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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 543 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 543 / 2020 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. NIGRO
[...] C.F._2
ALESSANDRO (C. F. ) con studio in VIALE DELLE MEDAGLIE C.F._3
D'ORO 157 ROMA, presso il quale sono elettivamente domiciliati (PEC:
) Email_1
ATTORI
Contro
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SALZETTA SIMONE (C.F. – PEC: C.F._4
), congiuntamente al Dott. Email_2 Controparte_2
(C.F. – PEC: ) C.F._5 Email_3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SALZETTA SIMONE sito in ROMA
IN VIA SAVA N° 40
CONVENUTA
pagina 1 di 4
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 02/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1778/2019 (di cui al procedimento monitorio N. R.G.
5406/2019), pubblicato in data 27/11/2019, deve essere accolta per i motivi e nei termini appresso esposti.
Si rileva in primo luogo la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla sollevata da parte opponente. E infatti, la non ha fornito la prova Controparte_1 Controparte_1
della sussistenza della titolarità di un rapporto sostanziale asseritamente intercorso tra le parti in causa. Segnatamente, non è stata versata in atti alcuna idonea documentazione contrattuale, né la titolarità del rapporto è emersa all' esito delle prove orali espletate.
Infatti, in sede di escussione testimoniale è emerso che l'unico soggetto al quale gli opponenti hanno affidato i lavori da svolgere presso la propria abitazione è il il quale è formalmente Persona_1
privo di ogni potere di rappresentanza della società convenuta e pertanto non poteva stipulare alcun valido accordo per conto dell'odierna opposta, neppure di natura verbale, atto a vincolare le parti in causa, tanto è vero che il legale rappresentante della era il (cfr. visura Controparte_1 Persona_2
camerale depositata da parte opposta), con il quale parte opponente non ha mai contrattato.
Inoltre, priva di rilievo è la parentela del legale rappresentante della con Controparte_1
il così come la circostanza che il medesimo si sia avvalso di mezzi appartenenti alla Persona_1
detta società, dal momento che ciò inerisce ai rapporti interni tra l'appaltatore e l'opposta e non spiega alcuna efficacia nei confronti degli opponenti, in virtù del principio di relatività dei contratti di cui all'art. 1372 c.c.
Relativamente al quantum debeatur, risulta del tutto assente la prova del credito vantato in quanto la società convenuta si è limitata a sostenere che gli opponenti avrebbero omesso di corrispondere parte degli asseriti importi di cui alla fattura 29/2018 (cfr. doc. 2 parte convenuta) [che risulta finanche priva di codice fiscale dei destinatari], limitandosi a produrre con essa un estratto del registro iva vendite privo di autenticazione da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò
pagina 2 di 4 abilitato (cfr. doc. 5 parte convenuta), non riscontrandosi in atti alcun estratto autentico delle scritture contabili della società opposta, in contrasto con il disposto dell'art. 634 c.p.c. In ogni caso, anche in presenza dell'estratto autentico, il credito non potrebbe dirsi provato, risultando prova sufficiente unicamente per l'accoglimento del ricorso in fase monitoria.
Risulta comunque pacifico e non contestato dalla società convenuta che gli opponenti in relazione ai lavori eseguiti presso la loro abitazione hanno già corrisposto al Sig. la somma di Persona_1
€ 10.500,00.
Sul punto assume valore confessorio quanto dichiarato dal legale rappresentante di
[...]
che alla domanda “Vero è che i Sig.ri e versavano Controparte_1 Parte_2 Parte_1
esclusivamente al Sig. la somma di Euro 10.500,00 quale corrispettivo per i lavori Persona_1
effettuati e la fattura emessa da non è Parte_3 Parte_4
ai suddetti”, conferma il pagamento del corrispettivo pattuito a “È vero
[...] Persona_1 che la somma è stata versata a . Persona_1
Alla luce di quanto sopra esposto l'opposizione viene accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
In secondo luogo, è da rigettare la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente, avente ad oggetto la dichiarazione di risoluzione del contratto per l'inadempimento costituito dai gravi vizi lamentati e il rimborso delle somme versate.
Infatti, il rapporto contrattuale risulta esaurito per adempimento, sicché è inibita una pronuncia di risoluzione. Gli opponenti avrebbero dovuto, semmai, secondo le prospettazioni difensive, avvalersi dell'azione ex art. 1669 c.c., ferme le decadenze eventualmente maturate.
Peraltro, quanto ai gravi vizi lamentati da parte opponente, si rileva la assoluta genericità della relativa allegazione (difetta qualsiasi specifica tecnica circa i danni subiti) e la mancanza di contabilizzazione dell'importo dei danni in questione, che vengono apoditticamente liquidati nelle medesima somma versata come compenso.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Considerato il rigetto della domanda riconvenzionale, le spese vengono compensate nella misura del 50% e poste per il restante 50% a carico di parte opposta. Vengono liquidate per onorari in
2.000,00 euro (50% di 4.000 euro).
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 1778/2019 (n. 5406/2019 R.G.) pubblicato in data 27/11/2019;
- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
- Compensa le spese nella misura del 50% e condanna l'opposta alla refusione del restante 50% delle spese del giudizio in favore dell'opponente, liquidate per onorari in 2.000,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Tivoli, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 543 / 2020 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. NIGRO
[...] C.F._2
ALESSANDRO (C. F. ) con studio in VIALE DELLE MEDAGLIE C.F._3
D'ORO 157 ROMA, presso il quale sono elettivamente domiciliati (PEC:
) Email_1
ATTORI
Contro
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SALZETTA SIMONE (C.F. – PEC: C.F._4
), congiuntamente al Dott. Email_2 Controparte_2
(C.F. – PEC: ) C.F._5 Email_3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SALZETTA SIMONE sito in ROMA
IN VIA SAVA N° 40
CONVENUTA
pagina 1 di 4
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 02/10/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1778/2019 (di cui al procedimento monitorio N. R.G.
5406/2019), pubblicato in data 27/11/2019, deve essere accolta per i motivi e nei termini appresso esposti.
Si rileva in primo luogo la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla sollevata da parte opponente. E infatti, la non ha fornito la prova Controparte_1 Controparte_1
della sussistenza della titolarità di un rapporto sostanziale asseritamente intercorso tra le parti in causa. Segnatamente, non è stata versata in atti alcuna idonea documentazione contrattuale, né la titolarità del rapporto è emersa all' esito delle prove orali espletate.
Infatti, in sede di escussione testimoniale è emerso che l'unico soggetto al quale gli opponenti hanno affidato i lavori da svolgere presso la propria abitazione è il il quale è formalmente Persona_1
privo di ogni potere di rappresentanza della società convenuta e pertanto non poteva stipulare alcun valido accordo per conto dell'odierna opposta, neppure di natura verbale, atto a vincolare le parti in causa, tanto è vero che il legale rappresentante della era il (cfr. visura Controparte_1 Persona_2
camerale depositata da parte opposta), con il quale parte opponente non ha mai contrattato.
Inoltre, priva di rilievo è la parentela del legale rappresentante della con Controparte_1
il così come la circostanza che il medesimo si sia avvalso di mezzi appartenenti alla Persona_1
detta società, dal momento che ciò inerisce ai rapporti interni tra l'appaltatore e l'opposta e non spiega alcuna efficacia nei confronti degli opponenti, in virtù del principio di relatività dei contratti di cui all'art. 1372 c.c.
Relativamente al quantum debeatur, risulta del tutto assente la prova del credito vantato in quanto la società convenuta si è limitata a sostenere che gli opponenti avrebbero omesso di corrispondere parte degli asseriti importi di cui alla fattura 29/2018 (cfr. doc. 2 parte convenuta) [che risulta finanche priva di codice fiscale dei destinatari], limitandosi a produrre con essa un estratto del registro iva vendite privo di autenticazione da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò
pagina 2 di 4 abilitato (cfr. doc. 5 parte convenuta), non riscontrandosi in atti alcun estratto autentico delle scritture contabili della società opposta, in contrasto con il disposto dell'art. 634 c.p.c. In ogni caso, anche in presenza dell'estratto autentico, il credito non potrebbe dirsi provato, risultando prova sufficiente unicamente per l'accoglimento del ricorso in fase monitoria.
Risulta comunque pacifico e non contestato dalla società convenuta che gli opponenti in relazione ai lavori eseguiti presso la loro abitazione hanno già corrisposto al Sig. la somma di Persona_1
€ 10.500,00.
Sul punto assume valore confessorio quanto dichiarato dal legale rappresentante di
[...]
che alla domanda “Vero è che i Sig.ri e versavano Controparte_1 Parte_2 Parte_1
esclusivamente al Sig. la somma di Euro 10.500,00 quale corrispettivo per i lavori Persona_1
effettuati e la fattura emessa da non è Parte_3 Parte_4
ai suddetti”, conferma il pagamento del corrispettivo pattuito a “È vero
[...] Persona_1 che la somma è stata versata a . Persona_1
Alla luce di quanto sopra esposto l'opposizione viene accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
In secondo luogo, è da rigettare la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente, avente ad oggetto la dichiarazione di risoluzione del contratto per l'inadempimento costituito dai gravi vizi lamentati e il rimborso delle somme versate.
Infatti, il rapporto contrattuale risulta esaurito per adempimento, sicché è inibita una pronuncia di risoluzione. Gli opponenti avrebbero dovuto, semmai, secondo le prospettazioni difensive, avvalersi dell'azione ex art. 1669 c.c., ferme le decadenze eventualmente maturate.
Peraltro, quanto ai gravi vizi lamentati da parte opponente, si rileva la assoluta genericità della relativa allegazione (difetta qualsiasi specifica tecnica circa i danni subiti) e la mancanza di contabilizzazione dell'importo dei danni in questione, che vengono apoditticamente liquidati nelle medesima somma versata come compenso.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Considerato il rigetto della domanda riconvenzionale, le spese vengono compensate nella misura del 50% e poste per il restante 50% a carico di parte opposta. Vengono liquidate per onorari in
2.000,00 euro (50% di 4.000 euro).
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 1778/2019 (n. 5406/2019 R.G.) pubblicato in data 27/11/2019;
- Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
- Compensa le spese nella misura del 50% e condanna l'opposta alla refusione del restante 50% delle spese del giudizio in favore dell'opponente, liquidate per onorari in 2.000,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Tivoli, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
pagina 4 di 4