Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Prima CIVILE R.G. 8181/2022 Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8181/2022 R.G. promossa da
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. BIANCO Parte_1 P.IVA_1
SABRINA ATTORE contro (P. IVA ), col patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. PIZZABIOCCA FRANCO CONVENUTO con la chiamata in causa di
(C.F. ), difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_2 P.IVA_3
Distrettuale dello Stato di Venezia TERZO CHIAMATO
sulle conclusioni verbalizzate all'udienza del 27/03/2025 FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 09/10/2022, il Parte_1 ha opposto il decreto ingiuntivo N. 1656/2022 emesso in data 25/07/2022 dal
[...]
Tribunale di Venezia in favore della società da questa Controparte_1 notificato il 03/08/2022, con il quale era stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento di euro € 97.694,54, oltre interessi e delle spese, quale corrispettivo di opere di riqualificazione energetica dell'immobile condominiale e di fornitura di servizi energetici, di cui al contrato dd. 03/09/2018. Il Condominio ha opposto l'anzidetto provvedimento monitorio sostenendo in primo luogo di non esser tenuto al pagamento, perché avrebbe agito CP_1 azionando la fattura N. 5519, emessa in data 05/10/2021, in difformità rispetto al piano di ammortamento predisposto dalla stessa impresa, secondo cui al 05/10/2022 sarebbero scadute rate pari al minor importo di € 36.319,89. In ogni caso il nulla avrebbe dovuto versare in quanto le parti, Parte_1 con accordo del 19/02/2019 (cfr. doc. 4 , avevano pattuito che la Parte_1 somma ingiunta venisse pagata mediante cessione del credito fiscale che sarebbe pagina 1 di 5
Il ha, quindi, formulato istanza di autorizzazione a
[...] Parte_1 Pt_1 chiamare in causa l' chiedendo di essere manlevato in caso di Controparte_2 condanna nei confronti di . CP_1
Con comparsa del 07/02/2023 si è costituita la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del titolo monitorio. All'udienza del 15/02/2023 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa dell' che, costituitasi con comparsa del 12/06/2023, ha chiesto Controparte_2 il rigetto delle opposte domande deducendo, in particolare, che il credito d'imposta non spetterebbe al ma ai singoli condomini e che i crediti ceduti Parte_1 erano in “attesa di risposta cessionario”, sicché era in capo alla l'onere di CP_1 procedere all'accettazione della cessione, evidentemente non ancora effettuata. L' ha depositato le interrogazioni telematiche dalle quali Controparte_2 risultavano visibili le cessioni dei singoli condomini. L' ha, Controparte_2 peraltro, affermato la propria carenza di legittimazione passiva, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario. All'udienza del 29/06/2023 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, Cont mentre l' ha chiesto la cessazione della materia del contendere giacché la propria produzione documentale attestava la presenza nel cassetto fiscale dell'opposta dei crediti per cui è causa. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha rinviato le parti all'udienza del 27/03/2025 per discussione ex art. 281-sexies c.p.c. A tale udienza le parti comparse e hanno chiesto la dichiarazione di Parte_1 CP_1 cessata materia del contendere ed hanno formulato domanda di rifusione delle spese a carico delle controparti in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
*** Va dichiarata cessata la materia del contendere, per i motivi di séguito indicati. L'odierna opposizione verte sul pagamento di € 97.694,54, dovuti per lavori di riqualificazione energetica svolti dalla società in favore Controparte_1 del Parte_1
A tale riguardo è emerso che i singoli condomini, con accordi intercorsi con la
(cfr. doc. 3 avevano pattuito di corrispondere il prezzo CP_1 Parte_1 dell'appalto mediante la cessione del credito d'imposta previsto dalla normativa vigente a titolo di detrazione fiscale per lavori di efficientamento energetico. Pertanto, la avrebbe acquistato, ai sensi art. 1 comma 2 lett. a) della l. CP_1
232/2016, i crediti dei singoli condomini, con contestuale estinzione del debito di parte committente.
pagina 2 di 5 Tale considerazione è sufficiente per escludere la fondatezza della pretesa spiegata in monitorio da nei confronti del Condominio, o dei singoli CP_1 condòmini, che – secondo gli accordi conclusi tra le parti – avrebbero saldato il corrispettivo dell'appalto non con pagamento in denaro, ma con cessione del credito fiscale. Di qui l'infondatezza della domanda di ingiunzione. Il in data 20/02/2019 aveva già provveduto alla Parte_1 trasmissione all'Anagrafe Tributaria delle “Comunicazioni spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali” (cfr. doc. 6 Parte_1
, ma la visualizzazione nel cassetto fiscale della non era avvenuta
[...] CP_1 immediatamente per possibili problematiche tecniche, non legate, quindi, a motivi ostativi inerenti alla cedibilità del credito fiscale. Si evidenzia, in proposito, che con email dd. 19/05/2019 aveva peraltro confermato l'avvenuta CP_1 comunicazione all' da parte dell'amministratrice e l'arrivo dei Controparte_2 crediti nel proprio cassetto fiscale. Il Condominio aveva, poi, intrapreso ulteriori interlocuzioni con l'
[...]
, in quanto aveva in séguito riferito che i crediti non erano CP_2 CP_1 stati ricevuti, verosimilmente per anomalie dei sistemi informatici dell' CP_2
E' evidente, dunque, che il ha agito con diligenza e non può
[...] Parte_1 ritenersi responsabile della situazione creatasi, avendo adempiuto agli obblighi contrattuali ed agli obblighi imposti dall'Amministrazione tributaria ai fini della cessione del credito fiscale. Si aggiunge che, con l'accordo del 19/02/2019 (cfr. doc. 4 , Parte_1 la proposta di cessione del credito fiscale accettata da era stata sottoposta CP_1 alla seguente condizione risolutiva “(…) rimane inteso che l'efficacia della presente accettazione è risolutivamente condizionata all'attribuzione allo scrivente cessionario, da parte dell' del credito ceduto dal Condominio Controparte_2
(…), mediante visualizzazione del predetto credito nel cassetto fiscale dello scrivente cessionario”. Deve ritenersi, tuttavia, che tale condizione risolutiva, peraltro non corredata da un termine finale, non si sia avverata, in quanto in definitiva CP_1 ha ottenuto la visualizzazione del credito fiscale. Invero, soltanto nel corso del giudizio, e specificamente in séguito alla chiamata in manleva da parte del l' ha Parte_1 Controparte_2 depositato le interrogazioni dei propri sistemi telematici, dai quali si è appurato che in data 01/03/2023, cioè dopo la chiamata in causa, le cessioni erano state rese visibili, tanto che la medesima all'udienza del 29/06/2023, ha chiesto la CP_2 declaratoria di cessazione della materia del contendere. Premesso, dunque, che va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, il ha diritto alla Parte_1 rifusione delle spese di lite, da porsi per metà a carico di , che ha CP_1 indebitamente convenuto in giudizio il suo committente, nonostante nel contratto fosse stato pattuito il pagamento con cessione del credito e non con esborso diretto;
nonostante il avesse adempiuto agli obblighi di presentazione della Parte_1 pagina 3 di 5 documentazione rilevante all' omettendo, invece, di attivarsi Controparte_2 nei confronti dell' per l'incasso del credito. Controparte_2
Le spese sostenute dal vanno poste, per l'altra metà, a carico Parte_1 dell' che nel rapporto trilaterale con e Controparte_2 Parte_1
rivestiva la posizione di soggetto ceduto ed era, quindi, Controparte_1 tenuta al riconoscimento in favore del cessionario delle somme Controparte_1 dovute a titolo credito d'imposta corrispondente alla detrazione fiscale spettante a ciascun condomino. In tale contesto si è appurata la intempestività del caricamento dei crediti nel cassetto fiscale di , sorprendentemente apparsi in CP_1 concomitanza della chiamata in causa, cioè il 01/03/2023, a distanza di ben quattro anni dalla prima comunicazione di cessione, avvenuta nel febbraio 2019. L'inerzia dell' nonostante i solleciti e le diffide del Controparte_2 Parte_1 documentati in atti, ha quindi impedito alle parti di dare corso alla cessione del credito pattuita ed ha costituito motivo del presente giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 14036/2023, secondo cui, in forza del principio della soccombenza virtuale, la liquidazione delle spese processuali “deve rispondere ai noti principi di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo”). Si aggiunge, con riguardo alle difese svolte dall' che nel caso di specie CP_2 le questioni controverse non vertono sulla legittimità o meno di un atto impositivo, ma sulla condotta negligente dell'Amministrazione, che non ha tempestivamente provveduto alla lavorazione della pratica di cessione del credito fino al momento della chiamata in causa nel presente giudizio. La giurisdizione spetta, dunque, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, non sussistendo alcuna contestazione avente ad oggetto il rapporto tributario o materie riservate alla giurisdizione tributaria di cui all'art. 2 del D.lgs. 31.12.1992 n. 546. Le spese si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, scaglione da € 52.001 ad € 260.000, valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, dovendosi considerare l'effettiva complessità della controversia, l'assenza di fase istruttoria, la decisione in esito a discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. per cessata materia del contendere, in € 4.217 per compensi;
€ 786 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
− REVOCA il decreto ingiuntivo N. 1656/2022 R.G. N. 4657/2022 Tribunale di Venezia
− DICHIARA cessata la materia del contendere
− CONDANNA parte convenuta e Controparte_1 parte chiamata , parziariamente per ½ Controparte_2
pagina 4 di 5 ciascuna, alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio sostenute da parte attrice , liquidate in € 4.217 per compensi;
€ Parte_1
786 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge Venezia, così deciso il 29/03/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
Contr
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Agatino Di Blasi, Funzionario
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