Articolo 19 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 18Articolo 20
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15 gennaio 1954
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12 novembre 1967
Art. 19. Commissioni provinciali per i danni di guerra

In ogni capoluogo di provincia e' costituita, con decreto del Ministro per il tesoro, una Commissione tecnico-amministrativa, composta dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato che la presiede, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da un funzionario della prefettura, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da uno dell'Ufficio del genio civile e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.
Fanno parte della Commissione un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale delle ferrovie dello dello Stato, della Capitaneria di porto, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un rappresentante dell'Ufficio del commercio e dell'industria, i quali intervengono alle sedute e al voto allorche' la Commissione deve pronunciarsi su istanze relative ai beni indicati alle lettere b) e c) dell'art. 4 di rispettiva competenza.
Per ciascun componente della Commissione e' nominato un supplente, il quale interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.
Per la validita' della deliberazione dei pareri della Commissione e' necessaria la presenza di meta' piu' uno dei suoi componenti.
Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Intendenza di finanza.
((Quando in una Provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20.000 o di 50.000, il Ministro per il tesoro ha facolta' di istituire una seconda ed una terza Commissione, le quali potranno essere successivamente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.
Quando in una Provincia il numero delle denunce ancora da liquidare ai sensi dell'articolo 17 della presente legge risulti irrilevante il Ministro per il tesoro ha facolta' di procedere allo scioglimento della relativa Commissione provinciale e di attribuirne i compiti ad altra Commissione provinciale.)) ((6)) -------------- AGGIORNAMENTO (6) la L. 29 settembre 1967, n. 955 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che " I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19 , 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e del Comitato consultivo di cui all' articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10 , restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati."
Entrata in vigore il 12 novembre 1967