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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3288/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA VANONI, 15 23100 Parte_1 C.F._1
SONDRIO, presso lo studio dell'avv. DE FILIPPIS MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a in PIAZZETTA CP_1 C.F._2
TROMBINI 23037 TIRANO presso lo studio dell'avv. PORTA MARIO ULISSE, che lo/la rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a in PIAZZETTA Controparte_2 C.F._3
TROMBINI 23037 TIRANO presso lo studio dell'avv. PORTA MARIO ULISSE, che lo/la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
PER : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 169/2024 del Tribunale di Sondrio, eccezione e deduzione disattesa, rigettare per i motivi di cui in narrativa tutte le domande formulate dagli attori sia in primo grado che quelle oggetto di appello incidentale e appello incidentale condizionato, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, voglia la Corte di Appello Ill.ma accertare e dichiarare che tutto il sedime del terreno posto tra il muro perimetrale del fabbricato insistente sul mappale 655 ed il muro di contenimento e la sovrastante staccionata, costituisce parte del mappale 655 della convenuta, accertando e dichiarando che la linea di confine tra tale mappale e i mappali 1026 e 626 è posta proprio in prossimità di tale palizzata, pronunciando di conseguenza l'intervenuta usucapione per possesso pacifico pubblico ed ultraventennale della striscia di terreno di circa 45 cm rivendicata dagli attori in questa sede e comunque di tutta la striscia di terreno antistante il prospetto nord-ovest del fabbricato
655 fino alla staccionata in legno eretta in prossimità del terrapieno verso i fondi degli attori. Con vittoria di spese di lite e successive occorrende di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria il procuratore dell'appellante chiede ammettersi le prove orali per testi indicate nella memoria n. 2 ex art. 183 VI comma cpc e non ammesse sui seguenti capitoli (e in particolar modo sul capitolo 10):
2) Vero che il precedente proprietario dei fondi adiacenti censiti a foglio 32 mappali
652, 653, 663 e 656 (cfr. medesima mappa di cui al capitolo precedente) sig. Tes_1
accedeva a tali fondi senza passare dal mappale 655 della convenuta sopra
[...]
descritto.
3) Vero che il fieno ricavato dallo sfalcio dei mappali di proprietà già di Tes_1
descritti al capitolo precedente veniva portato e ricoverato nel fienile ubicato
[...]
pagina 2 di 24 a sud dei mappali stessi, censito a foglio 32 mappale 669, anch'esso di proprietà di tale soggetto.
4) Vero che accedeva a tale fienile senza passare nel fondo della Testimone_1
convenuta 655.
5) Vero che avete rilasciato la dichiarazione che vi si mostra (doc. 3) e che ne confermate integralmente il contenuto.
6) Vero che dopo che il proprietario ha cessato di Testimone_2 Testimone_1
occuparsene direttamente, ha curato per anni lo sfalcio e la cura del mappale 656, oggi di proprietà degli attori.
7) Vero che gli attori accedevano ai loro mappali ed in particolare al mappale 1026 senza transitare lungo il mappale 656 che era usato da Testimone_2
8) Vero che al fondo di proprietà degli attori mappali 1026 si accede transitando dalla via chiamata “strada comunale di Albosaggia (mostrare doc. 2)
10) Vero che il pluviale del tetto della baita di proprieta' di che corre lungo Parte_1
il muro a confine con il mappale 656 di proprieta' degli attori, raffigurato nella foto a doc. 4 che vi si mostra, insiste in loco da oltre 30 anni.
Testi: , residenti a[...], Testimone_3 Tes_4 [...]
residente a[...], e Tes_5 Testimone_6 [...]
residenti a[...], e residenti Tes_7 Tes_8 Testimone_9
ad Albosaggia in Via Coltra 20, residente a[...]
Boscacci 5/A, , e , residenti in [...]
Albosaggia in Via Boscacci 3, e residenti ad Controparte_3 Controparte_4
Albosaggia in Iva Boscacci 7, e residenti a[...]
in Iva Coltra 15, e residenti a [...] Controparte_8
Vanoni 189, residente a[...], Controparte_9 CP_10
residente a[...], e
[...] CP_11 Tes_14
residenti a[...], e residenti ad CP_12 Controparte_13
Albosaggia in Via Boscacci 2, residente in [...]
pagina 3 di 24 US 5/D, e residenti in [...] Controparte_16
Donadelli 15, residente in [...]. Testimone_15
Ci si oppone all'ammissione delle prove orali dedotte da parte attrice per tutti i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183 cpc e a prova contraria, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede vengano sentiti i medesimi testimoni indicati nella seconda memoria ex art. 183 cpc.
PER E : CP_1 Controparte_2
Quanto all'appello principale: Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, nel merito respingere l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Quanto all'appello incidentale: In accoglimento dell'appello incidentale sub A) della comparsa costitutiva d'Appello, Voglia la Corte d'Appello condannare la convenuta a rilasciare agli attori od a lasciar libera l'area posta fra la palizzata ed il confine accertato riconosciuta di proprietà degli attori facente parte dei loro fondi 1026 e 626.
Quanto all'appello incidentale condizionato: Subordinatamente, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale,
- in accoglimento dell'appello incidentale condizionato sub B 1) della comparsa costitutiva d'Appello, accertare l'acquisto e costituzione per usucapione della servitù di accesso carraio agricolo attraverso ed a carico dell'area fra il fabbricato 655 e la staccionata che fosse riconosciuta dell'appellante ed in favore dei fondi degli attori F.
32 n. 656-1179-663-653-652-1026-626 -627;
- in ulteriore subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato sub B 2) della comparsa costitutiva d'Appello, disporre la costituzione di servitù coattiva di passaggio a carico e sull'area posta fra il fabbricato 655 e la palizzata che fosse ritenuta dell'appellante per l'accesso ed in favore dei fondi degli attori F. 32 n. 656-
1179-663-653-652-1026-626-627 . Col favore delle spese ed onorari del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , in qualità di comproprietari di plurimi fondi rustici e CP_1 Controparte_2
fabbricati, siti nel Comune di Albosaggia località Campelli (ed in particolare, dei fondi pagina 4 di 24 F.32 n. 656-663-653-652-1179-626-1026 e del fabbricato F.32 n. 627), convenivano in giudizio quale proprietaria del fondo F.32 n.655, confinante con i fondi di Parte_1
proprietà degli attori;
il fondo F.32 nr 655 è posto a una quota di alcuni metri maggiore rispetto ai fondi F.32 1026 e 626 per tutta la loro estensione, salvo che per una striscia di terreno, larga 45 centimetri, posta fra il muretto di contenimento palizzato, insistente sui predetti fondi attorei, ed il fabbricato della convenuta. Tale striscia di terreno d'ora in avanti sarà indicata come porzione di terreno “B” (si vedano fotografie prodotte dalle parti, docc. 3, 4 e 5, e mappa doc. 2, nel fascicolo di primo grado di e e CP_1 CP_2
doc. 4 fasc. NI in primo grado).
Chiedevano, in via principale,
1) l'accertamento dell'intervenuta costituzione, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio attraverso il fondo della convenuta, (F.32 nr.655), ed in particolare sulla porzione di terreno, che d'ora in avanti si indicherà come porzione di terreno
“A”, posta tra il fabbricato eretto sul fondo nr 655 (di proprietà di e i fondi Pt_1
degli attori nnrr 1026 e 626;
2) la conseguente condanna della stessa a lasciare libero il relativo transito;
3) la condanna della stessa a ripristinare il muretto di contenimento, o risarcirne il valore, asseritamente danneggiato dalla convenuta, a causa del transito di suoi mezzi pesanti;
4) l'accertamento della linea di confine tra i fondi degli attori (F.32 nnrr.1026 e 626) ed il fondo della convenuta (F.32 nr. 655), da individuarsi alla distanza di centimetri 45 dal muretto di contenimento verso il fondo della convenuta, pertanto includendo nel terreno degli attori la porzione “B”;
5) la condanna della convenuta all'eliminazione di tutti i manufatti (piode, antenna, tubi e lamiere), posizionati sul fabbricato eretto sul fondo nr 655, e sporgenti sulla proprietà attrice.
Con domanda subordinata, gli attori, causa l'interclusione dei fondi di loro proprietà, chiedevano:
pagina 5 di 24 6) la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo di identificato Parte_1
come porzione “A”.
A sostegno della domanda deducevano che:
- per accedere ai propri fondi, gli attori, e in precedenza i loro danti causa, utilizzavano la stradina privata che parte dalla pubblica via (strada comunale Albosaggia
Campelli), attraversa diversi fondi, si immette nel fondo della convenuta F.32 n. 655, percorrendolo nella parte posta fra il fabbricato n. 655 e i fondi n. 1026 e 626, ed infine entra sul fondo F.32 n. 656 di proprietà degli attori;
- la signora dal luglio 2017, impediva pretestuosamente agli attori il passaggio Pt_1
sul fondo F.32 n. 655, avendo posizionato, sul confine fra il fondo 655 ed il fondo
656, una sbarra in legno, e sul passaggio nei pressi del fabbricato 655, una vasca di cemento ed altri ostacoli (pali, cataste di legna ecc.), che restringevano il passaggio;
- la linea di confine tra i fondi fintimi non andava individuata nel muretto di contenimento ma a distanza di 45 centimetri da tale muretto (in direzione del fabbricato n. 655)¸il detto muretto, così come la relativa sovrastante palizzata di legno, è stato realizzato dagli attori all'interno dei propri fondi (F. 32 n. 1026 e 626), al fine di rendere più agevole il passaggio sul fondo n. 655, così da gravarlo in misura minore;
- la convenuta utilizzava l'area, di proprietà degli attori, prossima al muretto di contenimento, per transitare, anche con mezzi pesanti, provocando cedimenti e danni al muretto stesso;
- la convenuta posizionava, sul tetto del fabbricato di sua proprietà, “piode” (e cioè lastre di pietra, utilizzate come copertura dei tetti nelle zone montane valtellinesi) ed un'antenna, tutte sporgenti sul fondo degli attori, nonché tubi pluviali che scaricavano le acque reflue sul fabbricato di proprietà degli attori;
- esito negativo avevano sia i tentativi di risolvere la lite in via stragiudiziale sia la procedura di mediazione.
pagina 6 di 24 Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza delle domande Parte_1
formulate dagli attori, e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, deduceva che i fondi degli attori non potevano essere considerati interclusi;
che il confine, tra il fondo 655 della NI, ed i sottostanti fondi identificati ai mappali 1026 e 626, era naturalmente e chiaramente delimitato dal muro e dalla soprastante staccionata, realizzata al di sopra del terrapieno, oltre 30 anni fa, proprio dagli stessi attori a tale scopo;
che nessuna parte di terreno sopraelevato, posto tra il fabbricato 655 ed il mappale 1026 e 626, era mai stata adibita a passaggio pubblico e, men che meno, degli attori;
che le piode, poste a copertura del tetto del fabbricato 655 della convenuta, erano state posate nel lontano 1922, con conseguente usucapione del diritto di mantenerle, a favore del fondo della convenuta ed a carico di quello attoreo;
che avrebbe rimosso le ulteriori opere provvisorie, quali lo scolo delle acque e l'antenna.
In via riconvenzionale, chiedeva al giudice di accertare e dichiarare che tutto il terreno, posto tra il muro perimetrale del fabbricato, insistente sul mappale 655, ed il muro di contenimento con la sovrastante palizzata, costituisce parte del mappale 655 della convenuta, sul presupposto che la linea di confine tra tale mappale e i mappali 1026 e
626 sia proprio in prossimità di tale palizzata;
chiedeva, di conseguenza, la pronunzia dell'intervenuta usucapione, per possesso pacifico, pubblico ed ultraventennale, della striscia di terreno di circa 45 cm, qui identificata come porzione “B” .
La causa veniva istruita, con assunzione di prove testimoniali e con CTU tecnica.
In data 30 aprile 2024, il Tribunale pubblicava la sentenza n. 169/2024 in cui:
1) rilevava preliminarmente come entrambe le parti, nel contestare non il titolo di proprietà dei terreni limitrofi, ma la determinazione quantitativa dei fondi, avessero esperito domanda di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c.;
2) accertava e fissava il confine, tra il fondo degli attori e il fabbricato della convenuta, alla distanza variabile da metri 2,00 a metri 1,90 dalla parete dello stesso fabbricato, come indicato dal CTU, sulla base delle mappe catastali;
pagina 7 di 24 3) rigettava la domanda di usucapione, formulata da evidenziando il mancato Pt_1
assolvimento dell'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi della fattispecie invocata;
4) rilevato che, in corso di causa, l'antenna veniva rimossa dalla convenuta;
accertato il diritto della NI di mantenere le piode, poste a copertura del tetto del proprio fabbricato e sporgenti per venti centimetri (misura accertata dal CTU) sul fondo di e accoglieva solo parzialmente la domanda attorea di accertamento CP_1 CP_2
dell'insussistenza di un diritto della NI di mantenere piode, un' antenna, un tubo pluviale in plastica e uno in lamiera grigia sporgenti sui fondi di proprietà attorea;
condannava la NI alla rimozione delle tubazioni in plastica, fissate oltre la parete perimetrale est del fabbricato, eretto sul fondo n. 655 di sua proprietà;
5) rigettava la domanda attorea di costituzione di servitù di passo coattiva, sul presupposto che i fondi attorei, a favore dei quali la domanda era stata svolta, non potessero ritenersi interclusi né in termini assoluti né in termini relativi, come desumibile dai mappali catastali e dalle conclusioni del nominato CTU;
6) compensava integralmente le spese, ravvisando la reciproca soccombenza. impugnava la sentenza del Tribunale di Sondrio, formulando 3 motivi di Parte_1
gravame. Si costituivano in giudizio gli appellati e , con CP_1 Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta del 28 febbraio 2025, nella quale, oltre a contraddire sulle censure avanzate dagli appellanti, proponevano appello incidentale ed appello incidentale condizionato, quest'ultimo articolato in due motivi.
All'udienza del 1° aprile 2025, il Consigliere Istruttore fissava davanti a sé l'udienza del
25 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione. Le parti depositavano le note scritte sostitutive dell'udienza del 25.11.2025; la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 24 Con il primo motivo, l'appellante principale, lamenta la violazione dell'art.112 Pt_1
c.p.c.: il giudice di primo grado avrebbe erroneamente qualificato le domande di entrambe le parti quali domande di regolamento di confini, anziché di rivendicazione della proprietà, sull'errato presupposto che le stesse avrebbero chiesto un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà.
A sostegno della censura mossa, parte appellante osserva di aver invocato a proprio favore, già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, l'eccezione di intervenuta usucapione dell'intera area, con il conseguente sorgere, in capo alla controparte, degli oneri probatori di cui all'art. 948 c.c.. La domanda, proposta in primo grado da e avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione CP_1 CP_2
del diritto di servitù di passaggio, a carico del fondo della presupporrebbe Pt_1
implicitamente il riconoscimento della proprietà del terreno in capo a quest'ultima.
Secondo l'appellante, pertanto, posto che la porzione di area d'interesse è certamente e pacificamente in suo possesso, la domanda di avrebbe dovuto essere Parte_2
correttamente qualificata quale rivendica del diritto di proprietà e/o del minor diritto reale invocato, con i conseguenti oneri probatori di cui all'art. 948 c.c.
Gli appellati ritengono, invece, corretta l'impostazione ermeneutica del Tribunale, sottolineando di aver proposto, sin dall'atto di citazione in primo grado, la domanda di regolamento di confini tra i fondi fintimi, poi rinnovata in sede di precisazione delle conclusioni;
evidenziano, inoltre, come anche NI, che non ha allegato il titolo di proprietà dell'area controversa, abbia invocato l'avvenuto acquisto per usucapione dell'area sulla base di un generico possesso;
osservano, infine, che anche NI ha espressamente formulato la domanda di accertamento dei confini.
Replica l'appellante principale, nella comparsa conclusionale, che lo scopo sostanziale della domanda di e non era di stabilire un confine incerto, ma di ottenere CP_1 CP_2
la proprietà (o, in subordine, un diritto reale minore) su una porzione ben determinata del fondo della convenuta (porzione B). Aggiungeva NI come il suo possesso pagina 9 di 24 sull'area di interesse non è mai stato oggetto di contestazione, con la conseguenza che grava sugli appellati l'onere di fornire la rigorosa prova della proprietà.
La Corte osserva che le domande delle parti sono state correttamente qualificate dal giudice di primo grado come istanze di regolamento di confini.
Nel tracciare il discrimen tra azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c., e i regolamenti di confini di cui all'art. 950 c.c., soccorre la giurisprudenza di legittimità:
“Mentre l'azione di regolamento di confini presuppone un'incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi, l'azione di rivendica presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà. Ne consegue che solo in tale ultimo caso sull'attore incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione”. (Cass. Civ.,
10066/2018; conformi Cass. Civ. n. 28349/2011 e Cass. Civ.n. 15013/2000).
La distinzione tra le due azioni deve individuarsi non sulla base della qualificazione formale, con cui le parti hanno introdotto la domanda, bensì alla luce del criterio sostanziale richiamato: nell'azione di regolamento di confini non vengono in discussione i titoli di acquisto, ma solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti. In altre parole, l'azione di rivendicazione presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto, che nega la proprietà dell'attore, contrapponendo al titolo, da costui vantato, un proprio diverso ed incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo. Di contro, nell'azione di regolamento di confini, i titoli di proprietà non sono controversi, e la contestazione attiene solo alla delimitazione delle rispettive proprietà (conflitto tra fondi), a causa dell'incertezza del confine oggettiva
(cioè derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria), o soggettiva (ossia provocata dall'assunto dell'attore di non corrispondenza tra confine apparente e quello reale).
Nel caso odierno, occorre anzitutto rilevare come entrambe le parti si siano limitate a domandare l'accertamento della linea di confine tra i fondi fintimi senza porre in discussione la proprietà degli stessi:
pagina 10 di 24 - gli appellati principali, riconosciuta come proprietaria del fondo finitimo, tanto Pt_1
da chiedere l'intervenuta costituzione per usucapione di una servitù di passaggio sul fondo (porzione A) dell'appellante principale, chiedevano al Tribunale di accertare che la linea di confine fosse posta a 45 cm dal muro di contenimento verso il fondo della (cioè di accertare che è parte dei fondi degli appellati principali la Pt_1
porzione B);
- l'appellante principale, riconosciuti e come proprietari dei fondi CP_1 CP_2
fintimi, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che la linea di confine è posta in prossimità di tale palizzata, dichiarando di conseguenza l'intervenuta usucapione, da parte di per possesso pacifico pubblico ed ultraventennale, della striscia di Pt_1
terreno di circa 45 cm (porzione B).
Risulta evidente, pertanto, che le parti non hanno allegato un conflitto tra titoli ma una situazione di incertezza quanto all'individuazione della linea di confine.
Non possono pertanto condividersi le doglianze dell'appellante principale: la domanda degli attori, in primo grado, non aveva uno scopo sostanziale diverso da quello di far accertare il confine tra i propri fondi e il fondo della convenuta, sussistendo incertezza su dove andasse posizionata la linea di confine tra fondi fintimi, né era funzionale ad evitare di esser gravati degli oneri probatori di cui all'art. 948 c.c.
Non è condivisibile l'ulteriore tesi dell'appellante principale, secondo cui la domanda di e di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio CP_1 CP_2
sul fondo della (porzione A) conterrebbe l'implicito riconoscimento della proprietà Pt_1
della anche sulla striscia di terra di 45 cm (porzione B), che con la domanda di Pt_1
regolamento di confini gli appellati affermavano far parte del terreno di loro proprietà.
In realtà, la domanda di costituzione di servitù aveva ad oggetto una porzione (qui denominata A) che è di proprietà, pacificamente, di NI. Si tratta di una porzione del fondo diversa dalla striscia di 45 cm (qui denominata porzione B), sulla quale NI ha chiesto dichiararsi l'intervenuta usucapione a proprio vantaggio.
pagina 11 di 24 In altre parole, con la domanda di cui all'art. 950 c.c., gli appellati hanno chiesto accertarsi che il confine tra i fondi di loro proprietà e quelli della è a 45 cm dal Pt_1
muretto di contenimento, includendo solo la porzione B nei fondi degli appellati, e non anche la porzione A, la cui proprietà è pacificamente in capo a sulla porzione A, Pt_1
tuttavia, gli appellati chiedono costituirsi servitù di passaggio. Non vi è pertanto contraddizione tra le due domande degli odierni appellati principali, perché non c'è sovrapposizione o identità tra la porzione B e la porzione A.
Il primo motivo di appello principale deve pertanto essere rigettato.
Con il secondo motivo, l'appellante principale lamenta l'erronea applicazione dell'art. 950 c.c. ultimo comma, che consente il ricorso alle mappature catastali, quale strumento di individuazione della linea di confine, esclusivamente in via sussidiaria, in assenza di prove idonee a determinare il confine in modo certo. Il Tribunale, errando, affermata l'assenza di elementi utili a delineare il confine, ha fatto ricorso alle mappe catastali per le sue statuizioni. Il Tribunale avrebbe omesso di dare rilievo all'esistenza di una staccionata, da circa 30 anni, che invece demarcherebbe la linea di confine, come dovrebbe presumersi in assenza di prova contraria;
inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni testimoniali di e CP_17
danti causa degli appellati, che avrebbero individuato in la Testimone_16 Parte_1
proprietaria esclusiva dell'area posta tra la staccionata sopraelevata sul muretto di contenimento e il fabbricato n. 655 (porzioni A + B), ed avrebbero individuato nella staccionata il cippo di confine.
Gli appellati, di contro, sostengono che gli elementi fattuali, che l'appellante ritiene idonei ad accertare il confine, evitando il ricorso alle mappature catastali, quali la palizzata ed il terrapieno, non possano invece essere ritenuti segni, tantomeno certi, del confine fra i fondi;
infatti, la palizzata, realizzata dagli stessi appellati, veniva arretrata rispetto al confine, per rendere più comodo l'accesso ad altri fondi retrostanti.
Sostengono, inoltre, che NI non avrebbe dimostrato l'estensione del proprio fondo fino alla palizzata, né in base a titoli né per usucapione. La CTU avrebbe concluso,
pagina 12 di 24 d'accordo con entrambi i CTP, che non esistono cippi di confine o altri elementi, che possano essere ritenuti riferimenti certi per stabilire il confine fra i fondi.
Osservano, inoltre, che la linea di confine, così come risultante dalle mappe catastali, non sarebbe stata contestata nel giudizio di primo grado, né nell'atto di appello;
rappresentano, infine, che le prove orali assunte, ed indicate dall'appellante come giustificatrici delle sue allegazioni, non escluderebbero l'utilizzo iure proprietatis delle aree controverse da parte degli appellati: non risulterebbe, infatti, dalle dichiarazioni dei testimoni, la prova rigorosa di possesso esclusivo, da parte dell'appellante, di tali aree. A tal proposito, la circostanza che il dante causa degli attori chiedesse a il permesso Pt_1
di transitare sull'area in questione non sarebbe certamente indice di possesso esclusivo della bensì di mera cortesia fra confinanti agricoltori. Pt_1
Ribadisce l'appellante principale, nella comparsa conclusionale, che vi sono elementi fattuali idonei all'accertamento dei confini, quali la presenza della palizzata, e la circostanza che i fondi degli appellati si trovano ad una quota inferiore rispetto ad essa.
Insiste, peraltro, nel ritenere che le prove testimoniali assunte confermerebbero che la porzione B rientra nell'estensione della proprietà dell'appellante, precisando che, solo per mera tolleranza del proprietario, veniva consentito ad altri di transitarvi saltuariamente. NI asserisce, infine, che il riferimento alle risultanze catastali risulterebbe del tutto fuorviante e non corrispondente al reale stato dei luoghi.
La Corte ritiene il motivo di appello infondato.
Il CTU, le cui conclusioni sono state sposate dal Tribunale, si è personalmente recato presso i luoghi oggetto di causa, rilevando espressamente l'assenza di cippi di confine, o altro segno che potesse essere ritenuto utile riferimento per stabilire il confine tra i fondi.
Nel proprio elaborato, difatti, ha espressamente affermato (pag. 3 della relazione peritale) che il confine tra i fondi n. 626 e 1026 di e e il fondo n. 655 CP_1 CP_2
della NI “non è individuabile sul posto”, ricorrendo, di conseguenza, per la determinazione del confine, alle mappe catastali.
pagina 13 di 24 Diversamente da quanto affermato dall'appellante, il CTU non ha dunque valutato la staccionata, eretta sul muretto di contenimento nel fondo attoreo, il segno esteriorizzato della linea di confine. Su tale conclusione del CTU si sono detti concordi i CTP di entrambe le parti, ivi incluso quello di NI.
Si tratta di una conclusione che la Corte condivide sul piano logico oltre che tecnico: la staccionata in parola sorge al di sopra di un muretto terrapieno, sito ad una quota inferiore rispetto al fondo 655 della convenuta, e non può pertanto presumersi come segno certo del confine. In altre parole, la staccionata avrebbe potuto essere valutata, presuntivamente, come estrinsecazione del confine solo laddove posta alla stessa quota del fondo finitimo, assolvendo in tal caso, secondo l'id quod plerumque accidit, ad una funzione divisoria delle proprietà.
Deve escludersi che il CTU abbia determinato il confine senza tenere in considerazione l'effettivo stato dei luoghi. Il CTU ha avuto modo di verificare di persona lo stato dei luoghi, e quindi di visionare la staccionata che l'appellante asserisce essere il cippo di confine;
inoltre, il quesito, sottopostogli dal giudice di primo grado, lo invitava all'individuazione del confine sulla scorta di ogni elemento utile, con l'esplicita indicazione di ricorrere alle mappe catastali “solo in caso di mancanza o idoneità di altri elementi”. Di conseguenza, il CTU, prima di rimettere l'individuazione del confine alle mappe catastali, ha ricercato, senza riscontrarle, circostanze fattuali su cui basare le proprie determinazioni.
Neppure i testi e contrariamente a quanto asserito CP_17 Testimone_16
dall'appellante, hanno apportato elementi utili, dai quali il Tribunale avrebbe potuto desumere la linea di confine, in modo da potersi discostare dalle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, in accordo con tutti i CTP.
Infatti, il Tribunale ammetteva le prove per testi, richieste da e nella CP_1 CP_2
memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., limitatamente ai capitoli 1, 5 e 9 ed ammetteva le prove per testi, richieste da nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. Pt_1
2) c.p.c., limitatamente ai capitoli 1 e 5. La Corte osserva che i capitoli di prova pagina 14 di 24 ammessi non avevano ad oggetto la questione dell'individuazione della linea di confine, ma piuttosto l'accertamento della servitù di passaggio sulla porzione A, come da domanda degli appellati. Infatti:
- il capitolo di prova 1) degli appellati (“Vero che per raggiungere i fondi in Albosaggia località Campelli F.32 mappali 656- 1179-653-652-627-1026 contornati in verde nella planimetria doc. 2 che Le si mostra gli attori e prima di loro i precedenti proprietari dei fondi 653-663-1179 , dei fondi 652-656 , sono da Parte_3 Parte_4
periodo precedente al 1995 sempre transitati con mezzi agricoli e con veicoli sulla porzione del fondo 655, in blu nella planimetria doc. 2, oggi di posta fra il Parte_1
fabbricato 655 e i fondi n. 627-1026 degli attori”) attiene al passaggio di e CP_1
sulla porzione A, che pacificamente è di proprietà dell'appellante, avendo CP_2 CP_1
e proposto in primo grado domanda di costituzione di servitù di passaggio su tale CP_2
area;
- il capitolo di prova 5) degli appellati (“Vero che la convenuta ha posizionato il palo di legno trasversale al confine fra il fondo 655 e il fondo 656 nell'estate 2017 e che in precedenza il confine era aperto”) attiene alla circostanza che a partire dal 2017, Pt_1
avrebbe impedito il transito sulla medesima porzione A, su cui e hanno CP_1 CP_2
asserito di avere acquisito la servitù di passaggio per usucapione;
- il capitolo di prova 9) degli appellati (“Vero che la convenuta ha posizionato le piode sulla copertura del tetto del fabbricato 655 sporgenti sulla proprietà degli attori 656 nell'anno 2017, mentre in precedenza erano a filo del muro del fabbricato 655”) attiene ad una questione (il diritto di mantenere le piode ove si trovano) totalmente estranea all'accertamento del confine;
- il capitolo di prova 1) dell'appellante (“Vero che il terreno posto a nord della Pt_1
casa di proprietà della sig.ra in località Campelli di Albosaggia, censito Parte_1
catastalmente a foglio 32 mappale 655 (cfr. mappa e fotografie allegata al documento 3 che vi si mostra) è da anni recintato con siepi in legno, senza accessi/cancelli verso il confinante terreno mappale 656”) attiene alla prova dell'inesistenza degli elementi pagina 15 di 24 costitutivi della acquisizione servitù di passaggio, per usucapione, sulla porzione A, invocata da e in particolare attiene alla circostanza che non vi siano sul CP_1 CP_2
fondo della NI cancelli, o accessi che consentissero a e di transitare CP_1 CP_2
sulla porzione A;
- il capitolo di prova n. 9) di NI (“Vero che le piode del tetto della baita di proprieta' di , raffigurate nella foto a doc. 4 che vi si mostra, sporgono verso il fondo Parte_1
656 di proprieta' degli attori da oltre 30 anni.”) attiene ad una questione (il diritto di mantenere le piode) totalmente estranea dall'accertamento del confine.
Le dichiarazioni dei testimoni e sui capitoli di prova ammessi, Tes_17 Tes_18
pertanto, non hanno apportato nessun elemento utile all'individuazione del confine tra i fondi fintimi.
Le dichiarazioni dei testimoni sarebbero state irrilevanti, quanto alla presente questione, qualora il Tribunale avesse ammesso gli altri capitoli di prova formulati da (che in Pt_1
questo grado ne ha reiterato la richiesta di assunzione), perché vertono su circostanze estranee all'accertamento della linea di confine;
attengono, piuttosto, alla prova dell'assenza dei requisiti della servitù di passaggio invocata da e CP_1 CP_2
(memoria 183 co. 6 n. 2 cpc NI, capitoli nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e del diritto della Pt_1
a mantenere le piode ed altri manufatti in corrispondenza del fondo di e CP_1 CP_2
(memoria 183 co. 6 n. 2 cpc NI, capitolo n. 10).
In conclusione, atteso il rigore con cui il CTU ha adempiuto al quesito sottopostogli;
la condivisione delle sue conclusioni da parte dei CTP;
l'idoneità della CTU ad essere utilizzata dalla Corte per la decisione della causa;
la inutilità delle prove testimoniali quanto alla individuazione della linea di confine;
la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente fatto uso del criterio residuale del ricorso alle mappe catastali per accertare il confine. Il secondo motivo di appello non può, pertanto, essere accolto.
Con il terzo motivo, l'appellante principale censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la sua domanda subordinata di accertamento dell' usucapione pagina 16 di 24 “dell'intero sedime del terreno, posto tra il muro perimetrale nord-ovest del fabbricato
655 e la palizzata esistente” (p. 11 atto di appello).
L'appellante principale lamenta l'errata interpretazione dell'art. 1158 c.c., e la mancata considerazione di plurime risultanze istruttorie. Il Tribunale non avrebbe dato rilievo alle convergenti dichiarazioni dei testi e secondo cui la Tes_19 Tes_18 Tes_17
porzione B era nel possesso esclusivo della NI, protrattosi per ben oltre vent'anni.
Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso le dichiarazioni dei testimoni di secondo cui i danti causa degli attori non transitavano sull'area contestata, a Pt_1
dimostrazione del possesso esclusivo dell'appellante su tale area. Ciò sarebbe dovuto bastare per ritenere raggiunta la prova di un possesso utile all'invocata usucapione del diritto di proprietà sulla porzione B.
Gli appellati sostengono che le doglianze dell'appellante non hanno pregio, non essendo emersa nel giudizio di primo grado la prova del possesso esclusivo della porzione B da parte di prova di cui NI è onerata. A tal proposito, evidenziano che l'area de Pt_1
quo, come risulterebbe anche dalla CTU, sarebbe ancor oggi aperta verso la “strada comunale”; che NI non l'ha mai recintata, lasciandola libera da entrambi i lati (verso la strada e verso il fondo 656), salvo, dal 2017, chiuderne l'uscita verso gli altri fondi attorei (in particolare il fondo 656), così da impedire il passaggio.
Non potrebbe, dunque, negarsi che quell'area sia stata da entrambe le parti utilizzata negli anni, pacificamente e con rispetto reciproco.
Replica NI di aver rigorosamente provato il possesso utile per la declaratoria dell'usucapione, dal momento che i testi escussi avrebbero dichiarato che nessuno, se non il suo dante causa, avrebbe mai fatto uso dell'area oggetto di controversia.
La Corte osserva che il terzo motivo di appello di è infondato. Pt_1
In primo luogo, la Corte rileva l'asimmetria tra la domanda riconvenzionale di usucapione, avanzata in primo grado dalla e quanto rivendicato a titolo di Pt_1
usucapione da nel proprio atto di appello. Difatti, la domanda svolta in primo Pt_1
grado aveva ad oggetto la declaratoria di usucapione non delle porzioni A e B, frapposte pagina 17 di 24 tra il muro perimetrale del fabbricato n. 655 di sua proprietà e la staccionata eretta sul terrapieno sito nel fondo di e , come invece affermato in appello da CP_1 Per_1 Pt_1
ma la sola porzione B, posta a confine tra il terreno, pacificamente di proprietà di Pt_1
e la staccionata eretta sul muretto di contenimento. Di conseguenza, l'allegazione, prima, e la prova, poi, del possesso ad usucapionem, di cui era onerata avrebbe Pt_1
dovuto riguardare solo la porzione B.
In secondo luogo, la Corte condivide la sentenza del Tribunale, nella parte in cui rileva che non ha assolto all'onere di allegazione, che sulla stessa incombe, essendo le Pt_1
affermazioni della medesima, relative all'intervenuta usucapione dell'area, generiche. si è, infatti, limitata ad asserire (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta di primo Pt_1
grado), che la porzione B non farebbe parte del fondo di e ma “è sempre CP_1 CP_2
stata utilizzata, almeno da 30 anni a questa parte dalla famiglia della sig.ra Pt_1
senza che altri ne abbiano mai avuto accesso”.
L'allegazione deve ritenersi generica, perché NI non ha espressamente asserito:
- a che titolo avesse un rapporto di fatto con l'area, essendosi limitata ad allegare che l'area fosse oggetto di utilizzo;
- la sussistenza dell'elemento soggettivo idoneo a far sorgere una situazione di possesso utile ad usucapionem;
- se fosse proprio NI a possedere l'area, dal momento che la stessa ha genericamente affermato che la sua famiglia ne faceva utilizzo;
- quale fosse il dies a quo rilevante per la declaratoria dell'usucapione, essendosi NI limitata a riferire di un generico utilizzo da 30 anni.
Anche sul piano probatorio non è emersa la prova degli elementi costitutivi della fattispecie dell'usucapione: i testimoni escussi (verbale udienza del 5.10.2020) non hanno rappresentato l'uso esclusivo da parte della della porzione B. Pt_1
sostiene che il testimone avrebbe affermato come “la staccionata veniva Pt_1 Tes_19
da tutti (e dal teste certamente) considerata quale confine tra i due fondi” (pag. 13 atto di appello). Tali dichiarazioni non sono mai state rese dal testimone non solo, Tes_19
pagina 18 di 24 come sopra ampiamente riportato, i capitoli di prova ammessi non avevano ad oggetto la identificazione della linea di confine, o se NI possedesse l'area Zona B;
ma, inoltre, dal verbale di udienza del 5.10.2020 (pag 2 e 3) non risulta che il teste abbia Tes_19
dichiarato che la staccionata fosse considerata cippo di confine di fondi;
di conseguenza, il teste non ha fornito prova del possesso esclusivo, da parte di della Tes_19 Pt_1
porzione B.
NI sostiene altresì che i testi e avrebbero dichiarato di Tes_18 Tes_17
considerare da sempre di proprietà di la porzione B. Nel verbale dell'udienza del Pt_1
5.10.2020 di tali dichiarazioni non è traccia. e danti causa Tes_18 Tes_17
degli attori, sono state entrambe escusse sul capitolo di prova n. 1) di e CP_1 CP_2
(“Vero che per raggiungere i fondi in Albosaggia località Campelli F.32 mappali 656-
1179-653-652-627-1026 contornati in verde nella planimetria doc. 2 che Le si mostra gli attori e prima di loro i precedenti proprietari dei fondi 653-663-1179
[...]
, dei fondi 652-656 , sono da periodo precedente al 1995 Parte_3 Parte_4
sempre transitati con mezzi agricoli e con veicoli sulla porzione del fondo 655, in blu nella planimetria doc. 2, oggi di posta fra il fabbricato 655 e i fondi n. 627- Parte_1
1026 degli attori”) e sul capitolo di prova n. 1) di (“Vero che il terreno posto a Pt_1
nord della casa di proprietà della sig.ra in località Campelli di Albosaggia, Parte_1
censito catastalmente a foglio 32 mappale 655 (cfr. mappa e fotografie allegata al documento 3 che vi si mostra) è da anni recintato con siepi in legno, senza accessi/cancelli verso il confinante terreno mappale 656”). Tali capitoli di prova erano, dunque, funzionali all'accertamento dell'esistenza, secondo gli appellati, e dell'inesistenza, secondo l'appellante, della servitù di passaggio sulla porzione A, di proprietà di e non riguardano la prova del possesso ad usucapionem di NI sulla Pt_1
porzione B.
NI sostiene che i testi dalla stessa citati e avrebbero Tes_20 Tes_21
affermato che e nonché precedentemente i loro danti causa, mai CP_1 CP_2
sarebbero transitati sul fondo della (porzione A). La Corte osserva che i testi Pt_1
pagina 19 di 24 e , in risposta ai capitoli 1) e 5) di e e al capitolo 1) Tes_20 CP_11 CP_1 CP_2
NI, hanno affermato che gli appellati e i loro danti causa non passavano sulla porzione
A se non sporadicamente, e previo permesso richiesto alla proprietà. Tali dichiarazioni, dunque, attengono all'esistenza, o meno, di una servitù di passaggio sulla porzione A, ma non all'asserito possesso esclusivo della porzione B da parte di NI.
Infine, i capitoli di prova non ammessi vertono su questioni inidonee a dimostrare il possesso esclusivo della sulla porzione B. Pt_1
La Corte osserva, dunque, come dai capitoli di prova per testi, articolati dalle parti, emerge come l'appellante fosse proprietaria della porzione A tra il fabbricato e il confine (così come individuato dal CTU), circostanza pacifica, non anche che la NI fosse nel possesso esclusivo della porzione B, dalla stessa rivendicata in usucapione.
Il terzo motivo deve pertanto essere rigettato.
Con il primo motivo di appello incidentale, gli appellanti incidentali lamentano che il
Tribunale, dopo aver correttamente individuato il confine tra le proprietà finitime delle parti, secondo la ricostruzione del CTU, avrebbe omesso di pronunciare condanna della convenuta a rilasciare, in loro favore, la porzione B (cioè l'area frapposta tra la linea di confine individuata dal CTU e la staccionata eretta sul muretto di contenimento sito nel fondo di e , che è stata riconosciuta dal Tribunale far parte dei fondi di CP_1 CP_2
e CP_1 CP_2
Gli appellanti incidentali lamentano che nessuna motivazione sul punto sarebbe stata data nella sentenza impugnata;
evidenziano, inoltre, che la domanda di restituzione, pur in sede di precisazione delle conclusioni, non sarebbe tardiva, e pertanto inammissibile, perché implicitamente compresa nella domanda di regolamento di confini, come stabilito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 26860/2021). asserisce l'infondatezza dell'appello incidentale;
peraltro, la richiesta di Pt_1
restituzione dell'area confermerebbe la natura di rivendica della domanda proposta da e CP_1 CP_2
pagina 20 di 24 La Corte osserva che, nonostante che gli appellanti incidentali in primo grado non abbiano formulato espressa domanda di rilascio del bene, se non in sede di conclusioni, essa deve ritenersi implicita nella domanda, da loro avanzata, di regolamento di confini.
La Corte, difatti, ritiene condivisibile quanto recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione: “La domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione. (Cass. Sez. 2, 14/02/2024, n. 4084)”.
Atteso che il CTU, le cui conclusioni sono condivise dalla Corte, ha individuato il confine, tra i fondi n. 1026 e 626 di e ed il fondo 655 di NI, alla CP_1 CP_2
distanza variabile da metri 2,00 a metri 1,90 dalla parete del fabbricato sito sul fondo di
NI; che è stato accertato che la porzione B rientra nella proprietà di e CP_1 CP_2
la Corte ritiene l'appello incidentale fondato e condanna NI al rilascio dell'area che va dal confine, come indicato dal CTU, alla palizzata eretta sul terrapieno di contenimento, identificata nella presente sentenza come porzione B.
Con il primo motivo di appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, gli appellanti incidentali censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sulla porzione A, ritenendo non provato l'esercizio di tale diritto, sul presupposto che i testimoni escussi hanno riferito di un passaggio sporadico, o subordinato alla previa richiesta di permesso al proprietario del fondo. Gli appellanti incidentali lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le deposizioni testimoniali, non considerando la natura montana dei luoghi, che renderebbe le esigenze agricole di passaggio limitate, e circoscritte a poche volte l'anno. Inoltre, le richieste di permesso, per transitare sul fondo altrui, sarebbero usuali per le attività agricole in alta quota, e nei rapporti fra agricoltori montani.
pagina 21 di 24 Le prove orali avrebbero confermato che, sulla porzione A, e e prima di CP_1 CP_2
loro i loro danti causa, sono sempre transitati per accedere ai loro fondi. In tale senso andrebbero interpretate le deposizioni di e nonché di Tes_18 Tes_22
e ; quest'ultimo avrebbe riferito di un palo amovibile nella Tes_20 Tes_23 CP_11
recinzione, a conferma del possibile transito lungo l'area.
Quanto all'apparenza delle opere, aspetto non esaminato dal Tribunale, gli appellati ribadiscono la loro materiale esistenza, che consisterebbe da una parte, in ingresso, nella
“strada comunale Albosaggia Campelli”; dalla parte opposta, in uscita verso i fondi degli attori, in una sbarra mobile in legno. Infine, dalle fotografie, depositate dagli attori, si evidenzierebbero altresì i segni del passaggio carraio (rodane), insistenti proprio davanti al fabbricato 655 di proprietà della convenuta.
NI afferma non esservi alcuna prova che gli appellati abbiano esercitato un possesso o un passaggio, utile ai fini dell'usucapione della servitù, emergendo, anzi, dalle dichiarazioni dei testimoni, una situazione opposta: la richiesta di permesso al transito costituirebbe circostanza incompatibile con il possesso titolato, utile all'usucapione.
Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato, e CP_1 CP_2
rappresentano che, nel caso di accoglimento dell'appello principale, con conseguente riconoscimento a NI della proprietà della porzione B, i loro fondi risulterebbero interclusi in modo assoluto, o comunque in modo tale da rendere necessaria la costituzione coattiva di servitù di passaggio. Qualora il confine fosse costituito dalla staccionata, la realizzazione di un nuovo accesso sul fondo 1026 degli attori, confinante con la “strada comunale Albosaggia- Campelli”, imporrebbe l'esecuzione, all'ingresso dalla già menzionata strada, di opere di sbancamento su un terreno in pendenza;
il passaggio dovrebbe svilupparsi su un percorso tortuoso, per raggiungere gli altri fondi non confinanti con la pubblica via. Invece, i fondi degli appellanti incidentali sarebbero raggiungibili direttamente, e senza necessità di alcuna opera, attraverso la porzione A, sulla quale si chiede la costituzione coatta di una servitù di passaggio. Sarebbe principio pacifico che, al fine della valutazione dell'interclusione, non possa considerarsi solo la pagina 22 di 24 possibilità di non occupare fondi di terzi, ma occorra valutare anche l'entità delle opere, da realizzare sul proprio fondo, che devono essere proporzionate al sacrificio che verrebbe imposto al fondo altrui.
L'appellante principale resiste, asserendo la non interclusione, neppure relativa, dei fondi attorei, come evincibile, in mancanza di prova contraria, dai mappali catastali.
La Corte osserva come, essendo rigettato l'appello principale, i motivi di appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, non debbano essere esaminati.
In conclusione, alla luce di tutte considerazioni che precedono, l'appello principale deve essere rigettato, l'appello incidentale accolto e la sentenza impugnata, pertanto, parzialmente revocata.
Non avendo e formulato motivo di appello, relativamente alla CP_1 CP_2
liquidazione delle spese di primo grado, le relative statuizioni di tale sentenza devono essere confermate. deve essere condannata alla rifusione, in favore di e Pt_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado del giudizio. Esse si liquidano, ai sensi del CP_2
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (25.000 euro) e dell'attività svolta, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, in complessivi € 4.560,90, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Sondrio, nr 169/24: pagina 23 di 24 I. rigetta l'appello principale di;
Parte_1
II. accoglie l'appello incidentale di e;
per l'effetto, e CP_1 Controparte_2
condanna al rilascio dell'area, compresa tra il confine tra i fondi di Parte_1
e come indicato dal CTU, alla palizzata eretta sul terrapieno di CP_1 CP_2
contenimento, vale a dire al rilascio ella striscia di terra, di 45 centimetri di larghezza, identificata nella presente sentenza come porzione di terreno B.
III. condanna alla rifusione, in favore di e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi
€4.560,90 oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
IV. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3/12/2025
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
Il Consigliere est.
Dott. Antonella Caterina Attardo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot dr. Andrea Vischi
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3288/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA VANONI, 15 23100 Parte_1 C.F._1
SONDRIO, presso lo studio dell'avv. DE FILIPPIS MAURIZIO, che la rappresenta e difende come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a in PIAZZETTA CP_1 C.F._2
TROMBINI 23037 TIRANO presso lo studio dell'avv. PORTA MARIO ULISSE, che lo/la rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a in PIAZZETTA Controparte_2 C.F._3
TROMBINI 23037 TIRANO presso lo studio dell'avv. PORTA MARIO ULISSE, che lo/la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
PER : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 169/2024 del Tribunale di Sondrio, eccezione e deduzione disattesa, rigettare per i motivi di cui in narrativa tutte le domande formulate dagli attori sia in primo grado che quelle oggetto di appello incidentale e appello incidentale condizionato, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, voglia la Corte di Appello Ill.ma accertare e dichiarare che tutto il sedime del terreno posto tra il muro perimetrale del fabbricato insistente sul mappale 655 ed il muro di contenimento e la sovrastante staccionata, costituisce parte del mappale 655 della convenuta, accertando e dichiarando che la linea di confine tra tale mappale e i mappali 1026 e 626 è posta proprio in prossimità di tale palizzata, pronunciando di conseguenza l'intervenuta usucapione per possesso pacifico pubblico ed ultraventennale della striscia di terreno di circa 45 cm rivendicata dagli attori in questa sede e comunque di tutta la striscia di terreno antistante il prospetto nord-ovest del fabbricato
655 fino alla staccionata in legno eretta in prossimità del terrapieno verso i fondi degli attori. Con vittoria di spese di lite e successive occorrende di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria il procuratore dell'appellante chiede ammettersi le prove orali per testi indicate nella memoria n. 2 ex art. 183 VI comma cpc e non ammesse sui seguenti capitoli (e in particolar modo sul capitolo 10):
2) Vero che il precedente proprietario dei fondi adiacenti censiti a foglio 32 mappali
652, 653, 663 e 656 (cfr. medesima mappa di cui al capitolo precedente) sig. Tes_1
accedeva a tali fondi senza passare dal mappale 655 della convenuta sopra
[...]
descritto.
3) Vero che il fieno ricavato dallo sfalcio dei mappali di proprietà già di Tes_1
descritti al capitolo precedente veniva portato e ricoverato nel fienile ubicato
[...]
pagina 2 di 24 a sud dei mappali stessi, censito a foglio 32 mappale 669, anch'esso di proprietà di tale soggetto.
4) Vero che accedeva a tale fienile senza passare nel fondo della Testimone_1
convenuta 655.
5) Vero che avete rilasciato la dichiarazione che vi si mostra (doc. 3) e che ne confermate integralmente il contenuto.
6) Vero che dopo che il proprietario ha cessato di Testimone_2 Testimone_1
occuparsene direttamente, ha curato per anni lo sfalcio e la cura del mappale 656, oggi di proprietà degli attori.
7) Vero che gli attori accedevano ai loro mappali ed in particolare al mappale 1026 senza transitare lungo il mappale 656 che era usato da Testimone_2
8) Vero che al fondo di proprietà degli attori mappali 1026 si accede transitando dalla via chiamata “strada comunale di Albosaggia (mostrare doc. 2)
10) Vero che il pluviale del tetto della baita di proprieta' di che corre lungo Parte_1
il muro a confine con il mappale 656 di proprieta' degli attori, raffigurato nella foto a doc. 4 che vi si mostra, insiste in loco da oltre 30 anni.
Testi: , residenti a[...], Testimone_3 Tes_4 [...]
residente a[...], e Tes_5 Testimone_6 [...]
residenti a[...], e residenti Tes_7 Tes_8 Testimone_9
ad Albosaggia in Via Coltra 20, residente a[...]
Boscacci 5/A, , e , residenti in [...]
Albosaggia in Via Boscacci 3, e residenti ad Controparte_3 Controparte_4
Albosaggia in Iva Boscacci 7, e residenti a[...]
in Iva Coltra 15, e residenti a [...] Controparte_8
Vanoni 189, residente a[...], Controparte_9 CP_10
residente a[...], e
[...] CP_11 Tes_14
residenti a[...], e residenti ad CP_12 Controparte_13
Albosaggia in Via Boscacci 2, residente in [...]
pagina 3 di 24 US 5/D, e residenti in [...] Controparte_16
Donadelli 15, residente in [...]. Testimone_15
Ci si oppone all'ammissione delle prove orali dedotte da parte attrice per tutti i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183 cpc e a prova contraria, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede vengano sentiti i medesimi testimoni indicati nella seconda memoria ex art. 183 cpc.
PER E : CP_1 Controparte_2
Quanto all'appello principale: Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, nel merito respingere l'appello principale in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Quanto all'appello incidentale: In accoglimento dell'appello incidentale sub A) della comparsa costitutiva d'Appello, Voglia la Corte d'Appello condannare la convenuta a rilasciare agli attori od a lasciar libera l'area posta fra la palizzata ed il confine accertato riconosciuta di proprietà degli attori facente parte dei loro fondi 1026 e 626.
Quanto all'appello incidentale condizionato: Subordinatamente, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale,
- in accoglimento dell'appello incidentale condizionato sub B 1) della comparsa costitutiva d'Appello, accertare l'acquisto e costituzione per usucapione della servitù di accesso carraio agricolo attraverso ed a carico dell'area fra il fabbricato 655 e la staccionata che fosse riconosciuta dell'appellante ed in favore dei fondi degli attori F.
32 n. 656-1179-663-653-652-1026-626 -627;
- in ulteriore subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato sub B 2) della comparsa costitutiva d'Appello, disporre la costituzione di servitù coattiva di passaggio a carico e sull'area posta fra il fabbricato 655 e la palizzata che fosse ritenuta dell'appellante per l'accesso ed in favore dei fondi degli attori F. 32 n. 656-
1179-663-653-652-1026-626-627 . Col favore delle spese ed onorari del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , in qualità di comproprietari di plurimi fondi rustici e CP_1 Controparte_2
fabbricati, siti nel Comune di Albosaggia località Campelli (ed in particolare, dei fondi pagina 4 di 24 F.32 n. 656-663-653-652-1179-626-1026 e del fabbricato F.32 n. 627), convenivano in giudizio quale proprietaria del fondo F.32 n.655, confinante con i fondi di Parte_1
proprietà degli attori;
il fondo F.32 nr 655 è posto a una quota di alcuni metri maggiore rispetto ai fondi F.32 1026 e 626 per tutta la loro estensione, salvo che per una striscia di terreno, larga 45 centimetri, posta fra il muretto di contenimento palizzato, insistente sui predetti fondi attorei, ed il fabbricato della convenuta. Tale striscia di terreno d'ora in avanti sarà indicata come porzione di terreno “B” (si vedano fotografie prodotte dalle parti, docc. 3, 4 e 5, e mappa doc. 2, nel fascicolo di primo grado di e e CP_1 CP_2
doc. 4 fasc. NI in primo grado).
Chiedevano, in via principale,
1) l'accertamento dell'intervenuta costituzione, per usucapione, del diritto di servitù di passaggio attraverso il fondo della convenuta, (F.32 nr.655), ed in particolare sulla porzione di terreno, che d'ora in avanti si indicherà come porzione di terreno
“A”, posta tra il fabbricato eretto sul fondo nr 655 (di proprietà di e i fondi Pt_1
degli attori nnrr 1026 e 626;
2) la conseguente condanna della stessa a lasciare libero il relativo transito;
3) la condanna della stessa a ripristinare il muretto di contenimento, o risarcirne il valore, asseritamente danneggiato dalla convenuta, a causa del transito di suoi mezzi pesanti;
4) l'accertamento della linea di confine tra i fondi degli attori (F.32 nnrr.1026 e 626) ed il fondo della convenuta (F.32 nr. 655), da individuarsi alla distanza di centimetri 45 dal muretto di contenimento verso il fondo della convenuta, pertanto includendo nel terreno degli attori la porzione “B”;
5) la condanna della convenuta all'eliminazione di tutti i manufatti (piode, antenna, tubi e lamiere), posizionati sul fabbricato eretto sul fondo nr 655, e sporgenti sulla proprietà attrice.
Con domanda subordinata, gli attori, causa l'interclusione dei fondi di loro proprietà, chiedevano:
pagina 5 di 24 6) la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo di identificato Parte_1
come porzione “A”.
A sostegno della domanda deducevano che:
- per accedere ai propri fondi, gli attori, e in precedenza i loro danti causa, utilizzavano la stradina privata che parte dalla pubblica via (strada comunale Albosaggia
Campelli), attraversa diversi fondi, si immette nel fondo della convenuta F.32 n. 655, percorrendolo nella parte posta fra il fabbricato n. 655 e i fondi n. 1026 e 626, ed infine entra sul fondo F.32 n. 656 di proprietà degli attori;
- la signora dal luglio 2017, impediva pretestuosamente agli attori il passaggio Pt_1
sul fondo F.32 n. 655, avendo posizionato, sul confine fra il fondo 655 ed il fondo
656, una sbarra in legno, e sul passaggio nei pressi del fabbricato 655, una vasca di cemento ed altri ostacoli (pali, cataste di legna ecc.), che restringevano il passaggio;
- la linea di confine tra i fondi fintimi non andava individuata nel muretto di contenimento ma a distanza di 45 centimetri da tale muretto (in direzione del fabbricato n. 655)¸il detto muretto, così come la relativa sovrastante palizzata di legno, è stato realizzato dagli attori all'interno dei propri fondi (F. 32 n. 1026 e 626), al fine di rendere più agevole il passaggio sul fondo n. 655, così da gravarlo in misura minore;
- la convenuta utilizzava l'area, di proprietà degli attori, prossima al muretto di contenimento, per transitare, anche con mezzi pesanti, provocando cedimenti e danni al muretto stesso;
- la convenuta posizionava, sul tetto del fabbricato di sua proprietà, “piode” (e cioè lastre di pietra, utilizzate come copertura dei tetti nelle zone montane valtellinesi) ed un'antenna, tutte sporgenti sul fondo degli attori, nonché tubi pluviali che scaricavano le acque reflue sul fabbricato di proprietà degli attori;
- esito negativo avevano sia i tentativi di risolvere la lite in via stragiudiziale sia la procedura di mediazione.
pagina 6 di 24 Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza delle domande Parte_1
formulate dagli attori, e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, deduceva che i fondi degli attori non potevano essere considerati interclusi;
che il confine, tra il fondo 655 della NI, ed i sottostanti fondi identificati ai mappali 1026 e 626, era naturalmente e chiaramente delimitato dal muro e dalla soprastante staccionata, realizzata al di sopra del terrapieno, oltre 30 anni fa, proprio dagli stessi attori a tale scopo;
che nessuna parte di terreno sopraelevato, posto tra il fabbricato 655 ed il mappale 1026 e 626, era mai stata adibita a passaggio pubblico e, men che meno, degli attori;
che le piode, poste a copertura del tetto del fabbricato 655 della convenuta, erano state posate nel lontano 1922, con conseguente usucapione del diritto di mantenerle, a favore del fondo della convenuta ed a carico di quello attoreo;
che avrebbe rimosso le ulteriori opere provvisorie, quali lo scolo delle acque e l'antenna.
In via riconvenzionale, chiedeva al giudice di accertare e dichiarare che tutto il terreno, posto tra il muro perimetrale del fabbricato, insistente sul mappale 655, ed il muro di contenimento con la sovrastante palizzata, costituisce parte del mappale 655 della convenuta, sul presupposto che la linea di confine tra tale mappale e i mappali 1026 e
626 sia proprio in prossimità di tale palizzata;
chiedeva, di conseguenza, la pronunzia dell'intervenuta usucapione, per possesso pacifico, pubblico ed ultraventennale, della striscia di terreno di circa 45 cm, qui identificata come porzione “B” .
La causa veniva istruita, con assunzione di prove testimoniali e con CTU tecnica.
In data 30 aprile 2024, il Tribunale pubblicava la sentenza n. 169/2024 in cui:
1) rilevava preliminarmente come entrambe le parti, nel contestare non il titolo di proprietà dei terreni limitrofi, ma la determinazione quantitativa dei fondi, avessero esperito domanda di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c.;
2) accertava e fissava il confine, tra il fondo degli attori e il fabbricato della convenuta, alla distanza variabile da metri 2,00 a metri 1,90 dalla parete dello stesso fabbricato, come indicato dal CTU, sulla base delle mappe catastali;
pagina 7 di 24 3) rigettava la domanda di usucapione, formulata da evidenziando il mancato Pt_1
assolvimento dell'onere probatorio relativo agli elementi costitutivi della fattispecie invocata;
4) rilevato che, in corso di causa, l'antenna veniva rimossa dalla convenuta;
accertato il diritto della NI di mantenere le piode, poste a copertura del tetto del proprio fabbricato e sporgenti per venti centimetri (misura accertata dal CTU) sul fondo di e accoglieva solo parzialmente la domanda attorea di accertamento CP_1 CP_2
dell'insussistenza di un diritto della NI di mantenere piode, un' antenna, un tubo pluviale in plastica e uno in lamiera grigia sporgenti sui fondi di proprietà attorea;
condannava la NI alla rimozione delle tubazioni in plastica, fissate oltre la parete perimetrale est del fabbricato, eretto sul fondo n. 655 di sua proprietà;
5) rigettava la domanda attorea di costituzione di servitù di passo coattiva, sul presupposto che i fondi attorei, a favore dei quali la domanda era stata svolta, non potessero ritenersi interclusi né in termini assoluti né in termini relativi, come desumibile dai mappali catastali e dalle conclusioni del nominato CTU;
6) compensava integralmente le spese, ravvisando la reciproca soccombenza. impugnava la sentenza del Tribunale di Sondrio, formulando 3 motivi di Parte_1
gravame. Si costituivano in giudizio gli appellati e , con CP_1 Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta del 28 febbraio 2025, nella quale, oltre a contraddire sulle censure avanzate dagli appellanti, proponevano appello incidentale ed appello incidentale condizionato, quest'ultimo articolato in due motivi.
All'udienza del 1° aprile 2025, il Consigliere Istruttore fissava davanti a sé l'udienza del
25 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione. Le parti depositavano le note scritte sostitutive dell'udienza del 25.11.2025; la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 24 Con il primo motivo, l'appellante principale, lamenta la violazione dell'art.112 Pt_1
c.p.c.: il giudice di primo grado avrebbe erroneamente qualificato le domande di entrambe le parti quali domande di regolamento di confini, anziché di rivendicazione della proprietà, sull'errato presupposto che le stesse avrebbero chiesto un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà.
A sostegno della censura mossa, parte appellante osserva di aver invocato a proprio favore, già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, l'eccezione di intervenuta usucapione dell'intera area, con il conseguente sorgere, in capo alla controparte, degli oneri probatori di cui all'art. 948 c.c.. La domanda, proposta in primo grado da e avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione CP_1 CP_2
del diritto di servitù di passaggio, a carico del fondo della presupporrebbe Pt_1
implicitamente il riconoscimento della proprietà del terreno in capo a quest'ultima.
Secondo l'appellante, pertanto, posto che la porzione di area d'interesse è certamente e pacificamente in suo possesso, la domanda di avrebbe dovuto essere Parte_2
correttamente qualificata quale rivendica del diritto di proprietà e/o del minor diritto reale invocato, con i conseguenti oneri probatori di cui all'art. 948 c.c.
Gli appellati ritengono, invece, corretta l'impostazione ermeneutica del Tribunale, sottolineando di aver proposto, sin dall'atto di citazione in primo grado, la domanda di regolamento di confini tra i fondi fintimi, poi rinnovata in sede di precisazione delle conclusioni;
evidenziano, inoltre, come anche NI, che non ha allegato il titolo di proprietà dell'area controversa, abbia invocato l'avvenuto acquisto per usucapione dell'area sulla base di un generico possesso;
osservano, infine, che anche NI ha espressamente formulato la domanda di accertamento dei confini.
Replica l'appellante principale, nella comparsa conclusionale, che lo scopo sostanziale della domanda di e non era di stabilire un confine incerto, ma di ottenere CP_1 CP_2
la proprietà (o, in subordine, un diritto reale minore) su una porzione ben determinata del fondo della convenuta (porzione B). Aggiungeva NI come il suo possesso pagina 9 di 24 sull'area di interesse non è mai stato oggetto di contestazione, con la conseguenza che grava sugli appellati l'onere di fornire la rigorosa prova della proprietà.
La Corte osserva che le domande delle parti sono state correttamente qualificate dal giudice di primo grado come istanze di regolamento di confini.
Nel tracciare il discrimen tra azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c., e i regolamenti di confini di cui all'art. 950 c.c., soccorre la giurisprudenza di legittimità:
“Mentre l'azione di regolamento di confini presuppone un'incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi, l'azione di rivendica presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà. Ne consegue che solo in tale ultimo caso sull'attore incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione”. (Cass. Civ.,
10066/2018; conformi Cass. Civ. n. 28349/2011 e Cass. Civ.n. 15013/2000).
La distinzione tra le due azioni deve individuarsi non sulla base della qualificazione formale, con cui le parti hanno introdotto la domanda, bensì alla luce del criterio sostanziale richiamato: nell'azione di regolamento di confini non vengono in discussione i titoli di acquisto, ma solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti. In altre parole, l'azione di rivendicazione presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto, che nega la proprietà dell'attore, contrapponendo al titolo, da costui vantato, un proprio diverso ed incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo. Di contro, nell'azione di regolamento di confini, i titoli di proprietà non sono controversi, e la contestazione attiene solo alla delimitazione delle rispettive proprietà (conflitto tra fondi), a causa dell'incertezza del confine oggettiva
(cioè derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria), o soggettiva (ossia provocata dall'assunto dell'attore di non corrispondenza tra confine apparente e quello reale).
Nel caso odierno, occorre anzitutto rilevare come entrambe le parti si siano limitate a domandare l'accertamento della linea di confine tra i fondi fintimi senza porre in discussione la proprietà degli stessi:
pagina 10 di 24 - gli appellati principali, riconosciuta come proprietaria del fondo finitimo, tanto Pt_1
da chiedere l'intervenuta costituzione per usucapione di una servitù di passaggio sul fondo (porzione A) dell'appellante principale, chiedevano al Tribunale di accertare che la linea di confine fosse posta a 45 cm dal muro di contenimento verso il fondo della (cioè di accertare che è parte dei fondi degli appellati principali la Pt_1
porzione B);
- l'appellante principale, riconosciuti e come proprietari dei fondi CP_1 CP_2
fintimi, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che la linea di confine è posta in prossimità di tale palizzata, dichiarando di conseguenza l'intervenuta usucapione, da parte di per possesso pacifico pubblico ed ultraventennale, della striscia di Pt_1
terreno di circa 45 cm (porzione B).
Risulta evidente, pertanto, che le parti non hanno allegato un conflitto tra titoli ma una situazione di incertezza quanto all'individuazione della linea di confine.
Non possono pertanto condividersi le doglianze dell'appellante principale: la domanda degli attori, in primo grado, non aveva uno scopo sostanziale diverso da quello di far accertare il confine tra i propri fondi e il fondo della convenuta, sussistendo incertezza su dove andasse posizionata la linea di confine tra fondi fintimi, né era funzionale ad evitare di esser gravati degli oneri probatori di cui all'art. 948 c.c.
Non è condivisibile l'ulteriore tesi dell'appellante principale, secondo cui la domanda di e di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di passaggio CP_1 CP_2
sul fondo della (porzione A) conterrebbe l'implicito riconoscimento della proprietà Pt_1
della anche sulla striscia di terra di 45 cm (porzione B), che con la domanda di Pt_1
regolamento di confini gli appellati affermavano far parte del terreno di loro proprietà.
In realtà, la domanda di costituzione di servitù aveva ad oggetto una porzione (qui denominata A) che è di proprietà, pacificamente, di NI. Si tratta di una porzione del fondo diversa dalla striscia di 45 cm (qui denominata porzione B), sulla quale NI ha chiesto dichiararsi l'intervenuta usucapione a proprio vantaggio.
pagina 11 di 24 In altre parole, con la domanda di cui all'art. 950 c.c., gli appellati hanno chiesto accertarsi che il confine tra i fondi di loro proprietà e quelli della è a 45 cm dal Pt_1
muretto di contenimento, includendo solo la porzione B nei fondi degli appellati, e non anche la porzione A, la cui proprietà è pacificamente in capo a sulla porzione A, Pt_1
tuttavia, gli appellati chiedono costituirsi servitù di passaggio. Non vi è pertanto contraddizione tra le due domande degli odierni appellati principali, perché non c'è sovrapposizione o identità tra la porzione B e la porzione A.
Il primo motivo di appello principale deve pertanto essere rigettato.
Con il secondo motivo, l'appellante principale lamenta l'erronea applicazione dell'art. 950 c.c. ultimo comma, che consente il ricorso alle mappature catastali, quale strumento di individuazione della linea di confine, esclusivamente in via sussidiaria, in assenza di prove idonee a determinare il confine in modo certo. Il Tribunale, errando, affermata l'assenza di elementi utili a delineare il confine, ha fatto ricorso alle mappe catastali per le sue statuizioni. Il Tribunale avrebbe omesso di dare rilievo all'esistenza di una staccionata, da circa 30 anni, che invece demarcherebbe la linea di confine, come dovrebbe presumersi in assenza di prova contraria;
inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni testimoniali di e CP_17
danti causa degli appellati, che avrebbero individuato in la Testimone_16 Parte_1
proprietaria esclusiva dell'area posta tra la staccionata sopraelevata sul muretto di contenimento e il fabbricato n. 655 (porzioni A + B), ed avrebbero individuato nella staccionata il cippo di confine.
Gli appellati, di contro, sostengono che gli elementi fattuali, che l'appellante ritiene idonei ad accertare il confine, evitando il ricorso alle mappature catastali, quali la palizzata ed il terrapieno, non possano invece essere ritenuti segni, tantomeno certi, del confine fra i fondi;
infatti, la palizzata, realizzata dagli stessi appellati, veniva arretrata rispetto al confine, per rendere più comodo l'accesso ad altri fondi retrostanti.
Sostengono, inoltre, che NI non avrebbe dimostrato l'estensione del proprio fondo fino alla palizzata, né in base a titoli né per usucapione. La CTU avrebbe concluso,
pagina 12 di 24 d'accordo con entrambi i CTP, che non esistono cippi di confine o altri elementi, che possano essere ritenuti riferimenti certi per stabilire il confine fra i fondi.
Osservano, inoltre, che la linea di confine, così come risultante dalle mappe catastali, non sarebbe stata contestata nel giudizio di primo grado, né nell'atto di appello;
rappresentano, infine, che le prove orali assunte, ed indicate dall'appellante come giustificatrici delle sue allegazioni, non escluderebbero l'utilizzo iure proprietatis delle aree controverse da parte degli appellati: non risulterebbe, infatti, dalle dichiarazioni dei testimoni, la prova rigorosa di possesso esclusivo, da parte dell'appellante, di tali aree. A tal proposito, la circostanza che il dante causa degli attori chiedesse a il permesso Pt_1
di transitare sull'area in questione non sarebbe certamente indice di possesso esclusivo della bensì di mera cortesia fra confinanti agricoltori. Pt_1
Ribadisce l'appellante principale, nella comparsa conclusionale, che vi sono elementi fattuali idonei all'accertamento dei confini, quali la presenza della palizzata, e la circostanza che i fondi degli appellati si trovano ad una quota inferiore rispetto ad essa.
Insiste, peraltro, nel ritenere che le prove testimoniali assunte confermerebbero che la porzione B rientra nell'estensione della proprietà dell'appellante, precisando che, solo per mera tolleranza del proprietario, veniva consentito ad altri di transitarvi saltuariamente. NI asserisce, infine, che il riferimento alle risultanze catastali risulterebbe del tutto fuorviante e non corrispondente al reale stato dei luoghi.
La Corte ritiene il motivo di appello infondato.
Il CTU, le cui conclusioni sono state sposate dal Tribunale, si è personalmente recato presso i luoghi oggetto di causa, rilevando espressamente l'assenza di cippi di confine, o altro segno che potesse essere ritenuto utile riferimento per stabilire il confine tra i fondi.
Nel proprio elaborato, difatti, ha espressamente affermato (pag. 3 della relazione peritale) che il confine tra i fondi n. 626 e 1026 di e e il fondo n. 655 CP_1 CP_2
della NI “non è individuabile sul posto”, ricorrendo, di conseguenza, per la determinazione del confine, alle mappe catastali.
pagina 13 di 24 Diversamente da quanto affermato dall'appellante, il CTU non ha dunque valutato la staccionata, eretta sul muretto di contenimento nel fondo attoreo, il segno esteriorizzato della linea di confine. Su tale conclusione del CTU si sono detti concordi i CTP di entrambe le parti, ivi incluso quello di NI.
Si tratta di una conclusione che la Corte condivide sul piano logico oltre che tecnico: la staccionata in parola sorge al di sopra di un muretto terrapieno, sito ad una quota inferiore rispetto al fondo 655 della convenuta, e non può pertanto presumersi come segno certo del confine. In altre parole, la staccionata avrebbe potuto essere valutata, presuntivamente, come estrinsecazione del confine solo laddove posta alla stessa quota del fondo finitimo, assolvendo in tal caso, secondo l'id quod plerumque accidit, ad una funzione divisoria delle proprietà.
Deve escludersi che il CTU abbia determinato il confine senza tenere in considerazione l'effettivo stato dei luoghi. Il CTU ha avuto modo di verificare di persona lo stato dei luoghi, e quindi di visionare la staccionata che l'appellante asserisce essere il cippo di confine;
inoltre, il quesito, sottopostogli dal giudice di primo grado, lo invitava all'individuazione del confine sulla scorta di ogni elemento utile, con l'esplicita indicazione di ricorrere alle mappe catastali “solo in caso di mancanza o idoneità di altri elementi”. Di conseguenza, il CTU, prima di rimettere l'individuazione del confine alle mappe catastali, ha ricercato, senza riscontrarle, circostanze fattuali su cui basare le proprie determinazioni.
Neppure i testi e contrariamente a quanto asserito CP_17 Testimone_16
dall'appellante, hanno apportato elementi utili, dai quali il Tribunale avrebbe potuto desumere la linea di confine, in modo da potersi discostare dalle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, in accordo con tutti i CTP.
Infatti, il Tribunale ammetteva le prove per testi, richieste da e nella CP_1 CP_2
memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., limitatamente ai capitoli 1, 5 e 9 ed ammetteva le prove per testi, richieste da nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. Pt_1
2) c.p.c., limitatamente ai capitoli 1 e 5. La Corte osserva che i capitoli di prova pagina 14 di 24 ammessi non avevano ad oggetto la questione dell'individuazione della linea di confine, ma piuttosto l'accertamento della servitù di passaggio sulla porzione A, come da domanda degli appellati. Infatti:
- il capitolo di prova 1) degli appellati (“Vero che per raggiungere i fondi in Albosaggia località Campelli F.32 mappali 656- 1179-653-652-627-1026 contornati in verde nella planimetria doc. 2 che Le si mostra gli attori e prima di loro i precedenti proprietari dei fondi 653-663-1179 , dei fondi 652-656 , sono da Parte_3 Parte_4
periodo precedente al 1995 sempre transitati con mezzi agricoli e con veicoli sulla porzione del fondo 655, in blu nella planimetria doc. 2, oggi di posta fra il Parte_1
fabbricato 655 e i fondi n. 627-1026 degli attori”) attiene al passaggio di e CP_1
sulla porzione A, che pacificamente è di proprietà dell'appellante, avendo CP_2 CP_1
e proposto in primo grado domanda di costituzione di servitù di passaggio su tale CP_2
area;
- il capitolo di prova 5) degli appellati (“Vero che la convenuta ha posizionato il palo di legno trasversale al confine fra il fondo 655 e il fondo 656 nell'estate 2017 e che in precedenza il confine era aperto”) attiene alla circostanza che a partire dal 2017, Pt_1
avrebbe impedito il transito sulla medesima porzione A, su cui e hanno CP_1 CP_2
asserito di avere acquisito la servitù di passaggio per usucapione;
- il capitolo di prova 9) degli appellati (“Vero che la convenuta ha posizionato le piode sulla copertura del tetto del fabbricato 655 sporgenti sulla proprietà degli attori 656 nell'anno 2017, mentre in precedenza erano a filo del muro del fabbricato 655”) attiene ad una questione (il diritto di mantenere le piode ove si trovano) totalmente estranea all'accertamento del confine;
- il capitolo di prova 1) dell'appellante (“Vero che il terreno posto a nord della Pt_1
casa di proprietà della sig.ra in località Campelli di Albosaggia, censito Parte_1
catastalmente a foglio 32 mappale 655 (cfr. mappa e fotografie allegata al documento 3 che vi si mostra) è da anni recintato con siepi in legno, senza accessi/cancelli verso il confinante terreno mappale 656”) attiene alla prova dell'inesistenza degli elementi pagina 15 di 24 costitutivi della acquisizione servitù di passaggio, per usucapione, sulla porzione A, invocata da e in particolare attiene alla circostanza che non vi siano sul CP_1 CP_2
fondo della NI cancelli, o accessi che consentissero a e di transitare CP_1 CP_2
sulla porzione A;
- il capitolo di prova n. 9) di NI (“Vero che le piode del tetto della baita di proprieta' di , raffigurate nella foto a doc. 4 che vi si mostra, sporgono verso il fondo Parte_1
656 di proprieta' degli attori da oltre 30 anni.”) attiene ad una questione (il diritto di mantenere le piode) totalmente estranea dall'accertamento del confine.
Le dichiarazioni dei testimoni e sui capitoli di prova ammessi, Tes_17 Tes_18
pertanto, non hanno apportato nessun elemento utile all'individuazione del confine tra i fondi fintimi.
Le dichiarazioni dei testimoni sarebbero state irrilevanti, quanto alla presente questione, qualora il Tribunale avesse ammesso gli altri capitoli di prova formulati da (che in Pt_1
questo grado ne ha reiterato la richiesta di assunzione), perché vertono su circostanze estranee all'accertamento della linea di confine;
attengono, piuttosto, alla prova dell'assenza dei requisiti della servitù di passaggio invocata da e CP_1 CP_2
(memoria 183 co. 6 n. 2 cpc NI, capitoli nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e del diritto della Pt_1
a mantenere le piode ed altri manufatti in corrispondenza del fondo di e CP_1 CP_2
(memoria 183 co. 6 n. 2 cpc NI, capitolo n. 10).
In conclusione, atteso il rigore con cui il CTU ha adempiuto al quesito sottopostogli;
la condivisione delle sue conclusioni da parte dei CTP;
l'idoneità della CTU ad essere utilizzata dalla Corte per la decisione della causa;
la inutilità delle prove testimoniali quanto alla individuazione della linea di confine;
la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente fatto uso del criterio residuale del ricorso alle mappe catastali per accertare il confine. Il secondo motivo di appello non può, pertanto, essere accolto.
Con il terzo motivo, l'appellante principale censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la sua domanda subordinata di accertamento dell' usucapione pagina 16 di 24 “dell'intero sedime del terreno, posto tra il muro perimetrale nord-ovest del fabbricato
655 e la palizzata esistente” (p. 11 atto di appello).
L'appellante principale lamenta l'errata interpretazione dell'art. 1158 c.c., e la mancata considerazione di plurime risultanze istruttorie. Il Tribunale non avrebbe dato rilievo alle convergenti dichiarazioni dei testi e secondo cui la Tes_19 Tes_18 Tes_17
porzione B era nel possesso esclusivo della NI, protrattosi per ben oltre vent'anni.
Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso le dichiarazioni dei testimoni di secondo cui i danti causa degli attori non transitavano sull'area contestata, a Pt_1
dimostrazione del possesso esclusivo dell'appellante su tale area. Ciò sarebbe dovuto bastare per ritenere raggiunta la prova di un possesso utile all'invocata usucapione del diritto di proprietà sulla porzione B.
Gli appellati sostengono che le doglianze dell'appellante non hanno pregio, non essendo emersa nel giudizio di primo grado la prova del possesso esclusivo della porzione B da parte di prova di cui NI è onerata. A tal proposito, evidenziano che l'area de Pt_1
quo, come risulterebbe anche dalla CTU, sarebbe ancor oggi aperta verso la “strada comunale”; che NI non l'ha mai recintata, lasciandola libera da entrambi i lati (verso la strada e verso il fondo 656), salvo, dal 2017, chiuderne l'uscita verso gli altri fondi attorei (in particolare il fondo 656), così da impedire il passaggio.
Non potrebbe, dunque, negarsi che quell'area sia stata da entrambe le parti utilizzata negli anni, pacificamente e con rispetto reciproco.
Replica NI di aver rigorosamente provato il possesso utile per la declaratoria dell'usucapione, dal momento che i testi escussi avrebbero dichiarato che nessuno, se non il suo dante causa, avrebbe mai fatto uso dell'area oggetto di controversia.
La Corte osserva che il terzo motivo di appello di è infondato. Pt_1
In primo luogo, la Corte rileva l'asimmetria tra la domanda riconvenzionale di usucapione, avanzata in primo grado dalla e quanto rivendicato a titolo di Pt_1
usucapione da nel proprio atto di appello. Difatti, la domanda svolta in primo Pt_1
grado aveva ad oggetto la declaratoria di usucapione non delle porzioni A e B, frapposte pagina 17 di 24 tra il muro perimetrale del fabbricato n. 655 di sua proprietà e la staccionata eretta sul terrapieno sito nel fondo di e , come invece affermato in appello da CP_1 Per_1 Pt_1
ma la sola porzione B, posta a confine tra il terreno, pacificamente di proprietà di Pt_1
e la staccionata eretta sul muretto di contenimento. Di conseguenza, l'allegazione, prima, e la prova, poi, del possesso ad usucapionem, di cui era onerata avrebbe Pt_1
dovuto riguardare solo la porzione B.
In secondo luogo, la Corte condivide la sentenza del Tribunale, nella parte in cui rileva che non ha assolto all'onere di allegazione, che sulla stessa incombe, essendo le Pt_1
affermazioni della medesima, relative all'intervenuta usucapione dell'area, generiche. si è, infatti, limitata ad asserire (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta di primo Pt_1
grado), che la porzione B non farebbe parte del fondo di e ma “è sempre CP_1 CP_2
stata utilizzata, almeno da 30 anni a questa parte dalla famiglia della sig.ra Pt_1
senza che altri ne abbiano mai avuto accesso”.
L'allegazione deve ritenersi generica, perché NI non ha espressamente asserito:
- a che titolo avesse un rapporto di fatto con l'area, essendosi limitata ad allegare che l'area fosse oggetto di utilizzo;
- la sussistenza dell'elemento soggettivo idoneo a far sorgere una situazione di possesso utile ad usucapionem;
- se fosse proprio NI a possedere l'area, dal momento che la stessa ha genericamente affermato che la sua famiglia ne faceva utilizzo;
- quale fosse il dies a quo rilevante per la declaratoria dell'usucapione, essendosi NI limitata a riferire di un generico utilizzo da 30 anni.
Anche sul piano probatorio non è emersa la prova degli elementi costitutivi della fattispecie dell'usucapione: i testimoni escussi (verbale udienza del 5.10.2020) non hanno rappresentato l'uso esclusivo da parte della della porzione B. Pt_1
sostiene che il testimone avrebbe affermato come “la staccionata veniva Pt_1 Tes_19
da tutti (e dal teste certamente) considerata quale confine tra i due fondi” (pag. 13 atto di appello). Tali dichiarazioni non sono mai state rese dal testimone non solo, Tes_19
pagina 18 di 24 come sopra ampiamente riportato, i capitoli di prova ammessi non avevano ad oggetto la identificazione della linea di confine, o se NI possedesse l'area Zona B;
ma, inoltre, dal verbale di udienza del 5.10.2020 (pag 2 e 3) non risulta che il teste abbia Tes_19
dichiarato che la staccionata fosse considerata cippo di confine di fondi;
di conseguenza, il teste non ha fornito prova del possesso esclusivo, da parte di della Tes_19 Pt_1
porzione B.
NI sostiene altresì che i testi e avrebbero dichiarato di Tes_18 Tes_17
considerare da sempre di proprietà di la porzione B. Nel verbale dell'udienza del Pt_1
5.10.2020 di tali dichiarazioni non è traccia. e danti causa Tes_18 Tes_17
degli attori, sono state entrambe escusse sul capitolo di prova n. 1) di e CP_1 CP_2
(“Vero che per raggiungere i fondi in Albosaggia località Campelli F.32 mappali 656-
1179-653-652-627-1026 contornati in verde nella planimetria doc. 2 che Le si mostra gli attori e prima di loro i precedenti proprietari dei fondi 653-663-1179
[...]
, dei fondi 652-656 , sono da periodo precedente al 1995 Parte_3 Parte_4
sempre transitati con mezzi agricoli e con veicoli sulla porzione del fondo 655, in blu nella planimetria doc. 2, oggi di posta fra il fabbricato 655 e i fondi n. 627- Parte_1
1026 degli attori”) e sul capitolo di prova n. 1) di (“Vero che il terreno posto a Pt_1
nord della casa di proprietà della sig.ra in località Campelli di Albosaggia, Parte_1
censito catastalmente a foglio 32 mappale 655 (cfr. mappa e fotografie allegata al documento 3 che vi si mostra) è da anni recintato con siepi in legno, senza accessi/cancelli verso il confinante terreno mappale 656”). Tali capitoli di prova erano, dunque, funzionali all'accertamento dell'esistenza, secondo gli appellati, e dell'inesistenza, secondo l'appellante, della servitù di passaggio sulla porzione A, di proprietà di e non riguardano la prova del possesso ad usucapionem di NI sulla Pt_1
porzione B.
NI sostiene che i testi dalla stessa citati e avrebbero Tes_20 Tes_21
affermato che e nonché precedentemente i loro danti causa, mai CP_1 CP_2
sarebbero transitati sul fondo della (porzione A). La Corte osserva che i testi Pt_1
pagina 19 di 24 e , in risposta ai capitoli 1) e 5) di e e al capitolo 1) Tes_20 CP_11 CP_1 CP_2
NI, hanno affermato che gli appellati e i loro danti causa non passavano sulla porzione
A se non sporadicamente, e previo permesso richiesto alla proprietà. Tali dichiarazioni, dunque, attengono all'esistenza, o meno, di una servitù di passaggio sulla porzione A, ma non all'asserito possesso esclusivo della porzione B da parte di NI.
Infine, i capitoli di prova non ammessi vertono su questioni inidonee a dimostrare il possesso esclusivo della sulla porzione B. Pt_1
La Corte osserva, dunque, come dai capitoli di prova per testi, articolati dalle parti, emerge come l'appellante fosse proprietaria della porzione A tra il fabbricato e il confine (così come individuato dal CTU), circostanza pacifica, non anche che la NI fosse nel possesso esclusivo della porzione B, dalla stessa rivendicata in usucapione.
Il terzo motivo deve pertanto essere rigettato.
Con il primo motivo di appello incidentale, gli appellanti incidentali lamentano che il
Tribunale, dopo aver correttamente individuato il confine tra le proprietà finitime delle parti, secondo la ricostruzione del CTU, avrebbe omesso di pronunciare condanna della convenuta a rilasciare, in loro favore, la porzione B (cioè l'area frapposta tra la linea di confine individuata dal CTU e la staccionata eretta sul muretto di contenimento sito nel fondo di e , che è stata riconosciuta dal Tribunale far parte dei fondi di CP_1 CP_2
e CP_1 CP_2
Gli appellanti incidentali lamentano che nessuna motivazione sul punto sarebbe stata data nella sentenza impugnata;
evidenziano, inoltre, che la domanda di restituzione, pur in sede di precisazione delle conclusioni, non sarebbe tardiva, e pertanto inammissibile, perché implicitamente compresa nella domanda di regolamento di confini, come stabilito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 26860/2021). asserisce l'infondatezza dell'appello incidentale;
peraltro, la richiesta di Pt_1
restituzione dell'area confermerebbe la natura di rivendica della domanda proposta da e CP_1 CP_2
pagina 20 di 24 La Corte osserva che, nonostante che gli appellanti incidentali in primo grado non abbiano formulato espressa domanda di rilascio del bene, se non in sede di conclusioni, essa deve ritenersi implicita nella domanda, da loro avanzata, di regolamento di confini.
La Corte, difatti, ritiene condivisibile quanto recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione: “La domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione. (Cass. Sez. 2, 14/02/2024, n. 4084)”.
Atteso che il CTU, le cui conclusioni sono condivise dalla Corte, ha individuato il confine, tra i fondi n. 1026 e 626 di e ed il fondo 655 di NI, alla CP_1 CP_2
distanza variabile da metri 2,00 a metri 1,90 dalla parete del fabbricato sito sul fondo di
NI; che è stato accertato che la porzione B rientra nella proprietà di e CP_1 CP_2
la Corte ritiene l'appello incidentale fondato e condanna NI al rilascio dell'area che va dal confine, come indicato dal CTU, alla palizzata eretta sul terrapieno di contenimento, identificata nella presente sentenza come porzione B.
Con il primo motivo di appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, gli appellanti incidentali censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sulla porzione A, ritenendo non provato l'esercizio di tale diritto, sul presupposto che i testimoni escussi hanno riferito di un passaggio sporadico, o subordinato alla previa richiesta di permesso al proprietario del fondo. Gli appellanti incidentali lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le deposizioni testimoniali, non considerando la natura montana dei luoghi, che renderebbe le esigenze agricole di passaggio limitate, e circoscritte a poche volte l'anno. Inoltre, le richieste di permesso, per transitare sul fondo altrui, sarebbero usuali per le attività agricole in alta quota, e nei rapporti fra agricoltori montani.
pagina 21 di 24 Le prove orali avrebbero confermato che, sulla porzione A, e e prima di CP_1 CP_2
loro i loro danti causa, sono sempre transitati per accedere ai loro fondi. In tale senso andrebbero interpretate le deposizioni di e nonché di Tes_18 Tes_22
e ; quest'ultimo avrebbe riferito di un palo amovibile nella Tes_20 Tes_23 CP_11
recinzione, a conferma del possibile transito lungo l'area.
Quanto all'apparenza delle opere, aspetto non esaminato dal Tribunale, gli appellati ribadiscono la loro materiale esistenza, che consisterebbe da una parte, in ingresso, nella
“strada comunale Albosaggia Campelli”; dalla parte opposta, in uscita verso i fondi degli attori, in una sbarra mobile in legno. Infine, dalle fotografie, depositate dagli attori, si evidenzierebbero altresì i segni del passaggio carraio (rodane), insistenti proprio davanti al fabbricato 655 di proprietà della convenuta.
NI afferma non esservi alcuna prova che gli appellati abbiano esercitato un possesso o un passaggio, utile ai fini dell'usucapione della servitù, emergendo, anzi, dalle dichiarazioni dei testimoni, una situazione opposta: la richiesta di permesso al transito costituirebbe circostanza incompatibile con il possesso titolato, utile all'usucapione.
Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato, e CP_1 CP_2
rappresentano che, nel caso di accoglimento dell'appello principale, con conseguente riconoscimento a NI della proprietà della porzione B, i loro fondi risulterebbero interclusi in modo assoluto, o comunque in modo tale da rendere necessaria la costituzione coattiva di servitù di passaggio. Qualora il confine fosse costituito dalla staccionata, la realizzazione di un nuovo accesso sul fondo 1026 degli attori, confinante con la “strada comunale Albosaggia- Campelli”, imporrebbe l'esecuzione, all'ingresso dalla già menzionata strada, di opere di sbancamento su un terreno in pendenza;
il passaggio dovrebbe svilupparsi su un percorso tortuoso, per raggiungere gli altri fondi non confinanti con la pubblica via. Invece, i fondi degli appellanti incidentali sarebbero raggiungibili direttamente, e senza necessità di alcuna opera, attraverso la porzione A, sulla quale si chiede la costituzione coatta di una servitù di passaggio. Sarebbe principio pacifico che, al fine della valutazione dell'interclusione, non possa considerarsi solo la pagina 22 di 24 possibilità di non occupare fondi di terzi, ma occorra valutare anche l'entità delle opere, da realizzare sul proprio fondo, che devono essere proporzionate al sacrificio che verrebbe imposto al fondo altrui.
L'appellante principale resiste, asserendo la non interclusione, neppure relativa, dei fondi attorei, come evincibile, in mancanza di prova contraria, dai mappali catastali.
La Corte osserva come, essendo rigettato l'appello principale, i motivi di appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, non debbano essere esaminati.
In conclusione, alla luce di tutte considerazioni che precedono, l'appello principale deve essere rigettato, l'appello incidentale accolto e la sentenza impugnata, pertanto, parzialmente revocata.
Non avendo e formulato motivo di appello, relativamente alla CP_1 CP_2
liquidazione delle spese di primo grado, le relative statuizioni di tale sentenza devono essere confermate. deve essere condannata alla rifusione, in favore di e Pt_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado del giudizio. Esse si liquidano, ai sensi del CP_2
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (25.000 euro) e dell'attività svolta, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, in complessivi € 4.560,90, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Sondrio, nr 169/24: pagina 23 di 24 I. rigetta l'appello principale di;
Parte_1
II. accoglie l'appello incidentale di e;
per l'effetto, e CP_1 Controparte_2
condanna al rilascio dell'area, compresa tra il confine tra i fondi di Parte_1
e come indicato dal CTU, alla palizzata eretta sul terrapieno di CP_1 CP_2
contenimento, vale a dire al rilascio ella striscia di terra, di 45 centimetri di larghezza, identificata nella presente sentenza come porzione di terreno B.
III. condanna alla rifusione, in favore di e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi
€4.560,90 oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
IV. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3/12/2025
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
Il Consigliere est.
Dott. Antonella Caterina Attardo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot dr. Andrea Vischi
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