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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 12/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
, titolare della TA DI , nato a [...] il Parte_1 Parte_1
23/09/1952 e residente in [...](Ag) corso Regina Margherita n. 229, C.F.: , C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo VITALE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ 1. Dichiarare la cessazione della Parte_1
materia del contendere, con qualsiasi statuizione, in riferimento al ricorso proposto dal sig. Parte_1 in data 06.07.2022 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI000277433 –Protocollo 0101.
[...] CP_2
25/05/2022.0041052, elevata dall' di Sciacca in data 25.05.2022, per le ragioni sopra svolte. CP_2
CP_ 2. In subordine, rideterminarsi l'importo dovuto all' di Sciacca a seguito di atto di rettifica in autotutela prodotto dall' . Controparte_3
3. Compensarsi fra le parti le spese di lite.
Vista la nota depositata dal procuratore dell' “ ribadisce integralmente tutte le eccezioni, CP_2
argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come CP_1 integralmente ritrascritte” oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6/07/2022, ha impugnato l'Ordinanza di Ingiunzione n. Parte_1
n. OI-000277433 –Protocollo .0101. 25/05/2022.0041052, elevata dall' di Sciacca in data CP_2 CP_2
25.05.2022, con cui l' , contestando allo stesso l'asserita violazione dell'art. 2 Controparte_3
co.
1-bis del D-L. 463/83 (“omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali”), ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.500,00, oltre spese di spedizione con riferimento all'annualità 2014.
Ha contestato:
I. Mancata notifica dell'atto prodromico di accertamento. Principio dell'invalidità derivata.
II. Illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione. Prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte.
III. Illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per eccessiva sproporzione fra l'asserita violazione accertata e la sanzione amministrativa pecuniaria comminata. Mancanza di Motivazione e violazione dell'art. 3 della legge 241/90.
In subordine, e senza recesso delle superiori eccezioni, parte ricorrente rileva inoltre l'illegittimità dell'atto impugnato anche sotto il profilo dell'inadeguatezza della sanzione amministrativa comminata, in quanto sproporzionata rispetto al c.d. minimo edittale previsto ex lege.
Ha anche formulato istanza di sospensione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione impugnate.
Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i diversi CP_2
motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3)Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
4)manifesta infondatezza ed irrilevanza dell'eccezione relativa alla presunta competenza funzionale del giudice ordinario e non del giudice del lavoro.
5) Sull'omissione contributiva.
Il ricorso non contiene difese atte a contestare nel merito l'avvenuta omissione contributiva, al di là CP_ di quelle già confutate nel presente atto, sicché l' non è tenuto a provare ciò che non è stato neppure contestato. L'omissione, che dà luogo all'illecito amministrativo, risulta in ogni caso per tabulas dalla documentazione di cui all'indice in calce al presente atto, da cui si evince che controparte non ha versato i contributi in oggetto, tanto da essere colpita dalle azioni di recupero del credito contributivo mediante avviso di addebito.
Ha successivamente prodotto provvedimento rideterminato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.L.
n. 48/2023, conv. in legge 3 luglio 2023, n. 85.
Disposti una serie di rinvii per verificare l'eventuale adempimento spontaneo da parte ricorrente, la causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 12/02/2025.
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Preliminarmente si da atto della tempestività della proposta opposizione essendo stato il ricorso depositato il 6/07/2022 avverso l'ordinanza ingiunzione notificata in data 13/06/2022 e sempre in apertura di motivazione bisogna evidenziare che non risulta il pagamento in misura ridotta secondo il provvedimento depositato dall' che avrebbe dovuto essere pagato entro 30 gg. CP_2
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio
2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio
2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
Il ricorso merita accoglimento risultando fondato il motivo di ricorso con cui l'opponente ha eccepito la mancata notifica dell'atto prodromico dell'accertamento, che è l'atto propedeutico all'ordinanza- ingiunzione.
L'atto di accertamento prot. n. .0101.14/09/2017.0046383 costituisce, sul piano giuridico, un CP_2 elemento prodromico, necessario ed indispensabile, ai fini della validità dell'intera procedura di ingiunzione e riscossione coattiva, per la quale parte resistente non ha dato prova (sulla stessa incombente) dell'avvenuta notifica, ha infatti prodotto la relata di notifica dell'AVA e dell'Ordinanza
Ingiunzione ma non dell'accertamento della violazione asseritamente avvenuto in data 19/09/2017.
Si condivide quanto dedotto che, laddove risulti l'inesistenza e/o l'illegittimità della notifica del prodromico atto di accertamento e contestazione, ne deriva, a cascata, l'invalidità' della successiva procedura amministrativa, che portava all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, oggi impugnata, e da annullarsi secondo il principio dell'illegittimità e/o invalidità derivata o a cascata, ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito, secondo cui a causa del rapporto di presupposizione procedimentale, eventuali invalidità di atti amministrativi pregressi (c.d. presupposti), quand'anche autonomi, si trasmettono a quelli successivi e finali (c.d. presupponenti): così, fra le varie pronunce, G.d.P. Palermo, sent. n. 2187/2009 ; conf. da G.d.P Palermo, sent. n.
4700/2012 cit.
In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha oramai affermato il principio dell'illegittimità derivata o “a cascata”, che si verifica quando l'atto di natura amministrativa, astrattamente valido, subisce le conseguenze d'invalidità di un altro atto, precedente o presupposto, con il quale sia in toto legato da un nesso di natura procedimentale o da un rapporto di presupposizione.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come in CP_2
dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI1000277433 –Protocollo .0101. 25/05/2022.0041052; CP_2 condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 643,00 di cui € 43,00 per spese vive CP_2
oltre rimborso forfettario, IVA (se dovuta) e CpA.
Sciacca, 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini