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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1044/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(AL), Via Vignazze n.ro 15/B, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Casale C.F._1
Monferrato (AL) Via Magnocavallo n. 2 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Rota del Foro di Vercelli
[...]
) che la rappresenta e difende. C.F._2
Ricorrente contro elettivamente domiciliato in VIA G. FERRARI, 21 13100 VERCELLI presso Controparte_1
e nello studio dell'Avv. ROSSI ROBERTO.
Resistente
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7.08.2024 la sig.ra depositava “Ricorso per separazione giudiziale con Parte_1 richiesta di addebito”, con udienza fissata per il giorno 14.11.2024.
pagina 1 di 4 In data 14.10.2024 Il sig. si costituiva nel procedimento e all'udienza del 14.11.2024 il Controparte_1
Giudice tentava la conciliazione che dava esito interlocutorio, disponeva la presa in carico del nucleo famigliare, invitava le parti ad intraprendere un percorso di CO.GE, pronunciava i provvedimenti provvisori e fissava nuova udienza al 27.03.2025.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo a definizione di ogni questione inerente la prole ed i reciproci rapporti economici.
Le parti, hanno, quindi, ritenuto e deciso di addivenire ad una separazione consensuale, rinunciando reciprocamente alle proprie pretese ed alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti, rassegnando le seguenti conclusioni.
A. pronunciare la separazione coniugale tra i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
B. disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con residenza Parte_1
stabile e permanente presso la stessa;
C. disporre che il padre possa vedere la minore alla presenza della madre secondo il regime di visita attualmente vigente, ossia il pomeriggio di sabato o domenica, piuttosto che una serata infrasettimanale, piuttosto che in occasione delle festività e/o di altri momenti ludici secondo accordi diretti con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici della minore e lavorativi di entrambi i genitori;
D. disporre quale contributo del padre al mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici l'ISTAT e da versarsi mediante bonifico o assegno entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come previste ed individuate dal Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale adito;
E. disporre che la casa coniugale venga assegnata con tutto il suo contenuto alla sig.ra che Pt_1
continuerà ad abitarvi con la prole in forza del vigente contratto di locazione;
F. disporre che l'assegno unico famigliare venga percepito per intero dalla sig.ra , con Pt_1
impegno del sig. sottoscrivere la necessaria documentazione e disporre che la figlia CP_1
sia fiscalmente a carico al 50% tra i genitori;
Spese legali compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Non sussistono procedimenti tra le parti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le domande oggetto del presente ricorso, o domande ad esse connesse.
La sig.ra ha intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. (nato Parte_1 Controparte_1
a Vercelli il 21.05.1978, residente a [...], codice fiscale
) dall'anno 2013. C.F._3 pagina 2 di 4 Dalla relazione sentimentale tra i sig.ri e è nata una figlia , nata a Pt_1 CP_1 Persona_1
Casale Monferrato il 1.05.2016.
La sig.ra è madre di un'altra figlia, nata ad [...] in data [...] da Pt_1 Persona_2
una precedente relazione sentimentale della ricorrente e della quale si è sempre occupata in via esclusiva, senza alcun supporto né economico né genitoriale del padre.
Dopo la nascita della figlia i sig.ri e dapprima conviventi more uxorio, in Per_1 Pt_1 CP_1
data 24.09.2017 si univano in matrimonio con rito civile in NI (AL) (atto n.ro 6, parte 2, serie C, anno 2017) scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Va ordinata al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune l'annotazione della presente sentenza negli appositi registri.
QUESTIONI INERENTI LA PROLE
Il Tribunale, preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
preso atto del visto del P.M.; ritenuto che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
ritenute le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che
, pertanto, sussistano i presupposti per recepire integralmente le condizioni concordate dai genitori;
ritenuto, infine, che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consente di stimare superflua l'audizione diretta del minore (ex art. 337 octies c.c.).
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
VISTA la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., dichiara la separazione dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio con rito civile in NI (AL) (atto n.ro Parte_1 Controparte_1
6, parte 2, serie C, anno 2017), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni al competente Ufficiale dello Stato civile di detto Comune la trascrizione della presente CP_2
sentenza per le annotazioni di rito.
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
DISPONE l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con residenza stabile e Parte_1
permanente presso la stessa.
DISPONE che il padre possa vedere la minore alla presenza della madre secondo il regime di visita attualmente vigente, ossia il pomeriggio di sabato o domenica, piuttosto che una serata infrasettimanale, piuttosto che in occasione delle festività e/o di altri momenti ludici secondo accordi diretti con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici della minore e lavorativi di entrambi i genitori.
DISPONE quale contributo del padre al mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici l'ISTAT e da versarsi mediante bonifico o assegno entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come previste ed individuate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli.
DISPONE che la casa coniugale venga assegnata con tutto il suo contenuto alla sig.ra che Pt_1
continuerà ad abitarvi con la prole in forza del vigente contratto di locazione.
DISPONE che l'assegno unico famigliare venga percepito per intero dalla sig.ra , con impegno Pt_1
del sig. a sottoscrivere la necessaria documentazione e disporre che la figlia sia fiscalmente CP_1
a carico al 50% tra i genitori.
Spese legali compensate.
Si comunichi all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune per le annotazioni di rito.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile in Vercelli, il 16 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott.sa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1044/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(AL), Via Vignazze n.ro 15/B, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Casale C.F._1
Monferrato (AL) Via Magnocavallo n. 2 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Rota del Foro di Vercelli
[...]
) che la rappresenta e difende. C.F._2
Ricorrente contro elettivamente domiciliato in VIA G. FERRARI, 21 13100 VERCELLI presso Controparte_1
e nello studio dell'Avv. ROSSI ROBERTO.
Resistente
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7.08.2024 la sig.ra depositava “Ricorso per separazione giudiziale con Parte_1 richiesta di addebito”, con udienza fissata per il giorno 14.11.2024.
pagina 1 di 4 In data 14.10.2024 Il sig. si costituiva nel procedimento e all'udienza del 14.11.2024 il Controparte_1
Giudice tentava la conciliazione che dava esito interlocutorio, disponeva la presa in carico del nucleo famigliare, invitava le parti ad intraprendere un percorso di CO.GE, pronunciava i provvedimenti provvisori e fissava nuova udienza al 27.03.2025.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo a definizione di ogni questione inerente la prole ed i reciproci rapporti economici.
Le parti, hanno, quindi, ritenuto e deciso di addivenire ad una separazione consensuale, rinunciando reciprocamente alle proprie pretese ed alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti, rassegnando le seguenti conclusioni.
A. pronunciare la separazione coniugale tra i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
B. disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con residenza Parte_1
stabile e permanente presso la stessa;
C. disporre che il padre possa vedere la minore alla presenza della madre secondo il regime di visita attualmente vigente, ossia il pomeriggio di sabato o domenica, piuttosto che una serata infrasettimanale, piuttosto che in occasione delle festività e/o di altri momenti ludici secondo accordi diretti con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici della minore e lavorativi di entrambi i genitori;
D. disporre quale contributo del padre al mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici l'ISTAT e da versarsi mediante bonifico o assegno entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come previste ed individuate dal Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale adito;
E. disporre che la casa coniugale venga assegnata con tutto il suo contenuto alla sig.ra che Pt_1
continuerà ad abitarvi con la prole in forza del vigente contratto di locazione;
F. disporre che l'assegno unico famigliare venga percepito per intero dalla sig.ra , con Pt_1
impegno del sig. sottoscrivere la necessaria documentazione e disporre che la figlia CP_1
sia fiscalmente a carico al 50% tra i genitori;
Spese legali compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Non sussistono procedimenti tra le parti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le domande oggetto del presente ricorso, o domande ad esse connesse.
La sig.ra ha intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. (nato Parte_1 Controparte_1
a Vercelli il 21.05.1978, residente a [...], codice fiscale
) dall'anno 2013. C.F._3 pagina 2 di 4 Dalla relazione sentimentale tra i sig.ri e è nata una figlia , nata a Pt_1 CP_1 Persona_1
Casale Monferrato il 1.05.2016.
La sig.ra è madre di un'altra figlia, nata ad [...] in data [...] da Pt_1 Persona_2
una precedente relazione sentimentale della ricorrente e della quale si è sempre occupata in via esclusiva, senza alcun supporto né economico né genitoriale del padre.
Dopo la nascita della figlia i sig.ri e dapprima conviventi more uxorio, in Per_1 Pt_1 CP_1
data 24.09.2017 si univano in matrimonio con rito civile in NI (AL) (atto n.ro 6, parte 2, serie C, anno 2017) scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Va ordinata al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune l'annotazione della presente sentenza negli appositi registri.
QUESTIONI INERENTI LA PROLE
Il Tribunale, preso atto delle condizioni concordate fra le parti;
preso atto del visto del P.M.; ritenuto che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
ritenute le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che
, pertanto, sussistano i presupposti per recepire integralmente le condizioni concordate dai genitori;
ritenuto, infine, che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consente di stimare superflua l'audizione diretta del minore (ex art. 337 octies c.c.).
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
VISTA la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., dichiara la separazione dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio con rito civile in NI (AL) (atto n.ro Parte_1 Controparte_1
6, parte 2, serie C, anno 2017), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni al competente Ufficiale dello Stato civile di detto Comune la trascrizione della presente CP_2
sentenza per le annotazioni di rito.
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
DISPONE l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con residenza stabile e Parte_1
permanente presso la stessa.
DISPONE che il padre possa vedere la minore alla presenza della madre secondo il regime di visita attualmente vigente, ossia il pomeriggio di sabato o domenica, piuttosto che una serata infrasettimanale, piuttosto che in occasione delle festività e/o di altri momenti ludici secondo accordi diretti con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici della minore e lavorativi di entrambi i genitori.
DISPONE quale contributo del padre al mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici l'ISTAT e da versarsi mediante bonifico o assegno entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come previste ed individuate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli.
DISPONE che la casa coniugale venga assegnata con tutto il suo contenuto alla sig.ra che Pt_1
continuerà ad abitarvi con la prole in forza del vigente contratto di locazione.
DISPONE che l'assegno unico famigliare venga percepito per intero dalla sig.ra , con impegno Pt_1
del sig. a sottoscrivere la necessaria documentazione e disporre che la figlia sia fiscalmente CP_1
a carico al 50% tra i genitori.
Spese legali compensate.
Si comunichi all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune per le annotazioni di rito.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile in Vercelli, il 16 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Andrea Padalino Dott.sa Michela Tamagnone
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