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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11328 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73991/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73991/2019 promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Lentini, Via Termini n. 1, presso lo studio dell'Avv. Rosario Lo Faro, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti
OPPONENTE contro
(C.F., P. IVA e n. iscrizione Registro SE , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria n. 208, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cardarelli, che la rappresenta e difende come per mandato in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato via pec in data 9.11.2019, il ha convenuto nel presente giudizio civile la al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e rilievi tutti mossi dalla parte opponente e sopra più compiutamente esposti: Preliminarmente, dichiarare, ex art. 66 bis del D. Lgs. 06/09/2005 n^206, la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo N^18571/2019 –
Pagina 1 R.G. N^47241/2019, del 13/09/2019, depositato il 17/09/2019, in favore della competenza del
Tribunale di Siracusa, unica autorità giudiziaria territorialmente competente a decidere.
Conseguentemente, dichiararlo nullo e revocarlo. In subordine, dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Roma, ex artt. 18, 20
c.p.c. e art. 1182, 4^ comma, c.c., in favore della competenza del Tribunale di Siracusa, unica autorità giudiziaria territorialmente competente a decidere. Conseguentemente, dichiararlo nullo e revocarlo. In diritto e nel merito Revocare ed annullare, nonché dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico e con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo n^18571/2019 – R.G. n^47241/2019, per le motivazioni sopra esposte e rigettando la domanda proposta, per la violazione del principio del contraddittorio sancito dall'art. 101 c.p.c. e dall'art. 111 della Costituzione e del diritto alla difesa, sancito dall'art. 24, comma 2^, della Costituzione. Revocare e/o annullare, nonché dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico e con qualsiasi formula, il Decreto Ingiuntivo n^18571/2019,
R.G. n^47241/2019, emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Roma il 13/09/2019 e depositato il 17/09/2019, poiché: - nessuna validità giuridica hanno i contratti di somministrazione di energia elettrica e di gas prodotti dall'opposta nella fase monitoria a sostegno della richiesta di pagamento, per quanto meglio esposto in premessa. - nessuna obbligazione giuridicamente valida, per quanto in precedenza spiegato, è stata, quindi, assunta dal in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore nei confronti di EL NE e, conseguentemente, nessuna somma era dovuta dal nei Suoi confronti sia per l'importo conteggiato nelle fatture poste a base Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto (e non prodotte) sia a titolo di interessi di mora sulle somme richieste. - Nulla è, pertanto, dovuto dal nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di cessionaria del credito (inesistente) da parte di Revocare e/o annullare, nonché dichiarare nullo per assoluta Controparte_2 genericità ed indeterminatezza della domanda, e comunque con qualsiasi formula e privo di ogni effetto giuridico per totale carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, previsti dagli artt. 633 e segg.ti c.p.c., e, comunque, infondato in fatto ed in diritto perché nulla è dovuto dal per le spiegate motivazioni, il Decreto Ingiuntivo N^18571/2019 Parte_1
– R.G. N^47241/2019, emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Roma in data 13/09/2019, depositato il 17/09/2019. Revocare ed annullare, nonché dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico e con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo n^18571/2019 – R.G. n^47241/2019, rigettando la domanda proposta, per la violazione ex art. 633, comma 1^ n^1, per l'assoluta carenza di prova del credito fatto valere, ritenuta la mancata produzione delle fatture a dimostrazione della pretesa creditoria. Nell'eventualità di successiva produzione delle fatture, verificare per ciascuna la corretta applicazione della tariffa prevista nel regime di libero mercato - categoria di pertinenza del
Pagina 2 – rideterminandone, in caso di non corretta applicazione o di illegittima Parte_1 imposizione di quella del mercato di salvaguardia, per ognuna l'importo. Verificare, inoltre, per ciascuna fattura l'esatta indicazione dei consumi conteggiati rispetto a quelli effettivamente utilizzati, che in ogni caso sin d'ora si contesta. Il tutto previa apposita consulenza tecnica d'ufficio, sin d'ora richiesta, al fine di ricalcolare, conseguentemente, la reale somma eventualmente dovuta.
Dichiarare non applicabili gli interessi di mora sugli importi così rideterminati e con le scadenze richieste, per carenza di rapporto contrattuale con specifica previsione e, comunque, di preventiva diffida. E, in ogni caso, qualora dovuti, rideterminarli sulla base delle somme effettivamente dovute a seguito del loro ricalcolo con l'applicazione delle legittime tariffe vigenti nel libero mercato.
Vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso spese generali.”. A seguito del differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza di comparizione per il 22.9.2020, la CP_1 si è tempestivamente costituita in data 25.8.2020, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia alla giustizia del Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, I) in via preliminare, - autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- rigettare la eccezione di incompetenza per territorio;
II) in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ordinare a ed a Controparte_3
, la esibizione in giudizio delle misure dei prelievi relativi ai punti di consegna Controparte_4 dell'energia e del gas per cui è causa nel periodo in cui gli stessi sono stati associati ai contratti di trasporto di (doc. 56, 57, 58, 59); III) nel merito, gradatamente, - rigettare Controparte_2
l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
– in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare il al pagamento della somma di €. 946.252,96, oltre agli interessi, Parte_1
a scalare, al tasso previsto dal decreto legislativo nr° 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In ogni caso con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 37/2018, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende.”. Successivamente, con ordinanza del 21.10.2020, il
Giudice ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sino a concorrenza della somma pari ad € 869.579,33 e ha assegnato alle parti alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dal 28.10.2020. Nella prima memoria istruttoria, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già dispiegate negli atti introduttivi del giudizio.
Successivamente alla sostituzione del Giudice dott.ssa Imposimato con il Giudice dott. Persico, è stata disposta ed acquisita CTU. il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta. Infine, con ordinanza del
14.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Pagina 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n^18571/2019 – R.G. Parte_1
n^47241/2019, emesso il 13.9.2019 e notificato l'1.10.2019, con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto di pagare alla la somma di €. 946.252,96, oltre interessi e spese di Controparte_1 procedura (€. 4.500,00 per compensi, €. 870,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A., rimborsi forfettari e successive occorrende). La procedura monitoria era stata azionata dalla al fine di ottenere CP_1 il pagamento dei crediti per fornitura di energia elettrica ceduti alla stessa da parte di CP_2
In ordine alla questione di inammissibilità dell'opposizione per tardività inizialmente
[...] sollevata dalla difesa di poi non reiterata nella comparsa conclusionale, occorre Controparte_1 evidenziare quanto replicato dalla difesa del nella prima memoria utile Parte_1 ovvero la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo ad un indirizzo PEC non espunto da pubblici registri, per cui, non risultando ciò smentito da parte convenuta opposta, tenuto conto anche del disposto dell'art. 650 c.p.c., si deve ritenere ammissibile l'opposizione proposta al
Si ritiene in questa sede decisoria sussistente la competenza territoriale del Parte_1
Tribunale di Roma quale luogo dell'adempimento e del domicilio dell'asserito creditore, ovvero luogo in cui ha sede legale la società asserita creditrice ex art. 1182 c.c. (nel caso di specie la sede legale della è in Roma, Via Piemonte n. 38), e ciò sul presupposto della liquidità Controparte_1 del credito azionato in sede monitoria basato su fatture le quali, ai fini della sola cognizione in sede di procedimento monitorio, un credito pecuniario liquido. Il comune ente locale, peraltro, non rientra espressamente nella definizione di consumatore (persona fisica) delineata dall'art. 3 c. 1 lettera a) del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005). Nelle conclusioni della CTU espletata si afferma quanto segue: “si è in presenza della sussistenza dei contratti scritti e delle fatture a sostegno del credito ammontante a euro 946.250,96; i contratti sottoscritti tra le parti sono relativi al solo servizio di vendita. I consumi per come indicati nelle fatture sono quelli rilevati dalla Società
e quindi non si basano su consumi stimati;
i contratti sottoscritti recano tutti la Controparte_2 dizione: regime tariffario di diritto: Salvaguardia. Per i contratti sottoscritti tra il 30.05.2014 e il
22.07.2014 relativi alla illuminazione pubblica il ha aderito all'offerta formula IPEX PMI Pt_1
IP; l'I.V.A. applicata a seconda del periodo oggetto di fatturazione varia dal 20% al 22% a seconda dell'anno della fattura. In merito alla fatturazione si è rilevato che nelle bollette emesse dalla data di entra in vigore della legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) si è tenuto conto del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti); gli interessi di mora sugli importi confermati nel decreto ingiuntivo tenuto conto del D. Lgs. 231/2002 e della data di scadenza di ciascuna fattura sono pari a complessivi euro 747.898,27. Nell'ipotesi di calcolo al solo tasso legale sono pari a complessivi euro 84.825,82.”. Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel
Pagina 4 quale è contestata la pretesa la parte che si ritiene creditrice (convenuta-opposta ed attrice in senso sostanziale) è tenuta a provare l'iniziale fonte contrattuale scritta dell'obbligazione che impegni al pagamento la pubblica amministrazione asserita debitrice. Per quanto concerne il cd. regime di salvaguardia esso garantisce per legge la continuità della fornitura di energia elettrica quando non risulti che l'utente (nel caso di specie il abbia scelto un fornitore nel mercato Parte_1 libero. Se è vero che non occorre necessariamente un contratto scritto per transitare nel regime di salvaguardia, connotato dall'automatismo del passaggio al fornitore imposto ex lege, è altrettanto vero che per configurare una valida obbligazione a carico del comune ente locale non si può eludere il disposto dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 che postula la necessità dell'impegno di spesa gravante su un determinato capitolo di bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria in riferimento ai nuovi periodi di forniture in regime di salvaguardia. L'impegno preventivo di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria sono espressione dei principi di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e presiedono all'agire dell'ente locale secondo legalità nel rispetto delle regole di contabilità e di bilancio, per cui rappresentano elementi essenziali, irrinunciabili ed ineludibili per poter configurare un valido indebitamento dell'ente pubblico, nonché sono elementi costitutivi della pretesa del creditore tenuto a provare ex art. 2697
c.c. i fatti costitutivi del proprio affermato credito e, quindi, tenuto a provare la validità dell'obbligazione ai fini della quale occorre la prova anche del preventivo impegno di spesa dell'ente e dell'attestazione della copertura finanziaria. Nel caso in oggetto di giudizio manca la prova dei suddetti elementi essenziali (impegno preventivo di spesa e attestazione della copertura finanziaria) in relazione ai periodi coperti da forniture in regime di salvaguardia e, di conseguenza, non vi è prova certa della valida obbligazione pecuniaria di cui debba rispondere direttamente il
In difetto dei requisiti di legge atti a configurare una valida obbligazione Parte_1 assunta dall'ente locale, potrebbe ipotizzarsi un vincolo obbligatorio a carico di funzionari, dipendenti, o singoli amministratori persone fisiche che abbiano consentito forniture o stipulato contratti che risultino carenti di preventivo impegno di spesa e di attestazione di copertura finanziaria. Nel presente giudizio si ritiene, dunque, non assolto compiutamente l'onere probatorio incombente sulla parte creditrice attrice sostanziale (ovvero la convenuta-opposta CP_1
in ordine ai requisiti di validità dell'obbligazione pecuniaria nei confronti del
[...] Parte_1 in riferimento a tutti i contratti inclusi quelli relativi ai periodi di prestazioni di forniture
[...] energetiche in regime di salvaguardia. Pertanto, il non può essere condannato Parte_1 al pagamento di quanto preteso da che non ha fornito prove di contratti stipulati Controparte_1 previo preventivo impegno di spesa e previa attestazione di copertura finanziaria in riferimento alla pretesa creditoria azionata. Recentemente la Corte di Cassazione Civile Sez. III ha ribadito con
Pagina 5 l'Ordinanza n. 13159 del 14-5-2024 che le deliberazioni comunali ed i contratti conseguenti alle stesse stipulati senza impegno preventivo di spesa e senza attestazione di copertura finanziaria sono nulli e che tale nullità è rilevabile d'ufficio. Il regime di salvaguardia, in definitiva, garantisce un automatismo al fine di non interrompere la continuità della fornitura di energia mediante un fornitore imposto ex lege (aggiudicatario della gara per il servizio di salvaguardia), tuttavia rimane cogente la previsione dell'art. 191 del TUEL (D. Lgs. 267/2000), per cui il creditore che pretende il pagamento dal comune anche per fatture di forniture di energia in regime di salvaguardia deve fornire anche la prova del preventivo impegno di spesa destinato ad incidere su un determinato capitolo di bilancio nonché la prova dell'attestazione di copertura finanziaria. L' evidenziata assenza delle prove (contratti per i quali vi sia preventivo impegno di spesa e attestazione di copertura finanziaria) atte a sostenere la pretesa creditoria nel caso in oggetto di giudizio determina incertezza sulla sussistenza di una valida obbligazione dell'ente locale, il che si traduce nella mancanza di prova della certezza del credito dedotto in lite. Non risultando, peraltro, formulata da parte convenuta-opposta esplicita domanda subordinata ex art. 2041 c.c., per quanto sin qui argomentato il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Le spese di CTU e quelle del giudizio seguono soccombenza e vano liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
18571/2019 – R.G. n. 47241/2019, emesso in data 13.9.2019 dal Tribunale di Roma. Condanna
in persona del legale rappresentane pro-tempore, al pagamento delle spese di Controparte_1
CTU come liquidate nel corso del presente giudizio, quindi al rimborso in favore del Parte_1 di quanto da quest'ultimo sia stato versato al CTU a titolo di acconto, nonché al
[...] pagamento delle spese di giudizio in favore del in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, liquidate in € 14.850,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 29-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73991/2019 promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Lentini, Via Termini n. 1, presso lo studio dell'Avv. Rosario Lo Faro, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti
OPPONENTE contro
(C.F., P. IVA e n. iscrizione Registro SE , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria n. 208, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cardarelli, che la rappresenta e difende come per mandato in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato via pec in data 9.11.2019, il ha convenuto nel presente giudizio civile la al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e rilievi tutti mossi dalla parte opponente e sopra più compiutamente esposti: Preliminarmente, dichiarare, ex art. 66 bis del D. Lgs. 06/09/2005 n^206, la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo N^18571/2019 –
Pagina 1 R.G. N^47241/2019, del 13/09/2019, depositato il 17/09/2019, in favore della competenza del
Tribunale di Siracusa, unica autorità giudiziaria territorialmente competente a decidere.
Conseguentemente, dichiararlo nullo e revocarlo. In subordine, dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Roma, ex artt. 18, 20
c.p.c. e art. 1182, 4^ comma, c.c., in favore della competenza del Tribunale di Siracusa, unica autorità giudiziaria territorialmente competente a decidere. Conseguentemente, dichiararlo nullo e revocarlo. In diritto e nel merito Revocare ed annullare, nonché dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico e con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo n^18571/2019 – R.G. n^47241/2019, per le motivazioni sopra esposte e rigettando la domanda proposta, per la violazione del principio del contraddittorio sancito dall'art. 101 c.p.c. e dall'art. 111 della Costituzione e del diritto alla difesa, sancito dall'art. 24, comma 2^, della Costituzione. Revocare e/o annullare, nonché dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico e con qualsiasi formula, il Decreto Ingiuntivo n^18571/2019,
R.G. n^47241/2019, emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Roma il 13/09/2019 e depositato il 17/09/2019, poiché: - nessuna validità giuridica hanno i contratti di somministrazione di energia elettrica e di gas prodotti dall'opposta nella fase monitoria a sostegno della richiesta di pagamento, per quanto meglio esposto in premessa. - nessuna obbligazione giuridicamente valida, per quanto in precedenza spiegato, è stata, quindi, assunta dal in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore nei confronti di EL NE e, conseguentemente, nessuna somma era dovuta dal nei Suoi confronti sia per l'importo conteggiato nelle fatture poste a base Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto (e non prodotte) sia a titolo di interessi di mora sulle somme richieste. - Nulla è, pertanto, dovuto dal nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di cessionaria del credito (inesistente) da parte di Revocare e/o annullare, nonché dichiarare nullo per assoluta Controparte_2 genericità ed indeterminatezza della domanda, e comunque con qualsiasi formula e privo di ogni effetto giuridico per totale carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, previsti dagli artt. 633 e segg.ti c.p.c., e, comunque, infondato in fatto ed in diritto perché nulla è dovuto dal per le spiegate motivazioni, il Decreto Ingiuntivo N^18571/2019 Parte_1
– R.G. N^47241/2019, emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Roma in data 13/09/2019, depositato il 17/09/2019. Revocare ed annullare, nonché dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico e con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo n^18571/2019 – R.G. n^47241/2019, rigettando la domanda proposta, per la violazione ex art. 633, comma 1^ n^1, per l'assoluta carenza di prova del credito fatto valere, ritenuta la mancata produzione delle fatture a dimostrazione della pretesa creditoria. Nell'eventualità di successiva produzione delle fatture, verificare per ciascuna la corretta applicazione della tariffa prevista nel regime di libero mercato - categoria di pertinenza del
Pagina 2 – rideterminandone, in caso di non corretta applicazione o di illegittima Parte_1 imposizione di quella del mercato di salvaguardia, per ognuna l'importo. Verificare, inoltre, per ciascuna fattura l'esatta indicazione dei consumi conteggiati rispetto a quelli effettivamente utilizzati, che in ogni caso sin d'ora si contesta. Il tutto previa apposita consulenza tecnica d'ufficio, sin d'ora richiesta, al fine di ricalcolare, conseguentemente, la reale somma eventualmente dovuta.
Dichiarare non applicabili gli interessi di mora sugli importi così rideterminati e con le scadenze richieste, per carenza di rapporto contrattuale con specifica previsione e, comunque, di preventiva diffida. E, in ogni caso, qualora dovuti, rideterminarli sulla base delle somme effettivamente dovute a seguito del loro ricalcolo con l'applicazione delle legittime tariffe vigenti nel libero mercato.
Vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso spese generali.”. A seguito del differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza di comparizione per il 22.9.2020, la CP_1 si è tempestivamente costituita in data 25.8.2020, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia alla giustizia del Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, I) in via preliminare, - autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- rigettare la eccezione di incompetenza per territorio;
II) in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ordinare a ed a Controparte_3
, la esibizione in giudizio delle misure dei prelievi relativi ai punti di consegna Controparte_4 dell'energia e del gas per cui è causa nel periodo in cui gli stessi sono stati associati ai contratti di trasporto di (doc. 56, 57, 58, 59); III) nel merito, gradatamente, - rigettare Controparte_2
l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
– in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare il al pagamento della somma di €. 946.252,96, oltre agli interessi, Parte_1
a scalare, al tasso previsto dal decreto legislativo nr° 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In ogni caso con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 37/2018, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende.”. Successivamente, con ordinanza del 21.10.2020, il
Giudice ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sino a concorrenza della somma pari ad € 869.579,33 e ha assegnato alle parti alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dal 28.10.2020. Nella prima memoria istruttoria, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già dispiegate negli atti introduttivi del giudizio.
Successivamente alla sostituzione del Giudice dott.ssa Imposimato con il Giudice dott. Persico, è stata disposta ed acquisita CTU. il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta. Infine, con ordinanza del
14.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Pagina 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n^18571/2019 – R.G. Parte_1
n^47241/2019, emesso il 13.9.2019 e notificato l'1.10.2019, con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto di pagare alla la somma di €. 946.252,96, oltre interessi e spese di Controparte_1 procedura (€. 4.500,00 per compensi, €. 870,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A., rimborsi forfettari e successive occorrende). La procedura monitoria era stata azionata dalla al fine di ottenere CP_1 il pagamento dei crediti per fornitura di energia elettrica ceduti alla stessa da parte di CP_2
In ordine alla questione di inammissibilità dell'opposizione per tardività inizialmente
[...] sollevata dalla difesa di poi non reiterata nella comparsa conclusionale, occorre Controparte_1 evidenziare quanto replicato dalla difesa del nella prima memoria utile Parte_1 ovvero la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo ad un indirizzo PEC non espunto da pubblici registri, per cui, non risultando ciò smentito da parte convenuta opposta, tenuto conto anche del disposto dell'art. 650 c.p.c., si deve ritenere ammissibile l'opposizione proposta al
Si ritiene in questa sede decisoria sussistente la competenza territoriale del Parte_1
Tribunale di Roma quale luogo dell'adempimento e del domicilio dell'asserito creditore, ovvero luogo in cui ha sede legale la società asserita creditrice ex art. 1182 c.c. (nel caso di specie la sede legale della è in Roma, Via Piemonte n. 38), e ciò sul presupposto della liquidità Controparte_1 del credito azionato in sede monitoria basato su fatture le quali, ai fini della sola cognizione in sede di procedimento monitorio, un credito pecuniario liquido. Il comune ente locale, peraltro, non rientra espressamente nella definizione di consumatore (persona fisica) delineata dall'art. 3 c. 1 lettera a) del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005). Nelle conclusioni della CTU espletata si afferma quanto segue: “si è in presenza della sussistenza dei contratti scritti e delle fatture a sostegno del credito ammontante a euro 946.250,96; i contratti sottoscritti tra le parti sono relativi al solo servizio di vendita. I consumi per come indicati nelle fatture sono quelli rilevati dalla Società
e quindi non si basano su consumi stimati;
i contratti sottoscritti recano tutti la Controparte_2 dizione: regime tariffario di diritto: Salvaguardia. Per i contratti sottoscritti tra il 30.05.2014 e il
22.07.2014 relativi alla illuminazione pubblica il ha aderito all'offerta formula IPEX PMI Pt_1
IP; l'I.V.A. applicata a seconda del periodo oggetto di fatturazione varia dal 20% al 22% a seconda dell'anno della fattura. In merito alla fatturazione si è rilevato che nelle bollette emesse dalla data di entra in vigore della legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) si è tenuto conto del meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti); gli interessi di mora sugli importi confermati nel decreto ingiuntivo tenuto conto del D. Lgs. 231/2002 e della data di scadenza di ciascuna fattura sono pari a complessivi euro 747.898,27. Nell'ipotesi di calcolo al solo tasso legale sono pari a complessivi euro 84.825,82.”. Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel
Pagina 4 quale è contestata la pretesa la parte che si ritiene creditrice (convenuta-opposta ed attrice in senso sostanziale) è tenuta a provare l'iniziale fonte contrattuale scritta dell'obbligazione che impegni al pagamento la pubblica amministrazione asserita debitrice. Per quanto concerne il cd. regime di salvaguardia esso garantisce per legge la continuità della fornitura di energia elettrica quando non risulti che l'utente (nel caso di specie il abbia scelto un fornitore nel mercato Parte_1 libero. Se è vero che non occorre necessariamente un contratto scritto per transitare nel regime di salvaguardia, connotato dall'automatismo del passaggio al fornitore imposto ex lege, è altrettanto vero che per configurare una valida obbligazione a carico del comune ente locale non si può eludere il disposto dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 che postula la necessità dell'impegno di spesa gravante su un determinato capitolo di bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria in riferimento ai nuovi periodi di forniture in regime di salvaguardia. L'impegno preventivo di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria sono espressione dei principi di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e presiedono all'agire dell'ente locale secondo legalità nel rispetto delle regole di contabilità e di bilancio, per cui rappresentano elementi essenziali, irrinunciabili ed ineludibili per poter configurare un valido indebitamento dell'ente pubblico, nonché sono elementi costitutivi della pretesa del creditore tenuto a provare ex art. 2697
c.c. i fatti costitutivi del proprio affermato credito e, quindi, tenuto a provare la validità dell'obbligazione ai fini della quale occorre la prova anche del preventivo impegno di spesa dell'ente e dell'attestazione della copertura finanziaria. Nel caso in oggetto di giudizio manca la prova dei suddetti elementi essenziali (impegno preventivo di spesa e attestazione della copertura finanziaria) in relazione ai periodi coperti da forniture in regime di salvaguardia e, di conseguenza, non vi è prova certa della valida obbligazione pecuniaria di cui debba rispondere direttamente il
In difetto dei requisiti di legge atti a configurare una valida obbligazione Parte_1 assunta dall'ente locale, potrebbe ipotizzarsi un vincolo obbligatorio a carico di funzionari, dipendenti, o singoli amministratori persone fisiche che abbiano consentito forniture o stipulato contratti che risultino carenti di preventivo impegno di spesa e di attestazione di copertura finanziaria. Nel presente giudizio si ritiene, dunque, non assolto compiutamente l'onere probatorio incombente sulla parte creditrice attrice sostanziale (ovvero la convenuta-opposta CP_1
in ordine ai requisiti di validità dell'obbligazione pecuniaria nei confronti del
[...] Parte_1 in riferimento a tutti i contratti inclusi quelli relativi ai periodi di prestazioni di forniture
[...] energetiche in regime di salvaguardia. Pertanto, il non può essere condannato Parte_1 al pagamento di quanto preteso da che non ha fornito prove di contratti stipulati Controparte_1 previo preventivo impegno di spesa e previa attestazione di copertura finanziaria in riferimento alla pretesa creditoria azionata. Recentemente la Corte di Cassazione Civile Sez. III ha ribadito con
Pagina 5 l'Ordinanza n. 13159 del 14-5-2024 che le deliberazioni comunali ed i contratti conseguenti alle stesse stipulati senza impegno preventivo di spesa e senza attestazione di copertura finanziaria sono nulli e che tale nullità è rilevabile d'ufficio. Il regime di salvaguardia, in definitiva, garantisce un automatismo al fine di non interrompere la continuità della fornitura di energia mediante un fornitore imposto ex lege (aggiudicatario della gara per il servizio di salvaguardia), tuttavia rimane cogente la previsione dell'art. 191 del TUEL (D. Lgs. 267/2000), per cui il creditore che pretende il pagamento dal comune anche per fatture di forniture di energia in regime di salvaguardia deve fornire anche la prova del preventivo impegno di spesa destinato ad incidere su un determinato capitolo di bilancio nonché la prova dell'attestazione di copertura finanziaria. L' evidenziata assenza delle prove (contratti per i quali vi sia preventivo impegno di spesa e attestazione di copertura finanziaria) atte a sostenere la pretesa creditoria nel caso in oggetto di giudizio determina incertezza sulla sussistenza di una valida obbligazione dell'ente locale, il che si traduce nella mancanza di prova della certezza del credito dedotto in lite. Non risultando, peraltro, formulata da parte convenuta-opposta esplicita domanda subordinata ex art. 2041 c.c., per quanto sin qui argomentato il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Le spese di CTU e quelle del giudizio seguono soccombenza e vano liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
18571/2019 – R.G. n. 47241/2019, emesso in data 13.9.2019 dal Tribunale di Roma. Condanna
in persona del legale rappresentane pro-tempore, al pagamento delle spese di Controparte_1
CTU come liquidate nel corso del presente giudizio, quindi al rimborso in favore del Parte_1 di quanto da quest'ultimo sia stato versato al CTU a titolo di acconto, nonché al
[...] pagamento delle spese di giudizio in favore del in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, liquidate in € 14.850,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 29-7-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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