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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8536 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. 6632/2023r.g.
Oggi 30/09/2025 innanzi al Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, sono presenti:
- per , l'Avv. Silvia Stanyevic per delega dell'avv.to Daniela Alboreto;
Parte_1
- per l'Avv.Michela Briola per delega dell'Avv. Giorgio Vaiana;
Controparte_1
L'avv.to Stanyevic deduce che pende inannzi al questo Tribuale altro appello rg 25353.24, udienza
2.10.2025 avente ad oggetto medesimo sinistro chiede pertanto disporsi la riunione del giudizio al presente;
per il resto, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di riunione, si riporta a tutti gli scritti difensivi in particolare alle note conclusionali e chiede l'accoglimento del gravame con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'avv.to Briola si riporta a tutti gli scritti difensivi e chiede la decisione della causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, con assorbimento di ogni altra istanza, decide con sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6632 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
avente ad OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto
risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alboreto Daniela, giusta procura in atti, presso lo studio della quale sito in Napoli al corso
Amedeo di Savoia n. 189, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Vaiana Giorgio, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli, Via Riviera di
Chiaia, n. 276, elettivamente domicilia
APPELLATA
E
(c.f. ), CP_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, impugnava la Parte_1
sentenza n. 5202/2022, emessa dal Giudice di Pace di Barra pubblicata in data 23.09.2022 di rigetto della domanda di risarcimento danni al veicolo a seguito di sinistro stradale.
Nel giudizio di primo grado, il deduceva che, in data 7.03.2019 alle ore 9:45 circa, in Pt_1
Napoli, in via Luigi Lanza, mentre era a bordo del motoveicolo Piaggio, tg. X7VFRN, di sua proprietà, veniva investito dal veicolo Daewoo Matiz, tg BX507TP, di proprietà di CP_2
ed assicurato con la il quale, nel ripartire da una posizione di sosta, si immetteva Controparte_1
nel flusso circolatorio senza azionare alcun indicatore di direzione e, non avvedendosi del motoveicolo attoreo, lo collideva, facendolo rovinare al suolo e che per effetto dell'impatto, il motoveicolo Piaggio riportava danni quantificati in €1.000, come da preventivo.
Conveniva in giudizio la nonché al fine di sentirli condannare, in Controparte_1 CP_2
solido, previo accertamento della responsabilità civile del conducente del veicolo e per esso del suo proprietario, al risarcimento dei danni riportati dal motociclo, quantificati in € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, “il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito di € 1032,00”, con condanna della al pagamento delle spese e compensi del giudizio Controparte_1
con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivo gravame l'odierno appellante chiedendone la riforma sulla scorta di un unico articolato motivo a mezzo del quale ha dedotto la carenza di motivazione e la manifesta illogicità dell'impugnata sentenza. Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda sulla scorta della deposizione testimoniale raccolta nel giudizio di primo grado.
2.1. Si è costituita la eccependo l'inammissibilità dell'appello, poiché trattasi di Controparte_1
controversia avente valore non superiore a € 1.100,00 e quindi da considerarsi pronunciata secondo equità; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della pretesa attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso.
Non si è costituita nel presente giudizio , sebbene ritualmente intimata, pertanto ne è CP_2
stata dichiarata la contumacia.
2.2. Acquisito il fascicolo di primo grado, subentrato questo giudice in data 15.09.2025, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, in data odierna, la causa è stata discussa e decisa.
3. Il Tribunale osserva.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Va osservato che nel giudizio di primo grado la domanda risarcitoria azionata era stata espressamente contenuta “entro i limiti di € 1.032,00” sicché la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha deciso sulla domanda proposta, deve intendersi pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113, II comma, c.p.c. sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Non sussiste violazione dell'art. 113, II comma, c.p.c. se il giudice di pace - e
precedentemente all'istituzione di questi il giudice conciliatore - decide un giudizio di equità
necessario secondo diritto, perché significa che ha ritenuto la 'regula iuris' implicitamente
conforme all'equità” (cfr Cass. civ., ord. n. 5287 del 03.04.2012; Cass. civ., sent. n. 1991 del
09.03.1999).
Indipendentemente dalla “regola iuris” in concreto utilizzata dal giudice di prime cure, quindi, la sentenza emessa deve ritenersi pronunciata secondo equità (cfr Cass. civ., sent. n. 26518 del
17.12.2009 secondo cui “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze
del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli
artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ('contratto di massa'
o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo
o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il
giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la
stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.”).
L'art. 339, III comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dal d. lgs. n. 40/2006 ed applicabile ai giudizi, fra cui quello in esame, pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto o introdotti successivamente allo stesso, prevede l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, II comma c.p.c. esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie e per violazione dei principi regolatori della materia.
Nel caso in esame alcuna violazione di norme costituzionali o comunitarie, né tantomeno di norme sul procedimento è stata denunciata con il gravame proposto.
L'appellante pur censurando, nel merito, la decisione assunta, non ha indicato né il principio regolatore della materia violato, né il motivo per cui la regola equitativa individuata dal Giudice di
Pace si pone in contrasto con esso (“In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace
pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è
inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (cfr Cass. civ.,
ord. n. 3005 del 11.02.2014)).
I principi informatori della materia, infatti, costituiscono una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto. Il giudice, nell'individuazione della regola equitativa, può anche discostarsi rispetto a quanto stabilito dal legislatore, purché rispetti i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia atteso che i principi regolatori non sono immediatamente evincibili dalla lettura delle norme, rispondendo piuttosto alla loro ragione e fondamento giustificativo, è onere dell'appellante, ove intenda denunciarne la violazione,
individuarli (cfr Cass. civ., sent. n. 284 del 10.01.2007 la quale chiarisce che è onere di chi proponga l'impugnazione quello di “indicare specificamente quale sia il principio violato e come la
regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di
principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne
lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati (…) prima nella loro esistenza e quindi
nella loro eventuale violazione”).
Per completezza, come è stato ulteriormente chiarito: “…non identificandosi i principi informatori
della materia con le regole normativamente fissate di un certo istituto, che in presenza di sentenza
emessa secondo equità dal giudice di pace è inammissibile - a norma dell'art. 360 c.p.c. - il motivo
di ricorso per cassazione con il quale si denunci (nella specie, comunque, del tutto
apoditticamente) che il giudice di pace non ha osservato tali norme positive, costituenti principi
informatori della materia” (cfr Cass. civ., sent. n. 284 del 10.01.2007).
L'appellante, quindi, avrebbe dovuto indicare quale principio regolatore della materia sarebbe stato violato dal giudice di prime cure. In mancanza di tale enunciazione l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
4.Le spese del presente giudizio di appello, nei rapporti fra appellante e appellata Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014
aggiornate in forza del D.M. 147/22, secondo lo scaglione delle cause fino a 1100 per tutte le fasi del giudizio. Nulla per le spese di lite tra l'appellante e in ragione della contumacia di CP_2
quest'ultima.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n.6632/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.5202/2022 del
Giudice di Pace di Barra, depositata in Cancelleria in data 23.09.2022 non notificata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese del presente Controparte_1
giudizio che si liquidano in € 662,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, C.P.A.
ed I.V.A., come per legge;
c) nulla per le spese di lite tra l'appellante e;
CP_2
d) dà atto della sussistenza del presupposto, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli in data 30.09.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Nunzia Tesone