Sentenza 5 giugno 1999
Massime • 1
L'escavazione del sottosuolo condominiale da parte di un condomino per collegare con una scala le unità immobiliari al piano terreno con quelle poste al seminterrato, tutte di sua proprietà esclusiva, non comporta appropriazione del bene comune e non costituisce innovazione vietata, perché non determina l' inservibilità del bene comune all'uso e al godimento a cui è destinato.
Commentario • 1
- 1. Condominio: il sottosuolo dell’edificio è di proprietà comuneAccesso limitatoGiuseppe Mommo · https://www.altalex.com/ · 22 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/06/1999, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS RE IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato G. SABBADINI, difesa dagli avvocati FABRIZIO DI DONATO, GIULIO GUERRINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR NT, CC IU, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MIANFREDINI, difesi dall'avvocato CONTÈ FRANCO M., giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
COND VIA MARAGLIANO 80 FIRENZE, in persona dell'Amministratore Dr. Danilo Lombardi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell'avvocato AURELIO IMPROTA, difeso dall'avvocato IGNAZIO VIRGILIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3647/96 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 13/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato CONTÈ Franco difensore dei resistenti LI + 1, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato VIRGILIO Ignazio difensore del resistente ND che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino LEO che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.703 cod. proc. civ. al pretore di Firenze RI TA Flore, condomina nell'edificio posto in Firenze, via Maragliano 80, espose - per quanto ancora rileva nel presente giudizio - che i coniugi Sante LI e Giuseppina EC, proprietari pro indiviso, nello stesso edificio, di un'unità immobiliare posto, a piano terreno, e di due locali nel seminterrato, stavano eseguendo uno scavo nel sottosuolo di proprietà comune realizzando, nello spazio così ottenuto, una scala di collegamento tra l'appartamento e i due locali sottostanti. Poiché tali lavori, approvati dall'assemblea dei condomini con delibera adottata dopo l'inizio dei lavori e solo a maggioranza, attraendo la cosa comune nella disponibilità dei convenuti, costituivano innovazioni vietate, che richiedevano per essere eseguite, il consenso della totalità dei condomini, chiese di essere reintegrata nel possesso delle parti comuni, ordinando ai convenuti il ripristino dello stato dei luoghi. Con sentenza 13/12/93-7/1/94, pronunziata nella resistenza dei convenuti LI. e EC e del ND, il pretore rigettò la domanda attorea.
La decisione fu confermata dalla corte d'appello di Firenze, che con sentenza 11/11- 13/12/96, rigettò il gravame della soccombente. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi illustrati da una memoria, a cui hanno resistito, ciascuno con controricorso, il ND e i coniugi LI-EC. MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Con i due motivi di gravame la ricorrente denuncia vizi di motivazione e violazione di legge (artt.840, 1102, 1117, 1120 cod. civ.), censurando, la sentenza impugnata nella parte in cui con riferimento all'utilizzazione del sottosuolo fatta dai convenuti LI-EC, ha ritenuto che le opere (consistenti nella realizzazione di una scala di collegamento tra i locali a piano terra e i locali seminterrati, previa escavazione di circa un metro cubo di terreno) non costituivano innovazioni vietate ai sensi dellart.1120 cod. civ. perché consistevano in un uso, consentito a ciascun condomino, di una parte comune dell'edificio. In particolare, la ricorrente, col primo motivo, deduce che il giudice d'appello avrebbe mancato di pronunciarsi sulla questione sottoposta al suo esame e cioè se le opere realizzate dai convenuti costituivano appropriazione di una parte comune da parte dei medesimi. Col secondo motivo deduce che l'uso fatto dai convenuti delle parti comuni impediva agli altri condomini di fame pari uso.
II - Le censure, da esaminare congiuntamente perché tra loro connesse, non meritano accoglimento.
Per stabilire se, in un edificio in condominio, ricorra un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120 cod. civ, occorre accertare non solo se l'utilizzazione delle parti comuni effettuata dal singolo condomino rechi pregiudizio alla sicurezza o alla stabilità del fabbricato o ne alteri il decoro architettonico, ma anche se il particolare uso fattone dal singolo non renda la cosa comune inservibile all'uso e al godimento degli. altri condomini. Sotto quest'ultimo profilo, la finalità perseguita dalla norma è, infatti, quella di garantire che il diritto, riconosciuto a ciascun condomino di trarre dalle cose comuni il più ampio godimento, non limiti ne' tantomeno impedisca a ciascun altro condomino l'esercizio di un pari diritto di godimento. Tale finalità deve ritenersi osservata, e deve, perciò, ritenersi consentito l'uso particolare delle parti comuni effettuato dal singolo condomino, se la natura e le caratteristiche della cosa sono tali da escludere qualsivoglia possibilità di utilizzazione ad opera degli altri condomini. Da tali principi, di cui questa corte ha fatto applicazione in numerosi casi assimilabili a quello di specie (Cass. 2087/82, 2774/92, 3363/95), non' si discosta la sentenza impugnata. Il giudice d'appello ha, infatti, ritenuto, sulla base di un'analitica considerazione sia dei luoghi che dei lavori eseguiti dai convenuti LI-EC che l'escavazione della porzione di sottosuolo comune effettuata dai predetti al fine di realizzare la scala di collegamento tra i locali di loro proprietà posti a pianterreno e i due ripostigli, anche di loro proprietà, posti nel seminterrato, non costituiva innovazione vietata, trattandosi di uno scavo di mc.1,20 che non aveva compromesso strutture condominiali di fondazione ne' aveva comportato alcun impedimento agli altri condomini di servirsi della cosa comune in relazione all'uso cui essa era destinata. I ricorrenti non solo non hanno specificamente censurato tali considerazioni, di fatto;
ma, ciò che più conta, non hanno prospettato quale utilizzazione della cosa comune - trascurata dal giudice di merito - sarebbe stata possibile in concreto da parte degli altri condomini, sì da doversi configurare - diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata - un'ipotesi di innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120.
Il ricorso va, pertanto rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 1999