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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/12/2024, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2430/2023 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/10/1958, rappresentato e difeso dall'Avv. COVA CARLO ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/08/1955, rappresentato e difeso dall'Avv. D'AMELIO ANTONELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente : Parte_1
“ a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_2
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e
[...] C.F._1 residente in [...], il Sig. (C.F. Controparte_1
), nato a [...] in data [...] e residente in [...], C.F._3
Via Motta n. 25, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile
pagina 1 di 8 del Comune di LA, e procedere altresì a tutte le comunicazioni e annotazioni come per legge;
b) rigettare le avverse domande e dichiarare inammissibile l'avversa domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione della casa familiare e, comunque, rigettare tutte le domande svolte dal resistente.
Rigettare le avverse istanze istruttorie e nel caso di ammissione parziale o totale dei capitoli di prova orale ex adverso dedotti, ammettersi a prova contraria sui medesimi capitoli il seguente teste:
- , Via Cavour - LA (VA). Testimone_1
Spese rifuse.”;
Per parte resistente : Controparte_1
“Piaccia al Tribunale adito, NEL MERITO:
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio dal medesimo contratto con la signora;
Parte_1
-condannare la signora , anche nella sua qualità di socia al 90% della VERO SAS di Parte_1
RA RA & C., a corrispondere al sig. il 50% dei canoni di locazione effettivamente CP_1 percepiti, in relazione all'immobile sito in Cassano Magnago, 3, a fare data dal 9.6.2017 e sino alla data odierna;
-condannare la signora a corrispondere al sig. l'indennità di occupazione Parte_1 CP_1 per l'immobile sito in Jerago con OR alla Via Quintino Sella, 1 e Via Milano, 40 a fare data dal
9.6.2017 e sino alla data odierna;
- attesa la situazione di grave difficoltà economica in cui versa l'esponente, porre a carico della signora un assegno di mantenimento in favore del deducente non inferiore ad € Parte_1
2.000,00 mensili, quantomeno sino a che i rapporti patrimoniali tra le parti non verranno effettivamente definiti pro futuro;
Con ogni ulteriore riserva di ogni altro produrre e dedurre in via istruttoria, a corredo delle domande già formulate e formulande nel nuovo termine che verrà concesso nel rispetto di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede che il Tribunale voglia ordinare alla signora di produrre in giudizio il contratto o Pt_1
i contratti di locazione stipulati dalla medesima ovvero dalla società Vero SAS di RA RA &
C. aventi ad oggetto l'immobile di Cassano Magnago, meglio descritto in atti, per il periodo
9.6.2017 – anno corrente;
si chiede altresì disporsi CTU contabile volta a determinare l'indennità di spettanza del sig.
a fronte del godimento esclusivo dell'immobile adibito dalla signora a propria CP_1 Pt_1 abitazione, e meglio descritto in atti, nonché l'importo dovuto a titolo di quota parte del reddito
pagina 2 di 8 percepito dalla locazione dell'immobile sito in Cassano Magnago, al netto di eventuali spese/imposte come verranno eventualmente documentate dalla controparte;
Si chiede che codesto Tribunale voglia disporre un accertamento tributario a carico della signora
, ovvero della VERO SAS con sede in Jerago con OR, Via Quintino Pt_1 Parte_3
Sella, 1 (C.F. e P.IVA ), sia in proprio sia in qualità di socia titolare del 95% delle P.IVA_1 quote sociali, della VERO SAS di RA NC & C.
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il terreno sito in Sesto Calende venne ceduto in data 17.11.1994 dal sig.
[...]
, fratello del sig. , alla IMMOBILIARE MARA srl e pagato con denaro Per_1 Controparte_1 proveniente dai signori e;
Pt_4 Controparte_1
2) Vero che la villa di Jerago con OR, quanto al mappale 510, sub. 501, venne acquistata dalla Immobiliare RA srl nella persona del sig. per l'importo di € Persona_2
216.489,10, con denaro proveniente dal sig. stesso, in forza di decreto di Persona_2 trasferimento del 19.2.2003 nell'ambito della procedura esecutiva 79/92 svoltasi avanti al
Tribunale di Busto Arsizio;
3) Vero che la villa di Jerago con OR, quanto al mappale 510, sub. 502, venne acquistata sempre dalla IMMOBILIARE MARA srl nella persona del sig. , a seguito Persona_2 di atto di compravendita del 23.12.2004 con l'allora nuora del sig. , signora Persona_2 Tes_1
, per l'importo di € 216.000, da quest'ultimo corrisposto in contanti;
[...]
4) Vero che l'immobile di Cassano Magnago via Morazzone, 3 venne acquistato nel 2001 dalla IMMOBILIARE MARA SRL mediante accensione di mutuo garantito integralmente dal sig.
con denaro di provenienza dei signori e;
Persona_2 Pt_4 Controparte_1
5) Vero che il sig. negli anni a decorrere dal 2004 e sino al 2013 intraprese e CP_1 pagò, investendo tutti i propri risparmi e, da ultimo, attingendo al conto intestato alla SCIFFON
SRL, come da documento ex adverso prodotto sub doc. 23), i lavori di ristrutturazione della Villa di
Jerago con OR, così come di seguito meglio descritti: demolizione, impianti idraulici e di riscaldamento, serramenti, pannelli solari, cappotto, verniciature interne ed esterne per un ammontare di circa € 200.000,00.
6) Vero che la pratica per la trasformazione di destinazione d'uso dell'immobile sito in
Cassano Magnago, per cui occorse la somma di € 70.000,00 venne presentata nel 28.1.2011 (come risulta dal doc. 24 di produzione avversaria), e pagata con denaro di provenienza del sig.
[...]
. CP_1
Si indicano a testi i sigg.ri:
, residente a [...]”. Persona_1
pagina 3 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 13/10/2023, conveniva in giudizio il coniuge Parte_1 Controparte_1
esponendo quanto segue:
• di aver contratto matrimonio civile in LA (Va) in data 26/07/1991;
• dall'unione era nata la figlia (24/01/1992), ormai maggiorenne ed Per_3
economicamente autosufficiente;
• con sentenza n. 875/2012 in data 23/11/2012 il Tribunale di Busto Arsizio aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
• la ripresa del rapporto coniugale si era rivelata impossibile e si era protratta ben oltre il tempo necessario per ottenere il divorzio.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile senza ulteriori statuizioni attesa l'avvenuta definizione dei rapporti economici e l'autonomia economica delle parti come da verbale redatto avanti la Corte d'Appello di Milano in data 9/9/2020.
Con memoria in data 12/1/2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio; contestata l'affermazione secondo cui i rapporti economici erano stati definiti tra le parti con l'accordo raggiunto in Corte d'Appello (essendo lo stesso limitato all'aspetto relativo al contributo al mantenimento della figlia) e dato atto dell'ampio contenzioso instaurato negli anni riguardante il patrimonio familiare (conclusosi con ordinanza in data 15/01/2024 pronunciata dalla
Corte di Cassazione a definizione dell'impugnazione presentata dalla signora avverso Parte_1
la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3107/2019, ordinanza che ha integralmente e definitivamente confermato le statuizioni precedenti che avevano riconosciuto in capo al signor la titolarità del diritto di usufrutto sugli immobili facenti parte del patrimonio dei coniugi CP_1
a decorrere dalla sentenza di primo grado datata 09/06/2017, pronunce mai ottemperate dalla ricorrente), chiedeva la condanna della signora 1) alla corresponsione a favore del Parte_1
marito del 50% dei canoni di locazione percepiti in relazione all'immobile sito in Cassano Magnago
a far data dal 09/06/2017, 2) al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in
Jerago con OR, 3) a corrispondere al marito un assegno di mantenimento non inferiore a €.
2.000= mensili, “…quantomeno sino a che i rapporti patrimoniali tra le parti non verranno effettivamente definiti pro futuro…”.
Disposto un rinvio per permettere a parte resistente di meglio articolare le proprie difese stante la violazione del termine di 60 giorni a comparire, alla successiva udienza del 7/5/2024 il giudice invitava le parti a verificare la disponibilità ad intraprendere un percorso di mediazione familiare volto anche ad affrontare le questioni patrimoniali tra di loro pendenti. Disposto un rinvio per avere notizie sul percorso di mediazione che le parti dichiaravano essere disponibili ad intraprendere, alla pagina 4 di 8 successiva udienza del 23/07/2024 i procuratori delle parti davano atto che il percorso non era stato avviato e discutevano sulle questioni e istanze sollevate in atti. Con ordinanza in data 04/09/2024 il giudice, dichiarata l'inammissibilità di talune domande svolte da parte resistente e rilevata l'irrilevanza ai fini del decidere delle richieste istruttorie formulate da parte resistente, fissava udienza di discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c..
In data 12/11/2024 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa;
il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
* * * * * *
Preliminarmente ritiene il Collegio di dover confermare l'ordinanza emessa dal giudice relatore in data 04/09/2024 con la quale sono state dichiarate inammissibili le domande formulate da parte resistente di condanna della signora a corrispondere il 50% dei canoni di locazione e Parte_1
un'indennità di occupazione dell'immobile sito in Jerago con OR (trattandosi di domande autonome rispetto a quelle azionate in giudizio, soggette a rito ordinario, non cumulabili a quelle qui azionate con differente rito in quanto prive di qualificata connessione) e sono state respinte le istanze istruttorie siccome in parte finalizzate a provare il quantum delle domande di condanna dichiarate inammissibili, in parte esplorative e volte a sopperire all'onere di provare l'attuale capacità reddituale della ricorrente, in parte irrilevanti al fine del decidere dal momento che la ricostruzione delle vicende patrimoniali e societarie tra i coniugi è già stata oggetto di contenziosi promossi in sede civile, definiti con sentenze divenute definitive e da mettere in esecuzione.
1. La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio civile in LA (Va) in data 26/07/1991, si sono separati con sentenza n. 875/2012 pronunciata in data 23/11/20212 dal Tribunale di Busto Arsizio.
Essendosi, pertanto, protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato in data 13/10/2023), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
2. Assegno divorzile
Stante la dichiarata inammissibilità di una parte delle domande svolte nelle conclusioni di cui alla memoria in data 03/04/2024, deve essere in questa sede decisa unicamente la richiesta di “… porre
a carico della signora un assegno di mantenimento in favore del deducente non Parte_1 inferiore ad € 2.000,00 mensili, quantomeno sino a che i rapporti patrimoniali tra le parti non
pagina 5 di 8 verranno effettivamente definiti pro futuro” motivata sulla scorta di una situazione di grave difficoltà economica in cui verserebbe l'esponente.
Tenuto conto della domanda principale azionata in giudizio volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio, ritiene il Collegio che la richiesta formulata dal sig. sebbene Controparte_1
letteralmente indicata come di assegno di mantenimento (istituto applicabile in caso di separazione), debba essere riqualificata come di assegno divorzile, con conseguente onere, a carico del richiedente, di dimostrare la sussistenza dei requisiti più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità per ottenere tale sussidio economico dall'ex coniuge.
La domanda non è fondata e non può essere accolta dal momento che il sig. , percettore di CP_1 una pensione, per quanto modesta (egli ha dichiarato che la stessa ammonta a €. 900=, quantum che non è stato documentato;
il resistente si è limitato invero a depositare in giudizio le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021 e 2022, quando ancora aveva in essere un rapporto di lavoro subordinato), non solo non ha provato una rilevante sproporzione tra i suoi redditi e quelli della signora (la stessa percepisce attualmente il 100% dei canoni di locazione relativi ad un Pt_1
capannone adibito a discoteca sito a Cassano Magnago per complessivi €. 20.000= circa lordi all'anno - anche in questo caso il quantum è stato soltanto dichiarato ma non documentato con il deposito del contratto di locazione;
la ricorrente ha comunque prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021 e 2022).
Tenuto conto che i giudizi promossi in sede civile per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'usufrutto in misura del 50% della proprietà di tutti gli immobili che erano stati fittiziamente intestati alla moglie si sono conclusi con accertamento favorevole al sig. , ben si può CP_1
affermare in questa sede e per i fini della richiesta svolta che i coniugi sono titolari dei medesimi diritti immobiliari e che il mancato versamento del 50% delle rendite prodotte dagli immobili attiene esclusivamente ad un profilo di inadempimento da parte della ex moglie ma non certo di sproporzione patrimoniale e reddituale tale da far ritenere sussistente la funzione assistenziale dell'assegno.
Come è noto, la Suprema Corte a S.U. ha definitivamente risolto il contrasto interpretativo riguardante la funzione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 5 L. Div specificando che a tale assegno deve essere attribuita una funzione composita, la prima delle quali è quella assistenziale. La
Cassazione ha così chiarito che è compito del giudice di merito accertare la sussistenza di un'eventuale rilevante disparità tra le posizioni patrimoniali dei coniugi. Una volta accertato ciò, deve poi domandarsi se essa disparità sia causalmente dipendente da “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative
pagina 6 di 8 professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare” (funzione compensativa e perequativa).
Nel caso di specie se, come detto, l'istante non ha provato un rilevante squilibrio tra le disponibilità reddituali/patrimoniali proprie e quelle dell'ex coniuge (anzi, le cause civili hanno accertato medesimi diritti a favore del resistente su patrimonio comune e conseguentemente medesime rendite derivanti dagli immobili messi a reddito), tantomeno ha allegato elementi utili per ritenere sussistente la funzione compensativa e perequativa (non è messo in discussione che, durante la vita matrimoniale, i coniugi abbiano collaborato nella conduzione dell'attività imprenditoriale e abbiano gestito i beni immobili operando scelte condivise, tanto da aver addirittura concordato una intestazione fittizia dei beni immobili “… confidando che l'intestazione fiduciaria alla moglie ponesse il patrimonio di famiglia al riparo dalle sue eventuali sfortune imprenditoriali…”) ciò che comprova come entrambi i coniugi abbiano fornito un adeguato contributo alla realizzazione della vita familiare, alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale senza alcun sacrificio delle rispettive aspettative professionali (cfr. Cass. n. 12021/2019).
Per i motivi esposti la domanda deve essere rigettata.
3. Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status, per la quota del 50%; la restante quota deve essere posta a carico di parte resistente, attesa la sua soccombenza in merito alla domanda relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile e alle ulteriori domande spiegate, dichiarate inammissibili. Spese liquidate come in dispositivo applicando la disciplina del D.M. n. 55/2014, aggiornata con D.M. n. 147/2022, negli importi allo scaglione €. 26.000,01 - €. 52.000,00, applicato secondo gli importi medi per le prime due fasi e gli importi minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da , nato a Parte_5
LA in data 8/08/1955, e nata a [...] in data [...], in Parte_1
LA in data 26.07.1991, con atto trascritto presso i Registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 1991 atto n. 20, Parte I, Serie A;
2) respinge la domanda di assegno divorzile formulata da Controparte_1
3) dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dal resistente;
pagina 7 di 8 4) compensa tra le parti il 50% delle spese di lite;
condanna parte resistente al pagamento della restante quota, liquidata in complessivi €. 2.630=, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 21/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Elena Fumagalli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2430/2023 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/10/1958, rappresentato e difeso dall'Avv. COVA CARLO ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/08/1955, rappresentato e difeso dall'Avv. D'AMELIO ANTONELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente : Parte_1
“ a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_2
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e
[...] C.F._1 residente in [...], il Sig. (C.F. Controparte_1
), nato a [...] in data [...] e residente in [...], C.F._3
Via Motta n. 25, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile
pagina 1 di 8 del Comune di LA, e procedere altresì a tutte le comunicazioni e annotazioni come per legge;
b) rigettare le avverse domande e dichiarare inammissibile l'avversa domanda di condanna al pagamento di una indennità di occupazione della casa familiare e, comunque, rigettare tutte le domande svolte dal resistente.
Rigettare le avverse istanze istruttorie e nel caso di ammissione parziale o totale dei capitoli di prova orale ex adverso dedotti, ammettersi a prova contraria sui medesimi capitoli il seguente teste:
- , Via Cavour - LA (VA). Testimone_1
Spese rifuse.”;
Per parte resistente : Controparte_1
“Piaccia al Tribunale adito, NEL MERITO:
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio dal medesimo contratto con la signora;
Parte_1
-condannare la signora , anche nella sua qualità di socia al 90% della VERO SAS di Parte_1
RA RA & C., a corrispondere al sig. il 50% dei canoni di locazione effettivamente CP_1 percepiti, in relazione all'immobile sito in Cassano Magnago, 3, a fare data dal 9.6.2017 e sino alla data odierna;
-condannare la signora a corrispondere al sig. l'indennità di occupazione Parte_1 CP_1 per l'immobile sito in Jerago con OR alla Via Quintino Sella, 1 e Via Milano, 40 a fare data dal
9.6.2017 e sino alla data odierna;
- attesa la situazione di grave difficoltà economica in cui versa l'esponente, porre a carico della signora un assegno di mantenimento in favore del deducente non inferiore ad € Parte_1
2.000,00 mensili, quantomeno sino a che i rapporti patrimoniali tra le parti non verranno effettivamente definiti pro futuro;
Con ogni ulteriore riserva di ogni altro produrre e dedurre in via istruttoria, a corredo delle domande già formulate e formulande nel nuovo termine che verrà concesso nel rispetto di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede che il Tribunale voglia ordinare alla signora di produrre in giudizio il contratto o Pt_1
i contratti di locazione stipulati dalla medesima ovvero dalla società Vero SAS di RA RA &
C. aventi ad oggetto l'immobile di Cassano Magnago, meglio descritto in atti, per il periodo
9.6.2017 – anno corrente;
si chiede altresì disporsi CTU contabile volta a determinare l'indennità di spettanza del sig.
a fronte del godimento esclusivo dell'immobile adibito dalla signora a propria CP_1 Pt_1 abitazione, e meglio descritto in atti, nonché l'importo dovuto a titolo di quota parte del reddito
pagina 2 di 8 percepito dalla locazione dell'immobile sito in Cassano Magnago, al netto di eventuali spese/imposte come verranno eventualmente documentate dalla controparte;
Si chiede che codesto Tribunale voglia disporre un accertamento tributario a carico della signora
, ovvero della VERO SAS con sede in Jerago con OR, Via Quintino Pt_1 Parte_3
Sella, 1 (C.F. e P.IVA ), sia in proprio sia in qualità di socia titolare del 95% delle P.IVA_1 quote sociali, della VERO SAS di RA NC & C.
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il terreno sito in Sesto Calende venne ceduto in data 17.11.1994 dal sig.
[...]
, fratello del sig. , alla IMMOBILIARE MARA srl e pagato con denaro Per_1 Controparte_1 proveniente dai signori e;
Pt_4 Controparte_1
2) Vero che la villa di Jerago con OR, quanto al mappale 510, sub. 501, venne acquistata dalla Immobiliare RA srl nella persona del sig. per l'importo di € Persona_2
216.489,10, con denaro proveniente dal sig. stesso, in forza di decreto di Persona_2 trasferimento del 19.2.2003 nell'ambito della procedura esecutiva 79/92 svoltasi avanti al
Tribunale di Busto Arsizio;
3) Vero che la villa di Jerago con OR, quanto al mappale 510, sub. 502, venne acquistata sempre dalla IMMOBILIARE MARA srl nella persona del sig. , a seguito Persona_2 di atto di compravendita del 23.12.2004 con l'allora nuora del sig. , signora Persona_2 Tes_1
, per l'importo di € 216.000, da quest'ultimo corrisposto in contanti;
[...]
4) Vero che l'immobile di Cassano Magnago via Morazzone, 3 venne acquistato nel 2001 dalla IMMOBILIARE MARA SRL mediante accensione di mutuo garantito integralmente dal sig.
con denaro di provenienza dei signori e;
Persona_2 Pt_4 Controparte_1
5) Vero che il sig. negli anni a decorrere dal 2004 e sino al 2013 intraprese e CP_1 pagò, investendo tutti i propri risparmi e, da ultimo, attingendo al conto intestato alla SCIFFON
SRL, come da documento ex adverso prodotto sub doc. 23), i lavori di ristrutturazione della Villa di
Jerago con OR, così come di seguito meglio descritti: demolizione, impianti idraulici e di riscaldamento, serramenti, pannelli solari, cappotto, verniciature interne ed esterne per un ammontare di circa € 200.000,00.
6) Vero che la pratica per la trasformazione di destinazione d'uso dell'immobile sito in
Cassano Magnago, per cui occorse la somma di € 70.000,00 venne presentata nel 28.1.2011 (come risulta dal doc. 24 di produzione avversaria), e pagata con denaro di provenienza del sig.
[...]
. CP_1
Si indicano a testi i sigg.ri:
, residente a [...]”. Persona_1
pagina 3 di 8 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 13/10/2023, conveniva in giudizio il coniuge Parte_1 Controparte_1
esponendo quanto segue:
• di aver contratto matrimonio civile in LA (Va) in data 26/07/1991;
• dall'unione era nata la figlia (24/01/1992), ormai maggiorenne ed Per_3
economicamente autosufficiente;
• con sentenza n. 875/2012 in data 23/11/2012 il Tribunale di Busto Arsizio aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
• la ripresa del rapporto coniugale si era rivelata impossibile e si era protratta ben oltre il tempo necessario per ottenere il divorzio.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile senza ulteriori statuizioni attesa l'avvenuta definizione dei rapporti economici e l'autonomia economica delle parti come da verbale redatto avanti la Corte d'Appello di Milano in data 9/9/2020.
Con memoria in data 12/1/2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1
divorzio; contestata l'affermazione secondo cui i rapporti economici erano stati definiti tra le parti con l'accordo raggiunto in Corte d'Appello (essendo lo stesso limitato all'aspetto relativo al contributo al mantenimento della figlia) e dato atto dell'ampio contenzioso instaurato negli anni riguardante il patrimonio familiare (conclusosi con ordinanza in data 15/01/2024 pronunciata dalla
Corte di Cassazione a definizione dell'impugnazione presentata dalla signora avverso Parte_1
la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3107/2019, ordinanza che ha integralmente e definitivamente confermato le statuizioni precedenti che avevano riconosciuto in capo al signor la titolarità del diritto di usufrutto sugli immobili facenti parte del patrimonio dei coniugi CP_1
a decorrere dalla sentenza di primo grado datata 09/06/2017, pronunce mai ottemperate dalla ricorrente), chiedeva la condanna della signora 1) alla corresponsione a favore del Parte_1
marito del 50% dei canoni di locazione percepiti in relazione all'immobile sito in Cassano Magnago
a far data dal 09/06/2017, 2) al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in
Jerago con OR, 3) a corrispondere al marito un assegno di mantenimento non inferiore a €.
2.000= mensili, “…quantomeno sino a che i rapporti patrimoniali tra le parti non verranno effettivamente definiti pro futuro…”.
Disposto un rinvio per permettere a parte resistente di meglio articolare le proprie difese stante la violazione del termine di 60 giorni a comparire, alla successiva udienza del 7/5/2024 il giudice invitava le parti a verificare la disponibilità ad intraprendere un percorso di mediazione familiare volto anche ad affrontare le questioni patrimoniali tra di loro pendenti. Disposto un rinvio per avere notizie sul percorso di mediazione che le parti dichiaravano essere disponibili ad intraprendere, alla pagina 4 di 8 successiva udienza del 23/07/2024 i procuratori delle parti davano atto che il percorso non era stato avviato e discutevano sulle questioni e istanze sollevate in atti. Con ordinanza in data 04/09/2024 il giudice, dichiarata l'inammissibilità di talune domande svolte da parte resistente e rilevata l'irrilevanza ai fini del decidere delle richieste istruttorie formulate da parte resistente, fissava udienza di discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c..
In data 12/11/2024 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa;
il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
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Preliminarmente ritiene il Collegio di dover confermare l'ordinanza emessa dal giudice relatore in data 04/09/2024 con la quale sono state dichiarate inammissibili le domande formulate da parte resistente di condanna della signora a corrispondere il 50% dei canoni di locazione e Parte_1
un'indennità di occupazione dell'immobile sito in Jerago con OR (trattandosi di domande autonome rispetto a quelle azionate in giudizio, soggette a rito ordinario, non cumulabili a quelle qui azionate con differente rito in quanto prive di qualificata connessione) e sono state respinte le istanze istruttorie siccome in parte finalizzate a provare il quantum delle domande di condanna dichiarate inammissibili, in parte esplorative e volte a sopperire all'onere di provare l'attuale capacità reddituale della ricorrente, in parte irrilevanti al fine del decidere dal momento che la ricostruzione delle vicende patrimoniali e societarie tra i coniugi è già stata oggetto di contenziosi promossi in sede civile, definiti con sentenze divenute definitive e da mettere in esecuzione.
1. La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio civile in LA (Va) in data 26/07/1991, si sono separati con sentenza n. 875/2012 pronunciata in data 23/11/20212 dal Tribunale di Busto Arsizio.
Essendosi, pertanto, protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato in data 13/10/2023), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
2. Assegno divorzile
Stante la dichiarata inammissibilità di una parte delle domande svolte nelle conclusioni di cui alla memoria in data 03/04/2024, deve essere in questa sede decisa unicamente la richiesta di “… porre
a carico della signora un assegno di mantenimento in favore del deducente non Parte_1 inferiore ad € 2.000,00 mensili, quantomeno sino a che i rapporti patrimoniali tra le parti non
pagina 5 di 8 verranno effettivamente definiti pro futuro” motivata sulla scorta di una situazione di grave difficoltà economica in cui verserebbe l'esponente.
Tenuto conto della domanda principale azionata in giudizio volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio, ritiene il Collegio che la richiesta formulata dal sig. sebbene Controparte_1
letteralmente indicata come di assegno di mantenimento (istituto applicabile in caso di separazione), debba essere riqualificata come di assegno divorzile, con conseguente onere, a carico del richiedente, di dimostrare la sussistenza dei requisiti più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità per ottenere tale sussidio economico dall'ex coniuge.
La domanda non è fondata e non può essere accolta dal momento che il sig. , percettore di CP_1 una pensione, per quanto modesta (egli ha dichiarato che la stessa ammonta a €. 900=, quantum che non è stato documentato;
il resistente si è limitato invero a depositare in giudizio le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021 e 2022, quando ancora aveva in essere un rapporto di lavoro subordinato), non solo non ha provato una rilevante sproporzione tra i suoi redditi e quelli della signora (la stessa percepisce attualmente il 100% dei canoni di locazione relativi ad un Pt_1
capannone adibito a discoteca sito a Cassano Magnago per complessivi €. 20.000= circa lordi all'anno - anche in questo caso il quantum è stato soltanto dichiarato ma non documentato con il deposito del contratto di locazione;
la ricorrente ha comunque prodotto le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020, 2021 e 2022).
Tenuto conto che i giudizi promossi in sede civile per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'usufrutto in misura del 50% della proprietà di tutti gli immobili che erano stati fittiziamente intestati alla moglie si sono conclusi con accertamento favorevole al sig. , ben si può CP_1
affermare in questa sede e per i fini della richiesta svolta che i coniugi sono titolari dei medesimi diritti immobiliari e che il mancato versamento del 50% delle rendite prodotte dagli immobili attiene esclusivamente ad un profilo di inadempimento da parte della ex moglie ma non certo di sproporzione patrimoniale e reddituale tale da far ritenere sussistente la funzione assistenziale dell'assegno.
Come è noto, la Suprema Corte a S.U. ha definitivamente risolto il contrasto interpretativo riguardante la funzione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 5 L. Div specificando che a tale assegno deve essere attribuita una funzione composita, la prima delle quali è quella assistenziale. La
Cassazione ha così chiarito che è compito del giudice di merito accertare la sussistenza di un'eventuale rilevante disparità tra le posizioni patrimoniali dei coniugi. Una volta accertato ciò, deve poi domandarsi se essa disparità sia causalmente dipendente da “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative
pagina 6 di 8 professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare” (funzione compensativa e perequativa).
Nel caso di specie se, come detto, l'istante non ha provato un rilevante squilibrio tra le disponibilità reddituali/patrimoniali proprie e quelle dell'ex coniuge (anzi, le cause civili hanno accertato medesimi diritti a favore del resistente su patrimonio comune e conseguentemente medesime rendite derivanti dagli immobili messi a reddito), tantomeno ha allegato elementi utili per ritenere sussistente la funzione compensativa e perequativa (non è messo in discussione che, durante la vita matrimoniale, i coniugi abbiano collaborato nella conduzione dell'attività imprenditoriale e abbiano gestito i beni immobili operando scelte condivise, tanto da aver addirittura concordato una intestazione fittizia dei beni immobili “… confidando che l'intestazione fiduciaria alla moglie ponesse il patrimonio di famiglia al riparo dalle sue eventuali sfortune imprenditoriali…”) ciò che comprova come entrambi i coniugi abbiano fornito un adeguato contributo alla realizzazione della vita familiare, alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale senza alcun sacrificio delle rispettive aspettative professionali (cfr. Cass. n. 12021/2019).
Per i motivi esposti la domanda deve essere rigettata.
3. Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status, per la quota del 50%; la restante quota deve essere posta a carico di parte resistente, attesa la sua soccombenza in merito alla domanda relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile e alle ulteriori domande spiegate, dichiarate inammissibili. Spese liquidate come in dispositivo applicando la disciplina del D.M. n. 55/2014, aggiornata con D.M. n. 147/2022, negli importi allo scaglione €. 26.000,01 - €. 52.000,00, applicato secondo gli importi medi per le prime due fasi e gli importi minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da , nato a Parte_5
LA in data 8/08/1955, e nata a [...] in data [...], in Parte_1
LA in data 26.07.1991, con atto trascritto presso i Registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 1991 atto n. 20, Parte I, Serie A;
2) respinge la domanda di assegno divorzile formulata da Controparte_1
3) dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dal resistente;
pagina 7 di 8 4) compensa tra le parti il 50% delle spese di lite;
condanna parte resistente al pagamento della restante quota, liquidata in complessivi €. 2.630=, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 21/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Elena Fumagalli
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