CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2023, n. 10410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10410 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 20421/2020 proposto da: COMUNE DI VILLASIMIUS (P.I.: 01845930922), con sede in Piazza Gramsci n. 10, Villasimius (CA), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, come da procura speciale in allegato al ricorso, dall'Avv. Maurizio Villani (C.F.: [...]; PEC: avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it; FAX: 0832/247510), presso il cui studio in Lecce, alla Via Cavour n. 56, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro Marina di Villasimius s.r.l., con sede legale in Villasimius (CA), Loc. Porto, alla Via degli Oleandri n. 10 (C.F.: 02018200390), in persona del legale Avviso accertamento Tarsu – Necessità piano di raccolta rifiuti. Civile Sent. Sez. 5 Num. 10410 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 18/04/2023 2 rappresentante pro tempore, NO ON, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti Francesco Giuliani (C.F.: [...]; p.c.c.: francescogiuliani@ordineavvocatiroma.org) e RT Altieri (C.F.: LTR RRT 69M09B354E; robertoaltieri@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma alla Via Sicilia n. 66, fax n. 06/42011976; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 133/2020 emessa dalla CTR Sardegna in data 11/05/2019 e notificata il 29/05/2020; lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.G. dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Marina di Villasimius s.r.l. proponeva ricorso alla CTP di Cagliari avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di Villasimius in relazione alla Tarsu/Tia per l’anno 2010. 2. La CTP accoglieva il ricorso, osservando che le intimazioni opposte non si riferivano ad una nuova iscrizione a ruolo, ma a quelle per le quali vi era stata la sentenza passata in giudicato. 3. Sull’impugnazione del Comune, la CTR Sardegna rigettava il gravame, deducendo, per quanto sui ancora rileva, che, per quanto il Porto Turistico di Villasimius non fosse gestito da un’Autorità Portuale, in base al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, anche nei porti turistici dipendenti dall’Autorità Marittima la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non spettano ai Comuni. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Villasimius sulla base di un unico motivo. La Marina di Villasimius s.r.l. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Considerato in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la “violazione degli artt. 2697 cod. 3 civ. e 115 cod. proc. civ.”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR verificato se la contribuente avesse effettivamente prodotto in giudizio il “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti”, in vigore per l’anno d’imposta (2010) oggetto di accertamento da parte del Comune di Villasimius. 1.1. Il motivo è inammissibile per un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24434 del 30/11/2016). In particolare, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). A sua volta, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Laddove, nel caso di specie, la CTR ha rigettato l’appello proposto dal Comune sulla base della considerazione per cui, per quanto il Porto Turistico di Villasimius non fosse gestito da un’Autorità Portuale, in base al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, anche nei porti turistici dipendenti dall’Autorità Marittima la raccolta, il 4 trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non spettano ai Comuni. In secondo luogo, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse sollevato tempestivamente la relativa questione. In terzo luogo, con il motivo in esame, il ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 cod. civ.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare 5 manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa;
e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. Nel caso di specie, a ben vedere, il ricorrente, piuttosto che denunciare una violazione di legge, sostiene che la CTR avrebbe omesso di esaminare un documento (il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti) avente, a suo dire, portata decisiva. Tuttavia, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme, una eventuale censura sul piano motivazionale sarebbe incorsa nel divieto di cui all’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ. E’ noto, infatti, che e disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, 6 limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass., Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014). Va ancora rilevato che l’elaborazione del piano di raccolta da parte dell’Autorità Portuale o, in mancanza, dell’Autorità Marittima, ai sensi del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, art. 5, commi 1 e 5, che, secondo l’ente impositore, la contribuente non avrebbe documentato nei giudizi di merito (deduce, viceversa, la resistente di aver depositato in giudizio: v. pag. 23 del controricorso), attiene al diverso servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui dei carichi navali (estraneo all’ambito del presente giudizio), per la quale, comunque, i Comuni non hanno alcuna potestà impositiva a norma del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, art. 9. Da ultimo, la doglianza concernente il rilievo secondo cui, contrariamente rispetto a quanto affermato dalla società Marina di Villasimius S.r.l., la Delibera della Giunta Regionale Sardegna prodotta dalla contribuente in appello non rappresenterebbe il provvedimento definitivo di approvazione del Piano di Raccolta, bensì formalizzerebbe l'adozione dell'intesa regionale (da esprimersi, per l’appunto, inderogabilmente con deliberazione della Giunta regionale;
vale a dire, che la delibera della giunta Regionale rappresenterebbe un mero tassello dell’iter burocratico relativo all’adozione del piano di raccolta ma non il provvedimento di adozione definitiva del Piano di Raccolta che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 182/2003, potrebbe avvenire solo con l’ordinanza di approvazione del piano oggetto della delibera), è stata tardivamente sollevata solo con la memoria illustrativa. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
7 condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della
- ricorrente -
contro Marina di Villasimius s.r.l., con sede legale in Villasimius (CA), Loc. Porto, alla Via degli Oleandri n. 10 (C.F.: 02018200390), in persona del legale Avviso accertamento Tarsu – Necessità piano di raccolta rifiuti. Civile Sent. Sez. 5 Num. 10410 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 18/04/2023 2 rappresentante pro tempore, NO ON, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti Francesco Giuliani (C.F.: [...]; p.c.c.: francescogiuliani@ordineavvocatiroma.org) e RT Altieri (C.F.: LTR RRT 69M09B354E; robertoaltieri@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma alla Via Sicilia n. 66, fax n. 06/42011976; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 133/2020 emessa dalla CTR Sardegna in data 11/05/2019 e notificata il 29/05/2020; lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.G. dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Marina di Villasimius s.r.l. proponeva ricorso alla CTP di Cagliari avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di Villasimius in relazione alla Tarsu/Tia per l’anno 2010. 2. La CTP accoglieva il ricorso, osservando che le intimazioni opposte non si riferivano ad una nuova iscrizione a ruolo, ma a quelle per le quali vi era stata la sentenza passata in giudicato. 3. Sull’impugnazione del Comune, la CTR Sardegna rigettava il gravame, deducendo, per quanto sui ancora rileva, che, per quanto il Porto Turistico di Villasimius non fosse gestito da un’Autorità Portuale, in base al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, anche nei porti turistici dipendenti dall’Autorità Marittima la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non spettano ai Comuni. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Villasimius sulla base di un unico motivo. La Marina di Villasimius s.r.l. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Considerato in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la “violazione degli artt. 2697 cod. 3 civ. e 115 cod. proc. civ.”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR verificato se la contribuente avesse effettivamente prodotto in giudizio il “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti”, in vigore per l’anno d’imposta (2010) oggetto di accertamento da parte del Comune di Villasimius. 1.1. Il motivo è inammissibile per un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24434 del 30/11/2016). In particolare, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). A sua volta, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Laddove, nel caso di specie, la CTR ha rigettato l’appello proposto dal Comune sulla base della considerazione per cui, per quanto il Porto Turistico di Villasimius non fosse gestito da un’Autorità Portuale, in base al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, anche nei porti turistici dipendenti dall’Autorità Marittima la raccolta, il 4 trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non spettano ai Comuni. In secondo luogo, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse sollevato tempestivamente la relativa questione. In terzo luogo, con il motivo in esame, il ricorrente - lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 cod. civ.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare 5 manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa;
e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. Nel caso di specie, a ben vedere, il ricorrente, piuttosto che denunciare una violazione di legge, sostiene che la CTR avrebbe omesso di esaminare un documento (il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti) avente, a suo dire, portata decisiva. Tuttavia, essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme, una eventuale censura sul piano motivazionale sarebbe incorsa nel divieto di cui all’ultimo comma dell’art. 348-ter cod. proc. civ. E’ noto, infatti, che e disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l'art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, 6 limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass., Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014). Va ancora rilevato che l’elaborazione del piano di raccolta da parte dell’Autorità Portuale o, in mancanza, dell’Autorità Marittima, ai sensi del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, art. 5, commi 1 e 5, che, secondo l’ente impositore, la contribuente non avrebbe documentato nei giudizi di merito (deduce, viceversa, la resistente di aver depositato in giudizio: v. pag. 23 del controricorso), attiene al diverso servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui dei carichi navali (estraneo all’ambito del presente giudizio), per la quale, comunque, i Comuni non hanno alcuna potestà impositiva a norma del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182, art. 9. Da ultimo, la doglianza concernente il rilievo secondo cui, contrariamente rispetto a quanto affermato dalla società Marina di Villasimius S.r.l., la Delibera della Giunta Regionale Sardegna prodotta dalla contribuente in appello non rappresenterebbe il provvedimento definitivo di approvazione del Piano di Raccolta, bensì formalizzerebbe l'adozione dell'intesa regionale (da esprimersi, per l’appunto, inderogabilmente con deliberazione della Giunta regionale;
vale a dire, che la delibera della giunta Regionale rappresenterebbe un mero tassello dell’iter burocratico relativo all’adozione del piano di raccolta ma non il provvedimento di adozione definitiva del Piano di Raccolta che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 182/2003, potrebbe avvenire solo con l’ordinanza di approvazione del piano oggetto della delibera), è stata tardivamente sollevata solo con la memoria illustrativa. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
7 condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della