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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2300/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 2300 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(c.f. e p. Iva n. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, Largo Gennari n. 10, presso lo studio dell'avv. Luigi
Delirio (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti C.F._1
in calce all'atto di opposizione,
opponente
contro
(c.f. e p. Iva n. ), in persona degli amministratori e legali rappresentanti CP_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Repubblica n. 4, presso lo studio degli avv.ti prof. Cristiano Cincotti (c.f. e Agostino Armeni (c.f. C.F._2
) che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in forza C.F._3
della procura speciale alle liti, rilasciata in calce all'atto di costituzione,
opposta
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale, la società
ha chiesto l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti della CP_1 Pt_1
per l'importo di € 2.271.961,68, oltre agli interessi di mora, spese ed onorari di lite,
[...]
derivante da un atto di riconoscimento del debito, datato 31.12.2019 e sottoscritto da entrambe le parti.
2. Con decreto ingiuntivo n. 269/2023 del 09.02.2023 (RG. N. 6000/2022) il Tribunale di Cagliari,
in accoglimento del ricorso, ha ingiunto a di pagare senza dilazione ed entro Parte_1
40 giorni dalla notifica del presente decreto a la somma sopra indicata, con interessi CP_1
come da domanda e spese della procedura monitoria.
3. Il decreto in questione è stato regolarmente notificato alla parte ingiunta in data 13.02.2023.
4. Con atto di citazione del 13.03.2023, regolarmente notificato alla controparte, la società Pt_1
ha presentato atto di opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo l'inesigibilità
[...]
legale del credito e la parziale infondatezza della pretesa creditoria, sulla base di articolate considerazioni in fatto e in diritto. La parte opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa istanza, previa sospensione della provvisoria
esecuzione del decreto opposto: 1) revocare il decreto ingiuntivo n. 269/2023 del 9.2.2023,
notificato il 13.2.2023; 2) dichiarare il credito per cui è causa di verso Controparte_1 Pt_1
postergato ex artt. 2497 quinques e 2467 cod. civ., e come esigibile solo dopo il pagamento
[...]
di tutti gli altri debiti;
3) dichiarare non dovuti gli interessi, siano essi a tasso legale che a tasso
ultra legale, pretesi da e conseguentemente determinare il credito di Controparte_1 Controparte_1
ancorché postergato, nella misura di € 1.404.986,18; in ogni caso, 5) con vittoria di spese e di
competenze del giudizio”.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 23.6.2023, la parte opposta s.r.l. ha ritenuto pienamente dimostrata la sussistenza del proprio credito, ritenendo del tutto infondati i motivi di
2 opposizione. Ha quindi domandato al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “i) in
via principale e nel merito, per tutti i motivi esposti nella parte espositiva che precede, rigettare
integralmente l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
269/2023 emesso da Tribunale Civile di Cagliari all'esito del procedimento monitorio
contraddistinto con R.G. n. 6000/2022; ii) nel merito e in via subordinata, nella denegata ipotesi
in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare
l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta della somma di € Parte_1 CP_1
2.271.961,68, ovvero della somma maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta all'esito del
giudizio, con maggiorazione degli interessi maturati e maturandi, determinati ai sensi di quanto
disposto dal D.Lgs. 231/2002 a decorrere dal 31.12.2019 (data dell'atto di riconoscimento del
debito) sino al saldo effettivo, ovvero, in subordine, degli interessi legali maturati e maturandi
dalla data del 31.12.2019 sino alla data di proposizione della presente domanda, oltre quelli
successivamente prodotti, nella misura indicata dall'art. 1284, comma quarto, cod. civ., dalla
data di proposizione della domanda monitoria e sino al saldo effettivo;
iii) in ogni caso, con
condanna di parte opponente al pagamento degli onorari, oltre accessori di legge, e delle spese
di lite”.
6. A séguito dell'emissione del decreto del 17.04.2023, con cui si è chiarito che il presente giudizio
è assoggettato alla disciplina previgente all'entrata in vigore del D.L.vo 249/2022, nonché
dell'apertura di un sub procedimento per la decisione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. (proc. R.G. n.
2300-1/2023), le prime udienze di comparizione sono state rinviate in virtù della pendenza di trattative tra le parti finalizzate alla definizione della controversia in via bonaria.
All'udienza del 27.11.2024 i difensori, dopo aver dichiarato l'impossibilità di giungere ad una soluzione conciliativa della controversa, hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive richieste.
Con ordinanza del 17.1.2025 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza sopra menzionata, ha formulato alle parti una proposta conciliativa, i cui termini sono stati rimodulati
3 con successiva ordinanza del 6.3.2025 (emessa a séguito all'udienza del 4.3.2025 e al cui contenuto si rimanda espressamente).
A séguito del rinvio del 26.03.2025 si è pervenuti all'udienza del 16.4.2025 – sostituita dal deposito di note scritte −, in vista della quale i difensori delle parti, facendo séguito alla proposta conciliativa del giudice, hanno dichiarato che è venuta meno la questione sostanziale sottesa all'opposizione, a séguito del raggiungimento di un accordo transattivo. Pertanto, i difensori hanno chiesto concordemente l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione integrale delle spese processuali.
****
7. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 6. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
precisando di aver raggiunto una soluzione conciliativa.
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
8. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria
4 di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa. Ed invero, a séguito della proposta conciliativa del giudice, i procuratori hanno dichiarato di aver definitivo la controversia mediante il raggiungimento di una soluzione conciliativa idonea a soddisfare l'interesse di entrambe le parti.
9. A fronte della declaratoria di cessata materia del contendere, deve conseguentemente disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 269, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 9.2.2023 in favore della parte opposta Controparte_1
10. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e di quello monitorio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde richiesta avanzata in tal senso dai rispettivi difensori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. n. 269/2023 emesso dal Tribunale di Cagliari in data n. 269/2023 del
09.02.2023;
compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali del giudizio.
Cagliari, 18 aprile 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 2300 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(c.f. e p. Iva n. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, Largo Gennari n. 10, presso lo studio dell'avv. Luigi
Delirio (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti C.F._1
in calce all'atto di opposizione,
opponente
contro
(c.f. e p. Iva n. ), in persona degli amministratori e legali rappresentanti CP_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Repubblica n. 4, presso lo studio degli avv.ti prof. Cristiano Cincotti (c.f. e Agostino Armeni (c.f. C.F._2
) che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in forza C.F._3
della procura speciale alle liti, rilasciata in calce all'atto di costituzione,
opposta
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale, la società
ha chiesto l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti della CP_1 Pt_1
per l'importo di € 2.271.961,68, oltre agli interessi di mora, spese ed onorari di lite,
[...]
derivante da un atto di riconoscimento del debito, datato 31.12.2019 e sottoscritto da entrambe le parti.
2. Con decreto ingiuntivo n. 269/2023 del 09.02.2023 (RG. N. 6000/2022) il Tribunale di Cagliari,
in accoglimento del ricorso, ha ingiunto a di pagare senza dilazione ed entro Parte_1
40 giorni dalla notifica del presente decreto a la somma sopra indicata, con interessi CP_1
come da domanda e spese della procedura monitoria.
3. Il decreto in questione è stato regolarmente notificato alla parte ingiunta in data 13.02.2023.
4. Con atto di citazione del 13.03.2023, regolarmente notificato alla controparte, la società Pt_1
ha presentato atto di opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo l'inesigibilità
[...]
legale del credito e la parziale infondatezza della pretesa creditoria, sulla base di articolate considerazioni in fatto e in diritto. La parte opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa istanza, previa sospensione della provvisoria
esecuzione del decreto opposto: 1) revocare il decreto ingiuntivo n. 269/2023 del 9.2.2023,
notificato il 13.2.2023; 2) dichiarare il credito per cui è causa di verso Controparte_1 Pt_1
postergato ex artt. 2497 quinques e 2467 cod. civ., e come esigibile solo dopo il pagamento
[...]
di tutti gli altri debiti;
3) dichiarare non dovuti gli interessi, siano essi a tasso legale che a tasso
ultra legale, pretesi da e conseguentemente determinare il credito di Controparte_1 Controparte_1
ancorché postergato, nella misura di € 1.404.986,18; in ogni caso, 5) con vittoria di spese e di
competenze del giudizio”.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 23.6.2023, la parte opposta s.r.l. ha ritenuto pienamente dimostrata la sussistenza del proprio credito, ritenendo del tutto infondati i motivi di
2 opposizione. Ha quindi domandato al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “i) in
via principale e nel merito, per tutti i motivi esposti nella parte espositiva che precede, rigettare
integralmente l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
269/2023 emesso da Tribunale Civile di Cagliari all'esito del procedimento monitorio
contraddistinto con R.G. n. 6000/2022; ii) nel merito e in via subordinata, nella denegata ipotesi
in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare
l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta della somma di € Parte_1 CP_1
2.271.961,68, ovvero della somma maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta all'esito del
giudizio, con maggiorazione degli interessi maturati e maturandi, determinati ai sensi di quanto
disposto dal D.Lgs. 231/2002 a decorrere dal 31.12.2019 (data dell'atto di riconoscimento del
debito) sino al saldo effettivo, ovvero, in subordine, degli interessi legali maturati e maturandi
dalla data del 31.12.2019 sino alla data di proposizione della presente domanda, oltre quelli
successivamente prodotti, nella misura indicata dall'art. 1284, comma quarto, cod. civ., dalla
data di proposizione della domanda monitoria e sino al saldo effettivo;
iii) in ogni caso, con
condanna di parte opponente al pagamento degli onorari, oltre accessori di legge, e delle spese
di lite”.
6. A séguito dell'emissione del decreto del 17.04.2023, con cui si è chiarito che il presente giudizio
è assoggettato alla disciplina previgente all'entrata in vigore del D.L.vo 249/2022, nonché
dell'apertura di un sub procedimento per la decisione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. (proc. R.G. n.
2300-1/2023), le prime udienze di comparizione sono state rinviate in virtù della pendenza di trattative tra le parti finalizzate alla definizione della controversia in via bonaria.
All'udienza del 27.11.2024 i difensori, dopo aver dichiarato l'impossibilità di giungere ad una soluzione conciliativa della controversa, hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive richieste.
Con ordinanza del 17.1.2025 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza sopra menzionata, ha formulato alle parti una proposta conciliativa, i cui termini sono stati rimodulati
3 con successiva ordinanza del 6.3.2025 (emessa a séguito all'udienza del 4.3.2025 e al cui contenuto si rimanda espressamente).
A séguito del rinvio del 26.03.2025 si è pervenuti all'udienza del 16.4.2025 – sostituita dal deposito di note scritte −, in vista della quale i difensori delle parti, facendo séguito alla proposta conciliativa del giudice, hanno dichiarato che è venuta meno la questione sostanziale sottesa all'opposizione, a séguito del raggiungimento di un accordo transattivo. Pertanto, i difensori hanno chiesto concordemente l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione integrale delle spese processuali.
****
7. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 6. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
precisando di aver raggiunto una soluzione conciliativa.
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
8. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria
4 di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa. Ed invero, a séguito della proposta conciliativa del giudice, i procuratori hanno dichiarato di aver definitivo la controversia mediante il raggiungimento di una soluzione conciliativa idonea a soddisfare l'interesse di entrambe le parti.
9. A fronte della declaratoria di cessata materia del contendere, deve conseguentemente disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 269, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 9.2.2023 in favore della parte opposta Controparte_1
10. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e di quello monitorio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde richiesta avanzata in tal senso dai rispettivi difensori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. n. 269/2023 emesso dal Tribunale di Cagliari in data n. 269/2023 del
09.02.2023;
compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali del giudizio.
Cagliari, 18 aprile 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi
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