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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 09/01/2024, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 549 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
STRICCA FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste, alla via
Donizetti n. 1, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. COZZI CP_1 C.F._2
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gorizia, al corso Verdi
n. 115, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente così concludeva:
“Nel merito come da memoria integrativa dd. 29/09/2021: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto fra le parti in data 04/07/2009 in Gorizia.
- Revocare l'assegno in favore della sig.ra CP_1
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- Disporre che il padre sig. abbia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia alternativamente Pt_1 un fine settimana ogni due, andandola a prendere il venerdi allorquando la preleverà da scuola, alle fine delle lezioni, o presso la madre e quindi indicativamente, in tal caso, alle ore 17.00 e riconsegnandola alla stessa la domenica sera alle ore 20,30 nel periodo invernale ed alle ore 21.30 nel periodo estivo(maggio -ottobre). Il padre, inoltre, avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia durante la settimana dei week end di visita nella giornata di mercoledì dalla fine delle lezioni o comunque dalle 17.00 riportandola a casa dalla madre alle ore 20.30 nel periodo invernale ed alle ore 21.30 nel periodo estivo (maggio - ottobre). Nella settimana nella quale il sig. non osserverà la visita del weekend, potrà tenere con se la Pt_1 figlia nella giornata di mercoledi, dalla fine delle lezioni scolastiche e comunque dalla ore 17.00 fino il giovedì (ed in tale giornata porterà la figlia a scuola) riportandola a casa dalla madre alle ore 20,30 nel periodo invernale ed alle ore 21.30 nel periodo estivo (maggio -ottobre). Perso
- che la figlia inoltre, trascorra con il padre una settimana a dicembre/gennaio che cadrà alternativamente di anno in anno in occasione del Natale o in occasione del Capodanno, mentre le vacanze Pasquali le possa trascorrere un anno con la madre ed un anno con il padre, durante il Perso periodo estivo otrà rimanere con il padre fino ad un periodo massimo di tre settimane anche non continua on analogo diritto anche per la madre, previa comunicazione delle date di entrambi i genitori entro una data da stabilirsi ed il luogo di vacanza;
Disporre, inoltre, che il sig.
, abbia: Pt_1 ibilità di godere del diritto di visita il giorno del compleanno del PA e della festa del PA (con pari diritto per la sig.ra in occasione della festa della mamma), includendo la cena- la CP_1 possibilità di usufruire, uni alla figlia, di un numero di giorni adeguato per poter partecipare a ricorrenze e/o festività da parenti lontani (l'unico zio abita a L'Aquila)
-in caso di impedimento da parte del padre dare la possibilità ai nonni paterni di Perso prelevare/riprendere alla madre o da scuola o di riconsegna da parte della madre. Perso
- la possibilità di alte i fra il padre e la madre nei prelievi di Perso
- di essere avvisato per tempo di eventuali visite mediche di er poter essere presente e, in caso di impedimento, avere una copia del referto medico.
- la possibilità di recuperare previo accordo tra i genitori eventuali giorni di visita non usufruiti per cause non imputabili allo stesso (per lavoro, per malattia, ......) o per impedimento di Per_1
- disporre che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della a con la Pt_1 corresponsione mensile, in favore della sig.ra di un importo non superiore ad euro 300,00 CP_1 mensili, per i motivi di cui in narrativa. Spese straordinarie al 50% fra le parti come da protocollo del Tribunale locale.
- Disporre che, dal quattordicesimo anno in poi, venga disposto il collocamento paritetico a Perso settimane alternate della figlia resso entrambi i genitori con il mantenimento diretto della medesima in ordine alle spese ordinarie di vitto ed alloggio e ripartizione al 50% delle spese ordinarie residue (rendicontate) e straordinarie come da protocollo del Tribunale locale. Solo in stretto subordine, porre a carico del sig. la corresponsione, anche in caso di Pt_1 collocamento paritetico, di un contributo integrati tolo di mantenimento ordinario non superiore ad euro 100,00.
- Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di Gorizia di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con tutti gli adempimenti complementari. Con condanna alle spese di lite in caso di resistenza temeraria
Nonchè in via istruttoria e per scrupolo difensivo come da II memoria 183 dd. 30/01/2022:
Vero che la sig.ra si è sempre dimostrata ostativa all'ampliamento del diritto di visita fra CP_1 padre e figlia?
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Vero che i genitori del sig. sono da supporto allo stesso allorquando questi risulti impedito
Pt_1 Perso per impegni lavorativi o ludici ad assistere la figlia elle giornate di visita?
Vero che in particolare i genitori del sig. ncavano la nipote in tribuna allorquando
Pt_1 assisteva alle partite domenicali di calcio del padre?
Vero che nei weekend di competenza del padre se questi è impegnato nell'allenamento di calcio viene Perso supportato dai genitori che in sua assenza stanno con nella sola giornata del venerdì, per circa un'ora e mezza?
Vero che in ragione della pandemia Covid, allo stato, dal marzo 2020, le partite sono state sospese e Perso pertanto rascorre le visite esclusivamente con il padre?
Vero che i genitori del sig. sono occasionalmente presenti nelle visite fra padre e figlia nei
Pt_1 weekend o durante le ferie estive per salutare la nipote?
Vero che alcuni anni or sono il sig. è stato colto da una gravissima malattia che né ha messo
Pt_1
a rischio la vita? Vero che durante la malattia il sig. è stato assistito prettamente dai genitori ed un tanto ha Pt_1 reso il legame con gli stessi davvero profondo? Vero che il sig. sta seguendo un percorso psicoterapeutico per armonizzare i rapporti con la Pt_1 figlia e con i di lui genitori? Vero che il sig. ha una compagna con la quale ha intrapreso uno stabile rapporto? Pt_1
Vero che la coppia vive separata e solo sporadicamente la compagna del permane presso la Pt_1
Perso residenza dello stesso allorquando on è presente?
Perso
Vero che a conosciuto la co a del padre ed ha un rapporto sereno con la stessa ed i figli della medesima?
Perso
Vero che in varie occasioni la figlia i intrattiene a giocare con il figlio di nove anni della compagna del sig. ? Pt_1
Perso Dica il teste se il s abbia mai avuto modo do trascorrere con la figlia elle vacanze nel Pt_1 periodo Natalizio?
Vero che le modalità di visita tra padre e figlia per i giorni di Natale o Pasqua sono limitati all'orario 10.00 a.m. – 19.00 p.m.?
Perso Dica il teste se il sig. abbia mai potuto recuperare le visite con la figlia laddove Pt_1 impossibilitato ad osserv ragioni di lavoro o malattia?
Perso Dica il teste se i nonni paterni risultano presenti durante le visite fra d il padre?
Perso
Vero che di sovente ichiede di vedere i nonni paterni per salutar
Perso
Vero che a richiesto al padre di poter visitare con la amica i nonni paterni e vedere una Pt_2 fattoria n cinanze della casa degli stessi?
Vero che di sovente le visite infrasettimanali padre-figlia (due pomeriggi alla settimana dalle ore
Perso 17.00 alle ore 19.00/20.00) vengono precluse dagli impegni scolastici eo extra scolastici di
Vero che la sig.ra in caso di impossibilità nel gestire la figlia ricorre all'aiuto della sorella e di CP_1 altri parenti piuttosto che interpellare il sig. ? Pt_1
Perso
Vero che il sig. viene messo a conos lla figlia el luogo ove trascorre le ferie con Pt_1 la sig.ra solo al di lei ritorno? CP_1
Perso
Vero ch a ha dotato i un cellulare senza interpellare il sig. ? CP_1 Pt_1
Vero che le giornate di ferie/permesso della sig.ra come da prospetto allegato coincidono di CP_1 Perso sovente con le giornate in cui eve stare con i secondo le modalità di collocamento, con la conseguenza che il padre perde la possibilità di stare con la figlia? Vero che al sig. viene preclusa la possibilità di recuperare le giornate di visita che non ha Pt_1 Perso trascorso con ella giornata di permesso della madre? Con condanna alle spese di lite”
Parte resistente così concludeva:
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“1. disporre l'affido condiviso di con collocamento presso la madre;
CP_2 Perso 2. disporre che la figlia rascorra con il padre fine settimana alterni dal venerdì alle 17.00 alla Perso domenica alle 19.00. Nelle settimane con weekend rascorrerà con il padre anche il pomeriggio di mercoledì dalle 17.00 alle 19.00, mentre nelle s ne in cui il weekend è di competenza della Perso madre, rascorrerà con il padre due pomeriggi infrasettimanali nelle giornate di mercoledì dalle 17.00 a .00 e di giovedì dalle 17.00 alle 20.00. Durante le vacanze estive la minore rimarrà con il padre per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre. La minore trascorrerà le vacanze nei periodi di Pasqua e Natale come segue: - a Natale, ad anni alterni, il giorno di Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il padre;
- a Pasqua, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di pasquetta con il padre;
3. disporre che i genitori si comunichino reciprocamente i periodi di ferie estive entro il 10 aprile di ogni anno;
4. disporre che l'assegno unico sia richiesto e percepito interamente dalla madre alla stregua dell'assegno familiare che veniva interamente dalla stessa percepito fino all'avvento dell'assegno unico;
5. porre a carico del Signor un assegno a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 Perso figlia di Euro 427,98 mensili, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, importo da rivalu nnualmente ed automaticamente secondo gli indici;
Org_1
6. disporre che le spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche e mediche, gravino su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno con la precisazione che, ove la spese straordinaria sia superiore ad Euro 250,00, dovrà essere previamente concordata tra i genitori. In caso di anticipazione del totale di spesa straordinaria da parte di uno dei genitori, stabilirsi che l'altro genitore provveda al rimborso della sua quota parte del 50% entro 7 giorni dall'invio della documentazione attestante la spesa medesima;
7. disporre a carico del Signor un assegno divorzile a favore della Signora Parte_1 CP_1 di Euro 120,00 mensili, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, importo da
[...] rsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici;
Org_1
8. darsi atto dell'autorizzazione dei coniugi al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la Perso figlia minorenne precisando che eventuali viaggi all'estero della e/o con la minore per svago e/o studio dovranno essere previamente concordati dai genitori indipendentemente dall'importo di spese che esso richieda. Con rifusione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 28.5.2021, parte ricorrente, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 4.7.2009. A sostegno della domanda parte ricorrente CP_1
deduceva che i coniugi si erano separati innanzi al Tribunale di Gorizia e che da allora perdurava lo stato di separazione, senza che gli stessi si fossero mai riconciliati.
Parte ricorrente avanzava poi ulteriori domande accessorie, quali: “- Revocare l'assegno in favore della sig.ra - Disporre che il padre sig. abbia facoltà di vedere e tenere CP_1 Pt_1 con sé la figlia alternativamente un fine settimana ogni due, andandola a prendere il venerdi allorquando la preleverà da scuola, alle fine delle lezioni, o presso la madre e quindi indicativamente, in tal caso, alle ore 17.00 e riconsegnandola alla stessa la domenica sera alle ore
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20,30 nel periodo invernale ed alle ore 21.30 nel periodo estivo (maggio -ottobre). Il padre, inoltre, avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia durante la settimana dei week end di visita nella giornata di mercoledì dalla fine delle lezioni o comunque dalle 17.00 riportandola a casa dalla madre alle ore 20.30 nel periodo invernale ed alle ore 21.30 nel periodo estivo (maggio -ottobre). Nella settimana nella quale il sig. non osserverà la visita del weekend, potrà tenere con se la figlia Pt_1 nella giornata di mercoledi, dalla fine delle lezioni scolastiche e comunque dalla ore 17.00 fino il giovedì (ed in tale giornata porterà la figlia a scuola) riportandola a casa dalla madre alle ore 20,30 Perso nel periodo invernale ed alle ore 21.30 nel periodo estivo (maggio -ottobre). - che la figlia inoltre, trascorra con il padre una settimana a dicembre/gennaio che cadrà alternativamente di anno in anno in occasione del Natale o in occasione del Capodanno, mentre le vacanze Pasquali le possa Perso trascorrere un anno con la madre ed un anno con il padre, durante il periodo estivo otrà rimanere con il padre fino ad un periodo massimo di tre settimane anche non continuative con analogo diritto anche per la madre, previa comunicazione delle date di entrambi i genitori entro una data da stabilirsi ed il luogo di vacanza;
Disporre, inoltre, che il sig. , abbia: - la possibilità di Pt_1 godere del diritto di visita il giorno del compleanno del PA e della festa del PA (con pari diritto per la sig.ra in occasione della festa della mamma), includendo la cena. - la possibilità di CP_1 usufruire, unitamente alla figlia, di un numero di giorni adeguato per poter partecipare a ricorrenze e/o festività da parenti lontani (l'unico zio abita a L'Aquila) -in caso di impedimento da parte del Perso padre dare la possibilità ai nonni paterni di prelevare/riprendere alla madre o da scuola o di riconsegna da parte della madre. - la possibilità di alternarsi fra il padre e la madre nei prelievi di Perso Perso
- di essere avvisato per tempo di eventuali visite mediche di er poter essere presente e, in caso di impedimento, avere una copia del referto medico. la possibilità di recuperare previo accordo tra i genitori eventuali giorni di visita non usufruiti per cause non imputabili allo stesso (per lavoro, per malattia, ......) o per impedimento di Per_1
- disporre che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della figlia con la Pt_1 corresponsione mensile, in favore della sig.ra di un importo non superiore ad euro 300,00 CP_1 mensili, per i motivi di cui in narrativa. Spese straordinarie al 50% fra le parti come da protocollo del Tribunale locale.
- Disporre che, dal quattordicesimo anno in poi, venga disposto il collocamento paritetico a Perso settimane alternate della figlia resso entrambi i genitori con il mantenimento diretto della medesima in ordine alle spese ordinarie di vitto ed alloggio e ripartizione al 50% delle spese ordinarie residue (rendicontate) e straordinarie come da protocollo del Tribunale locale.
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Solo in stretto subordine, porre a carico del sig. la corresponsione, anche in caso di Pt_1 collocamento paritetico, di un contributo integrativo, a titolo di mantenimento ordinario non superiore ad euro 100,00. “
Si costituiva regolarmente che non si opponeva alla declaratoria della CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, tuttavia, opponendosi alla modifica del calendario di visita padre-figlia, sia perchè quello disposto in sede di separazione era stato Perso previsto nell'interesse di e sia perché deduceva che il ricorrente facesse uso di sostanze alcoliche, contestando che durante le visite la minore fosse sempre con i nonni. Si opponeva, altresì, alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento.
Chiedeva, inoltre, la condanna del al pagamento dell'assegno divorzile nella Pt_1
misura di euro 120,00, in considerazione del fatto che la stessa percepisse un guadagno inferiore a quello della separazione, di essere gravata del pagamento della rata mensile del mutuo della casa pari ad euro 500,00, al contrario di parte ricorrente, nonché deducendo la circostanza che l'assegno di mantenimento in suo favore era stato disposto al fine di compensare il fatto che il avesse venduto in pendenza di giudizio la casa familiare, Pt_1
impedendone quindi l'assegnazione.
Così concludeva: “ 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 04/07/2009 in Gorizia ordinando all'Ufficiale di Stato CP_1 Parte_1
Civile le necessarie annotazioni;
Perso 2. disporre l'affido condiviso della minore on collocamento della stessa presso la madre;
3.
Perso disporre che la figlia rascorra con il padre fine settimana alterni dal venerdì alle 17.00 alla
Perso domenica alle 19.00. Nelle settimane con weekend trascorrerà altresì con il padre un pomeriggio infrasettimanale, dalle 17.00 alle 19.00, mentre nelle settimane in cui nel weekend sta
Perso con la madre, rascorrerà con il padre due pomeriggi infrasettimanali dalle 17.00 alle 19.00.
Durante le vacanze estive la minore rimarrà col padre per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre. La minore trascorrerà le vacanze nei periodi di Pasqua e Natale come segue: - a Natale, ad anni alterni, il giorno di Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il padre;
- a Pasqua, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre;
4. disporre che i genitori si comunichino reciprocamente i periodi di ferie estive entro il 10 aprile di ogni anno;
5. disporre che gli assegni familiari, come per legge, siano richiesti dalla madre collocataria;
6. disporre che, salvo particolari, urgenti e comprovate esigenze di lavoro e/o di salute, i
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diritti di visita del padre si attuino a casa del padre e con il padre, senza l'indiscriminata presenza dei nonni paterni;
7. porre a carico del Signor un assegno a titolo di contributo al Parte_1
Perso mantenimento della figlia i €. 427,98 mensili, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici;
8. disporre che Org_1 le spese straordinarie, scolastiche, exstrascolastiche e mediche, così come individuate dal “Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati sulle spese straordinarie relative alla prole” in essere presso il tribunale di Gorizia e sottoscritto in data 01/06/2016 gravino su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno con la precisazione che ove le spese straordinarie siano superiori ad Euro 250,00 dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
9. disporre a carico del Signor Pt_1 un assegno divorzile a favore della Signora di €. 120,00 mensili, ovvero del
[...] CP_1 diverso importo ritenuto di giustizia, importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici;
Org_1
10. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e la figlia minore, precisando che eventuali viaggi all'estero con la minore per svago e/o studio dovranno essere previamente concordati indipendentemente dall'importo di spesa che esso richieda.”
All'udienza presidenziale del 2.9.2021, il Presidente f.f., confermava le condizioni stabilite in sede di separazione, precisando che le visite paterne non dovessero includere i nonni e che quest'ultimi potessero avere solo un ruolo di supporto in caso di emergenza.
Disponeva, altresì, che ove il padre avesse organizzato autonomamente il tempo con la figlia, avrebbe potuto esserci un ampliamento nell'interesse primario della minore. A questo punto le parti venivano rimesse dinanzi al Giudice istruttore per l'udienza dell'11.11.2021.
In tale sede venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6. c.p.c..
All'esito del deposito delle predette memorie il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti per il loro libero interrogatorio al fine di tentarne la conciliazione.
All'udienza disposta per tale incombente istruttorio, si riteneva necessario procedere alla Perso comparizione della figlia minore delle parti,
La minore, su accordo delle parti, veniva ascoltata alla presenza del Giudice e della pedagogista dott.ssa Federica Cabas così affermando: “vorrei mantenere gli incontri con il PA come sono stabiliti ora, potrei provare per un paio di mesi a dormire da lui la notte del mercoledì nelle settimane in cui passo il week-end con la mamma;
a differenza del passato il PA sta con me nei giorni in cui è previsto che ci si veda;
fino all'anno scorso mi lasciava spesso dai nonni,
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ora organizziamo assieme delle attività; ora sono molto più serena e mi piace stare con lui, nel passato ci sono però state delle occasioni in cui lui aveva bevuto e le sue reazioni mi spaventavano, ora non accade più; dovessero ripresentarsi queste situazioni io non vorrei stare con mio padre e quando ci sono dei litigi tra di noi vorrei essere libera di non andare da lui almeno qualche giorno finché non ci chiariamo;
mi piacerebbe comunque, se fosse possibile e se i miei genitori riuscissero ad accordarsi, che le giornate per vedere il PA non fossero fissate in modo rigoroso, ma organizzate sulla base della mia volontà e dei miei impegni, unitamente a quelle dei miei genitori.” (cfr verbale di udienza del 13.7.2022).
A seguito dell'ascolto della minore, le parti, nel rispetto della volontà espressa da Perso quest'ultima acconsentivano affinchè ernottasse con il padre la notte del mercoledì nelle settimane in cui trascorreva il week-end con la madre, salvo diversi impegni della minore e/o diversi accordi tra le parti.
Parte ricorrente, a questo punto, chiedeva che fosse pronunciata sentenza parziale sullo status e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sul punto.
Quindi, con sentenza del 14.7.2022 veniva adottata la sentenza non definitiva sullo status e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo recependo, in assenza di elementi ostativi, la volontà della minore di trascorrere con il padre la notte tra il mercoledì e il giovedì nelle settimane in cui il diritto di visita veniva esercitato in tali Perso giorni. A seguito, altresì, della volontà espressa da di sperimentare il nuovo calendario per due mesi, e di essere risentita davanti al Giudice istruttore per riferire la propria volontà, veniva quindi disposta nuovamente la sua audizione. Perso Durante l'udienza del 28.9.2022 veniva ascoltata la minore he così deduceva: “ sono andata dal PA soltanto una notte infrasettimanale perché non riuscivamo ad organizzarne altri pernotti a causa degli impegni di tutti;
la serata è stata “normale” ma al momento non me la sento di passare a casa del PA anche una notte durante la settimana, si sono dei problemi organizzativi, cioè dopo cena devo andare a casa della mamma a piedi-la patente del PA è al momento sospesa- e prendere i vestiti e il materiale scolastico per il giorno dopo e questo anche se sono molto stanca per la scuola e le attività del pomeriggio;
e comunque durante la serata trascorsa assieme io e PA non siamo entrati in sintonia, lui è molto chiuso, non abbiamo parlato, vorrei anche poter decidere liberamente le giornate da passare con il PA e la mamma senza un calendario fisso e senza che i miei genitori me lo impediscano o si arrabbino, non vorrei sentirmi in colpa per decidere di passare del tempo con l'uno o con l'altro; sono anche preoccupata che il PA ricominci a bere, vorrei che
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smettesse; quindi vorrei andare dal PA il–mercoledì dalle 17 alle 19, i fine settimana alternati dal venerdì dalle 17 fino alla domenica alle 19.00 e le settimane in cui non lo vedo nel weekend anche il giovedì dalle 17 sino alle 20.” (cfr verbale del 28.9.2022).
Le parti, alla medesima udienza, acconsentivano volontariamente ad intraprendere un percorso di mediazione.
Tanto premesso, all'udienza del 31.5.2023, le parti rappresentavano la loro partecipazione al predetto percorso, deducendo che lo stesso aveva portato ad un miglioramento della Perso loro comunicazione per la gestione di Rappresentavano che il diritto di visita padre- figlia si stesse svolgendo secondo le modalità stabilite con provvedimento presidenziale ove venivano confermate le condizioni determinate in sede di separazione. Entrambe le parti, quindi, chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni, deducendo che tra le stesse residuavano solo questioni relative agli aspetti economici.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.9.2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta e rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (30+20)
Ciò detto, giova evidenziare che, essendoci già stata la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente decisione avrà ad oggetto unicamente le statuizioni accessorie relative al regime di affidamento, collocamento e Perso articolazione del diritto di visita padre-figlia, al diritto al mantenimento della figlia alla sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile in favore di
CP_1
Sull'affidamento della figlia minorenne e sulla sua collocazione abitativa
Non sono emersi dall'istruttoria elementi contrari alla conferma del regime di affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, tenuto conto anche della concorde richiesta avanzata dalle parti in tal senso.
Pertanto, attesa la preferenza accordata dalla legge all'affidamento condiviso, ritiene il
Tribunale di poter disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, confermando quanto già statuito in sede di ordinanza presidenziale.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno anche su tale punto confermare l'articolazione delle visite così come disposte in sede di separazione, al fine di
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Perso garantire il rispetto della volontà espressa da ll'udienza del 28.9.2022 dedicata alla sua audizione.
Giova evidenziare, altresì, che le stesse parti all'udienza del 31.5.2023, nonostante le conclusioni precisate da parte ricorrente, hanno rappresentato dinanzi al Giudice istruttore che lo svolgimento delle visite stesse avvenendo secondo le condizioni stabilite in sede di separazione, confermate all'udienza presidenziale.
Pertanto, il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia, salvo migliori accordi tra le parti, secondo la regolamentazione prevista in sede di separazione, già confermata con provvedimento presidenziale che qui si riporta, confermando le modalità di prelievo ivi stabilite:
“nelle settimane in cui la figlia non pernotterà presso di lui, il terrà con sé la figlia il Pt_1 mercoledì e il giovedì. Il mercoledì dalle 17:00 alle 19:00 e il giovedì dalle 17:00 alle 20:00. nelle settimane in cui la figlia pernotterà da lui, il padre potrà vederla e tenerla con sé il mercoledì dalle 17:00 alle 19:00.
a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17:00 alle ore 19:00 della domenica “
Ciò detto con riferimento alla regolamentazione delle festività estive, Natalizie e Pasquali il Tribunale ritiene di confermare quanto stabilito in sede di separazione, in considerazione dell'attuale articolazione del calendario.
Occorre prendere posizione sulle diverse richieste avanzate da parte ricorrente in ordine all'articolazione del diritto di visita padre-figlia.
Con riferimento alla richiesta del signor di disciplinare i tempi di visita nei giorni Pt_1 dei compleanni delle parti e della festa del PA e della mamma, di prevedere dei giorni Perso affinchè possa trascorrere il compleanno con i parenti dello stesso, nonché la previsione di regime di recupero delle visite, il Collegio ritiene di nulla dover disporre, ritenendo incompatibile tali dettagliate previsioni con il regime di affido condiviso, anche Perso in considerazione dell'età di Perso Ancora, in ordine alla richiesta che i nonni possano andare a prendere si ritiene che sul punto tale attività possa svolgersi compatibilmente con i desideri della minore.
Va, infine, rigettata la domanda, reiterata in sede di conclusioni da parte ricorrente, di Perso disporre a partire dai 14 anni di l collocamento paritetico a settimane alternate, atteso che le decisioni concernenti il collocamento sono prese in considerazione dell'interesse attuale della minore, non potendo disporsi per il futuro. Non sussistono, inoltre, i
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presupposti per il suo accoglimento configurandosi tale previsione in contrasto sia con il Perso desiderio espresso da ia con le modalità di visita vigenti.
Sul mantenimento richiesto nell'interesse della figlia e sulla contribuzione alle spese straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia.
Pertanto, la madre, convivendo con la figlia minore, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la stessa.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Ebbene, i tempi di permanenza della bambina presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente.
Quanto alla condizione reddituale del ricorrente dalla documentazione depositata emerge che il lavori alla percependo uno stipendio Pt_1 Organizzazione_2
pari a circa 31.000,00 euro lordi annui (730/23, riferito ai redditi dell'anno 2022: euro
31.776,00 annui, 730/22, con riferimento ai redditi del 2021: 32.229,00 annui e 730/2021, con riferimento ai redditi 2020; euro 29.026,00 annui).
Diversamente lavora presso il comune di Savogna d'Isonzo con un contratto CP_1 part-time e dalla documentazione reddituale depositata emerge che la stessa percepisca circa 17.000 euro lordi annui (730/2023, con riferimento ai redditi del 2022: circa euro
17.656,00 lordi e 730/2022, in relazione ai redditi 2021: euro 16.766,00 annui) ed è gravata dal pagamento del mutuo della casa in cui vive con la minore pari a circa euro 500,00.
Alla luce di tali elementi reddituali, nonché della circostanza che il regime delle visite padre-figlia non sia mutato rispetto a quello indicato in sede di separazione, ritiene il
Tribunale congruo fissare in € 430,00 mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico del ricorrente nell'interesse della figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata a entro CP_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie in applicazione del Protocollo in uso al Tribunale di Gorizia.
11 12
Va, infine, dichiarata, inammissibile la domanda avanzata dalla di statuire in ordine CP_1
alla percezione dell'assegno unico, atteso che sul punto trova applicazione quanto legislativamente previsto.
Sulla domanda di assegno divorzile avanzata da parte resistente.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, infatti, che «per quasi trent'anni, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la L. n.
898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio. Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, [la S.C.], con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare l'orientamento in questione, negando il riconoscimento dell'assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente è sfociato nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite [della S.C.], la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del
1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex
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artt. 2 e 29 Cost. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato» (così in motivazione Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: «L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa - un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.» (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021). A ben vedere, quindi,
l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (il principio appare consolidato nel tempo, se solo si considera quanto statuito da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3398 del
13 14
12/02/2013, secondo cui: «La valutazione della debenza dell' assegno divorzile deve essere incentrata su un criterio assistenziale che non soffre limitazioni temporali, in quanto l'obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo ovvero sulla base della considerazione dell'intervallo temporale (nella specie vent'anni) intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.»).
Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale, nonostante la sussistente disparità reddituale tra le parti, che non si rinvengano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In particolare, richiamando quanto sopra rappresentato in ordine alla situazione reddituale delle parti non si configura la componente alimentare dell'assegno, atteso che parte resistente percepisce circa 17.000 euro lordi annui (730/2023 con riferimento ai redditi del 2022 circa euro 17.656,00 lordi e 730/2022 in relazione ai redditi 2021 euro
16.766,00).
Non sussiste, tuttavia, nemmeno la componente compensativa, considerato che parte resistente abbia sempre lavorato anche in costanza di matrimonio, non deducendo sul punto rinunce o perdite di occasioni lavorative durante la vita matrimoniale. Non risulta a tal fine conferente il richiamo alla circostanza che in sede di separazione l'assegno di mantenimento fosse stato riconosciuto per compensare la vendita della casa coniugale da parte ricorrente in pendenza di giudizio.
Ebbene, il riconoscimento dell'assegno divorzile non può discendere automaticamente dalla disparità reddituale delle parti.
Pertanto, dovendosi rammentare che i presupposti dell'assegno divorzile sono ben diversi da quelli di cui all'art 156 comma 1 c.c. In ragione di quanto esposto la domanda della resistente va rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Avuto riguardo alla natura della controversia, con necessità di ricorso al giudice, tenuto conto della soccombenza reciproca, ricorrono ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
14 15
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, in particolare sulle domande accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Perso
• dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne d entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in parte motiva;
• rigetta la domanda avanzata da di disporre il collocamento Parte_1
Perso paritetico a settimane alternate della figlia minorenne al compimento degli anni 14;
• dispone che versi mensilmente a a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento della figlia, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 430,00. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici;
Org_1
• pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle Parte_1
spese straordinarie in applicazione del protocollo in uso al Tribunale di Gorizia;
• dichiara inammissibile la domanda proposta da in ordine all'intera CP_1
percezione dell'assegno unico;
• rigetta la domanda avanzata da di percezione dell'assegno divorzile;
CP_1
• compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Gorizia, 23.11.2023
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 549 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
STRICCA FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste, alla via
Donizetti n. 1, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. COZZI CP_1 C.F._2
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gorizia, al corso Verdi
n. 115, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente così concludeva:
“Nel merito come da memoria integrativa dd. 29/09/2021: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuto fra le parti in data 04/07/2009 in Gorizia.
- Revocare l'assegno in favore della sig.ra CP_1
1 2
- Disporre che il padre sig. abbia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia alternativamente Pt_1 un fine settimana ogni due, andandola a prendere il venerdi allorquando la preleverà da scuola, alle fine delle lezioni, o presso la madre e quindi indicativamente, in tal caso, alle ore 17.00 e riconsegnandola alla stessa la domenica sera alle ore 20,30 nel periodo invernale ed alle ore 21.30 nel periodo estivo(maggio -ottobre). Il padre, inoltre, avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia durante la settimana dei week end di visita nella giornata di mercoledì dalla fine delle lezioni o comunque dalle 17.00 riportandola a casa dalla madre alle ore 20.30 nel periodo invernale ed alle ore 21.30 nel periodo estivo (maggio - ottobre). Nella settimana nella quale il sig. non osserverà la visita del weekend, potrà tenere con se la Pt_1 figlia nella giornata di mercoledi, dalla fine delle lezioni scolastiche e comunque dalla ore 17.00 fino il giovedì (ed in tale giornata porterà la figlia a scuola) riportandola a casa dalla madre alle ore 20,30 nel periodo invernale ed alle ore 21.30 nel periodo estivo (maggio -ottobre). Perso
- che la figlia inoltre, trascorra con il padre una settimana a dicembre/gennaio che cadrà alternativamente di anno in anno in occasione del Natale o in occasione del Capodanno, mentre le vacanze Pasquali le possa trascorrere un anno con la madre ed un anno con il padre, durante il Perso periodo estivo otrà rimanere con il padre fino ad un periodo massimo di tre settimane anche non continua on analogo diritto anche per la madre, previa comunicazione delle date di entrambi i genitori entro una data da stabilirsi ed il luogo di vacanza;
Disporre, inoltre, che il sig.
, abbia: Pt_1 ibilità di godere del diritto di visita il giorno del compleanno del PA e della festa del PA (con pari diritto per la sig.ra in occasione della festa della mamma), includendo la cena- la CP_1 possibilità di usufruire, uni alla figlia, di un numero di giorni adeguato per poter partecipare a ricorrenze e/o festività da parenti lontani (l'unico zio abita a L'Aquila)
-in caso di impedimento da parte del padre dare la possibilità ai nonni paterni di Perso prelevare/riprendere alla madre o da scuola o di riconsegna da parte della madre. Perso
- la possibilità di alte i fra il padre e la madre nei prelievi di Perso
- di essere avvisato per tempo di eventuali visite mediche di er poter essere presente e, in caso di impedimento, avere una copia del referto medico.
- la possibilità di recuperare previo accordo tra i genitori eventuali giorni di visita non usufruiti per cause non imputabili allo stesso (per lavoro, per malattia, ......) o per impedimento di Per_1
- disporre che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della a con la Pt_1 corresponsione mensile, in favore della sig.ra di un importo non superiore ad euro 300,00 CP_1 mensili, per i motivi di cui in narrativa. Spese straordinarie al 50% fra le parti come da protocollo del Tribunale locale.
- Disporre che, dal quattordicesimo anno in poi, venga disposto il collocamento paritetico a Perso settimane alternate della figlia resso entrambi i genitori con il mantenimento diretto della medesima in ordine alle spese ordinarie di vitto ed alloggio e ripartizione al 50% delle spese ordinarie residue (rendicontate) e straordinarie come da protocollo del Tribunale locale. Solo in stretto subordine, porre a carico del sig. la corresponsione, anche in caso di Pt_1 collocamento paritetico, di un contributo integrati tolo di mantenimento ordinario non superiore ad euro 100,00.
- Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di Gorizia di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con tutti gli adempimenti complementari. Con condanna alle spese di lite in caso di resistenza temeraria
Nonchè in via istruttoria e per scrupolo difensivo come da II memoria 183 dd. 30/01/2022:
Vero che la sig.ra si è sempre dimostrata ostativa all'ampliamento del diritto di visita fra CP_1 padre e figlia?
2 3
Vero che i genitori del sig. sono da supporto allo stesso allorquando questi risulti impedito
Pt_1 Perso per impegni lavorativi o ludici ad assistere la figlia elle giornate di visita?
Vero che in particolare i genitori del sig. ncavano la nipote in tribuna allorquando
Pt_1 assisteva alle partite domenicali di calcio del padre?
Vero che nei weekend di competenza del padre se questi è impegnato nell'allenamento di calcio viene Perso supportato dai genitori che in sua assenza stanno con nella sola giornata del venerdì, per circa un'ora e mezza?
Vero che in ragione della pandemia Covid, allo stato, dal marzo 2020, le partite sono state sospese e Perso pertanto rascorre le visite esclusivamente con il padre?
Vero che i genitori del sig. sono occasionalmente presenti nelle visite fra padre e figlia nei
Pt_1 weekend o durante le ferie estive per salutare la nipote?
Vero che alcuni anni or sono il sig. è stato colto da una gravissima malattia che né ha messo
Pt_1
a rischio la vita? Vero che durante la malattia il sig. è stato assistito prettamente dai genitori ed un tanto ha Pt_1 reso il legame con gli stessi davvero profondo? Vero che il sig. sta seguendo un percorso psicoterapeutico per armonizzare i rapporti con la Pt_1 figlia e con i di lui genitori? Vero che il sig. ha una compagna con la quale ha intrapreso uno stabile rapporto? Pt_1
Vero che la coppia vive separata e solo sporadicamente la compagna del permane presso la Pt_1
Perso residenza dello stesso allorquando on è presente?
Perso
Vero che a conosciuto la co a del padre ed ha un rapporto sereno con la stessa ed i figli della medesima?
Perso
Vero che in varie occasioni la figlia i intrattiene a giocare con il figlio di nove anni della compagna del sig. ? Pt_1
Perso Dica il teste se il s abbia mai avuto modo do trascorrere con la figlia elle vacanze nel Pt_1 periodo Natalizio?
Vero che le modalità di visita tra padre e figlia per i giorni di Natale o Pasqua sono limitati all'orario 10.00 a.m. – 19.00 p.m.?
Perso Dica il teste se il sig. abbia mai potuto recuperare le visite con la figlia laddove Pt_1 impossibilitato ad osserv ragioni di lavoro o malattia?
Perso Dica il teste se i nonni paterni risultano presenti durante le visite fra d il padre?
Perso
Vero che di sovente ichiede di vedere i nonni paterni per salutar
Perso
Vero che a richiesto al padre di poter visitare con la amica i nonni paterni e vedere una Pt_2 fattoria n cinanze della casa degli stessi?
Vero che di sovente le visite infrasettimanali padre-figlia (due pomeriggi alla settimana dalle ore
Perso 17.00 alle ore 19.00/20.00) vengono precluse dagli impegni scolastici eo extra scolastici di
Vero che la sig.ra in caso di impossibilità nel gestire la figlia ricorre all'aiuto della sorella e di CP_1 altri parenti piuttosto che interpellare il sig. ? Pt_1
Perso
Vero che il sig. viene messo a conos lla figlia el luogo ove trascorre le ferie con Pt_1 la sig.ra solo al di lei ritorno? CP_1
Perso
Vero ch a ha dotato i un cellulare senza interpellare il sig. ? CP_1 Pt_1
Vero che le giornate di ferie/permesso della sig.ra come da prospetto allegato coincidono di CP_1 Perso sovente con le giornate in cui eve stare con i secondo le modalità di collocamento, con la conseguenza che il padre perde la possibilità di stare con la figlia? Vero che al sig. viene preclusa la possibilità di recuperare le giornate di visita che non ha Pt_1 Perso trascorso con ella giornata di permesso della madre? Con condanna alle spese di lite”
Parte resistente così concludeva:
3 4
“1. disporre l'affido condiviso di con collocamento presso la madre;
CP_2 Perso 2. disporre che la figlia rascorra con il padre fine settimana alterni dal venerdì alle 17.00 alla Perso domenica alle 19.00. Nelle settimane con weekend rascorrerà con il padre anche il pomeriggio di mercoledì dalle 17.00 alle 19.00, mentre nelle s ne in cui il weekend è di competenza della Perso madre, rascorrerà con il padre due pomeriggi infrasettimanali nelle giornate di mercoledì dalle 17.00 a .00 e di giovedì dalle 17.00 alle 20.00. Durante le vacanze estive la minore rimarrà con il padre per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre. La minore trascorrerà le vacanze nei periodi di Pasqua e Natale come segue: - a Natale, ad anni alterni, il giorno di Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il padre;
- a Pasqua, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di pasquetta con il padre;
3. disporre che i genitori si comunichino reciprocamente i periodi di ferie estive entro il 10 aprile di ogni anno;
4. disporre che l'assegno unico sia richiesto e percepito interamente dalla madre alla stregua dell'assegno familiare che veniva interamente dalla stessa percepito fino all'avvento dell'assegno unico;
5. porre a carico del Signor un assegno a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 Perso figlia di Euro 427,98 mensili, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, importo da rivalu nnualmente ed automaticamente secondo gli indici;
Org_1
6. disporre che le spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche e mediche, gravino su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno con la precisazione che, ove la spese straordinaria sia superiore ad Euro 250,00, dovrà essere previamente concordata tra i genitori. In caso di anticipazione del totale di spesa straordinaria da parte di uno dei genitori, stabilirsi che l'altro genitore provveda al rimborso della sua quota parte del 50% entro 7 giorni dall'invio della documentazione attestante la spesa medesima;
7. disporre a carico del Signor un assegno divorzile a favore della Signora Parte_1 CP_1 di Euro 120,00 mensili, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, importo da
[...] rsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici;
Org_1
8. darsi atto dell'autorizzazione dei coniugi al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la Perso figlia minorenne precisando che eventuali viaggi all'estero della e/o con la minore per svago e/o studio dovranno essere previamente concordati dai genitori indipendentemente dall'importo di spese che esso richieda. Con rifusione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 28.5.2021, parte ricorrente, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 4.7.2009. A sostegno della domanda parte ricorrente CP_1
deduceva che i coniugi si erano separati innanzi al Tribunale di Gorizia e che da allora perdurava lo stato di separazione, senza che gli stessi si fossero mai riconciliati.
Parte ricorrente avanzava poi ulteriori domande accessorie, quali: “- Revocare l'assegno in favore della sig.ra - Disporre che il padre sig. abbia facoltà di vedere e tenere CP_1 Pt_1 con sé la figlia alternativamente un fine settimana ogni due, andandola a prendere il venerdi allorquando la preleverà da scuola, alle fine delle lezioni, o presso la madre e quindi indicativamente, in tal caso, alle ore 17.00 e riconsegnandola alla stessa la domenica sera alle ore
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20,30 nel periodo invernale ed alle ore 21.30 nel periodo estivo (maggio -ottobre). Il padre, inoltre, avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia durante la settimana dei week end di visita nella giornata di mercoledì dalla fine delle lezioni o comunque dalle 17.00 riportandola a casa dalla madre alle ore 20.30 nel periodo invernale ed alle ore 21.30 nel periodo estivo (maggio -ottobre). Nella settimana nella quale il sig. non osserverà la visita del weekend, potrà tenere con se la figlia Pt_1 nella giornata di mercoledi, dalla fine delle lezioni scolastiche e comunque dalla ore 17.00 fino il giovedì (ed in tale giornata porterà la figlia a scuola) riportandola a casa dalla madre alle ore 20,30 Perso nel periodo invernale ed alle ore 21.30 nel periodo estivo (maggio -ottobre). - che la figlia inoltre, trascorra con il padre una settimana a dicembre/gennaio che cadrà alternativamente di anno in anno in occasione del Natale o in occasione del Capodanno, mentre le vacanze Pasquali le possa Perso trascorrere un anno con la madre ed un anno con il padre, durante il periodo estivo otrà rimanere con il padre fino ad un periodo massimo di tre settimane anche non continuative con analogo diritto anche per la madre, previa comunicazione delle date di entrambi i genitori entro una data da stabilirsi ed il luogo di vacanza;
Disporre, inoltre, che il sig. , abbia: - la possibilità di Pt_1 godere del diritto di visita il giorno del compleanno del PA e della festa del PA (con pari diritto per la sig.ra in occasione della festa della mamma), includendo la cena. - la possibilità di CP_1 usufruire, unitamente alla figlia, di un numero di giorni adeguato per poter partecipare a ricorrenze e/o festività da parenti lontani (l'unico zio abita a L'Aquila) -in caso di impedimento da parte del Perso padre dare la possibilità ai nonni paterni di prelevare/riprendere alla madre o da scuola o di riconsegna da parte della madre. - la possibilità di alternarsi fra il padre e la madre nei prelievi di Perso Perso
- di essere avvisato per tempo di eventuali visite mediche di er poter essere presente e, in caso di impedimento, avere una copia del referto medico. la possibilità di recuperare previo accordo tra i genitori eventuali giorni di visita non usufruiti per cause non imputabili allo stesso (per lavoro, per malattia, ......) o per impedimento di Per_1
- disporre che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della figlia con la Pt_1 corresponsione mensile, in favore della sig.ra di un importo non superiore ad euro 300,00 CP_1 mensili, per i motivi di cui in narrativa. Spese straordinarie al 50% fra le parti come da protocollo del Tribunale locale.
- Disporre che, dal quattordicesimo anno in poi, venga disposto il collocamento paritetico a Perso settimane alternate della figlia resso entrambi i genitori con il mantenimento diretto della medesima in ordine alle spese ordinarie di vitto ed alloggio e ripartizione al 50% delle spese ordinarie residue (rendicontate) e straordinarie come da protocollo del Tribunale locale.
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Solo in stretto subordine, porre a carico del sig. la corresponsione, anche in caso di Pt_1 collocamento paritetico, di un contributo integrativo, a titolo di mantenimento ordinario non superiore ad euro 100,00. “
Si costituiva regolarmente che non si opponeva alla declaratoria della CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, tuttavia, opponendosi alla modifica del calendario di visita padre-figlia, sia perchè quello disposto in sede di separazione era stato Perso previsto nell'interesse di e sia perché deduceva che il ricorrente facesse uso di sostanze alcoliche, contestando che durante le visite la minore fosse sempre con i nonni. Si opponeva, altresì, alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento.
Chiedeva, inoltre, la condanna del al pagamento dell'assegno divorzile nella Pt_1
misura di euro 120,00, in considerazione del fatto che la stessa percepisse un guadagno inferiore a quello della separazione, di essere gravata del pagamento della rata mensile del mutuo della casa pari ad euro 500,00, al contrario di parte ricorrente, nonché deducendo la circostanza che l'assegno di mantenimento in suo favore era stato disposto al fine di compensare il fatto che il avesse venduto in pendenza di giudizio la casa familiare, Pt_1
impedendone quindi l'assegnazione.
Così concludeva: “ 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 04/07/2009 in Gorizia ordinando all'Ufficiale di Stato CP_1 Parte_1
Civile le necessarie annotazioni;
Perso 2. disporre l'affido condiviso della minore on collocamento della stessa presso la madre;
3.
Perso disporre che la figlia rascorra con il padre fine settimana alterni dal venerdì alle 17.00 alla
Perso domenica alle 19.00. Nelle settimane con weekend trascorrerà altresì con il padre un pomeriggio infrasettimanale, dalle 17.00 alle 19.00, mentre nelle settimane in cui nel weekend sta
Perso con la madre, rascorrerà con il padre due pomeriggi infrasettimanali dalle 17.00 alle 19.00.
Durante le vacanze estive la minore rimarrà col padre per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre. La minore trascorrerà le vacanze nei periodi di Pasqua e Natale come segue: - a Natale, ad anni alterni, il giorno di Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il padre;
- a Pasqua, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre;
4. disporre che i genitori si comunichino reciprocamente i periodi di ferie estive entro il 10 aprile di ogni anno;
5. disporre che gli assegni familiari, come per legge, siano richiesti dalla madre collocataria;
6. disporre che, salvo particolari, urgenti e comprovate esigenze di lavoro e/o di salute, i
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diritti di visita del padre si attuino a casa del padre e con il padre, senza l'indiscriminata presenza dei nonni paterni;
7. porre a carico del Signor un assegno a titolo di contributo al Parte_1
Perso mantenimento della figlia i €. 427,98 mensili, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici;
8. disporre che Org_1 le spese straordinarie, scolastiche, exstrascolastiche e mediche, così come individuate dal “Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati sulle spese straordinarie relative alla prole” in essere presso il tribunale di Gorizia e sottoscritto in data 01/06/2016 gravino su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno con la precisazione che ove le spese straordinarie siano superiori ad Euro 250,00 dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
9. disporre a carico del Signor Pt_1 un assegno divorzile a favore della Signora di €. 120,00 mensili, ovvero del
[...] CP_1 diverso importo ritenuto di giustizia, importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici;
Org_1
10. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e la figlia minore, precisando che eventuali viaggi all'estero con la minore per svago e/o studio dovranno essere previamente concordati indipendentemente dall'importo di spesa che esso richieda.”
All'udienza presidenziale del 2.9.2021, il Presidente f.f., confermava le condizioni stabilite in sede di separazione, precisando che le visite paterne non dovessero includere i nonni e che quest'ultimi potessero avere solo un ruolo di supporto in caso di emergenza.
Disponeva, altresì, che ove il padre avesse organizzato autonomamente il tempo con la figlia, avrebbe potuto esserci un ampliamento nell'interesse primario della minore. A questo punto le parti venivano rimesse dinanzi al Giudice istruttore per l'udienza dell'11.11.2021.
In tale sede venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6. c.p.c..
All'esito del deposito delle predette memorie il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti per il loro libero interrogatorio al fine di tentarne la conciliazione.
All'udienza disposta per tale incombente istruttorio, si riteneva necessario procedere alla Perso comparizione della figlia minore delle parti,
La minore, su accordo delle parti, veniva ascoltata alla presenza del Giudice e della pedagogista dott.ssa Federica Cabas così affermando: “vorrei mantenere gli incontri con il PA come sono stabiliti ora, potrei provare per un paio di mesi a dormire da lui la notte del mercoledì nelle settimane in cui passo il week-end con la mamma;
a differenza del passato il PA sta con me nei giorni in cui è previsto che ci si veda;
fino all'anno scorso mi lasciava spesso dai nonni,
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ora organizziamo assieme delle attività; ora sono molto più serena e mi piace stare con lui, nel passato ci sono però state delle occasioni in cui lui aveva bevuto e le sue reazioni mi spaventavano, ora non accade più; dovessero ripresentarsi queste situazioni io non vorrei stare con mio padre e quando ci sono dei litigi tra di noi vorrei essere libera di non andare da lui almeno qualche giorno finché non ci chiariamo;
mi piacerebbe comunque, se fosse possibile e se i miei genitori riuscissero ad accordarsi, che le giornate per vedere il PA non fossero fissate in modo rigoroso, ma organizzate sulla base della mia volontà e dei miei impegni, unitamente a quelle dei miei genitori.” (cfr verbale di udienza del 13.7.2022).
A seguito dell'ascolto della minore, le parti, nel rispetto della volontà espressa da Perso quest'ultima acconsentivano affinchè ernottasse con il padre la notte del mercoledì nelle settimane in cui trascorreva il week-end con la madre, salvo diversi impegni della minore e/o diversi accordi tra le parti.
Parte ricorrente, a questo punto, chiedeva che fosse pronunciata sentenza parziale sullo status e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sul punto.
Quindi, con sentenza del 14.7.2022 veniva adottata la sentenza non definitiva sullo status e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo recependo, in assenza di elementi ostativi, la volontà della minore di trascorrere con il padre la notte tra il mercoledì e il giovedì nelle settimane in cui il diritto di visita veniva esercitato in tali Perso giorni. A seguito, altresì, della volontà espressa da di sperimentare il nuovo calendario per due mesi, e di essere risentita davanti al Giudice istruttore per riferire la propria volontà, veniva quindi disposta nuovamente la sua audizione. Perso Durante l'udienza del 28.9.2022 veniva ascoltata la minore he così deduceva: “ sono andata dal PA soltanto una notte infrasettimanale perché non riuscivamo ad organizzarne altri pernotti a causa degli impegni di tutti;
la serata è stata “normale” ma al momento non me la sento di passare a casa del PA anche una notte durante la settimana, si sono dei problemi organizzativi, cioè dopo cena devo andare a casa della mamma a piedi-la patente del PA è al momento sospesa- e prendere i vestiti e il materiale scolastico per il giorno dopo e questo anche se sono molto stanca per la scuola e le attività del pomeriggio;
e comunque durante la serata trascorsa assieme io e PA non siamo entrati in sintonia, lui è molto chiuso, non abbiamo parlato, vorrei anche poter decidere liberamente le giornate da passare con il PA e la mamma senza un calendario fisso e senza che i miei genitori me lo impediscano o si arrabbino, non vorrei sentirmi in colpa per decidere di passare del tempo con l'uno o con l'altro; sono anche preoccupata che il PA ricominci a bere, vorrei che
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smettesse; quindi vorrei andare dal PA il–mercoledì dalle 17 alle 19, i fine settimana alternati dal venerdì dalle 17 fino alla domenica alle 19.00 e le settimane in cui non lo vedo nel weekend anche il giovedì dalle 17 sino alle 20.” (cfr verbale del 28.9.2022).
Le parti, alla medesima udienza, acconsentivano volontariamente ad intraprendere un percorso di mediazione.
Tanto premesso, all'udienza del 31.5.2023, le parti rappresentavano la loro partecipazione al predetto percorso, deducendo che lo stesso aveva portato ad un miglioramento della Perso loro comunicazione per la gestione di Rappresentavano che il diritto di visita padre- figlia si stesse svolgendo secondo le modalità stabilite con provvedimento presidenziale ove venivano confermate le condizioni determinate in sede di separazione. Entrambe le parti, quindi, chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni, deducendo che tra le stesse residuavano solo questioni relative agli aspetti economici.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.9.2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta e rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (30+20)
Ciò detto, giova evidenziare che, essendoci già stata la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente decisione avrà ad oggetto unicamente le statuizioni accessorie relative al regime di affidamento, collocamento e Perso articolazione del diritto di visita padre-figlia, al diritto al mantenimento della figlia alla sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile in favore di
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Sull'affidamento della figlia minorenne e sulla sua collocazione abitativa
Non sono emersi dall'istruttoria elementi contrari alla conferma del regime di affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, tenuto conto anche della concorde richiesta avanzata dalle parti in tal senso.
Pertanto, attesa la preferenza accordata dalla legge all'affidamento condiviso, ritiene il
Tribunale di poter disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, confermando quanto già statuito in sede di ordinanza presidenziale.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno anche su tale punto confermare l'articolazione delle visite così come disposte in sede di separazione, al fine di
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Perso garantire il rispetto della volontà espressa da ll'udienza del 28.9.2022 dedicata alla sua audizione.
Giova evidenziare, altresì, che le stesse parti all'udienza del 31.5.2023, nonostante le conclusioni precisate da parte ricorrente, hanno rappresentato dinanzi al Giudice istruttore che lo svolgimento delle visite stesse avvenendo secondo le condizioni stabilite in sede di separazione, confermate all'udienza presidenziale.
Pertanto, il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia, salvo migliori accordi tra le parti, secondo la regolamentazione prevista in sede di separazione, già confermata con provvedimento presidenziale che qui si riporta, confermando le modalità di prelievo ivi stabilite:
“nelle settimane in cui la figlia non pernotterà presso di lui, il terrà con sé la figlia il Pt_1 mercoledì e il giovedì. Il mercoledì dalle 17:00 alle 19:00 e il giovedì dalle 17:00 alle 20:00. nelle settimane in cui la figlia pernotterà da lui, il padre potrà vederla e tenerla con sé il mercoledì dalle 17:00 alle 19:00.
a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17:00 alle ore 19:00 della domenica “
Ciò detto con riferimento alla regolamentazione delle festività estive, Natalizie e Pasquali il Tribunale ritiene di confermare quanto stabilito in sede di separazione, in considerazione dell'attuale articolazione del calendario.
Occorre prendere posizione sulle diverse richieste avanzate da parte ricorrente in ordine all'articolazione del diritto di visita padre-figlia.
Con riferimento alla richiesta del signor di disciplinare i tempi di visita nei giorni Pt_1 dei compleanni delle parti e della festa del PA e della mamma, di prevedere dei giorni Perso affinchè possa trascorrere il compleanno con i parenti dello stesso, nonché la previsione di regime di recupero delle visite, il Collegio ritiene di nulla dover disporre, ritenendo incompatibile tali dettagliate previsioni con il regime di affido condiviso, anche Perso in considerazione dell'età di Perso Ancora, in ordine alla richiesta che i nonni possano andare a prendere si ritiene che sul punto tale attività possa svolgersi compatibilmente con i desideri della minore.
Va, infine, rigettata la domanda, reiterata in sede di conclusioni da parte ricorrente, di Perso disporre a partire dai 14 anni di l collocamento paritetico a settimane alternate, atteso che le decisioni concernenti il collocamento sono prese in considerazione dell'interesse attuale della minore, non potendo disporsi per il futuro. Non sussistono, inoltre, i
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presupposti per il suo accoglimento configurandosi tale previsione in contrasto sia con il Perso desiderio espresso da ia con le modalità di visita vigenti.
Sul mantenimento richiesto nell'interesse della figlia e sulla contribuzione alle spese straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia.
Pertanto, la madre, convivendo con la figlia minore, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la stessa.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Ebbene, i tempi di permanenza della bambina presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente.
Quanto alla condizione reddituale del ricorrente dalla documentazione depositata emerge che il lavori alla percependo uno stipendio Pt_1 Organizzazione_2
pari a circa 31.000,00 euro lordi annui (730/23, riferito ai redditi dell'anno 2022: euro
31.776,00 annui, 730/22, con riferimento ai redditi del 2021: 32.229,00 annui e 730/2021, con riferimento ai redditi 2020; euro 29.026,00 annui).
Diversamente lavora presso il comune di Savogna d'Isonzo con un contratto CP_1 part-time e dalla documentazione reddituale depositata emerge che la stessa percepisca circa 17.000 euro lordi annui (730/2023, con riferimento ai redditi del 2022: circa euro
17.656,00 lordi e 730/2022, in relazione ai redditi 2021: euro 16.766,00 annui) ed è gravata dal pagamento del mutuo della casa in cui vive con la minore pari a circa euro 500,00.
Alla luce di tali elementi reddituali, nonché della circostanza che il regime delle visite padre-figlia non sia mutato rispetto a quello indicato in sede di separazione, ritiene il
Tribunale congruo fissare in € 430,00 mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico del ricorrente nell'interesse della figlia. Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata a entro CP_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie in applicazione del Protocollo in uso al Tribunale di Gorizia.
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Va, infine, dichiarata, inammissibile la domanda avanzata dalla di statuire in ordine CP_1
alla percezione dell'assegno unico, atteso che sul punto trova applicazione quanto legislativamente previsto.
Sulla domanda di assegno divorzile avanzata da parte resistente.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, infatti, che «per quasi trent'anni, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la L. n.
898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio. Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, [la S.C.], con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare l'orientamento in questione, negando il riconoscimento dell'assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente è sfociato nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite [della S.C.], la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del
1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex
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artt. 2 e 29 Cost. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato» (così in motivazione Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: «L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa - un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.» (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021). A ben vedere, quindi,
l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (il principio appare consolidato nel tempo, se solo si considera quanto statuito da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3398 del
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12/02/2013, secondo cui: «La valutazione della debenza dell' assegno divorzile deve essere incentrata su un criterio assistenziale che non soffre limitazioni temporali, in quanto l'obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo ovvero sulla base della considerazione dell'intervallo temporale (nella specie vent'anni) intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.»).
Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale, nonostante la sussistente disparità reddituale tra le parti, che non si rinvengano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In particolare, richiamando quanto sopra rappresentato in ordine alla situazione reddituale delle parti non si configura la componente alimentare dell'assegno, atteso che parte resistente percepisce circa 17.000 euro lordi annui (730/2023 con riferimento ai redditi del 2022 circa euro 17.656,00 lordi e 730/2022 in relazione ai redditi 2021 euro
16.766,00).
Non sussiste, tuttavia, nemmeno la componente compensativa, considerato che parte resistente abbia sempre lavorato anche in costanza di matrimonio, non deducendo sul punto rinunce o perdite di occasioni lavorative durante la vita matrimoniale. Non risulta a tal fine conferente il richiamo alla circostanza che in sede di separazione l'assegno di mantenimento fosse stato riconosciuto per compensare la vendita della casa coniugale da parte ricorrente in pendenza di giudizio.
Ebbene, il riconoscimento dell'assegno divorzile non può discendere automaticamente dalla disparità reddituale delle parti.
Pertanto, dovendosi rammentare che i presupposti dell'assegno divorzile sono ben diversi da quelli di cui all'art 156 comma 1 c.c. In ragione di quanto esposto la domanda della resistente va rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Avuto riguardo alla natura della controversia, con necessità di ricorso al giudice, tenuto conto della soccombenza reciproca, ricorrono ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, in particolare sulle domande accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Perso
• dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne d entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in parte motiva;
• rigetta la domanda avanzata da di disporre il collocamento Parte_1
Perso paritetico a settimane alternate della figlia minorenne al compimento degli anni 14;
• dispone che versi mensilmente a a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento della figlia, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 430,00. Tale somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici;
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• pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle Parte_1
spese straordinarie in applicazione del protocollo in uso al Tribunale di Gorizia;
• dichiara inammissibile la domanda proposta da in ordine all'intera CP_1
percezione dell'assegno unico;
• rigetta la domanda avanzata da di percezione dell'assegno divorzile;
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• compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Gorizia, 23.11.2023
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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