere al parcheggio interrato era caduta rovinosamente a terra in ragione della presenza di acqua piovana sul pavimento del pagina 2 di 14 parcheggio, sbattendo il braccio destro contro la profilatura in metallo della parete della rampa;
- che il pavimento del parcheggio interrato era “in cemento lisciato” e privo di “pendenze necessarie al deflusso delle acque” o comunque di “scanalature e/o accorgimenti finalizzati a garantire la sicurezza dei pedoni” (ricorso, pag. 2);
- che, quel giorno, “pur piovendo già da tempo”, non era stata apposta “alcuna segnaletica atta ad evidenziare la presenza di acqua stagnante sul pavimento e/o la scivolosità del pavimento stesso (per la pioggia” (ricorso, pag. 2);
- che la (che nel frangente indossava scarpe sportive “con suola bassa di gomma”: ricorso, pag. Pt_1
2) non aveva mai utilizzato, prima di allora, la rampa – della quale ella si era servita quel giorno avendo visto altre signore fare altrettanto ed in ogni caso avendo verificato per il tramite della segnaletica presente che l'accesso pedonale alla rampa medesima era autorizzato (doc. 4);
- che la caduta aveva provocato a carico della la frattura del collo omerale destro e, così, un Pt_1
periodo di invalidità temporanea e postumi permanenti, che ella aveva fatto indagare al medico legale dr. (doc. 11); Per_1
- che, richiesto invano in via stragiudiziale il risarcimento del danno patito, la aveva promosso Pt_1
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. innanzi a questo Tribunale;
- che il procedimento (iscritto al n. R.G. 6131/2021 e nel quale si era ritualmente costituita) si CP era concluso con il deposito della relazione peritale del CTU nominato dr.ssa (d'ora in Persona_2
avanti, anche solo la Relazione Peritale: doc. 17);
- che all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. il Legale della con messaggio pec del Pt_1
10.06.2022 aveva reiterato nei confronti del Legale di la richiesta di risarcimento del danno CP
(doc. 18), senza ottenere positivo riscontro.
1.2. Tanto premesso, la ricorrente invocava l'art. 2051 c.c. (o, in via gradata, l'art. 2043 c.c.) e concludeva chiedendo la condanna di al risarcimento del danno, che ella quantificava come CP segue: € 26.676,76, quanto al danno non patrimoniale da lesione temporanea e permanente della integrità psico-fisica, con “appesantimento del punto nella misura del 15%”; € 1.012,19 per spese mediche;
€ 360,00, quanto al costo della perizia redatta dal dr. in via stragiudiziale;
€ Per_1
1.586,00 per spese di consulenza e di assistenza tecnica nel procedimento ex art. 696 c.p.c.; € 2.931,31 per spese di assistenza legale nel procedimento medesimo;
€ 24,31, per visure (ricorso, pag. 13).
2. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 27.06.2023 veniva dichiarata la sua CP
pagina 3 di 14 contumacia.
3. Disposto il mutamento del rito, con passaggio dal rito sommario al rito ordinario di cognizione, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. con ordinanza del 08.07.2024, acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 6131/2021, veniva in parte ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attrice, che veniva assunta nel corso della successiva udienza del 24.09.2024.
3.1. Terminata l'assunzione della prova, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3.2. Si è dunque tenuta in data odierna l'udienza di discussione, nel corso della quale l'attrice ha rassegnato le conclusioni che qui si trascrivono: “In via principale: 1) Accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. in capo alla resistente società (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano, Galleria Buenos Aires n. 8/12, P.IVA_1
per il verificarsi del sinistro per cui è causa e per i danni tutti subiti dalla sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, condannarsi la stessa società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a risarcire alla ricorrente sig.ra tutti i danni dalla stessa subiti ed accertati in Parte_1
sede di ATP radicato innanzi il Tribunale di Vicenza – RG. 6131/2021, quantificati nella misura di €
32.669,76, derivati e/o connessi e/o collegati al sinistro per cui è causa, comprensivi delle spese di visura di cui al presente giudizio (cfr. doc.32 e 33) oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio (se ne chiede sin d'ora la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la funzione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018 e successive modifiche), oltre ad IVA e CPA come per legge, e rifusione delle competenze e anticipazioni del procedimento per ATP radicato innanzi il Tribunale di Vicenza, R.G. 6131/2021 (€ 2.931,31), con distrazione ex art. 93, I° comma c.p.c.; e con vittoria di competenze legali maturate per l'avvio della procedura di negoziazione assistita secondo D.M. n. 147 del 13/08/2022 con distrazione ex art. 93, I° comma c.p.c.; 3) Con condanna della resistente società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura equitativa che verrà individuata dall'Ill.mo Giudice, in favore della sig.ra per le ragioni più diffusamente esposte Pt_1
pagina 4 di 14 nella narrativa del presente atto. In via subordinata: 1) Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ravvisare la sussistenza della responsabilità della resistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva ex art. 2043 c.c. in capo alla resistente società (C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t. con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Milano, Galleria Buenos Aires n. 8/12 per il verificarsi del sinistro per cui è causa e per i danni tutti subiti dalla sig.ra e, per l'effetto, condannarsi la stessa società in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire alla ricorrente sig.ra tutti i Parte_1
danni dalla stessa subiti ed accertati in sede di ATP radicato innanzi il Tribunale di Vicenza – RG.
6131/2021, quantificati nella misura di € € 32.669,76, derivati e/o connessi e/o collegati al sinistro per cui è causa, e rifusione delle spese di visura di cui al presente giudizio (cfr. doc.32 e 33) oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio (se ne chiede sin d'ora la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista
“quando gli atti depositati con modalità telematica sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la funzione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal
D.M. n. 37/2018 e successive modifiche), oltre ad IVA e CPA come per legge, e rifusione delle competenze e anticipazioni del procedimento per ATP radicato innanzi il Tribunale di Vicenza, R.G.
6131/2021 (€ 2.931,31), con distrazione ex art. 93, I° comma c.p.c.; e con vittoria di competenze legali maturate per l'avvio della procedura di negoziazione assistita secondo D.M. n. 147 del 13/08/2022 con distrazione ex art. 93, I° comma c.p.c.; 2) Con condanna della resistente, società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura equitativa che verrà individuata dall'Ill.mo Giudice, in favore della sig.ra per le ragioni più Pt_1 diffusamente esposte nella narrativa del presente atto”, al contempo riproponendo le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
* * *
4. ha promosso il giudizio in scrutinio per ottenere il risarcimento dei danni che Parte_1
assume di aver risentito in ragione del sinistro descritto in premesse.
La sua domanda va certamente ricondotta entro la cornice dell'art. 2051 c.c.
4.1. Va allora qui innanzitutto rammentato che il colui il quale agisce per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. “è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e
pagina 5 di 14 del suo rapporto di causalità con la res in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode” (Cass. civ. n.
6651/2020) – spettando per contro al custode l'allegazione e la prova del caso fortuito: l'allegazione e la prova, cioè, del fatto che l'evento dannoso si è verificato in ragione di un fattore causale esterno alla res, idoneo ad interrompere il nesso di derivazione causale tra la cosa e l'evento dannoso e, dunque, a degradare la res medesima da causa dell'evento dannoso a mera occasione della sua verificazione
(Cass. civ n. 11611/2014).
Altrettanto pacificamente, il caso fortuito, che a norma dell'art. 2051 c.c. può limitare e financo escludere la responsabilità del custode, interrompendo il nesso di causa tra la cosa e il danno, “può essere rappresentato: (a) dall'evento imprevisto ed imprevedibile, cui resisti non potest;
(b) dal fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo); (c) dalla colpa della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale)” (Cass. civ. n. 9355/2017).
A norma dell'art. 2051 c.c., dunque, colui il quale lamenta di aver subito un danno cagionato da una cosa posta nella custodia di terzi è tenuto ad allegare e provare l'evento dannoso e la sua derivazione causale dalla res. E il custode, da par sua, per andare esente da responsabilità è tenuto ad allegare e provare la sussistenza del caso fortuito.
5. Ebbene, secondo la prospettazione attorea il sinistro che ci occupa è avvenuto in data
23.09.2019 nel parcheggio interrato del complesso commerciale sito in Vicenza, alla Strada delle
Cattane e ivi, in particolare, nell'area del parcheggio posta appena dopo la fine della corsia pedonale della rampa che consente per l'appunto l'acceso al parcheggio interrato.
La corsia pedonale è ben raffigurata nelle fotografie di cui al doc. 2 attoreo, si trova all'angolo tra via OP e via Fermi (ancora doc. 2 attoreo) e consente come detto l'accesso al parcheggio interrato del complesso commerciale, censito al Foglio 45 del Catasto Fabbricati con il mappale n.
1337, sub. 16 (doc. 3 bis attrice).
Nella contumacia della convenuta, l'attrice ha assolto all'onere di allegare e provare la titolarità passiva, in capo a del rapporto giuridico per cui è causa. CP
5.1. E' stato innanzitutto provato che all'epoca di verificazione del sinistro era CP
comproprietaria del parcheggio di cui al subalterno 16. Risulta in effetti per tabulas:
- che per atto del 2003 (poi rettificato nel 2013) il parcheggio è divenuto di proprietà di
[...]
(avente causa da ), quanto alla quota di 12,23/100 (docc. 1A, Controparte_2 Controparte_3
pagina 6 di 14 1B e 2C depositati dall'attrice in data 13.10.2023);
- che per atto del 14.09.2018 la quota di 7/5000 del fondo è pervenuta in capo a Controparte_4
, avente causa da (doc. 2 depositato dalla ricorrente in data
[...] Controparte_2
12.09.2023);
- che per atto del 06.02.2020 la predetta quota è transitata in capo a (doc. 5 Controparte_5 depositato dall'attrice in data 13.10.2023).
5.2. Ciò detto (e posto che non era certo onere dell'attrice ricostruire le complesse vicende che hanno riguardato nel corso del tempo il centro commerciale), risulta parimenti:
- che dopo la verificazione del sinistro e a fronte della richiesta di risarcimento presentata dall'attrice già nell'ottobre del 2019 (doc. 8 attrice), sua figlia ha cercato di reperire informazioni Persona_3
sullo stato della pratica di risarcimento della madre e, a tal fine, si è dapprima rivolta al “personale del supermercato” e, poi, al “Direttore del supermercato”, che le ha fornito “i riferimenti di Pt_2
e - con i quali ella si è interfacciata da lì in avanti (così
[...] CP_6 Persona_3 escussa quale teste nel corso dell'udienza del 24.09.2024);
- che alla richiesta di informazioni inoltrata da via mail in data 25.09.2020 a Persona_3 CP_6
(all'indirizzo mail ) ha risposto in data 28.09.2020 con
[...] Email_1 Parte_2 un messaggio mail (inoltrato dall'indirizzo e spedito per conoscenza anche al Email_2
dal seguente tenore: “Buongiorno, per informazioni relative al sinistro può contattare CP_6 direttamente la ns assicurazione: ” (doc. 9 Per_4 Controparte_7
attrice);
- che la richiesta di informazioni conseguentemente inoltrata da in data 28.09.2020 è Persona_3 stata riscontrata in data 29.09.2020 da , il quale ha fornito alla i riferimenti “del Per_4 Per_3 liquidatore che ha in gestione la posizione”: di (doc. 9 attrice); Testimone_1 Controparte_8
- che successivamente ha curato la pratica, interfacciandosi con e a tal Testimone_1 Persona_3
fine inoltrandole (tra gli altri) il messaggio mail per così dire di aggiornamento del 02.11.2020, inviato per conoscenza anche a , e (doc. 9 attrice); CP_6 Parte_2 Per_4
- che, costituendosi nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso dall'attrice nei suoi confronti, ha contestato solo genericamente le deduzioni della non contestando, segnatamente, la CP Pt_1
sussistenza di un rapporto di custodia con la res e, anzi, rilevando nelle premesse della comparsa di costituzione che la aveva agito lamentando “di avere subito danni a seguito di un infortunio Pt_1
pagina 7 di 14 occorsole nel percorrere la rampa di accesso al parcheggio nel complesso immobiliare commerciale
Auchan gestito da (comparsa, pag. 1: doc. 3 ter); Controparte_1
- che all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e a fronte della richiesta di risarcimento del danno inoltrata dal Legale della il Legale di con messaggio pec del 10.06.2022 ha rigettato la Pt_1 CP richiesta, segnalando l'assenza di prova circa le “cause dell'infortunio lamentato” e la “responsabilità” della sua “mandante” (doc. 29 attrice);
- che le ulteriori (e attuali, in tesi) comproprietarie del fondo per cui è causa ( Controparte_9
già e RG tali individuate dall'attrice all'esito degli
[...] CP0 CP1
approfondimenti di cui alla memoria depositata in data 13.10.2023, sopra già menzionata1), pur raggiunte dalla proposta di stipula di una convenzione di negoziazione assistita inoltrata dall'attrice in data 29.09.2023 (doc. 10 attrice, depositato in data 13.10.2023), alla stessa non hanno dato alcun riscontro;
- che in una brochure informativa che risulta risalire al novembre 2019 (doc. 31 attrice) ha CP reclamizzato se stessa quale “specialista dei Centri Commerciali e Retail Park in Italia”, indicando tra i “propri centri” in quello che qui ci occupa, cioè a dire il “Centro Commerciale Auchan Vicenza” CP_2 comprensivo di un ipermercato, di 11 negozi e di “1194 posti auto” (doc. 31, pagg. 96/99).
5.3. Tirando le fila di tutto quanto visto sin qui, poiché è comproprietaria del fondo in CP
cui si è verificato il sinistro;
poiché essa al momento della verificazione del sinistro aveva in gestione il
Centro Commerciale Auchan ove il sinistro si è verificato;
poiché essa ha effettivamente assunto la gestione del sinistro in via stragiudiziale, appena dopo la sua verificazione, senza negare che il sinistro medesimo fosse (astrattamente) riconducibile alla sua responsabilità; poiché essa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e all'esito di esso non ha negato il rapporto di custodia con la res; poiché nessuna delle risultanze di causa consente di negare la sussistenza del rapporto di custodia in capo a CP
come desumibile dalle circostanze ora passate in rassegna (rispetto alle quali, nella contumacia della convenuta, non v'è stata offerta di prova contraria); poiché, infine, nessuna delle risultanze di causa consente di ritenere che custode alle res al momento della verificazione del sinistro e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. fosse un altro dei suoi comproprietari (ed irrilevante essendo, a tal proposito,
l'atteggiarsi dei rapporti assicurativi eventualmente, e reciprocamente, intrattenuti dai comproprietari medesimi, inconferenti quanto alla individuazione del custode ex art. 2051 c.c.2): per tutte queste ragioni, il rapporto di custodia tra e la res che ci occupa va ritenuto sussistente. CP
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6. La verificazione del sinistro descritto nell'atto introduttivo ha trovato conferma in corso di causa.
6.1. La teste escussa nel corso dell'udienza del 24.09.2024, ha infatti dichiarato: Tes_2
- che la mattina del 23.09.2019 intorno alle ore 11,30, lei stessa si è recata a piedi nel parcheggio interrato del complesso commerciale in compagnia di un'amica, percorrendo la corsia pedonale della rampa di accesso posta all'angolo tra via OP e via Fermi;
- che sulla rampa, alle sue spalle, si trovava anche la quale, prima di immettersi sulla Parte_1 rampa, le aveva chiesto “se si potesse passare a piedi da lì”;
- che nel frangente stava piovendo;
che la griglia metallica posta alla fine della rampa di accesso (docc.
2 e 4 bis attrice) “era bagnata”, poiché “non” era “totalmente coperta dal solaio dell'interrato”; che la
“pavimentazione dell'interrato posta appena dopo la grata” era “liscia” e “bagnata”; che non v'erano cartelli atti a segnalare la possibile presenza di acqua sulla pavimentazione, con conseguente rischio di scivolamento;
- che all'improvviso ella ha sentito “un urlo e il tonfo di una caduta” e, girandosi, ha “visto la signora per terra, appena dopo la grata. La signora in particolare, si trovava a terra, nello Pt_1 Pt_1 spazio posto tra la grata e l'inizio del cordolo che si vede nella quarta fotografia di cui al doc. 4 bis.
Praticamente, cadendo sulla grata è caduta in avanti e per fortuna non ha picchiato la testa sul cordolo” - a tal riguardo precisando che al momento della verificazione della caduta lei si trovava “già dentro l'interrato, nella zona posta alla destra del cordolo”, a soli pochi metri di distanza dalla Pt_1
6.2. Gli esiti dell'attività istruttoria condotta in corso di causa confermano dunque che l'attrice il
23.09.2019, intorno alle ore 11,30, mentre pioveva, dopo aver percorso a piedi la corsia pedonale della rampa di accesso al parcheggio interrato del complesso commerciale sito in Vicenza alla Strada delle
Co 2 Il fatto che nella mail inoltrata al Legale dell'attrice in data 21.05.2021 abbia negato la corresponsione dell'indennizzo indicando quale propria assicurata RG NL SG SP (doc. 14 attrice) non basta dunque a fare di RG NL SG SP (società che, a differenza di non gestisce centri commerciali) il custode della res per cui CP è qui causa. pagina 9 di 14 Cattane, posta all'angolo tra via OP e via Fermi, appena giunta nel parcheggio interrato e, ivi, nei pressi della grata metallica posta alla base della rampa di accesso è caduta a terra scivolando sulla pavimentazione liscia del parcheggio, che nel frangente era bagnata in ragione della presenza di acqua piovana e non era presidiata da alcun cartello atto a segnalare la possibile presenza di acqua ed il conseguente rischio di scivolamento.
6.3. L'attrice ha dunque assolto agli oneri assertivi ed asseverativi che l'art. 2051 c.c. pone a suo carico, cioè a dire all'onere di allegare e provare la verificazione di un sinistro (la sua caduta) originatosi nell'ambito della sua interazione con la res posta nella custodia della convenuta (il parcheggio interrato del complesso commerciale), in uno scenario in cui dalla res oggettivamente promanava un rischio (il rischio dello scivolamento, determinato dalla presenza di acqua piovana su pavimentazione liscia e priva di scanalature).
Ciò detto, l'esimente del caso fortuito, come sopra declinata, non è stata per contro né allegata, né provata dalla convenuta che, come detto, è rimasta contumace.
A norma dell'art. 2051 c.c. va dunque dichiarata responsabile dei danni che CP [...]
ha risentito in conseguenza del sinistro per cui è causa. Pt_1
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7. Venendo, dunque, alla verifica dei danni esposti dall'attrice e principiando dal danno non patrimoniale, la dr.ssa nominata CTU nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto Per_2
al n. R.G. 6131/2021, ha accertato che in conseguenza del sinistro per cui è causa ha Parte_1
riportato un trauma cranico contusivo e un trauma all'anca e alla spalla destra;
che a suo carico è stata dunque diagnosticata una “frattura spiroide del tratto prossimale dell'omero destro” (Relazione
Peritale, pag. 7); che tanto ha originato un periodo di invalidità temporanea di complessivi giorni 120
(45 giorni al 75%; 40 giorni al 50%; 35 giorni al 75%) e una compromissione permanente dell'integrità psico-fisica “valutabile nella misura complessiva del 9,5%” (Relazione Peritale, pag. 9).
Si tratta di conclusioni dalle quali questo Giudice non ha ragione di discostarsi, siccome frutto di una indagine approfondita, congruamente motivate e non oggetto di contestazione.
7.1. Facendo allora applicazione delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica elaborate dal Tribunale di Milano e vigenti alla data attuale, che per giurisprudenza ormai consolidata “rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c.” ed il cui pagina 10 di 14 utilizzo, consentendo “la conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza” (Cass. civ. n. 33005/2021), il danno non patrimoniale da compromissione permanente dell'integrità psicofisica subito dall'attrice va quantificato3 in € 19.310,50 in moneta attuale, di cui:
- € 15.381,50 relativi al danno biologico dinamico relazionale;
- € 3.929,00 relativi al danno da sofferenza soggettiva (danno, questo, da ritenersi integrato nel caso di specie, nel quale il sinistro ha determinato una sofferenza di livello medio-elevato nei primi 45 giorni di malattia e una sofferenza di grado medio anche a postumi stabilizzati: Relazione Peritale, pag. 9).
7.2. Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, esso va quantificato in €
7.187,50 sempre in moneta attuale: importo che si ottiene quantificando il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in € 115,00 e, dunque, nell'importo medio liquidabile a norma delle Tabelle milanesi, che risulta congruo avendo riguardo al fatto che non è stata allegato, né provato, dall'attrice che il periodo di malattia sia stato connotato da una penosità peculiare o particolarmente severa.
7.3. L'attrice ha chiesto la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale,
e ciò “alla luce del peggioramento della vita quotidiana subito … in esito al sinistro per cui è causa”
(memoria conclusiva, pagg. 19/20).
La domanda non merita accoglimento.
Costituisce in effetti consolidato approdo interpretativo il principio per il quale la misura
“standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato)”, giacché, per contro, “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (così, tra le molte, Cass. civ. n. 10983/2023).
Ebbene, l'attrice non ha nemmeno allegato che si sarebbero prodotte nel caso di specie quelle conseguente anomali o peculiari cui allude la giurisprudenza, essendosi limitata a dedurre che, a postumi stabilizzati, sarebbero residuati a suo carico “dolore, difficoltà nei movimenti, nel dormire e 3 Gli importi che si vanno ad indicare costituiscono la media degli importi liquidabili alla stregua delle Tabelle quanto ad una compromissione permanente di misura pari, rispettivamente, al 9% e al 10%. pagina 11 di 14 nella vita quotidiana” (ricorso introduttivo, pag. 4) – cioè a dire effetti che in maniera del tutto ordinaria discendono dalla tipologia di lesioni che ella ha subito.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., d'altro canto, l'attrice ha formulato sul punto i soli capitoli n. 22, 23 e 24, con i quali ella ha chiesto di provare di sentire dolore al braccio nel corso della notte (capitolo 22) e (per quanto è dato comprendere) di aver dovuto rinunciare alla pratica del tennis, alle passeggiate in montagna e a (non meglio precisati) viaggi e “iniziative culturali” (capitoli 23 e 24): capitoli inammissibili, siccome riferiti a circostanze genericamente dedotte, prive di qualsivoglia oggettivo riscontro (così, in particolare, le circostanza di cui ai capitoli n. 23 e 24) e che non valgono in ogni caso a segnalare una anomala o peculiare incidenza degli esiti delle lesioni sull'esistenza dell'attrice.
7.4. In conclusione, dunque, il danno non patrimoniale da compromissione temporanea e permanente della integrità psico-fisica risentito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa va quantificato in € 26.498,00 in moneta attuale (€ 19.310,50 + € 7.187,50). va dunque condannata a corrispondere a l'importo di € Controparte_12 Parte_1
26.498,00, a titolo di risarcimento del danno predetto.
8. Quanto alle poste di danno patrimoniale, il CTU dr.ssa ha concluso che l'attrice ha Per_2 sostenuto l'esborso di € 1.012,19, per spese mediche congrue e documentate.
8.1. Si tratta di spese che l'attrice ha sostenuto tra il 03.10.2019 ed il 13.01.2021 (doc. 7 attrice).
Sull'importo di € 1.012,19, via via rivalutato dal 13.01.2021 alla data odierna, vanno dunque computati gli interessi legali dal 13.01.2021 alla data odierna.
8.2. Si ottiene così l'importo di € 1.299,28 (espresso in moneta attuale e già comprensivo degli interessi legali computati sino alla data odierna), pari al danno patrimoniale subito dall'attrice per gli esborsi sostenuti per spese mediche. va dunque condannata a corrispondere a l'importo di € Controparte_12 Parte_1
1.299,28, a titolo di risarcimento del danno predetto.
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9. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
9.1. va dunque condannata a rifondere a le spese di lite che, Controparte_1 Parte_1
in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, quanto a giudizi di valore compreso pagina 12 di 14 tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), vanno liquidate in 622,20 per esborsi (€ 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per iscrizione a ruolo;
€ 16,20 + € 61,00 per visure e ispezioni catastali e ipotecarie4) ed in € 7.616,00 per compensi5, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Di Iorio Emanuela, dichiaratasi antistataria.
9.2. L'esito del giudizio conduce infine a porre definitivamente a carico di il costo della CP
consulenza tecnica medico legale svolta nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n.
R.G. 6131/2021, nonché gli esborsi sostenuti dall'attrice per assistenza tecnica.
va dunque condannata a corrispondere a : CP Parte_1
- l'importo di € 360,00, pari al corrispettivo versato dall'attrice al dr. per la redazione della Per_1
perizia medico legale (doc. 7, pag. 33);
- l'importo di € 976,00, pari al compenso del CTU dr.ssa (doc. 19; il CTU ha confermato di aver Per_2
ricevuto il pagamento del compenso nell'istanza di liquidazione depositata in data 24.05.2022 nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.);
- l'importo di € 610,00, pari al compenso del CTP dr. per l'assistenza tecnica svolta in favore Per_1 dell'attrice nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 20).
9.3. La domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va infine rigettata, dal momento che il mancato riconoscimento di un risarcimento del danno in via stragiudiziale e la scelta di non costituirsi in giudizio di per sé non valgono a giustificare una simile condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 1455/2023:
1) accerta e dichiara che è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni che Controparte_1
l'attrice ha subito in conseguenza del sinistro occorso in data 23.09.2019 intorno alle ore 11,30 quando ella, dopo aver percorso a piedi la corsia pedonale della rampa di accesso al parcheggio interrato del complesso commerciale sito in Vicenza alla Strada delle Cattane, appena giunta nel parcheggio interrato e, ivi, nei pressi della grata metallica posta alla base della rampa di accesso è caduta a terra scivolando sulla pavimentazione del parcheggio;
2) accerta e dichiara che in conseguenza del sinistro di cui al punto 1) che precede ha Parte_1
subito:
a) un danno non patrimoniale da compromissione temporanea e permanente della integrità psico-fisica quantificato in € 26.498,00;
b) un danno patrimoniale da esborsi per spese mediche quantificato nell'importo di € 1.299,28;
3) condanna a corrispondere a : Controparte_12 Parte_1
a) l'importo di € 26.498,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di cui al punto 2) che precede;
b) l'importo di € 1.299,28 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale di cui al punto 2) che precede;
4) condanna a corrispondere a l'importo di € 360,00; l'importo di € Controparte_1 Parte_1
976,00; l'importo di € 610,00;
5) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in 622,20 per Controparte_1 Parte_1
esborsi ed in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Di Iorio Emanuela, dichiaratasi antistataria.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e allegata al verbale d'udienza.
Vicenza, 18 marzo 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per quanto consta, (poi ) per atto del 2003 (e successivo atto di precisazione del CP0 Controparte_9 2013: docc. 2A e 2B depositati dall'attrice in data 13.10.2023) ha acquistato da la quota dell'87,77% del Controparte_3 fondo che ci occupa, divenendone così comproprietaria in uno a , la quale (essendo Controparte_2 comproprietaria del fondo quanto alla quota del 12,23/100) per atto del 2013 ha conferito la quota del 12,09/100 del fondo in un fondo comune di investimento immobiliare denominato Krypton, gestito da RG NL SG SP (doc. 3 attrice depositato in data 13.10.2023). La quota di 7/5000 del fondo nel 2018 è “transitata” da a Controparte_2 [...]
(aventi invero il medesimo codice fiscale), per il tramite di un atto trascritto nei Registri Immobiliari quale mero CP atto di mutamento di denominazione sociale (doc. 2 depositato in data 12.09.2023). pagina 8 di 14 4 Docc. 22 e 32 attrice. Non merita per contro accoglimento la domanda attorea (memoria conclusiva, pag. 20) di rifusione degli esborsi sostenuti per l'estrazione di visure camerali, trattandosi di spesa solo genericamente documentata per il tramite dei docc. 22 e 33 e comunque superflua ai fini della decisione. 5 Va rigettata la domanda attorea volta alla (separata) liquidazione degli esborsi e dei compensi relativi alla instaurazione e alla trattazione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.: procedimento che l'attrice ha promosso dopo aver ricevuto dalla controparte un diniego di risarcimento del danno invero non motivato da una mera contestazione del quantum della pretesa risarcitoria e che, in effetti, non è valso a comporre la controversia – la cui definizione comportava all'evidenza la verifica e l'accertamento di presupposti non verificabili (né accertabili) in seno ad un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. I compensi come sopra liquidati devono infine intendersi comprensivi della maggiorazione di cui all'art. 4, co. 1 bis del DM n. 55/2014 e di ogni altra attività difensiva svolta in favore dell'attrice, anche in fase di negoziazione, trattandosi di compensi che sono stati liquidati nei valori medi, pur se riferiti ad un giudizio il cui valore risulta di poco superiore al valore minimo dello scaglione di riferimento. pagina 13 di 14