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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 31.3.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 7487/2022 R.G. e n. 7724/2022 R.G., entrambe vertenti
TRA
, elettivamente domiciliata in E. Pantano, n.34, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Manuela Lo Pesti, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
(cod. fisc. , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri e dall'avv. Antonella Trovati
Resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione e opposizione ad avvisi di addebito.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19 agosto 2022 ed iscritto al numero di ruolo generale n.
7487/2022, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice Parte_1
del lavoro, proponendo opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000225321 prot. 2100.07./07/2022.0434084 e n. OI-000225322 prot. CP_1 CP_1
2100.07./07/2022.0434087 per omissioni contributive relative agli anni 2014 e 2015, entrambe notificate il 20.7.2022, e avverso il diniego di cancellazione retroattiva della posizione dal 31.12.2016, nonché avverso gli avvisi di debito CP_2
1 n.59320190006339813000, 59320150001102668000, 59320160000137067000 e 5932015
0005357725000.
A fondamento dell'opposizione parte ricorrente ha dedotto:
- di avere aperto una partita iva e di avere registrato alla Camera di Commercio di Catania, come piccolo imprenditore artigiano, la ditta Dolce America il 19.12.2012;
- di avere avviato l'attività di produzione di pasticceria fresca in data 17.4.2014 e di avere cessato tale attività in data 31.12.2016;
- di avere, seppur tardivamente nel marzo 2019, comunicato con valenza retroattiva la chiusura dell'attività alla data del 31.12.2016;
- che l' aveva arbitrariamente dichiarato la cessazione retroattiva con delibera CP_1
210016466885DLA87872 solo dal 31.12.2018;
- che sin dal 2014 aveva un credito IVA ingente che nel 2015 era pari ad oltre €24.000,00
(certificazione Agenzia delle Entrate doc. n. 4 bis e f24 del 2017) portato in compensazione per debiti fornitori per oltre €.15000,00;
- che le compensazioni erano state operate dal Consulente dott. che Persona_1
possedeva delega alla gestione della pec e delega trasmissione dm10 e f24.
CP_ Quindi parte ricorrente ha impugnato la delibera di cessazione retroattiva al
31.12.2018 n. 210016466885dla87872, ha dedotto l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni opposte per omessa notifica degli atti di accertamento presupposto, ha dedotto altresì l'inesistenza delle omissioni contributive per l'annualità 2014, la parziale inesistenza delle omissioni per l'annualità 2015, lamentando altresì l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento avversate ed eccependo la prescrizione dei contributi.
Tanto premesso parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «Per tutto quanto sopra esposto, la SI.ra , per come sopra rappresenta e difesa, Parte_1 chiede all'ill.mo Giudice del Lavoro adito che, inaudita altera parte o in subordine previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora, disponga la sospensione dell'efficacia delle ordinanze ingiunzione n.
OI-000225321 prot. 2100.07./07/2022.0434084 e n. OI-000225322 prot. CP_1 CP_1
2100.07./07/2022.0434087 per omissioni contributive relative agli anni 2014 e 2015 con sanzione di €.20000,00 la prima e €.25000,00 la seconda, entrambe notificate il
20.7.2022; nel merito:
-Accogliere il presente ricorso ed annullare la Delibera 210016466885DLA87872 e CP_1 dichiarare il diritto della SI.ra alla cessazione dall'albo Artigiani Parte_1
2 dal 31.12.2016 e, conseguentemente, annullare gli avvisi di debito n.
59320180009162881000 per l'anno 2017 e n. 593 2019 00086332 69 000 per il 2018;
Accogliere il presente ricorso ed annullare le ordinanze ingiunzione n. OI-000225321 prot. 2100.07./07/2022.0434084 e n. OI-000225322 prot. CP_1 CP_1
2100.07/07/2022.0434087 per le ragioni di diritto esposte in narrativa, dichiarando
l'inesistenza della condotta illegittima per il periodo dicembre 2014-gennaio e febbraio
2015 e/o per il residuo periodo 2015 (ad eccezione del mese di dicembre 2015 già pagato con altro atto di accertamento di cui in narrativa) dichiarare il diritto alla remissione in termini per il pagamento estintivo entro tre mesi;
- Accogliere il presente ricorso ed annullare gli avvisi di debito n.593 2019 00063398 13
000, 593 2015 00011026 68 000, 593 2016 0000137067000 e 593 2015 00053577 25 000 perché mai notificati e quindi dichiarare prescritti i relativi contributi».
CP_ Con memoria depositata il 23 febbraio 2023, si è costituito l' eccependo la tardività del ricorso introduttivo, deducendo l'assenza di vizi di motivazione delle ordinanze ingiunzione opposte e l'inapplicabilità dello Statuto del contribuente, nonché argomentando in ordine all'infondatezza del ricorso e ha rassegnato le seguenti conclusioni
«-in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività ex artt. 22 e segg. L. 689/1981 e 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011, ove non venga fornita prova della sua tempestività;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando le ordinanze ingiunzioni opposte e dichiarandone
l'esecutorietà;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rideterminazione, anche in autotutela, delle ordinanze ingiunzione opposte dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno CP_1 accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti.
- solo in subordine disporre rinvio per consentire a controparte di valutare la rideterminazione dell'importo della sanzione
- Infine, si evidenzia che il Giudice del Lavoro di Verbania ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà all'art.
3 3 della Costituzione, dell'art. 3 comma 6 del decreto legislativo n. 8 del 2016, nella parte in cui punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2 comma 1 bis del Dl
n. 463/1983 convertito con modifiche dalla legge n. 638 del 11 Novembre 1983, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 ed ha ordinato, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Si chiede pertanto di voler disporre rinvio del giudizio in attesa del pronunciamento della
Consulta.
Condannare controparte alla refusione di spese e compensi professionali di causa».
Con ricorso depositato il 2 settembre 2022 ed iscritto al numero di ruolo generale n.
7724/2022 R.G., ha proposto opposizione avverso il diniego di Parte_1
cancellazione retroattiva della posizione dal 31.12.2016 e opposizione d.lgs CP_2
46/99, agli atti esecutivi ed all'esecuzione, avverso avvisi di debito n.
59320180009162881000, n. 593 2019 0008633269000, n. 59320150001102668000, n.
59320160000137067000 e n. 59320150005357725000.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto:
- di avere aperto una partita iva e di avere registrato alla Camera di Commercio di Catania, come piccolo imprenditore artigiano, la ditta Dolce America il 19.12.2012;
- di avere avviato l'attività di produzione di pasticceria fresca in data 17.4.2014 e di avere cessato tale attività in data 31.12.2016;
- di avere, seppur tardivamente nel marzo 2019, comunicato con valenza retroattiva la chiusura dell'attività alla data del 31.12.2016;
- che l' aveva arbitrariamente dichiarato la cessazione retroattiva con Delibera CP_1
210016466885DLA87872 solo dal 31.12.2018;
- che sin dal 2014 aveva un credito IVA ingente che nel 2015 era pari ad oltre €24. 000,00
(certificazione Agenzia delle Entrate doc. n. 4 bis e f24 del 2017) portati in compensazione per debiti fornitori per oltre €.15000,00);
- che le compensazioni erano state operate dal Consulente dott. che Persona_1
possedeva delega alla gestione della pec e delega trasmissione dm10 e f24.
CP_ Quindi parte ricorrente ha impugnato la delibera di cessazione retroattiva al
31.12.2018, ha dedotto l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento opposte, ha eccepito la prescrizione dei contributi e ha chiesto la riunione con il giudizio recante numero di ruolo generale n. 7487/2022 R.G. Quindi ha rassegnato le seguenti conclusioni
«chiede all'ill.mo Giudice del Lavoro adito che, inaudita altera parte o in subordine
4 previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, sussistendo il fumus boni iuris ed il periculum in mora, disponga la sospensione degli avvisi di debito n.
59320180009162881000, n. 593 2019 0008633269000, n. 59320150001102668000, n.
59320160000137067000, n. 59320150005357725000, n. 59320180009162881000 per
l'anno 2017 e n. 593 2019 00086332 69 000 per il 2018; nel merito:
-Condizionatamente alla declaratoria di inammissibilità della identica domanda spiegata con ricorso n.r.g. 7487/22, per cui comunque si chiede disporsi la riunione del presente ricorso a quello già pendente con udienza al 13.3.2023, accogliere il presente ricorso ed annullare la Delibera 210016466885DLA87872 e dichiarare il diritto della SI.ra CP_1 alla cessazione dall'albo Artigiani dal 31.12.2016 e, Parte_1 conseguentemente, annullare gli avvisi di debito n. 59320180009162881000 per l'anno
2017 e n. 593 2019 00086332 69 000 per il 2018;
- Accogliere il presente ricorso ed annullare gli avvisi di debito n. 59320150001102668
000, 59320160000137067000 e 59320150005357725000 perché mai notificati e quindi dichiarare non dovuti perché prescritti i relativi contributi.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore».
CP_ Con memoria depositata il 20 ottobre 2022, si è costituito l' deducendo:
- che la cancellazione al 31.12.2018 derivava dall'acquisizione da procedure centralizzate della Comunica di cessazione azienda (domanda del 20/03/2019) riportante come data cessazione attività il 31/12/2018;
- che pertanto il provvedimento di cancellazione emesso dall' era stato disposto sulla CP_1
scorta della Comunicazione intervenuta per legga dalla Procedura Comunica della CCIAA;
- che dalla Visura camerale, si evinceva anche “cancellazione da albo artigiani” (punto 5.
Attività, albi ruoli e licenze) con data cessazione attività 31.12.2018;
- che anche dall'archivio contributi Gestione Autonoma risultavano versamenti relativi all'anno 2017 (in data 16.5.2017);
- di prendere atto della richiesta di parte ricorrente di cancellazione retroattiva;
- che anche la partita Iva – da Punto Fisco - risultava cessata al 31.12.2016;
- che, per tali motivi, esso stava verificando la posizione compreso la verifica della CP_1 data di cancellazione dall'Albo degli artigiani che risulterebbe INVECE dal 31.12.2018;
- che per quanto riguarda gli avvisi di addebito citati in relazione alla posizione Gestione
Autonoma avvisi di addebito numero 59320180009162881000 e numero
59320190008633269000 – regolarmente notificati – parte ricorrente non aveva interposto
5 alcuna opposizione e pertanto il credito portato dagli stessi non era più impugnabile nel merito ed era cristallizzato. CP_ Quindi l' ha argomentato in fatto e in diritto in ordine alle deduzioni ed eccezioni di parte ricorrente e ha rassegnato le seguenti conclusioni «In via pregiudiziale, tenuto conto di quanto rappresentato – rigettare l'istanza di sospensione per difetto dei gravi motivi previsti dalla legge.
Gli avvisi di addebito opposti sono stati tutti regolarmente notificati e mai opposti nel termine perentorio previsto dall'art. 24 D. Lgs,vo n. 46/1999 rilevante in materia.
Ci si rimette in ogni caso al prudente apprezzamento dell'Ill.mo magistrato adito.
Sempre in via pregiudiziale rigettare l'eccezione di prescrizione poiché infondata in fatto e diritto.
L' ad ogni buon conto ha già provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate e CP_1
Riscossione richiesta di invio degli atti interruttivi in relazione al contenzioso in oggetto.
Allo stato nessun riscontro risulta pervenuto.
Per questo - tenuto conto di tutto quanto rappresentato - si chiede che l'Ill.mo G.U. del lavoro adito voglia, ex art. 210 cpc, ordinare all' la produzione degli atti interruttivi CP_3
posti in essere in relazione al contenzioso in oggetto in quanto, unico soggetto a cui per legge è attribuito il potere di esazione e di recupero coattivo:
Nel merito dei crediti – rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto CP_1
confermando, la legittimità della pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito opposti
– – per tardività dell'opposizione. Controparte_4
Qualora in ogni caso l'Ill.mo magistrato adito voglia valutare la cancellazione retroattiva tener conto che l' ha provveduto alla cancellazione sulla base di comunicazioni di CP_1
legge da parte della CCIAA;
Nel merito dei crediti – rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto CP_1
confermando, la legittimità della pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito opposti
– – per tardività dell'opposizione». Controparte_5
Svoltasi l'udienza del 27 ottobre 2022, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione proposta in seno al procedimento n. 7724/2022 R.G., il procedimento nè stato trasmesso alla Presidente di Sezione per le determinazioni in relazione all'istanza di riunione al procedimento n. 7487/2022 R.G. e quindi assegnato alla scrivente.
All'udienza del 13 marzo 2023 è stata disposta la riunione del procedimento n. 7724/2022
R.G. al procedimento n. 7487/2022 R.G. e la causa è stata rinviata all'udienza del
19.6.2023 per consentire a parte ricorrente di valutare la rideterminazione delle sanzioni
6 CP_ operata dall' Svoltasi l'udienza del 19.6.2023, vista l'entrata in vigore dell'art. 23 d.l.
CP_ n. 48/2023, le parti hanno chiesto rinvio della causa anche per consentire all' di procedere alla rideterminazione delle sanzioni amministrative. Svoltasi l'udienza del
CP_ 27.11.2023, l' ha chiesto rinvio della causa per consentire a parte ricorrente di valutare la rideterminazione delle sanzioni e la causa è stata rinviata all'udienza del 18.3.2024, all'esito della quale, preso atto della mancata adesione di parte ricorrente alla
CP_ rideterminazione operata dall' la causa, di natura documentale, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 4.11.2024, differita per legittimo impedimento della giudice al 16.12.2024 e per carico del ruolo al 31.3.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto dei riuniti procedimenti n. 7487/2022 R.G. e n. 7724/2022 R.G. sono i)
l'opposizione alle ordinanze ingiunzione n. OI-000225321 prot. CP_1
2100.07./07/2022.0434084 e n. OI-000225322 prot. 2100.07./07/2022.0434087, CP_1
entrambe notificate il 20.7.2022, ii) l'opposizione avverso il diniego di cancellazione retroattiva della posizione dal 31.12.2016, nonché iii) l'opposizione avverso CP_2
gli avvisi di debito n. 59320190006339813000, 59320150001102668000,
59320160000137067000 e 5932015 0005357725000 e iv) l'opposizione avverso gli avvisi di debito n. 59320180009162881000 e n. 593 2019 0008633269000.
3. In primo luogo occorre dare atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento all'opposizione avverso il diniego di cancellazione retroattiva della posizione di parte ricorrente dal 31.12.2016 e all'opposizione avverso CP_2
gli avvisi di addebito n. 59320180009162881000 e n. 593 20190008633269000.
Come rappresentato e comprovato da parte ricorrente in seno alle note sostitutive CP_ dell'udienza del 16.12.2024, depositate il 3.12.2024, l' ha adottato in data 26.11.2024 un provvedimento di sgravio dei menzionati avvisi di addebito e ha altresì adottato la nota istruttoria progressivo n. 3619/24/CO/1, con cui ha dato atto che «la cancellazione di
riporta, da archivio, la data del 31.12.2018 come da delibera Parte_1
Comunica. Tuttavia, da una ulteriore analisi si evidenzia quanto segue: da visura camerale la data di cessazione attività risulta essere 31.12.2016 mentre solo la cancellazione albo artigiani riporta la data del 31.12.2018, frutto evidentemente di un
7 errore. Da Punto Fisco, la partita iva risulta effettivamente cessata al 31.12.2016 e
l'ultima dichiarazione trasmessa con indicazione di quadri relativi a redditi d'impresa è quella del 2016. In considerazione di quanto detto, si è ritenuto corretto procedere alla retrodatazione della data di cessazione attività al 31.12.2016» (v. doc. nn. 1 e 2, produzione di parte ricorrente del 3.12.2024).
3.1. Alla luce di quanto sopra osservato, non vi è dubbio che parte abbia ottenuto il risultato utile che mirava a raggiungere attraverso la proposizione della domanda giudiziale. CP_ L' ha infatti provveduto a retrodatare la cessazione dell'attività di parte ricorrente al
31.12.2016 e ha provveduto allo sgravio degli avvisi di addebito n.
59320180009162881000 e n. 593 20190008633269000. CP_ L' d'altra parte, non ha contestato le deduzioni attoree in ordine alla sopravvenuta situazione di fatto determinante la cessazione della materia del contendere
3.2. Ritiene dunque il Tribunale che la sopravvenuta situazione di fatto (oltre a non essere stata contestata) soddisfa in modo pieno ed irretrattabile il diritto invocato dalla ricorrente, ossia quello di veder retrodatata la cessazione dell'attività al 31.12.2016 e di non dover corrispondere le somme incorporate nei menzionati avvisi di addebito, con modalità tali che non residua allo stato alcuna utilità della pronuncia di merito.
3.3. La soddisfazione del diritto fatto valere dalla ricorrente determina infatti l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere.
3.4. Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia
(Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile
8 (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
3.5. Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento della resistente ha assunto carattere definitivo e irretrattabile, sicché non sopravvive senz'altro l'interesse della ricorrente alla pronuncia di merito, nemmeno al fine di dare stabilità e definitività all'assegnazione alla nuova sede lavorativa.
3.6. Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'opposizione avverso il diniego di cancellazione retroattiva della posizione
[...]
di parte ricorrente dal 31.12.2016 e all'opposizione avverso gli avvisi di addebito CP_2
n. 59320180009162881000 e n. 593 20190008633269000.
4. Occorre ora esaminare l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000225321
e n. OI-000225322, entrambe notificate il 20.7.2022.
4.1. Occorre anzitutto dare atto della tempestività del ricorso iscritto al numero di ruolo generale n. 7487/2022 R.G., depositato il 19.8.2022, entro i termini previsti dall'art. 6
d.lgs. 150/2011, sì come richiamato dall'art. 22 l. 689/1981. CP_ Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dall'
4.2. In secondo luogo e in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, occorre esaminare la deduzione con cui parte ricorrente ha lamentato la mancata notificazione degli atti di accertamento della violazione sottesi alle ordinanze ingiunzione avversate, in quanto, alla luce delle risultanze della documentazione prodotta in atti, la
CP_ stessa è idonea a condurre alla definizione del giudizio, non avendo l' fornito la prova della notifica dei detti atti prodromici.
4.3. Appare, quindi, opportuno procedere alla ricostruzione della normativa di riferimento.
Le ordinanze opposte risultano emesse ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983.
La richiamata disposizione legislativa prevede che «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza
a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
La materia che ci occupa è peraltro regolata dal d.lgs. n. 8/2016, approvato nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 67/2014.
9 L'art. 6 d.lgs. n. 8/2016 prevede che «Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».
L'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 8/2016 inoltre prevede, per le violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, che «Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili».
L'art. 9 d.lgs. n. 8/2016 stabilisce dal canto suo che «Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
Omissis.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione
l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina
l'estinzione del procedimento».
Le disposizioni della legge n. 689/1981 trovano, quindi, applicazione in quanto compatibili.
L'art. 18 della richiamata legge prevede ai commi primo e secondo che «Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto».
10 Pertanto, come già osservato in altri precedenti dell'Ufficio (v. per tutte, Trib. Catania n.
1066/2023 e Trib. Catania 2692/2023), deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 18 l. n.
689/1981 l'ordinanza ingiunzione può essere emessa soltanto nei confronti di coloro cui sia stata notificata la violazione, di guisa da consentire ai responsabili delle violazioni di presentare le proprie difese in ordine alle violazioni contestate e chiedere eventualmente di essere sentiti.
Ne deriva, quindi, che in mancanza della notificazione della violazione e del rispetto di tali garanzie partecipative, è illegittima l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
4.4. Ora, l'istituto resistente si è limitato a depositare unicamente copia dell'accertamento della violazione recante .2100.14/07/2017.0303475 indirizzato alla ricorrente e copia CP_1 dell'accertamento recante .2100.14/07/2017.0303477 indirizzato alla sempre alla CP_1 ricorrente, corredati dalla prova della trasmissione ai sensi dell'art. 8 l. n. 890/1982, senza tuttavia produrre in atti prova della trasmissione della comunicazione di avvenuto deposito.
4.5. Al riguardo, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima»
(Cassazione civile sez. un., 15/04/2021, n.10012).
La Corte di cassazione ha tuttavia precisato anche che «come giustamente sottolineato nella pronuncia "capofila" del nuovo indirizzo interpretativo, tale disciplina adeguatrice - su questo specifico segmento della procedura notificatoria - si differenzia nettamente da quella dell'art. 139 c.p.c., comma 4, ovvero della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.
Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone
(famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla
11 ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata» (v. Cass. n.
10012/2021, in motivazione, punto n. 7).
Il raffronto tra la fattispecie notificatoria disciplinata dall'art. 8 l. n. 890/1992 e quella regolata dall'art. 7 l. n. 890/1992 mette in luce che il legislatore «in base ad una scelta operata nell'ambito della discrezionalità legislativa, ha ritenuto sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione fosse data a mezzo di raccomandata semplice, ha disposto in tal senso (v. art. 139 c.p.c., comma 3, in caso di consegna della copia a mani del portiere o del vicino di casa, che è formalità ben più affidabile dell'affissione di un avviso alla porta, onde si spiega il minor rigore della modalità di trasmissione della "notizia", nonché della
L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 3, anche come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.
145, art. 1, comma 813, lett. c))» (così Cass. n. 5077/2019).
La scelta del legislatore di richiedere, nelle ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 7 l. n. 890/1992, la sola raccomanda semplice comporta che, ai fini della prova del perfezionamento dell'iter notificatorio, non è necessaria la produzione in giudizio anche Parte dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la cd. .
Tale è la soluzione accolta da Cass. n. 34824/2923, che, procedendo al confronto tra la disciplina dettata dall'art. 7 e quella dettata dall'art. 8 l. n. 890/1992, ha affermato che «
2.11 la scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone
l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale)
e la spedizione di lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art.
140 c.p.c. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (cfr. Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012 - nello
12 stesso senso, tra le tante: Cass. 20 luglio 2021, n. 20736; Cass. 30 novembre 2021, nn.
37391 e 37392; Cass. 5 gennaio 2022, n. 201);
2.12. è opportuno evidenziare, peraltro, anche che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 20 novembre 1982, n. 890, art.
7 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandata c.d. informativa, come, invece, previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex artt. 140 c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli 14 interventi additivi richiesti dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 14 gennaio 2010, n. 3), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui agli art. 140
c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando - cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (cfr.
Cass. 7 giugno 2018, n. 14722; Cass. 20 luglio 2021, n. 20736);
2.13. ciò comporta che, essendo stata eseguita, nella specie, la consegna del plico a mani di persone di famiglia, nessun obbligo aveva il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata "semplice", come nei fatti accaduto, ed attestato nella sentenza impugnata, laddove si dà atto dell'invio, al destinatario della notifica, in data 7/4/2008, della suddetta raccomandata».
In questa prospettiva, con riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) eseguita tramite servizio postale ai sensi della legge n. 890/1992, è necessario distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 l. n. 890/1992 e 140 c.p.c., che è caratterizzata dalla mancata consegna al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo e dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale (oppure presso la casa comunale nel caso di atto processuale), e l'ipotesi disciplinata dagli artt. 139, comma 4, c.p.c.., e 7, comma 6, l. n. 890/1992, in cui la
13 consegna dell'atto notificando avviene a mani di persona diversa dal destinatario, ma allo stesso ricollegabile.
Da tale distinzione consegue che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.) soltanto nel primo caso (notificazione eseguita ai sensi dell'art. 8 l. n. 890/1982 o 140 c.p.c.), stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, e non anche nel secondo.
4.6. L'applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie conduce, quindi, a ritenere che gli atti di accertamento della violazione non sono stati notificati validamente a parte ricorrente, non essendovi in atti prova della trasmissione della CAD.
4.7. Pertanto, assorbita ogni altra questione, le ordinanze ingiunzione avversate devono essere annullate.
5. Non resta, quindi, ora che esaminare l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59320190006339813000, 59320150001102668000, 59320160000137067000 e 5932015
0005357725000.
5.1. Parte ricorrente al riguardo deduce l'omessa notificazione degli avvisi di addebito ed eccepisce la prescrizione dei contributi.
5.2. Per procedere all'esame della domanda attorea occorre in primo luogo inquadrare sistematicamente la natura della spiegata opposizione.
Al riguardo giova premettere che nella materia che ci occupa possono essere proposte, anche con un unico atto (v. Cass. 15116/2015): a) sia l'opposizione per motivi che attengono al merito della pretesa contributiva – come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46 – quali sono le contestazioni relative all'an e al quantum di detta pretesa, l'allegazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, come ad esempio la prescrizione, le riduzioni per sgravi e le agevolazioni in genere;
b) sia l'opposizione agli atti esecutivi, che si configura allorquando il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata come la nullità della cartella o dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione, l'omessa notificazione degli atti prodromici, la nullità della notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento;
c) sia anche l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della
14 somma precettata (v. per una ricostruzione sistematica e completa del ventaglio di opposizioni proponibili avverso avvisi di addebito e cartelle di pagamento Cass. n.
18256/2020).
Nell'ambito di tale sistema di tutele, è ammessa senza limiti di tempo l'impugnazione dell'estratto di ruolo esclusivamente quando la cartella o l'avviso di addebito non sono stati mai notificati e il contribuente ne è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso lo stesso (Cass., n. 19704/2015).
Al di fuori di questa ipotesi, il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di giorni 20 per l'opposizione agli atti esecutivi, sì come disposto dall'art. 617 cp.c. (cui rinvia l'art. 29 d.lgs. n. 26/1999), oppure nel termine di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n.46/1999.
L'ammissibilità dell'opposizione deve peraltro essere esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 per l'impugnazione della cartella di pagamento ha carattere perentorio ed è fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007). Analogo discorso deve essere fatto con riferimento alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. (v. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
5.3 Ciò premesso sul piano generale e calando i suesposti principi di diritto nel caso di specie, va rilevato che parte ricorrente ha proposto un'opposizione recuperatoria ex art. 24
d.lgs. n. 46/1999.
Invero, la parte ricorrente, nel contestare appunto l'omessa notificazione degli avvisi di addebito, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando così una contestazione di merito sui crediti. Si tratta di un'opposizione di merito ex art. 24 d.lgs. n.
46/1999 recuperatoria.
5.4. È necessario, quindi e anche alla luce dell'eccezione di inammissibilità avanzata CP_ dall' verificare la tempestività dell'opposizione recuperatoria spiegata avverso gli avvisi di addebito.
In relazione al termine per proporre opposizione di merito avverso la pretesa contributiva, come accennato l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore».
15 CP_ 5.5. Ora, dalla documentazione prodotta in atti dall' nel solo procedimento n.
7724/2022 R.G. emerge che:
- l'avviso di addebito n. 59320190006339813000 risulta notificato in data 24.9.2019, non potendosi accogliere l'eccezione di parte ricorrente relativa alla non riferibilità ad alcun soggetto della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno, essendo detta eccezione generica e non circostanziata (v. note del 12.3.2024);
- l'avviso di addebito n. 59320150001102668000 non risulta consegnato al destinatario per irreperibilità;
- l'avviso di addebito n. 59320160000137067000 risulta notificato ai sensi dell'art. 140
c.p.c. (rectius dell'art. 8 l. n. 890/1982) l'11.9.2019, ma non vi è prova in atti della Parte trasmissione della;
- l'avviso di addebito n. 5932015 0005357725000 risulta restituito al mittente per compiuta giacenza, ma non vi è prova della trasmissione della CAD.
5.6. Sulla scorta delle superiori emergenze documentali e alla luce dei principi di diritto esposti al § 4.5. deve essere accolta la deduzione di parte ricorrente in ordine all'omessa notificazione dei menzionati avvisi di addebito.
CP_ 5.7. In senso contrario, non giova l'istanza di esibizione proposta dall' risultando la stessa inammissibile, perché formulata in maniera esplorativa senza specifica individuazione del documento di cui viene chiesta l'esibizione.
5.8. Non essendoci prova in atti della notificazione degli avvisi di addebito nn.
59320150001102668000, 59320160000137067000 e 59320150005357725000, tali atti devono essere annullati.
5.9. Diversamente, non risulta prescritto il credito incorporato nell'avviso di addebito n.
59320190006339813000, risultando regolare la relativa notificazione e tenuto anche conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e all'articolo
11, comma 9, d.l. n. 183/2020.
6. In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'opposizione avverso il diniego di cancellazione retroattiva della posizione
[...] di parte ricorrente dal 31.12.2016 e all'opposizione avverso gli avvisi di addebito CP_2
n. 59320180009162881000 e n. 593 20190008633269000 e devono essere annullati gli avvisi di addebito nn. 59320150001102668000, 59320160000137067000 e
59320150005357725000.
Diversamente deve essere respinta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59320190006339813000.
16 7. Alla luce della parziale cessazione della materia del contendere e della parziale soccombenza, le spese di lite possono essere compensate per 1/3. I restanti 2/3 seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa, sì come calcolato sulla base degli importi incorporati negli avvisi di addebito
CP_ opposti e nelle ordinanze ingiunzione opposte, come rideterminate dall' sulla base dell'art. 23 d.l. n. 48/2023; con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti n. 7487/2022 R.G. e
7724/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
A. dichiara cessata la materia del contendere relativa all'opposizione avverso il diniego di cancellazione retroattiva della posizione di parte ricorrente CP_2
dal 31.12.2016;
B. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59320180009162881000 e n. 59320190008633269000, che, per l'effetto, annulla, dichiarando non dovuti i crediti in origine ivi incorporati;
C. annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-000225321 e n. OI-000225322;
D. annulla gli avvisi di addebito n. 59320150001102668000, n.
59320160000137067000 e n. 5932015 0005357725000;
E. rigetta per il resto ricorso n. 7487/2022 R.G. con riferimento all'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320190006339813000; CP_ F. condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente di 2/3 delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 2.695,5 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Manuela Lo Presti, dichiaratasi antistataria;
compensa il restante terzo delle spese di lite.
Così deciso in Catania, il 1° aprile 2025
La giudice
Federica Porcelli
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