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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di ConSIlio in persona dei SInori Magistrati:
Dottor Enrico Schiavon Presidente
Dottoressa Martina Gasparini ConSIliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 2402/22 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
(CF ; Parte_2 C.F._2
(CF ); Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Anna Maria Muraro e Antonio Picerni ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bassano del Grappa (VI) Via Mure del Bastion n. 10;
appellanti;
contro
:
CF ); Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Brusadin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI) Via Marinali n. 85;
appellato;
e contro
(CF ) erede di OP C.F._4
; SO
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Gottardo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI) Via Marinali n. 24;
appellata;
e contro i Terzi chiamati per integrazione del contraddittorio:
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
e Società CP_13 CP_14
contumaci;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1619/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 27 settembre 2022.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE:
In accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza
n. 1619/2022, pronunciata dal Tribunale di Vicenza e quindi, accertata la nullità conseguenziale delle delibere riguardanti le terrazze, condannare i convenuti in solido al ripristino del tetto;
Condannare al risarcimento del danno OP
patrimoniale e non patrimoniale da mancato godimento del bene comune quantificato in € 18.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
Accertata la nullità consequenziale delle delibere riguardanti le terrazze, condannare le parti in solido al risarcimento per equivalente;
Condannare al risarcimento del danno OP
patrimoniale e non patrimoniale da mancato godimento del bene comune quantificato in € 18.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
Condannare al pagamento di un indennizzo pari OP
al maggior valore dell'immobile;
Condannare al risarcimento patrimoniale e non OP
patrimoniale da mancato godimento del bene comune quantificato in €
18.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con aumento del 30 per cento ai sensi del comma Ibis, art. 4 del D.M. 55/2014”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato Controparte_1 “Nel merito: per i motivi precisati in atti di primo grado e riproposti in questo grado di appello:
rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza nr. 1619 / 2022 del Tribunale di Vicenza in persona del dott. Ludovico Rossi emessa a definizione della causa nr. 838
/2019 RG e pubblicata in data 27.09.2022;
e rigettare le domande svolte dagli attori , e Parte_1 Parte_3
nei confronti del in via principale di Parte_2 Controparte_1
accertamento della nullità consequenziale delle delibere riguardanti le terrazze
e di condanna dei convenuti in solido al ripristino del tetto;
e rigettare le domande svolte dagli attori , e Parte_1 Parte_3
in via subordinata di accertamento della nullità consequenziale Parte_2
delle delibere riguardanti le terrazze, e di condanna delle parti in solido al risarcimento del danno per equivalente
In via riconvenzionale
Nella denegata ipotesi di riforma anche solo parziale della impugnata sentenza nr. 1619/2022 del Tribunale di Vicenza ai sensi dell'art 346 c.p.c. e di accoglimento anche parziale delle domande svolte dagli attori , Parte_1
e nei confronti del sito in Parte_2 Parte_3 Controparte_1
Bassano del Grappa, via Barbieri 13 condannarsi CP OP
C.F.: , residente in [...] CodiceFiscale_5
a tenere indenne e a manlevare il convenuto per ogni Controparte_1
somma, costo e pregiudizio che quest'ultimo sarà tenuto a sopportare e/o corrispondere agli attori per effetto dell'accoglimento anche parziale delle domande svolte in atto di citazione d'appello notificato in data 20.12.2022 Spese e competenze anche del presente grado di giudizio integralmente rifuse. In via istruttoria
Si eccepisce l'incapacità del teste indicato dagli attori in quanto essendo parte in causa non può assumere la veste attribuitagli, e l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati in quanto le circostanze capitolate risultano irrilevanti, generiche e chiedono al teste di esprimere un giudizio e/o una valutazione;
Si eccepisce altresì l'inammissibilità della richiesta CTU in quanto esplorativa
e volta a sopperire a carenze istruttorie e probatorie di parte attrice.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata : OP
Nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per
l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 1619/2022 pubblicata il
27/09/2022 del Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice dott. Ludovico
Rossi, nella causa civile n. 838/2019 R.G..
In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma - anche solo parziale - della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono le domande ed eccezioni formulate in primo grado, nella comparsa di costituzione
e risposta, nelle proprie memorie istruttorie e a verbale, in particolare nelle note di trattazione scritta datate 2/05/2022, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/05/2022, a cui ci si riporta integralmente, da intendersi qui trascritte.
Competenze anche del presente grado di giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria: per il caso in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere necessario un approfondimento istruttorio, si ripropongono tutte le istanze istruttorie dedotte dalla SI.ra nei propri scritti difensivi e nei verbali CP
d'udienza di primo grado di seguito riportate:
“Si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze: 1) “Vero che il SI. ebbe ad acquistare con atto di SO
compravendita rep. 114855 del 21 novembre 1995 a rogito notaio
[...]
di Bassano del Grappa dall'MM Bergamin s.a.s. la piena CP_7
proprietà dell'unità immobiliare contraddistinta al mappale n. 239 sub. 49, oltre alla quota delle parti comuni del di cui fa parte, come Controparte_1
da documentazione che si rammostra (doc. 2)?”;
2) “Vero che il mappale n. 239 sub. 49 risulta catastalmente definito con denuncia di variazione prot. 12181 del 17/10/1995 con la quale l'unità abitativa
è stata regolarmente censita e nella relativa planimetria catastale, allegata sotto la lettera A dell'atto di compravendita, sono graficamente rappresentate le due terrazze esterne, come da documentazione che si rammostra (doc. 2)
?”;
3) “Vero che la denuncia di variazione prot. 12181 del 17/10/1995 è menzionata nel citato atto di compravendita rep. 114855 del 21 novembre
1995, come da documentazione che si rammostra (doc. 2)?'';
4) “Vero che l'atto di acquisto del 21 novembre 1995 risulta regolarmente trascritto alla Conservatoria dei R.R.I.I. di Bassano del Grappa in data 5 dicembre 1995, come da documentazione che si rammostra (doc. 2)?”;
5) “Vero che a far data dall'atto del 21 novembre 1995 il SI. Per_1
ha goduto in via esclusiva delle due terrazze esterne facenti parte
[...]
dell'unità abitativa acquistata?”;
6) “Vero che il SI. dal 21 novembre 1995 ha posseduto in SO
modo pacifico, pubblico e continuato l'unità immobiliare contraddistinta al mappale n. 239 sub. 49 del di cui si rammostrano le Controparte_1
planimetrie catastali allegate sotto la lettera A all'atto di acquisto (doc. 2)?”;
7) “Vero che alcuna comunicazione è pervenuta al dante causa della SI.ra
, il quale ha pacificamente goduto in via esclusiva fin dal 1995 OP
della unità abitativa sopra descritta, devolvendone la proprietà mortis causa alla SI.ra con testamento olografo del 17/04/2015?”; OP 8) “Vero che la SI.ra , e prima di essa il suo dante causa OP
per successione ereditaria SI. , ha posseduto per più di SO
ventanni l'unità immobiliare contraddistinta al mappale n. 239 sub. 49 del
utilizzando in via esclusiva le due terrazze esterne, il cui Controparte_1
accesso avviene solo dall'unità immobiliare contraddistinta al mappale n. 239 sub. 49, come da planimetria che si rammostra (doc.
2- all. A)?''
9) “Vero che la SI.ra , e prima di essa il suo dante causa OP
per successione ereditaria SI. , ha posseduto per più di SO
ventanni l'unità immobiliare contraddistinta al mappale n. 239 sub. 49 del
utilizzando in via esclusiva le due terrazze esterne (di cui Controparte_1
alla planimetria che si rammostra - doc. 2) senza essere disturbata e senza dovere rendere conto a nessuno, ed appare pubblicamente e pacificamente
l'unica vera ed esclusiva proprietaria delle stesse?'';
10) “Vero che delle due canne esistenti sul tetto del solo Controparte_1
quella del negozio posta a Sud-Est è regolarmente autorizzata?”;
11) “Vero che delle due canne esistenti sul tetto del uella Controparte_1
del magazzino posta a Nord-Est non risulta riportata in alcuna tavola di progetto approvata?”; 12) “Vero che alcuna comunicazione è pervenuta al dante causa della SI.ra
e alla stessa da parte del o da altri OP Controparte_1
condomini volta ad interrompere il possesso delle terrazze esterne fino alla notifica dell'atto di citazione introduttivo della presente causa e relativa mediazione?”;
13) “ Vero che il costo del rifacimento integrale delle due terrazze, facenti parte dell'unità immobiliare della SI.ra è stato posto dal CP CP_1
per 1/3 a carico esclusivo della stessa e 2/3 a carico dei condomini di
[...]
cui la medesima fa parte, come da documentazione che si rammostra (doc. 6)?”.
Si indicano a teste: Via Gastone Bragagnolo n. 4, 36022 Testimone_1
Cassola (VI); L.go Parolini n. 61, 36061 Bassano del Testimone_2
Grappa; Geom. , Via Ciardi 27, 36061 Bassano del Grappa. Ci Testimone_3
si oppone alla richiesta attorea di prova per testi, eccependo l'inammissibilità della stessa giacché il teste indicato SI. è parte in causa, Controparte_9
quindi avrebbe potuto essere sentito semmai in sede di interrogatorio formale.
Preso atto che gli attori nulla hanno prodotto a sostegno delle domande di risarcimento formulate, ci si oppone altresì alla richiesta CTU avente scopo meramente esplorativo, in quanto volta a supplire l'onere probatorio che grava sugli attori stessi.”.
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I SIg.ri , e convenivano in giudizio dinanzi al Pt_1 Pt_2 Parte_3
Tribunale di Venezia il sito in Bassano del Grappa Via Controparte_1
Barbieri n. 13, essendo condomini dello stesso, e la SI.ra OP
, pure condomina ed erede del SI. , precedente
[...] SO proprietario del suo appartamento, chiedendo la condanna della convenuta alla rimessione in pristino di due terrazze realizzate all'ultimo piano del fabbricato, a servizio del suo appartamento, con parziale demolizione del tetto condominiale, intervento la cui realizzazione era stata autorizzata dal Condominio con delibera del 1994 a favore dell'MM BE (allora proprietaria dell'appartamento) e dante causa di , di cui SO
è erede, che era stata dichiarata nulla dal OP CP
Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. 182/2002, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 225/2007.
In subordine gli attori chiedevano il risarcimento per equivalente.
2. Si costituiva in giudizio il eccependo la prescrizione e/o CP_1 decadenza di ogni diritto sotteso alla domanda degli attori, la carenza di interesse ad agire degli stessi e la reiezione della loro domanda per infondatezza. In via riconvenzionale il Condominio chiedeva di essere manlevato da . OP
3. Si costituiva in giudizio eccependo OP
l'improcedibilità per insufficiente media conciliazione, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto;
in via riconvenzionale chiedeva venisse dichiarata l'usucapione decennale o ventennale della proprietà delle terrazze e del suo diritto a mantenerle.
4. Il Tribunale, dopo aver autorizzato la chiamata in causa dei condomini terzi, i quali non si costituivano e venivano dichiarati contumaci, sulla base degli atti e respinte le istanze istruttorie delle parti, dichiarava l'intervenuta usucapione ventennale delle terrazze e del diritto a mantenerle a favore di OP
, condannando i al pagamento delle spese legali a favore
[...] Pt_1 del e della CP_1 CP
5. Contro la sentenza n. 1619/2022 del Tribunale di Venezia hanno interposto appello gli attori in primo grado, convenendo in giudizio il e la CP_1 SI.ra e poi integrando il contraddittorio con tutti OP gli altri condomini chiamati in primo grado, i quali sono rimasti contumaci in appello, come lo erano stati in primo grado.
6. L'atto di appello dei SIg.ri è affidato a quattro motivi. Pt_1
1) carenza dei presupposti del possesso pacifico e ininterrotto e dell'animus possidendi della SI.ra con questo motivo parte CP appellante censura la sentenza del Tribunale per non avere parte appellata dimostrato una condotta diretta a rivelare una interversione del possesso e per non aver dato prova sia del possesso pacifico ed ininterrotto sia dell'animus possidendi della appellata;
2) atti interruttivi dell'usucapione; con questo motivo parte appellante deduce che sarebbe atto interruttivo del possesso ai fini dell'usucapione l'azione giudiziaria instaurata nel 2002 dagli attori contro il dinanzi CP_1 al Tribunale di Bassano del Grappa e poi dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia;
3) nullità delle delibere condominiali concernenti le terrazze;
con questo motivo parte appellante sostiene che la nullità della delibera condominiale del 30.8.1994 che autorizzava la realizzazione delle terrazze comporta la nullità anche delle successive delibere condominiali riguardanti le stesse terrazze, anche se mai impugnate ritualmente;
4) mancato accoglimento della richiesta risarcitoria;
con questo motivo parte appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria per danni materiali e morali derivanti dal mancato utilizzo delle terrazze o quanto meno del tetto.
7. Si è costituito in giudizio il , chiedendo la reiezione dell'appello CP_1
e la conferma dell'appellata sentenza e riproponendo in subordine la domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della CP
8. Si è costituita in giudizio , la quale parimenti ha OP chiesto la reiezione dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza, riproponendo le eccezioni già svolte in primo grado.
9. Il primo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale, motivando l'accoglimento della domanda di usucapione ventennale della ha correttamente ritenuto provato che dal novembre CP
1995 in poi “solo il proprietario dell'appartamento poteva aver accesso alle terrazze da cui sin da allora erano esclusi tutti gli altri condomini ivi inclusi gli odierni attori”.
La costruzione delle terrazze private a servizio dell'appartamento ha privato gli altri condomini della possibilità di goderne.
Com'è noto, il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa del bene comune senza necessità di interversio possessionis, ma attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (Cass. n. 9359 del 08/04/2021).
Per contro, l'appellante si è limitato ad impugnare la delibera condominiale di autorizzazione.
È poi circostanza pacifica e ammessa dagli stessi che nel possesso Pt_1 del , deceduto nell'aprile 2018, sia succeduta la SInora Per_1 CP
, sua unica erede, ex art. 1146, co. 1 c.c.
[...]
Deve altresì ritenersi dimostrato l'animus possidendi in capo alla e al CP suo dante causa: questi infatti acquistò l'appartamento ritenendo, in buona fede, che tra i beni acquistati vi fossero anche le terrazze (nelle planimetrie allegate all'atto d'acquisto dell'appartamento, sono riportate anche le terrazze
- doc. 2 convenuta primo grado, pag. 11 - e nell'atto non si fa riferimento al fatto che le stesse fossero di proprietà di tutti i condomini).
Non è SInificativa la circostanza che il , dopo l'acquisto, apprese Per_1 dell'impugnativa della delibera del 1994 e non è dato comprendere come l'impugnativa di detta delibera potesse influire sull'animus del dante causa della convenuta, anche perchè non è stato provato che gli attori, o alcun altro condomino, abbiano materialmente impedito il possesso del , che Per_1 nonostante l'impugnativa ha continuato a godere uti dominus delle terrazze del suo appartamento.
Essendo la succeduta, ex art. 1146, co. 1 c.c., nel possesso del suo CP dante causa (iniziato nel novembre 1995), al momento della proposizione del giudizio era ampiamente decorso il tempo utile a usucapire, ex art. 1158 c.c. Gli appellanti hanno eccepito che il possesso utile ad usucapire sarebbe stato comunque interrotto dalla proposizione del giudizio volto alla declaratoria di nullità della delibera assembleare del 1994 e pertanto, secondo la loro prospettazione, il termine per usucapire sarebbe cominciato al più a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, e dunque dall'agosto 2007,e comunque dall'invio di una lettera di messa in mora, il 29.9.2016, con cui si chiedeva al , al Condominio e all'Impresa Per_1
BE la rimessione in pristino del tetto (doc. 7 attoreo, allegato alla prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.).
Quanto a quest'ultima comunicazione, va anzitutto osservato che non vi è prova che sia stata effettivamente ricevuta dal : in seconda memoria Per_1 ex art. 183, co. 6 c.p.c. la ha formalmente dichiarato di non riconoscere CP la sottoscrizione del suo dante causa, ex art. 214 co. 2 c.p.c. (pag. 5). Gli attori non hanno dichiarato di volersi valere della scrittura, proponendo istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., limitandosi a sostenere che la lettera sarebbe stata ricevuta da , asseritamente figlia del (terza CP_12 Per_1 memoria 183 attorea, pag. 2), senza peraltro provare detto rapporto di parentela.
A prescindere da ciò, ai fini dell'interruzione del termine utile ad usucapire è del tutto irrilevante che nel 2016 gli attori abbiano richiesto la rimessa in pristino dei terrazzi, così come è irrilevante la proposizione del giudizio di impugnativa della delibera del 1994.
Ai sensi dell'art. 1165 c.c. le disposizioni sulla prescrizione e sulla sua interruzione si osservano anche rispetto all'usucapione, in quanto applicabili, e quindi tenuto conto delle peculiari caratteristiche oggettive di tale istituto. In tale contesto, non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere, per il tramite dell'autorità giudiziaria, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente. In altri termini, la proposizione di azioni giudiziarie rileva ai fini dell'interruzione del possesso, solo se dirette specificamente a tale scopo.
La mera proposizione dell'impugnativa della delibera assembleare non può essere considerata come un atto interruttivo del possesso del;
fra Per_1
l'altro il dante causa della non era parte di tale giudizio e dall'esame CP delle sentenze prodotte emerge che in tale giudizio fu sindacata solamente la legittimità della delibera assembleare, non risultando che gli odierni appellanti abbiano proposto, in tale sede, domande dirette a privare del possesso il
. Per_1
Pertanto, sussistendo gli elementi del corpus possessionis e dell'animus possidendi, il Tribunale correttamente ha dichiarato che CP OP
ha acquistato, per usucapione, la proprietà esclusiva delle due terrazze
[...] poste a ovest ed est dell'ultimo piano del fabbricato di Via Barbieri 13, di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare censita al catasto fabbricati del Comune di Bassano del Grappa al foglio 3, mappale n. 239 sub. 49, terrazze meglio rappresentate nella planimetria allegata sub.A al contratto d'acquisto dell'unità immobiliare del 21 novembre 1995.
10. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. L'impugnazione della delibera condominiale di autorizzazione del 1994, annullata nel 2002 dal Tribunale di Bassano del Grappa e nel 2007 da questa Corte d'Appello, non ha mai coinvolto il SI. contro il quale per altro, nelle predette azioni Per_1 giudiziarie non è mai stata richiesta la riduzione in pristino o il risarcimento del danno. E' pacifico per altro in giurisprudenza che una mera diffida, inviata nel 2016, da parte attrice, non sia minimamente idonea a interrompere l'usucapione.
Il possesso ai fini dell'usucapione, in questo caso ventennale, non inizia dal passaggio in giudicato della sentenza di questa Corte del 2007, come vorrebbe parte appellante, ma dal concreto spossessamento del e dei CP_1 condomini conseguente alla realizzazione delle terrazze esclusive avvenuta nel 1995, per cui il ventennio è scaduto nel 2015, ben prima dell'inizio di questa causa, avvenuta il 31 gennaio 2019.
11. L'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà esclusiva delle terrazze determina l'assorbimento delle censure che attengono alla validità delle successive delibere approvate dall'assemblea condominiale e riguardanti le terrazze in questione nonché di quelle che investono il rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dagli attori e l'omessa pronuncia da parte del primo giudice in ordine alla domanda di indennizzo per arricchimento senza giusta causa avanzata in via subordinata, la quale presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuto senza giusta causa.
12. La reiezione dei motivi di appello comporta la conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando,
1) respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza;
2) condanna parte appellante alle spese del grado che liquida in € 6 mila oltre IVA, CPA e spese generali a favore del Condominio e parimenti € 6 mila più accessori a favore della SI.ra . OP
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 25 marzo 2025
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di ConSIlio in persona dei SInori Magistrati:
Dottor Enrico Schiavon Presidente
Dottoressa Martina Gasparini ConSIliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 2402/22 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
(CF ; Parte_2 C.F._2
(CF ); Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Anna Maria Muraro e Antonio Picerni ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bassano del Grappa (VI) Via Mure del Bastion n. 10;
appellanti;
contro
:
CF ); Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Brusadin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI) Via Marinali n. 85;
appellato;
e contro
(CF ) erede di OP C.F._4
; SO
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Gottardo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI) Via Marinali n. 24;
appellata;
e contro i Terzi chiamati per integrazione del contraddittorio:
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
e Società CP_13 CP_14
contumaci;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1619/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 27 settembre 2022.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE:
In accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza
n. 1619/2022, pronunciata dal Tribunale di Vicenza e quindi, accertata la nullità conseguenziale delle delibere riguardanti le terrazze, condannare i convenuti in solido al ripristino del tetto;
Condannare al risarcimento del danno OP
patrimoniale e non patrimoniale da mancato godimento del bene comune quantificato in € 18.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
Accertata la nullità consequenziale delle delibere riguardanti le terrazze, condannare le parti in solido al risarcimento per equivalente;
Condannare al risarcimento del danno OP
patrimoniale e non patrimoniale da mancato godimento del bene comune quantificato in € 18.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
Condannare al pagamento di un indennizzo pari OP
al maggior valore dell'immobile;
Condannare al risarcimento patrimoniale e non OP
patrimoniale da mancato godimento del bene comune quantificato in €
18.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con aumento del 30 per cento ai sensi del comma Ibis, art. 4 del D.M. 55/2014”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato Controparte_1 “Nel merito: per i motivi precisati in atti di primo grado e riproposti in questo grado di appello:
rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza nr. 1619 / 2022 del Tribunale di Vicenza in persona del dott. Ludovico Rossi emessa a definizione della causa nr. 838
/2019 RG e pubblicata in data 27.09.2022;
e rigettare le domande svolte dagli attori , e Parte_1 Parte_3
nei confronti del in via principale di Parte_2 Controparte_1
accertamento della nullità consequenziale delle delibere riguardanti le terrazze
e di condanna dei convenuti in solido al ripristino del tetto;
e rigettare le domande svolte dagli attori , e Parte_1 Parte_3
in via subordinata di accertamento della nullità consequenziale Parte_2
delle delibere riguardanti le terrazze, e di condanna delle parti in solido al risarcimento del danno per equivalente
In via riconvenzionale
Nella denegata ipotesi di riforma anche solo parziale della impugnata sentenza nr. 1619/2022 del Tribunale di Vicenza ai sensi dell'art 346 c.p.c. e di accoglimento anche parziale delle domande svolte dagli attori , Parte_1
e nei confronti del sito in Parte_2 Parte_3 Controparte_1
Bassano del Grappa, via Barbieri 13 condannarsi CP OP
C.F.: , residente in [...] CodiceFiscale_5
a tenere indenne e a manlevare il convenuto per ogni Controparte_1
somma, costo e pregiudizio che quest'ultimo sarà tenuto a sopportare e/o corrispondere agli attori per effetto dell'accoglimento anche parziale delle domande svolte in atto di citazione d'appello notificato in data 20.12.2022 Spese e competenze anche del presente grado di giudizio integralmente rifuse. In via istruttoria
Si eccepisce l'incapacità del teste indicato dagli attori in quanto essendo parte in causa non può assumere la veste attribuitagli, e l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati in quanto le circostanze capitolate risultano irrilevanti, generiche e chiedono al teste di esprimere un giudizio e/o una valutazione;
Si eccepisce altresì l'inammissibilità della richiesta CTU in quanto esplorativa
e volta a sopperire a carenze istruttorie e probatorie di parte attrice.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata : OP
Nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per
l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 1619/2022 pubblicata il
27/09/2022 del Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice dott. Ludovico
Rossi, nella causa civile n. 838/2019 R.G..
In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma - anche solo parziale - della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono le domande ed eccezioni formulate in primo grado, nella comparsa di costituzione
e risposta, nelle proprie memorie istruttorie e a verbale, in particolare nelle note di trattazione scritta datate 2/05/2022, depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/05/2022, a cui ci si riporta integralmente, da intendersi qui trascritte.
Competenze anche del presente grado di giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria: per il caso in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere necessario un approfondimento istruttorio, si ripropongono tutte le istanze istruttorie dedotte dalla SI.ra nei propri scritti difensivi e nei verbali CP
d'udienza di primo grado di seguito riportate:
“Si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze: 1) “Vero che il SI. ebbe ad acquistare con atto di SO
compravendita rep. 114855 del 21 novembre 1995 a rogito notaio
[...]
di Bassano del Grappa dall'MM Bergamin s.a.s. la piena CP_7
proprietà dell'unità immobiliare contraddistinta al mappale n. 239 sub. 49, oltre alla quota delle parti comuni del di cui fa parte, come Controparte_1
da documentazione che si rammostra (doc. 2)?”;
2) “Vero che il mappale n. 239 sub. 49 risulta catastalmente definito con denuncia di variazione prot. 12181 del 17/10/1995 con la quale l'unità abitativa
è stata regolarmente censita e nella relativa planimetria catastale, allegata sotto la lettera A dell'atto di compravendita, sono graficamente rappresentate le due terrazze esterne, come da documentazione che si rammostra (doc. 2)
?”;
3) “Vero che la denuncia di variazione prot. 12181 del 17/10/1995 è menzionata nel citato atto di compravendita rep. 114855 del 21 novembre
1995, come da documentazione che si rammostra (doc. 2)?'';
4) “Vero che l'atto di acquisto del 21 novembre 1995 risulta regolarmente trascritto alla Conservatoria dei R.R.I.I. di Bassano del Grappa in data 5 dicembre 1995, come da documentazione che si rammostra (doc. 2)?”;
5) “Vero che a far data dall'atto del 21 novembre 1995 il SI. Per_1
ha goduto in via esclusiva delle due terrazze esterne facenti parte
[...]
dell'unità abitativa acquistata?”;
6) “Vero che il SI. dal 21 novembre 1995 ha posseduto in SO
modo pacifico, pubblico e continuato l'unità immobiliare contraddistinta al mappale n. 239 sub. 49 del di cui si rammostrano le Controparte_1
planimetrie catastali allegate sotto la lettera A all'atto di acquisto (doc. 2)?”;
7) “Vero che alcuna comunicazione è pervenuta al dante causa della SI.ra
, il quale ha pacificamente goduto in via esclusiva fin dal 1995 OP
della unità abitativa sopra descritta, devolvendone la proprietà mortis causa alla SI.ra con testamento olografo del 17/04/2015?”; OP 8) “Vero che la SI.ra , e prima di essa il suo dante causa OP
per successione ereditaria SI. , ha posseduto per più di SO
ventanni l'unità immobiliare contraddistinta al mappale n. 239 sub. 49 del
utilizzando in via esclusiva le due terrazze esterne, il cui Controparte_1
accesso avviene solo dall'unità immobiliare contraddistinta al mappale n. 239 sub. 49, come da planimetria che si rammostra (doc.
2- all. A)?''
9) “Vero che la SI.ra , e prima di essa il suo dante causa OP
per successione ereditaria SI. , ha posseduto per più di SO
ventanni l'unità immobiliare contraddistinta al mappale n. 239 sub. 49 del
utilizzando in via esclusiva le due terrazze esterne (di cui Controparte_1
alla planimetria che si rammostra - doc. 2) senza essere disturbata e senza dovere rendere conto a nessuno, ed appare pubblicamente e pacificamente
l'unica vera ed esclusiva proprietaria delle stesse?'';
10) “Vero che delle due canne esistenti sul tetto del solo Controparte_1
quella del negozio posta a Sud-Est è regolarmente autorizzata?”;
11) “Vero che delle due canne esistenti sul tetto del uella Controparte_1
del magazzino posta a Nord-Est non risulta riportata in alcuna tavola di progetto approvata?”; 12) “Vero che alcuna comunicazione è pervenuta al dante causa della SI.ra
e alla stessa da parte del o da altri OP Controparte_1
condomini volta ad interrompere il possesso delle terrazze esterne fino alla notifica dell'atto di citazione introduttivo della presente causa e relativa mediazione?”;
13) “ Vero che il costo del rifacimento integrale delle due terrazze, facenti parte dell'unità immobiliare della SI.ra è stato posto dal CP CP_1
per 1/3 a carico esclusivo della stessa e 2/3 a carico dei condomini di
[...]
cui la medesima fa parte, come da documentazione che si rammostra (doc. 6)?”.
Si indicano a teste: Via Gastone Bragagnolo n. 4, 36022 Testimone_1
Cassola (VI); L.go Parolini n. 61, 36061 Bassano del Testimone_2
Grappa; Geom. , Via Ciardi 27, 36061 Bassano del Grappa. Ci Testimone_3
si oppone alla richiesta attorea di prova per testi, eccependo l'inammissibilità della stessa giacché il teste indicato SI. è parte in causa, Controparte_9
quindi avrebbe potuto essere sentito semmai in sede di interrogatorio formale.
Preso atto che gli attori nulla hanno prodotto a sostegno delle domande di risarcimento formulate, ci si oppone altresì alla richiesta CTU avente scopo meramente esplorativo, in quanto volta a supplire l'onere probatorio che grava sugli attori stessi.”.
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I SIg.ri , e convenivano in giudizio dinanzi al Pt_1 Pt_2 Parte_3
Tribunale di Venezia il sito in Bassano del Grappa Via Controparte_1
Barbieri n. 13, essendo condomini dello stesso, e la SI.ra OP
, pure condomina ed erede del SI. , precedente
[...] SO proprietario del suo appartamento, chiedendo la condanna della convenuta alla rimessione in pristino di due terrazze realizzate all'ultimo piano del fabbricato, a servizio del suo appartamento, con parziale demolizione del tetto condominiale, intervento la cui realizzazione era stata autorizzata dal Condominio con delibera del 1994 a favore dell'MM BE (allora proprietaria dell'appartamento) e dante causa di , di cui SO
è erede, che era stata dichiarata nulla dal OP CP
Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. 182/2002, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 225/2007.
In subordine gli attori chiedevano il risarcimento per equivalente.
2. Si costituiva in giudizio il eccependo la prescrizione e/o CP_1 decadenza di ogni diritto sotteso alla domanda degli attori, la carenza di interesse ad agire degli stessi e la reiezione della loro domanda per infondatezza. In via riconvenzionale il Condominio chiedeva di essere manlevato da . OP
3. Si costituiva in giudizio eccependo OP
l'improcedibilità per insufficiente media conciliazione, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto;
in via riconvenzionale chiedeva venisse dichiarata l'usucapione decennale o ventennale della proprietà delle terrazze e del suo diritto a mantenerle.
4. Il Tribunale, dopo aver autorizzato la chiamata in causa dei condomini terzi, i quali non si costituivano e venivano dichiarati contumaci, sulla base degli atti e respinte le istanze istruttorie delle parti, dichiarava l'intervenuta usucapione ventennale delle terrazze e del diritto a mantenerle a favore di OP
, condannando i al pagamento delle spese legali a favore
[...] Pt_1 del e della CP_1 CP
5. Contro la sentenza n. 1619/2022 del Tribunale di Venezia hanno interposto appello gli attori in primo grado, convenendo in giudizio il e la CP_1 SI.ra e poi integrando il contraddittorio con tutti OP gli altri condomini chiamati in primo grado, i quali sono rimasti contumaci in appello, come lo erano stati in primo grado.
6. L'atto di appello dei SIg.ri è affidato a quattro motivi. Pt_1
1) carenza dei presupposti del possesso pacifico e ininterrotto e dell'animus possidendi della SI.ra con questo motivo parte CP appellante censura la sentenza del Tribunale per non avere parte appellata dimostrato una condotta diretta a rivelare una interversione del possesso e per non aver dato prova sia del possesso pacifico ed ininterrotto sia dell'animus possidendi della appellata;
2) atti interruttivi dell'usucapione; con questo motivo parte appellante deduce che sarebbe atto interruttivo del possesso ai fini dell'usucapione l'azione giudiziaria instaurata nel 2002 dagli attori contro il dinanzi CP_1 al Tribunale di Bassano del Grappa e poi dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia;
3) nullità delle delibere condominiali concernenti le terrazze;
con questo motivo parte appellante sostiene che la nullità della delibera condominiale del 30.8.1994 che autorizzava la realizzazione delle terrazze comporta la nullità anche delle successive delibere condominiali riguardanti le stesse terrazze, anche se mai impugnate ritualmente;
4) mancato accoglimento della richiesta risarcitoria;
con questo motivo parte appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria per danni materiali e morali derivanti dal mancato utilizzo delle terrazze o quanto meno del tetto.
7. Si è costituito in giudizio il , chiedendo la reiezione dell'appello CP_1
e la conferma dell'appellata sentenza e riproponendo in subordine la domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della CP
8. Si è costituita in giudizio , la quale parimenti ha OP chiesto la reiezione dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza, riproponendo le eccezioni già svolte in primo grado.
9. Il primo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale, motivando l'accoglimento della domanda di usucapione ventennale della ha correttamente ritenuto provato che dal novembre CP
1995 in poi “solo il proprietario dell'appartamento poteva aver accesso alle terrazze da cui sin da allora erano esclusi tutti gli altri condomini ivi inclusi gli odierni attori”.
La costruzione delle terrazze private a servizio dell'appartamento ha privato gli altri condomini della possibilità di goderne.
Com'è noto, il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa del bene comune senza necessità di interversio possessionis, ma attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (Cass. n. 9359 del 08/04/2021).
Per contro, l'appellante si è limitato ad impugnare la delibera condominiale di autorizzazione.
È poi circostanza pacifica e ammessa dagli stessi che nel possesso Pt_1 del , deceduto nell'aprile 2018, sia succeduta la SInora Per_1 CP
, sua unica erede, ex art. 1146, co. 1 c.c.
[...]
Deve altresì ritenersi dimostrato l'animus possidendi in capo alla e al CP suo dante causa: questi infatti acquistò l'appartamento ritenendo, in buona fede, che tra i beni acquistati vi fossero anche le terrazze (nelle planimetrie allegate all'atto d'acquisto dell'appartamento, sono riportate anche le terrazze
- doc. 2 convenuta primo grado, pag. 11 - e nell'atto non si fa riferimento al fatto che le stesse fossero di proprietà di tutti i condomini).
Non è SInificativa la circostanza che il , dopo l'acquisto, apprese Per_1 dell'impugnativa della delibera del 1994 e non è dato comprendere come l'impugnativa di detta delibera potesse influire sull'animus del dante causa della convenuta, anche perchè non è stato provato che gli attori, o alcun altro condomino, abbiano materialmente impedito il possesso del , che Per_1 nonostante l'impugnativa ha continuato a godere uti dominus delle terrazze del suo appartamento.
Essendo la succeduta, ex art. 1146, co. 1 c.c., nel possesso del suo CP dante causa (iniziato nel novembre 1995), al momento della proposizione del giudizio era ampiamente decorso il tempo utile a usucapire, ex art. 1158 c.c. Gli appellanti hanno eccepito che il possesso utile ad usucapire sarebbe stato comunque interrotto dalla proposizione del giudizio volto alla declaratoria di nullità della delibera assembleare del 1994 e pertanto, secondo la loro prospettazione, il termine per usucapire sarebbe cominciato al più a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, e dunque dall'agosto 2007,e comunque dall'invio di una lettera di messa in mora, il 29.9.2016, con cui si chiedeva al , al Condominio e all'Impresa Per_1
BE la rimessione in pristino del tetto (doc. 7 attoreo, allegato alla prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.).
Quanto a quest'ultima comunicazione, va anzitutto osservato che non vi è prova che sia stata effettivamente ricevuta dal : in seconda memoria Per_1 ex art. 183, co. 6 c.p.c. la ha formalmente dichiarato di non riconoscere CP la sottoscrizione del suo dante causa, ex art. 214 co. 2 c.p.c. (pag. 5). Gli attori non hanno dichiarato di volersi valere della scrittura, proponendo istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., limitandosi a sostenere che la lettera sarebbe stata ricevuta da , asseritamente figlia del (terza CP_12 Per_1 memoria 183 attorea, pag. 2), senza peraltro provare detto rapporto di parentela.
A prescindere da ciò, ai fini dell'interruzione del termine utile ad usucapire è del tutto irrilevante che nel 2016 gli attori abbiano richiesto la rimessa in pristino dei terrazzi, così come è irrilevante la proposizione del giudizio di impugnativa della delibera del 1994.
Ai sensi dell'art. 1165 c.c. le disposizioni sulla prescrizione e sulla sua interruzione si osservano anche rispetto all'usucapione, in quanto applicabili, e quindi tenuto conto delle peculiari caratteristiche oggettive di tale istituto. In tale contesto, non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere, per il tramite dell'autorità giudiziaria, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente. In altri termini, la proposizione di azioni giudiziarie rileva ai fini dell'interruzione del possesso, solo se dirette specificamente a tale scopo.
La mera proposizione dell'impugnativa della delibera assembleare non può essere considerata come un atto interruttivo del possesso del;
fra Per_1
l'altro il dante causa della non era parte di tale giudizio e dall'esame CP delle sentenze prodotte emerge che in tale giudizio fu sindacata solamente la legittimità della delibera assembleare, non risultando che gli odierni appellanti abbiano proposto, in tale sede, domande dirette a privare del possesso il
. Per_1
Pertanto, sussistendo gli elementi del corpus possessionis e dell'animus possidendi, il Tribunale correttamente ha dichiarato che CP OP
ha acquistato, per usucapione, la proprietà esclusiva delle due terrazze
[...] poste a ovest ed est dell'ultimo piano del fabbricato di Via Barbieri 13, di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare censita al catasto fabbricati del Comune di Bassano del Grappa al foglio 3, mappale n. 239 sub. 49, terrazze meglio rappresentate nella planimetria allegata sub.A al contratto d'acquisto dell'unità immobiliare del 21 novembre 1995.
10. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. L'impugnazione della delibera condominiale di autorizzazione del 1994, annullata nel 2002 dal Tribunale di Bassano del Grappa e nel 2007 da questa Corte d'Appello, non ha mai coinvolto il SI. contro il quale per altro, nelle predette azioni Per_1 giudiziarie non è mai stata richiesta la riduzione in pristino o il risarcimento del danno. E' pacifico per altro in giurisprudenza che una mera diffida, inviata nel 2016, da parte attrice, non sia minimamente idonea a interrompere l'usucapione.
Il possesso ai fini dell'usucapione, in questo caso ventennale, non inizia dal passaggio in giudicato della sentenza di questa Corte del 2007, come vorrebbe parte appellante, ma dal concreto spossessamento del e dei CP_1 condomini conseguente alla realizzazione delle terrazze esclusive avvenuta nel 1995, per cui il ventennio è scaduto nel 2015, ben prima dell'inizio di questa causa, avvenuta il 31 gennaio 2019.
11. L'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà esclusiva delle terrazze determina l'assorbimento delle censure che attengono alla validità delle successive delibere approvate dall'assemblea condominiale e riguardanti le terrazze in questione nonché di quelle che investono il rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dagli attori e l'omessa pronuncia da parte del primo giudice in ordine alla domanda di indennizzo per arricchimento senza giusta causa avanzata in via subordinata, la quale presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuto senza giusta causa.
12. La reiezione dei motivi di appello comporta la conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando,
1) respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza;
2) condanna parte appellante alle spese del grado che liquida in € 6 mila oltre IVA, CPA e spese generali a favore del Condominio e parimenti € 6 mila più accessori a favore della SI.ra . OP
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 25 marzo 2025
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi