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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 172/2023 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n. 962/2022 pubblicata in data 13 ottobre
2022 promossa con ricorso depositato in data 13 aprile 2023 da:
[...]
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati a
Bologna via Guerrazzi n.18 presso e nello studio dell' avv. Chiara Rigosi che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Claudio Savelli come da procura in atti
APPELLANTI
Contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via A.Testoni n. 6 presso l'Avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 09.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro accoglieva parzialmente l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. Con 8629/2020 emessa dall' di Rimini proposta da in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante dell' dichiarando Parte_1
inefficace la stessa limitatamente alla posizione della lavoratrice CP_3
e la confermava per il resto.
In tale ricorso e deducevano Parte_1 Parte_1
l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per omessa notificazione della contestazione di violazione nel termine prescritto dall'art. 14 della legge n.
689/1981, l'annullabilita' del verbale per violazione di legge per mancata indicazione degli elementi di prova acquisiti e nel merito contestavano la sussistenza delle violazioni di cui all'ordinanza ingiunzione.
Concludevano chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione per nullità od annullabilità della stessa e, comunque, per estinzione dell'obbligazione di pagare la somma ingiunta per omessa notificazione della contestazione di violazione nel termine prescritto ed, in subordine, che venisse annullata l'ordinanza ingiunzione opposta per l'insussistenza degli illeciti amministrativi contestati.
Domandavano, in ulteriore subordine, la rideterminazione dell'ammontare dell'importo ingiunto. Con Si costituiva con memoria depositata in data 17 marzo 2021 l' chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra.
2.Proponevano appello e . Parte_1 Parte_1
Con il primo motivo di appello deducevano l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 14 comma 1 della legge n. 689/1981 e l'erronea Con valutazione delle tempistiche dell'attività di indagine ispettiva svolta dall' .
Con il secondo motivo di appello censuravano la sentenza nella parte in cui
Con aveva ritenuto assolto l'onere della prova da parte di circa lo svolgimento di lavoro irregolare da parte di sostenendo che il giudice Persona_1
di prime cure avesse fatto un'applicazione errata ed illogica degli artt. 2697 c.c.
e 116 cpc ed un'errata ed insufficiente valutazione delle prove ed errata
2 motivazione sul punto.
Con il terzo motivo di appello impugnavano la sentenza nella parte in cui aveva Con ritenuto assolto l'onere della prova da parte di in relazione allo svolgimento di lavoro irregolare da parte di sostenendo che il giudice di prime Per_2
cure avesse fatto un'applicazione errata ed illogica degli artt. 2697 c.c. e 116 cpc ed un'errata ed insufficiente valutazione delle prove ed errata motivazione sul punto.
Concludevano chiedendo che la Corte d'appello annullasse l'impugnata ordinanza ingiunzione per nullità od annullabilità della stessa e, comunque, per estinzione dell'obbligazione di pagare la somma ingiunta per omessa notificazione della contestazione di violazione nel termine prescritto ed, in subordine, che annullasse e dichiarasse priva di giuridico effetto l'ordinanza ingiunzione opposta per l'insussistenza degli illeciti amministrativi contestati e, in ulteriore subordine, la rideterminazione dell'ammontare dell'importo ingiunto.
Si costituiva con memoria depositata in data 28 maggio 2024 l'
[...]
di chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1 CP_1
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'escussione testimoniale espletata in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 9 gennaio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3.In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, richiamare il disposto dell'art. 14 della legge n. 689/1981 che così dispone: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…”
Orbene come indicato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr.
3 e multis Cass civ n. 27405/2019, n. 27702/2019) in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento, in relazione al quale va collocato il
“dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
In particolare la Suprema Corte anche di recente ( Cass. lav n. 20977/2024) ha asserito che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.”
Le determinazioni finali dell' , pertanto, conseguono ad un'attività di CP_1
verifica che deve necessariamente investire le stesse fonti di conoscenza degli illeciti amministrativi, occorrendo, come è ovvio, rinvenire i riscontri che consentono di ritenere attendibile, il lavoratore che ha avanzato una richiesta di intervento.
Tanto premesso si ritiene che correttamente il giudice di primo grado abbia escluso la dedotto decadenza in quanto, stante la suddetta giurisprudenza e
Con considerate le varie attività espletate da al fine di verificare gli illeciti, il
Con tempo utilizzato da per l'accertamento risulti congruo.
In particolare si condividono le argomentazioni con cui il giudice di primo grado ha escluso la decadenza. Si legge, infatti, nella sentenza: “Risultando allora
4 decisivo nel caso di specie che tra la data dell'accesso ispettivo effettuato in data 30\08\2016 e la contestazione degli illeciti amministrativi di da parte Co Co dell' di avvenuta in data 1\06\2017 la di abbia CP_1 CP_1
comprovato di avere compiuto la seguente attività istruttoria necessaria per verificare la sussistenza di tutti gli elementi delle violazioni segnalate ed in particolare : in data 30/08/2016 è stato effettuato un accesso ispettivo presso
l' gestito dalla società opponente e in tale occasione veniva Parte_1 richiesta l'esibizione di una serie di documenti, riferita al periodo dal febbraio
2016 all'agosto 2016, tra cui LUL, Comunicazioni d'assunzione, ricevute dei versamenti dei contributi, i contratti di lavoro stipulati, i prospetti paga sottoscritti, copia delle comunicazioni di assunzione, le denunce INAIL, i contratti di lavoro stipulati, la delega ex art. 40, comma I, Legge 133/2008 dei lavoratori iscritti a Libro Unico del Lavoro;
in data 30/09/2016 la società
Co Cont ricorrente provvedeva ad inoltrare all' , già la documentazione richiesta con verbale di primo accesso ispettivo relativa ai lavoratori , Per_3
MA AC e enza però inviare alcuna documentazione di lavoro Per_4
relativa al denunciante in data 06/10/2016 veniva Persona_5 convocato il quale, pur ricevendo l'invito il 17/10/2016, non si Persona_6 presentava all'appuntamento per rilasciare la dichiarazione presso la sede della
DTL previsto per il 24/10/2016; in data 19/01/2017 Persona_1 integrava la R.I. con l'indicazione dei recapiti telefonici di ulteriori
[...]
testimoni e in data 24/02/2017 veniva Testimone_1 Persona_7
sentita la signora che dichiarava che il sig. Testimone_1 Persona_1 aveva lavorato presso l' di Riccione, alla dipendenze del
[...] Parte_1
titolare nel periodo da metà marzo alla metà di maggio 2016; il Pt_1
24/02/2017 veniva acquisita anche la dichiarazione del signor Per_7
il quale confermava che il signor aveva
[...] Persona_1 lavorato presso l' di Riccione, alla dipendenze del titolare Parte_1
nei periodi dai primi di marzo 2016 per 3 mesi;
il 27/02/2017 veniva Pt_1 sentita;
in data 02/03/2017, l'ispettore invia alla parte ricorrente Per_2
il verbale interlocutorio prot. 5574 del 02/03/2017 per chiedere documenti di lavoro della e dei restanti lavoratori occupati nel periodo da inizio Per_2
2016 ad agosto 2016 , documenti che venivano consegnati solo in data
1\04\2017”.
5 Considerato, quindi, che dall'accesso ispettivo sono stante svolte una serie di attività per accertare gli illeciti e che i documenti richiesti sono stati consegnati in data 1 aprile 2017, la notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione del 1 giugno 2017 risulta rispettosa del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981.
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Occorre verificare se dall'istruttoria espletata in primo grado e dalla documentazione in atti risulti provato l'illecito contestato nell'ordinanza ingiunzione di irregolare occupazione di nel periodo Persona_1
dal 6 al 31 maggio 2016 e dal 1 al 15 giugno 2016 per complessive 25 giornate lavorative come lavoratore dipendente con mansioni di cameriere di sala – addetto cucina.
Il giudice di primo grado ha ritenuto provato il suddetto illecito così motivando:
“Quanto alla posizione di . in riferimento al Persona_1
quale è stato accertato lo svolgimento di due periodi di lavoro irregolare dal
06/05/2016 al 31/05/2016 e dal 01/06/2016 al 15/06/2016 per complessive 25 giornate lavorative , rivestono indubbia valenza probatoria le dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore nella richiesta di intervento presentata all'Ispettorato (
“ Ho lavorato alle dipendenze di detta ditta, presso il luogo sopra indicato, a decorrere dal 27 febbraio del 2016 al 15 giugno del 2016…” ) positivamente riscontrate dalle conformi dichiarazioni rilasciate sempre in sede ispettiva in data 24/02/2017 da ( “ il signor mio Testimone_1 Persona_1 conoscente, ha lavorato presso l' di Riccione, alle dipendenze del Parte_1
proprietario nel periodo dai primi di marzo 2016 per tre mesi circa;
Pt_1 ha svolto attività di muratore per dei lavoro di sistemazione dell'albergo, ma anche di cameriere ” ) e in data 27/02/2017 da OU RA ( “posso riferire che mio marito ha lavorato presso l' di Riccione, alle Parte_1
dipendenze del titolare nel periodo da metà marzo alla metà di maggio Pt_1
2016; ha svolto inizialmente attività di muratore per sistemare l'albergo prima dell'apertura e successivamente anche il cameriere lavorando dalle 7.30-8.00 fino alle 15.30 e poi dalle 17.30 alle 21.00 o 21.30 per n. 6 giorni a settimana, sono passata qualche volta presso l'albergo Moresco di Riccione nel periodo in cui ha lavorato e l'ho visto lavorare. Dichiaro di parlare e comprendere
6 correttamente la lingua italiana ” ) e la quale ultima ha riferito Per_2 agli ispettori “riconosco la persona che mi viene esibita in foto sul documento, rispondente al nome di nazionalità tunisina, il quale ha lavorato presso Per_1
l' nel mese di maggio 2016 svolgendo attività di cameriere di sala Parte_1
e addetto alla cucina per l' con orario corrispondente al mio dalle Parte_1
7 fino alle 15.00 e dalle 17.30 alle 22.00 per 6 giorni a settimana nel mese di maggio 2016” : dichiarazioni queste ultime assolutamente precise e circostanziate che smentiscono con tutta evidenza la laconica ritrattazione postuma resa dalla in udienza dove la stessa ha affermato : “ Io Per_2 non l'ho mai visto ” . Per_1
Risulta allora decisivo che lo stesso lavoratore abbia confermato in aula le sue attendibili dichiarazioni rese in sede ispettiva con le deposizioni testimoniali di seguito riportate :
, sentito sulle circostanze di cui alla memoria Persona_1
Co
: “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese agli ispettori delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale …” .
sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ Persona_1
11) “Vero che nel mese di maggio 2016 l' era ancora chiuso al Parte_1 pubblico” : Non era chiuso ma la gente veniva . Lui mi ha detto che non poteva assumermi a lavorare , però io ho preparo l'albergo verniciando e stuccando le camere e inoltre ho aiutato in cucina e ho fatto il cameriere : facevo tutto . ADR:
La ragazza della reception si chiamava . In cucina c'era la maglie Per_8 Per_9
di . Non ricordo il nome del cuoco . 12) “Vero che Pt_2 Persona_1
dopo Pasqua 2016, prima dell'apertura stagionale dell'albergo, si
[...] presentò al Sig. per l'effettuazione della tinteggiatura delle Parte_1 camere dell' quale artigiano imbianchino” : Non è vero : io ho Parte_1 fatto sempre il pescatore . 13) “Vero che ed il Sig. Persona_1 concordarono un compenso forfettario per l'esecuzione Parte_1 dell'opera” : Non è vero : lui mi ha pagato un tot , 4500,00 euro paeri a € 55,00 al giorno . Io ho chiesto di farmi il contratto e di darmi di più ma lui non ha voluto metermi in regola e mi ha mandato via. 14) “Vero che Persona_1 ha svolto l'attività di imbianchino per soli un paio di weekend in quanto
[...]
negli altri giorni della settimana, a suo dire, era impegnato in altre attività lavorative” : Non è vero . ADR: Io dal 2011 per quattro mesi all'anno lavoravo
7 come pescatore . 15) “Vero che oltre a poter Persona_1
determinare a suo piacimento le giornate di lavoro, non era neppure soggetto ad alcun orario di lavoro” : NO , dovevo rispettare l'orario imposto da Pt_1
. 16) “Vero che non era soggetto ad alcun potere Persona_1
direttivo e/o disciplinare da parte del Sig. , nonché di altri Parte_1 responsabili aziendali” : mi diceva cosa dovevo fare . Lui non mi ha Pt_1 mai sgridato . 17) “Vero che dopo aver eseguito circa la metà dell'opera, chiese di venir pagato per l'opera fino a quel Persona_1 momento eseguita” : Io ho stuccato tutto l'albergo e i balconi . 18) “Vero che il
Sig. gli disse che lo avrebbe pagato a seguito di emissione di fattura, ed Pt_1
a seguito di tale richiesta gli disse che la fattura Persona_1
l'avrebbe emessa un suo conoscente” : Come faccio a fare la fattura ? Io non ho la partita IVA . 19) “Vero che, dato che il Sig. rifiutava di dare corso Pt_1
a tale espediente, gli chiedeva allora di simulare la Persona_1 sua assunzione quale cameriere” : Gli ho chiesto di essere assunto come cameriere con un contratto , non per finta . Lui mi ha detto che il prezzo lo diceva lui . 20) “Vero che il Sig. rifiutava anche tale richiesta per il motivo che Pt_1
non intendeva prestarsi a tale truffa che non aveva neppure un fondamento di credibilità dato che l'albergo era ancora chiuso, e per tale motivo, non avendo più intenzione di proseguire il contratto d'opera con Persona_1
lo ha saldato per la parte del lavoro eseguita ed ha risolto il contratto affidando
l'incarico per la parte d'opera non terminata ad altro imbianchino” : Non è vero . 21) “Vero che voleva essere pagato per Persona_1
l'intera opera che avrebbe dovuto eseguire, minacciando, in caso di mancato pagamento, di rivolgersi all' ” : Certo : se lui non mi Controparte_1 pagava gli ho detto che sarei andato all' . 22) “Vero che Controparte_1 poiché nel mese di maggio 2016 l' era ancora chiuso al pubblico, Parte_1 non occorreva l'opera né di alcun cameriere di sala né di alcun cuoco” : A maggio la gente veniva in albergo …” .
Totalmente inattendibili sul punto le dichiarazioni chiaramente interessate rese da ( moglie del ricorrente e Testimone_2 Parte_1
(moglie di , fratello del ricorrente , che Testimone_3 Persona_10 lavora nell' con mansioni di collaboratrice ) circa la natura Parte_1
autonoma della attività lavorativa di imbianchino asseritamente svolta in
8 occasione dei fatti da : attività autonoma della Persona_1
quale difetta in modo assoluto alcun riscontro probatorio di tipo documentale .
Va allora qui richiamata Cass. Sez. L. n. 3525 del 22 febbraio 2005 RV 579671
( conforme stessa sezione n. 15073 del 6\06\2008 Rv, 603639) che − dopo avere ribadito come i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro facciano piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza , mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice − ha poi precisato come il giudice ben possa considerare il predetto verbale ispettivo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Principio di diritto quest'ultimo affermato in un caso assolutamente analogo a quello di cui è causa in cui la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori,
e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni.”
La motivazione del giudice di primo grado con le precisazioni di cui infra e tenuto conto dell'acquisizione documentale effettuata in grado di appello risulta condivisibile ed esente da censure.
Parte appellante ha, infatti, censurato la decisione affermando che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto inattendibili le testi e Testimone_3
rispettivamente cognata e moglie di . Testimone_2 Parte_1
Orbene, seppure la motivazione del giudice di prime cure per ritenere l'inattendibilità di dette testi possa essere opinabile, tuttavia, le stesse all'esito dell'acquisizione documentale effettuata nel presente giudizio sono risultate effettivamente inattendibili.
Entrambe le testi hanno, infatti, confermato che, come sostenuto dagli appellanti,
l' a maggio 2016 era chiuso al pubblico. Parte_1
Dalla documentazione acquisita nel presente giudizio e, cioè, dalla comunicazione al delle date di apertura dell' in cui è indicato CP_5 Pt_1
9 come periodo l'intero anno 2016, e dal registro corrispettivi, in cui risulta che a maggio 2016 sono state emesse fatture per l'importo complessivo di euro
6420,00, risulta, invece, inequivocabilmente che l' a maggio 2016 Parte_1
non era chiuso.
Nessun valore probatorio può, quindi, essere dato alla deposizione di dette testi, mentre risulta confermato quanto riferito sul punto dal teste da
[...]
Persona_1
La circostanza, poi, che gli appellanti abbiano posto a sostegno della loro tesi difensiva la circostanza falsa della chiusura al pubblico dell' maggio 2016 Pt_1 non può che ridondare a sfavore dell'intero impianto difensivo.
Si deve, altresì, ritenere che correttamente il giudice di primo grado abbia dato prevalenza alle dichiarazioni rese in sede ispettiva da rispetto a Per_2
quanto dalla stessa dichiarato in giudizio e ciò considerata la suddetta giurisprudenza della Suprema Corte e la ritrattazione poco credibile della stessa sia in relazione a sia al fatto di aver iniziato a lavorare Persona_1
a giugno 2016 e non a maggio 2016 come riferito in sede ispettiva.
Dal LUL prodotto risulta, infatti, che a maggio 2016 non c'era alcun lavoratore dipendente, mentre a giugno 2016 risultavano assunti tre lavoratori.
Quanto indicato dal LUL contrasta, peraltro, con le risultanze del registro corrispettivi da cui risulta che a maggio 2016 sono state emesse fatture per l'importo complessivo di euro 6420,00, mentre a giugno 2016 fatture per il minor importo di euro 1206,97.
Risulta evidentemente poco credibile che a maggio 2016 non vi fosse alcun lavoratore nonostante l'hotel fosse aperto al pubblico.
La circostanza che abbia lavorato alcuni giorni a Persona_1
maggio e a giugno 2016 come cameriere e aiuto cucina risulta, poi, confermata anche dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva da e, nonostante Testimone_1
la parziale discrasia temporale, da OU RA moglie del lavoratore.
Il fatto, poi, che svolgesse come attività prevalente Persona_1
quella di pescatore non è in contrasto con quanto sopra detto trattandosi di mansioni elementari e non risultando lo stesso impegnato nel lavoro marittimo a maggio - giugno 2016 (cfr. estratto contributivo dello stesso).
Da quanto sopra esposto considerata la documentazione in atti e l'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, deriva, quindi, che deve ritenersi assolto
10 Con l'onere probatorio da parte di in relazione agli illeciti contestati in relazione alla posizione di Persona_1
In relazione al terzo motivo di appello si osserva quanto segue. sentita come teste, pur avendo dapprima confermato le sommarie Per_2
informazioni, ha, poi, dichiarato di aver lavorato a giugno 2016.
Considerato quanto sopra detto in merito alle risultanze del LUL e del registro corrispettivi si concorda sulla valutazione del giudice di prime cure che ha dato preminenza alle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla medesima Per_2
in quanto è ragionevole ritenere, anche alla luce di detta documentazione, che siano maggiormente genuine.
Ne consegue, quindi, che risulta provato l'illecito di lavoro in nero contestato nell'ordinanza ingiunzione in relazione a tale lavoratrice.
Si evidenzia, poi, in relazione alla sanzione relativa alle infedeli registrazioni sul
LUL in relazione ai mesi di giugno e luglio 2016 che in sede testimoniale Per_2
ha confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva e non le ha rettificate in parte qua e che è improbabile che andasse a fare pulizie in orari autonomamente scelti come indicato nel ricorso introduttivo dagli appellanti.
Ne consegue, quindi, che anche tali illeciti risultano provati.
Si osserva, infine, che parte appellante nel presente giudizio ha reiterato nelle conclusioni la domanda di rideterminazione delle sanzioni già proposta in primo grado senza, però, formulare alcuno specifico motivo di appello in relazione alla stessa.
In particolare nel giudizio di primo grado gli appellanti hanno chiesto la rideterminazione delle sanzioni senza alcun'altra specificazione e senza motivare la domanda e il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi esplicitamente su tale domanda.
Orbene secondo quanto opinato dalla Suprema Corte ( Cass. civ n. 10406/2018) il vizio di omessa pronuncia deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, mediante il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a suo fondamento si esaurisca nell'evidenziare la mancata adozione di una decisione sulla domanda proposta, non bastando la mera riproposizione della stessa.
Si legge, in particolare, nella motivazione di detta sentenza: “ Ad avviso del
Collegio tale principio non tiene adeguatamente conto di quella che è la reale
11 natura del giudizio di appello, quale scaturente dall'inquadramento offertone dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ed, infatti, ancorché al fine di determinare la corretta applicazione della regola di giudizio di cui all'art.
2697 c.c. in grado di appello, la Corte (Cass.Sez. Un., n. 3033 del 2013) ha affermato che: "Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata enovum judiciumu'), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ('revisioprioris instantiae') (in senso conforme
Cass. Sez. Un. n. 28498 del 2005; di recente, Cass. Sez. Un. n. 11799 del 2017).
Ne consegue che poiché il giudizio di appello mira ad una revisione in chiave critica dell'operato del giudice di primo grado, del quale deve essere evidenziata
l'erroneità sia nella corretta applicazione delle norme che regolano il processo, sia nella concreta attività valutativa dei fatti di causa, sia nella corretta applicazione delle norme di diritto, la critica deve essere necessariamente veicolata mediante la specifica formulazione di un motivo di gravame, in ossequio al dettato dell'art. 342 c.p.c. ovvero dell'art. 329 c.p.c., di modo che, anche il vizio di omessa pronuncia, ove la parte intenda denunziarlo con
l'appello, anziché avvalersi della possibilità di riproposizione della domanda non decisa in separata sede, deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta. Solo a tali condizioni, e cioè imponendosi che le critiche alla sentenza impugnata trovino formale esplicitazione in un espresso motivo di impugnazione, è possibile assicurare che il giudizio di appello conservi la natura di revisio prioris instantiae, in quanto ad opinare diversamente, e proprio in relazione al caso in esame, la semplice riproposizione della domanda non esaminata, non accompagnata anche dalla concreta individuazione dell'errore commesso dal giudice di primo grado, determinerebbe l'assimilazione del giudizio di secondo grado ad un iudicium novum, con effetto devolutivo pieno, in contrasto coni suddetti arresti delle
Sezioni Unite.”
Detta domanda stante la mancanza di uno specifico motivo di appello non può essere esaminata. Si osserva, peraltro, ad abundantiam, che non avendo gli
12 appellanti neppure indicato i motivi della richiesta “rideterminazione” delle sanzioni né in che termini avrebbero dovuto essere rideterminate la domanda non potrebbe essere, comunque, accolta.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello va rigettato e deve essere confermata la sentenza appellata.
4.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.172/2023 RGL così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Condanna e in persona del Parte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore a rifondere all' Controparte_1
di e spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma
[...] CP_1
di euro 2500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 9 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 172/2023 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n. 962/2022 pubblicata in data 13 ottobre
2022 promossa con ricorso depositato in data 13 aprile 2023 da:
[...]
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati a
Bologna via Guerrazzi n.18 presso e nello studio dell' avv. Chiara Rigosi che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Claudio Savelli come da procura in atti
APPELLANTI
Contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via A.Testoni n. 6 presso l'Avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 09.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro accoglieva parzialmente l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. Con 8629/2020 emessa dall' di Rimini proposta da in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante dell' dichiarando Parte_1
inefficace la stessa limitatamente alla posizione della lavoratrice CP_3
e la confermava per il resto.
In tale ricorso e deducevano Parte_1 Parte_1
l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per omessa notificazione della contestazione di violazione nel termine prescritto dall'art. 14 della legge n.
689/1981, l'annullabilita' del verbale per violazione di legge per mancata indicazione degli elementi di prova acquisiti e nel merito contestavano la sussistenza delle violazioni di cui all'ordinanza ingiunzione.
Concludevano chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione per nullità od annullabilità della stessa e, comunque, per estinzione dell'obbligazione di pagare la somma ingiunta per omessa notificazione della contestazione di violazione nel termine prescritto ed, in subordine, che venisse annullata l'ordinanza ingiunzione opposta per l'insussistenza degli illeciti amministrativi contestati.
Domandavano, in ulteriore subordine, la rideterminazione dell'ammontare dell'importo ingiunto. Con Si costituiva con memoria depositata in data 17 marzo 2021 l' chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra.
2.Proponevano appello e . Parte_1 Parte_1
Con il primo motivo di appello deducevano l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 14 comma 1 della legge n. 689/1981 e l'erronea Con valutazione delle tempistiche dell'attività di indagine ispettiva svolta dall' .
Con il secondo motivo di appello censuravano la sentenza nella parte in cui
Con aveva ritenuto assolto l'onere della prova da parte di circa lo svolgimento di lavoro irregolare da parte di sostenendo che il giudice Persona_1
di prime cure avesse fatto un'applicazione errata ed illogica degli artt. 2697 c.c.
e 116 cpc ed un'errata ed insufficiente valutazione delle prove ed errata
2 motivazione sul punto.
Con il terzo motivo di appello impugnavano la sentenza nella parte in cui aveva Con ritenuto assolto l'onere della prova da parte di in relazione allo svolgimento di lavoro irregolare da parte di sostenendo che il giudice di prime Per_2
cure avesse fatto un'applicazione errata ed illogica degli artt. 2697 c.c. e 116 cpc ed un'errata ed insufficiente valutazione delle prove ed errata motivazione sul punto.
Concludevano chiedendo che la Corte d'appello annullasse l'impugnata ordinanza ingiunzione per nullità od annullabilità della stessa e, comunque, per estinzione dell'obbligazione di pagare la somma ingiunta per omessa notificazione della contestazione di violazione nel termine prescritto ed, in subordine, che annullasse e dichiarasse priva di giuridico effetto l'ordinanza ingiunzione opposta per l'insussistenza degli illeciti amministrativi contestati e, in ulteriore subordine, la rideterminazione dell'ammontare dell'importo ingiunto.
Si costituiva con memoria depositata in data 28 maggio 2024 l'
[...]
di chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1 CP_1
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'escussione testimoniale espletata in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 9 gennaio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3.In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, richiamare il disposto dell'art. 14 della legge n. 689/1981 che così dispone: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…”
Orbene come indicato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr.
3 e multis Cass civ n. 27405/2019, n. 27702/2019) in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento, in relazione al quale va collocato il
“dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
In particolare la Suprema Corte anche di recente ( Cass. lav n. 20977/2024) ha asserito che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.”
Le determinazioni finali dell' , pertanto, conseguono ad un'attività di CP_1
verifica che deve necessariamente investire le stesse fonti di conoscenza degli illeciti amministrativi, occorrendo, come è ovvio, rinvenire i riscontri che consentono di ritenere attendibile, il lavoratore che ha avanzato una richiesta di intervento.
Tanto premesso si ritiene che correttamente il giudice di primo grado abbia escluso la dedotto decadenza in quanto, stante la suddetta giurisprudenza e
Con considerate le varie attività espletate da al fine di verificare gli illeciti, il
Con tempo utilizzato da per l'accertamento risulti congruo.
In particolare si condividono le argomentazioni con cui il giudice di primo grado ha escluso la decadenza. Si legge, infatti, nella sentenza: “Risultando allora
4 decisivo nel caso di specie che tra la data dell'accesso ispettivo effettuato in data 30\08\2016 e la contestazione degli illeciti amministrativi di da parte Co Co dell' di avvenuta in data 1\06\2017 la di abbia CP_1 CP_1
comprovato di avere compiuto la seguente attività istruttoria necessaria per verificare la sussistenza di tutti gli elementi delle violazioni segnalate ed in particolare : in data 30/08/2016 è stato effettuato un accesso ispettivo presso
l' gestito dalla società opponente e in tale occasione veniva Parte_1 richiesta l'esibizione di una serie di documenti, riferita al periodo dal febbraio
2016 all'agosto 2016, tra cui LUL, Comunicazioni d'assunzione, ricevute dei versamenti dei contributi, i contratti di lavoro stipulati, i prospetti paga sottoscritti, copia delle comunicazioni di assunzione, le denunce INAIL, i contratti di lavoro stipulati, la delega ex art. 40, comma I, Legge 133/2008 dei lavoratori iscritti a Libro Unico del Lavoro;
in data 30/09/2016 la società
Co Cont ricorrente provvedeva ad inoltrare all' , già la documentazione richiesta con verbale di primo accesso ispettivo relativa ai lavoratori , Per_3
MA AC e enza però inviare alcuna documentazione di lavoro Per_4
relativa al denunciante in data 06/10/2016 veniva Persona_5 convocato il quale, pur ricevendo l'invito il 17/10/2016, non si Persona_6 presentava all'appuntamento per rilasciare la dichiarazione presso la sede della
DTL previsto per il 24/10/2016; in data 19/01/2017 Persona_1 integrava la R.I. con l'indicazione dei recapiti telefonici di ulteriori
[...]
testimoni e in data 24/02/2017 veniva Testimone_1 Persona_7
sentita la signora che dichiarava che il sig. Testimone_1 Persona_1 aveva lavorato presso l' di Riccione, alla dipendenze del
[...] Parte_1
titolare nel periodo da metà marzo alla metà di maggio 2016; il Pt_1
24/02/2017 veniva acquisita anche la dichiarazione del signor Per_7
il quale confermava che il signor aveva
[...] Persona_1 lavorato presso l' di Riccione, alla dipendenze del titolare Parte_1
nei periodi dai primi di marzo 2016 per 3 mesi;
il 27/02/2017 veniva Pt_1 sentita;
in data 02/03/2017, l'ispettore invia alla parte ricorrente Per_2
il verbale interlocutorio prot. 5574 del 02/03/2017 per chiedere documenti di lavoro della e dei restanti lavoratori occupati nel periodo da inizio Per_2
2016 ad agosto 2016 , documenti che venivano consegnati solo in data
1\04\2017”.
5 Considerato, quindi, che dall'accesso ispettivo sono stante svolte una serie di attività per accertare gli illeciti e che i documenti richiesti sono stati consegnati in data 1 aprile 2017, la notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione del 1 giugno 2017 risulta rispettosa del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981.
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Occorre verificare se dall'istruttoria espletata in primo grado e dalla documentazione in atti risulti provato l'illecito contestato nell'ordinanza ingiunzione di irregolare occupazione di nel periodo Persona_1
dal 6 al 31 maggio 2016 e dal 1 al 15 giugno 2016 per complessive 25 giornate lavorative come lavoratore dipendente con mansioni di cameriere di sala – addetto cucina.
Il giudice di primo grado ha ritenuto provato il suddetto illecito così motivando:
“Quanto alla posizione di . in riferimento al Persona_1
quale è stato accertato lo svolgimento di due periodi di lavoro irregolare dal
06/05/2016 al 31/05/2016 e dal 01/06/2016 al 15/06/2016 per complessive 25 giornate lavorative , rivestono indubbia valenza probatoria le dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore nella richiesta di intervento presentata all'Ispettorato (
“ Ho lavorato alle dipendenze di detta ditta, presso il luogo sopra indicato, a decorrere dal 27 febbraio del 2016 al 15 giugno del 2016…” ) positivamente riscontrate dalle conformi dichiarazioni rilasciate sempre in sede ispettiva in data 24/02/2017 da ( “ il signor mio Testimone_1 Persona_1 conoscente, ha lavorato presso l' di Riccione, alle dipendenze del Parte_1
proprietario nel periodo dai primi di marzo 2016 per tre mesi circa;
Pt_1 ha svolto attività di muratore per dei lavoro di sistemazione dell'albergo, ma anche di cameriere ” ) e in data 27/02/2017 da OU RA ( “posso riferire che mio marito ha lavorato presso l' di Riccione, alle Parte_1
dipendenze del titolare nel periodo da metà marzo alla metà di maggio Pt_1
2016; ha svolto inizialmente attività di muratore per sistemare l'albergo prima dell'apertura e successivamente anche il cameriere lavorando dalle 7.30-8.00 fino alle 15.30 e poi dalle 17.30 alle 21.00 o 21.30 per n. 6 giorni a settimana, sono passata qualche volta presso l'albergo Moresco di Riccione nel periodo in cui ha lavorato e l'ho visto lavorare. Dichiaro di parlare e comprendere
6 correttamente la lingua italiana ” ) e la quale ultima ha riferito Per_2 agli ispettori “riconosco la persona che mi viene esibita in foto sul documento, rispondente al nome di nazionalità tunisina, il quale ha lavorato presso Per_1
l' nel mese di maggio 2016 svolgendo attività di cameriere di sala Parte_1
e addetto alla cucina per l' con orario corrispondente al mio dalle Parte_1
7 fino alle 15.00 e dalle 17.30 alle 22.00 per 6 giorni a settimana nel mese di maggio 2016” : dichiarazioni queste ultime assolutamente precise e circostanziate che smentiscono con tutta evidenza la laconica ritrattazione postuma resa dalla in udienza dove la stessa ha affermato : “ Io Per_2 non l'ho mai visto ” . Per_1
Risulta allora decisivo che lo stesso lavoratore abbia confermato in aula le sue attendibili dichiarazioni rese in sede ispettiva con le deposizioni testimoniali di seguito riportate :
, sentito sulle circostanze di cui alla memoria Persona_1
Co
: “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese agli ispettori delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale …” .
sentito sulle circostanze di cui al ricorso : “ Persona_1
11) “Vero che nel mese di maggio 2016 l' era ancora chiuso al Parte_1 pubblico” : Non era chiuso ma la gente veniva . Lui mi ha detto che non poteva assumermi a lavorare , però io ho preparo l'albergo verniciando e stuccando le camere e inoltre ho aiutato in cucina e ho fatto il cameriere : facevo tutto . ADR:
La ragazza della reception si chiamava . In cucina c'era la maglie Per_8 Per_9
di . Non ricordo il nome del cuoco . 12) “Vero che Pt_2 Persona_1
dopo Pasqua 2016, prima dell'apertura stagionale dell'albergo, si
[...] presentò al Sig. per l'effettuazione della tinteggiatura delle Parte_1 camere dell' quale artigiano imbianchino” : Non è vero : io ho Parte_1 fatto sempre il pescatore . 13) “Vero che ed il Sig. Persona_1 concordarono un compenso forfettario per l'esecuzione Parte_1 dell'opera” : Non è vero : lui mi ha pagato un tot , 4500,00 euro paeri a € 55,00 al giorno . Io ho chiesto di farmi il contratto e di darmi di più ma lui non ha voluto metermi in regola e mi ha mandato via. 14) “Vero che Persona_1 ha svolto l'attività di imbianchino per soli un paio di weekend in quanto
[...]
negli altri giorni della settimana, a suo dire, era impegnato in altre attività lavorative” : Non è vero . ADR: Io dal 2011 per quattro mesi all'anno lavoravo
7 come pescatore . 15) “Vero che oltre a poter Persona_1
determinare a suo piacimento le giornate di lavoro, non era neppure soggetto ad alcun orario di lavoro” : NO , dovevo rispettare l'orario imposto da Pt_1
. 16) “Vero che non era soggetto ad alcun potere Persona_1
direttivo e/o disciplinare da parte del Sig. , nonché di altri Parte_1 responsabili aziendali” : mi diceva cosa dovevo fare . Lui non mi ha Pt_1 mai sgridato . 17) “Vero che dopo aver eseguito circa la metà dell'opera, chiese di venir pagato per l'opera fino a quel Persona_1 momento eseguita” : Io ho stuccato tutto l'albergo e i balconi . 18) “Vero che il
Sig. gli disse che lo avrebbe pagato a seguito di emissione di fattura, ed Pt_1
a seguito di tale richiesta gli disse che la fattura Persona_1
l'avrebbe emessa un suo conoscente” : Come faccio a fare la fattura ? Io non ho la partita IVA . 19) “Vero che, dato che il Sig. rifiutava di dare corso Pt_1
a tale espediente, gli chiedeva allora di simulare la Persona_1 sua assunzione quale cameriere” : Gli ho chiesto di essere assunto come cameriere con un contratto , non per finta . Lui mi ha detto che il prezzo lo diceva lui . 20) “Vero che il Sig. rifiutava anche tale richiesta per il motivo che Pt_1
non intendeva prestarsi a tale truffa che non aveva neppure un fondamento di credibilità dato che l'albergo era ancora chiuso, e per tale motivo, non avendo più intenzione di proseguire il contratto d'opera con Persona_1
lo ha saldato per la parte del lavoro eseguita ed ha risolto il contratto affidando
l'incarico per la parte d'opera non terminata ad altro imbianchino” : Non è vero . 21) “Vero che voleva essere pagato per Persona_1
l'intera opera che avrebbe dovuto eseguire, minacciando, in caso di mancato pagamento, di rivolgersi all' ” : Certo : se lui non mi Controparte_1 pagava gli ho detto che sarei andato all' . 22) “Vero che Controparte_1 poiché nel mese di maggio 2016 l' era ancora chiuso al pubblico, Parte_1 non occorreva l'opera né di alcun cameriere di sala né di alcun cuoco” : A maggio la gente veniva in albergo …” .
Totalmente inattendibili sul punto le dichiarazioni chiaramente interessate rese da ( moglie del ricorrente e Testimone_2 Parte_1
(moglie di , fratello del ricorrente , che Testimone_3 Persona_10 lavora nell' con mansioni di collaboratrice ) circa la natura Parte_1
autonoma della attività lavorativa di imbianchino asseritamente svolta in
8 occasione dei fatti da : attività autonoma della Persona_1
quale difetta in modo assoluto alcun riscontro probatorio di tipo documentale .
Va allora qui richiamata Cass. Sez. L. n. 3525 del 22 febbraio 2005 RV 579671
( conforme stessa sezione n. 15073 del 6\06\2008 Rv, 603639) che − dopo avere ribadito come i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro facciano piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza , mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice − ha poi precisato come il giudice ben possa considerare il predetto verbale ispettivo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Principio di diritto quest'ultimo affermato in un caso assolutamente analogo a quello di cui è causa in cui la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori,
e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni.”
La motivazione del giudice di primo grado con le precisazioni di cui infra e tenuto conto dell'acquisizione documentale effettuata in grado di appello risulta condivisibile ed esente da censure.
Parte appellante ha, infatti, censurato la decisione affermando che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto inattendibili le testi e Testimone_3
rispettivamente cognata e moglie di . Testimone_2 Parte_1
Orbene, seppure la motivazione del giudice di prime cure per ritenere l'inattendibilità di dette testi possa essere opinabile, tuttavia, le stesse all'esito dell'acquisizione documentale effettuata nel presente giudizio sono risultate effettivamente inattendibili.
Entrambe le testi hanno, infatti, confermato che, come sostenuto dagli appellanti,
l' a maggio 2016 era chiuso al pubblico. Parte_1
Dalla documentazione acquisita nel presente giudizio e, cioè, dalla comunicazione al delle date di apertura dell' in cui è indicato CP_5 Pt_1
9 come periodo l'intero anno 2016, e dal registro corrispettivi, in cui risulta che a maggio 2016 sono state emesse fatture per l'importo complessivo di euro
6420,00, risulta, invece, inequivocabilmente che l' a maggio 2016 Parte_1
non era chiuso.
Nessun valore probatorio può, quindi, essere dato alla deposizione di dette testi, mentre risulta confermato quanto riferito sul punto dal teste da
[...]
Persona_1
La circostanza, poi, che gli appellanti abbiano posto a sostegno della loro tesi difensiva la circostanza falsa della chiusura al pubblico dell' maggio 2016 Pt_1 non può che ridondare a sfavore dell'intero impianto difensivo.
Si deve, altresì, ritenere che correttamente il giudice di primo grado abbia dato prevalenza alle dichiarazioni rese in sede ispettiva da rispetto a Per_2
quanto dalla stessa dichiarato in giudizio e ciò considerata la suddetta giurisprudenza della Suprema Corte e la ritrattazione poco credibile della stessa sia in relazione a sia al fatto di aver iniziato a lavorare Persona_1
a giugno 2016 e non a maggio 2016 come riferito in sede ispettiva.
Dal LUL prodotto risulta, infatti, che a maggio 2016 non c'era alcun lavoratore dipendente, mentre a giugno 2016 risultavano assunti tre lavoratori.
Quanto indicato dal LUL contrasta, peraltro, con le risultanze del registro corrispettivi da cui risulta che a maggio 2016 sono state emesse fatture per l'importo complessivo di euro 6420,00, mentre a giugno 2016 fatture per il minor importo di euro 1206,97.
Risulta evidentemente poco credibile che a maggio 2016 non vi fosse alcun lavoratore nonostante l'hotel fosse aperto al pubblico.
La circostanza che abbia lavorato alcuni giorni a Persona_1
maggio e a giugno 2016 come cameriere e aiuto cucina risulta, poi, confermata anche dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva da e, nonostante Testimone_1
la parziale discrasia temporale, da OU RA moglie del lavoratore.
Il fatto, poi, che svolgesse come attività prevalente Persona_1
quella di pescatore non è in contrasto con quanto sopra detto trattandosi di mansioni elementari e non risultando lo stesso impegnato nel lavoro marittimo a maggio - giugno 2016 (cfr. estratto contributivo dello stesso).
Da quanto sopra esposto considerata la documentazione in atti e l'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, deriva, quindi, che deve ritenersi assolto
10 Con l'onere probatorio da parte di in relazione agli illeciti contestati in relazione alla posizione di Persona_1
In relazione al terzo motivo di appello si osserva quanto segue. sentita come teste, pur avendo dapprima confermato le sommarie Per_2
informazioni, ha, poi, dichiarato di aver lavorato a giugno 2016.
Considerato quanto sopra detto in merito alle risultanze del LUL e del registro corrispettivi si concorda sulla valutazione del giudice di prime cure che ha dato preminenza alle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla medesima Per_2
in quanto è ragionevole ritenere, anche alla luce di detta documentazione, che siano maggiormente genuine.
Ne consegue, quindi, che risulta provato l'illecito di lavoro in nero contestato nell'ordinanza ingiunzione in relazione a tale lavoratrice.
Si evidenzia, poi, in relazione alla sanzione relativa alle infedeli registrazioni sul
LUL in relazione ai mesi di giugno e luglio 2016 che in sede testimoniale Per_2
ha confermato le dichiarazioni rese in sede ispettiva e non le ha rettificate in parte qua e che è improbabile che andasse a fare pulizie in orari autonomamente scelti come indicato nel ricorso introduttivo dagli appellanti.
Ne consegue, quindi, che anche tali illeciti risultano provati.
Si osserva, infine, che parte appellante nel presente giudizio ha reiterato nelle conclusioni la domanda di rideterminazione delle sanzioni già proposta in primo grado senza, però, formulare alcuno specifico motivo di appello in relazione alla stessa.
In particolare nel giudizio di primo grado gli appellanti hanno chiesto la rideterminazione delle sanzioni senza alcun'altra specificazione e senza motivare la domanda e il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi esplicitamente su tale domanda.
Orbene secondo quanto opinato dalla Suprema Corte ( Cass. civ n. 10406/2018) il vizio di omessa pronuncia deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, mediante il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a suo fondamento si esaurisca nell'evidenziare la mancata adozione di una decisione sulla domanda proposta, non bastando la mera riproposizione della stessa.
Si legge, in particolare, nella motivazione di detta sentenza: “ Ad avviso del
Collegio tale principio non tiene adeguatamente conto di quella che è la reale
11 natura del giudizio di appello, quale scaturente dall'inquadramento offertone dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ed, infatti, ancorché al fine di determinare la corretta applicazione della regola di giudizio di cui all'art.
2697 c.c. in grado di appello, la Corte (Cass.Sez. Un., n. 3033 del 2013) ha affermato che: "Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata enovum judiciumu'), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ('revisioprioris instantiae') (in senso conforme
Cass. Sez. Un. n. 28498 del 2005; di recente, Cass. Sez. Un. n. 11799 del 2017).
Ne consegue che poiché il giudizio di appello mira ad una revisione in chiave critica dell'operato del giudice di primo grado, del quale deve essere evidenziata
l'erroneità sia nella corretta applicazione delle norme che regolano il processo, sia nella concreta attività valutativa dei fatti di causa, sia nella corretta applicazione delle norme di diritto, la critica deve essere necessariamente veicolata mediante la specifica formulazione di un motivo di gravame, in ossequio al dettato dell'art. 342 c.p.c. ovvero dell'art. 329 c.p.c., di modo che, anche il vizio di omessa pronuncia, ove la parte intenda denunziarlo con
l'appello, anziché avvalersi della possibilità di riproposizione della domanda non decisa in separata sede, deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta. Solo a tali condizioni, e cioè imponendosi che le critiche alla sentenza impugnata trovino formale esplicitazione in un espresso motivo di impugnazione, è possibile assicurare che il giudizio di appello conservi la natura di revisio prioris instantiae, in quanto ad opinare diversamente, e proprio in relazione al caso in esame, la semplice riproposizione della domanda non esaminata, non accompagnata anche dalla concreta individuazione dell'errore commesso dal giudice di primo grado, determinerebbe l'assimilazione del giudizio di secondo grado ad un iudicium novum, con effetto devolutivo pieno, in contrasto coni suddetti arresti delle
Sezioni Unite.”
Detta domanda stante la mancanza di uno specifico motivo di appello non può essere esaminata. Si osserva, peraltro, ad abundantiam, che non avendo gli
12 appellanti neppure indicato i motivi della richiesta “rideterminazione” delle sanzioni né in che termini avrebbero dovuto essere rideterminate la domanda non potrebbe essere, comunque, accolta.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello va rigettato e deve essere confermata la sentenza appellata.
4.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.172/2023 RGL così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Condanna e in persona del Parte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore a rifondere all' Controparte_1
di e spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma
[...] CP_1
di euro 2500,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 9 gennaio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
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