Decreto 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Giuliano Berardi ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento ex art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89 iscritto al n. 84/2025, promosso, con ricorso depositato telematicamente in data 8.4.2025 da rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Vellani Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE oggetto: violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per l'eccessiva durata del fallimento della società “ , dichiarato con sentenza Parte_2 del Tribunale di Pordenone dd. 26-31.1.2005; insinuazione del credito in data 8 marzo 2005; stato passivo dichiarato esecutivo in data 12.4.2005; decreto di chiusura depositato in data 14.8.2024
* * * Deve ritenersi rispettato il termine di proponibilità di sei mesi previsto, a pena di decadenza, dall'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89, essendo il procedimento presupposto stato definito con decreto depositato in data 14.8.2024, divenuto definitivo al decorso dei termini di legge, ed essendo il presente ricorso stato proposto in data 8.4.2025;
* * * La ricorrente è stata ammessa allo stato passivo come segue: (n. cron. 6) per euro 2.623,09;
* * * Il ritardo rilevante ai fini della quantificazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001 n. 89, va determinato - per quanto è dato affermare in base alle allegazioni e ai documenti in atti ed avuto riguardo al termine ragionevole di anni sei stabilito dall'art. 2, comma 2-bis l. cit. per la definizione delle procedure concorsuali – in anni tredici, tenuto conto del periodo intercorso tra la data di insinuazione del credito e la data di chiusura del fallimento;
* * * L'indennizzo per il danno non patrimoniale nondimeno va liquidato, sulla base dei criteri enunciati dall'art.
2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001 n. 89, in misura non superiore al credito ammesso, come sopra indicato in euro 2.623,09;
* * * Quanto al regolamento delle spese della presente fase procedimentale, destinata a culminare in una ingiunzione di pagamento, deve provvedersi, sulla base dei principi affermati da Sez. 2, sentenza n. 16512 del 31/07/2020, ovvero “sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori" allegata al d.m. n. 55 del 2014”, con applicazione dello scaglione di valore corrispondente alla somma delle domande proposte.
P.Q.M.
Il Consigliere delegato
Parte_1 la complessiva somma di euro 2.623,09 oltre interessi legali dalla notificazione del ricorso e del presente decreto all'effettivo soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
Ingiunge altresì al resistente di pagare le spese della presente fase CP_1 procedimentale, liquidate a titolo di compensi professionali in euro 360,00 oltre ad euro 27,00 per anticipazioni ed oltre spese generali nella misura massima, IVA e CPA di legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Simone Vellani, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Trieste, lì 9 aprile 2025 Il Consigliere delegato dott. Giuliano Berardi.