TRIB
Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/07/2024, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2866/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru
All'esito dell'udienza del 10.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., osservato che la causa è stata trattenuta a decisione senza concessione dei termini per note conclusive, già concesse, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2017 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Macciotta, Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
(C.F. ) in proprio e quale responsabile della CP_1 C.F._2 [...]
(P.IVA ), rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pinna, CP_2 P.IVA_1
CONVENUTI
Causa in tema di: diffamazione a mezzo stampa
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la sussistenza dell'illecito diffamatorio a mezzo stampa patito dal Dott. in Parte_1 conseguenza della pubblicazione dei menzionati articoli pubblicati dal Periodico “Quartu Sera”.
pagina 1 di 15 Per l'effetto, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 47/1948, condannare l' Controparte_3
in solido con il suo Direttore e all'estensore degli scritti al risarcimento, anche in via
[...]
equitativa, dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Dott. in conseguenza della Pt_1 pubblicazione dei menzionati articoli pubblicati dal ”. CP_3 CP_3
Per l'ulteriore effetto, ai sensi dell'art. 12 della Legge sulla stampa n. 47/1948, condannare altresì i convenuti al pagamento in favore dell'attore della sanzione civilistica accessoria della riparazione pecuniaria.
Per l'ulteriore effetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 della Legge n. 47/1948 e 120
c.p.c., condannare altresì i convenuti alla pubblicazione, a loro cura e spese e presso il medesimo
ovvero presso altro giornale, della sentenza di condanna in forma integrale o Controparte_3 per estratto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
Nell'interesse dei convenuti: “l'Ecc.mo Tribunale voglia: in via principale assolvere i convenuti da ogni avversa pretesa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attrici limitare l'ammontare del danno e, conseguentemente la sanzione pecuniaria, ad un importo non superiore ad €.3.000,00. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 24 marzo 2017 l'attore ha riassunto ai sensi dell'art. 354 c.p.c., davanti a questo Tribunale, il giudizio radicato nei confronti di e CP_1
della , al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti come Controparte_4
conseguenza di una serie di articoli dal contenuto diffamatorio pubblicati dal . Controparte_3
A sostegno delle pretese risarcitorie ha allegato:
- di aver assunto nel 2005 la carica di Direttore Generale del e, per Controparte_5
CP_ l'effetto, la qualità di amministratore unico della unipersonale “Municipale S. Elena” di cui è unico socio il Controparte_5
- che nel marzo del 2006 il periodico “Quartu sera” aveva diffuso un articolo intitolato “Ecco come i furbetti del quartierino alimentano il mercato dell'illecito” nel quale si prospettava la circostanza che il Dott. avesse intrattenuto un ulteriore rapporto professionale con la s.r.l. Federica;
Pt_1
- che nell'ambito di un procedimento d'urgenza il Dott. dimostrava il carattere diffamatorio Pt_1 dell'articolo, e che il periodico aveva avuto una larga diffusione;
pagina 2 di 15 - che, nel successivo mese d'aprile in un altro numero del periodico, era stato pubblicato un altro articolo dal titolo “i furbetti del botteghino non hanno mai fine” altrettanto diffamatorio, tant'è che il dott. si era visto costretto a proporre una denuncia querela;
Pt_1
- che è stata di seguito pubblicata una rettifica nel citato periodico, la quale peraltro aveva del pari un carattere diffamatorio;
- che anche in un numero successivo del periodico, pubblicato tra luglio ed agosto del 2006 vi erano contenuti diffamatori;
- che l'insieme degli articoli avevano chiaro contenuto diffamatorio e che il Dott. ha diritto al Pt_1
risarcimento del danno, nonché alla sanzione civilistica di cui all'art. 12 della legge 47/48 della pubblicazione della sentenza sulla stampa.
Il giudizio, originariamente instaurato dal veniva deciso con la sentenza n. 3175/2008 con la Pt_1
quale il Tribunale di Cagliari aveva accolto le istanze del e condannato il e la Pt_1 CP_1 CP_4 editrice al risarcimento del danno e alla riparazione ai sensi dell'art. 12 L. n.47/1948.
Avverso la predetta sentenza è stato proposto appello dai convenuti soccombenti e la Corte di
Appello di Cagliari, con la sentenza n. 1015/2016, ha accolto l'appello e dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione e della sentenza di primo grado, rimettendo le parti innanzi al giudice di primo grado.
Il ha di seguito riassunto il procedimento davanti all'odierno Tribunale, in ossequio a quanto Pt_1 disposto dalla Corte d'Appello e, per l'effetto, in giudizio di prime cure deve essere integralmente rinnovato nel pieno contraddittorio tra le parti (contraddittorio che originariamente non si era perfezionato a causa della nullità della notifica).
*
Con comparsa di costituzione del 13 luglio 2017 si sono costituiti in giudizio e la CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, Controparte_4
l'accoglimento della domanda per un importo non superiore a 3.000,00 euro avuto riguardo 1) alla rettifica avvenuta in seguito alla scoperta della falsità delle notizie diffuse;
2) alla operatività della scriminante del diritto di critica;
3) della limitata diffusione del periodico avente carattere locale e non più in stampa.
La causa è stata istruita in via documentale e per prova orale.
*
Con ordinanza del 20.6.2024 le parti sono state invitate a fornire chiarimenti sulla natura della
, in ragione delle seguenti osservazioni: Controparte_4
“osservato che dall'esame degli atti non vi è chiarezza sulla natura di quello che viene definito come
pagina 3 di 15 << ; Controparte_4
- rilevato in particolare che entrambe le procure agli atti risultano conferite da CP_1
senza miglior specificazione;
- rilevato che ove si tratti di una società sarebbe necessario comprendere la natura di detta
società, così come sarebbe necessario chiarire se si tratti di associazione, ditta individuale o altro e ciò anche in ragione della necessità di acclarare la responsabilità di detta convenuta e verificare gli effetti della sentenza penale irrevocabile pronunciata
contro
; CP_1
- osservato che anche nel processo di secondo grado si fa sempre riferimento alla <<
[...]
>> senza miglior specificazione”. Controparte_4
All'esito di tale istanza il difensore della parte convenuta si è limitato a depositare lo statuto costitutivo della , Controparte_7
emanazione del Sindacato CISNA, senza prendere ulteriore posizione sul punto.
Di contro la parte attrice ha richiamato il contenuto delle copie del Periodico indipendente Quartu
Sera laddove, “nell'ultima pagina di ogni numero, nel consueto riquadro ove vengono esposti i dati relative alla società editrice, vengono menzionati gli estremi della registrazione presso il Tribunale di Cagliari n. 182 del 27 giugno del 1966 e una iscrizione al registro nazionale della Stampa n.
12552 del 5/3/2001”. Ha altresì evidenziato come la si sia qualificata quale società editrice, pur CP_4
rilevando come non sia stata rivenuta una iscrizione nella Camera di commercio di Cagliari.
Ritiene lo scrivente che, nonostante l'erronea denominazione utilizzata dalle parti, non possano esservi dubbi sull'individuazione dell'editore, da individuarsi nella Controparte_8
(comunque identificata dalla partita Iva), senza che possano assumere rilievo ai fini della decisione, ulteriori profili formali. La documentazione in atti, infatti, consente di evidenziare come il CP_1
fosse Presidente della citata Associazione, ragion per cui deve ritenersi che abbia reso la procura alle liti al difensore in tale qualità.
*
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'attore lamenta che la pubblicazione degli articoli di giornali contenenti notizie, informazioni e riproduzione di documenti non veritieri e diffamatori, nonché la mancata verifica della veridicità degli scritti e documenti, abbia determinato una rilevante lesione alla propria reputazione.
A dire dell'attore, tali illeciti costituiscono titolo per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché la riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47/194B.
Non è contestata in causa la pubblicazione degli articoli ritenuti diffamatori e prodotti in copia agli atti del giudizio, così come non è contestato che il fosse l'autore degli articoli e il direttore del CP_1
pagina 4 di 15 periodico. Tali ultime circostanze sono peraltro oggetto di prova documentale, posto che il nome di quale direttore del periodico si trova nella prima pagina dei giornali prodotti in causa CP_1
oltre che, come si vedrà, acclarate in via definitiva in sede penale.
Occorre altresì chiarire, anche avuto riguardo a ciò che è emerso circa la esatta denominazione della che la convenuta , nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la CP_4 Controparte_4
natura di editore del periodico che ha pubblicato gli articoli in questione.
*
La fattispecie plurioffensiva va inquadrata - con riferimento alla portata diffamatoria degli articoli di cronaca - nell'ambito della responsabilità aquiliana, sancita dall'art. 2043 c.c., a mente del quale sussiste un generale dovere dei consociati di neminem laedere, da leggersi in combinato disposto con l'art. 2059 c.c., che disciplina i limiti e le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., n. 26972/2008) hanno statuito la risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi previsti dalla legge e, quindi, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: 1) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (ed in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
Peraltro, proprio con riguardo alla risarcibilità dei diritti della personalità, ed in p articolare dell'onore e della reputazione - identificabile con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico - è stato affermato che essi costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e che, pertanto, la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca reato (cfr. Cass., n. 22190/2009).
Dunque, avendo l'attore allegato un danno alla propria sfera personale,
pagina 5 di 15 costituzionalmente tutelata, così come ricostruito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per la configurazione del diritto al risarcimento del danno non occorre la prova dell'esistenza del reato commesso a mezzo stampa, trattandosi di ipotesi in cui il risarcimento è assicurato a prescindere dall'esistenza di un reato.
Cionondimeno, poiché il ha spiegato, accanto a quella risarcitoria, anche domanda di Pt_1
“riparazione pecuniaria”, ai sensi dell'art. 12 L. n. 47/1948, a mente del quale “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice p e n a l e , una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”, occorre comunque procedere a1l'accertamento del reato in esame.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale forma di riparazione costituisce un'eccezionale ipotesi di “pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato” (Cass. civ. Sez. III, Sentenza,
12/1272017, n. 29640) e può essere riconosciuta a quest'ultimo solo qualora venga accertata la diffamazione a mezzo stampa.
I fatti alla base della pretesa risarcitoria di parte attrice hanno trovato definitivo accertamento in sede penale, allorquando la Corte Di Appello di Cagliari Sezione Penale, con sentenza n. 684 del
2013, passata in giudicato a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, ha accertato in capo a la responsabilità per il reato previsto dagli artt. 81 cpp, 595 commi CP_1
1,2 e 3 cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948 perché in qualità di direttore responsabile e articolista, con più azioni frutto di una medesima risoluzione criminosa, offendeva la reputazione di
, all'epoca dei fatti Direttore Generale, in carica dal 27 giugno 2005, presso il Comune Parte_1 di Quartu Sant'Elena, i n tre articoli apparsi sul periodico rispettivamente nel marzo e CP_3
aprile 2006.
Come noto, la sentenza penale di condanna, divenuta definitiva, spiega efficacia vincolante, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nel giudizio civile di risarcimento del danno, in ordine all'avvenuta commissione del reato, ovvero all'accertamento del fatto e della sua illiceità, nonché alla riferibilità dello stesso al rispettivo autore, senza, però, escludere la verifica, in sede civile, dell'esistenza ed entità del pregiudizio derivato dalla condotta incriminata (cfr. Cass. Civ. 25.08.2020 n. 17682; Cass. Civ.
17.12.2019 n. 33424; Cass. Civ. 21.11.2019 n. 30311; Cass. Civ. 20.08.2018 n. 20786), atteso che, sebbene ogni reato contenga un'offesa, intesa quale disvalore giuridico (nonché sociale) e, come tale, sanzionata con la corrispondente pena, non tutti i reati sono fonte di danno risarcibile.
Tanto premesso, dovendosi nel caso di specie vagliare anche la responsabilità della editrice, occorre pagina 6 di 15 evidenziare come i fatti emersi in sede penale abbiano trovato pieno riscontro anche nel presente procedimento civile.
Segnatamente, le doglianze di parte attrice si riferiscono a taluni articoli pubblicati in tre numeri del
Periodico “Quartu Sera”.
Il n. 54 pubblicato nel mese di marzo 2006, del Periodico indipendente “Quartu Sera” veniva diffuso con il titolo in prima pagina “Ecco come i furbetti del quartierino alimentano il mercato dell'illecito” ed al suo interno, alla pagina 3 era dedicato un articolo ad titolato “Ecco Parte_1 le prove del doppio lavoro e del doppio stipendio di accompagnato da una Parte_1
riproduzione fotografica del e di una visura camerale contenente i dati anagrafici del Dott. Pt_1
della consorte Dott.ssa nonché i dati relativi alla Federica S.r.l. Parte_1 Persona_1
attraverso i quali si affermava e si lasciava intendere al lettore che il Dott. avesse intrattenuto, Pt_1 successivamente alla sua nomina a Direttore Generale del Comune di Quartu Sant'Elena, un ulteriore rapporto professionale retribuito nel contesto della Federica S.r.l. e nel quale si legge: GI LO servitore di due padroni : dopo aver ricevuto, dal suo compagno di partito ( e sindaco)
[...]
l'incarico di Direttore Generale al , ex presidente della ASL 8 ha Per_2 Controparte_5 Pt_1
tenuto in piedi il rapporto con una società che presumibilmente fornisce farmaci alle farmacie che lui controlla, e proseguito fino al 31.12.2005, per proseguire nella pagina successiva con altro articolo titolato “ Ecco le carriere creative dei furbetti del botteghino” nel quale si affermava, con riferimento ai rapporto ira il ed il sindaco ed in particolare ad un lettera riprodotta Pt_1 Per_2 mediante la quale allora presidente dell'Unità Sanitaria Locale n. 20 comunicava al Pt_1
gli esiti della delibera del comitato di gestione dell'allora Usl conseguente al Per_2
superamento, da parte del di un concorso pubblico, e lo invitava a prendere servizio con la Per_2
posizione di assistente medico di pediatra, si affermava rappresentando scambi di favori tra gli stessi: quella lettera , che circola, sembra adattarsi ad una vecchia regola del saper vivere, del bon ton non scritto di certa politica: tu da i un amano a me, io do un amano a te. Chissà se è rimasta un po' di riconoscenza nel giovane dottor . Nel frattempo il pediatra sembra dedicarsi Persona_3 con più profitto ad altre specialità meno scientifiche di certo”.
Nel successivo numero 55 è stato pubblicato alla pagina 3 un articolo titolato “ Rendiamo giustizia al dott. nel quale si legge: Il documento pubblicato sull'ultimo numero del nostro Parte_1
periodico era contraffatto. Non ce ne siamo accorti. Abbiamo offerto il destro, probabilmente a qualche vendetta personale o politica. Quel documento ci è stato recapitato come molti altri. Non abbiamo verificato l'autenticità ed ammettiamo la colpa. Culpa in vigilando. Non ne abbiamo avuto il tempo perché il giornale era in chiusura, Ciò non costituisce attenuante. Ma è il CP_3
pagina 7 di 15 lavoro di pochi, in forma artigianale. È una voce libera. Per questo spesso- sotto forma di anonimato o quasi- molti cittadini ci inviano notizie che la stampa quotidiana o non conosce o censura”; per proseguire alla pagina successiva con un articolo titolato “I furbetti del botteghino non hanno mai fine” avente ad oggetto nuovamente presunti rapporti tra il Dott. ed il Pt_1
Sindaco di Quartu Sant'Elena. In tale articolo si legge: “E' probabile che il sindaco Per_2
consideri noto , un benefattore. Al punto da dovergli imperitura riconoscenza. Parte_1 CP_9
Infatti, uomo di spicco e, soprattutto, di potere della sanità cagliaritana, non solo ha firmato Pt_1 la lettera di assunzione nell'allora Usl 20 ma, qualche anno più tardi, da direttore generale, ha avuto la fortuna di fare altrettanto anche con la moglie del primo cittadino di , CP_3 Per_4
L'intramontabile era rimasto al suo posto, godendo di fiducia e protezione della classe Parte_1
politica. Del resto è sempre stato un presidente modello, nel senso che non lascia mai soli gli amici nel momento del bisogno. .. Diciamo però che lo scambio di cortesie tra le parti, la nomina del dottor a city manager, alcune scelte operate dallo stesso gettano un'ombra, offuscano la Pt_1 trasparenza dell'amministrazione. Una cosa è certa, tra il sindaco e il city manager c'è una vecchia amicizia che, forse, c'era già dai tempi della nomina di in qualità di assistente medico di Per_2 pediatria e, sicuramente, s'è irrobustita con la nomina della moglie. ..Del resto è abbastanza normale se qualche volta, per simpatia o altro, ci lasciamo guidare la mano e (quando c'è) il cervello. Meno normale è che lo scambio di favori continui a carico della pubblica amministrazione.
Non perché non si abbia fiducia in la cui esperienza di “manovratore” è riconosciuta;
ma la Pt_1
storia degli “intramontabili” è una leggenda da sfatare. Troppa gente si è dimostrata disponibile per tutte le stagioni. Un po' di rigore morale non guasta.” Proseguiva ancora l'articolo in merito alla nomina dirigenziale operata dal Sindaco in favore del Dott. riferendo: “Tuttavia la Per_2 Pt_1 sua nomina alla guida laica dell'amministrazione va sottolineata fra gli inevitabili dubbi di circostanze poco chiare, da furbetti del botteghino. Anche perché non tutto, della sua nomina, è trasparente da stroncare sul nascere illazioni di chi, invece, vorrebbe vederci chiaro. .. Il curriculum del dottor è noto;
la sua ossequiosa obbedienza alla classe politica dominante è risaputa. Del Pt_1 resto era questo il modo per restare a galla. … Oggi è schierato con la banda dei furbetti del botteghino, coloro che si scambiano i favori, che tollerano situazioni intollerabili, che si completano
a vicenda col motto sempre attuale: tu dai una cosa a me, io do una cosa a te. Chissà se all'origine di questo rapporto fra il dottor e il sindaco non ci siano quelle due lettere di nomina Pt_1 Per_2 nella Azienda sanitaria cagliaritana;
una sana amicizia d'interesse. Con l'impegno di tacere sulle cose stonate e persino su quelle scandalose.”
Infine nel numero 58 dello stesso Giornale è stato pubblicato un articolo dal seguente titolo:
pagina 8 di 15 OME MOGGI. La “Cupola” che decide le sorti della città in crisi. Carriere eccellenti: Pt_1 dalla sanità alla pubblica amministrazione”, nel quale si legge: “ci scuserà se ci CP_10
occupiamo ancora di lui, ma ci ha fatto pensare a lui. Da più di vent'anni governa fatti e Parte_2
misfatti della sanità. Uomo forte di e della DC è rimasto in sella anche quando è Persona_5
cambiato il clima politico. Un esempio di longevità e da manuale di sopravvivenza, anche in situazioni particolarmente ostili. Lui sa che noi, un po' per diletto e un po' per necessità, lo abbiamo seguito in questo lungo viaggio. Non si muoveva foglia, nella sanità cagliaritana, che lui non vo- lesse. E non solo. Ha sempre esercitato il potere con la disinvoltura di chi sa d' ave- re le spalle coperte, con un pizzico di arroganza. Gli riconosciamo, in questo sen- so, grande spirito di iniziativa. Che cosa c'entra A nostro parere gli rassomiglia. Ha fatto il bello ed il Pt_3 Pt_1
cattivo tempo. Uomo che preferiva l'ombra alla luce del sole, i ruoli defilati a quelli di protagonista
s'è intrufolato dappertutto nella vita cagliaritana, comunità ecclesiali, società sportive, partito e, soprattutto, sanità. Un EO senza gobba, ma con lo stesso enigmatico sorriso, il movimento delle mani, l'aria di chi lascia fare, tanto decide lui. La sua "cupola" ha retto benissimo per tanti anni. Ora sta cominciando a scricchiolare e non certo per la lettera d'incarico al sindaco e Per_2 alla moglie, a, ma per il corso infausto dell'amministrazione comunale che ha affidato a lui, capitano di cento battaglie che ha mangiato pane di sette forni, un ruolo impegnativo, di supporto a un0amministrazione che fa acqua da tutte le parti. A Quartu il dott. sta portando a termine Pt_1 la sua parabola”. E ancora si legge: “dopo anni di grandi manovre, alla luce del sole e nel sottobosco della politica democristiana, che della Usl prima e della Asl poi si considerava Pt_1
nel lunghissimo cursus honorum un padre padrone, di tourbillon di dipendenti, di feeling con i politici, di arbitri gestiti come marionette, di avversari trattati mal, di amici trattati bene, CP_11
dopo aver fatto vincere alcuni campionai, è arrivato al redde rationem. Ieri riusciva persino
[...]
a stabilire se una parrocchia dovesse ospitare o meno il ricevimento di uno sposalizio. Arrivava anche a questo col sorriso untuoso. “ Questo ricevimento non s9ha da fare”; sconsigliava il parroco.
Cose d'altro tempi, d'altra Dc. Neanche tanto tempo fa tanta impudenza. Insomma anche il parroco si allineava per non guastarsi con quest'uomo il cui potere politico trasudava dai suoi modi”.
*
Orbene, quanto alla non veridicità di quanto trascritto e al contenuto diffamatorio degli articoli sopra trascritti, occorre rilevare che il convenuto ha ammesso la non veridicità dei fatti riportati negli CP_1
articoli in contestazione deducendo che il giornale ed il suo direttore sono rimasti vittima di un inganno che è stato ordito per danneggiare tutti i protagonisti della presente vicenda processuale, e che resisi conto dell'errore, hanno provveduto a scusarsi pubblicamente mediante pubblicazione di pagina 9 di 15 un articolo sul n. 55 intitolato “ Rendiamo giustizia al dott. e che in ogni caso CP_10
nessuna diffamazione può ritenersi sussistente operando la scriminante del diritto di critica ed avuto riguardo alla scarsa diffusione del periodico avente carattere locale e non più in stampa.
Tanto premesso, giova osservare che con riferimento alla fattispecie di diffamazione che l'esimente di cui all' art 51 c.p. è riconoscibile sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione e quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel darne notizia o commentarli. In particolare, il risarcimento dei danni da diffamazione è escluso dall'esimente del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondano a verità e l'autore nella esposizione degli stessi, sia pure con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. n. 10031/2012). Se è vero, infatti, che il diritto di critica non si concreta come quello di cronaca nella narrazione veritiera dei fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, resta fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità sia pure non assoluta. Tale verità può anche essere ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass. n. 7847/2011). Stabilire poi se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece un bilanciamento all'interesse individuale alla reputazione con quello della libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto che costituisce assieme alla continenza requisito per l'esimente del diritto di critica (Cass. n. 15443/2013). Il diritto di esprimere le proprie opinioni, riconosciuto a tutti dall'art. 21 Cost., da cui discendono i diritti di informazione e critica, può e deve essere esercitato, quale che sia il mezzo di diffusione, nell'ottica del necessario bilanciamento con l'altro diritto primario all'onore ed alla reputazione e, quindi, nei limiti tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza, con le precisazioni sopra svolte con specifico riguardo alla critica, della verità obiettiva (per quanto ciò si accertabile), della continenza e della pertinenza
(Cass. n. 18174/2014 in motivazione).
Ciò posto, nel caso che ci occupa la non veridicità dei fatti è circostanza pacifica in causa, in quanto ammessa dallo stesso convenuto e tanto è sufficiente a ritenere non operativa la scriminante invocata.
Per completezza si evidenzia che non risulta rispettato nemmeno il requisito della continenza, risultando le espressioni usate eccedenti rispetto allo scopo informativo da conseguire.
Invero, le allusioni a condotte illecite, scambi di favori, e favoritismi sono connotate da un tenore offensivo che emerge ictu oculi dalla lettura dei titoli dei vari articoli che consentono di ritenere che pagina 10 di 15 il abbia oltrepassato in maniera netta il diritto di critica invocato. CP_1
Infatti, la grave capacità dei toni offensivi utilizzati, la ripetizione delle espressioni e frasi aventi chiaro ed univoco contenuto denigratorio e il reiterato accostamento a condotte illecite, di rilievo anche penale, nulla hanno a che spartire con un duro e deciso, ma ammissibile commento giornalistico, alla stregua del citato diritto di critica.
La giurisprudenza di legittimità, nella materia in esame, invero, insegna che "il diritto di critica giornalistica, che rientra tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, deve consistere in un dissenso motivato, espresso in termini corretti e misurati e non deve assumere toni gravemente lesivi dell'altrui dignità morale e professionale" (Cass. 15 maggio 1998 n. 5772).
Va, inoltre, evidenziato come in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., si richiede che la critica politica - può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", e, quindi, non obiettivi purché si fondi sull'attribuzione di fatti veri: nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi espressione del lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità o, comunque, non rispondente a verità (Cass. n.
7419/2009), come nel caso che ci occupa.
Deve pertanto concludersi che nel caso di specie non ricorre l'invocata esimente per difetto tanto di veridicità, tanto del requisito della continenza inteso come correttezza formale dell'esposizione, posto che dalle espressioni utilizzate negli articoli summenzionati, emerge un nitido e consapevole attacco ad hominem, alla sfera morale e professionale del che hanno certamente contribuito a Pt_1 dare una immagine negativa dell'attore, attacco che trascende in obiettiva denigrazione dello stesso.
Quanto all'elemento psicologico, appare evidente la sussistenza quantomeno del dolo eventuale, posto che la pubblicazione di un articolo di tale portata denigratoria senza alcuna verifica sulla fondatezza delle informazioni, comporta ex se la consapevolezza del rischio di offendere l'onore e la reputazione altrui (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26964 del 20/12/2007).
Deve ritenersi, pertanto, inesistente l'esimente in parola, con conseguente integrazione in capo ai convenuti del reato di diffamazione, nonché del fatto illecito ex artt. 2043 e 2059 c.c., in aperta violazione del diritto all'onore ed alla reputazione dell'attore.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in relazione alla rettifica avvenuta con l'articolo “Rendiamo giustizia al dott. che non ha alcuna efficacia scriminante (cfr. Cass. n. 16323/2006) ed Parte_1
è peraltro effettuata in modo generico e allusivo riferendosi a “quel documento” e non esplicitando in cosa consistesse la falsità della visura pubblicata , inoltre l'ammissione dell'errore è seguita da un nuovo attacco al con l'articolo titolato “ i furbetti del botteghino non hanno mai fine” nel Pt_1
pagina 11 di 15 quale si riprendono le disquisizioni, con toni denigratori ed offensivi su scenari illeciti e immorali tra il ed il sindaco Pt_1 Persona_3
Né parimenti ha alcun valore l'allegata circostanza relativa all'asserito inganno perpetrato a danno del giornale, giacché la verità putativa costituisce esimente purché il cronista abbia assolto l'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l'errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque di colpa non scusabile, circostante che non ricorre nel caso di specie, attesa la mancanza di qualsiasi controllo sulla veridicità della notizie.
Tanto emerge dallo stesso articolo di scuse al in cui si ammette la propria responsabilità in Pt_1
ordine alla pubblicazione di un documento falso, ed al mancato controllo dello stesso, la cui falsità era agevolmente verificabile.
In definitiva, devono quindi ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria per cui è causa.
L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (2021) ha analizzato i parametri, utilizzati dalla giurisprudenza, di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa e ha approvato criteri orientativi per la quantificazione equitativa di tale danno, basati su un livello crescente di intensità della lesione arrecata, ferma la possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, "che può costituire l'unica forma per la formazione del convincimento del Giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri" (cfr. Cassazione Civile, n.
24474/2014).
In applicazione di detti criteri orientativi, il danno è pertanto collegato: all'oggettiva portata offensiva della notizia che è stata diffusa;
alle ricadute negative sulla reputazione nell'ambito privato, professionale e sociale nonché al grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per la carica ricoperta all'interno della società; al ruolo ed alla funzione ricoperta dal diffamato;
alla risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
alla diffusione della notizia sul territorio nazionale;
al mezzo con il quale è stata diffusa la notizia;
alla verifica se ci sono state condotte reiterate. In base a tali criteri si sono distinte diffamazioni di tenue entità (con danno liquidabile nella forcella da euro 1.000,00 a euro 10.000,00), di modesta gravità (con danno liquidabile nella forcella da euro 11.000,00 a euro 20.000,00), di media gravità (con danno liquidabile nella forcella da euro
21.000,00 a euro 30.000,00), di elevata gravità (con danno liquidabile nella forcella da euro
31.000,00 a euro 50.000,00).
Nel caso di specie, alla gravità della portata oggettiva delle notizie diffamanti per come sopra descritta, aggravata dalla reiterazione delle notizia in tre articoli successivi pur se contenuti in un arco temporale circoscritto, presupposti della diffamazione di media gravità, si affiancano elementi che pagina 12 di 15 riconducono la diffamazione in quella di tenue gravità (minima diffusione del mezzo diffamatorio trattandosi di periodico locale e quindi con uno spettro di diffusione assai limitato, nonché della assenza di risonanza mediatica non essendo stato allegato che i fatti abbiano avuto risalto mediatico al di fuori del Comune di Quartu Sant'Elena).
Alla luce degli elementi fattuali valorizzabili direttamente e in via presuntiva e ai criteri di valutazione sopra richiamati la diffamazione in questione, da ritenersi quindi di modesta gravità, determina un danno non patrimoniale che si reputa equo liquidare in un importo pari ad € 21.000,00 in valuta attuale
Trattandosi di danno non patrimoniale, per il calcolo degli interessi dovuti per il danno da ritardo
(nella misura legale pro tempore vigente) occorre applicare il criterio di cui alla nota sentenza Cass. civ. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma come sopra determinata deve essere previamente devalutata, all'epoca dell'illecito, in base ai detti indici (in tal modo si ottiene la cifra di Euro 15.184,38) e sulla stessa, progressivamente rivalutata di anno in anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale fino alla data della sentenza: così da ottenere l'importo a oggi di
Euro 26.000,00. Su tale somma saranno inoltre dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Ne consegue la condanna in solido dell'autore dell'articolo direttore, nonché responsabile del giornale, della casa editrice al risarcimento del danno, nella somma di cui sopra.
*
Deve inoltre, trovare accoglimento – essendo emersi in causa tutti gli elementi costitutivi del reato di diffamazione (come si è detto) - la domanda concernente il pagamento della sanzione quale misura accessoria ex art. 12 L. n. 47/1948, nei confronti del solo giornalista/direttore, atteso che tale sanzione presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione e non può essere comminata alla società editrice e può esserlo, invece, al direttore responsabile, se la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione (Cass.civ. sez. 3, 29 luglio 2015 n. 16054). Nel caso di specie, essendo il direttore anche colui che ha scritto gli articoli, già condannato in via definitiva in sede penale, appare superfluo ogni ulteriore accertamento.
Ai sensi del citato art. 12 L. n. 47/1948: “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice p e n a l e , una
pagina 13 di 15 somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”.
L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano in punto di quantificazione della cifra dovuta a titolo di riparazione ha indicato un range che va da 1/8 ad 1/3 di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno. Nel caso di specie, avuto riguardo alla media gravità del fatto – reiterato - appare equo liquidare 1/5 del danno da diffamazione (come già rivalutato), pari ad euro 5.200,00 (1/5 di 26.000 €) oltre interessi dalla domanda al saldo.
*
Non può trovare, di contro, accoglimento la domanda volta ad ottenere il ristoro del dedotto danno patrimoniale discendente dalle dichiarazioni diffamatorie, atteso che parte attrice, pur avendo allegato il danno, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente di dimostrare il danno emergente e/o il lucro cessante patiti.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di condanna alla pubblicazione della presente sentenza nel periodico, in quanto di impossibile attuazione avuto riguardo all'assunto dei convenuti e non contestato dall'attore circa l'attuale inesistenza del predetto periodico il quale non viene più stampato.
Inoltre, poiché la pubblicazione costituisce una modalità di risarcimento in forma specifica volta ad aggiungersi al risarcimento per equivalente al fine di assicurare, nei casi in cui il giudice la ritenga utile, la integrale riparazione del danno (Cass. 1091/2016) e ciò per contribuire a rimuovere il discredito gettato su un soggetto e di ricostruire la sua immagine pubblica, il lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti di causa e l'odierna decisione (18 anni) fa ritenere che la pubblicazione della sentenza di condanna o di un suo estratto in altro giornale sarebbe inidonea ad assolvere alla funzione risarcitoria del danno in forma specifica.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta in ragione del decisum (ovvero alla somma concretamente attribuita alla parte vincitrice), secondo valori medi dello scaglione delle controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 e 52.000,00 indicati nella tabella allegata al DM citato, per complessivi 7.616,00 €, oltre spese esenti, spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) in accoglimento della domanda attorea dichiara tenuti e condanna in qualità di CP_1 articolista e direttore del periodico e l' quale editore CP_3 Controparte_8
pagina 14 di 15 del citato periodico, in solido tra loro, a risarcire ad a titolo di danno non patrimoniale, CP_10
la somma di euro 26.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) dichiara tenuto e condanna in qualità di Direttore del periodico al CP_1 CP_3 pagamento della somma di euro 5.200,00 a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 L. 8 febbraio
1948, n. 47;
3) Condanna i convenuti, in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.616,00, per onorari, ed euro 574,70, per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Cagliari, 15 luglio 2024
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru
All'esito dell'udienza del 10.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., osservato che la causa è stata trattenuta a decisione senza concessione dei termini per note conclusive, già concesse, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2017 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Macciotta, Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
(C.F. ) in proprio e quale responsabile della CP_1 C.F._2 [...]
(P.IVA ), rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pinna, CP_2 P.IVA_1
CONVENUTI
Causa in tema di: diffamazione a mezzo stampa
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la sussistenza dell'illecito diffamatorio a mezzo stampa patito dal Dott. in Parte_1 conseguenza della pubblicazione dei menzionati articoli pubblicati dal Periodico “Quartu Sera”.
pagina 1 di 15 Per l'effetto, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 47/1948, condannare l' Controparte_3
in solido con il suo Direttore e all'estensore degli scritti al risarcimento, anche in via
[...]
equitativa, dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Dott. in conseguenza della Pt_1 pubblicazione dei menzionati articoli pubblicati dal ”. CP_3 CP_3
Per l'ulteriore effetto, ai sensi dell'art. 12 della Legge sulla stampa n. 47/1948, condannare altresì i convenuti al pagamento in favore dell'attore della sanzione civilistica accessoria della riparazione pecuniaria.
Per l'ulteriore effetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 della Legge n. 47/1948 e 120
c.p.c., condannare altresì i convenuti alla pubblicazione, a loro cura e spese e presso il medesimo
ovvero presso altro giornale, della sentenza di condanna in forma integrale o Controparte_3 per estratto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
Nell'interesse dei convenuti: “l'Ecc.mo Tribunale voglia: in via principale assolvere i convenuti da ogni avversa pretesa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attrici limitare l'ammontare del danno e, conseguentemente la sanzione pecuniaria, ad un importo non superiore ad €.3.000,00. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 24 marzo 2017 l'attore ha riassunto ai sensi dell'art. 354 c.p.c., davanti a questo Tribunale, il giudizio radicato nei confronti di e CP_1
della , al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti come Controparte_4
conseguenza di una serie di articoli dal contenuto diffamatorio pubblicati dal . Controparte_3
A sostegno delle pretese risarcitorie ha allegato:
- di aver assunto nel 2005 la carica di Direttore Generale del e, per Controparte_5
CP_ l'effetto, la qualità di amministratore unico della unipersonale “Municipale S. Elena” di cui è unico socio il Controparte_5
- che nel marzo del 2006 il periodico “Quartu sera” aveva diffuso un articolo intitolato “Ecco come i furbetti del quartierino alimentano il mercato dell'illecito” nel quale si prospettava la circostanza che il Dott. avesse intrattenuto un ulteriore rapporto professionale con la s.r.l. Federica;
Pt_1
- che nell'ambito di un procedimento d'urgenza il Dott. dimostrava il carattere diffamatorio Pt_1 dell'articolo, e che il periodico aveva avuto una larga diffusione;
pagina 2 di 15 - che, nel successivo mese d'aprile in un altro numero del periodico, era stato pubblicato un altro articolo dal titolo “i furbetti del botteghino non hanno mai fine” altrettanto diffamatorio, tant'è che il dott. si era visto costretto a proporre una denuncia querela;
Pt_1
- che è stata di seguito pubblicata una rettifica nel citato periodico, la quale peraltro aveva del pari un carattere diffamatorio;
- che anche in un numero successivo del periodico, pubblicato tra luglio ed agosto del 2006 vi erano contenuti diffamatori;
- che l'insieme degli articoli avevano chiaro contenuto diffamatorio e che il Dott. ha diritto al Pt_1
risarcimento del danno, nonché alla sanzione civilistica di cui all'art. 12 della legge 47/48 della pubblicazione della sentenza sulla stampa.
Il giudizio, originariamente instaurato dal veniva deciso con la sentenza n. 3175/2008 con la Pt_1
quale il Tribunale di Cagliari aveva accolto le istanze del e condannato il e la Pt_1 CP_1 CP_4 editrice al risarcimento del danno e alla riparazione ai sensi dell'art. 12 L. n.47/1948.
Avverso la predetta sentenza è stato proposto appello dai convenuti soccombenti e la Corte di
Appello di Cagliari, con la sentenza n. 1015/2016, ha accolto l'appello e dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione e della sentenza di primo grado, rimettendo le parti innanzi al giudice di primo grado.
Il ha di seguito riassunto il procedimento davanti all'odierno Tribunale, in ossequio a quanto Pt_1 disposto dalla Corte d'Appello e, per l'effetto, in giudizio di prime cure deve essere integralmente rinnovato nel pieno contraddittorio tra le parti (contraddittorio che originariamente non si era perfezionato a causa della nullità della notifica).
*
Con comparsa di costituzione del 13 luglio 2017 si sono costituiti in giudizio e la CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, Controparte_4
l'accoglimento della domanda per un importo non superiore a 3.000,00 euro avuto riguardo 1) alla rettifica avvenuta in seguito alla scoperta della falsità delle notizie diffuse;
2) alla operatività della scriminante del diritto di critica;
3) della limitata diffusione del periodico avente carattere locale e non più in stampa.
La causa è stata istruita in via documentale e per prova orale.
*
Con ordinanza del 20.6.2024 le parti sono state invitate a fornire chiarimenti sulla natura della
, in ragione delle seguenti osservazioni: Controparte_4
“osservato che dall'esame degli atti non vi è chiarezza sulla natura di quello che viene definito come
pagina 3 di 15 << ; Controparte_4
- rilevato in particolare che entrambe le procure agli atti risultano conferite da CP_1
senza miglior specificazione;
- rilevato che ove si tratti di una società sarebbe necessario comprendere la natura di detta
società, così come sarebbe necessario chiarire se si tratti di associazione, ditta individuale o altro e ciò anche in ragione della necessità di acclarare la responsabilità di detta convenuta e verificare gli effetti della sentenza penale irrevocabile pronunciata
contro
; CP_1
- osservato che anche nel processo di secondo grado si fa sempre riferimento alla <<
[...]
>> senza miglior specificazione”. Controparte_4
All'esito di tale istanza il difensore della parte convenuta si è limitato a depositare lo statuto costitutivo della , Controparte_7
emanazione del Sindacato CISNA, senza prendere ulteriore posizione sul punto.
Di contro la parte attrice ha richiamato il contenuto delle copie del Periodico indipendente Quartu
Sera laddove, “nell'ultima pagina di ogni numero, nel consueto riquadro ove vengono esposti i dati relative alla società editrice, vengono menzionati gli estremi della registrazione presso il Tribunale di Cagliari n. 182 del 27 giugno del 1966 e una iscrizione al registro nazionale della Stampa n.
12552 del 5/3/2001”. Ha altresì evidenziato come la si sia qualificata quale società editrice, pur CP_4
rilevando come non sia stata rivenuta una iscrizione nella Camera di commercio di Cagliari.
Ritiene lo scrivente che, nonostante l'erronea denominazione utilizzata dalle parti, non possano esservi dubbi sull'individuazione dell'editore, da individuarsi nella Controparte_8
(comunque identificata dalla partita Iva), senza che possano assumere rilievo ai fini della decisione, ulteriori profili formali. La documentazione in atti, infatti, consente di evidenziare come il CP_1
fosse Presidente della citata Associazione, ragion per cui deve ritenersi che abbia reso la procura alle liti al difensore in tale qualità.
*
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'attore lamenta che la pubblicazione degli articoli di giornali contenenti notizie, informazioni e riproduzione di documenti non veritieri e diffamatori, nonché la mancata verifica della veridicità degli scritti e documenti, abbia determinato una rilevante lesione alla propria reputazione.
A dire dell'attore, tali illeciti costituiscono titolo per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché la riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47/194B.
Non è contestata in causa la pubblicazione degli articoli ritenuti diffamatori e prodotti in copia agli atti del giudizio, così come non è contestato che il fosse l'autore degli articoli e il direttore del CP_1
pagina 4 di 15 periodico. Tali ultime circostanze sono peraltro oggetto di prova documentale, posto che il nome di quale direttore del periodico si trova nella prima pagina dei giornali prodotti in causa CP_1
oltre che, come si vedrà, acclarate in via definitiva in sede penale.
Occorre altresì chiarire, anche avuto riguardo a ciò che è emerso circa la esatta denominazione della che la convenuta , nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la CP_4 Controparte_4
natura di editore del periodico che ha pubblicato gli articoli in questione.
*
La fattispecie plurioffensiva va inquadrata - con riferimento alla portata diffamatoria degli articoli di cronaca - nell'ambito della responsabilità aquiliana, sancita dall'art. 2043 c.c., a mente del quale sussiste un generale dovere dei consociati di neminem laedere, da leggersi in combinato disposto con l'art. 2059 c.c., che disciplina i limiti e le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., n. 26972/2008) hanno statuito la risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi previsti dalla legge e, quindi, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: 1) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (ed in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento;
3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
Peraltro, proprio con riguardo alla risarcibilità dei diritti della personalità, ed in p articolare dell'onore e della reputazione - identificabile con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico - è stato affermato che essi costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e che, pertanto, la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca reato (cfr. Cass., n. 22190/2009).
Dunque, avendo l'attore allegato un danno alla propria sfera personale,
pagina 5 di 15 costituzionalmente tutelata, così come ricostruito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per la configurazione del diritto al risarcimento del danno non occorre la prova dell'esistenza del reato commesso a mezzo stampa, trattandosi di ipotesi in cui il risarcimento è assicurato a prescindere dall'esistenza di un reato.
Cionondimeno, poiché il ha spiegato, accanto a quella risarcitoria, anche domanda di Pt_1
“riparazione pecuniaria”, ai sensi dell'art. 12 L. n. 47/1948, a mente del quale “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice p e n a l e , una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”, occorre comunque procedere a1l'accertamento del reato in esame.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale forma di riparazione costituisce un'eccezionale ipotesi di “pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato” (Cass. civ. Sez. III, Sentenza,
12/1272017, n. 29640) e può essere riconosciuta a quest'ultimo solo qualora venga accertata la diffamazione a mezzo stampa.
I fatti alla base della pretesa risarcitoria di parte attrice hanno trovato definitivo accertamento in sede penale, allorquando la Corte Di Appello di Cagliari Sezione Penale, con sentenza n. 684 del
2013, passata in giudicato a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, ha accertato in capo a la responsabilità per il reato previsto dagli artt. 81 cpp, 595 commi CP_1
1,2 e 3 cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948 perché in qualità di direttore responsabile e articolista, con più azioni frutto di una medesima risoluzione criminosa, offendeva la reputazione di
, all'epoca dei fatti Direttore Generale, in carica dal 27 giugno 2005, presso il Comune Parte_1 di Quartu Sant'Elena, i n tre articoli apparsi sul periodico rispettivamente nel marzo e CP_3
aprile 2006.
Come noto, la sentenza penale di condanna, divenuta definitiva, spiega efficacia vincolante, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nel giudizio civile di risarcimento del danno, in ordine all'avvenuta commissione del reato, ovvero all'accertamento del fatto e della sua illiceità, nonché alla riferibilità dello stesso al rispettivo autore, senza, però, escludere la verifica, in sede civile, dell'esistenza ed entità del pregiudizio derivato dalla condotta incriminata (cfr. Cass. Civ. 25.08.2020 n. 17682; Cass. Civ.
17.12.2019 n. 33424; Cass. Civ. 21.11.2019 n. 30311; Cass. Civ. 20.08.2018 n. 20786), atteso che, sebbene ogni reato contenga un'offesa, intesa quale disvalore giuridico (nonché sociale) e, come tale, sanzionata con la corrispondente pena, non tutti i reati sono fonte di danno risarcibile.
Tanto premesso, dovendosi nel caso di specie vagliare anche la responsabilità della editrice, occorre pagina 6 di 15 evidenziare come i fatti emersi in sede penale abbiano trovato pieno riscontro anche nel presente procedimento civile.
Segnatamente, le doglianze di parte attrice si riferiscono a taluni articoli pubblicati in tre numeri del
Periodico “Quartu Sera”.
Il n. 54 pubblicato nel mese di marzo 2006, del Periodico indipendente “Quartu Sera” veniva diffuso con il titolo in prima pagina “Ecco come i furbetti del quartierino alimentano il mercato dell'illecito” ed al suo interno, alla pagina 3 era dedicato un articolo ad titolato “Ecco Parte_1 le prove del doppio lavoro e del doppio stipendio di accompagnato da una Parte_1
riproduzione fotografica del e di una visura camerale contenente i dati anagrafici del Dott. Pt_1
della consorte Dott.ssa nonché i dati relativi alla Federica S.r.l. Parte_1 Persona_1
attraverso i quali si affermava e si lasciava intendere al lettore che il Dott. avesse intrattenuto, Pt_1 successivamente alla sua nomina a Direttore Generale del Comune di Quartu Sant'Elena, un ulteriore rapporto professionale retribuito nel contesto della Federica S.r.l. e nel quale si legge: GI LO servitore di due padroni : dopo aver ricevuto, dal suo compagno di partito ( e sindaco)
[...]
l'incarico di Direttore Generale al , ex presidente della ASL 8 ha Per_2 Controparte_5 Pt_1
tenuto in piedi il rapporto con una società che presumibilmente fornisce farmaci alle farmacie che lui controlla, e proseguito fino al 31.12.2005, per proseguire nella pagina successiva con altro articolo titolato “ Ecco le carriere creative dei furbetti del botteghino” nel quale si affermava, con riferimento ai rapporto ira il ed il sindaco ed in particolare ad un lettera riprodotta Pt_1 Per_2 mediante la quale allora presidente dell'Unità Sanitaria Locale n. 20 comunicava al Pt_1
gli esiti della delibera del comitato di gestione dell'allora Usl conseguente al Per_2
superamento, da parte del di un concorso pubblico, e lo invitava a prendere servizio con la Per_2
posizione di assistente medico di pediatra, si affermava rappresentando scambi di favori tra gli stessi: quella lettera , che circola, sembra adattarsi ad una vecchia regola del saper vivere, del bon ton non scritto di certa politica: tu da i un amano a me, io do un amano a te. Chissà se è rimasta un po' di riconoscenza nel giovane dottor . Nel frattempo il pediatra sembra dedicarsi Persona_3 con più profitto ad altre specialità meno scientifiche di certo”.
Nel successivo numero 55 è stato pubblicato alla pagina 3 un articolo titolato “ Rendiamo giustizia al dott. nel quale si legge: Il documento pubblicato sull'ultimo numero del nostro Parte_1
periodico era contraffatto. Non ce ne siamo accorti. Abbiamo offerto il destro, probabilmente a qualche vendetta personale o politica. Quel documento ci è stato recapitato come molti altri. Non abbiamo verificato l'autenticità ed ammettiamo la colpa. Culpa in vigilando. Non ne abbiamo avuto il tempo perché il giornale era in chiusura, Ciò non costituisce attenuante. Ma è il CP_3
pagina 7 di 15 lavoro di pochi, in forma artigianale. È una voce libera. Per questo spesso- sotto forma di anonimato o quasi- molti cittadini ci inviano notizie che la stampa quotidiana o non conosce o censura”; per proseguire alla pagina successiva con un articolo titolato “I furbetti del botteghino non hanno mai fine” avente ad oggetto nuovamente presunti rapporti tra il Dott. ed il Pt_1
Sindaco di Quartu Sant'Elena. In tale articolo si legge: “E' probabile che il sindaco Per_2
consideri noto , un benefattore. Al punto da dovergli imperitura riconoscenza. Parte_1 CP_9
Infatti, uomo di spicco e, soprattutto, di potere della sanità cagliaritana, non solo ha firmato Pt_1 la lettera di assunzione nell'allora Usl 20 ma, qualche anno più tardi, da direttore generale, ha avuto la fortuna di fare altrettanto anche con la moglie del primo cittadino di , CP_3 Per_4
L'intramontabile era rimasto al suo posto, godendo di fiducia e protezione della classe Parte_1
politica. Del resto è sempre stato un presidente modello, nel senso che non lascia mai soli gli amici nel momento del bisogno. .. Diciamo però che lo scambio di cortesie tra le parti, la nomina del dottor a city manager, alcune scelte operate dallo stesso gettano un'ombra, offuscano la Pt_1 trasparenza dell'amministrazione. Una cosa è certa, tra il sindaco e il city manager c'è una vecchia amicizia che, forse, c'era già dai tempi della nomina di in qualità di assistente medico di Per_2 pediatria e, sicuramente, s'è irrobustita con la nomina della moglie. ..Del resto è abbastanza normale se qualche volta, per simpatia o altro, ci lasciamo guidare la mano e (quando c'è) il cervello. Meno normale è che lo scambio di favori continui a carico della pubblica amministrazione.
Non perché non si abbia fiducia in la cui esperienza di “manovratore” è riconosciuta;
ma la Pt_1
storia degli “intramontabili” è una leggenda da sfatare. Troppa gente si è dimostrata disponibile per tutte le stagioni. Un po' di rigore morale non guasta.” Proseguiva ancora l'articolo in merito alla nomina dirigenziale operata dal Sindaco in favore del Dott. riferendo: “Tuttavia la Per_2 Pt_1 sua nomina alla guida laica dell'amministrazione va sottolineata fra gli inevitabili dubbi di circostanze poco chiare, da furbetti del botteghino. Anche perché non tutto, della sua nomina, è trasparente da stroncare sul nascere illazioni di chi, invece, vorrebbe vederci chiaro. .. Il curriculum del dottor è noto;
la sua ossequiosa obbedienza alla classe politica dominante è risaputa. Del Pt_1 resto era questo il modo per restare a galla. … Oggi è schierato con la banda dei furbetti del botteghino, coloro che si scambiano i favori, che tollerano situazioni intollerabili, che si completano
a vicenda col motto sempre attuale: tu dai una cosa a me, io do una cosa a te. Chissà se all'origine di questo rapporto fra il dottor e il sindaco non ci siano quelle due lettere di nomina Pt_1 Per_2 nella Azienda sanitaria cagliaritana;
una sana amicizia d'interesse. Con l'impegno di tacere sulle cose stonate e persino su quelle scandalose.”
Infine nel numero 58 dello stesso Giornale è stato pubblicato un articolo dal seguente titolo:
pagina 8 di 15 OME MOGGI. La “Cupola” che decide le sorti della città in crisi. Carriere eccellenti: Pt_1 dalla sanità alla pubblica amministrazione”, nel quale si legge: “ci scuserà se ci CP_10
occupiamo ancora di lui, ma ci ha fatto pensare a lui. Da più di vent'anni governa fatti e Parte_2
misfatti della sanità. Uomo forte di e della DC è rimasto in sella anche quando è Persona_5
cambiato il clima politico. Un esempio di longevità e da manuale di sopravvivenza, anche in situazioni particolarmente ostili. Lui sa che noi, un po' per diletto e un po' per necessità, lo abbiamo seguito in questo lungo viaggio. Non si muoveva foglia, nella sanità cagliaritana, che lui non vo- lesse. E non solo. Ha sempre esercitato il potere con la disinvoltura di chi sa d' ave- re le spalle coperte, con un pizzico di arroganza. Gli riconosciamo, in questo sen- so, grande spirito di iniziativa. Che cosa c'entra A nostro parere gli rassomiglia. Ha fatto il bello ed il Pt_3 Pt_1
cattivo tempo. Uomo che preferiva l'ombra alla luce del sole, i ruoli defilati a quelli di protagonista
s'è intrufolato dappertutto nella vita cagliaritana, comunità ecclesiali, società sportive, partito e, soprattutto, sanità. Un EO senza gobba, ma con lo stesso enigmatico sorriso, il movimento delle mani, l'aria di chi lascia fare, tanto decide lui. La sua "cupola" ha retto benissimo per tanti anni. Ora sta cominciando a scricchiolare e non certo per la lettera d'incarico al sindaco e Per_2 alla moglie, a, ma per il corso infausto dell'amministrazione comunale che ha affidato a lui, capitano di cento battaglie che ha mangiato pane di sette forni, un ruolo impegnativo, di supporto a un0amministrazione che fa acqua da tutte le parti. A Quartu il dott. sta portando a termine Pt_1 la sua parabola”. E ancora si legge: “dopo anni di grandi manovre, alla luce del sole e nel sottobosco della politica democristiana, che della Usl prima e della Asl poi si considerava Pt_1
nel lunghissimo cursus honorum un padre padrone, di tourbillon di dipendenti, di feeling con i politici, di arbitri gestiti come marionette, di avversari trattati mal, di amici trattati bene, CP_11
dopo aver fatto vincere alcuni campionai, è arrivato al redde rationem. Ieri riusciva persino
[...]
a stabilire se una parrocchia dovesse ospitare o meno il ricevimento di uno sposalizio. Arrivava anche a questo col sorriso untuoso. “ Questo ricevimento non s9ha da fare”; sconsigliava il parroco.
Cose d'altro tempi, d'altra Dc. Neanche tanto tempo fa tanta impudenza. Insomma anche il parroco si allineava per non guastarsi con quest'uomo il cui potere politico trasudava dai suoi modi”.
*
Orbene, quanto alla non veridicità di quanto trascritto e al contenuto diffamatorio degli articoli sopra trascritti, occorre rilevare che il convenuto ha ammesso la non veridicità dei fatti riportati negli CP_1
articoli in contestazione deducendo che il giornale ed il suo direttore sono rimasti vittima di un inganno che è stato ordito per danneggiare tutti i protagonisti della presente vicenda processuale, e che resisi conto dell'errore, hanno provveduto a scusarsi pubblicamente mediante pubblicazione di pagina 9 di 15 un articolo sul n. 55 intitolato “ Rendiamo giustizia al dott. e che in ogni caso CP_10
nessuna diffamazione può ritenersi sussistente operando la scriminante del diritto di critica ed avuto riguardo alla scarsa diffusione del periodico avente carattere locale e non più in stampa.
Tanto premesso, giova osservare che con riferimento alla fattispecie di diffamazione che l'esimente di cui all' art 51 c.p. è riconoscibile sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione e quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel darne notizia o commentarli. In particolare, il risarcimento dei danni da diffamazione è escluso dall'esimente del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondano a verità e l'autore nella esposizione degli stessi, sia pure con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. n. 10031/2012). Se è vero, infatti, che il diritto di critica non si concreta come quello di cronaca nella narrazione veritiera dei fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, resta fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità sia pure non assoluta. Tale verità può anche essere ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (Cass. n. 7847/2011). Stabilire poi se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece un bilanciamento all'interesse individuale alla reputazione con quello della libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto che costituisce assieme alla continenza requisito per l'esimente del diritto di critica (Cass. n. 15443/2013). Il diritto di esprimere le proprie opinioni, riconosciuto a tutti dall'art. 21 Cost., da cui discendono i diritti di informazione e critica, può e deve essere esercitato, quale che sia il mezzo di diffusione, nell'ottica del necessario bilanciamento con l'altro diritto primario all'onore ed alla reputazione e, quindi, nei limiti tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza, con le precisazioni sopra svolte con specifico riguardo alla critica, della verità obiettiva (per quanto ciò si accertabile), della continenza e della pertinenza
(Cass. n. 18174/2014 in motivazione).
Ciò posto, nel caso che ci occupa la non veridicità dei fatti è circostanza pacifica in causa, in quanto ammessa dallo stesso convenuto e tanto è sufficiente a ritenere non operativa la scriminante invocata.
Per completezza si evidenzia che non risulta rispettato nemmeno il requisito della continenza, risultando le espressioni usate eccedenti rispetto allo scopo informativo da conseguire.
Invero, le allusioni a condotte illecite, scambi di favori, e favoritismi sono connotate da un tenore offensivo che emerge ictu oculi dalla lettura dei titoli dei vari articoli che consentono di ritenere che pagina 10 di 15 il abbia oltrepassato in maniera netta il diritto di critica invocato. CP_1
Infatti, la grave capacità dei toni offensivi utilizzati, la ripetizione delle espressioni e frasi aventi chiaro ed univoco contenuto denigratorio e il reiterato accostamento a condotte illecite, di rilievo anche penale, nulla hanno a che spartire con un duro e deciso, ma ammissibile commento giornalistico, alla stregua del citato diritto di critica.
La giurisprudenza di legittimità, nella materia in esame, invero, insegna che "il diritto di critica giornalistica, che rientra tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, deve consistere in un dissenso motivato, espresso in termini corretti e misurati e non deve assumere toni gravemente lesivi dell'altrui dignità morale e professionale" (Cass. 15 maggio 1998 n. 5772).
Va, inoltre, evidenziato come in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., si richiede che la critica politica - può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", e, quindi, non obiettivi purché si fondi sull'attribuzione di fatti veri: nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi espressione del lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità o, comunque, non rispondente a verità (Cass. n.
7419/2009), come nel caso che ci occupa.
Deve pertanto concludersi che nel caso di specie non ricorre l'invocata esimente per difetto tanto di veridicità, tanto del requisito della continenza inteso come correttezza formale dell'esposizione, posto che dalle espressioni utilizzate negli articoli summenzionati, emerge un nitido e consapevole attacco ad hominem, alla sfera morale e professionale del che hanno certamente contribuito a Pt_1 dare una immagine negativa dell'attore, attacco che trascende in obiettiva denigrazione dello stesso.
Quanto all'elemento psicologico, appare evidente la sussistenza quantomeno del dolo eventuale, posto che la pubblicazione di un articolo di tale portata denigratoria senza alcuna verifica sulla fondatezza delle informazioni, comporta ex se la consapevolezza del rischio di offendere l'onore e la reputazione altrui (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26964 del 20/12/2007).
Deve ritenersi, pertanto, inesistente l'esimente in parola, con conseguente integrazione in capo ai convenuti del reato di diffamazione, nonché del fatto illecito ex artt. 2043 e 2059 c.c., in aperta violazione del diritto all'onore ed alla reputazione dell'attore.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi in relazione alla rettifica avvenuta con l'articolo “Rendiamo giustizia al dott. che non ha alcuna efficacia scriminante (cfr. Cass. n. 16323/2006) ed Parte_1
è peraltro effettuata in modo generico e allusivo riferendosi a “quel documento” e non esplicitando in cosa consistesse la falsità della visura pubblicata , inoltre l'ammissione dell'errore è seguita da un nuovo attacco al con l'articolo titolato “ i furbetti del botteghino non hanno mai fine” nel Pt_1
pagina 11 di 15 quale si riprendono le disquisizioni, con toni denigratori ed offensivi su scenari illeciti e immorali tra il ed il sindaco Pt_1 Persona_3
Né parimenti ha alcun valore l'allegata circostanza relativa all'asserito inganno perpetrato a danno del giornale, giacché la verità putativa costituisce esimente purché il cronista abbia assolto l'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l'errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque di colpa non scusabile, circostante che non ricorre nel caso di specie, attesa la mancanza di qualsiasi controllo sulla veridicità della notizie.
Tanto emerge dallo stesso articolo di scuse al in cui si ammette la propria responsabilità in Pt_1
ordine alla pubblicazione di un documento falso, ed al mancato controllo dello stesso, la cui falsità era agevolmente verificabile.
In definitiva, devono quindi ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria per cui è causa.
L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (2021) ha analizzato i parametri, utilizzati dalla giurisprudenza, di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa e ha approvato criteri orientativi per la quantificazione equitativa di tale danno, basati su un livello crescente di intensità della lesione arrecata, ferma la possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, "che può costituire l'unica forma per la formazione del convincimento del Giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri" (cfr. Cassazione Civile, n.
24474/2014).
In applicazione di detti criteri orientativi, il danno è pertanto collegato: all'oggettiva portata offensiva della notizia che è stata diffusa;
alle ricadute negative sulla reputazione nell'ambito privato, professionale e sociale nonché al grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per la carica ricoperta all'interno della società; al ruolo ed alla funzione ricoperta dal diffamato;
alla risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
alla diffusione della notizia sul territorio nazionale;
al mezzo con il quale è stata diffusa la notizia;
alla verifica se ci sono state condotte reiterate. In base a tali criteri si sono distinte diffamazioni di tenue entità (con danno liquidabile nella forcella da euro 1.000,00 a euro 10.000,00), di modesta gravità (con danno liquidabile nella forcella da euro 11.000,00 a euro 20.000,00), di media gravità (con danno liquidabile nella forcella da euro
21.000,00 a euro 30.000,00), di elevata gravità (con danno liquidabile nella forcella da euro
31.000,00 a euro 50.000,00).
Nel caso di specie, alla gravità della portata oggettiva delle notizie diffamanti per come sopra descritta, aggravata dalla reiterazione delle notizia in tre articoli successivi pur se contenuti in un arco temporale circoscritto, presupposti della diffamazione di media gravità, si affiancano elementi che pagina 12 di 15 riconducono la diffamazione in quella di tenue gravità (minima diffusione del mezzo diffamatorio trattandosi di periodico locale e quindi con uno spettro di diffusione assai limitato, nonché della assenza di risonanza mediatica non essendo stato allegato che i fatti abbiano avuto risalto mediatico al di fuori del Comune di Quartu Sant'Elena).
Alla luce degli elementi fattuali valorizzabili direttamente e in via presuntiva e ai criteri di valutazione sopra richiamati la diffamazione in questione, da ritenersi quindi di modesta gravità, determina un danno non patrimoniale che si reputa equo liquidare in un importo pari ad € 21.000,00 in valuta attuale
Trattandosi di danno non patrimoniale, per il calcolo degli interessi dovuti per il danno da ritardo
(nella misura legale pro tempore vigente) occorre applicare il criterio di cui alla nota sentenza Cass. civ. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma come sopra determinata deve essere previamente devalutata, all'epoca dell'illecito, in base ai detti indici (in tal modo si ottiene la cifra di Euro 15.184,38) e sulla stessa, progressivamente rivalutata di anno in anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale fino alla data della sentenza: così da ottenere l'importo a oggi di
Euro 26.000,00. Su tale somma saranno inoltre dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Ne consegue la condanna in solido dell'autore dell'articolo direttore, nonché responsabile del giornale, della casa editrice al risarcimento del danno, nella somma di cui sopra.
*
Deve inoltre, trovare accoglimento – essendo emersi in causa tutti gli elementi costitutivi del reato di diffamazione (come si è detto) - la domanda concernente il pagamento della sanzione quale misura accessoria ex art. 12 L. n. 47/1948, nei confronti del solo giornalista/direttore, atteso che tale sanzione presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione e non può essere comminata alla società editrice e può esserlo, invece, al direttore responsabile, se la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione (Cass.civ. sez. 3, 29 luglio 2015 n. 16054). Nel caso di specie, essendo il direttore anche colui che ha scritto gli articoli, già condannato in via definitiva in sede penale, appare superfluo ogni ulteriore accertamento.
Ai sensi del citato art. 12 L. n. 47/1948: “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice p e n a l e , una
pagina 13 di 15 somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato”.
L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano in punto di quantificazione della cifra dovuta a titolo di riparazione ha indicato un range che va da 1/8 ad 1/3 di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno. Nel caso di specie, avuto riguardo alla media gravità del fatto – reiterato - appare equo liquidare 1/5 del danno da diffamazione (come già rivalutato), pari ad euro 5.200,00 (1/5 di 26.000 €) oltre interessi dalla domanda al saldo.
*
Non può trovare, di contro, accoglimento la domanda volta ad ottenere il ristoro del dedotto danno patrimoniale discendente dalle dichiarazioni diffamatorie, atteso che parte attrice, pur avendo allegato il danno, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente di dimostrare il danno emergente e/o il lucro cessante patiti.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di condanna alla pubblicazione della presente sentenza nel periodico, in quanto di impossibile attuazione avuto riguardo all'assunto dei convenuti e non contestato dall'attore circa l'attuale inesistenza del predetto periodico il quale non viene più stampato.
Inoltre, poiché la pubblicazione costituisce una modalità di risarcimento in forma specifica volta ad aggiungersi al risarcimento per equivalente al fine di assicurare, nei casi in cui il giudice la ritenga utile, la integrale riparazione del danno (Cass. 1091/2016) e ciò per contribuire a rimuovere il discredito gettato su un soggetto e di ricostruire la sua immagine pubblica, il lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti di causa e l'odierna decisione (18 anni) fa ritenere che la pubblicazione della sentenza di condanna o di un suo estratto in altro giornale sarebbe inidonea ad assolvere alla funzione risarcitoria del danno in forma specifica.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta in ragione del decisum (ovvero alla somma concretamente attribuita alla parte vincitrice), secondo valori medi dello scaglione delle controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 e 52.000,00 indicati nella tabella allegata al DM citato, per complessivi 7.616,00 €, oltre spese esenti, spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) in accoglimento della domanda attorea dichiara tenuti e condanna in qualità di CP_1 articolista e direttore del periodico e l' quale editore CP_3 Controparte_8
pagina 14 di 15 del citato periodico, in solido tra loro, a risarcire ad a titolo di danno non patrimoniale, CP_10
la somma di euro 26.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) dichiara tenuto e condanna in qualità di Direttore del periodico al CP_1 CP_3 pagamento della somma di euro 5.200,00 a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 L. 8 febbraio
1948, n. 47;
3) Condanna i convenuti, in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.616,00, per onorari, ed euro 574,70, per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Cagliari, 15 luglio 2024
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 15 di 15