Sentenza 22 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2004, n. 11596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11596 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO AE - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PINTO PROVVIDENZA, AL EP, AL NC, AL IZ, AL VA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAOLO EMILIO 10, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI POGGIOLI, difesi dall'avvocato GIUSEPPE VASSALLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MILANO ASSIC. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VINCENZO FAZZINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
AR NO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 13440/01 proposto da:
MILANO ASSIC. S.P.A.;
- ricorrente incidentale -
contro
PINTO PROVVIDENZA, AL EP, AL NC, AL IZ, AL VA, AR NO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 251/00 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 31/01/00 (R.G. 1017/93);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/04/04 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo del ricorso principale e l'accoglimento del 2^ motivo, il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza pubblicata l'1.9.1993 il tribunale di Siracusa, decidendo sulla domanda di Provvidenza Pinto, anche quale esercente la potestà sul figlio minore RE LI, e di US, TT e RI LI - la prima moglie e gli altri figli di SA LI, deceduto in un incidente verificatosi il 27.9.1983 per colpa di AE CA, sulla cui vettura viaggiava come passeggero - condannò solidalmente il CA e la MI Assicurazioni s.p.a. al pagamento della somma di L. 350.000.000, in aggiunta all'importo di L. 30.000.000 già versato, oltre agli interessi legali dal fatto.
2. La corte d'appello di Catania, decidendo sul gravame della MI Assicurazioni, dolutasi tra l'altro della propria condanna oltre il limite del massimale di L. 100.000.000, ritenne che tale limite potesse essere superato solo per il riconoscimento degli interessi legali e del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. stante il comportamento ingiustificatamente dilatorio della società assicuratrice nel versare l'intero massimale in relazione all'evidenza della colpa dell'assicurato responsabile ed all'entità del danno.
Sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio all'uopo espletata, la corte territoriale determinò dunque in L. 120.742.132 il complessivo danno conseguito al ritardato pagamento e condannò la MI Assicurazioni a pagare detta somma (tenuto conto dell'importo di L. 70.000.000 versato il 6.12.1993 in aggiunta a quello di L. 30.000.000 corrisposto il 20.6.1989), con gli interessi legali dal 21.9.1999.
3. Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione la vedova ed i figli di SA LI, affidandosi a due motivi cui la MI Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale basato su un unico motivo ed illustrato da memoria.
L'intimato AE CA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
2. Con entrambi i motivi del ricorso principale è dedotta, sotto due diversi profili, violazione dell'art. 1224, secondo comma, c.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Col primo motivo i ricorrenti si dolgono che la corte d'appello abbia escluso il cumulo di interessi legali e rivalutazione computando per il primo periodo (13.4.1984 - 15.12.1990) la sola rivalutazione monetaria e conteggiando per il periodo successivo i soli interessi di mora. Affermano che qualunque computo avrebbe dovuto decorrere dalla data del sinistro e che i principi enunciati da Cass., n. 5490 del 1992, che la corte aveva ritenuto di recepire, erano stati superati dalle sezioni unite che, con la sentenza n. 1712 del 1995, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva, ha affermato che in tema di risarcimento da illecito extracontrattuale la sola rivalutazione può non essere sufficiente ad indennizzare il danno da ritardo e che, dunque, possono riconoscersi interessi compensativi sulle somme progressivamente rivalutate.
Col secondo si afferma che, quand'anche si ritenesse che la corte abbia correttamente escluso il cumulo di rivalutazione ed interessi, la decisione sarebbe non di meno errata per aver riconosciuto la rivalutazione solo per il periodo compreso tra il 13.4.1984 ed il 15.12.1990 (date non corrispondenti ad alcun evento) e senza considerare, ai fini della rivalutazione del massimale, il periodo intercorso dalla data del sinistro (27.9.1983) a quella (6.12.1993) del versamento della somma di L. 70.000.000, a completamento del massimale.
3. Entrambi i motivi sono privi di pregio.
I ricorrenti totalmente prescindono dalla inequivoca e non censurata affermazione della corte d'appello (alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata) che l'obbligazione dell'assicuratore integra un debito di valuta e non di valore (benché, com'è noto, l'entità di tale debito di valuta si determini mediante il riferimento al debito di valore del danneggiante assicurato).
Si rende dunque applicabile l'art. 1224 c.c., che concerne le obbligazioni pecuniarie, mentre è del tutto estraneo al caso il richiamo dei ricorrenti a Cass., sez. un., n. 1712 del 1995, relativa ai debiti di valore.
Ora, l'art. 1224, comma 2, c.c. ammette il risarcimento del "maggior danno" da ritardo, rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori, che ben può essere costituito dagli effetti della svalutazione monetaria cui il creditore si sarebbe (anche presuntivamente) sottratto se l'adempimento fosse stato tempestivo. Non consente invece in nessun caso il cumulo, che sarebbe privo di senso logico-giuridico, di rivalutazione ed interessi. Ebbene la corte d'appello ha fatto, appunto, dichiaratamente applicazione dell'art. 1224 c.c., riconoscendo per il primo periodo gli interessi e la differenza tra questi ed il tasso di rivalutazione (tale è il senso dell'affermazione "la sola rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, comprensivi, per la durata del relativo riconoscimento, degli interessi moratori di entità inferiore in percentuale agli indici istat di riferimento") e, per il secondo periodo, "i soli interessi legali di mora, superiori in percentuale agli indici ISTAT".
Il riferimento alla rivalutazione è meramente nominale, di comodo, ma è assolutamente chiaro dal corpo della sentenza che la rivalutazione, in sè, non è mai stata considerata ai fini della determinazione quantitativa della prestazione, com'è nei debiti di valore, ma solo sub specie damni, come accade nei debiti di valuta. Tanto che, allorché il suo tasso percentuale è stato inferiore al tasso degli interessi legali, correttamente non è stato riconosciuto il maggior danno da svalutazione monetaria.
Difetta dunque lo stesso presupposto delle censure, costituito dalla affermata necessità di provvedere alla rivalutazione del massimale, invece esclusa dalla corte d'appello, che ha conformato la decisione alla ravvisata natura di debito di valuta dell'obbligazione dell'assicuratore.
4. Palesemente infondato è anche il ricorso incidentale, col quale la sentenza è apoditticamente censu-rata per insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di ravvisato, colpevole ritardo dell'assicurazione nella messa a disposizione del massimale, che non sarebbe stato specificamente addotto.
Basti rilevare che a pagina 4, capoverso, della sentenza la corte d'appello da atto della originaria allegazione degli attori relativa al dilatorio comportamento dell'assicuratore, resosi "colpevole di negligente gestione della pratica e della lite" (a pagina 6 si menziona la riterazione della doglianza in appello); e che alle successive pagine 9, 10 e 11 sono ampiamente spiegate le ragioni della operata valutazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza di un comportamento dilatorio da parte della società assicuratrice.
La predicata contraddittorietà della motivazione non è infine illustrata in ricorso.
5. Entrambi i ricorsi vanno dunque respinti con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004