TRIB
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2024, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3211/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
- Dott.ssa Germana Maffei Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
26/06/2024 iscritto al N. RG 3211/2024, trattenuta in decisione in data 23/10/2024
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. ROTA FILOMENA;
C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. ROTA FILOMENA;
ricorrenti
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ordinanza del 23/10/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Lupi (FILIPPINE) in data 20/04/2016, deducendo che con provvedimento del 23/06/2022 l'intestato Tribunale omologava la separazione alle condizioni indicate nel verbale di separazione e che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui all'ordinanza del 23/10/2024, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, infatti, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3211/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lupi (RF) il 20/04/2016 tra e alle condizioni dagli stessi Parte_1 CP_1 CP_1
concordate nell'ordinanza del 23/10/2024
dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 16/12/2024.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
- Dott.ssa Germana Maffei Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
26/06/2024 iscritto al N. RG 3211/2024, trattenuta in decisione in data 23/10/2024
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. ROTA FILOMENA;
C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. ROTA FILOMENA;
ricorrenti
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ordinanza del 23/10/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Lupi (FILIPPINE) in data 20/04/2016, deducendo che con provvedimento del 23/06/2022 l'intestato Tribunale omologava la separazione alle condizioni indicate nel verbale di separazione e che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui all'ordinanza del 23/10/2024, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, sussistendo i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, infatti, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3211/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lupi (RF) il 20/04/2016 tra e alle condizioni dagli stessi Parte_1 CP_1 CP_1
concordate nell'ordinanza del 23/10/2024
dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 16/12/2024.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone