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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 26 marzo 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. V. Mele e O.M. Calsolaro Parte_1
come da mandato in atti contro in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore,
Nonché
, in RT
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. D.
Pulvirenti come da mandato in atti
Nonché
, in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. A. Cacciapaglia come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso cartella di pagamento n. 5920210014300776001 dell'importo di €. 25.232,20, emessa da in virtù di Controparte_1
somme iscritte al ruolo esattoriale dal RT
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e successive
[...]
modificazioni, come già previsto dall'art. 9 comma 5 del D. Lgs. n. 123/98, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Con comparsa di risposta rispettivamente del 24.07.2024 e 04.09.2024 si costituivano in giudizio rispettivamente RT
e per contestare l'assunto attore e chiederne il
[...] Controparte_3
rigetto.
Dichiarata la contumacia di , le parti Controparte_1
precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Con il primo motivo di opposizione il sig. contesta il diritto Parte_1
Contr ad agire esecutivamente della attesa la inesistenza di un valido titolo esecutivo.
In particolare, il contesta il diritto di agire esecutivamente dell'ente Pt_1
impositore sull'assunto che la fideiussione, sottoscritta dall'opponente in favore del Cont Contr figlio , non copre le somme erogate a ( ente finanziatore) da ( Pt_2
gestore fondo di garanzia) a titolo di garanzia. Rileva che la fideiussione omnibus, Contr sottoscritta, non comprende le garanzie che terzi ( assumano nei confronti di Cont in relazione a operazioni bancarie effettuate dal sig. . Parte_3
Contr
Deduce, in ultimo, che la procedura di riscossione attivata da è nulla, in
2 Cont quanto l'ente impositore, surrogandosi nei diritti della ( ente creditizio garantito) ha azionato un diritto di credito avente natura privatistica e non già pubblicistica.
In facto, la cartella di pagamento opposta trova il proprio fondamento nella fideiussione rilasciata dal sig. a favore di , nei Parte_1 Parte_3
confronti della fino alla concorrenza dell'80% di un mutuo Controparte_3
chirografario del 23.2.2015 di originari €.50.000,00.
Poiché il debitore principale ed il suo fideiussore non hanno adempiuto agli obblighi nei confronti di la stessa ha escusso il Fondo di Garanzia ex Legge CP_5
n.662/1996 nei limiti dell'80% della fideiussione.
Il Fondo di garanzia, gestito dal RT
, ha provveduto a rifondere la per un
[...] Controparte_3
importo di €.24.485,97 ed avvalendosi della procedura esattoriale agisce per il recupero del credito vantato.
Cio premesso, occorre esaminare il quadro normativo di riferimento.
Il Fondo di Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 co. 100 della L.
23/12/96 n.662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica.
Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato. In virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la svolge l'attività di gestione del predetto Fondo. Pt_4
In caso di revoca/inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito,
l'istituto finanziatore (unico legittimato in tal senso) è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo, attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto.
3 L'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Pertanto, attivato il fondo, il centrale può giovarsi, come appena CP_2
detto, di quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Dal canto suo il precedente comma 4 – per quanto qui interessa - fa riferimento ai “casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1 …(omissis)”
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
4 3 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33 (confermando quanto già previsto dall'art. 9 co.
5 del D. Lgs. 123/98), che così recita: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Ebbene, dal quadro normativo richiamato è possibile evincere una distinzione tra il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto intercorrente tra Medio Credito Centrale, in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI ex l. 662/96, ed il debitore ed i fideiussori, fondato viceversa sulla garanzia prevista dalla l. 662/96, quale misura di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese per favorire lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM
20.6.2005 n. 18456, che assume viceversa natura pubblicistica, stante la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione svolta della garanzia, analogamente alle altre forme di interventi pubblici per sostenere ed incentivare le attività di impresa di cui d.lgs 123/1998.
In senso conforme si è espressa la Suprema Corte, la quale con ordinanza del
5 08/07/2022 n.2645 ha chiarito “... nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla L.n.662/1996, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatisitico intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante CP_4
in qualità di gestore del fondo di garanzia -l'impresa beneficiaria e i fideiussori di quest'ultima, fondato viceversa sulla garanzia prevista dalla L. n.662 del 1996 e sulla surroga legale dell'ente finanziatore di cui all'art.2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005
n.18456.
Quest'ultimo rapporto ha, dunque, natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione e della funzione svolta dalla garanzia. Per tali ragioni, a seguito del pagamento all'istituto finanziatore da parte di si realizza una surroga CP_4
ex lege che consente, immediatamente (senza necessità di preventiva ingiunzione), di agire nei confronti dell'impresa finanziaria e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale”
(cfr. TRIBUNALE DI MILANO, Sentenza n. 107/2023 del 09-01-2023).
Ora, l'opponente richiama la disciplina di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999
("Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo"), dove all'art. 21 è prescritto che "Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge,
e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva" e all'art. 17, comma 1 prevede che "Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici".
In altri termini, nella prospettazione difensiva, poiché il contratto stipulato tra
6 la ricorrente e l'originario istituto bancario consiste in un negozio di mutuo chirografario ed essendo l'obbligo restitutorio della società retto dalle ordinarie regole privatistiche;
attraverso il meccanismo della surroga ex art. 1203 c.c. si Pt_4
sostituirebbe nella medesima posizione della Banca, godendo degli stessi diritti di creditore chirografario.
Pertanto, poichè nella riscossione mediante ruolo, quest'ultimo assume la natura di titolo esecutivo soltanto per le entrate di diritto pubblico;
per le entrate 4 di diritto privato, quali quelle di permarrebbe la necessità dell'ente di Pt_4
procurarsi un valido titolo esecutivo.
Tale impostazione non può tuttavia essere seguita.
Invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante Medio Credito Centrale – in qualità di gestore del fondo di garanzia per
PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l.662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art
2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456.
Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Al riguardo, occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha riconosciuto la natura pubblicistica del credito di essendo questo Pt_4
connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (cfr. Cass.,ord. n. 6508/2020; Cass. n. 2664/2019). Contr
La posizione della che, quale garante, si surroga nelle ragioni del
7 creditore originario, non è dunque perfettamente sovrapponibile a quella dell'istituto credito proprio perché il credito della si fonda non sul negozio di diritto Pt_4
privato (il contratto di mutuo) bensì direttamente nella legge, in ragione della "peculiare causa che lo sorregge, ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela", tale da renderlo privilegiato.
A deporre nel senso della natura privatistica del credito in oggetto non può poi richiamarsi quanto disposto dal D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4, in base al quale in caso di inadempimento ed una volta effettuato il pagamento all'istituto di credito garantito, "ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate".
Sul punto, la Suprema Corte, con ordinanza n. 14915/2019, ha chiarito che la ratio dell'art. 1203 c.c. è quella di garantire un vantaggio e non un danno al solvens
( , dovendosi escludere, in questo caso, che al relativo credito Pt_4
recuperatorio possa riconoscersi natura privatistica, per il solo fatto che la surroga interviene con un istituto di credito soggetto alle regole di diritto privato.
È quindi improprio il richiamo dall'opponente al combinato disposto del
D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21 nel senso da egli prospettato.
Con il secondo motivo di opposizione, il eccepisce la nullità dell'art. Pt_1
6 del contratto fideiussorio e, conseguentemente, l'estinzione della fideiussione per intervenuta decadenza/prescrizione ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Contr Lamenta che non ha agito nei confronti dell'obbligato principale, e comunque del fideiussore, entro il termine di 6 mesi decorrente dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Il ha sottoscritto fideiussione con clausola di semplice richiesta scritta. Cio Pt_1
8 determina che il pagamento da parte del garante è dovuto a semplice richiesta del garantito e, quindi,
con rinunzia a far valere qualsivoglia eccezione relativa all'esistenza, validità e coercibilità del rapporto obbligatorio sottostante.
Inoltre, dai documenti allegati in atti emerge che la ha Controparte_3
avviato le sue istanze nei confronti della debitrice principale ben prima dei sei mesi previsti dalla norma richiamata. Le lettere di messa in mora e decadenza dal beneficio del termine sono state, infatti, inviate al debitore principale ed al fideiussore il Contr 20.04.2020 e la comunicazione di surroga di è stata comunicata in data
12.02.2021.
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi legittima – nonostante un panorama giurisprudenziale certamente non univoco - la procedura di riscossione in oggetto intrapresa sulla scorta dell'estratto di ruolo quale titolo esecutivo.
La problematicità della questione giuridica trattata, induce il Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la cartella di pagamento n. cartella di pagamento n.
5920210014300776001
2) spese di lite interamente compensate fra tutte le parti in causa.
Lecce, 26 marzo 2025
9 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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