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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/11/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4699/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 4699/2025 promosso da:
, nata il [...] in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Paolinelli;
contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Marco Polita.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
Tenuto conto della tenera età della minore il padre terrà la figlia con sé due pomeriggi, il giovedì dalle 13.00 alle 16.00 e la domenica dalle 13 alle 20.00.
Quando la bambina raggiungerà i tre anni il padre potrà trascorrere con lei due pomeriggi
a settimana con fine settimane alternati dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, comprensivi del pernotto.
Le festività natalizie, pasquali e le ulteriori festività infrannuali saranno alternate tra i genitori.
verserà a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia, l'importo mensile complessivo di euro 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
- 1 - Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Parte_1
I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso per il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge Parte_1 Controparte_1
- con il quale ha contatto matrimonio in Costa D'Avorio il 04/05/2019 - e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente alla figlia minore Per_1
, nata il [...].
[...]
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 26.11.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contatto matrimonio in Costa D'Avorio il 04/05/2019, CP_1 non trascritto in Italia;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 4699/2025 promosso da:
, nata il [...] in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Paolinelli;
contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Marco Polita.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
Tenuto conto della tenera età della minore il padre terrà la figlia con sé due pomeriggi, il giovedì dalle 13.00 alle 16.00 e la domenica dalle 13 alle 20.00.
Quando la bambina raggiungerà i tre anni il padre potrà trascorrere con lei due pomeriggi
a settimana con fine settimane alternati dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, comprensivi del pernotto.
Le festività natalizie, pasquali e le ulteriori festività infrannuali saranno alternate tra i genitori.
verserà a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia, l'importo mensile complessivo di euro 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
- 1 - Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Parte_1
I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso per il rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge Parte_1 Controparte_1
- con il quale ha contatto matrimonio in Costa D'Avorio il 04/05/2019 - e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente alla figlia minore Per_1
, nata il [...].
[...]
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 26.11.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
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5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contatto matrimonio in Costa D'Avorio il 04/05/2019, CP_1 non trascritto in Italia;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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