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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza N. 1041/2025
Reg. gen. Sez. Lav. N. 994/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Alessandra Trementozzi Presidente Elisabetta Palumbo Consigliere rel. Beatrice Marrani Consigliere
all'udienza del 14 marzo 2025 nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 994 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
con gli avv.ti Massimiliano Morelli e Cristiana Giordano;
Pt_1
APPELLANTE
E
, con l'avv.to Sabrina Tranquilli;
CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.267/2024 pubblicata dal Tribunale di Roma, sez. I lavoro, in data 11.01.2024.
Conclusioni: Per l'appellante: “Voglia l'Onorevole Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro di II° grado, accogliere il presente gravame ed in riforma della sentenza n. 267/2024 del Tribunale di Roma, resa nel giudizio iscritto al r.g. n. 13042/23, pubblicata in data 11.01.24 e notificata in data 19.03.24, rigettare integralmente la domanda svolta in primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. Per l'appellato: “Rigettare l'appello proposto per tutto quanto dedotto ed argomentato e, conseguentemente confermare in ogni sua parte ed integralmente la sentenza n.267/2024 (…). Con vittoria di spese di questo grado di giudizio, oneri di legge, spese generali, cpa e Iva da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Corte di Appello di Roma
FATTO E DIRITTO
1. Con l'originario ricorso, depositato il 18.04.2023, adiva il Tribunale CP_1 di Roma convenendo l' al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Pt_1
L'Ill.mo Tribunale adito (…) accertare il diritto della sig.ra al CP_1 riconoscimento dell'intera anzianità contributiva pari alle 52 settimane annue con decorrenza 01.01.2005 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro del 28.02.2020 alle dipendenze della relativamente al contratto part Controparte_2 time ciclico a tempo indeterminato e conseguentemente condannare ed obbligare l alla ricostruzione della posizione Controparte_3 previdenziale della sig.ra in relazione ai periodi di part time ciclico alle CP_1 dipendenze della dal 01.01.2005 e fino al 28.02.2020 con il Controparte_2 versamento di quanto ad Ella dovuto in base ai conteggi che l' dovrà disporre. Pt_1
Con vittoria di spese, Iva, c.p.a e oneri accessori, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 1.1 L'allora ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_2 dal 01.01.2005 al 29.02.2020 con qualifica di operaia, in virtù di contratto a tempo
[...] indeterminato, part-time verticale ciclico - inizialmente per 15 ore settimanali e dal 2008 per 20 ore settimanali, con la previsione che per i mesi di luglio e agosto, di tutti gli anni, non fosse prevista nessuna prestazione e nessuna competenza - denunciava che nell'estratto contributivo dell'ente non corrispondesse, alle annualità lavorate, l'anzianità contributiva di 52 settimane non risultando conteggiate le mensilità di luglio ed agosto. 2. Nella contumacia dell' , il Tribunale dichiarava che “ .. ha Pt_1 CP_1 diritto di vedersi calcolare la propria anzianità contributiva in misura di 52 settimane annue, a partire dal gennaio 2005 e fino al 28 febbraio 2020, con l'inclusione in essa anche delle settimane e dei periodi non lavorati poiché in regime di part-time verticale ciclico alle dipendenze della con conseguente ordine all' Controparte_2 Pt_1 di ricostruire la posizione previdenziale della ricorrente tenendo conto anche dei suddetti periodi di part time ciclico non lavorati;
rigetta per il resto la domanda;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente Pt_1
i due terzi delle spese del giudizio che si liquidano, per l'intero, in € 1.646,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
nulla per il residuo”. 3. Avverso tale statuizione, l' ha proposto tempestivo appello rassegnando le Pt_1 conclusioni riportate in epigrafe. 3.1 Con unico e articolato motivo l'istituto censura la sentenza impugnata per essere la stessa erronea e non conforme alla legge nella parte in cui ha dichiarato il diritto della ricorrente- in quanto in regime di part-time verticale ciclico- al computo, per il periodo da gennaio 2005 a febbraio 2020 - ai fini dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla pensione - anche delle settimane e dei periodi non lavorati. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe disatteso la normativa in materia, nello specifico l'art.1, comma 350, l. n.178 del 2020 (Finanziaria 2021) in base al quale il periodo lavorativo svolto in part-time ciclico è utilmente riconosciuto per intero ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla
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Corte di Appello di Roma
pensione e che, a tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale come determinato dall'art.7, comma 1, del d.l. n.463 del 1983, n. 463. Alla stregua di ciò, il computo dell'anzianità contributiva doveva essere effettuato in proporzione al concreto orario di lavoro svolto, posto che le modalità di computo dell'anzianità contributiva ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, con riguardo ai periodi di lavoro a tempo parziale verticale ciclico, non possono che essere considerati se non con riguardo ai periodi in cui vi è stato effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, con corresponsione della retribuzione e del versamento della contribuzione previdenziale, senza possibilità di distribuire su tutto l'anno (anche per i periodi non lavorati) i contributi versati per i periodi lavorati, e ciò in base all'art. 7 del d.l. citato.
4. Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle CP_1 eccezioni e deduzioni sollevate dall' per la prima volta in grado di appello stante la Pt_1 contumacia dell' in primo grado ed ha chiesto lo stralcio della documentazione CP_3 prodotta;
nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con il favore delle spese di lite.
5. All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
6. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta perché la contumacia in primo grado non preclude la facoltà di proporre appello, ma solo di introdurre questioni non rilevabile d'ufficio o circostanze di fatto precluse ex art.416 cpc.
6.1 Quanto poi alla documentazione di cui parte appellata ha chiesto lo stralcio, questa è relativa alla posizione previdenziale della già agli atti del processo e richiamata CP_1 nell'atto di gravame con l'aggiunta di allegazione di conteggi a sostegno dell'impugnazione come tali inidonei ad ampliare il tema decidendum.
7. Nel merito, l'appello è infondato e va respinto. 7.1 Questa sezione della Corte si è già pronunciata sulla vicenda di cui è causa con precedenti che si richiamano ai sensi dell'articolo 118, disp. att. c.p.c. (Corte App. Roma n.4388/22, 1454/2024, 2082/23, 2205/23, 3222/2022) con cui si afferma che
“deve escludersi che la disposizione dell'art. 7 comma 1, della legge 638/1983, contrasti con il principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e che preveda un trattamento deteriore per i lavoratori part time rispetto a quello previsto per i dipendenti a tempo pieno. Disponeva tale norma che “Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato”. 7.2 Sulla questione, la Corte di cassazione con sentenza n. 30030/2022 ha inteso dare continuità all'orientamento espresso da Cass. n. 18826 del 2021, con cui si è affermato,
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Corte di Appello di Roma
in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, che "In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art. 7, comma 1,del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla I. n. 638 del 1983, va interpretato -in ossequio al principio di parità di trattamento con i lavoratori a tempo pieno, ricavabile dall'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE (come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010, C-395/08 e C-396/08), ed è comunque immanente all'ordinamento previdenziale interno - nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati". 7.3 Anche di recente la Corte di legittimità ha affermato che “per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione (ciò che) costituisce una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta (v. Corte cost. n.121/06); e infatti per i periodi di inattività non spettano ai lavoratori né l'indennità di disoccupazione (Cass. SSUU 1732/03), né l'indennità di malattia (Cass.12087/03), essendo questa correlata ad una perdita di retribuzione che, nel periodo di inattività, non è dovuta per definizione” (Cass. 26324/2022). Ha poi aggiunto che se l'ammontare dei contributi determinato ai sensi dell'art.7 d.l.n.463/83 non fosse da riproporzionare sull'intero anno cui i contributi si riferiscono, il lavoratore impiegato in regime di part-time verticale fruirebbe di un trattamento deteriore rispetto al suo omologo a tempo pieno, dal momento che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa, che pure non gli danno diritto ad alcuna prestazione previdenziale, non gli gioverebbero nemmeno ai fini dell'anzianità contributiva, generandosi una disparità di trattamento di dubbia legittimità costituzionale ex art.3, co.1 Cost. (ibidem)
7.4 Del resto, la stessa Corte costituzionale già con sentenza n. 36/2012 aveva osservato che la norma di cui al citato art. 7 si applica a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione, prevedendo un'unica soglia minima retributiva per l'accesso all'indennità di natura previdenziale tanto per i lavoratori a tempo pieno, quanto per quelli a tempo parziale. Secondo la citata pronuncia del Giudice delle leggi, il sistema di accredito dei contributi allo scopo di ottenere le prestazioni previdenziali a carico dell' non è Pt_1 vincolato da parametri costituzionali e che proprio la circostanza che tale sistema sia identico tanto per i lavoratori a tempo pieno, quanto per quelli part time, esclude la configurabilità di qualsiasi discriminazione e che la previsione della soglia minima retributiva prescinde totalmente dalla natura part time o a tempo pieno del rapporto di lavoro, avendo la suddetta normativa, come destinatari, la generalità dei lavoratori e non solo il personale di volo e ben potendo verificarsi il caso che tale soglia sia superata da un lavoratore part time e non lo sia invece da uno assunto a tempo pieno.
8. Quanto all'ulteriore profilo di censura, attraverso cui, cioè, l' denuncia il fatto Pt_1 che rifacendo i calcoli come da conteggi allegati, e cioè “spalmando” la retribuzione su 52 settimane annuali e, quindi, anche sui mesi di luglio e agosto non lavorati, si ricaverebbe il mancato raggiungimento, da parte della lavoratrice, del minimale retributivo - contributivo previsto per legge, anche questo va disatteso.
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Corte di Appello di Roma
8.1 L' non si confronta con la sentenza di primo grado che ha negato il Pt_1 riconoscimento alla ricostruzione della posizione previdenziale richiesta da CP_1 con l'originaria domanda di giustizia statuendo che “Va invece rigettata la
[...] domanda di condanna dell' alla ricostruzione della posizione previdenziale della Pt_1 previo versamento di quanto dovuto per i mesi non riconosciuti. Ed infatti CP_1
l'omissione contributiva risulta essere meramente ipotetica, essendo presumibile che invece i contributi siano stati correttamente versati in base alle ore di lavoro lavorate. In ogni caso l'eventuale omissione sarebbe ascrivibile al datore di lavoro, soggetto estraneo al presente giudizio”. La questione ulteriore prospettata dall' , quella cioè secondo cui nel momento in Pt_1 cui la contribuzione va effettivamente accreditata occorre verificare, a detta dell' , CP_3 il rispetto del minimale contributivo settimanale, in tesi inderogabile, ha già ricevuto risposta con la sentenza di primo grado che ha rigettato il relativo capo di domanda nella parte in cui ha ritenuto eventuale (ipotetica) una copertura integrativa volontaria, per cui deve dirsi che l' nemmeno ha un interesse concreto ed attuale a sollevare la Pt_1 questione della congruità della retribuzione percepita (laddove rapportata all'intero anno) rispetto al minimale esulando dall'oggetto del presente giudizio non soltanto le questioni di determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione, ma anche quelle relative al concreto calcolo della retribuzione annua complessiva (cfr. le sentenze di questa Corte nn. 2853/2023 e 4789/2022 e 3606/2023). 9. Per quanto fin qui esposto, l'appello va respinto. 9.1 Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna dell' come da Pt_1 dispositivo, con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario. Si dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite da liquidarsi nella misura di euro 3.500,00, oltre il 15% spese forfettarie iva e cpa, da distrarsi;
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 14 marzo 2025La
La Consigliera rel. La Presidente
Elisabetta Palumbo Alessandra Trementozzi
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Reg. gen. Sez. Lav. N. 994/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Alessandra Trementozzi Presidente Elisabetta Palumbo Consigliere rel. Beatrice Marrani Consigliere
all'udienza del 14 marzo 2025 nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 994 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
con gli avv.ti Massimiliano Morelli e Cristiana Giordano;
Pt_1
APPELLANTE
E
, con l'avv.to Sabrina Tranquilli;
CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.267/2024 pubblicata dal Tribunale di Roma, sez. I lavoro, in data 11.01.2024.
Conclusioni: Per l'appellante: “Voglia l'Onorevole Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro di II° grado, accogliere il presente gravame ed in riforma della sentenza n. 267/2024 del Tribunale di Roma, resa nel giudizio iscritto al r.g. n. 13042/23, pubblicata in data 11.01.24 e notificata in data 19.03.24, rigettare integralmente la domanda svolta in primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. Per l'appellato: “Rigettare l'appello proposto per tutto quanto dedotto ed argomentato e, conseguentemente confermare in ogni sua parte ed integralmente la sentenza n.267/2024 (…). Con vittoria di spese di questo grado di giudizio, oneri di legge, spese generali, cpa e Iva da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Corte di Appello di Roma
FATTO E DIRITTO
1. Con l'originario ricorso, depositato il 18.04.2023, adiva il Tribunale CP_1 di Roma convenendo l' al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Pt_1
L'Ill.mo Tribunale adito (…) accertare il diritto della sig.ra al CP_1 riconoscimento dell'intera anzianità contributiva pari alle 52 settimane annue con decorrenza 01.01.2005 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro del 28.02.2020 alle dipendenze della relativamente al contratto part Controparte_2 time ciclico a tempo indeterminato e conseguentemente condannare ed obbligare l alla ricostruzione della posizione Controparte_3 previdenziale della sig.ra in relazione ai periodi di part time ciclico alle CP_1 dipendenze della dal 01.01.2005 e fino al 28.02.2020 con il Controparte_2 versamento di quanto ad Ella dovuto in base ai conteggi che l' dovrà disporre. Pt_1
Con vittoria di spese, Iva, c.p.a e oneri accessori, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 1.1 L'allora ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_2 dal 01.01.2005 al 29.02.2020 con qualifica di operaia, in virtù di contratto a tempo
[...] indeterminato, part-time verticale ciclico - inizialmente per 15 ore settimanali e dal 2008 per 20 ore settimanali, con la previsione che per i mesi di luglio e agosto, di tutti gli anni, non fosse prevista nessuna prestazione e nessuna competenza - denunciava che nell'estratto contributivo dell'ente non corrispondesse, alle annualità lavorate, l'anzianità contributiva di 52 settimane non risultando conteggiate le mensilità di luglio ed agosto. 2. Nella contumacia dell' , il Tribunale dichiarava che “ .. ha Pt_1 CP_1 diritto di vedersi calcolare la propria anzianità contributiva in misura di 52 settimane annue, a partire dal gennaio 2005 e fino al 28 febbraio 2020, con l'inclusione in essa anche delle settimane e dei periodi non lavorati poiché in regime di part-time verticale ciclico alle dipendenze della con conseguente ordine all' Controparte_2 Pt_1 di ricostruire la posizione previdenziale della ricorrente tenendo conto anche dei suddetti periodi di part time ciclico non lavorati;
rigetta per il resto la domanda;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente Pt_1
i due terzi delle spese del giudizio che si liquidano, per l'intero, in € 1.646,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
nulla per il residuo”. 3. Avverso tale statuizione, l' ha proposto tempestivo appello rassegnando le Pt_1 conclusioni riportate in epigrafe. 3.1 Con unico e articolato motivo l'istituto censura la sentenza impugnata per essere la stessa erronea e non conforme alla legge nella parte in cui ha dichiarato il diritto della ricorrente- in quanto in regime di part-time verticale ciclico- al computo, per il periodo da gennaio 2005 a febbraio 2020 - ai fini dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla pensione - anche delle settimane e dei periodi non lavorati. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe disatteso la normativa in materia, nello specifico l'art.1, comma 350, l. n.178 del 2020 (Finanziaria 2021) in base al quale il periodo lavorativo svolto in part-time ciclico è utilmente riconosciuto per intero ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla
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Corte di Appello di Roma
pensione e che, a tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale come determinato dall'art.7, comma 1, del d.l. n.463 del 1983, n. 463. Alla stregua di ciò, il computo dell'anzianità contributiva doveva essere effettuato in proporzione al concreto orario di lavoro svolto, posto che le modalità di computo dell'anzianità contributiva ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, con riguardo ai periodi di lavoro a tempo parziale verticale ciclico, non possono che essere considerati se non con riguardo ai periodi in cui vi è stato effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, con corresponsione della retribuzione e del versamento della contribuzione previdenziale, senza possibilità di distribuire su tutto l'anno (anche per i periodi non lavorati) i contributi versati per i periodi lavorati, e ciò in base all'art. 7 del d.l. citato.
4. Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle CP_1 eccezioni e deduzioni sollevate dall' per la prima volta in grado di appello stante la Pt_1 contumacia dell' in primo grado ed ha chiesto lo stralcio della documentazione CP_3 prodotta;
nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado con il favore delle spese di lite.
5. All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
6. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta perché la contumacia in primo grado non preclude la facoltà di proporre appello, ma solo di introdurre questioni non rilevabile d'ufficio o circostanze di fatto precluse ex art.416 cpc.
6.1 Quanto poi alla documentazione di cui parte appellata ha chiesto lo stralcio, questa è relativa alla posizione previdenziale della già agli atti del processo e richiamata CP_1 nell'atto di gravame con l'aggiunta di allegazione di conteggi a sostegno dell'impugnazione come tali inidonei ad ampliare il tema decidendum.
7. Nel merito, l'appello è infondato e va respinto. 7.1 Questa sezione della Corte si è già pronunciata sulla vicenda di cui è causa con precedenti che si richiamano ai sensi dell'articolo 118, disp. att. c.p.c. (Corte App. Roma n.4388/22, 1454/2024, 2082/23, 2205/23, 3222/2022) con cui si afferma che
“deve escludersi che la disposizione dell'art. 7 comma 1, della legge 638/1983, contrasti con il principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e che preveda un trattamento deteriore per i lavoratori part time rispetto a quello previsto per i dipendenti a tempo pieno. Disponeva tale norma che “Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato”. 7.2 Sulla questione, la Corte di cassazione con sentenza n. 30030/2022 ha inteso dare continuità all'orientamento espresso da Cass. n. 18826 del 2021, con cui si è affermato,
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N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, che "In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art. 7, comma 1,del d.l. n. 463 del 1983, conv., con modif., dalla I. n. 638 del 1983, va interpretato -in ossequio al principio di parità di trattamento con i lavoratori a tempo pieno, ricavabile dall'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE (come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010, C-395/08 e C-396/08), ed è comunque immanente all'ordinamento previdenziale interno - nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati". 7.3 Anche di recente la Corte di legittimità ha affermato che “per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione (ciò che) costituisce una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta (v. Corte cost. n.121/06); e infatti per i periodi di inattività non spettano ai lavoratori né l'indennità di disoccupazione (Cass. SSUU 1732/03), né l'indennità di malattia (Cass.12087/03), essendo questa correlata ad una perdita di retribuzione che, nel periodo di inattività, non è dovuta per definizione” (Cass. 26324/2022). Ha poi aggiunto che se l'ammontare dei contributi determinato ai sensi dell'art.7 d.l.n.463/83 non fosse da riproporzionare sull'intero anno cui i contributi si riferiscono, il lavoratore impiegato in regime di part-time verticale fruirebbe di un trattamento deteriore rispetto al suo omologo a tempo pieno, dal momento che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa, che pure non gli danno diritto ad alcuna prestazione previdenziale, non gli gioverebbero nemmeno ai fini dell'anzianità contributiva, generandosi una disparità di trattamento di dubbia legittimità costituzionale ex art.3, co.1 Cost. (ibidem)
7.4 Del resto, la stessa Corte costituzionale già con sentenza n. 36/2012 aveva osservato che la norma di cui al citato art. 7 si applica a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione, prevedendo un'unica soglia minima retributiva per l'accesso all'indennità di natura previdenziale tanto per i lavoratori a tempo pieno, quanto per quelli a tempo parziale. Secondo la citata pronuncia del Giudice delle leggi, il sistema di accredito dei contributi allo scopo di ottenere le prestazioni previdenziali a carico dell' non è Pt_1 vincolato da parametri costituzionali e che proprio la circostanza che tale sistema sia identico tanto per i lavoratori a tempo pieno, quanto per quelli part time, esclude la configurabilità di qualsiasi discriminazione e che la previsione della soglia minima retributiva prescinde totalmente dalla natura part time o a tempo pieno del rapporto di lavoro, avendo la suddetta normativa, come destinatari, la generalità dei lavoratori e non solo il personale di volo e ben potendo verificarsi il caso che tale soglia sia superata da un lavoratore part time e non lo sia invece da uno assunto a tempo pieno.
8. Quanto all'ulteriore profilo di censura, attraverso cui, cioè, l' denuncia il fatto Pt_1 che rifacendo i calcoli come da conteggi allegati, e cioè “spalmando” la retribuzione su 52 settimane annuali e, quindi, anche sui mesi di luglio e agosto non lavorati, si ricaverebbe il mancato raggiungimento, da parte della lavoratrice, del minimale retributivo - contributivo previsto per legge, anche questo va disatteso.
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N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
8.1 L' non si confronta con la sentenza di primo grado che ha negato il Pt_1 riconoscimento alla ricostruzione della posizione previdenziale richiesta da CP_1 con l'originaria domanda di giustizia statuendo che “Va invece rigettata la
[...] domanda di condanna dell' alla ricostruzione della posizione previdenziale della Pt_1 previo versamento di quanto dovuto per i mesi non riconosciuti. Ed infatti CP_1
l'omissione contributiva risulta essere meramente ipotetica, essendo presumibile che invece i contributi siano stati correttamente versati in base alle ore di lavoro lavorate. In ogni caso l'eventuale omissione sarebbe ascrivibile al datore di lavoro, soggetto estraneo al presente giudizio”. La questione ulteriore prospettata dall' , quella cioè secondo cui nel momento in Pt_1 cui la contribuzione va effettivamente accreditata occorre verificare, a detta dell' , CP_3 il rispetto del minimale contributivo settimanale, in tesi inderogabile, ha già ricevuto risposta con la sentenza di primo grado che ha rigettato il relativo capo di domanda nella parte in cui ha ritenuto eventuale (ipotetica) una copertura integrativa volontaria, per cui deve dirsi che l' nemmeno ha un interesse concreto ed attuale a sollevare la Pt_1 questione della congruità della retribuzione percepita (laddove rapportata all'intero anno) rispetto al minimale esulando dall'oggetto del presente giudizio non soltanto le questioni di determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione, ma anche quelle relative al concreto calcolo della retribuzione annua complessiva (cfr. le sentenze di questa Corte nn. 2853/2023 e 4789/2022 e 3606/2023). 9. Per quanto fin qui esposto, l'appello va respinto. 9.1 Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna dell' come da Pt_1 dispositivo, con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario. Si dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite da liquidarsi nella misura di euro 3.500,00, oltre il 15% spese forfettarie iva e cpa, da distrarsi;
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 14 marzo 2025La
La Consigliera rel. La Presidente
Elisabetta Palumbo Alessandra Trementozzi
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N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ CP_4