Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
Sentenza 21 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 21/12/2021, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/12/2021
N. 01549/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2021, proposto da
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Tricamo, Angelo Annibali, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
IV S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico, Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto di aggiudicazione, rep. n. 1253/2021 e prot. n. 49779 del 1.4.2021, della “Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di Portierato e altri servizi ausiliari da terzi per le sedi di Padova, Legnaro, Castelfranco Veneto e Vicenza dell'Università degli Studi di Padova” (CIG: 814838325F);
- della Comunicazione di aggiudicazione del 2.4.2021;
- di tutti i verbali della procedura e segnatamente del Verbale n. 1, rep. n. 346/2020 prot. n. 158046 del 16.3.2020, relativo alle sedute pubbliche per l'apertura e la verifica del contenuto delle buste amministrative telematiche;
- del Verbale n. 2, rep. n. 347/2020 prot. n. 158124 del 16.3.2020, relativo alle sedute pubbliche per la verifica della documentazione amministrativa pervenuta in seguito alla richiesta di soccorso istruttorio;
- del Verbale n. 3, rep. n. 549/2020 prot. n. 186720, della seduta pubblica per l'apertura delle buste tecniche e delle sedute riservate per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche (svoltesi nei giorni: 18, 19, 20, 23, 24, 26 e 31 marzo 2020), e del relativo Allegato 1;
- del Verbale n. 4 rep. n. 550/2020 prot. n. 186732, relativo alla seduta in cui si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei punteggi complessivi per la graduatoria provvisoria;
- di tutti gli atti inerenti il rinnovato subprocedimento di verifica di congruità ed in special modo del Verbale dell'audizione di CIVIS Rep. n. 459/2021 – Prot. n. 43480 del 23.3.2021 e del Verbale di verifica delle giustificazioni, Rep. n. 467/2021 - Prot n. 44382 del 24.3.2021 con cui è stata giudicata non anomala l'offerta della controinteressata;
- di tutti gli atti di gara, ivi compresi la determina di indizione della procedura, del bando, del Disciplinare di gara;
- dell'art. 1, punto 2, del Capitolato Speciale – parte tecnica - e del relativo Allegato 1, con particolare riferimento alle prescrizioni sul monte ore minimo da garantire.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi Padova e di IV S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Università degli studi di Padova ha bandito una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di portierato e altri servizi ausiliari per le sedi di Padova, Legnaro, Castelfranco Veneto e Vicenza: la gara è stata aggiudicata alla IV s.p.a., risultata prima classificata davanti al Consorzio Leonardo, secondo graduato.
Proposto ricorso da parte del secondo classificato avverso l’aggiudicazione, deducendo una serie di motivi escludenti la prima classificata, concernenti il possesso del requisito di partecipazione e la congruità dell’offerta presentata, questo Tar con sentenza n. 104/2021, dopo avere respinto il ricorso incidentale della IV, ha accolto quello del Consorzio limitatamente alla congruità dell’offerta e ai soli fini della ripetizione della verifica di anomalia da parte della stazione appaltante, giudicata carente sul piano dell’istruttoria e della motivazione.
Sono stati, invece, respinti poiché infondati i contrapposti motivi escludenti oggetto delle due impugnazioni incrociate del Consorzio e della IV.
La sentenza del Tar Veneto n. 104/2021 è stata confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. n. 5057/2021.
Il G.A., nell’annullare l’aggiudicazione, ha rilevato come, quanto all’offerta della IV, alcuni fattori di disallineamento del costo del lavoro rispetto ai parametri tabellari non fossero sufficientemente giustificati e che la loro più accurata verifica spettasse unicamente alla stazione appaltante “cui compete il più ampio margine di apprezzamento”.
In esito all’annullamento giurisdizionale, la stazione appaltante ha rinnovato il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e giudicato congrua l’offerta presentata dalla IV, alla quale è stata riaggiudicato la gara.
Il Consorzio Leonardo ha impugnato il nuovo provvedimento di aggiudicazione in favore di IV, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver modificato l’offerta in sede di giustificazioni e contestando, in ogni caso, le singole voci di costo e il rinnovato giudizio positivo di congruità formulato dalla P.A. in esito al precedente annullamento giurisdizionale.
Si sono costituite in giudizio la P.A. e la ditta controinteressata, contrastando analiticamente le avverse pretese.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2021 il Collegio sospendeva l’efficacia della nuova aggiudicazione in attesa dell’imminente decisione del Consiglio di Stato sull’appello proposto dal Consorzio Leonardo avverso la sentenza di questo Tar n. 104/2021 (appello che veniva respinto da Cons. St.. 5057 del 2 luglio 2021).
L’ordinanza cautelare n. 223/2021 con cui l’intestato Tribunale aveva sospeso l’efficacia della nuova aggiudicazione disposta in favore di IV veniva riformata da Cons. St., ord. 3478/2021, sul rilevo che “il ricorso del Consorzio avverso la nuova aggiudicazione, disposta all’esito della rinnovazione del giudizio di anomalia sull’offerta della IV, non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza, avendo la stazione appaltante emendato i riscontrati vizi di istruttoria e di motivazione accertati con la sentenza del Tar n. 104/2021”.
Alla camera di consiglio in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Tribunale condivide la valutazione espressa da Cons. St., ord. 3478/2021 in sede di appello cautelare.
Il nuovo provvedimento di aggiudicazione, adottato dalla P.A. all’esito del precedente annullamento giurisdizionale, ha emendato i riscontrati vizi di istruttoria e di motivazione accertati con la sentenza del Tar Ve n. 104/2021.
Il nuovo giudizio positivo di congruità è stato, infatti, adottato dalla P.A. all’esito di una congrua istruttoria e risulta sorretto da approfondita motivazione.
Nessuna modifica o rimodulazione postuma dell’offerta è stata effettuata dall’aggiudicataria con le nuove giustificazioni.
E, invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dall’interpretazione dell’offerta resasi aggiudicataria si desume che il monte ore complessivamente indicato per la formazione (187 ore di formazione rivolte ai coordinatori e le 207 ore riservate al personale operativo) non costituiva un tetto fisso e predeterminato, ma una mera stima delle ore massime di formazione da espletare nel caso in cui i singoli addetti fossero totalmente carenti di tutta la formazione offerta, non potendosi comprimere la facoltà dell’aggiudicataria di assumere personale, in tutto o in parte, già formato.
Si trattava, in altri termini, di un monte ore “massimo” erogabile, una volta analizzato lo stato formativo del personale, come può desumersi dall’offerta e dal progetto dell’aggiudicataria (documenti nei quali la IV ha espressamente riferito di avere come “ primario obiettivo l’allineamento tra le competenze effettivamente possedute da ciascun addetto e quelle richieste per l’esercizio del proprio ruolo” e che “ L’analisi dell’eventuale divario fra competenze richieste e competenze possedute dal personale consente di tarare al meglio gli sforzi formativi, facendo da premessa per la definizione del percorso di aggiornamento più idoneo per ogni singola risorsa ”; pag. 16 dell’offerta tecnica)..
Non merita condivisione la censura con cui la ricorrente deduce che il modulo formativo “on the job” determinerebbe un aumento dei costi, invece che una diminuzione, dovendosi remunerare i costi di un docente per ciascun lavoratore in rapporto di 1:1.
La censura non risulta condivisibile in quanto trascura di considerare che formazione “on the job” può essere assicurata non solo da un docente esterno, ma anche dai dipendenti con maggiore anzianità e qualifica o dal personale di staff, già remunerati, che trasferiscono sul campo, “on the job” appunto, le proprie competenze al personale da formare.
Anche l’individuazione dei coordinatori effettuata da IV risulta corretta e non viola le prescrizioni del capitolato. L’aggiudicataria ha indicato nell’offerta tecnica una squadra di coordinamento composta da 3 coordinatori e 3 vice, suddivisi per tre “gruppi territoriali” (pag. 8, OT). Tale previsione è conforme a quanto prescritto dal capitolato (art. 5), ove s’impone la nomina di un coordinatore e del vice ogni 15. In sede di giustificazioni, IV ha poi chiarito che un coordinatore proviene dal cambio appalto (inquadrato al IV livello del CCNL Multiservizi) e due sono già alle dipendenze di CIVIS. Quest’ultima ha poi provveduto a comunicare i nomi di due vice-coordinatori, potendo attingere dal proprio organico per il terzo (tra i dipendenti inquadrati al livello C del CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari), nel caso di contemporanea indisponibilità dei tre coordinatori.
Le doglianze relative alla sottostima dei costi, inclusi quelli di reperibilità, sono infondate in quanto trascurano di considerare che i 3 coordinatori e i 3 vice non lavorano simultaneamente (i secondi sostituiscono i primi) e che una riduzione dei costi è ottenuta da IV avvalendosi di 3 coordinatori già impiegati in un diverso appalto, che quindi vengono utilizzati promiscuamente nei due appalti (quello per cui è causa e quello per servizi di vigilanza).
Prive di pregio sono anche le ulteriori censure svolte dalla ricorrente in ordine alle ore mediamente non lavorate e al calcolo del tasso di assenteismo per “ malattia, infortunio e maternità ” e “ permessi e assemblee ”, risultando legittimo l’operato di IV che ha esteso al personale assunto in forza della clausola sociale i medesimi fattori di riduzione del costo del lavoro applicabili al personale già alle dipendenze dell’appaltatore subentrante, inclusi quelli relativi ai tassi di assenteismo reali per “ malattia, infortunio e maternità ” e “ permessi e assemblee ” (Cons. St. 2796/2020).
Vanno disattese anche le doglianze con cui la ricorrente contesta l’inquadramento 27 lavoratori neoassunti, sostenendo che ad essi non è possibile applicare il CCNL Multiservizi, Livello I.
L’assunto è infondato in quanto la ricorrente trascura di considerare che l’inquadramento previsto per questi lavoratori (impiegati in altre commesse) è stato operato sulla base della clausola contrattuale del c.d. ‘cambio appalto, che è fattispecie diversa dal trasferimento d’azienda; pertanto, legittimamente l’aggiudicataria ha considerato tali dipendenti quali lavoratori neoassunti nel settore, ai quali potrà essere assegnato il I livello della classificazione prevista dal CCNL Multiservizi per i primi 9 mesi di attività.
Prive di pregio sono, infine, le censure relative all’incidenza del lavoro straordinario, risultando condivisibili le considerazioni svolte al riguardo nel verbale del RUP, da intendersi qui richiamate e fatte proprie dal Tribunale.
Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto, tenuto presente che, secondo giurisprudenza costante, la verifica di anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare la sua complessiva attendibilità e affidabilità nel concreto e nel complesso, dovendo pertanto essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato su singole voci di prezzo (ex plurimis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2021, n. 5483; sez. III, 13 luglio 2021, n. 5283)
Nel caso di specie non emergono macroscopiche illegittimità nelle determinazioni assunte dalla stazione appaltante in sede di rinnovazione della valutazione della congruità dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, sicchè il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alla P.A. e alla controinteressata le spese di lite, liquidate in € 4000 per ciascuna parte vittoriosa, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO