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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/07/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter cpc, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 580/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dell' Avv.to Alessandro Cucchiara ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Noto n. 12, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona del Dirigente pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa Daniela
Bruno, funzionario del del merito, Controparte_1 [...]
Via S. Lorenzo, Controparte_1
312/G Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio;
- RESISTENTE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c a seguito di ricorso cautelare ex art 700 c.p.c. depositato in data 22.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premettendo di aver presentato in data 22.04.2021 domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021/2024 per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, chiedeva all'intestato Tribunale la rettifica del punteggio assegnato, lamentando che l'Amministrazione scolastica aveva omesso di valutare il servizio prestato presso l'ente di formazione professionale . Controparte_2
Concludeva, pertanto, chiedendo di “In via cautelare, ordinare al
[...]
, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, di Controparte_1
riconoscere, nell'ambito della 3° fascia delle graduatorie d'istituto ATA, A.S. 2021-
2024, della Provincia di Palermo, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, il servizio prestato dal Sig. Parte_1
presso l al pari di quello prestato presso “scuole di istruzione Controparte_3
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” e, per l'effetto, di procedere all'attribuzione del relativo punteggio di punti 27,00 in aggiunta a quello già assegnatogli, adottando tutti i provvedimenti conseguenti;
Nel merito, accertare, ritenere e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1
alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2021/2024, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, del servizio prestato presso l' così come documentato in atti, Controparte_3
riconoscendo al medesimo il punteggio complessivo di 33,33 per collaboratore scolastico (27,00 + 6,33) e 34,33 per assistente amministrativo (27,00 + 7,33), e condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_4
pro-tempore, al risarcimento del danno subito e subendo dal ricorrente che va rapportato alla mancata assegnazione degli incarichi di supplenza fino ad oggi ed alle relative retribuzioni che avrebbe percepito, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, anche della relativa fase cautelare, con richiesta di relativa distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario” (cfr. conclusioni del ricorso).
Con note sostitutive di udienza del 07.04.2025 parte ricorrente a sostegno delle superiori pretese, evidenziava che con ordinanza cautelare del 28.04.2023 - RG.
580/2023- il Tribunale Civile di Termini Imerese – sez. lavoro- in accoglimento del ricorso ex art 700 c.p.c. ordinava “ordina al , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, di riconoscere, nell'ambito della 3° fascia delle graduatorie d'istituto ATA, A.S. 2021-2024, della Provincia di Palermo, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, il servizio prestato dal ricorrente presso enti di formazione professionale al pari di quello prestato presso “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” e, per l'effetto, di procedere all'attribuzione del relativo punteggio, adottando tutti i provvedimenti conseguenti” e che, a seguito della notifica della suddetta ordinanza cautelare, l'amministrazione resistente provvedeva a rettificare i punteggi spettantigli.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le
Amministrazioni resistenti eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché la disintegrità del contraddittorio e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso del quale, pertanto chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 09.04.2025 per il deposito di note scritte.
***
In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente perché la pretesa del ricorrente si basa sull'asserita esistenza di un diritto soggettivo. A ben guardare, infatti, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un diritto (cfr. Cass., S.U., ordinanza n.17123 del 26 giugno 2019, secondo cui “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”).
Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che il ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere collocato nella graduatoria, nella posizione a lui spettante, sulla scorta della corretta valutazione dei titoli e del punteggio dal medesimo posseduti;
è, dunque, chiaro che la domanda dell'attore non è diretta all'annullamento del D.M. n. 50/2021, atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA 2021/2024.
In applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve, dunque, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
***
Anche la seconda eccezione preliminare sollevata dal convenuto è infondata.
Questo giudice, infatti, ritiene che nella fattispecie non sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario sia perché la modifica della graduatoria costituirebbe soltanto un effetto di fatto dell'accoglimento della pretesa azionata in giudizio, sia perché l'esame della domanda non richiede alcuna comparazione con gli altri candidati, riguardando esclusivamente una situazione personale del ricorrente (d'altra parte va ricordato che nel diritto civile non sussiste la categoria dei “controinteressati”).
***
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Il D.M. 50/2021 prevede all'art. 1 comma 3 e seguenti che “3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti. 4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato
A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici”; l'art. 4 del D.M. succitato prevede, altresì, al comma 6, che “Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura
e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”, così come all'art. 6 è stabilito che “3.
Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: … f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto” e che “
4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”. L'allegato A al D.M. in questione contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.” e prevede la valutazione dei seguenti servizi: al punto 7.1) viene prevista la valutazione del servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di
Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali.
Al punto 7.2, è prevista la valutazione del medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie;
il punto 8) prevede invece la valutazione del servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno. Infine, il punto 9) prende in considerazione il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.
Nell'allegato A/5, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, sono contenute poi le medesime previsioni, riferite al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.
Dal tenore letterale dei titoli di servizio indicati nelle tabelle sopra viste, alcun punteggio è assegnato per il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione (qual'è quello indicato in ricorso).
Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivisibili, se da un lato la scelta di valorizzare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in altre costituisce espressione del potere discrezionale della
Pubblica Amministrazione, la quale deve pur sempre, però, tenere conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire, dall'altro lato laddove il ha voluto valorizzare determinate attività CP_1
lo ha fatto espressamente, come nel caso del D.M. 374/2017, riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS)- nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale- (Corte appello Milano sez. lav., 21/04/2023, n.387).
Né pare potersi predicare un'uguaglianza tra i detti enti e le scuole statali, così come non appare illegittima la diversa valutazione del servizio prestato negli uni rispetto agli altri.
Il Consiglio di Stato, infatti, in sede di parere (parere 24 giugno 2021 n. 1089) reso avverso l'esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ha negato che l'esclusione in questione violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, affermando che “…vale, inoltre, evidenziare la differenza, comunque esistente, tra il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e quello svolto presso le scuole statali.
Vi è, invero, che, pur nell'assolvimento del medesimo obbligo di istruzione, i percorsi scolastici negli istituti scolastici statali e nei Ce. di istruzione professionale sono diversi. Invero, negli istituti statali vi è una durata quinquennale dello stesso, il quale conduce al conseguimento di un diploma di scuola secondaria che consente l'accesso all'istruzione superiore. Al contrario, nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale si rinvengono un percorso di durata triennale che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF3) ed un percorso di durata quadriennale finalizzato al conseguimento di un diploma professionale (livello EQF4).
Il conseguimento della maturità professionale, che consente l'accesso all'istruzione superiore, richiede comunque la frequentazione di un anno integrativo. Di poi, come riferito dall'Amministrazione nella propria relazione, l'attività di tali Ce. si connota per modalità organizzative e metodologie di realizzazione peculiari, che prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio che si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. Orbene, tali specifiche peculiarità, relative sia al percorso seguito che ai titoli conseguibili, connotano il servizio ivi svolto per caratteristiche sue proprie, che non risultano identiche a quelle svolte negli istituti scolastici statali. Non incidono, pertanto, sulla assunta identità o equiparabilità dei servizi, le invocate circostanze che comunque siano predefiniti standard minimi di qualità, volti ad individuare livelli essenziali dei requisiti dei docenti, né la circostanza che a livello normativo si imponga un raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione professionale, con la stipula di appositi accordi tra la Regione e l' . Trattasi, invero, comunque di Controparte_1
servizi di insegnamento diversi, in quanto realizzati in ambiti, che se pur rientrano in un sistema scolastico- professionale unitario, sono differenti e mantengono una loro ontologica diversità: la prestazione del servizio nell'istruzione scolastica statale e quella svolta in enti privati di formazione ed istruzione professionale accreditati dalla
Regione. D'altre parte, a dimostrare le evidenziate differenze, vi è anche il dato normativo, rilevandosi in proposito che il decreto legislativo n. 226 del 2005 mantiene distinti il “sistema dell'istruzione secondaria superiore” e il “sistema dell'istruzione e formazione professionale”, precisando che “Ognuno dei percorsi di insegnamento- apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curriculare” (art. 1) e disciplinando in Capi distinti del medesimo testo normativo e con specifiche disposizioni i percorsi liceali (Ca. II) e quelli di istruzione e formazione professionale
(Ca. III).”
Le medesime argomentazioni sono state recentemente riprese dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6801 del 2023. Conseguentemente, sebbene i centri di formazione e le scuole (statali e non statali) compongono il sistema unitario di istruzione e formazione ex art. 2 legge 53/03, permangono profili di differenziazione rilevanti che ne impediscono l'assimilazione in via interpretativa, con estensione ai primi delle previsioni relative alle seconde. Neppure è percorribile la via dell'analogia, la cui applicazione, oltre a doversi escludere per il carattere eccezionale e tassativo dell'elenco dei titoli di servizio, si tradurrebbe in un'indebita integrazione delle clausole del bando, contraria al principio dell'affidamento e della par condicio tra i canditati.
Né, infine, è ravvisabile, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti, stante la diversità ontologica tra docenti e personale ATA, che può giustificare una diversità di valutazione dei percorsi professionali.
Non resta, quindi, che concludere che il servizio svolto presso gli enti di formazione non è valutabile per le graduatorie ATA, terza fascia, profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico.
Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite, alla luce del mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale rispetto ad altri precedenti della Sezione, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 28.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter cpc, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 580/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dell' Avv.to Alessandro Cucchiara ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Noto n. 12, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona del Dirigente pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa Daniela
Bruno, funzionario del del merito, Controparte_1 [...]
Via S. Lorenzo, Controparte_1
312/G Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio;
- RESISTENTE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c a seguito di ricorso cautelare ex art 700 c.p.c. depositato in data 22.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premettendo di aver presentato in data 22.04.2021 domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021/2024 per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, chiedeva all'intestato Tribunale la rettifica del punteggio assegnato, lamentando che l'Amministrazione scolastica aveva omesso di valutare il servizio prestato presso l'ente di formazione professionale . Controparte_2
Concludeva, pertanto, chiedendo di “In via cautelare, ordinare al
[...]
, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, di Controparte_1
riconoscere, nell'ambito della 3° fascia delle graduatorie d'istituto ATA, A.S. 2021-
2024, della Provincia di Palermo, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, il servizio prestato dal Sig. Parte_1
presso l al pari di quello prestato presso “scuole di istruzione Controparte_3
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” e, per l'effetto, di procedere all'attribuzione del relativo punteggio di punti 27,00 in aggiunta a quello già assegnatogli, adottando tutti i provvedimenti conseguenti;
Nel merito, accertare, ritenere e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1
alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2021/2024, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, del servizio prestato presso l' così come documentato in atti, Controparte_3
riconoscendo al medesimo il punteggio complessivo di 33,33 per collaboratore scolastico (27,00 + 6,33) e 34,33 per assistente amministrativo (27,00 + 7,33), e condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_4
pro-tempore, al risarcimento del danno subito e subendo dal ricorrente che va rapportato alla mancata assegnazione degli incarichi di supplenza fino ad oggi ed alle relative retribuzioni che avrebbe percepito, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, anche della relativa fase cautelare, con richiesta di relativa distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario” (cfr. conclusioni del ricorso).
Con note sostitutive di udienza del 07.04.2025 parte ricorrente a sostegno delle superiori pretese, evidenziava che con ordinanza cautelare del 28.04.2023 - RG.
580/2023- il Tribunale Civile di Termini Imerese – sez. lavoro- in accoglimento del ricorso ex art 700 c.p.c. ordinava “ordina al , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, di riconoscere, nell'ambito della 3° fascia delle graduatorie d'istituto ATA, A.S. 2021-2024, della Provincia di Palermo, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, il servizio prestato dal ricorrente presso enti di formazione professionale al pari di quello prestato presso “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” e, per l'effetto, di procedere all'attribuzione del relativo punteggio, adottando tutti i provvedimenti conseguenti” e che, a seguito della notifica della suddetta ordinanza cautelare, l'amministrazione resistente provvedeva a rettificare i punteggi spettantigli.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le
Amministrazioni resistenti eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché la disintegrità del contraddittorio e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso del quale, pertanto chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 09.04.2025 per il deposito di note scritte.
***
In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente perché la pretesa del ricorrente si basa sull'asserita esistenza di un diritto soggettivo. A ben guardare, infatti, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un diritto (cfr. Cass., S.U., ordinanza n.17123 del 26 giugno 2019, secondo cui “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”).
Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che il ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere collocato nella graduatoria, nella posizione a lui spettante, sulla scorta della corretta valutazione dei titoli e del punteggio dal medesimo posseduti;
è, dunque, chiaro che la domanda dell'attore non è diretta all'annullamento del D.M. n. 50/2021, atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA 2021/2024.
In applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve, dunque, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
***
Anche la seconda eccezione preliminare sollevata dal convenuto è infondata.
Questo giudice, infatti, ritiene che nella fattispecie non sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario sia perché la modifica della graduatoria costituirebbe soltanto un effetto di fatto dell'accoglimento della pretesa azionata in giudizio, sia perché l'esame della domanda non richiede alcuna comparazione con gli altri candidati, riguardando esclusivamente una situazione personale del ricorrente (d'altra parte va ricordato che nel diritto civile non sussiste la categoria dei “controinteressati”).
***
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Il D.M. 50/2021 prevede all'art. 1 comma 3 e seguenti che “3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti. 4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato
A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici”; l'art. 4 del D.M. succitato prevede, altresì, al comma 6, che “Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura
e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”, così come all'art. 6 è stabilito che “3.
Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: … f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto” e che “
4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”. L'allegato A al D.M. in questione contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE
GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.” e prevede la valutazione dei seguenti servizi: al punto 7.1) viene prevista la valutazione del servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di
Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali.
Al punto 7.2, è prevista la valutazione del medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie;
il punto 8) prevede invece la valutazione del servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno. Infine, il punto 9) prende in considerazione il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.
Nell'allegato A/5, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, sono contenute poi le medesime previsioni, riferite al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.
Dal tenore letterale dei titoli di servizio indicati nelle tabelle sopra viste, alcun punteggio è assegnato per il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione (qual'è quello indicato in ricorso).
Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivisibili, se da un lato la scelta di valorizzare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in altre costituisce espressione del potere discrezionale della
Pubblica Amministrazione, la quale deve pur sempre, però, tenere conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire, dall'altro lato laddove il ha voluto valorizzare determinate attività CP_1
lo ha fatto espressamente, come nel caso del D.M. 374/2017, riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS)- nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale- (Corte appello Milano sez. lav., 21/04/2023, n.387).
Né pare potersi predicare un'uguaglianza tra i detti enti e le scuole statali, così come non appare illegittima la diversa valutazione del servizio prestato negli uni rispetto agli altri.
Il Consiglio di Stato, infatti, in sede di parere (parere 24 giugno 2021 n. 1089) reso avverso l'esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ha negato che l'esclusione in questione violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, affermando che “…vale, inoltre, evidenziare la differenza, comunque esistente, tra il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e quello svolto presso le scuole statali.
Vi è, invero, che, pur nell'assolvimento del medesimo obbligo di istruzione, i percorsi scolastici negli istituti scolastici statali e nei Ce. di istruzione professionale sono diversi. Invero, negli istituti statali vi è una durata quinquennale dello stesso, il quale conduce al conseguimento di un diploma di scuola secondaria che consente l'accesso all'istruzione superiore. Al contrario, nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale si rinvengono un percorso di durata triennale che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF3) ed un percorso di durata quadriennale finalizzato al conseguimento di un diploma professionale (livello EQF4).
Il conseguimento della maturità professionale, che consente l'accesso all'istruzione superiore, richiede comunque la frequentazione di un anno integrativo. Di poi, come riferito dall'Amministrazione nella propria relazione, l'attività di tali Ce. si connota per modalità organizzative e metodologie di realizzazione peculiari, che prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio che si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. Orbene, tali specifiche peculiarità, relative sia al percorso seguito che ai titoli conseguibili, connotano il servizio ivi svolto per caratteristiche sue proprie, che non risultano identiche a quelle svolte negli istituti scolastici statali. Non incidono, pertanto, sulla assunta identità o equiparabilità dei servizi, le invocate circostanze che comunque siano predefiniti standard minimi di qualità, volti ad individuare livelli essenziali dei requisiti dei docenti, né la circostanza che a livello normativo si imponga un raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione professionale, con la stipula di appositi accordi tra la Regione e l' . Trattasi, invero, comunque di Controparte_1
servizi di insegnamento diversi, in quanto realizzati in ambiti, che se pur rientrano in un sistema scolastico- professionale unitario, sono differenti e mantengono una loro ontologica diversità: la prestazione del servizio nell'istruzione scolastica statale e quella svolta in enti privati di formazione ed istruzione professionale accreditati dalla
Regione. D'altre parte, a dimostrare le evidenziate differenze, vi è anche il dato normativo, rilevandosi in proposito che il decreto legislativo n. 226 del 2005 mantiene distinti il “sistema dell'istruzione secondaria superiore” e il “sistema dell'istruzione e formazione professionale”, precisando che “Ognuno dei percorsi di insegnamento- apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curriculare” (art. 1) e disciplinando in Capi distinti del medesimo testo normativo e con specifiche disposizioni i percorsi liceali (Ca. II) e quelli di istruzione e formazione professionale
(Ca. III).”
Le medesime argomentazioni sono state recentemente riprese dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6801 del 2023. Conseguentemente, sebbene i centri di formazione e le scuole (statali e non statali) compongono il sistema unitario di istruzione e formazione ex art. 2 legge 53/03, permangono profili di differenziazione rilevanti che ne impediscono l'assimilazione in via interpretativa, con estensione ai primi delle previsioni relative alle seconde. Neppure è percorribile la via dell'analogia, la cui applicazione, oltre a doversi escludere per il carattere eccezionale e tassativo dell'elenco dei titoli di servizio, si tradurrebbe in un'indebita integrazione delle clausole del bando, contraria al principio dell'affidamento e della par condicio tra i canditati.
Né, infine, è ravvisabile, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti, stante la diversità ontologica tra docenti e personale ATA, che può giustificare una diversità di valutazione dei percorsi professionali.
Non resta, quindi, che concludere che il servizio svolto presso gli enti di formazione non è valutabile per le graduatorie ATA, terza fascia, profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico.
Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite, alla luce del mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale rispetto ad altri precedenti della Sezione, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 28.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo