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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 03/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3941 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA P. DELITALA, N° 2 CP_1 P.IVA_1
CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. FURCAS LAURA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
Riunito Il fascicolo n. 2822/21
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 DICEMBRE 2020 la sig.ra ha Parte_1
adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale l' ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative per l'anno CP_1
2013 e la conseguente revoca della prestazione di disoccupazione agricola, chiedendo altresì la reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate disconosciute.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970, n. 83, nonché per l'intervenuto giudicato sulla medesima questione, chiedendo il rigetto del ricorso. La normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, prevede che l'azione giudiziaria volta all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli debba essere esercitata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione dell'elenco nominativo contenente la cancellazione del lavoratore.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che l' ha provveduto alla CP_1 pubblicazione dell'elenco di variazione contenente la cancellazione della ricorrente nel periodo compreso tra il 15.09.2014 e il 30.09.2014. Pertanto, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria decorreva dal
01.10.2014 e si esauriva il 29.01.2015.
Il presente ricorso è stato iscritto a ruolo il 9 dicembre 2020, ben oltre il suddetto termine decadenziale. La giurisprudenza di legittimità, in numerosi precedenti (ex multis Cass. Civ., Sez. Lav., n. 5942/2001; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 25892/2009), ha stabilito che tale termine ha natura sostanziale e non processuale, con la conseguenza che non può essere interrotto o sospeso, né rimesso in termini.
Inoltre, l' ha sollevato un'eccezione di giudicato, evidenziando che la CP_1
questione relativa alla cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici è già stata oggetto di decisione definitiva da parte della Corte d'Appello di Messina con sentenza n. 622/2019. La ricorrente non può, pertanto, riproporre la medesima domanda, essendo preclusa da un giudicato già formatosi sulla questione.
Ne consegue che la domanda della ricorrente è inammissibile per intervenuta decadenza e giudicato, con assorbimento delle ulteriori questioni di merito.
Considerata la particolare complessità della questione e il continuo mutamento giurisprudenziale in materia di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 591/2022), appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla sig.ra nei Parte_1 confronti dell' per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. CP_1
n. 7/1970 e per l'intervenuto giudicato;
2. Dichiara assorbito ogni ulteriore profilo di merito;
3. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Patti 03/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo