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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6109/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 05 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 6109/2024 R.G.. promossa da:
nata in [...] ÇA (RS/Brasile) in data 13 maggio Parte_1
1973, cittadina Brasiliana, residente a [...](RS/Brasile), Travessa Fonte da
Saude 47, codice fiscale/CPF nr. ; C.F._1
nata in [...] ÇA (RS/Brasile) in data 4 gennaio Parte_2
1975, cittadina Brasiliana, residente a [...]ÇA (RS/Brasile), Rua Olavo Bilac
1085, codice fiscale/CPF nr. ; C.F._2
nato in [...] ÇA (RS/Brasile) in data Parte_3
16 agosto 1977, cittadino Brasiliano, residente a [...](RS/Brasile), Rua Passo da Patria 588, codice fiscale/CPF nr. ; C.F._3
nato in [...] ÇA (RS/Brasile) in data Parte_4 nata a [...] ÇA (RS/Brasile) Parte_5
in data 29 agosto 1986, cittadino Brasiliano, residente a [...](RS/Brasile), Rua
Passo da Patria 588, codice fiscale/CPF nr. , tutti elettivamente C.F._5
domiciliati presso lo studio dell'avv. Stefania Lazzarotto,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il Controparte_1 Controparte_2
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in favore dei signori 1) nata in [...] ÇA Parte_1
(RS/Brasile) in data 13 maggio 1973, 2) nata in [...]_2
ÇA (RS/Brasile) in data 4 gennaio 1975, 3) Parte_3
nato in [...] ÇA (RS/Brasile) in data 16 agosto 1977, 4)
[...] [...]
nato in [...] ÇA (RS/Brasile) in data 15 luglio 1981, Parte_4
5) nata a [...] ÇA (RS/Brasile) in Parte_5
data 29 agosto 1986, stante la sussistenza di tutti i presupposti previsti ex lege per tutti
i motivi dedotti in narrativa. Per l'effetto, ordinare al , in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore e, per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art. 7 comma 1 D.Lgs. 03.02.2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R.
03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 de” del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza
Italiana iure sanguinis dei signori , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4
- ove di necessità, tenuto conto del Parte_5
riconoscimento già statuito con l'emananda sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. In via istruttoria: a)
Nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse sufficientemente provato con la documentazione prodotta, il diritto dei ricorrenti, in conformità a quanto previsto dalla
Circolare Ministero Interno K 28.1 del 08.04.1991, ordinare al , Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche
Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei signori , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4
né quest'ultimi hanno mai rinunciato allo Parte_5
status civitatis Italiano, in conformità a quanto previsto dalla Circolare CP_1
come previsto ai termini dell'art.7 della Legge n.555 del 13.06.1912 e
[...]
successive modifiche. Con spese compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.05.2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano emigrato in Brasile dove ha vissuto senza Persona_1
mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.3). Con decreto del 07.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 05 marzo
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 31.12.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di
Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere Controparte_1
dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 27/02/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: nato il [...] a Persona_1
San Casciano (PI) emigrava i Brasile e contraeva matrimonio , in data 12 luglio 1919 con e dalla loro unione nasceva in data 05 aprile 1920 in NT CP_3
Goncalves (Brasile) la figlia Per_2
In data 16 dicembre 1942, si univa in matrimonio con e Per_2 Controparte_4
dalla loro unione nascevano:
, nato a [...] in data [...] Parte_6
nato a [...] in data [...] Parte_7
A) In data 11 dicembre 1971 a NT ÇA (RS-Brasile), il signor
[...]
si univa in matrimonio con e dalla loro Parte_8 CP_5
'unione coniugale nascevano:
che in data 11 maggio 2012 a Porto Alegre (RS- Parte_1
Brasile) si univa in matrimonio con , Controparte_6 nata in data [...] in [...] ÇA (RS- Parte_2
Brasile) che in data 17 marzo 2000 a NT ÇA (RS-Brasile) si univa in matrimonio con – dal quale divorzierà il 17.06.2021- Persona_3
B) si univa in matrimonio con Parte_9 Persona_4
, e dalla loro 'unione coniugale nascevano:
[...]
in data 16 agosto 1977 in NT ÇA Parte_3
(RS-Brasile) che in data 22 febbraio 2008 a Porto Alegre (RSBrasile) si univa in matrimonio con
[...]
nato in data [...] in [...] Controparte_7
ÇA (RS-Brasile)
nata in data [...] in [...] Parte_5
ÇA (RS-Brasile) in data 9 dicembre 2017 a NT ÇA (RS-Brasile) si univa in matrimonio con – iniziando ad usare il nome Parte_10 [...]
Parte_5
L' AD AGIRE Pt_11
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di
730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_1
naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.6), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio e questi ai propri figli sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano . Persona_1
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in NT Goncalves in [...] Persona_5
05 aprile 1920 talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE Parte ricorrente ha espressamente chiesto la compensazione delle spese e pertanto si decide come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
codice fiscale/CPF nr. ; Parte_1 C.F._1
codice fiscale/CPF nr. ; Parte_2 C.F._2
codice fiscale/CPF nr. ; Parte_3 C.F._3
codice fiscale/CPF nr. ; Parte_4 C.F._4
codice fiscale/CPF nr. Parte_5 Parte_5
, PartitaIVA_1
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Firenze, 05 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 luglio 1981, cittadino Brasiliano, residente a [...](RS/Brasile), Rua Passo da Patria 588, codice fiscale/CPF nr. ; C.F._4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 05 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 6109/2024 R.G.. promossa da:
nata in [...] ÇA (RS/Brasile) in data 13 maggio Parte_1
1973, cittadina Brasiliana, residente a [...](RS/Brasile), Travessa Fonte da
Saude 47, codice fiscale/CPF nr. ; C.F._1
nata in [...] ÇA (RS/Brasile) in data 4 gennaio Parte_2
1975, cittadina Brasiliana, residente a [...]ÇA (RS/Brasile), Rua Olavo Bilac
1085, codice fiscale/CPF nr. ; C.F._2
nato in [...] ÇA (RS/Brasile) in data Parte_3
16 agosto 1977, cittadino Brasiliano, residente a [...](RS/Brasile), Rua Passo da Patria 588, codice fiscale/CPF nr. ; C.F._3
nato in [...] ÇA (RS/Brasile) in data Parte_4 nata a [...] ÇA (RS/Brasile) Parte_5
in data 29 agosto 1986, cittadino Brasiliano, residente a [...](RS/Brasile), Rua
Passo da Patria 588, codice fiscale/CPF nr. , tutti elettivamente C.F._5
domiciliati presso lo studio dell'avv. Stefania Lazzarotto,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il Controparte_1 Controparte_2
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in favore dei signori 1) nata in [...] ÇA Parte_1
(RS/Brasile) in data 13 maggio 1973, 2) nata in [...]_2
ÇA (RS/Brasile) in data 4 gennaio 1975, 3) Parte_3
nato in [...] ÇA (RS/Brasile) in data 16 agosto 1977, 4)
[...] [...]
nato in [...] ÇA (RS/Brasile) in data 15 luglio 1981, Parte_4
5) nata a [...] ÇA (RS/Brasile) in Parte_5
data 29 agosto 1986, stante la sussistenza di tutti i presupposti previsti ex lege per tutti
i motivi dedotti in narrativa. Per l'effetto, ordinare al , in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore e, per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art. 7 comma 1 D.Lgs. 03.02.2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R.
03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 de” del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza
Italiana iure sanguinis dei signori , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4
- ove di necessità, tenuto conto del Parte_5
riconoscimento già statuito con l'emananda sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. In via istruttoria: a)
Nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse sufficientemente provato con la documentazione prodotta, il diritto dei ricorrenti, in conformità a quanto previsto dalla
Circolare Ministero Interno K 28.1 del 08.04.1991, ordinare al , Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche
Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei signori , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4
né quest'ultimi hanno mai rinunciato allo Parte_5
status civitatis Italiano, in conformità a quanto previsto dalla Circolare CP_1
come previsto ai termini dell'art.7 della Legge n.555 del 13.06.1912 e
[...]
successive modifiche. Con spese compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.05.2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano emigrato in Brasile dove ha vissuto senza Persona_1
mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.3). Con decreto del 07.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 05 marzo
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 31.12.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di
Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere Controparte_1
dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 27/02/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: nato il [...] a Persona_1
San Casciano (PI) emigrava i Brasile e contraeva matrimonio , in data 12 luglio 1919 con e dalla loro unione nasceva in data 05 aprile 1920 in NT CP_3
Goncalves (Brasile) la figlia Per_2
In data 16 dicembre 1942, si univa in matrimonio con e Per_2 Controparte_4
dalla loro unione nascevano:
, nato a [...] in data [...] Parte_6
nato a [...] in data [...] Parte_7
A) In data 11 dicembre 1971 a NT ÇA (RS-Brasile), il signor
[...]
si univa in matrimonio con e dalla loro Parte_8 CP_5
'unione coniugale nascevano:
che in data 11 maggio 2012 a Porto Alegre (RS- Parte_1
Brasile) si univa in matrimonio con , Controparte_6 nata in data [...] in [...] ÇA (RS- Parte_2
Brasile) che in data 17 marzo 2000 a NT ÇA (RS-Brasile) si univa in matrimonio con – dal quale divorzierà il 17.06.2021- Persona_3
B) si univa in matrimonio con Parte_9 Persona_4
, e dalla loro 'unione coniugale nascevano:
[...]
in data 16 agosto 1977 in NT ÇA Parte_3
(RS-Brasile) che in data 22 febbraio 2008 a Porto Alegre (RSBrasile) si univa in matrimonio con
[...]
nato in data [...] in [...] Controparte_7
ÇA (RS-Brasile)
nata in data [...] in [...] Parte_5
ÇA (RS-Brasile) in data 9 dicembre 2017 a NT ÇA (RS-Brasile) si univa in matrimonio con – iniziando ad usare il nome Parte_10 [...]
Parte_5
L' AD AGIRE Pt_11
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di
730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_1
naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.6), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio e questi ai propri figli sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano . Persona_1
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in NT Goncalves in [...] Persona_5
05 aprile 1920 talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE Parte ricorrente ha espressamente chiesto la compensazione delle spese e pertanto si decide come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
codice fiscale/CPF nr. ; Parte_1 C.F._1
codice fiscale/CPF nr. ; Parte_2 C.F._2
codice fiscale/CPF nr. ; Parte_3 C.F._3
codice fiscale/CPF nr. ; Parte_4 C.F._4
codice fiscale/CPF nr. Parte_5 Parte_5
, PartitaIVA_1
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Firenze, 05 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 luglio 1981, cittadino Brasiliano, residente a [...](RS/Brasile), Rua Passo da Patria 588, codice fiscale/CPF nr. ; C.F._4