Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2788/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 22.11.2024 da , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to ANGELO CUTONE, e RN MICHELE, rappresentato e difeso dagli avv.ti SALVATORE Per_ SCHIAVO e ROSSELLA AVERSANA, dalla cui unione sono nate (il 01.05.2015) e (il Per_2
16.07.2017), tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Piedimonte Matese (CE) in data 25.05.2013; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (in data 24.05.2022) nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa n. 8965/2022 del 26/05/2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“Affidamento condiviso e casa familiare.
1
i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre. Tale scelta testimonia la volontà di entrambi i genitori di non voler escludere nessuno di essi dalla normale continuazione dei rapporti con le figlie, custodendo il diritto di quest'ultime a mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi, assicurando loro, nonostante la crisi familiare, l'esistenza di una famiglia non più fondata sulla convivenza dei suoi membri, ma sulla capacità dei genitori di continuare a svolgere civilmente il loro ruolo. La casa familiare di Alife, via Valle Forcolina, n. 18 (Catasto dei Fabbricati del
Comune di Alife, Foglio 6, particella 5272, sub. 2, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 9 vani -
Superficie catastale escluse aree scoperte mq 261), perseguendo la finalità di assicurare una stabilità alle minori ed evitare gli effetti negativi di un trasferimento di domicilio, sarà assegnata alla IG
, comprensiva di pertinenze e parti comuni e di tutti gli arredi. Il UA, altresì, si impegna Parte_1
ed obbliga a dotare la casa coniugale assegnata alla di un contare dell'acqua autonomo Parte_1
rispetto alla condotta idrica esistente (pozzo) e facente capo alla di lui madre e precisamente di dotare la casa coniugale di una condotta idrica funzionante entro e non oltre 10 gg dalla sottoscrizione della presente. Il terreno censito in catasto al foglio 6, particella n. 5271, adiacente alla casa coniugale, sarà coltivato e gestito esclusivamente dal sig. UA e la IG e Parte_1
Per_ le piccole e , potranno continuare ad utilizzarlo con le stesse modalità adottate fino ad Per_2
oggi. Resterà nella disponibilità del sig. UA l'immobile al piano terra (Foglio 6, Particella 5272
- Sub 3), adibita sin dalla separazione a suo domicilio.
Diritto di visita e piano genitoriale
Stante la vicinanza delle residenze dei genitori terrà con sé le figlie il lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 ed un fine settimana alterno dal sabato ore 12.00 alla domenica sera ore
21.00 (da settembre al mese di maggio) e dalle ore 10.00 alle ore 22.00 (dal mese giugno al mese di agosto). Eventuali impedimenti e/o imprevisti a trascorrere gli stabiliti periodi con i figli, saranno comunicati, tempestivamente, telefonicamente o a mezzo sms e/o WhatsApp, all'altro coniuge. Sin
d'ora si conviene che le bambine potranno essere prelevate e riaccompagnate dal UA negli orari sopra stabiliti anche presso l'abitazione dei nonni materni. Relativamente alle vacanze natalizie, le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori, a rotazione, a cominciare, per l'anno
2024-2025 dalla madre, i giorni 24, 25 e 26 dicembre, così come, a cominciare dal padre i giorni 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio. Nel rispetto delle medesime modalità, trascorreranno alternativamente con i genitori, a cominciare dalla madre (2025), le vacanze pasquali intese dal giorno di sabato Santo al lunedì in Albis. Per quanto concerne le vacanze estive, trascorreranno
2 inoltre, con ciascun genitore quindici giorni consecutivi nel periodo compreso tra luglio e settembre ed il sig. UA, genitore non collocatario, si impegna a comunicare le relative date entro il 15 aprile di ogni anno al fine di determinare i rispettivi piani ferie da concordare insieme.
Trascorreranno, infine, con il padre il 19 marzo (festa del papà), il 28 ottobre (festa di compleanno Per_ del padre), nonché la festività relativa all'onomastico dello stesso. Allo stesso modo e Per_2
trascorreranno con la madre la giornata dedicata alla festa della mamma, il 4 luglio (festa di compleanno della madre), nonché la festività relativa all'onomastico. Entrambi i genitori si obbligano a tenersi sempre informati sugli spostamenti di lunga durata e ciò mediante tempestivo preavviso anche telefonico e nel caso di lunga permanenza fuori dal loro usuale domicilio quando i figli sono con uno dei due genitori, sempre previo tempestivo preavviso ed accordo dei genitori. I coniugi, in ottemperanza al decreto legislativo 28.12.2013 n.154, ai sensi dell'art. 337 sexies codice civile, si impegnano a comunicare, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio. In caso di impossibilità o impedimento di uno o di entrambi i genitori, essi si autorizzano vicendevolmente a che i figli possano essere accompagnati o ritirati da scuola ovvero da attività extrascolastiche dai nonni materni o paterni ovvero anche da altro familiare con esclusione di persone estranee alla famiglia.
Contributo al mantenimento e spese straordinarie
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti. In ossequio al principio di solidarietà tra i coniugi, sancito dall'articolo 143 codice civile ed all'obbligo di mantenimento dei figli, sancito dall'articolo 147 codice civile, il sig. UA Michele, verserà entro e non oltre il 10 di ogni mese la somma di € 1.000,00, rivalutabile automaticamente ogni anno secondo gli indici Istat con accredito a mezzo bonifico bancario. Entrambi i genitori si impegnano a sostenere il 50% delle spese straordinarie, così come determinate dalle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare. Nello specifico rientrano tra le spese straordinarie quelle stabilite dal protocollo sulle linee guida del CNF che costituiscono parte integrante del presente accordo, purché preventivamente concordate e debitamente documentate dalla madre o dal padre (documento n. 14). Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali
(fatture, ricevute) relative a spese deducibili. L'assegno unico e universale per i figli a carico, per espresso accordo delle parti, continuerà ad essere percepito dalla IG e rappresenterà Parte_1
una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento. Lo stesso varrà per qualsiasi norma finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità o potenziare le misure a sostegno dei
3 figli;
I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documenti validi per l'espatrio da parte delle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza anche con riguardo ai figli minori”.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi delle figlie minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piedimonte Matese (CE) il
25.05.2013 da , nata a [...] il [...], e RN Parte_1
MICHELE, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piedimonte Matese (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 11, parte II, serie A, anno
2013);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 06.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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