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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3831 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. MARISA CARRUS, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. IGNAZIO BALLAI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
Pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. affidare il minore a entrambi i genitori, dai quali dovrà continuare a ricevere cura Per_1
educazione e istruzione, conservando con entrambi rapporti equilibrati e continuativi e con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore importanza per il figlio, e decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione;
3. disporre che il minore sia prevalentemente collocato presso il domicilio materno, dove sarà fissata anche la residenza anagrafica;
4. il padre vedrà il figlio, data l'età di questo, secondo accordi liberamente assunti con il medesimo.
Durante le festività il figlio potrà stare con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale
(ad esempio, Natale con l'uno e Capodanno con l'altro e viceversa per le festività dell'anno successivo);
5. disporre che orrisponda in favore di la somma mensile Controparte_1 Parte_1
di euro 250, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo Istat;
6. disporre che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno nelle spese straordinarie nell'interesse del figlio (quali ad esempio, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale,
spese di istruzione, sportive e ricreative) preventivamente concordate salvo le urgenti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato dalla in data 18/06/2024, e costituzione del in CP_1 Pt_1 CP_1 data 11/10/2024, all'udienza del 19/11/2024, personalmente comparsi davanti al giudice delegato, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Il Giudice ha provveduto in via provvisoria ed urgente in conformità alle condizioni concordate, e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono inoltre essere recepite le condizioni concordate, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
NUORO e nato il [...] in [...], mandando al competente Controparte_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 5, parte I, serie A, anno
2005 - Comune di Borore);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
18/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3831 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. MARISA CARRUS, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. IGNAZIO BALLAI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
Pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. affidare il minore a entrambi i genitori, dai quali dovrà continuare a ricevere cura Per_1
educazione e istruzione, conservando con entrambi rapporti equilibrati e continuativi e con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore importanza per il figlio, e decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione;
3. disporre che il minore sia prevalentemente collocato presso il domicilio materno, dove sarà fissata anche la residenza anagrafica;
4. il padre vedrà il figlio, data l'età di questo, secondo accordi liberamente assunti con il medesimo.
Durante le festività il figlio potrà stare con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale
(ad esempio, Natale con l'uno e Capodanno con l'altro e viceversa per le festività dell'anno successivo);
5. disporre che orrisponda in favore di la somma mensile Controparte_1 Parte_1
di euro 250, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo Istat;
6. disporre che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno nelle spese straordinarie nell'interesse del figlio (quali ad esempio, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale,
spese di istruzione, sportive e ricreative) preventivamente concordate salvo le urgenti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato dalla in data 18/06/2024, e costituzione del in CP_1 Pt_1 CP_1 data 11/10/2024, all'udienza del 19/11/2024, personalmente comparsi davanti al giudice delegato, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Il Giudice ha provveduto in via provvisoria ed urgente in conformità alle condizioni concordate, e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono inoltre essere recepite le condizioni concordate, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
NUORO e nato il [...] in [...], mandando al competente Controparte_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 5, parte I, serie A, anno
2005 - Comune di Borore);
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
18/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti