CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa EL CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2015/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 21.10.2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. Sergio Massimo Mancusi
Appellante
E
CP_1
Avv. Gustavo Iandolo
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n° 4074/2024 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 5.4.2024.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.7.2024 ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 4074/2024 del 5.4.2024, emessa dal
Tribunale di Roma, a definizione del giudizio iscritto con n. 30460/2023
R.G., nella parte in cui ha condannato l' al pagamento delle spese CP_1 di lite liquidate in € 850,00 oltre spese generali e accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità della misura della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, ferma nel resto;
- accertare e dichiarare la misura della riliquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, quantificate in euro 2.697,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, ferma nel resto;
- in riforma del capo della sentenza appellata, nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha liquidato le spese in euro 850,00, liquidare le spese di lite di primo grado in misura di euro 2.697,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, ferma nel resto;
- per l'effetto condannare l' al pagamento delle spese di lite CP_1 liquidate nella somma intera, od in quella ritenuta di giustizia, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, pari alla somma che il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si è dichiarato antistatario nel giudizio di primo grado, oltre che nel presente grado di appello, ferma nel resto”.
Si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
2 L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Sono fondate le censure sollevate da parte appellante in ordine alla liquidazione delle spese di lite di primo grado che risulta al di sotto dei parametri minimi.
E' opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17613/2024, la quale a conferma di un costante orientamento sul punto già espresso con le Sentenze n. 9815/2023,
9818/2023, 25847/2023 ha ribadito che "salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati
a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012".
La Suprema Corte con Ordinanza n. 8146/2020 ha affermato, inoltre, che: “in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, questa Corte ha ribadito che il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 11601 del 14/05/2018, Rv. 648532 - 01)”.
L'orientamento sopra riportato è stato confermato dall'Ordinanza n.
21848/2022: “è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n.
55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa,
a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicchè se, da un lato,
3 l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. fra le tante Cass. n. 89/2021 e Cass. 19989/2021)”.
Nel caso in esame, il giudice di primo grado non ha adottato alcuna motivazione in merito alla liquidazione delle spese processuali in violazione dei minimi tariffari.
Né una ulteriore riduzione del 50% può ritenersi consentita ai sensi della legge 794 del 1942, invocata dall' “dovendo trovare CP_1 applicazione, in base al citato dl 1 del 2012, convertito dalla legge n.
27 del 2012, la disciplina dettata dai decreti ministeriali ratione temporis applicabili” (cfr. Cass. n. 6556/2021).
Nella specie, ai sensi dell'art. 13, comma 1 cpc, “Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”, avuto riguardo all'oggetto della controversia concernente una prestazione assistenziale l'appellante ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento, ai fini della quantificazione dei compensi, in quello compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
Trova applicazione ratione temporis il DM 147/2022 (che ha modificato il DM 55/2014) in vigore dal 23/10/2022 e, in particolare, la disposizione di cui all'art. 6, in base alla quale “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. La sentenza
4 impugnata è stata pubblicata in data 5.4.2024 ed è quindi pacifica l'applicazione della citata normativa.
Le spese per il primo grado di giudizio, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria devono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022
(scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 per le cause previdenziali) nell'importo complessivo di € 1.865,00 così determinato: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 1.011,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori.
L'appello va dunque accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, deve condannarsi l' alle spese di lite CP_1 del giudizio di primo grado, determinate in €. 1865,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in considerazione dell'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata e non può trovare accoglimento la richiesta di di compensazione delle spese del CP_1 presente grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma II, c.p.c.
Quanto al valore della controversia del presente grado, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, la differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado.
In forza di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva
5 svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad es., da Sez. 6-1, n. 6345 del 5.3.2020 e Sez. 2, ord. n. 35007 del 2023).
Il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro
850,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 1.865,00 (1865.00- 850,00 = 1.015,00) sicché lo scaglione di riferimento è quello sino a € 1.100,00.
Pertanto, in considerazione del valore della presente controversia e dell'assenza di questioni complesse, l'appellato va condannato alle spese del presente grado di giudizio nella misura di € 300,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna l' a rifondere a le spese del giudizio di CP_1 Parte_1 primo grado liquidate in €.1.865,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA, da distrarsi.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, CP_1 liquidate in €. 300,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 21.10.2025
Il Presidente Estensore
EL CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa EL CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2015/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 21.10.2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. Sergio Massimo Mancusi
Appellante
E
CP_1
Avv. Gustavo Iandolo
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n° 4074/2024 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 5.4.2024.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.7.2024 ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 4074/2024 del 5.4.2024, emessa dal
Tribunale di Roma, a definizione del giudizio iscritto con n. 30460/2023
R.G., nella parte in cui ha condannato l' al pagamento delle spese CP_1 di lite liquidate in € 850,00 oltre spese generali e accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'illegittimità della misura della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, ferma nel resto;
- accertare e dichiarare la misura della riliquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, quantificate in euro 2.697,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, ferma nel resto;
- in riforma del capo della sentenza appellata, nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha liquidato le spese in euro 850,00, liquidare le spese di lite di primo grado in misura di euro 2.697,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, ferma nel resto;
- per l'effetto condannare l' al pagamento delle spese di lite CP_1 liquidate nella somma intera, od in quella ritenuta di giustizia, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, pari alla somma che il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si è dichiarato antistatario nel giudizio di primo grado, oltre che nel presente grado di appello, ferma nel resto”.
Si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
2 L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Sono fondate le censure sollevate da parte appellante in ordine alla liquidazione delle spese di lite di primo grado che risulta al di sotto dei parametri minimi.
E' opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17613/2024, la quale a conferma di un costante orientamento sul punto già espresso con le Sentenze n. 9815/2023,
9818/2023, 25847/2023 ha ribadito che "salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati
a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012".
La Suprema Corte con Ordinanza n. 8146/2020 ha affermato, inoltre, che: “in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, questa Corte ha ribadito che il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 11601 del 14/05/2018, Rv. 648532 - 01)”.
L'orientamento sopra riportato è stato confermato dall'Ordinanza n.
21848/2022: “è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n.
55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa,
a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicchè se, da un lato,
3 l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. fra le tante Cass. n. 89/2021 e Cass. 19989/2021)”.
Nel caso in esame, il giudice di primo grado non ha adottato alcuna motivazione in merito alla liquidazione delle spese processuali in violazione dei minimi tariffari.
Né una ulteriore riduzione del 50% può ritenersi consentita ai sensi della legge 794 del 1942, invocata dall' “dovendo trovare CP_1 applicazione, in base al citato dl 1 del 2012, convertito dalla legge n.
27 del 2012, la disciplina dettata dai decreti ministeriali ratione temporis applicabili” (cfr. Cass. n. 6556/2021).
Nella specie, ai sensi dell'art. 13, comma 1 cpc, “Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”, avuto riguardo all'oggetto della controversia concernente una prestazione assistenziale l'appellante ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento, ai fini della quantificazione dei compensi, in quello compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
Trova applicazione ratione temporis il DM 147/2022 (che ha modificato il DM 55/2014) in vigore dal 23/10/2022 e, in particolare, la disposizione di cui all'art. 6, in base alla quale “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. La sentenza
4 impugnata è stata pubblicata in data 5.4.2024 ed è quindi pacifica l'applicazione della citata normativa.
Le spese per il primo grado di giudizio, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria devono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022
(scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 per le cause previdenziali) nell'importo complessivo di € 1.865,00 così determinato: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 1.011,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori.
L'appello va dunque accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, deve condannarsi l' alle spese di lite CP_1 del giudizio di primo grado, determinate in €. 1865,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in considerazione dell'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata e non può trovare accoglimento la richiesta di di compensazione delle spese del CP_1 presente grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma II, c.p.c.
Quanto al valore della controversia del presente grado, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, la differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado.
In forza di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva
5 svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad es., da Sez. 6-1, n. 6345 del 5.3.2020 e Sez. 2, ord. n. 35007 del 2023).
Il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro
850,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 1.865,00 (1865.00- 850,00 = 1.015,00) sicché lo scaglione di riferimento è quello sino a € 1.100,00.
Pertanto, in considerazione del valore della presente controversia e dell'assenza di questioni complesse, l'appellato va condannato alle spese del presente grado di giudizio nella misura di € 300,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna l' a rifondere a le spese del giudizio di CP_1 Parte_1 primo grado liquidate in €.1.865,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA, da distrarsi.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, CP_1 liquidate in €. 300,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 21.10.2025
Il Presidente Estensore
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