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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/08/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 290/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi domiciliato alla Via Pitagora n.6 e rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Giancarlo Bria (C.f. -PEC fax CodiceFiscale_2 Email_1 0984.1800555)
e
(c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._3 25/07/1976, ivi domiciliato alla Via Pitagora n.6 e rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Angelo Cofone (c.f. – PEC C.F._4
Email_2
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 13.03.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione di beni contratto in RE AR (Cs) in data 19/06/2004 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2004 dello stesso comune al n. 15 parte II serie A, precisando che dalla loro unione sono nati tre figli:
, nato a [...] il [...] e frequentante l'Istituto Superiore Tommaso Campanella di Per_1 RE AR;
nato a [...] il [...] e frequentante l'Istituto Superiore Lo CP_1 Piano di Cetraro e LA, nata a [...] il [...] e frequentante l'Istituto Comprensivo Puglisi di RE AR. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che il matrimonio, dopo un promettente avvio, è stato caratterizzato da uno stato di tensione tra i coniugi, tanto che si sono determinati a vivere in un regime di separazione di fatto con letti separati in appartamenti limitrofi collegati da una porta interna, giungendo infine ad un punto di non ritorno per essere venuta meno ogni affectio maritalis.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pm ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 [...]
Parte_2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- i coniugi vivranno separati, come attualmente già vivono, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con affido condiviso dei figli;
- la Sig.ra continuerà ad utilizzare la vecchia casa coniugale sita in Parte_2
RE AR alla via Pitagora, detenuta in locazione dalla Sig.ra Parte_3 con contratto sino al 31/12/2028, prevedente un costo mensile di CodiceFiscale_5 affitto di € 700,00; la casa è dotata di riscaldamento a pavimento, impianto domotico centralizzato per la gestione del riscaldamento e dell'apertura delle tapparelle, aria condizionata nel salone e misura circa 150 mq, è dotata di tre camere da letto, due bagni di cui uno con doppio lavabo e vasca idromassaggio, un ripostiglio, ampia cucina e salone, controsoffittatura in cartongesso con faretti a led ed è stata di recente pitturata completamente con esborso a totale carico del sig ); Parte_1
- i figli minori, , e LA, in affidamento condiviso, continueranno a vivere Per_1 CP_1 con la madre nella casa citata sita in RE AR, alla via Pitagora che rimarrà nella disponibilità esclusiva degli stessi congiuntamente alla sola madre le Parte_2 decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo e limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata anche separatamente. Il padre potrà vedere i figli quando lo vorrà, previo congruo preavviso, compatibilmente con la volontà, le esigenze e gli impegni dei figli;
- l'appartamento che ha costituito la residenza coniugale, di proprietà di terzi, rimarrà dunque assegnato alla Sig.ra che continuerà a conviverci con i tre figli la quale, fino a Parte_2 diversa pattuizione, ne sosterrà le relative spese di affitto (pari ad € 700,00 mensili), mentre tutte le utenze ed i tributi comunali verranno pagate dal sig. (energia elettrica, Parte_1 gas, riscaldamento, telefono, rifiuti solidi urbani, canone acqua e depurazione, eventuali quote condominiali, manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva degli impianti, ecc..);
- i mobili che costituiscono l'arredamento della casa coniugale, gli elettrodomestici e gli arredi acquistati dal sig. , nonché le suppellettili, rimarranno nella piena disponibilità Parte_1 della Sig.ra la quale resterà unica obbligata per le spese di manutenzione Parte_2 ordinaria e straordinaria degli stessi. Tale disponibilità è vincolata al solo uso, non potendo disporne la vendita, l'uso o la cessione a qualunque titolo, essendo gli stessi di proprietà anche del coniuge Sig. ; Pt_1
- il Sig. , a titolo di mantenimento dei figli si impegna a corrispondere alla sig.ra Pt_1 [...] un assegno mensile pari a complessivi € 750,00, ovvero € 250,00 Pt_2 (duecentocinquanta euro) per ogni figlio, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico;
- il sig. si impegna, altresì, a corrispondere, in proporzione al proprio reddito, le spese Pt_1 extra obbligatorie non soggette a previa concertazione tra i coniugi (libri, spese sanitarie, farmaci, odontoiatriche, spese per interventi, ecc..) e le spese extra, subordinate al reciproco consenso (vedi linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017, protocollo AMM/30/11/17, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte). In particolare, si impegna a far fronte in proporzione al proprio reddito alle spese per attività extrascolastiche e di supporto ai minori (spese per baby sitting, servizi di professionisti e di supporto alla crescita piscologica, scuola calcio, danza, lezioni private di inglese, spese di bollo, manutenzione e riparazione, circolazione, revisione, RCA del motociclo intestato alla madre ed in uso ai minori e;
Per_1 CP_1
- l'assegno unico in favore dei minori, da richiedersi annualmente, come da attuale accordo tra i coniugi e sino a nuova pattuizione, sarà versato in favore del genitore convivente Parte_2
, rinunciandovi sin da ora il sig. ;
[...] Parte_1
- la detrazione delle spese sostenute ai fini Ipef seguirà la proporzione del riparto (in caso di anticipazione), ovvero il principio di cassa legato al sostenimento della stessa;
- eventuali sussidi, rimborsi o altro, disposti dallo Stato o da qualsiasi altro Ente Pubblico o privato, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa misura di riparto quota delle relative spese;
- il Sig. , in quanto genitore non collocatario, continuerà a frequentare i figli con Pt_1 regolarità secondo un calendario (derogabile tra le parti previo accordo), che nel rispetto degli impegni ludici e scolastici dei minori, preveda:
• due fine settimana alternati per ogni mese;
• due o più giorni infrasettimanali, da concordare di volta in volta tra i coniugi, in base ai rispettivi orari lavorativi ed alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
• festività (Natale e Pasqua) alternate ogni anno.
• i compleanni dei ragazzi (18/06 – 21/12 e 03/03) verranno festeggiati dai genitori con alternanza pranzo-cena, salvo diverso accordo tra gli stessi.
- entrambi i coniugi si impegnano:
• a non divulgare a terzi i contenuti del presente accordo;
• a favorire il dialogo tra genitori e tra genitori e figli;
• a tenere un comportamento decoroso e rispettoso dell'ex coniuge e dei bambini;
• ad evitare di chiedere ai figli di assumere decisioni che sono di pertinenza dei genitori;
• a collaborare, anche con il supporto di figure professionali specifiche, per prevenire ogni eventuale forma di disagio sociale e relazionale dei minori.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 290/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione di beni contratto in
[...] RE AR (Cs) in data 19/06/2004 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2004 dello stesso comune al n. 15 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di RE AR (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RE AR (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 290/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi domiciliato alla Via Pitagora n.6 e rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Giancarlo Bria (C.f. -PEC fax CodiceFiscale_2 Email_1 0984.1800555)
e
(c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._3 25/07/1976, ivi domiciliato alla Via Pitagora n.6 e rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Angelo Cofone (c.f. – PEC C.F._4
Email_2
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 13.03.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione di beni contratto in RE AR (Cs) in data 19/06/2004 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2004 dello stesso comune al n. 15 parte II serie A, precisando che dalla loro unione sono nati tre figli:
, nato a [...] il [...] e frequentante l'Istituto Superiore Tommaso Campanella di Per_1 RE AR;
nato a [...] il [...] e frequentante l'Istituto Superiore Lo CP_1 Piano di Cetraro e LA, nata a [...] il [...] e frequentante l'Istituto Comprensivo Puglisi di RE AR. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che il matrimonio, dopo un promettente avvio, è stato caratterizzato da uno stato di tensione tra i coniugi, tanto che si sono determinati a vivere in un regime di separazione di fatto con letti separati in appartamenti limitrofi collegati da una porta interna, giungendo infine ad un punto di non ritorno per essere venuta meno ogni affectio maritalis.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pm ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 [...]
Parte_2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- i coniugi vivranno separati, come attualmente già vivono, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con affido condiviso dei figli;
- la Sig.ra continuerà ad utilizzare la vecchia casa coniugale sita in Parte_2
RE AR alla via Pitagora, detenuta in locazione dalla Sig.ra Parte_3 con contratto sino al 31/12/2028, prevedente un costo mensile di CodiceFiscale_5 affitto di € 700,00; la casa è dotata di riscaldamento a pavimento, impianto domotico centralizzato per la gestione del riscaldamento e dell'apertura delle tapparelle, aria condizionata nel salone e misura circa 150 mq, è dotata di tre camere da letto, due bagni di cui uno con doppio lavabo e vasca idromassaggio, un ripostiglio, ampia cucina e salone, controsoffittatura in cartongesso con faretti a led ed è stata di recente pitturata completamente con esborso a totale carico del sig ); Parte_1
- i figli minori, , e LA, in affidamento condiviso, continueranno a vivere Per_1 CP_1 con la madre nella casa citata sita in RE AR, alla via Pitagora che rimarrà nella disponibilità esclusiva degli stessi congiuntamente alla sola madre le Parte_2 decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo e limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata anche separatamente. Il padre potrà vedere i figli quando lo vorrà, previo congruo preavviso, compatibilmente con la volontà, le esigenze e gli impegni dei figli;
- l'appartamento che ha costituito la residenza coniugale, di proprietà di terzi, rimarrà dunque assegnato alla Sig.ra che continuerà a conviverci con i tre figli la quale, fino a Parte_2 diversa pattuizione, ne sosterrà le relative spese di affitto (pari ad € 700,00 mensili), mentre tutte le utenze ed i tributi comunali verranno pagate dal sig. (energia elettrica, Parte_1 gas, riscaldamento, telefono, rifiuti solidi urbani, canone acqua e depurazione, eventuali quote condominiali, manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva degli impianti, ecc..);
- i mobili che costituiscono l'arredamento della casa coniugale, gli elettrodomestici e gli arredi acquistati dal sig. , nonché le suppellettili, rimarranno nella piena disponibilità Parte_1 della Sig.ra la quale resterà unica obbligata per le spese di manutenzione Parte_2 ordinaria e straordinaria degli stessi. Tale disponibilità è vincolata al solo uso, non potendo disporne la vendita, l'uso o la cessione a qualunque titolo, essendo gli stessi di proprietà anche del coniuge Sig. ; Pt_1
- il Sig. , a titolo di mantenimento dei figli si impegna a corrispondere alla sig.ra Pt_1 [...] un assegno mensile pari a complessivi € 750,00, ovvero € 250,00 Pt_2 (duecentocinquanta euro) per ogni figlio, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico;
- il sig. si impegna, altresì, a corrispondere, in proporzione al proprio reddito, le spese Pt_1 extra obbligatorie non soggette a previa concertazione tra i coniugi (libri, spese sanitarie, farmaci, odontoiatriche, spese per interventi, ecc..) e le spese extra, subordinate al reciproco consenso (vedi linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017, protocollo AMM/30/11/17, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte). In particolare, si impegna a far fronte in proporzione al proprio reddito alle spese per attività extrascolastiche e di supporto ai minori (spese per baby sitting, servizi di professionisti e di supporto alla crescita piscologica, scuola calcio, danza, lezioni private di inglese, spese di bollo, manutenzione e riparazione, circolazione, revisione, RCA del motociclo intestato alla madre ed in uso ai minori e;
Per_1 CP_1
- l'assegno unico in favore dei minori, da richiedersi annualmente, come da attuale accordo tra i coniugi e sino a nuova pattuizione, sarà versato in favore del genitore convivente Parte_2
, rinunciandovi sin da ora il sig. ;
[...] Parte_1
- la detrazione delle spese sostenute ai fini Ipef seguirà la proporzione del riparto (in caso di anticipazione), ovvero il principio di cassa legato al sostenimento della stessa;
- eventuali sussidi, rimborsi o altro, disposti dallo Stato o da qualsiasi altro Ente Pubblico o privato, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa misura di riparto quota delle relative spese;
- il Sig. , in quanto genitore non collocatario, continuerà a frequentare i figli con Pt_1 regolarità secondo un calendario (derogabile tra le parti previo accordo), che nel rispetto degli impegni ludici e scolastici dei minori, preveda:
• due fine settimana alternati per ogni mese;
• due o più giorni infrasettimanali, da concordare di volta in volta tra i coniugi, in base ai rispettivi orari lavorativi ed alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
• festività (Natale e Pasqua) alternate ogni anno.
• i compleanni dei ragazzi (18/06 – 21/12 e 03/03) verranno festeggiati dai genitori con alternanza pranzo-cena, salvo diverso accordo tra gli stessi.
- entrambi i coniugi si impegnano:
• a non divulgare a terzi i contenuti del presente accordo;
• a favorire il dialogo tra genitori e tra genitori e figli;
• a tenere un comportamento decoroso e rispettoso dell'ex coniuge e dei bambini;
• ad evitare di chiedere ai figli di assumere decisioni che sono di pertinenza dei genitori;
• a collaborare, anche con il supporto di figure professionali specifiche, per prevenire ogni eventuale forma di disagio sociale e relazionale dei minori.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 290/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione di beni contratto in
[...] RE AR (Cs) in data 19/06/2004 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2004 dello stesso comune al n. 15 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di RE AR (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RE AR (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore dott. Leonardo Filippo